Cause riunite C-435/02 e C-103/03

Axel Springer AG

contro

Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG e Hans-Jürgen Weske

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landgericht Essen e dal Landgericht Hagen)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Diritto societario — Direttiva 90/605/CEE che modifica l’ambito di applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE — Art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE] — Società avente la forma di un’accomandita semplice nella quale tutti i soci illimitatamente responsabili sono costituiti da società a responsabilità limitata — GmbH & Co. KG — Pubblicità dei conti annuali — Possibilità per i terzi di consultare tali documenti — Nozione di terzo — Inclusione segnatamente dei concorrenti — Validità — Fondamento normativo — Principi di libertà di esercizio delle attività professionali, di libertà di stampa e di parità di trattamento»

Massime dell’ordinanza

1.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 90/605 — Conti annuali e conti consolidati di taluni tipi di società — Possibilità, per qualunque terzo, di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società — Scelta del fondamento normativo — Art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE] — Validità

[Trattato CE, art. 54, n. 3, lett. g) (divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE); direttiva del Consiglio 90/605/CEE]

2.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 90/605 — Conti annuali e conti consolidati di taluni tipi di società — Possibilità, per qualunque terzo, di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società — Violazione della libertà di esercizio di un’attività professionale e della libertà di espressione nei confronti delle società operanti nei settori della stampa, dell’editoria o della radiodiffusione — Insussistenza

[Trattato CE, art. 54, n. 3, lett. g) (divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE); direttiva del Consiglio 90/605]

3.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 90/605 — Conti annuali e conti consolidati di taluni tipi di società — Obblighi di pubblicazione dei conti annuali imposti ad una sola categoria di società in accomandita semplice — Violazione del principio di parità di trattamento — Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 90/605)

1.        La direttiva 90/605, che modifica le direttive 78/660 e 83/349 relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d’applicazione, nella parte in cui comporta che chiunque abbia la possibilità di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società costituite nelle forme da essa previste, senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela, poteva validamente essere adottata sul fondamento dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE], ai sensi del quale il Consiglio e la Commissione avviano la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento coordinando, nella misura necessaria e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.

         Questa disposizione, che conferisce al legislatore comunitario ampi poteri, menziona infatti l’obiettivo di tutela degli interessi dei terzi in generale, senza distinguere tra di loro né escludere alcune categorie, cossiché la nozione di terzi ai sensi di detto articolo si riferisce a qualunque terzo. Ne discende che tale nozione va interpretata estensivamente e che essa ricomprende, in particolare, i concorrenti delle società interessate.

(v. punti 34-35, dispositivo 1)

2.        La direttiva 90/605, che modifica le direttive 78/660 e 83/349, relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d’applicazione, nella parte in cui comporta che chiunque abbia la possibilità di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle imprese costituite in una delle forme societarie ivi considerate, che svolgono la loro attività nei settori della stampa, dell’editoria o della radiodiffusione, senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela, è compatibile con i principi generali di diritto comunitario della libertà di esercizio di un’attività professionale e della libertà di espressione.

         Infatti, all’esercizio di tali diritti è possibile imporre restrizioni, purché rispondano effettivamente a finalità d’interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudichi la sostanza stessa di tali diritti. Orbene, le misure in materia di pubblicità imposte dalla direttiva 90/605 sono consone a dette finalità poiché perseguono il duplice scopo d’interesse generale sancito dall’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE], vale a dire, da un lato, la tutela dei terzi dai rischi finanziari inerenti alle forme di società che non offrono come garanzia ai terzi altro che il proprio patrimonio sociale e, dall’altro, l’instaurazione nella Comunità di condizioni giuridiche minime equivalenti per quanto riguarda l’estensione delle informazioni finanziarie che le società concorrenti devono portare a conoscenza del pubblico. Peraltro, dette misure non costituiscono un intervento sproporzionato e intollerabile che leda la sostanza dei diritti di cui trattasi, giacché non sono idonee a modificare la posizione concorrenziale delle società interessate.

(v. punti 36, 48, 50, 52-53, 58-59, dispositivo 2)

3.        La direttiva 90/605, che modifica le direttive 78/660 e 83/349, relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d’applicazione, è compatibile con il principio di parità di trattamento nella parte in cui essa ha l’effetto di imporre obblighi di pubblicazione dei conti annuali alle società in accomandita semplice nelle quali tutti i soci illimitatamente responsabili siano costituiti in forma di società a responsabilità limitata, al contrario delle società in accomandita semplice in cui almeno un socio illimitatamente responsabile sia una persona fisica, che non sono soggette a detti obblighi.

         Infatti, la distinzione operata dalla direttiva 90/605 si fonda sulla considerazione che le società della prima categoria non offrono come garanzia ai terzi altro che il proprio patrimonio sociale, mentre ciò non vale per le società in accomandita semplice della seconda categoria. Questa distinzione è pertanto obiettivamente giustificata da considerazioni di tutela degli interessi dei terzi, tutela che costituisce una finalità essenziale di detta direttiva.

(v. punti 60, 67, 69, 73, dispositivo 3)




ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
23 settembre 2004(1)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Diritto societario – Direttiva 90/605/CEE che modifica l'ambito di applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE – Art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE] – Società avente la forma di un'accomandita semplice nella quale tutti i soci illimitatamente responsabili sono costituiti da società a responsabilità limitata – GmbH & Co. KG – Pubblicità dei conti annuali – Possibilità per i terzi di consultare tali documenti – Nozione di terzo – Inclusione segnatamente dei concorrenti – Validità – Fondamento normativo – Principi di libertà di esercizio delle attività professionali, di libertà di stampa e di parità di trattamento»

Nei procedimenti riuniti C-435/02 e C-103/03,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,

dal Landgericht Essen (Germania) e dal Landgericht Hagen (Germania) con ordinanze 25 novembre 2002 e 11 febbraio 2003, pervenute in cancelleria rispettivamente il 2 dicembre 2003 e il 5 marzo 2003, nelle cause

Axel Springer AG

contro

Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG (C-435/02),

e

Axel Springer AG

contro

Hans-Jürgen Weske (C-103/03),



LA CORTE (Seconda Sezione),



composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. F. G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass

dopo aver informato i giudici del rinvio dell’intenzione di statuire mediante ordinanza motivata conformemente all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura,dopo aver invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in proposito,sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente



Ordinanza



1
Le domande di pronuncia pregiudiziale in esame vertono sulla validità della direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/605/CEE, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d’applicazione (GU L 317, pag. 60).

2
Tali domande sono sorte nell’ambito di controversie che vedono contrapposte la società Axel Springer AG (in prosieguo: la «Springer»), da un lato, alla società Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG (in prosieguo: la «Zeitungsverlag») (procedimento C‑435/02), nonché, dall’altro, al sig. Weske, gestore della società Radio Ennepe-Ruhr-Kreis GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Radio Ennepe») (procedimento C‑103/03), in merito alla richiesta della Sprinter di poter consultare i conti annuali della Zeitungsverlag e della Radio Ennepe.


Contesto normativo

La normativa comunitaria

3
Ai sensi dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE] il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee avviano la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 58, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 45, secondo comma, CE) per proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.

4
La direttiva 90/605 è volta a modificare l’ambito di applicazione, in particolare, della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11; in prosieguo: la «quarta direttiva società»).

5
La quarta direttiva società prescrive misure di coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai conti annuali delle società di capitali. Essa si applica, per la Germania, alle seguenti forme societarie: l’Aktiengesellschaft (società per azioni), la Kommanditgesellschaft auf Aktien (società in accomandita per azioni) e la Gesellschaft mit beschränkter Haftung (società a responsabilità limitata).

6
Gli artt. 1 e 2 della direttiva 90/605 estendono l’applicazione delle misure di coordinamento prescritte dalla quarta direttiva società a talune forme di società di persone, tra le quali, per la Germania, la Kommanditgesellschaft (società in accomandita semplice), in particolare quando tutti i soci illimitatamente responsabili di tale società siano società di capitali costituite in una delle forme menzionate al punto precedente della presente sentenza.

7
In quest’ottica, la direttiva 90/605 estende, per quanto riguarda la Germania, l’applicazione delle misure di coordinamento prescritte dalla quarta direttiva società, in particolare, alle società costituite in forma di accomandita semplice delle quali tutti i soci illimitatamente responsabili siano costituiti in forma di società a responsabilità limitata (in prosieguo: la «GmbH & Co. KG»).

8
Questa forma di società è pertanto soggetta, tra l’altro, alle disposizioni dell’art. 47, n. 1, della quarta direttiva società, come modificato dall’art. 38, n. 3, della settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1), ai sensi del quale:

«I conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione, nonché la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può consentire che la relazione sulla gestione non formi oggetto di detta pubblicità. In tal caso, la relazione sulla gestione è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede sociale della società nello Stato membro interessato. Deve essere possibile ottenere copia integrale o parziale di questa relazione a semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo».

9
Ai sensi dell’art. 3, nn. 1‑3, della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8; in prosieguo: la «prima direttiva società»):

«1.     In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni società iscritta.

2.        Tutti gli atti e tutte le indicazioni soggetti all’obbligo della pubblicità a norma dell’articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l’oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

3.        Copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all’articolo 2 deve potersi ottenere per corrispondenza senza che il costo di tale copia possa superare il costo amministrativo.

(...)

10
L’art. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva società così dispone:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché l’obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

(...)

f)       il bilancio e il conto profitti e perdite di ogni esercizio (...)».

La normativa nazionale

11
Con sentenza 22 aprile 1999, causa C‑272/97, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑2175), la Corte ha dichiarato che la direttiva 90/605 non era stata trasposta in diritto tedesco entro il termine prescritto.

12
Da allora, la normativa tedesca, in particolare lo Handelsgesetzbuch (codice commerciale tedesco; in prosieguo: lo «HGB»), è stata modificata di modo che, ormai, le misure di coordinamento prescritte dalla quarta direttiva società si estendono, tra l’altro, alla GmbH & Co. KG (art. 264 bis dello HGB).

13
La nuova normativa prevede inoltre che le infrazioni agli obblighi prescritti siano sanzionate con ammende amministrative, per un importo minimo di EUR 2 500 e massimo di EUR 25 000, inflitte dall’Amtsgericht (Germania), giudice incaricato di tenere il registro del commercio.

14
Tali ammende, tuttavia, possono essere irrogate soltanto previa proposizione di un ricorso dinanzi a tale giudice. Non sono peraltro previste restrizioni in ordine allo status di coloro che possono proporre tale ricorso, cosicché la relativa legittimazione spetta a chiunque (artt. 335 bis e 335 ter dello HGB).


Causa principale e questioni pregiudiziali

15
Con ricorsi proposti rispettivamente dinanzi agli Amtsgerichte territorialmente competenti, la Springer ha domandato di ingiungere, a pena di ammenda, alla Zeitungsverlag e alla Radio Ennepe – imprese attive nel settore della stampa e dell’editoria, quanto alla prima, e in quello della radiodiffusione, quanto alla seconda – di produrre i loro conti annuali, affinché la Springer potesse consultarli.

16
I giudici aditi hanno accolto tali ricorsi con ordinanza emanando le ingiunzioni richieste e infliggendo ai gestori di tali società, rispettivamente il sig. Glandt e il sig. Weske, un’ammenda amministrativa di EUR 5 000 in mancanza di deposito dei detti documenti entro i termini impartiti.

17
Poiché tali conti annuali non sono stati depositati entro i termini impartiti, con successive ordinanze sono state inflitte le ammende.

18
La Zeitungsverlag e il sig. Glandt nonché il sig. Weske hanno allora proposto ricorso avverso queste ultime ordinanze dinanzi ai rispettivi giudici del rinvio.

19
Costoro ritengono che le cause dinanzi ad essi pendenti permettano di dubitare della validità della direttiva 90/605.

20
Nel procedimento C‑435/02, il Landgericht Essen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali.

«1)
Se la direttiva 90/605 (…), in combinato disposto con l’art. 47 della direttiva 78/660 (…), sia compatibile con il diritto comunitario fondamentale del libero esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale, in quanto in base a tali atti normativi le società in accomandita semplice, il cui socio personalmente responsabile sia una società a responsabilità limitata, sono obbligate a rendere pubblico il bilancio annuale e la relazione sulla gestione, senza che, in particolare, si preveda alcuna limitazione dell’ambito dei soggetti legittimati a prenderne visione.

2)
Se la direttiva 90/605 (…), in combinato disposto con l’art. 47 della direttiva 78/660 (…), sia compatibile con il diritto comunitario fondamentale della libertà di stampa e della libera diffusione dei programmi radiofonici e televisivi, in quanto in base a tali atti normativi le società in accomandita semplice, il cui socio personalmente responsabile sia una società a responsabilità limitata, che operino nel settore della stampa e dell’editoria o nell’ambito della diffusione di programmi radiofonici e televisivi, sono obbligate a rendere pubblico il bilancio annuale e la relazione sulla gestione, senza che, in particolare, si preveda alcuna limitazione dell’ambito dei soggetti legittimati a prenderne visione.

3)
Se la direttiva 90/605 (…) sia compatibile con il principio generale di uguaglianza in quanto comporta un pregiudizio per le società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia una società a responsabilità limitata, rispetto alle società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia una persona fisica, sebbene i creditori di una GmbH & Co. KG grazie all’obbligo di pubblicazione della società a responsabilità limitata possano essere tutelati meglio dei creditori di una società in accomandita semplice il cui socio accomandatario, in quanto persona fisica, non soggiace ad alcun obbligo di pubblicazione».

21
Nel procedimento C‑103/03, il Landgericht Hagen ha anch’esso deciso di sospendere il giudizio e di sollevare le stesse tre questioni pregiudiziali, facendole precedere da una prima questione pregiudiziale avente il seguente tenore:

«Se, ai fini dell’adozione della direttiva 90/605 (…), la Comunità europea potesse assumere a fondamento l’art. 54, nn. 1 e 3, lett. g), del Trattato CE, sebbene la detta direttiva conferisca diritti di accesso anche a terzi non meritevoli di tutela».

22
I procedimenti C‑435/02 e C‑103/03 sono stati riuniti per connessione ai fini dell’ordinanza.


Sulle questioni pregiudiziali

23
La Corte, ritenendo che la soluzione della prima questione sollevata nel procedimento C‑103/03 possa chiaramente dedursi dalla sentenza 4 dicembre 1997, causa C‑97/96, Daihatsu Deutschland (Racc. pag. I‑6843), e che la soluzione delle altre questioni sollevate nel procedimento C‑103/03, nonché di quelle sollevate nel procedimento C‑435/02, non dia adito ad alcun ragionevole dubbio, conformemente all’art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura ha informato i giudici del rinvio che intendeva statuire con ordinanza motivata, invitando gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in proposito.

24
Per quanto riguarda il procedimento C‑435/02, il Consiglio ha aderito all’invito della Corte indicando che non aveva obiezioni a che quest’ultima statuisse con ordinanza motivata. Per contro, quanto ai procedimenti C‑435/02 e C‑103/03, la Zeitungverlag e il sig. Weske hanno sollevato obiezioni al riguardo facendo riferimento agli argomenti svolti nelle loro osservazioni scritte. Tuttavia, tali elementi non sono tali da indurre la Corte a discostarsi dall’iter procedurale preconizzato.

Sulla prima questione nel procedimento C-103/03

25
Con la prima questione sollevata nel procedimento C‑103/03, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 90/605, nei limiti in cui comporta che chiunque possa consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società ivi ricomprese, senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela, potesse essere validamente adottata sul fondamento dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato.

26
Il sig. Weske sostiene che nel novero dei terzi da tutelarsi a norma dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato rientrano coloro che hanno un rapporto giuridico attuale con la società, nonché coloro che vogliono stabilire un rapporto del genere, e dunque anche i soci, i dipendenti o i creditori potenziali.

27
Tale disposizione non permetterebbe tuttavia che il novero dei terzi possa essere definito in modo da estendersi a chiunque, a prescindere dal suo status. L’interpretazione estensiva di tale nozione di terzo, sancita dalla citata sentenza Daihatsu Deutschland, susciterebbe pertanto una serie di riserve.

28
In proposito occorre rilevare, come sostengono il Consiglio e la Commissione, che la risposta a tale questione può chiaramente desumersi dalla citata sentenza Daihatsu Deutschland.

29
Risulta infatti dai punti 19 e 20 della citata sentenza che il testo stesso dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato menziona l’obiettivo di tutela degli interessi dei terzi in generale, senza distinguere o escludere talune categorie fra questi ultimi, cosicché la nozione di terzo accolta da tale articolo non può limitarsi, in particolare, ai soli creditori della società.

30
Al punto 21 della citata sentenza la Corte ha rilevato inoltre che l’obiettivo di sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento, che l’art. 54, nn. 1 e 2, del Trattato assegna in termini molto ampi al Consiglio e alla Commissione, non può essere limitato dalle disposizioni dell’art. 54, n. 3, del Trattato, giacché queste ultime si limitano ad esporre un elenco non tassativo di misure da adottare per realizzare tale obiettivo, come dimostra l’impiego dell’espressione «in particolare» al citato art. 54, n. 3.

31
Come la Corte ha peraltro espressamente indicato al punto 22 della sentenza in parola, le disposizioni dell’art. 3 della prima direttiva società, che prevedono la tenuta di un registro pubblico nel quale devono essere registrati tutti gli atti e le indicazioni soggetti all’obbligo della pubblicità, nonché la possibilità per chiunque di ottenere copia dei conti annuali per corrispondenza, confermano l’intento, espresso al suo quarto ‘considerando’, di consentire l’informazione di tutti i terzi che non conoscano o non possano conoscere a sufficienza la situazione contabile e finanziaria della società.

32
Nello stesso punto della sentenza, la Corte aggiunge che tale preoccupazione è altresì espressa nel preambolo della quarta direttiva società, nel quale si accenna alla necessità di stabilire nella Comunità condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all’estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti (v., in particolare, il terzo ‘considerando’).

33
Si evince quindi chiaramente dalla citata sentenza Daihatsu Deutschland che gli obblighi in materia di pubblicità prescritti dall’art. 3 della prima direttiva società, cui fa riferimento l’art. 47, n. 1, della quarta direttiva società e che la direttiva 90/605 ha esteso a talune forme di società di persone, come quella oggetto della causa principale, implicano che chiunque abbia la possibilità di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società costituite nelle forme considerate dalla detta direttiva senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela.

34
Risulta inoltre chiaramente dai punti 21 e 22 della citata sentenza che un atto comunitario contenente obblighi di tal genere in materia di pubblicità poteva essere adottato sul fondamento dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato, atteso che tale disposizione, che conferisce al legislatore comunitario ampi poteri, menziona l’obiettivo di tutela degli interessi dei terzi in generale, senza distinguere tra di loro né escludere alcune categorie, cosicché la nozione di terzi ai sensi di tale articolo si riferisce a qualunque terzo. Ne discende che tale nozione va interpretata estensivamente e che ricomprende, tra l’altro, i concorrenti delle società interessate.

35
Occorre pertanto risolvere la prima questione sollevata nel procedimento C‑103/03 dichiarando che la direttiva 90/605, nella parte in cui comporta che chiunque abbia la possibilità di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società costituite nelle forme da essa previste, senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela, poteva validamente essere adottata sul fondamento dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato.

Sulle prime due questioni nel procedimento C‑435/02 e sulla seconda e terza questione nel procedimento C‑103/03

36
Con le prime due questioni sollevate nel procedimento C‑435/02 nonché con la seconda e la terza questione sollevate nel procedimento C‑103/03, che è opportuno trattare congiuntamente, i giudici del rinvio domandano sostanzialmente se la direttiva 90/605, nella parte in cui comporta che chiunque abbia la possibilità di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle imprese costituite in una delle forme societarie ivi considerate, che svolgono la loro attività, come nella fattispecie, nei settori della stampa, dell’editoria o della radiodiffusione, senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela, sia compatibile con i principi generali di diritto comunitario della libertà d’impresa e della libertà di stampa.

Osservazioni presentate alla Corte

37
La Zeitungsverlag e il sig. Weske sostengono che la direttiva 90/605, in combinato disposto con l’art. 47 della quarta direttiva società, persegue un obiettivo legittimo di interesse generale, in quanto gli obblighi di pubblicità ivi prescritti sono diretti a tutelare i soci, i dipendenti e i creditori della società.

38
Tuttavia, l’inclusione nel novero delle persone legittimate a consultare tali documenti di tutti gli interessati, ivi compresi i concorrenti, rappresenterebbe un onere sproporzionato in considerazione, segnatamente, del legittimo interesse della società a mantenere segreti taluni dati. Sotto questo profilo, la direttiva 90/605 sarebbe incompatibile con il principio comunitario della libertà d’impresa e, conseguentemente, invalida.

39
La Zeitungsverlag e il sig. Weske affermano inoltre che la libertà d’espressione, in quanto diritto fondamentale garantito dal diritto comunitario, tutela l’insieme delle attività svolte dalle imprese del settore della stampa e della radiodiffusione.

40
Siccome la direttiva 90/605 e la quarta direttiva società non comporterebbero alcuna tutela specifica per le imprese del settore della stampa e della radiodiffusione, prevedendo deroghe agli obblighi di pubblicazione ivi sanciti, esse sarebbero incompatibili con la libertà d’opinione.

41
Il governo belga afferma che l’obbligo di pubblicazione dei conti annuali imposti dalla direttiva 90/605 è giustificato dal fatto che, per quanto riguarda le società che ne sono le destinatarie, i terzi hanno soltanto limitate possibilità di ricorrere contro il socio, trattandosi di persona giuridica a responsabilità limitata.

42
La Commissione fa riferimento ai primi tre ‘considerando’ della quarta direttiva società, da cui discende, in particolare, che le disposizioni in materia di pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione si impongono in quanto le forme di società cui esse si applicano offrono come garanzia ai terzi soltanto il loro patrimonio sociale, e che è necessario stabilire nella Comunità condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all’estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte delle imprese concorrenti.

43
L’inclusione, tra l’altro, dei concorrenti nel novero delle persone legittimate a consultare i detti documenti sarebbe un mezzo al contempo necessario e appropriato per conseguire l’obiettivo delineato tanto da tali ‘considerando’ quanto dall’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato, quale interpretato dalla Corte nella citata sentenza Daihatsu Deutschland, vale a dire quello di tutelare non soltanto i soci, ma altresì i terzi.

44
La Commissione sostiene inoltre che la questione relativa al principio generale di diritto comunitario della libertà d’impresa racchiude, nella fattispecie, quella relativa al principio generale della libertà di stampa.

45
Il Consiglio afferma che la direttiva 90/605 non costituisce un intervento sproporzionato e intollerabile, lesivo della sostanza stessa del diritto alla libertà di esercizio delle attività professionali.

46
Il Consiglio sostiene inoltre che l’obbligo di pubblicità prescritto dalla direttiva 90/605 non pregiudica assolutamente la libertà di stampa, quale garantita, in particolare, dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto non ha alcun effetto sul contenuto delle informazioni o delle idee comunicate da una società considerata dalla detta direttiva.

Giudizio della Corte

47
Occorre rilevare, preliminarmente, che la questione vertente sulla compatibilità degli obblighi imposti in materia di pubblicità alle società di persone oggetto delle cause principali con la libertà di espressione si confonde con quella relativa alla compatibilità di tali obblighi con la libertà di esercizio di un’attività professionale. Tali obblighi, infatti, si applicano a qualunque impresa che assuma una determinata forma societaria, indipendentemente dalla natura delle sue attività. Essi non hanno, inoltre, legami sufficientemente diretti e specifici con un’attività riconducibile alla libertà di espressione. Si tratta, infatti, essenzialmente di una normativa che incide sulle società interessate, qualunque sia l’attività economica svolta.

48
La Corte ha dichiarato che sia il diritto di proprietà sia la libertà di esercizio di un’attività professionale fanno parte dei principi generali del diritto comunitario. Tuttavia, secondo tale giurisprudenza, all’esercizio di tali diritti è possibile apportare restrizioni, purché rispondano effettivamente a finalità d’interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudichi la sostanza stessa di tali diritti (v. sentenze 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑4973, punto 78, e 10 luglio 2003, cause riunite C‑20/00 e C‑64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, Racc. pag. I‑7411, punto 68 e la giurisprudenza ivi citata).

49
Ciò considerato, anche ammesso che gli obblighi di pubblicità di cui trattasi nelle cause principali abbiano un effetto sufficientemente diretto e significativo sulla libertà di esercizio di un’attività professionale, la restrizione che essi comportano, in particolare quella relativa al diritto di un’impresa di mantenere segreti taluni dati potenzialmente sensibili, appare in ogni caso chiaramente giustificata.

50
Risulta infatti dai primi tre ‘considerando’ della quarta direttiva società che le disposizioni in materia di pubblicità da essa imposte a talune forme di società di capitali perseguono il duplice obiettivo di interesse generale sancito dall’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato, vale a dire, da un lato, la tutela dei terzi dai rischi finanziari inerenti alle forme di società che non offrono come garanzia ai terzi altro che il proprio patrimonio sociale e, dall’altro, l’instaurazione nella Comunità di condizioni giuridiche minime equivalenti per quanto riguarda l’estensione delle informazioni finanziarie che le società concorrenti devono portare a conoscenza del pubblico.

51
Secondo i suoi primi cinque ‘considerando’, la direttiva 90/605 mira specificamente a porre rimedio ad una prassi seguita da un numero rilevante e sempre crescente di società, consistente nell’eludere la normativa costituendosi in forma di società di persone di cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono organizzati in società di capitali, al fine di sottrarsi al vigore delle disposizioni in materia di pubblicità imposte a queste società, prassi questa che contravviene al menzionato obiettivo della quarta direttiva società, consistente nel tutelare i terzi dai rischi finanziari inerenti alle forme di società che non offrono come garanzia ai terzi altro che il proprio patrimonio sociale.

52
Ne risulta che le misure imposte dalla direttiva 90/605 rispondono effettivamente agli obiettivi dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato e, pertanto, alle finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità ai sensi della giurisprudenza citata al punto 48 della presente ordinanza.

53
L’eventuale pregiudizio eventualmente causato dagli obblighi imposti da queste regole in materia di pubblicità pare, peraltro, limitato. Sembra dubbio, infatti, che tali regole siano idonee a modificare la posizione concorrenziale delle società interessate, contrariamente a quanto avveniva nella causa definita con la citata sentenza Germania/Consiglio (punto 81).

54
Questa valutazione è confermata dalle disposizioni stesse della quarta direttiva società, segnatamente dai suoi artt. 11, 27, e 44‑47, che prevedono la possibilità di ridurre le informazioni da riportare nei conti annuali e nella relazione sulla gestione nel caso delle società che non superino i limiti numerici cifrati di taluni criteri, nonché la pubblicità dei conti di tali società. Inoltre, l’art. 45 della stessa direttiva ha segnatamente lo scopo di evitare che la pubblicazione di taluni dati arrechi un pregiudizio grave alle imprese interessate.

55
Si deve altresì rilevare che, conformemente all’art. 46 della stessa direttiva, le indicazioni che devono obbligatoriamente comparire nella relazione sulla gestione possono essere fornite in termini generali, cosicché, contrariamente a quanto suggeriscono la Zeitungsverlag e il sig. Weske, non è necessario elencare in maniera dettagliata certi dati sensibili idonei a rivelare, ad esempio, la base del calcolo dei prezzi.

56
Peraltro, la pubblicità dei conti annuali delle società di capitali, che siano i soli soci illimitatamente responsabili di una società di persone considerata dalla direttiva 90/605, come quella costituita sotto forma di GmbH & Co. KG di cui trattasi nelle cause principali, nella fattispecie società a responsabilità limitata, fornisce, di per sé, soltanto informazioni sulla situazione dei detti soci e non su quella della detta società di persone. Pertanto essa non rende affatto superflua la pubblicazione dei conti annuali di quest’ultima società.

57
Inoltre, l’art. 57 bis, inserito nella quarta direttiva società dall’art. 1, punto 4, della direttiva 90/605, consente alle società di persone, quali le GmbH & Co. KG in discussione nelle cause principali, di essere dispensate dagli obblighi in materia di pubblicità qualora i loro conti debbano essere pubblicati insieme a quelli di uno dei loro soci illimitatamente responsabili o qualora siano compresi nei conti consolidati di un gruppo di società.

58
Alla luce di quanto sopra, l’obbligo imposto alle società di persone, quali quelle aventi la forma giuridica di GmbH & Co. KG in discussione nelle cause principali, in materia di pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione, non costituisce un intervento sproporzionato ed intollerabile tale da ledere la sostanza stessa della libertà di esercizio di un’attività professionale.

59
Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere le prime due questioni sollevate nel procedimento C‑435/02 nonché la seconda e la terza questione sollevate nel procedimento C‑103/03 dichiarando che dal loro esame sotto il profilo dei principi generali di diritto comunitario della libertà di esercizio di un’attività professionale e della libertà di espressione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 90/605.

Sulla terza questione nel procedimento C‑435/02 e sulla quarta questione nel procedimento C‑103/03

60
Con la terza questione sollevata nel procedimento C‑435/02 e la quarta questione sollevata nel procedimento C‑103/03, i giudici del rinvio domandano in sostanza se la direttiva 90/605 sia compatibile con il principio della parità di trattamento, nella parte in cui essa ha l’effetto di imporre obblighi di pubblicazione dei conti annuali alle società in accomandita semplice nelle quali tutti i soci illimitatamente responsabili siano costituiti in forma di società a responsabilità limitata. Tali società sarebbero in tal modo svantaggiate rispetto alle società in accomandita semplice in cui almeno un socio illimitatamente responsabile sia una persona fisica, che non sono soggette a tali obblighi, sebbene i creditori delle società costituite secondo la prima modalità siano meglio tutelati di quelli delle società costituite conformemente alla seconda modalità, a motivo del fatto che i loro soci sono soggetti, in quanto società a responsabilità limitata, a siffatti obblighi di pubblicità, che non valgono per le persone fisiche.

Osservazioni presentate alla Corte

61
La Zeitungsverlag e il sig. Weske sostengono che le disposizioni in materia di pubblicità controverse determinano una grave disparità di trattamento tra le società in accomandita semplice di cui almeno un socio illimitatamente responsabile sia una persona fisica e le società in accomandita semplice di cui ogni socio illimitatamente responsabile sia una società a responsabilità limitata, come la GmbH & Co. KG, posto che una tale situazione determina, per queste ultime società, considerevoli inconvenienti.

62
Secondo il Consiglio, dai primi tre ‘considerando’ della direttiva 90/605 discende che essa è volta a colmare una lacuna derivante dalle disposizioni della quarta direttiva società, considerata dal legislatore contraria allo spirito e alle finalità di quest’ultima, giacché un numero sempre crescente di società, come le società in accomandita semplice in discussione nelle cause principali, non erano soggette agli obblighi in materia di pubblicità, mentre i loro creditori potevano agire unicamente nei confronti di soci illimitatamente responsabili organizzati in società a responsabilità limitata, le quali, di conseguenza, offrono come garanzia ai terzi unicamente il proprio patrimonio sociale.

63
Nei confronti dei terzi, esisterebbe una differenza fondamentale tra società in accomandita semplice di questo genere e le società in accomandita semplice in cui almeno un socio illimitatamente responsabile sia una persona fisica, che risponde dei debiti sociali con tutto il suo patrimonio.

64
Pertanto, l’imposizione di obblighi di pubblicità alle società in accomandita semplice in cui tutti i soci illimitatamente responsabili siano società a responsabilità limitata, come la GmbH & Co. KG, e non ad altre società in accomandita semplice, sarebbe obiettivamente giustificata.

65
La Commissione fa riferimento alla stessa distinzione obiettiva esistente tra le diverse società in accomandita e ne deduce che la direttiva 90/605 non comporta alcuna discriminazione.

Giudizio della Corte

66
Occorre preliminarmente ricordare che il principio generale della parità di trattamento, che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario, impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un tale trattamento sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 9 settembre 2004, causa C‑304/01, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-7655, punto 31).

67
Orbene, come risulta dal punto 51 della presente ordinanza, la distinzione operata dalla direttiva 90/605 tra le società in accomandita semplice ivi ricomprese, quali la GmbH & Co. KG, e le società in accomandita semplice che annoverano tra i soci illimitatamente responsabili almeno una persona fisica, le quali restano escluse dall’ambito di applicazione della detta direttiva, si fonda sulla considerazione che la prima categoria di queste società presenta indirettamente gli stessi rischi per i terzi delle società di capitali considerate dalla quarta direttiva società, vale a dire i rischi connessi al fatto che esse non offrono come garanzia ai terzi altro che il proprio patrimonio sociale, laddove ciò non vale per la seconda categoria di società in accomandita semplice.

68
La direttiva 90/605 si inscrive infatti nella stessa logica della quarta direttiva società, della quale essa intende impedire l’elusione e rispetto alla quale essa è, sotto tale profilo, puramente accessoria. In tal senso, la direttiva 90/605 integra la quarta direttiva società, affinché il privilegio connesso alla limitazione della responsabilità, di cui godono talune forme di società, vada di pari passo con un’adeguata pubblicità, destinata a proteggere gli interessi dei terzi.

69
La distinzione delineata dalla direttiva 90/605 tra le due categorie di società in accomandita semplice menzionate al punto 67 della presente ordinanza al fine di articolare l’ambito di applicazione della quarta direttiva società e degli obblighi di pubblicità imposti da tale direttiva è pertanto obiettivamente giustificata da considerazioni di tutela degli interessi dei terzi, tutela che costituisce una finalità essenziale della direttiva 90/605 e della quarta direttiva società.

70
Tale valutazione non è inficiata dalla circostanza, rilevata dai giudici del rinvio, secondo la quale i creditori delle società in accomandita semplice ricomprese nella direttiva 90/605 sarebbero già tutelati per il fatto che i soci di queste ultime sono soggetti, essendo società a responsabilità limitata, agli obblighi di pubblicità previsti dalla quarta direttiva società, laddove tali obblighi non si impongono alle persone fisiche.

71
Infatti, come già dichiarato al punto 56 della presente ordinanza, la pubblicità dei conti annuali delle società di capitali, che siano i soli soci illimitatamente responsabili di una società di persone considerata dalla direttiva 90/605, come quella costituita in forma di GmbH & Co. KG in discussione nei procedimenti principali, nella fattispecie società a responsabilità limitata, fornisce di per sé unicamente informazioni sulla situazione dei detti soci e non su quella della società di persone.

72
Tenuto conto di quanto precede, non risulta che la direttiva 90/605 contravvenga al principio di parità di trattamento.

73
Ciò considerato, occorre risolvere la terza questione nel procedimento C‑435/02 e la quarta questione nel procedimento C‑103/03 dichiarando che dal loro esame sotto il profilo del principio della parità di trattamento non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 90/605.


Sulle spese

74
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)
La direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/605/CEE, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d’applicazione, nella parte in cui comporta che chiunque abbia la possibilità di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società costituite nelle forme da essa previste, senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela, poteva validamente essere adottata sul fondamento dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE].

2)
Dall’esame delle prime due questioni sollevate nel procedimento C‑435/02 e della seconda e terza questione nel procedimento C‑103/03 sotto il profilo dei principi generali di diritto comunitario della libertà di esercizio di un’attività professionale e della libertà d’espressione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 90/605.

Dall’esame della terza questione sollevata nel procedimento C‑435/02 e della quarta questione sollevata nel procedimento C‑103/03 sotto il profilo del principio della parità di trattamento non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 90/605.

Firme


1
Lingua processuale: il tedesco.