Causa C-192/04

Lagardère Active Broadcast

contro

Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE)

e

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Diritto d’autore e diritti connessi — Radiodiffusione di fonogrammi — Equo compenso»

Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 21 aprile 2005 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 luglio 2005 

Massime della sentenza

1.     Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti ad esso connessi — Direttiva 93/83 — Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo — Uso da parte una società di radiodiffusione, che trasmette dal territorio di uno Stato membro, di un trasmettitore situato nel territorio di un altro Stato membro — Compenso per l’uso di fonogrammi disciplinato dalla normativa di entrambi gli Stati — Ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 93/83/CEE)

2.     Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti ad esso connessi — Diritto di noleggio e di prestito di opere protette — Direttiva 92/100 — Uso da parte una società di radiodiffusione, che trasmette dal territorio di uno Stato membro, di un trasmettitore situato nel territorio di un altro Stato membro — Compenso per l’uso di fonogrammi — Diritto della società emittente a detrarre da tale compenso quello versato nello Stato membro in cui è situato il trasmettitore terrestre — Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 92/100/CEE, art. 8, n. 2)

1.     Quando una società di radiodiffusione che trasmette dal territorio di uno Stato membro utilizza, per estendere la trasmissione dei suoi programmi ad una parte del suo pubblico nazionale, un trasmettitore situato nelle vicinanze, nel territorio di un altro Stato membro, la direttiva 93/83, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, non osta a che il compenso per l’utilizzazione di fonogrammi sia disciplinato non soltanto dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la società emittente, ma anche dalla normativa dello Stato membro nel quale è situato, per ragioni tecniche, il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

(v. punto 44, dispositivo 1)

2.     L’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che, per la determinazione dell’equa remunerazione menzionata dalla detta disposizione, la società emittente non è legittimata a detrarre unilateralmente dall’importo del compenso per l’utilizzazione di fonogrammi dovuto nello Stato membro in cui essa è stabilita quello del compenso versato o richiesto nello Stato membro nel cui territorio è situato il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

(v. punto 55, dispositivo 2)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

14 luglio 2005 (*)

«Diritto d’autore e diritti connessi – Radiodiffusione di fonogrammi – Equo compenso»

Nel procedimento C-192/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) con decisione 17 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 26 aprile 2004, nella causa tra

Lagardère Active Broadcast, subentrata alla Europe 1 communication SA,

e

Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE),

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL),

con l’intervento di:

Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 SA (CERT),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský (relatore) e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2005,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la Lagardère Active Broadcast e la Compagnie européenne de radiodiffusion e de télévision Europe 1 SA (CERT), dai sigg. D. Le Prado, F. Manin e P.M. Bouvery, avocats;

–       per la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), dal sig. O. Davidson, avocat;

–       per la Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), dai sigg. H. Weil e K. Mailänder, Rechtsanwälte;

–       per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti;

–       per il governo tedesco, dalla sig.ra A. Tiemann e dal sig. H. Klos, in qualità di agenti;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente;

sentite le conclusioni dall’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 aprile 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), nonché della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).

2       Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la Lagardère Active Broadcast, società subentrata alla Europe 1 communication SA (in prosieguo: la «Lagardère» o e la «Europe 1»), alla Société pour la perception de la rémunération équitable (in prosieguo: la «SPRE») nonché alla Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (in prosieguo: la «GVL»), in relazione all’obbligo di pagamento di un’equa remunerazione per la radiodiffusione di fonogrammi al pubblico effettuata mediante un satellite e alcuni ripetitori terrestri situati in Francia e in Germania.

 Contesto giuridico‑normativo

 La normativa comunitaria

3       L’art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva 92/100 così dispone:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

2.      Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. (...)».

4       Il sesto ‘considerando’ della direttiva 93/83 è così formulato:

«(...) esiste attualmente una disparità di trattamento in termini di diritto d’autore tra la comunicazione al pubblico via satellite di radiodiffusione diretta e la comunicazione al pubblico via satellite di telecomunicazione; (...) la ricezione individuale è oggigiorno possibile a costi accettabili con entrambi i tipi di satellite e (...), di conseguenza, non vi è alcuna ragione di lasciar sussistere questo diverso trattamento giuridico».

5       Il settimo ‘considerando’ della detta direttiva enuncia quanto segue:

«(...) la libera diffusione di programmi risulta ulteriormente ostacolata dalle incertezze che sussistono attualmente sul piano giuridico in relazione alla necessità di stabilire se, per la diffusione di programmi via satellite i cui segnali possono essere ricevuti direttamente, i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel paese di emissione oppure se debbano essere acquisiti in tutti i paesi in cui avviene la ricezione (...)».

6       Il tredicesimo ‘considerando’ della medesima direttiva 93/83 è così formulato:

«(...) pertanto (...) deve essere eliminata la disparità di trattamento che esiste attualmente negli Stati membri in relazione alla diffusione di programmi tramite satelliti di telecomunicazione e (...) in tutta la Comunità si deve risolvere la questione fondamentale se le opere e gli altri elementi protetti siano o non siano oggetto di comunicazione al pubblico (...)».

7       Il diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83 ha il seguente tenore:

«(...) all’atto dell’acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell’emissione di radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e la versione linguistica dell’emissione».

8       L’art. 1, n. 1, della direttiva 93/83 prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, “satellite” è qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali che possono essere ricevuti dal pubblico o che sono riservat[e] alla comunicazione individuale privata. In quest’ultimo caso è tuttavia necessario che la ricezione individuale dei segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili nel primo caso».

9       L’art. 1, n. 2, lett. a) e b), della medesima direttiva così stabilisce:

«a)      Ai fini della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

b)      La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra».

10     L’art. 4, nn. 1 e 2, della detta direttiva 93/83 dispone quanto segue:

«1.      Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione sono protetti in conformità delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 10 della direttiva 92/100/CEE.

2.      Ai fini del paragrafo 1, la “radiodiffusione via etere” di cui alla direttiva 92/100/CEE del Consiglio va considerata comprensiva della comunicazione al pubblico via satellite».

 La normativa nazionale

11     L’art. L. 214-1 del codice della proprietà intellettuale francese prescrive quanto segue:

«Qualora un fonogramma sia stato pubblicato a scopi commerciali, l’artista interprete ed il produttore non possono opporsi:

(…)

2º      alla sua radiodiffusione, e neppure alla distribuzione via cavo simultanea ed integrale di tale radiodiffusione.

Tali utilizzazioni dei fonogrammi pubblicati a scopi commerciali, qualunque sia il luogo di fissazione dei fonogrammi stessi, danno diritto ad una remunerazione a favore degli artisti interpreti e dei produttori. Tale remunerazione viene versata dai soggetti che utilizzano i fonogrammi pubblicati a scopi commerciali nei modi indicati ai paragrafi 1° e 2° del presente articolo.

Essa è commisurata ai proventi dello sfruttamento commerciale ovvero, in mancanza, viene valutata forfettariamente (…).

(…)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

12     La Lagardère è una società di radiodiffusione con sede in Francia. I suoi programmi vengono realizzati nei suoi studi di Parigi e vengono trasmessi ad un satellite. I segnali ritornano a terra per essere captati da ripetitori situati in territorio francese, i quali diffondono le trasmissioni al pubblico in modulazione di frequenza.

13     Posto che tale modalità di diffusione non copre l’intero territorio francese, il satellite invia tali segnali anche ad un trasmettitore collocato a Felsberg, nel Land della Saar (Germania), il quale è tecnicamente impostato per diffondere le trasmissioni, in onde lunghe, verso il detto territorio francese. Tale diffusione viene realizzata dalla Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 (in prosieguo: la «CERT»), società controllata della Lagardère. Per ragioni tecniche, i programmi diffusi in lingua francese possono essere ricevuti anche nel territorio tedesco, ma soltanto in un’area ristretta. Essi non costituiscono oggetto di sfruttamento commerciale in Germania.

14     La Lagardère dispone anche di un circuito audio digitale terrestre che consente la trasmissione dei segnali dagli studi parigini al trasmettitore situato in Germania in caso di malfunzionamento del satellite. Prima dell’adozione del sistema satellitare, tale circuito terrestre era il solo mezzo di invio dei segnali verso il detto trasmettitore. Tuttavia, questo circuito è attualmente ancora operativo.

15     Poiché la Lagardère utilizza nelle sue trasmissioni fonogrammi protetti dalla normativa sulla proprietà intellettuale, essa versa in Francia, per l’utilizzazione di questi ultimi, un compenso previsto a favore degli artisti interpreti e dei produttori dei fonogrammi stessi (in prosieguo: il «compenso per l’utilizzazione di fonogrammi»). Tale compenso viene riscosso in via generale dalla SPRE. Dal canto suo, la CERT versava in Germania, per la radiodiffusione dei medesimi fonogrammi, un canone forfettario annuale a favore della GVL, società di diritto tedesco omologa della SPRE.

16     Al fine di evitare un doppio pagamento del compenso per l’utilizzazione di fonogrammi, un accordo concluso tra la Europa 1 e la SPRE, rinnovato fino al 31 dicembre 1993, prevedeva che dal compenso dovuto dalla prima agli artisti interpreti ed ai produttori venisse detratto il canone corrisposto dalla CERT alla GVL.

17     Sebbene a partire dal 1° gennaio 1994 nessun accordo la autorizzasse più ad effettuare tale detrazione, la Europa 1 ha continuato a praticarla. Ritenendo che tale detrazione fosse ingiustificata, la SPRE ha convenuto la Europa 1 dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi, che ha accolto la sua domanda diretta ad ottenere il pagamento da parte della società convenuta dell’intero compenso. Dopo che tale decisione è stata confermata dalla Cour d’appel di Parigi, la Lagardère, subentrata alla Europa 1, ha proposto un ricorso dinanzi alla Cour de cassation.

18     Ritenendo che la controversia dinanzi ad essa pendente sollevasse – segnatamente alla luce di una pronuncia del Bundesgerichtshof (Germania) in data 7 novembre 2002 – questioni di interpretazione delle direttive 92/100 e 93/83, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Quando una società di radiodiffusione che trasmette dal territorio di uno Stato membro utilizza, per estendere la trasmissione dei suoi programmi ad una parte del suo pubblico nazionale, un trasmettitore situato nelle vicinanze, nel territorio di un altro Stato membro, e del quale è concessionaria una società sua controllata a maggioranza, se sia la legge di quest’ultimo Stato a disciplinare la remunerazione equa e unica, prevista dall’art. 8, n. 2, della direttiva (...) 92/100 (...) e dall’art. 4 della direttiva 93/83 (...), dovuta per i fonogrammi pubblicati a scopi commerciali e presenti nei programmi ritrasmessi;

2)      In caso di risposta affermativa, se la società emittente originaria sia legittimata a detrarre le somme versate dalla sua controllata dalla remunerazione che le viene richiesta per l’insieme delle trasmissioni rilevate nel territorio nazionale».

 Quanto alle questioni pregiudiziali

 Quanto alla prima questione

19     Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nel caso di una radiodiffusione quale quella oggetto della causa principale, la direttiva 93/83 osti a che il compenso per l’utilizzazione di fonogrammi sia disciplinato non soltanto dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la società emittente, ma anche dalla normativa dello Stato membro nel quale è situato, per ragioni tecniche, il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi in direzione del detto primo Stato.

20     La Lagardère, la SPRE ed il governo francese ritengono che l’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 93/83, stabilendo che la comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi vengono introdotti, individui chiaramente una sola legge applicabile in materia di compenso per l’utilizzazione di fonogrammi – vale a dire, nella causa principale, la legge francese – ed escluda un’applicazione cumulativa di più normative.

21     La GVL, il governo tedesco e la Commissione delle Comunità europee fanno valere che una forma di comunicazione quale quella in questione nella causa principale non è contemplata dalla detta disposizione e che, pertanto, quest’ultima non osta ad un’applicazione cumulativa delle normative di due Stati membri.

22     Occorre dunque anzitutto stabilire se una radiodiffusione quale quella in questione nella causa principale costituisca una «comunicazione al pubblico via satellite» ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83.

23     Tale disposizione definisce la comunicazione al pubblico via satellite come «l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra».

24     In primo luogo, risulta dall’art. 1, n. 1, della direttiva 93/83 che un satellite di questo tipo deve operare, nell’ambito di tale forma di comunicazione, su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali che possono essere ricevuti dal pubblico (in prosieguo: le «bande di frequenza pubbliche») o che sono riservate alla comunicazione individuale privata (in prosieguo: le «bande di frequenza non pubbliche»). In quest’ultimo caso è però necessario, ai sensi della disposizione suddetta, che la ricezione individuale dei segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili nel primo caso.

25     Considerato che tanto il governo francese, a seguito di un quesito scritto posto dalla Corte, quanto i consulenti della Lagardère, all’udienza, hanno confermato che la trasmissione dei segnali non viene effettuata su bande di frequenza pubbliche, occorre stabilire se, nell’ambito di una radiodiffusione quale quella in questione nella causa principale, la ricezione individuale di segnali possa avvenire in condizioni comparabili a quelle di una comunicazione su bande di frequenza pubbliche.

26     Stante che il contenuto della prescrizione dettata dall’art. 1, n. 1, seconda frase, della direttiva 93/83 non viene esplicitamente precisato da quest’ultima, occorre definire il detto contenuto alla luce della finalità della direttiva medesima.

27     A questo proposito, emerge anzitutto dal settimo ‘considerando’ della direttiva 93/83 che essa mira a ridurre le incertezze che sussistono attualmente sul piano giuridico in relazione alla necessità di stabilire se, per la diffusione «di programmi via satellite i cui segnali possono essere ricevuti direttamente», i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel paese di emissione.

28     Inoltre, in base al suo tredicesimo ‘considerando’, la direttiva 93/83 intende eliminare la disparità di trattamento che esiste attualmente negli Stati membri in relazione alla diffusione di programmi tramite satelliti di telecomunicazione – vale a dire quelli operanti su bande di frequenza non pubbliche –, di modo che in tutta la Comunità la questione fondamentale consisterà nel stabilire se le opere e gli altri elementi protetti siano o non siano oggetto di comunicazione al pubblico.

29     Occorre poi rilevare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, e come risulta altresì dalla proposta di direttiva del Consiglio 11 settembre 1991, concernente il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi relativi alla radiodiffusione via satellite ed alla ritrasmissione via cavo [COM(91) 276 def.], che in origine tale comunicazione al pubblico poteva essere effettuata direttamente a partire da un satellite soltanto mediante segnali trasmessi su bande di frequenza riservate per legge alla ricezione da parte del pubblico. Per contro, la detta comunicazione non era possibile mediante segnali trasmessi su bande di frequenza non pubbliche. Tuttavia, grazie allo sviluppo tecnologico dei satelliti e delle antenne di ricezione destinate al grande pubblico, è diventato possibile trasmettere i programmi direttamente a quest’ultimo su bande di frequenza non pubbliche. Infatti, anche se queste ultime, in base alla normativa sulle telecomunicazioni, non sono formalmente riservate alla comunicazione al pubblico, al momento dell’adozione della direttiva 93/83 i segnali portatori di programmi potevano di fatto essere già ricevuti dal pubblico direttamente da satelliti operanti su tali bande di frequenza.

30     Il legislatore comunitario ha quindi inteso prendere in considerazione le comunicazioni effettuate mediante satelliti operanti su bande di frequenza non pubbliche, al fine di tener conto della detta evoluzione tecnologica, e conseguentemente ha previsto di assoggettare tali comunicazioni al regime della direttiva 93/83 unicamente nel caso in cui il pubblico possa captare direttamente e individualmente i segnali provenienti dai detti satelliti.

31     Infine, occorre constatare che una cerchia limitata di persone in grado di captare i segnali provenienti dal satellite unicamente mediante un’attrezzatura professionale non può essere considerata come un pubblico, dato che questo deve essere costituito da un numero indeterminato di potenziali ascoltatori (v., in merito alla nozione di pubblico, sentenza 2 giugno 2005, causa C-89/04, Mediakabel, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30).

32     Orbene, nel caso di specie, le parti nella causa principale concordano sul fatto che i segnali provenienti dal satellite in questione sono codificati e possono essere ricevuti soltanto mediante un’attrezzatura riservata ai professionisti. Per contro, i detti segnali non possono essere captati dalle attrezzature destinate al grande pubblico.

33     In un caso siffatto, la ricezione individuale non avviene in condizioni comparabili a quelle di comunicazioni su bande di frequenza pubbliche. Di conseguenza, il detto satellite non opera, nell’ambito della radiodiffusione oggetto della causa principale, quale satellite nel senso di cui all’art. 1, n. 1, della direttiva 93/83.

34     In secondo luogo, le considerazioni precedenti, segnatamente quelle svolte al punto 32 della presente sentenza, comportano pure che una radiodiffusione quale quella in questione nella causa principale non soddisfa un altro criterio enunciato all’art. 1, n. 2, lett. a), della detta direttiva, vale a dire la necessità che i segnali portatori di programmi siano destinati ad essere ricevuti dal pubblico.

35     Consta dal raffronto delle formulazioni di diverse versioni linguistiche della disposizione suddetta, segnatamente dalle versioni inglese («programme‑carrying signals intended for reception by the public»), tedesca («die programmtragenden Signale, die für den öffentlichen Empfang bestimmt sind»), spagnola («las señales portadoras de programa, destinadas a la recepción por el público») e olandese («programmadragende signalen voor ontvangst door het publiek»), che sono i segnali a dover essere destinati al pubblico, e non i programmi da essi portati.

36     Un’interpretazione siffatta è inoltre corroborata dalla finalità della direttiva 93/83, quale ricordata ai punti 29 e 30 della presente sentenza.

37     Orbene, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, sono i programmi ad essere destinati al pubblico, e non già i segnali trasmessi al satellite e ritrasmessi a terra.

38     Occorre infatti ricordare che tali segnali sono codificati e possono essere ricevuti soltanto mediante attrezzature riservate ai professionisti, quali quelle di cui dispone in particolare il trasmettitore terrestre di Felsberg. Del resto, la Lagardère, che è la società emittente e controlla tutta la comunicazione in questione, riconosce essa stessa che, allo stato attuale, il pubblico non può ricevere tali segnali. Il suo intendimento non è quindi di raggiungere il pubblico con i segnali trasmessi al satellite e ritrasmessi a terra. Infatti, nell’ambito di tale tipo di comunicazione, il pubblico è destinatario di segnali di natura diversa, vale a dire quelli trasmessi in onde lunghe, che non transitano per un satellite. Pertanto, la Lagardère invia i segnali al satellite al solo scopo di veicolarli verso il detto trasmettitore terrestre, che ritrasmette i programmi in tempo reale per un tramite diverso dal satellite. È dunque tale trasmettitore il solo destinatario dei segnali oggetto della comunicazione via satellite in questione nella causa principale.

39     In terzo luogo, l’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83 impone che i segnali portatori di programmi siano trasmessi al pubblico mediante una «sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra». Pertanto, la detta direttiva prende in considerazione un sistema di comunicazione chiuso, del quale il satellite costituisce l’elemento centrale, essenziale e insostituibile, sicché, in caso di suo malfunzionamento, la trasmissione di segnali è tecnicamente impossibile ed il pubblico non riceve dunque alcuna trasmissione.

40     Per contro, la direttiva 93/83 non contempla, in linea di principio, un sistema o un sottosistema di comunicazione la cui unità di base è costituita da un trasmettitore terrestre e che a partire dalla sua creazione funziona attraverso un circuito audio digitale terrestre. Sebbene un tale sistema o sottosistema possa, in un dato momento, essere completato da un satellite di comunicazione, non per questo tale satellite diviene l’elemento essenziale, centrale e insostituibile del sistema.

41     In quarto luogo, nel momento preciso in cui la società emittente, in caso di malfunzionamento del satellite, inviasse i segnali al detto trasmettitore terrestre tramite il circuito audio digitale terrestre, non vi sarebbe alcuna trasmissione satellitare e pertanto l’applicazione della direttiva 93/83 sarebbe esclusa per definizione. Ora, se la tesi della Lagardère e del governo francese venisse accettata, tale comunicazione sarebbe necessariamente assoggettata al regime di cui alla direttiva 93/83 a partire dall’istante in cui il satellite fosse di nuovo operativo. In tal modo, l’applicabilità della direttiva si troverebbe a dipendere da circostanze imprevedibili, legate alle aleatorietà di funzionamento del detto satellite, ciò che porrebbe il regime applicabile ai diritti connessi al diritto d’autore in una situazione d’incertezza giuridica.

42     Una tale situazione non sarebbe compatibile con la finalità della detta direttiva, che è intesa a garantire tanto agli organismi di radiodiffusione quanto ai titolari di diritti una certezza sotto il profilo giuridico quanto alla normativa applicabile ad una catena di comunicazione.

43     Da tutto quanto sopra esposto consegue che una radiodiffusione, quale quella in questione nella causa principale, non costituisce una comunicazione al pubblico via satellite ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83. Di conseguenza, essa non ricade sotto il paragrafo 2, lett. b), del medesimo articolo.

44     Occorre dunque risolvere la prima questione dichiarando che, nel caso di una radiodiffusione quale quella in questione nella causa principale, la direttiva 93/83 non osta a che il compenso per l’utilizzazione di fonogrammi sia disciplinato non soltanto dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la società emittente, ma anche dalla normativa dello Stato membro nel quale è situato, per ragioni tecniche, il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

 Quanto alla seconda questione

45     Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 debba essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione dell’equa remunerazione menzionata da tale disposizione, la società emittente è legittimata a detrarre unilateralmente dall’importo del compenso per l’utilizzazione di fonogrammi dovuto nello Stato membro in cui essa è stabilita quello del compenso versato o richiesto nello Stato membro nel cui territorio è situato il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

46     In via preliminare, occorre sottolineare come dal tenore letterale e dalla ratio della direttiva 92/100 risulti che questa prevede un’armonizzazione minima in materia di diritti connessi al diritto d’autore. Difatti, essa non mira a rimettere in discussione, in particolare, il principio di territorialità di tali diritti, sancito dal diritto internazionale e riconosciuto anche dal Trattato CE. Tali diritti hanno dunque carattere territoriale, ed inoltre il diritto interno può sancire unicamente atti compiuti nel territorio nazionale.

47     Occorre altresì ricordare che, nella causa principale, i programmi contenenti i fonogrammi protetti sono trasmessi mediante trasmettitori terrestri situati nel territorio francese nonché utilizzando un trasmettitore terrestre ubicato nel territorio tedesco. Pertanto, considerato che gli atti di radiodiffusione vengono posti in essere nel territorio di due Stati membri, i diritti summenzionati sono dovuti in forza di due diverse normative nazionali.

48     In tale contesto, è importante sottolineare come la Corte abbia già statuito che non esiste alcuna ragione obiettiva che giustifichi la fissazione da parte del giudice comunitario di precise modalità per la determinazione di un’equa remunerazione uniforme che indurrebbe necessariamente la Corte a sostituirsi agli Stati membri, ai quali la direttiva 92/100 non impone alcun particolare criterio. Spetta quindi ai soli Stati membri determinare, nell’ambito del loro territorio, i criteri più pertinenti per assicurare il rispetto della nozione comunitaria di equa remunerazione (sentenza 6 febbraio 2003, causa C-245/00, SENA, Racc. pag. I‑1251, punto 34).

49     Tuttavia, gli Stati membri debbono esercitare le loro competenze in tale materia entro i limiti imposti dal diritto comunitario, in particolare dall’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100, il quale impone che la detta remunerazione sia equa. Più precisamente, essi debbono prevedere dei criteri per l’equa remunerazione che siano idonei a consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l’interesse degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e l’interesse dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli (sentenza SENA, cit., punto 36).

50     Pertanto, tale remunerazione, che rappresenta la controprestazione dell’utilizzazione di un fonogramma commerciale, segnatamente a fini di radiodiffusione, implica che il suo carattere equo sia, in particolare, definito alla luce del valore di tale utilizzazione negli scambi economici (sentenza SENA, cit., punto 37).

51     Per determinare tale valore, occorre ispirarsi, su tale punto specifico, ai criteri enunciati nel diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83 e prendere dunque in considerazione tutti gli aspetti caratterizzanti la radiodiffusione, quali, in particolare, il numero effettivo e il numero potenziale di teleascoltatori e la versione linguistica della trasmissione.

52     Orbene, l’utilizzazione di fonogrammi per un atto di radiodiffusione nello Stato membro in cui è situato il detto trasmettitore terrestre non riduce in alcun modo il numero effettivo o potenziale di ascoltatori nello Stato in cui è stabilita la società emittente e, di conseguenza, neppure il valore di tale utilizzazione negli scambi economici nel territorio di quest’ultimo Stato.

53     Inoltre, emerge con certezza dagli atti di causa che la radiodiffusione di fonogrammi è oggetto di effettivo sfruttamento commerciale soltanto nel territorio francese, in quanto gli spazi pubblicitari nei programmi vengono commercializzati unicamente presso imprese francesi. Del pari, la quasi totalità del pubblico che ascolta le trasmissioni si trova in Francia, giacché, da un lato, la radiodiffusione in questione nella causa principale può essere ricevuta dagli ascoltatori soltanto in un’area ristretta del territorio tedesco e, dall’altro, la trasmissione viene effettuata in lingua francese.

54     Tuttavia, considerato che non può dirsi inesistente un pubblico effettivo e potenziale dei programmi nello Stato membro in cui è situato il detto trasmettitore terrestre, l’utilizzazione di fonogrammi protetti presenta anche in tale Stato un certo valore economico, ancorché modesto. Di conseguenza, tenuto conto del principio di territorialità ricordato al punto 46 della presente sentenza, questo Stato può esigere il pagamento di un’equa remunerazione per la radiodiffusione dei detti fonogrammi nel proprio territorio. Le circostanze menzionate al punto precedente, che limitano il valore economico di tale utilizzazione, sono pertinenti unicamente per quanto riguarda la misura percentuale di tale compenso, e spetterà ai giudici del detto Stato membro prenderle in considerazione nel determinare il compenso stesso. Per contro, le dette circostanze non rimettono in discussione il fatto che il compenso così determinato costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione di fonogrammi nello Stato in questione, ed il relativo importo pagato non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’equa remunerazione in un altro Stato membro.

55     Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 deve essere interpretato nel senso che, per la determinazione dell’equa remunerazione menzionata da tale disposizione, la società emittente non è legittimata a detrarre unilateralmente dall’importo del compenso per l’utilizzazione di fonogrammi dovuto nello Stato membro in cui essa è stabilita quello del compenso versato o richiesto nello Stato membro nel cui territorio è situato il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

 Sulle spese

56     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Nel caso di una radiodiffusione quale quella in questione nella causa principale, la direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, non osta a che il compenso per l’utilizzazione di fonogrammi sia disciplinato non soltanto dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la società emittente, ma anche dalla normativa dello Stato membro nel quale è situato, per ragioni tecniche, il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

2)      L’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che, per la determinazione dell’equa remunerazione menzionata dalla detta disposizione, la società emittente non è legittimata a detrarre unilateralmente dall’importo del compenso per l’utilizzazione di fonogrammi dovuto nello Stato membro in cui essa è stabilita quello del compenso versato o richiesto nello Stato membro nel cui territorio è situato il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

Firme


* Lingua processuale: il francese.