Causa C‑247/04

Transport Maatschappij Traffic BV

contro

Staatssecretaris van Economische Zaken

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Codice doganale comunitario — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione — Nozione di “legalmente dovuto”»

Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 10 maggio 2005 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 

Massime della sentenza

Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione — Importo legalmente dovuto — Nozione — Importo che non è stato regolarmente comunicato al debitore — Inclusione

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 2913/92, artt. 221, n. 1, e 236, n. 1, primo comma]

L’art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, prevede che si proceda al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che «al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto». Ai fini di tale disposizione, i dazi all’importazione o i dazi all’esportazione sono legalmente dovuti allorché un’obbligazione doganale è sorta, alle condizioni previste dal capitolo 2 del titolo VII del detto regolamento e allorché l’importo di tali dazi ha potuto essere determinato in applicazione della Tariffa doganale comune, conformemente alle disposizioni del titolo II dello stesso regolamento.

L’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione rimane legalmente dovuto ai sensi del detto articolo, quand’anche tale importo non sia stato comunicato al debitore in conformità dell’art. 221, n. 1, dello stesso regolamento.

Infatti, il sorgere dell’obbligazione doganale precede la comunicazione del suo importo ed è pertanto necessariamente indipendente da tale comunicazione. Quest’ultima non può quindi incidere sull’esistenza dell’obbligazione doganale.

(v. punti 26, 29 e dispositivo)





SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 ottobre 2005 (*)

«Codice doganale comunitario – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Nozione di “legalmente dovuto”»

Nel procedimento C-247/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisione 28 maggio 2004, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2004, nella causa

Transport Maatschappij Traffic BV

contro

Staatssecretaris van Economische Zaken,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk (relatore), C. Gulmann, R. Schintgen e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 aprile 2005,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la Transport Maatschappij Traffic BV, dai sigg. A. Wolkers ed E.H. Mennes, advocaten;

–       per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster e C. M. Wissels, in qualità di agenti;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, assistito dal sig. F. Tuytschaever, advocaat,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 maggio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «CDC»).

2       La questione è sorta nell’ambito di una controversia tra la Transport Maatschappij Traffic BV (in prosieguo: la «Traffic») e lo Staatssecretaris van Economische Zaken (Sottosegretario all’economia; in prosieguo: il «Sottosegretario») in merito al diniego, da parte di quest’ultimo, di accogliere la domanda di rimborso di dazi antidumping versati dalla Traffic.

 Contesto normativo

3       L’art. 4 del CDC contiene le seguenti definizioni:

«(…)

9)       obbligazione doganale: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione (obbligazione doganale all’importazione) o l’importo dei dazi all’esportazione (obbligazione doganale all’esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce;

(…)

23)       disposizioni in vigore: le disposizioni comunitarie o le disposizioni nazionali;

(…)]».

4       L’art. 20, n. 1, del CDC, contenuto nel Titolo II, intitolato «Principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci», prevede quanto segue:

«1.      I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee».

5       Il Capitolo 2 del Titolo VII del CDC disciplina la nascita dell’obbligazione doganale. Le disposizioni ivi contenute riguardano in particolare la fattispecie costitutiva dell’obbligazione doganale, il momento nonché il luogo della sua nascita.

6       Ai fini del capitolo 3 del medesimo titolo, relativo alla riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale, l’art. 221 del CDC così dispone:

«1.      L’importo dei dazi dev’essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate non appena sia stato contabilizzato.

(…)

3.      La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale (…)».

7       Il capitolo 4 del titolo VII del CDC comprende le disposizioni relative all’estinzione dell’obbligazione doganale.

8       L’art. 236, n. 1, primo comma, di tale codice, che rientra nel capitolo 5 del citato titolo VII intitolato «Rimborso e sgravio dei dazi», così dispone:

«Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2».

 Controversia principale e questione pregiudiziale

9       Con avviso di pagamento del 18 dicembre 1997, l’ispettore dell’Ufficio imposte del distretto doganale di Roosendaal (in prosieguo: l’«ispettore») ha notificato alla Traffic un importo di NLG 62 045,20 (EUR 28 154,88) a titolo di dazi antidumping.

10     Dopo aver versato tale importo, il 19 febbraio 1998 la Traffic ha proposto reclamo contro l’avviso di pagamento.

11     Il 18 maggio 1998 la Traffic ha, da un lato, ritirato tale reclamo e, dall’altro, chiesto all’ispettore, ai sensi dell’art. 236 del CDC, il rimborso dei dazi antidumping versati affermando che questi ultimi non erano legalmente dovuti. La Traffic deduceva, in particolare, l’incompetenza dell’ispettore ad applicare tali dazi. A seguito del rigetto della sua domanda, la Traffic ha proposto reclamo dinanzi al Sottosegretario, respinto con decisione 9 ottobre 2000. Avverso quest’ultima decisione la Traffic ha allora proposto ricorso dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven.

12     Il 13 febbraio 2002 tale giudice ha annullato la decisione del Sottosegretario dichiarando che quest’ultimo non aveva chiarito, in applicazione dell’art. 236 del CDC, se, al momento del pagamento, l’importo dei dazi in parola non fosse «legalmente dovuto» oppure se fosse stato contabilizzato in contrasto con quanto previsto dall’art. 220, n. 2, del CDC.

13     Il 19 novembre 2002 il Sottosegretario ha emanato una decisione con cui ancora una volta respingeva la domanda di rimborso presentata dalla Traffic.

14     La Traffic ha allora proposto ricorso di annullamento avverso tale decisione dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven. Essa deduce, in particolare, che l’importo dei dazi è dovuto, ai sensi dell’art. 236 del CDC, soltanto qualora sia stato comunicato al debitore secondo le modalità appropriate, conformemente all’art. 221 dello stesso codice. Orbene, ciò non avverrebbe nel caso in cui sia stata un’autorità incompetente a procedere alla comunicazione dell’importo dei dazi.

15     Nella sua ordinanza di rinvio, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ricorda che il capitolo 5 del titolo VII del CDC elenca una serie di motivi in virtù dei quali si può procedere al rimborso o allo sgravio di dazi all’esportazione o all’importazione. Esso si chiede, pertanto, se l’incompetenza di un’autorità amministrativa alla luce del diritto nazionale possa configurare uno di questi motivi e, in particolare, se in presenza di una siffatta incompetenza si possa concludere che, al momento del pagamento, l’importo dei dazi non era «legalmente dovuto» ai sensi dell’art. 236 del CDC.

16     In proposito il giudice del rinvio sottolinea che, ai sensi del diritto pubblico olandese, l’avviso di pagamento del 18 dicembre 1997 inviato alla Traffic costituisce una decisione, che fa sorgere un obbligo di pagamento. A tale titolo, questo avviso di pagamento era impugnabile con un reclamo da proporsi entro sei settimane a decorrere dalla sua comunicazione all’interessato, come previsto dalla normativa olandese.

17     Il College van Beroep voor het bedrijfsleven rileva altresì che, alla data del 18 dicembre 1997, l’ispettore non era competente a inviare un siffatto avviso di pagamento, e che solo dal 1° gennaio 1998 gli era stata attribuita tale competenza.

18     Ciònonpertanto, il giudice del rinvio ritiene che tale incompetenza, pur potendo essere invocata a sostegno di un reclamo o di un ricorso contro l’avviso di pagamento, non possa invece fondare una richiesta di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione.

19     Ciò premesso, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di “legalmente dovuto” contenuta nell’art. 236 del [CDC] debba essere interpretata nel senso che con essa si allude esclusivamente alla questione se siano soddisfatti i presupposti per la nascita dell’obbligazione doganale, come stabiliti al capitolo 2 del titolo VII del [CDC], oppure nel senso che l’importo è legalmente dovuto soltanto qualora non possa essere sollevato alcun motivo, neppure in base alle disposizioni nazionali in vigore ai sensi dell’art. 4, punto 23 del [CDC], per contestare la comunicazione secondo cui sono dovuti dei dazi».

 Sulla questione pregiudiziale

20     Per risolvere la questione sollevata, occorre accertare se il fatto che l’importo dei dazi in parola non sia stato comunicato conformemente all’art. 221, n. 1, del CDC, possa avere la conseguenza che, al momento del pagamento, il detto importo non era, ai sensi dell’art. 236 del CDC, legalmente dovuto.

21     Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell’art. 236, n. 1, primo comma, del CDC, si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione, in particolare, quando si constati che «al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto».

22     Come correttamente rilevano nelle loro osservazioni scritte e orali il governo olandese e la Commissione delle Comunità europee, l’art. 20, n. 1, del CDC, ricompreso nel titolo II dello stesso, dispone che «[i] dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee». Peraltro, le regole relative alla nascita dell’obbligazione doganale sono stabilite al capitolo 2 del titolo VII del CDC. In particolare sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione ai sensi dell’art. 201, n. 1, lett. a), del CDC.

23     Per quanto riguarda l’applicazione della Tariffa doganale delle Comunità europee (in prosieguo: la «Tariffa doganale comune», è sufficiente rilevare che i dazi di cui trattasi nella fattispecie, vale a dire i dazi antidumping, rientrano, conformemente all’art. 20, n. 3, lett. g), del CDC, nella citata tariffa doganale in quanto «altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie».

24     Quanto all’obbligazione doganale, si deve ricordare che essa consiste, ai sensi dell’art. 4, punto 9, del CDC, nell’«obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione (…) o l’importo dei dazi all’esportazione (…) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce».

25     La riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale è, per parte sua, oggetto di disposizioni distinte, che figurano al capitolo 3 del titolo VII del CDC e che prevedono, in particolare, l’obbligo di comunicare l’importo di tale obbligazione prima di procedere alla sua riscossione.

26     Risulta da tali disposizioni, nonché dalla distinzione delineata dal legislatore comunitario tra l’esistenza stessa dell’obbligazione doganale e la sua riscossione, che il sorgere dell’obbligazione doganale precede la comunicazione del suo importo ed è pertanto necessariamente indipendente da tale comunicazione. Quest’ultima non può quindi, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, incidere sull’esistenza dell’obbligazione doganale.

27     Giova peraltro aggiungere che l’interpretazione contraria, propugnata dalla Traffic, secondo la quale i dazi sarebbero «legalmente dovuti» ai sensi del CDC unicamente nei limiti in cui siano validamente comunicati al debitore, avrebbe per conseguenza che l’applicazione dell’art. 236 del CDC dipenderebbe dall’osservanza del diritto nazionale vigente nei diversi Stati membri e sarebbe pertanto idonea a pregiudicare l’applicazione uniforme del CDC.

28     Si deve pertanto necessariamente constatare che, anche se la violazione dell’art. 221, n. 1, del CDC da parte delle autorità doganali di uno Stato membro può ostare alla riscossione dell’importo dei dazi legalmente dovuti o all’applicazione di interessi moratori, ciò non toglie che una tale violazione non abbia alcuna conseguenza in ordine all’esistenza di tali dazi.

29     Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione sollevata dev’essere risolta dichiarando che, ai fini dell’art. 236, n. 1, primo comma, del CDC, i dazi all’importazione o i dazi all’esportazione sono legalmente dovuti allorché un’obbligazione doganale è sorta, alle condizioni previste al capitolo 2 del titolo VII di tale codice, e allorché l’importo di tali dazi ha potuto essere determinato in applicazione della Tariffa doganale comune, conformemente alle disposizione del titolo II dello stesso codice.

L’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione rimane legalmente dovuto ai sensi dell’art. 236, n. 1, primo comma, del CDC, quand’anche tale importo non sia stato comunicato al debitore in conformità all’art. 221, n. 1, del detto codice.

 Sulle spese

30     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Ai fini dell’art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, i dazi all’importazione o i dazi all’esportazione sono legalmente dovuti allorché un’obbligazione doganale è sorta, alle condizioni previste dal capitolo 2 del titolo VII del detto regolamento, e allorché l’importo di tali dazi ha potuto essere determinato in applicazione della Tariffa doganale delle Comunità europee, conformemente alle disposizioni del titolo II dello stesso regolamento.

L’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione rimane legalmente dovuto ai sensi dell’art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, quand’anche tale importo non sia stato comunicato al debitore in conformità all’art. 221, n. 1, dello stesso regolamento.

Firme


* Lingua processuale: l'olandese.