Cause riunite C-435/02 e C-103/03
Axel Springer AG
contro
Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG e Hans-Jürgen Weske
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landgericht Essen e dal Landgericht Hagen)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Diritto societario — Direttiva 90/605/CEE che modifica l’ambito di applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE — Art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE] — Società avente la forma di un’accomandita semplice nella quale tutti i soci illimitatamente responsabili sono costituiti
da società a responsabilità limitata — GmbH & Co. KG — Pubblicità dei conti annuali — Possibilità per i terzi di consultare tali documenti — Nozione di terzo — Inclusione segnatamente dei concorrenti — Validità — Fondamento normativo — Principi di libertà di esercizio delle attività professionali, di libertà di stampa e di parità di trattamento»
Massime dell’ordinanza
1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 90/605 — Conti annuali e conti consolidati
di taluni tipi di società — Possibilità, per qualunque terzo, di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione
delle società — Scelta del fondamento normativo — Art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica,
art. 44, n. 2, lett. g), CE] — Validità
[Trattato CE, art. 54, n. 3, lett. g) (divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE); direttiva del Consiglio
90/605/CEE]
2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 90/605 — Conti annuali e conti consolidati
di taluni tipi di società — Possibilità, per qualunque terzo, di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione
delle società — Violazione della libertà di esercizio di un’attività professionale e della libertà di espressione nei confronti
delle società operanti nei settori della stampa, dell’editoria o della radiodiffusione — Insussistenza
[Trattato CE, art. 54, n. 3, lett. g) (divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE); direttiva del Consiglio
90/605]
3. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 90/605 — Conti annuali e conti consolidati
di taluni tipi di società — Obblighi di pubblicazione dei conti annuali imposti ad una sola categoria di società in accomandita
semplice — Violazione del principio di parità di trattamento — Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 90/605)
1. La direttiva 90/605, che modifica le direttive 78/660 e 83/349 relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati
per quanto riguarda il loro campo d’applicazione, nella parte in cui comporta che chiunque abbia la possibilità di consultare
i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società costituite nelle forme da essa previste, senza dover dimostrare
alcun diritto o interesse meritevole di tutela, poteva validamente essere adottata sul fondamento dell’art. 54, n. 3, lett. g),
del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE], ai sensi del quale il Consiglio e la Commissione
avviano la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento coordinando, nella misura necessaria e al fine di renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per proteggere gli interessi tanto dei soci
quanto dei terzi.
Questa disposizione, che conferisce al legislatore comunitario ampi poteri, menziona infatti l’obiettivo di tutela degli interessi
dei terzi in generale, senza distinguere tra di loro né escludere alcune categorie, cossiché la nozione di terzi ai sensi
di detto articolo si riferisce a qualunque terzo. Ne discende che tale nozione va interpretata estensivamente e che essa ricomprende,
in particolare, i concorrenti delle società interessate.
(v. punti 34-35, dispositivo 1)
2. La direttiva 90/605, che modifica le direttive 78/660 e 83/349, relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati
per quanto riguarda il loro campo d’applicazione, nella parte in cui comporta che chiunque abbia la possibilità di consultare
i conti annuali e la relazione sulla gestione delle imprese costituite in una delle forme societarie ivi considerate, che
svolgono la loro attività nei settori della stampa, dell’editoria o della radiodiffusione, senza dover dimostrare alcun diritto
o interesse meritevole di tutela, è compatibile con i principi generali di diritto comunitario della libertà di esercizio
di un’attività professionale e della libertà di espressione.
Infatti, all’esercizio di tali diritti è possibile imporre restrizioni, purché rispondano effettivamente a finalità d’interesse
generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed
inammissibile che pregiudichi la sostanza stessa di tali diritti. Orbene, le misure in materia di pubblicità imposte dalla
direttiva 90/605 sono consone a dette finalità poiché perseguono il duplice scopo d’interesse generale sancito dall’art. 54,
n. 3, lett. g), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE], vale a dire, da un lato, la tutela
dei terzi dai rischi finanziari inerenti alle forme di società che non offrono come garanzia ai terzi altro che il proprio
patrimonio sociale e, dall’altro, l’instaurazione nella Comunità di condizioni giuridiche minime equivalenti per quanto riguarda
l’estensione delle informazioni finanziarie che le società concorrenti devono portare a conoscenza del pubblico. Peraltro,
dette misure non costituiscono un intervento sproporzionato e intollerabile che leda la sostanza dei diritti di cui trattasi,
giacché non sono idonee a modificare la posizione concorrenziale delle società interessate.
(v. punti 36, 48, 50, 52-53, 58-59, dispositivo 2)
3. La direttiva 90/605, che modifica le direttive 78/660 e 83/349, relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati
per quanto riguarda il loro campo d’applicazione, è compatibile con il principio di parità di trattamento nella parte in cui
essa ha l’effetto di imporre obblighi di pubblicazione dei conti annuali alle società in accomandita semplice nelle quali
tutti i soci illimitatamente responsabili siano costituiti in forma di società a responsabilità limitata, al contrario delle
società in accomandita semplice in cui almeno un socio illimitatamente responsabile sia una persona fisica, che non sono soggette
a detti obblighi.
Infatti, la distinzione operata dalla direttiva 90/605 si fonda sulla considerazione che le società della prima categoria
non offrono come garanzia ai terzi altro che il proprio patrimonio sociale, mentre ciò non vale per le società in accomandita
semplice della seconda categoria. Questa distinzione è pertanto obiettivamente giustificata da considerazioni di tutela degli
interessi dei terzi, tutela che costituisce una finalità essenziale di detta direttiva.
(v. punti 60, 67, 69, 73, dispositivo 3)
-
ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
23 settembre 2004(1)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Diritto societario – Direttiva 90/605/CEE che modifica l'ambito di applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE – Art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE] – Società avente la forma di un'accomandita semplice nella quale tutti i soci illimitatamente responsabili sono costituiti
da società a responsabilità limitata – GmbH & Co. KG – Pubblicità dei conti annuali – Possibilità per i terzi di consultare tali documenti – Nozione di terzo – Inclusione segnatamente dei concorrenti – Validità – Fondamento normativo – Principi di libertà di esercizio delle attività professionali, di libertà di stampa e di parità di trattamento»
Nei procedimenti riuniti C-435/02 e C-103/03,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,
dal Landgericht Essen (Germania) e dal Landgericht Hagen (Germania) con ordinanze 25 novembre 2002 e 11 febbraio 2003, pervenute in cancelleria rispettivamente il 2 dicembre 2003 e il 5 marzo 2003, nelle cause
Axel Springer AG
contro
Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG (C-435/02),e
Axel Springer AGcontro
Hans-Jürgen Weske (C-103/03),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re
F. Macken e N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. F. G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
dopo aver informato i giudici del rinvio dell’intenzione di statuire mediante ordinanza motivata conformemente all'art. 104,
n. 3, del regolamento di procedura,dopo aver invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali
osservazioni in proposito,sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
- 1
Le domande di pronuncia pregiudiziale in esame vertono sulla validità della direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/605/CEE,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto
riguarda il loro campo d’applicazione (GU L 317, pag. 60).
- 2
Tali domande sono sorte nell’ambito di controversie che vedono contrapposte la società Axel Springer AG (in prosieguo: la
«Springer»), da un lato, alla società Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG (in prosieguo: la «Zeitungsverlag») (procedimento
C‑435/02), nonché, dall’altro, al sig. Weske, gestore della società Radio Ennepe-Ruhr-Kreis GmbH & Co. KG (in prosieguo: la
«Radio Ennepe») (procedimento C‑103/03), in merito alla richiesta della Sprinter di poter consultare i conti annuali della
Zeitungsverlag e della Radio Ennepe.
-
- Contesto normativo
La normativa comunitaria
- 3
Ai sensi dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE] il Consiglio
dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee avviano la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento
coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri,
alle società a mente dell’art. 58, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 45, secondo comma, CE) per proteggere gli
interessi tanto dei soci quanto dei terzi.
- 4
La direttiva 90/605 è volta a modificare l’ambito di applicazione, in particolare, della quarta direttiva del Consiglio 25
luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni
tipi di società (GU L 222, pag. 11; in prosieguo: la «quarta direttiva società»).
- 5
La quarta direttiva società prescrive misure di coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai conti annuali delle
società di capitali. Essa si applica, per la Germania, alle seguenti forme societarie: l’Aktiengesellschaft (società per azioni),
la Kommanditgesellschaft auf Aktien (società in accomandita per azioni) e la Gesellschaft mit beschränkter Haftung (società
a responsabilità limitata).
- 6
Gli artt. 1 e 2 della direttiva 90/605 estendono l’applicazione delle misure di coordinamento prescritte dalla quarta direttiva
società a talune forme di società di persone, tra le quali, per la Germania, la Kommanditgesellschaft (società in accomandita
semplice), in particolare quando tutti i soci illimitatamente responsabili di tale società siano società di capitali costituite
in una delle forme menzionate al punto precedente della presente sentenza.
- 7
In quest’ottica, la direttiva 90/605 estende, per quanto riguarda la Germania, l’applicazione delle misure di coordinamento
prescritte dalla quarta direttiva società, in particolare, alle società costituite in forma di accomandita semplice delle
quali tutti i soci illimitatamente responsabili siano costituiti in forma di società a responsabilità limitata (in prosieguo:
la «GmbH & Co. KG»).
- 8
Questa forma di società è pertanto soggetta, tra l’altro, alle disposizioni dell’art. 47, n. 1, della quarta direttiva società,
come modificato dall’art. 38, n. 3, della settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull’articolo 54,
paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1), ai sensi del quale:
«I conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione, nonché la relazione redatta dalla persona incaricata
della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato
membro conformemente all’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.
Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può consentire che la relazione sulla gestione non formi oggetto di detta pubblicità.
In tal caso, la relazione sulla gestione è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede sociale della società nello Stato
membro interessato. Deve essere possibile ottenere copia integrale o parziale di questa relazione a semplice richiesta. Il
prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo».
- 9
Ai sensi dell’art. 3, nn. 1‑3, della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del
Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8; in prosieguo: la «prima direttiva società»):
«1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o
registro delle imprese, per ogni società iscritta.
2. Tutti gli atti e tutte le indicazioni soggetti all’obbligo della pubblicità a norma dell’articolo 2 sono inseriti nel fascicolo
o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l’oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.
3. Copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all’articolo 2 deve potersi ottenere per corrispondenza senza
che il costo di tale copia possa superare il costo amministrativo.
(...)
- 10
L’art. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva società così dispone:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché l’obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti
e le indicazioni seguenti:
(...)
f) il bilancio e il conto profitti e perdite di ogni esercizio (...)».
La normativa nazionale
- 11
Con sentenza 22 aprile 1999, causa C‑272/97, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑2175), la Corte ha dichiarato che la direttiva
90/605 non era stata trasposta in diritto tedesco entro il termine prescritto.
- 12
Da allora, la normativa tedesca, in particolare lo Handelsgesetzbuch (codice commerciale tedesco; in prosieguo: lo «HGB»),
è stata modificata di modo che, ormai, le misure di coordinamento prescritte dalla quarta direttiva società si estendono,
tra l’altro, alla GmbH & Co. KG (art. 264 bis dello HGB).
- 13
La nuova normativa prevede inoltre che le infrazioni agli obblighi prescritti siano sanzionate con ammende amministrative,
per un importo minimo di EUR 2 500 e massimo di EUR 25 000, inflitte dall’Amtsgericht (Germania), giudice incaricato di tenere
il registro del commercio.
- 14
Tali ammende, tuttavia, possono essere irrogate soltanto previa proposizione di un ricorso dinanzi a tale giudice. Non sono
peraltro previste restrizioni in ordine allo status di coloro che possono proporre tale ricorso, cosicché la relativa legittimazione
spetta a chiunque (artt. 335 bis e 335 ter dello HGB).
Causa principale e questioni pregiudiziali
- 15
Con ricorsi proposti rispettivamente dinanzi agli Amtsgerichte territorialmente competenti, la Springer ha domandato di ingiungere,
a pena di ammenda, alla Zeitungsverlag e alla Radio Ennepe – imprese attive nel settore della stampa e dell’editoria, quanto
alla prima, e in quello della radiodiffusione, quanto alla seconda – di produrre i loro conti annuali, affinché la Springer
potesse consultarli.
- 16
I giudici aditi hanno accolto tali ricorsi con ordinanza emanando le ingiunzioni richieste e infliggendo ai gestori di tali
società, rispettivamente il sig. Glandt e il sig. Weske, un’ammenda amministrativa di EUR 5 000 in mancanza di deposito dei
detti documenti entro i termini impartiti.
- 17
Poiché tali conti annuali non sono stati depositati entro i termini impartiti, con successive ordinanze sono state inflitte
le ammende.
- 18
La Zeitungsverlag e il sig. Glandt nonché il sig. Weske hanno allora proposto ricorso avverso queste ultime ordinanze dinanzi
ai rispettivi giudici del rinvio.
- 19
Costoro ritengono che le cause dinanzi ad essi pendenti permettano di dubitare della validità della direttiva 90/605.
- 20
Nel procedimento C‑435/02, il Landgericht Essen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali.
- «1)
- Se la direttiva 90/605 (…), in combinato disposto con l’art. 47 della direttiva 78/660 (…), sia compatibile con il diritto
comunitario fondamentale del libero esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale, in quanto in base a tali atti
normativi le società in accomandita semplice, il cui socio personalmente responsabile sia una società a responsabilità limitata,
sono obbligate a rendere pubblico il bilancio annuale e la relazione sulla gestione, senza che, in particolare, si preveda
alcuna limitazione dell’ambito dei soggetti legittimati a prenderne visione.
- 2)
- Se la direttiva 90/605 (…), in combinato disposto con l’art. 47 della direttiva 78/660 (…), sia compatibile con il diritto
comunitario fondamentale della libertà di stampa e della libera diffusione dei programmi radiofonici e televisivi, in quanto
in base a tali atti normativi le società in accomandita semplice, il cui socio personalmente responsabile sia una società
a responsabilità limitata, che operino nel settore della stampa e dell’editoria o nell’ambito della diffusione di programmi
radiofonici e televisivi, sono obbligate a rendere pubblico il bilancio annuale e la relazione sulla gestione, senza che,
in particolare, si preveda alcuna limitazione dell’ambito dei soggetti legittimati a prenderne visione.
- 3)
- Se la direttiva 90/605 (…) sia compatibile con il principio generale di uguaglianza in quanto comporta un pregiudizio per
le società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia una società a responsabilità limitata, rispetto alle società
in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia una persona fisica, sebbene i creditori di una GmbH & Co. KG grazie
all’obbligo di pubblicazione della società a responsabilità limitata possano essere tutelati meglio dei creditori di una società
in accomandita semplice il cui socio accomandatario, in quanto persona fisica, non soggiace ad alcun obbligo di pubblicazione».
- 21
Nel procedimento C‑103/03, il Landgericht Hagen ha anch’esso deciso di sospendere il giudizio e di sollevare le stesse tre
questioni pregiudiziali, facendole precedere da una prima questione pregiudiziale avente il seguente tenore:
«Se, ai fini dell’adozione della direttiva 90/605 (…), la Comunità europea potesse assumere a fondamento l’art. 54, nn. 1
e 3, lett. g), del Trattato CE, sebbene la detta direttiva conferisca diritti di accesso anche a terzi non meritevoli di tutela».
- 22
I procedimenti C‑435/02 e C‑103/03 sono stati riuniti per connessione ai fini dell’ordinanza.
Sulle questioni pregiudiziali
- 23
La Corte, ritenendo che la soluzione della prima questione sollevata nel procedimento C‑103/03 possa chiaramente dedursi dalla
sentenza 4 dicembre 1997, causa C‑97/96, Daihatsu Deutschland (Racc. pag. I‑6843), e che la soluzione delle altre questioni
sollevate nel procedimento C‑103/03, nonché di quelle sollevate nel procedimento C‑435/02, non dia adito ad alcun ragionevole
dubbio, conformemente all’art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura ha informato i giudici del rinvio che intendeva
statuire con ordinanza motivata, invitando gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare
le loro eventuali osservazioni in proposito.
- 24
Per quanto riguarda il procedimento C‑435/02, il Consiglio ha aderito all’invito della Corte indicando che non aveva obiezioni
a che quest’ultima statuisse con ordinanza motivata. Per contro, quanto ai procedimenti C‑435/02 e C‑103/03, la Zeitungverlag
e il sig. Weske hanno sollevato obiezioni al riguardo facendo riferimento agli argomenti svolti nelle loro osservazioni scritte.
Tuttavia, tali elementi non sono tali da indurre la Corte a discostarsi dall’iter procedurale preconizzato.
Sulla prima questione nel procedimento C-103/03
- 25
Con la prima questione sollevata nel procedimento C‑103/03, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 90/605,
nei limiti in cui comporta che chiunque possa consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società ivi ricomprese,
senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela, potesse essere validamente adottata sul fondamento
dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato.
- 26
Il sig. Weske sostiene che nel novero dei terzi da tutelarsi a norma dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato rientrano
coloro che hanno un rapporto giuridico attuale con la società, nonché coloro che vogliono stabilire un rapporto del genere,
e dunque anche i soci, i dipendenti o i creditori potenziali.
- 27
Tale disposizione non permetterebbe tuttavia che il novero dei terzi possa essere definito in modo da estendersi a chiunque,
a prescindere dal suo status. L’interpretazione estensiva di tale nozione di terzo, sancita dalla citata sentenza Daihatsu
Deutschland, susciterebbe pertanto una serie di riserve.
- 28
In proposito occorre rilevare, come sostengono il Consiglio e la Commissione, che la risposta a tale questione può chiaramente
desumersi dalla citata sentenza Daihatsu Deutschland.
- 29
Risulta infatti dai punti 19 e 20 della citata sentenza che il testo stesso dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato menziona
l’obiettivo di tutela degli interessi dei terzi in generale, senza distinguere o escludere talune categorie fra questi ultimi,
cosicché la nozione di terzo accolta da tale articolo non può limitarsi, in particolare, ai soli creditori della società.
- 30
Al punto 21 della citata sentenza la Corte ha rilevato inoltre che l’obiettivo di sopprimere le restrizioni alla libertà di
stabilimento, che l’art. 54, nn. 1 e 2, del Trattato assegna in termini molto ampi al Consiglio e alla Commissione, non può
essere limitato dalle disposizioni dell’art. 54, n. 3, del Trattato, giacché queste ultime si limitano ad esporre un elenco
non tassativo di misure da adottare per realizzare tale obiettivo, come dimostra l’impiego dell’espressione «in particolare»
al citato art. 54, n. 3.
- 31
Come la Corte ha peraltro espressamente indicato al punto 22 della sentenza in parola, le disposizioni dell’art. 3 della prima
direttiva società, che prevedono la tenuta di un registro pubblico nel quale devono essere registrati tutti gli atti e le
indicazioni soggetti all’obbligo della pubblicità, nonché la possibilità per chiunque di ottenere copia dei conti annuali
per corrispondenza, confermano l’intento, espresso al suo quarto ‘considerando’, di consentire l’informazione di tutti i terzi
che non conoscano o non possano conoscere a sufficienza la situazione contabile e finanziaria della società.
- 32
Nello stesso punto della sentenza, la Corte aggiunge che tale preoccupazione è altresì espressa nel preambolo della quarta
direttiva società, nel quale si accenna alla necessità di stabilire nella Comunità condizioni giuridiche equivalenti minime
quanto all’estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti
(v., in particolare, il terzo ‘considerando’).
- 33
Si evince quindi chiaramente dalla citata sentenza Daihatsu Deutschland che gli obblighi in materia di pubblicità prescritti
dall’art. 3 della prima direttiva società, cui fa riferimento l’art. 47, n. 1, della quarta direttiva società e che la direttiva
90/605 ha esteso a talune forme di società di persone, come quella oggetto della causa principale, implicano che chiunque
abbia la possibilità di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società costituite nelle forme considerate
dalla detta direttiva senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela.
- 34
Risulta inoltre chiaramente dai punti 21 e 22 della citata sentenza che un atto comunitario contenente obblighi di tal genere
in materia di pubblicità poteva essere adottato sul fondamento dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato, atteso che tale
disposizione, che conferisce al legislatore comunitario ampi poteri, menziona l’obiettivo di tutela degli interessi dei terzi
in generale, senza distinguere tra di loro né escludere alcune categorie, cosicché la nozione di terzi ai sensi di tale articolo
si riferisce a qualunque terzo. Ne discende che tale nozione va interpretata estensivamente e che ricomprende, tra l’altro,
i concorrenti delle società interessate.
- 35
Occorre pertanto risolvere la prima questione sollevata nel procedimento C‑103/03 dichiarando che la direttiva 90/605, nella
parte in cui comporta che chiunque abbia la possibilità di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle
società costituite nelle forme da essa previste, senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela, poteva
validamente essere adottata sul fondamento dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato.
Sulle prime due questioni nel procedimento C‑435/02 e sulla seconda e terza questione nel procedimento C‑103/03
- 36
Con le prime due questioni sollevate nel procedimento C‑435/02 nonché con la seconda e la terza questione sollevate nel procedimento
C‑103/03, che è opportuno trattare congiuntamente, i giudici del rinvio domandano sostanzialmente se la direttiva 90/605,
nella parte in cui comporta che chiunque abbia la possibilità di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione
delle imprese costituite in una delle forme societarie ivi considerate, che svolgono la loro attività, come nella fattispecie,
nei settori della stampa, dell’editoria o della radiodiffusione, senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole
di tutela, sia compatibile con i principi generali di diritto comunitario della libertà d’impresa e della libertà di stampa.
Osservazioni presentate alla Corte
- 37
La Zeitungsverlag e il sig. Weske sostengono che la direttiva 90/605, in combinato disposto con l’art. 47 della quarta direttiva
società, persegue un obiettivo legittimo di interesse generale, in quanto gli obblighi di pubblicità ivi prescritti sono diretti
a tutelare i soci, i dipendenti e i creditori della società.
- 38
Tuttavia, l’inclusione nel novero delle persone legittimate a consultare tali documenti di tutti gli interessati, ivi compresi
i concorrenti, rappresenterebbe un onere sproporzionato in considerazione, segnatamente, del legittimo interesse della società
a mantenere segreti taluni dati. Sotto questo profilo, la direttiva 90/605 sarebbe incompatibile con il principio comunitario
della libertà d’impresa e, conseguentemente, invalida.
- 39
La Zeitungsverlag e il sig. Weske affermano inoltre che la libertà d’espressione, in quanto diritto fondamentale garantito
dal diritto comunitario, tutela l’insieme delle attività svolte dalle imprese del settore della stampa e della radiodiffusione.
- 40
Siccome la direttiva 90/605 e la quarta direttiva società non comporterebbero alcuna tutela specifica per le imprese del settore
della stampa e della radiodiffusione, prevedendo deroghe agli obblighi di pubblicazione ivi sanciti, esse sarebbero incompatibili
con la libertà d’opinione.
- 41
Il governo belga afferma che l’obbligo di pubblicazione dei conti annuali imposti dalla direttiva 90/605 è giustificato dal
fatto che, per quanto riguarda le società che ne sono le destinatarie, i terzi hanno soltanto limitate possibilità di ricorrere
contro il socio, trattandosi di persona giuridica a responsabilità limitata.
- 42
La Commissione fa riferimento ai primi tre ‘considerando’ della quarta direttiva società, da cui discende, in particolare,
che le disposizioni in materia di pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione si impongono in quanto le
forme di società cui esse si applicano offrono come garanzia ai terzi soltanto il loro patrimonio sociale, e che è necessario
stabilire nella Comunità condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all’estensione delle informazioni finanziarie che
devono essere fornite al pubblico da parte delle imprese concorrenti.
- 43
L’inclusione, tra l’altro, dei concorrenti nel novero delle persone legittimate a consultare i detti documenti sarebbe un
mezzo al contempo necessario e appropriato per conseguire l’obiettivo delineato tanto da tali ‘considerando’ quanto dall’art. 54,
n. 3, lett. g), del Trattato, quale interpretato dalla Corte nella citata sentenza Daihatsu Deutschland, vale a dire quello
di tutelare non soltanto i soci, ma altresì i terzi.
- 44
La Commissione sostiene inoltre che la questione relativa al principio generale di diritto comunitario della libertà d’impresa
racchiude, nella fattispecie, quella relativa al principio generale della libertà di stampa.
- 45
Il Consiglio afferma che la direttiva 90/605 non costituisce un intervento sproporzionato e intollerabile, lesivo della sostanza
stessa del diritto alla libertà di esercizio delle attività professionali.
- 46
Il Consiglio sostiene inoltre che l’obbligo di pubblicità prescritto dalla direttiva 90/605 non pregiudica assolutamente la
libertà di stampa, quale garantita, in particolare, dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto non ha alcun effetto sul contenuto delle informazioni o delle idee comunicate
da una società considerata dalla detta direttiva.
Giudizio della Corte
- 47
Occorre rilevare, preliminarmente, che la questione vertente sulla compatibilità degli obblighi imposti in materia di pubblicità
alle società di persone oggetto delle cause principali con la libertà di espressione si confonde con quella relativa alla
compatibilità di tali obblighi con la libertà di esercizio di un’attività professionale. Tali obblighi, infatti, si applicano
a qualunque impresa che assuma una determinata forma societaria, indipendentemente dalla natura delle sue attività. Essi non
hanno, inoltre, legami sufficientemente diretti e specifici con un’attività riconducibile alla libertà di espressione. Si
tratta, infatti, essenzialmente di una normativa che incide sulle società interessate, qualunque sia l’attività economica
svolta.
- 48
La Corte ha dichiarato che sia il diritto di proprietà sia la libertà di esercizio di un’attività professionale fanno parte
dei principi generali del diritto comunitario. Tuttavia, secondo tale giurisprudenza, all’esercizio di tali diritti è possibile
apportare restrizioni, purché rispondano effettivamente a finalità d’interesse generale perseguite dalla Comunità e non si
risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudichi la sostanza stessa
di tali diritti (v. sentenze 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑4973, punto 78, e 10 luglio
2003, cause riunite C‑20/00 e C‑64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, Racc. pag. I‑7411, punto 68 e la giurisprudenza
ivi citata).
- 49
Ciò considerato, anche ammesso che gli obblighi di pubblicità di cui trattasi nelle cause principali abbiano un effetto sufficientemente
diretto e significativo sulla libertà di esercizio di un’attività professionale, la restrizione che essi comportano, in particolare
quella relativa al diritto di un’impresa di mantenere segreti taluni dati potenzialmente sensibili, appare in ogni caso chiaramente
giustificata.
- 50
Risulta infatti dai primi tre ‘considerando’ della quarta direttiva società che le disposizioni in materia di pubblicità da
essa imposte a talune forme di società di capitali perseguono il duplice obiettivo di interesse generale sancito dall’art. 54,
n. 3, lett. g), del Trattato, vale a dire, da un lato, la tutela dei terzi dai rischi finanziari inerenti alle forme di società
che non offrono come garanzia ai terzi altro che il proprio patrimonio sociale e, dall’altro, l’instaurazione nella Comunità
di condizioni giuridiche minime equivalenti per quanto riguarda l’estensione delle informazioni finanziarie che le società
concorrenti devono portare a conoscenza del pubblico.
- 51
Secondo i suoi primi cinque ‘considerando’, la direttiva 90/605 mira specificamente a porre rimedio ad una prassi seguita
da un numero rilevante e sempre crescente di società, consistente nell’eludere la normativa costituendosi in forma di società
di persone di cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono organizzati in società di capitali, al fine di sottrarsi
al vigore delle disposizioni in materia di pubblicità imposte a queste società, prassi questa che contravviene al menzionato
obiettivo della quarta direttiva società, consistente nel tutelare i terzi dai rischi finanziari inerenti alle forme di società
che non offrono come garanzia ai terzi altro che il proprio patrimonio sociale.
- 52
Ne risulta che le misure imposte dalla direttiva 90/605 rispondono effettivamente agli obiettivi dell’art. 54, n. 3, lett. g),
del Trattato e, pertanto, alle finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità ai sensi della giurisprudenza citata
al punto 48 della presente ordinanza.
- 53
L’eventuale pregiudizio eventualmente causato dagli obblighi imposti da queste regole in materia di pubblicità pare, peraltro,
limitato. Sembra dubbio, infatti, che tali regole siano idonee a modificare la posizione concorrenziale delle società interessate,
contrariamente a quanto avveniva nella causa definita con la citata sentenza Germania/Consiglio (punto 81).
- 54
Questa valutazione è confermata dalle disposizioni stesse della quarta direttiva società, segnatamente dai suoi artt. 11,
27, e 44‑47, che prevedono la possibilità di ridurre le informazioni da riportare nei conti annuali e nella relazione sulla
gestione nel caso delle società che non superino i limiti numerici cifrati di taluni criteri, nonché la pubblicità dei conti
di tali società. Inoltre, l’art. 45 della stessa direttiva ha segnatamente lo scopo di evitare che la pubblicazione di taluni
dati arrechi un pregiudizio grave alle imprese interessate.
- 55
Si deve altresì rilevare che, conformemente all’art. 46 della stessa direttiva, le indicazioni che devono obbligatoriamente
comparire nella relazione sulla gestione possono essere fornite in termini generali, cosicché, contrariamente a quanto suggeriscono
la Zeitungsverlag e il sig. Weske, non è necessario elencare in maniera dettagliata certi dati sensibili idonei a rivelare,
ad esempio, la base del calcolo dei prezzi.
- 56
Peraltro, la pubblicità dei conti annuali delle società di capitali, che siano i soli soci illimitatamente responsabili di
una società di persone considerata dalla direttiva 90/605, come quella costituita sotto forma di GmbH & Co. KG di cui trattasi
nelle cause principali, nella fattispecie società a responsabilità limitata, fornisce, di per sé, soltanto informazioni sulla
situazione dei detti soci e non su quella della detta società di persone. Pertanto essa non rende affatto superflua la pubblicazione
dei conti annuali di quest’ultima società.
- 57
Inoltre, l’art. 57 bis, inserito nella quarta direttiva società dall’art. 1, punto 4, della direttiva 90/605, consente alle
società di persone, quali le GmbH & Co. KG in discussione nelle cause principali, di essere dispensate dagli obblighi in materia
di pubblicità qualora i loro conti debbano essere pubblicati insieme a quelli di uno dei loro soci illimitatamente responsabili
o qualora siano compresi nei conti consolidati di un gruppo di società.
- 58
Alla luce di quanto sopra, l’obbligo imposto alle società di persone, quali quelle aventi la forma giuridica di GmbH & Co.
KG in discussione nelle cause principali, in materia di pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione, non
costituisce un intervento sproporzionato ed intollerabile tale da ledere la sostanza stessa della libertà di esercizio di
un’attività professionale.
- 59
Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere le prime due questioni sollevate nel procedimento C‑435/02 nonché la seconda
e la terza questione sollevate nel procedimento C‑103/03 dichiarando che dal loro esame sotto il profilo dei principi generali
di diritto comunitario della libertà di esercizio di un’attività professionale e della libertà di espressione non è emerso
alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 90/605.
Sulla terza questione nel procedimento C‑435/02 e sulla quarta questione nel procedimento C‑103/03
- 60
Con la terza questione sollevata nel procedimento C‑435/02 e la quarta questione sollevata nel procedimento C‑103/03, i giudici
del rinvio domandano in sostanza se la direttiva 90/605 sia compatibile con il principio della parità di trattamento, nella
parte in cui essa ha l’effetto di imporre obblighi di pubblicazione dei conti annuali alle società in accomandita semplice
nelle quali tutti i soci illimitatamente responsabili siano costituiti in forma di società a responsabilità limitata. Tali
società sarebbero in tal modo svantaggiate rispetto alle società in accomandita semplice in cui almeno un socio illimitatamente
responsabile sia una persona fisica, che non sono soggette a tali obblighi, sebbene i creditori delle società costituite secondo
la prima modalità siano meglio tutelati di quelli delle società costituite conformemente alla seconda modalità, a motivo del
fatto che i loro soci sono soggetti, in quanto società a responsabilità limitata, a siffatti obblighi di pubblicità, che non
valgono per le persone fisiche.
Osservazioni presentate alla Corte
- 61
La Zeitungsverlag e il sig. Weske sostengono che le disposizioni in materia di pubblicità controverse determinano una grave
disparità di trattamento tra le società in accomandita semplice di cui almeno un socio illimitatamente responsabile sia una
persona fisica e le società in accomandita semplice di cui ogni socio illimitatamente responsabile sia una società a responsabilità
limitata, come la GmbH & Co. KG, posto che una tale situazione determina, per queste ultime società, considerevoli inconvenienti.
- 62
Secondo il Consiglio, dai primi tre ‘considerando’ della direttiva 90/605 discende che essa è volta a colmare una lacuna derivante
dalle disposizioni della quarta direttiva società, considerata dal legislatore contraria allo spirito e alle finalità di quest’ultima,
giacché un numero sempre crescente di società, come le società in accomandita semplice in discussione nelle cause principali,
non erano soggette agli obblighi in materia di pubblicità, mentre i loro creditori potevano agire unicamente nei confronti
di soci illimitatamente responsabili organizzati in società a responsabilità limitata, le quali, di conseguenza, offrono come
garanzia ai terzi unicamente il proprio patrimonio sociale.
- 63
Nei confronti dei terzi, esisterebbe una differenza fondamentale tra società in accomandita semplice di questo genere e le
società in accomandita semplice in cui almeno un socio illimitatamente responsabile sia una persona fisica, che risponde dei
debiti sociali con tutto il suo patrimonio.
- 64
Pertanto, l’imposizione di obblighi di pubblicità alle società in accomandita semplice in cui tutti i soci illimitatamente
responsabili siano società a responsabilità limitata, come la GmbH & Co. KG, e non ad altre società in accomandita semplice,
sarebbe obiettivamente giustificata.
- 65
La Commissione fa riferimento alla stessa distinzione obiettiva esistente tra le diverse società in accomandita e ne deduce
che la direttiva 90/605 non comporta alcuna discriminazione.
Giudizio della Corte
- 66
Occorre preliminarmente ricordare che il principio generale della parità di trattamento, che fa parte dei principi fondamentali
del diritto comunitario, impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non
siano trattate nello stesso modo, a meno che un tale trattamento sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza
9 settembre 2004, causa C‑304/01, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-7655, punto 31).
- 67
Orbene, come risulta dal punto 51 della presente ordinanza, la distinzione operata dalla direttiva 90/605 tra le società in
accomandita semplice ivi ricomprese, quali la GmbH & Co. KG, e le società in accomandita semplice che annoverano tra i soci
illimitatamente responsabili almeno una persona fisica, le quali restano escluse dall’ambito di applicazione della detta direttiva,
si fonda sulla considerazione che la prima categoria di queste società presenta indirettamente gli stessi rischi per i terzi
delle società di capitali considerate dalla quarta direttiva società, vale a dire i rischi connessi al fatto che esse non
offrono come garanzia ai terzi altro che il proprio patrimonio sociale, laddove ciò non vale per la seconda categoria di società
in accomandita semplice.
- 68
La direttiva 90/605 si inscrive infatti nella stessa logica della quarta direttiva società, della quale essa intende impedire
l’elusione e rispetto alla quale essa è, sotto tale profilo, puramente accessoria. In tal senso, la direttiva 90/605 integra
la quarta direttiva società, affinché il privilegio connesso alla limitazione della responsabilità, di cui godono talune forme
di società, vada di pari passo con un’adeguata pubblicità, destinata a proteggere gli interessi dei terzi.
- 69
La distinzione delineata dalla direttiva 90/605 tra le due categorie di società in accomandita semplice menzionate al punto 67
della presente ordinanza al fine di articolare l’ambito di applicazione della quarta direttiva società e degli obblighi di
pubblicità imposti da tale direttiva è pertanto obiettivamente giustificata da considerazioni di tutela degli interessi dei
terzi, tutela che costituisce una finalità essenziale della direttiva 90/605 e della quarta direttiva società.
- 70
Tale valutazione non è inficiata dalla circostanza, rilevata dai giudici del rinvio, secondo la quale i creditori delle società
in accomandita semplice ricomprese nella direttiva 90/605 sarebbero già tutelati per il fatto che i soci di queste ultime
sono soggetti, essendo società a responsabilità limitata, agli obblighi di pubblicità previsti dalla quarta direttiva società,
laddove tali obblighi non si impongono alle persone fisiche.
- 71
Infatti, come già dichiarato al punto 56 della presente ordinanza, la pubblicità dei conti annuali delle società di capitali,
che siano i soli soci illimitatamente responsabili di una società di persone considerata dalla direttiva 90/605, come quella
costituita in forma di GmbH & Co. KG in discussione nei procedimenti principali, nella fattispecie società a responsabilità
limitata, fornisce di per sé unicamente informazioni sulla situazione dei detti soci e non su quella della società di persone.
- 72
Tenuto conto di quanto precede, non risulta che la direttiva 90/605 contravvenga al principio di parità di trattamento.
- 73
Ciò considerato, occorre risolvere la terza questione nel procedimento C‑435/02 e la quarta questione nel procedimento C‑103/03
dichiarando che dal loro esame sotto il profilo del principio della parità di trattamento non è emerso alcun elemento idoneo
ad inficiare la validità della direttiva 90/605.
Sulle spese
- 74
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici
nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle
delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
-
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
- 1)
- La direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/605/CEE, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente
ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d’applicazione, nella parte in cui comporta che
chiunque abbia la possibilità di consultare i conti annuali e la relazione sulla gestione delle società costituite nelle forme
da essa previste, senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela, poteva validamente essere adottata
sul fondamento dell’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE].
- 2)
- Dall’esame delle prime due questioni sollevate nel procedimento C‑435/02 e della seconda e terza questione nel procedimento
C‑103/03 sotto il profilo dei principi generali di diritto comunitario della libertà di esercizio di un’attività professionale
e della libertà d’espressione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 90/605.
Dall’esame della terza questione sollevata nel procedimento C‑435/02 e della quarta questione sollevata nel procedimento C‑103/03
sotto il profilo del principio della parità di trattamento non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della
direttiva 90/605.
Firme
- 1 –
- Lingua processuale: il tedesco.