Causa C-201/02


The Queen, su domanda di Delena Wells,
contro
Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions



[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]

«Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Provvedimento nazionale che rilascia una concessione mineraria senza effettuare una valutazione dell'impatto ambientale – Effetto diretto delle direttive – Situazione triangolare»

Conclusioni dell'avvocato generale P. Léger, presentate il 25 settembre 2003
    
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 gennaio 2004
    

Massime della sentenza

1..
Ambiente – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo per le autorità competenti di realizzare la valutazione preliminare all'autorizzazione – Nozione di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2 – Decisione che fissa, per un progetto di ripresa di gestione mineraria, nuove condizioni – Inclusione

(Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, artt. 1, n. 2, 2, n. 1, e 4, n. 2)

2..
Ambiente – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo per le autorità competenti di realizzare la valutazione preliminare all'autorizzazione – Obbligo non direttamente connesso all'esecuzione di un altro obbligo incombente, in forza della direttiva, a un terzo – Possibilità per un singolo di valersi della direttiva

(Direttiva del Consiglio 85/337, artt. 1, n. 2, 2, n. 1, e 4, n. 2)

3..
Ambiente – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Obbligo per le autorità competenti di realizzare la valutazione preliminare all'autorizzazione – Omissione della valutazione – Obbligo per le autorità di rimediarvi – Portata – Applicazione delle modalità procedurali nazionali

(Art. 10 CE; direttiva del Consiglio 85/337, art. 2, n. 1)

1.
L'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi del quale gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante formino oggetto di una valutazione del loro impatto, letto in combinato disposto con l'art. 4, n. 2, della direttiva, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito dell'applicazione di disposizioni quali l'art. 22 del Planning and Compensation Act 1991 (legge britannica sulla pianificazione e gli indennizzi) e l'allegato 2 della stessa legge, che prevede un regime specifico per le concessioni minerarie (old mining permissions), le decisioni adottate dalle autorità competenti, che abbiano l'effetto di consentire la ripresa di un'attività di estrazione, costituiscono, nell'insieme, un'«autorizzazione» ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale direttiva, per cui le autorità competenti hanno l'obbligo di effettuare, qualora occorra, una valutazione dell'impatto ambientale di tale attività. Nel caso di una procedura di autorizzazione articolata in più fasi, la detta valutazione dev'essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente. v. punti 42, 53, dispositivo 1

2.
Allorché esiste un obbligo per lo Stato membro interessato di garantire che le autorità competenti valutino l'impatto ambientale dello sfruttamento di una cava, che non è direttamente connesso all'esecuzione di un qualsiasi obbligo che incomba, ai sensi della direttiva 85/337, sui proprietari di tale cava, il fatto che questi ultimi debbano sopportare, a causa dell'adempimento tardivo di tale obbligo da parte dello Stato, l'interruzione delle operazioni minerarie per attendere l'esito della valutazione non può impedire a un singolo di far valere l'art. 2, n. 1, della detta direttiva, letto in combinato disposto con gli artt. 1, n. 2, e 4, n. 2, della stessa. Infatti, mere ripercussioni negative sui diritti di terzi, anche se certe, non giustificano che si rifiuti ad un singolo di far valere le disposizioni di una direttiva nei confronti dello Stato membro interessato. v. punti 57-58, 61, dispositivo 2

3.
In forza dell'art. 10 CE, le autorità competenti di uno Stato membro hanno l'obbligo di adottare, nell'ambito delle loro attribuzioni, tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale di un progetto ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337. Le modalità processuali applicabili in tale contesto rientrano nell'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro in forza del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). A tale proposito spetta al giudice nazionale accertare se il diritto nazionale preveda la possibilità di revocare o di sospendere un'autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre il detto progetto ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva, o, in alternativa, nel caso in cui il singolo vi acconsenta, la possibilità per quest'ultimo di pretendere il risarcimento del danno subìto. v. punto 70, dispositivo 3




SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
7 gennaio 2004 (1)


«Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Provvedimento nazionale che rilascia una concessione mineraria senza effettuare una valutazione dell'impatto ambientale  –  Effetto diretto delle disposizioni delle direttive – Situazione triangolare»

Nel procedimento C-201/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

The Queen, su domanda di Delena Wells,

e

Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40),

LA CORTE (Quinta Sezione),,



composta dal sig. P. Jann (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward e A. La Pergola, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

per la sig.ra Wells, dai sigg. R. Gordon, QC, e J. Pereira, barrister, su incarico del sig. R. Buxton, solicitor;

per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, assistita dai sigg. D. Elvin, QC, e J. Maurici, barrister;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Khan, barrister,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della sig.ra Wells, rappresentata dai sigg. R. Gordon e J. Pereira, su incarico della sig.ra S. Ring, solicitor, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Elvin, e della Commissione, rappresentata dal sig. X. Lewis, assistito dal sig. N. Khan, all'udienza del 12 giugno 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 settembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con ordinanza 12 febbraio 2002, pervenuta in cancelleria il 6 maggio successivo, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Tribunale di secondo grado d'Inghilterra e del Galles per questioni di diritto amministrativo) ha sollevato, ai sensi dell'art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Wells e il Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions (in prosieguo: il Secretary of State) in merito al rilascio di una nuova concessione per lo sfruttamento della cava di Conygar Quarry, senza che fosse stata effettuata una previa valutazione dell'impatto ambientale.

Ambito normativo

Normativa comunitaria

3
La direttiva 85/337 è diretta, conformemente al suo quinto considerando, ad introdurre principi generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente.

4
L'art. 1, n. 2, di tale direttiva definisce la nozione di autorizzazione come decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.

5
L'art. 2, n. 1, della stessa direttiva prevede quanto segue: Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.

6
All'art. 4, la direttiva 85/337 suddivide i progetti in due grandi categorie, quelli per i quali, per la loro natura, si prevede un impatto ambientale importante e quelli che non necessariamente avranno in ogni caso un tale impatto. Così, il n. 2 di tale articolo dispone quanto segue: I progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.

7
L'allegato II, punto 2, lett. c), della direttiva 85/337 fa riferimento ai progetti di estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa.

Normativa nazionale

8
Prima del Town Country and Planning Act 1947 (legge sulla pianificazione urbanistica e rurale del 1947), il Town and Country Planning (General Interim Development) Order 1946 [ordinanza per la pianificazione urbanistica e rurale (piano provvisorio generale) del 1946] autorizzava le autorità competenti a rilasciare, con interim development orders (ordinanze provvisorie di sviluppo), concessioni per operazioni di estrazione di minerali ( old mining permissions; in prosieguo: vecchie concessioni minerarie) per rispondere alle esigenze di materiali da costruzione manifestatesi durante il periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale.

9
Da allora, il Town and Country Planning Act, nella versione del 1947 e in quelle successive, costituisce lo strumento giuridico principale in materia di pianificazione del territorio del Regno Unito.

10
La detta legge prevede disposizioni generali relative sia al rilascio delle autorizzazioni in materia di pianificazione urbanistica sia alla modifica o alla revoca di tali autorizzazioni.

11
Così, ai sensi degli artt. 97 e 100 del Town Country and Planning Act 1990, le autorità competenti hanno la facoltà di revocare o modificare qualsiasi autorizzazione per ragioni di pianificazione. La facoltà di revoca può essere esercitata in ogni momento prima che le operazioni autorizzate siano state realizzate.

12
Ai sensi degli artt. 1 e 11 dell'allegato 9 del Town Country and Planning Act 1990, le autorità competenti possono ordinare la sospensione di ogni uso del territorio per la lavorazione e l'estrazione di minerali o imporre determinate condizioni per la continuazione di tali attività.

13
Il Planning and Compensation Act 1991 (legge sulla pianificazione e sugli indennizzi del 1991) prevede, all'art. 22, un regime specifico per le vecchie concessioni minerarie.

14
L'art. 22, n. 3, del Planning and Compensation Act 1991 dispone che, qualora non siano state condotte significative attività di lavorazione nei due anni antecedenti al 1° maggio 1991, nessuna attività oggetto della concessione può essere ripresa sin quando le condizioni a cui dev'essere subordinata la vecchia concessione mineraria (old mining permission) siano state fissate e registrate conformemente al n. 2 di tale articolo. Per contro, qualora non sia stata presentata una richiesta di registrazione entro il 25 marzo 1992, la vecchia concessione mineraria diviene inefficace (art. 22, n. 4, e allegato 2, n. 1, terzo comma, del Planning and Compensation Act 1991).

15
L'allegato 2 del Planning and Compensation Act 1991 descrive in maniera particolareggiata le procedure per la determinazione delle condizioni di registrazione.

16
Ai sensi dell'allegato 2, artt. 1 e 2, del Planning and Compensation Act 1991, la richiesta di registrazione e di determinazione delle condizioni di esercizio dev'essere rivolta alla competente Mineral Planning Authority (autorità per la pianificazione del territorio in materia mineraria; in prosieguo: l' MPA).

17
Qualora le condizioni fissate dall'MPA siano diverse da quelle specificate nella domanda, il richiedente può proporre ricorso al Secretary of State (allegato 2, art. 5, n. 2, del Planning and Compensation Act 1991).

18
Ai sensi dell'art. 22, n. 7, del Planning and Compensation Act 1991, si ritiene che le disposizioni relative alle vecchie concessioni minerarie producano effetti analoghi a quelle incluse nel Town and Country Planning Act 1990. Tale presunzione ha come conseguenza l'inserimento delle disposizioni relative alle dette concessioni nel regime di pianificazione generale del territorio, malgrado che il Planning and Compensation Act 1991 non abbia previsto disposizioni specifiche.

19
I Town and Country Planning (Assessment of Environmental Effects) Regulations 1988 (regolamenti sulla pianificazione urbanistica e rurale del 1988 ─ valutazione d'impatto ambientale) subordinano le concessioni minerarie rilasciate ai sensi del Town and Country Planning Act 1990 ad una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla direttiva 85/337. Per contro, non si riteneva che il regime previsto dall'art. 22 del Planning and Compensation Act 1991 per le vecchie concessioni minerarie fosse subordinato ad una tale procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Controversia principale e questioni pregiudiziali

20
Nel 1947 era stata rilasciata una vecchia concessione mineraria per la cava di Conygar Quarry con interim development order, ai sensi del Town and Country Planning (General Interim Development) Order 1946.

21
La cava di Conygar Quarry comprende due siti, che abbracciano poco più di 7,2 ha ciascuno, separati da una strada, al margine della quale si trova l'abitazione della sig.ra Wells. Quest'ultima ha acquistato l'abitazione nel 1984, ossia 37 anni dopo il rilascio della concessione mineraria, ma in un periodo in cui la cava era da lungo tempo inutilizzata. Tuttavia, nel 1991, i lavori di estrazione sono stati ripresi per un breve periodo.

22
E' pacifico che il sito presenta una particolare sensibilità dal punto di vista ambientale. L'area della cava e quella adiacente a quest'ultima sono oggetto di numerose classificazioni che ne indicano l'importanza naturalistica e per la conservazione dell'ambiente.

23
All'inizio del 1991 i proprietari della cava di Conygar Quarry hanno richiesto all'MPA competente la registrazione della loro vecchia concessione mineraria conformemente al Planning and Compensation Act 1991.

24
La detta registrazione è stata autorizzata con decisione 24 agosto 1992, in cui si dichiarava che nessuna attività poteva essere legittimamente svolta senza che fosse presentata all'MPA, e da questa definitivamente approvata, una richiesta per la determinazione di nuove condizioni (in prosieguo: la decisione di registrazione).

25
Di conseguenza, i proprietari hanno chiesto all'MPA competente di fissare nuove condizioni di esercizio.

26
Poiché l'MPA competente ha imposto, con decisione 22 dicembre 1994, condizioni più rigide di quelle proposte dai proprietari della cava di Conygar Quarry, questi ultimi hanno proposto ricorso dinanzi al Secretary of State.

27
Con decisione 25 giugno 1997 (in prosieguo, insieme alla decisione 22 dicembre 1994, la decisione di determinazione di nuove condizioni) il Secretary of State ha imposto 54 condizioni relative alle concessioni minerarie, lasciando alla valutazione dell'MPA competente alcuni aspetti quali i piani di sorveglianza del brillamento delle mine e il controllo del rumore.

28
I detti aspetti sono stati approvati dall'MPA competente, con decisione 8 luglio 1999 (in prosieguo: la decisione di approvazione dei punti oggetto delle nuove condizioni).

29
Né il Secretary of State né l'MPA competente hanno esaminato se fosse necessario realizzare una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337. Una dichiarazione formale in materia di ambiente non è mai stata presa in considerazione.

30
Con lettera 10 giugno 1999 la sig.ra Wells ha chiesto al Secretary of State di adottare provvedimenti atti a rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale nella procedura di concessione, vale a dire la revoca o la modifica della concessione mineraria. Poiché la sua domanda non ha avuto risposta, essa ha proposto ricorso dinanzi alla High Court of Justice.

31
Conformemente all'impegno assunto dinanzi al detto giudice nella prima udienza, con lettera 28 marzo 2001 il Secretary of State ha fornito una risposta motivata alla lettera della sig.ra Wells, rifiutando di revocare o modificare la concessione mineraria. La richiedente ha quindi modificato la sua richiesta iniziale includendovi controdeduzioni alla decisione contenuta nella detta lettera 28 marzo 2001.

32
Poiché la controversia che la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) è chiamata a risolvere richiede l'interpretazione del diritto comunitario, essa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)
Se l'approvazione di un nuovo regime di condizioni per una concessione esistente rilasciata con un interim development order (vecchia concessione mineraria) ai sensi dell'art. 22 e dell'allegato 2 del Planning and Compensation Act 1991 costituisca un' autorizzazione ai fini della direttiva [85/337].

2)
Se, successivamente all'approvazione di un nuovo regime di condizioni applicabili ad una vecchia concessione mineraria rilasciata con un interim development order, in base al Planning and Compensation Act 1991, l'approvazione di ulteriori aspetti, richiesti in base al nuovo regime di condizioni, possa essere essa stessa qualificata come autorizzazione ai sensi della direttiva [85/337].

3)
Se, nel caso in cui la soluzione della [prima questione] sia positiva e quella della [seconda questione] sia negativa, allo Stato membro incomba comunque un obbligo permanente di rimediare alla sua mancata richiesta della valutazione dell'impatto ambientale e, in tal caso, in che modo.

4)
Se i singoli possano far valere la mancata richiesta della valutazione dell'impatto ambientale da parte dello Stato, o se ii) ciò non sia consentito in relazione alle limitazioni imposte dalla Corte alla dottrina dell'effetto diretto, ad esempio per quanto riguarda l' effetto diretto orizzontale o l'imposizione di oneri od obblighi ai singoli da parte di un organo dello Stato.

5)
In caso di soluzione positiva della [quarta questione, sub ii)], quali siano i limiti di tali divieti relativi all'effetto diretto nell'ambito della presente fattispecie e quali provvedimenti possa legittimamente adottare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in conformità della direttiva [85/337]

.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione: l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale

33
Con la prima e la seconda questione, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con l'art. 4, n. 2, della stessa, vada interpretato nel senso che, nell'ambito di applicazione di disposizioni quali l'art. 22 del Planning and Compensation Act 1991 e l'allegato 2 della stessa legge, le decisioni adottate dalle autorità competenti, che abbiano l'effetto di consentire la ripresa di un'attività di estrazione, costituiscono un' autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale direttiva, per cui le autorità competenti hanno l'obbligo di effettuare, qualora occorra, una valutazione dell'impatto ambientale di tale attività.

Sulla qualificazione come autorizzazione

─ Sulla ricevibilità

34
Pur ammettendo che il diritto comunitario raccomanda un'interpretazione autonoma delle nozioni utilizzate negli atti comunitari, la Commissione fa valere che, nella causa all'origine della sentenza 18 giugno 1998, causa C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (Racc. pag. I-3923), la Corte ha dichiarato che la questione di individuare il momento in cui è stata accordata la concessione dev'essere risolta in base al diritto nazionale. Secondo la Commissione, la Corte non ha rimesso in discussione la sua posizione nelle cause all'origine delle sentenze 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF e a. (Racc. pag. I-5613), e 19 settembre 2000, causa C-287/98, Linster (Racc. pag. I-6917). Pertanto, la questione se determinate misure procedurali di diritto nazionale costituiscano o meno autorizzazioni ai fini della direttiva 85/337 sarebbe irricevibile.

35
Occorre rilevare che una questione pregiudiziale sollevata da un giudice è irricevibile solo laddove appaia in modo manifesto che essa non riguarda l'interpretazione del diritto comunitario o è ipotetica (v., in particolare, sentenze 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke, Racc. pag. I-4871, punti 25 e 32; 6 luglio 1995, causa C-62/93, BP Soupergaz, Racc. pag. I-1883, punto 10, e 26 ottobre 1995, causa C-143/94, Furlanis, Racc. pag. I-3633, punto 12).

36
Tale ipotesi non ricorre nella causa principale.

37
La questione se la decisione di determinazione di nuove condizioni e la decisione di approvazione dei punti oggetto delle nuove condizioni costituiscano un'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 riguarda l'interpretazione del diritto comunitario. Infatti, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, alla luce tanto del principio dell'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio d'uguaglianza, una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto di tale disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11, e Linster, cit., punto 43).

38
Dalle considerazioni che precedono risulta che la questione se la decisione di determinazione di nuove condizioni e la decisione di approvazione dei punti oggetto delle nuove condizioni costituiscano un'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 è ricevibile.

─ Nel merito

39
Il governo del Regno Unito fa valere che né la decisione di determinazione di nuove condizioni né la decisione di approvazione dei punti oggetto delle nuove condizioni costituiscono un'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 85/337.

40
Infatti, per quanto riguarda la decisione di determinazione di nuove condizioni, il governo del Regno Unito afferma che si tratta di un'autorizzazione che esisteva già molti anni prima che la direttiva 85/337 creasse obblighi per gli Stati membri. La determinazione di condizioni ai sensi del Planning and Compensation Act 1991 richiederebbe solo la disciplina particolareggiata di attività per cui è già stata rilasciata una concessione principale. L'iter logico alla base della decisione di determinazione di nuove condizioni e della decisione di approvazione dei punti oggetto delle nuove condizioni sarebbe quindi analogo a quello delle situazioni cosiddette pipe-line (v. punto 43 della presente sentenza). Per motivi di certezza del diritto, tale direttiva non si applicherebbe a progetti di questo tipo.

41
Per quanto riguarda la decisione di approvazione dei punti oggetto delle nuove condizioni, il governo del Regno Unito osserva che la decisione per cui si prevede un impatto ambientale è già stata adottata precedentemente e che l'approvazione di dettagli deve rispettare i parametri stabiliti con la determinazione iniziale delle condizioni relative a concessioni minerarie.

42
A tale proposito va rilevato che, in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, ai sensi dell'art. 4 di tale direttiva, letto in combinato disposto con gli allegati I o II della stessa, devono formare oggetto di una valutazione di tale impatto prima del rilascio della concessione.

43
Lo stesso vale nei casi in cui un'autorizzazione sia stata rilasciata prima del 3 luglio 1988 (vecchia concessione), vale a dire prima della data limite prevista per la trasposizione della direttiva 85/337, e nei casi in cui un'autorizzazione sia stata rilasciata dopo il 3 luglio 1988, ma la procedura di autorizzazione sia stata avviata prima di tale data (progetti cosiddetti pipe-line) (v., in tal senso, sentenze 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2189, punto 32, e Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, cit., punto 23). Tale direttiva richiede pertanto che le nuove autorizzazioni siano sottoposte ad una valutazione dell'impatto ambientale dei progetti in questione.

44
Nella causa principale, i proprietari della cava di Conygar Quarry, per riprendere le attività di sfruttamento della stessa, dovevano, ai sensi del Planning and Compensation Act 1991, far registrare la loro vecchia concessione mineraria e richiedere l'adozione di una decisione di determinazione di nuove condizioni relative a concessioni minerarie nonché di una decisione di approvazione dei punti oggetto delle nuove condizioni. Se non lo avessero fatto, la detta concessione sarebbe divenuta inefficace.

45
Occorre pertanto rilevare che, in mancanza di nuove decisioni analoghe a quelle di cui al punto precedente, lo sfruttamento di tale cava non sarebbe più stato autorizzato ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337.

46
Orbene, sarebbe contrario all'effetto utile di tale direttiva considerare come mera modifica di un' autorizzazione esistente l'adozione di decisioni che, in circostanze analoghe a quelle della causa principale, sostituiscono non solo i termini, ma anche la sostanza di una concessione precedente, quale la vecchia concessione mineraria.

47
Alla luce di ciò, va rilevato che decisioni come quella di determinazione di nuove condizioni e quella di approvazione dei punti oggetto delle nuove condizioni per lo sfruttamento della cava di Conygar Quarry costituiscono, nell'insieme, una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con l'art. 1, n. 2, della stessa.

48
Occorre aggiungere che, poiché le dette decisioni sono state adottate rispettivamente il 25 giugno 1997 e l'8 luglio 1999, non si tratta di una vecchia autorizzazione rilasciata prima del 3 luglio 1988. Allo stesso modo, poiché le richieste di decisione sono state presentate rispettivamente nel 1993 o nel 1994 e nel 1997 o nel 1998, non si tratta di una situazione cosiddetta pipe-line.

Sul momento in cui va effettuata la valutazione dell'impatto ambientale

49
Considerato che, nell'ambito di una procedura di autorizzazione articolata in più fasi, la mera constatazione dell'esistenza di un' autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337 non può fornire al giudice del rinvio una risposta esauriente in merito all'obbligo degli Stati membri di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale del progetto in questione, occorre esaminare la questione relativa al momento in cui una tale valutazione va effettuata.

50
A tale proposito va rilevato che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, la valutazione dell'impatto ambientale va effettuata prima del rilascio dell'autorizzazione.

51
Il primo considerando di tale direttiva dispone che, nel processo di decisione, l'autorità competente tiene subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente del progetto in questione.

52
Pertanto, qualora il diritto nazionale preveda che la procedura di autorizzazione si articoli in più fasi, consistenti l'una in una decisione principale e l'altra in una decisione di attuazione che deve rispettare i parametri stabiliti dalla prima, gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente devono essere individuati e valutati nella procedura relativa alla decisione principale. Solo qualora i detti effetti fossero individuabili unicamente nella procedura relativa alla decisione di attuazione, la valutazione dovrebbe essere effettuata durante tale procedura.

53
Di conseguenza, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione che l'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con l'art. 4, n. 2, della stessa, va interpretato nel senso che, nell'ambito dell'applicazione di disposizioni quali l'art. 22 del Planning and Compensation Act 1991 e l'allegato 2 della stessa legge, le decisioni adottate dalle autorità competenti, che abbiano l'effetto di consentire la ripresa di un'attività di estrazione, costituiscono, nell'insieme, un' autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale direttiva, per cui le autorità competenti hanno l'obbligo di effettuare, qualora occorra, una valutazione dell'impatto ambientale di una tale attività. Nel caso di una procedura di autorizzazione articolata in più fasi, la detta valutazione dev'essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

Sulla quarta e sulla quinta questione: la possibilità per un singolo di far valere le disposizioni della direttiva 85/337

54
Con la quarta e la quinta questione, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in circostanze analoghe a quelle della causa principale, un singolo possa, ove sia necessario, far valere l'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con gli artt. 1, n. 2, e 4, n. 2, della stessa, o se il principio della certezza del diritto osti ad una tale interpretazione.

Sull' effetto diretto dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con gli artt. 1, n. 2, e 4, n. 2, della stessa

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Secondo il governo del Regno Unito, riconoscere ad un singolo il diritto di far valere l'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con gli artt. 1, n. 2, e 4, n. 2, della stessa, costituirebbe una situazione di inverse direct effect, in cui lo Stato membro interessato sarebbe direttamente obbligato, su richiesta di un singolo, quale la sig.ra Wells, a privare un altro singolo, ossia i proprietari della cava di Conygar Quarry, dei suoi diritti.

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A tale proposito occorre rilevare che il principio della certezza del diritto osta a che le direttive possano creare obblighi a carico dei singoli. Nei confronti di questi ultimi, le disposizioni di una direttiva possono generare solo diritti (v. sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48). Di conseguenza, un singolo non può far valere una direttiva nei confronti di uno Stato membro, qualora si tratti di un obbligo pubblico direttamente connesso all'attuazione di un altro obbligo che incombe ad un terzo, ai sensi di tale direttiva (v., in tal senso, sentenze 22 febbraio 1990, causa C-221/88, Busseni, Racc. pag. I-495, punti 23-26, e 4 dicembre 1997, causa C-97/96, Daihatsu Deutschland, Racc. pag. I-6843, punti 24-26).

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Per contro, mere ripercussioni negative sui diritti di terzi, anche se certe, non giustificano che si rifiuti ad un singolo di far valere le disposizioni di una direttiva nei confronti dello Stato membro interessato (v. segnatamente, in tal senso, sentenze 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo, Racc. pag. 1839, punti 28-33; WWF e a., cit., punti 69 e 71; 30 aprile 1996, causa C-194/94, Cia Security International, Racc. pag. I-2201, punti 40-55; 12 novembre 1996, causa C-201/94, Smith & Nephew e Primecrown, Racc. pag. I-5819, punti 33-39, e 26 settembre 2000, causa C-443/98, Unilever, Racc. pag. I-7535, punti 45-52).

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Nella causa principale, l'obbligo per lo Stato membro interessato di garantire che le autorità competenti valutino l'impatto ambientale dello sfruttamento della cava di Conygar Quarry non è direttamente connesso all'esecuzione di un qualsiasi obbligo che incomba, ai sensi della direttiva 85/337, sui proprietari di tale cava. Il fatto che le operazioni minerarie debbano essere interrotte per attendere i risultati della valutazione è, certamente, la conseguenza dell'adempimento tardivo degli obblighi del detto Stato. Tuttavia, una simile conseguenza non può essere qualificata, come afferma il Regno Unito, come inverse direct effect delle disposizioni di tale direttiva nei confronti dei detti proprietari.

Sul periodo trascorso tra la decisione di determinazione di nuove condizioni e la domanda della sig.ra Wells diretta a risolvere la situazione

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Il governo del Regno Unito sostiene, inoltre, che il tempo considerevole trascorso dopo la decisione di determinazione di nuove condizioni nel 1997 fa sì che la revoca di quest'ultima violi il principio della certezza del diritto. La ricorrente nella causa principale avrebbe dovuto contestare la decisione in tempo utile dinanzi ai giudici competenti.

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A tale proposito va rilevato che l'ultima fase della procedura di autorizzazione non era terminata nel momento in cui la ricorrente nella causa principale ha sottoposto la sua richiesta al Secretary of State. Pertanto, non si può affermare che la revoca di tale autorizzazione violi il principio della certezza del diritto.

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Alla luce di ciò, occorre risolvere la quarta e la quinta questione nel senso che, in circostanze analoghe a quelle della causa principale, un singolo può, ove sia necessario, far valere l'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con gli artt. 1, n. 2, e 4, n. 2, della stessa.

Sulla terza questione: l'obbligo di rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale

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Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia la portata dell'obbligo di rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale del progetto in questione.

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Il governo del Regno Unito sostiene che, nelle circostanze della causa principale, l'autorità competente non è obbligata a revocare o modificare l'autorizzazione rilasciata per lo sfruttamento della cava di Conygar Quarry o ad ordinare la sospensione di detto sfruttamento.

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A tale proposito va rilevato che da una giurisprudenza costante risulta che, ai sensi del principio di leale collaborazione previsto dall'art. 10 CE, gli Stati membri hanno l'obbligo di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario (v., segnatamente, sentenze 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet, Racc. pag. 1095, in particolare pag. 1113, e 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 36). Un tale obbligo incombe, nell'ambito delle sue competenze, a ciascun organo dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2321, punto 13).

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Pertanto, spetta alle autorità competenti di uno Stato membro, nell'ambito delle loro attribuzioni, adottare tutti i provvedimenti necessari, generali o particolari, affinché i progetti siano esaminati, per stabilire se siano idonei a produrre un impatto ambientale importante e, in caso affermativo, siano sottoposti ad una valutazione di quest'ultimo (v., in tal senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 61, e WWF e a., cit., punto 70). Provvedimenti particolari di questo tipo sono costituiti, in particolare, nei limiti del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, dalla revoca o dalla sospensione di un'autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale del progetto in questione come quella prevista dalla direttiva 85/337.

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Inoltre, lo Stato membro ha l'obbligo di risarcire tutti i danni causati dalla mancata valutazione dell'impatto ambientale.

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Le modalità processuali applicabili rientrano nell'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro in forza del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 12, e 16 maggio 2000, causa C-78/98, Preston e a., Racc. pag. I-3201, punto 31).

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Per quanto riguarda la causa principale, dato che lo sfruttamento della cava di Conygar Quarry avrebbe dovuto essere sottoposta ad una valutazione del suo impatto ambientale, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 85/337, le autorità competenti hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare all'omissione di una tale valutazione.

69
A tale proposito spetta al giudice nazionale accertare se il diritto interno preveda la possibilità di revocare o di sospendere un'autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre il detto progetto ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 85/337, o, in alternativa, nel caso in cui il singolo vi acconsenta, la possibilità per quest'ultimo di pretendere il risarcimento del danno subìto.

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La terza questione va quindi risolta nel senso che, in forza dell'art. 10 CE, le autorità competenti hanno l'obbligo di adottare, nell'ambito delle loro attribuzioni, tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale di un progetto ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337. Le modalità processuali applicabili in tale contesto rientrano nell'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro in forza del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).A tale proposito spetta al giudice nazionale accertare se il diritto interno preveda la possibilità di revocare o di sospendere un'autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre il detto progetto ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 85/337, o, in alternativa, nel caso in cui il singolo vi acconsenta, la possibilità per quest'ultimo di pretendere il risarcimento del danno subìto.


Sulle spese

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Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 12 febbraio 2002, dichiara:

1)
L'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, letto in combinato disposto con l'art. 4, n. 2, della stessa, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito dell'applicazione di disposizioni quali l'art. 22 del Planning and Compensation Act 1991 (legge sulla pianificazione e gli indennizzi del 1991)e l'allegato 2 della stessa legge, le decisioni adottate dalle autorità competenti, che abbiano l'effetto di consentire la ripresa di un'attività di estrazione, costituiscono, nell'insieme, un' autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale direttiva, per cui le autorità competenti hanno l'obbligo di effettuare, qualora occorra, una valutazione dell'impatto ambientale di tale attività. Nel caso di una procedura di autorizzazione articolata in più fasi, la detta valutazione dev'essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

2)
In circostanze analoghe a quelle della causa principale, un singolo può, ove sia necessario, far valere l'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, letto in combinato disposto con gli artt. 1, n. 2, e 4, n. 2, della stessa.

3)
In forza dell'art. 10 CE, le autorità competenti hanno l'obbligo di adottare, nell'ambito delle loro attribuzioni, tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale di un progetto ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337. Le modalità processuali applicabili in tale contesto rientrano nell'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro in forza del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). A tale proposito spetta al giudice nazionale accertare se il diritto interno preveda la possibilità di revocare o di sospendere un'autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre il detto progetto ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 85/337, o, in alternativa, nel caso in cui il singolo vi acconsenta, la possibilità per quest'ultimo di pretendere il risarcimento del danno subìto.

Jann

Edward

La Pergola

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 gennaio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris


1
Lingua processuale: l'inglese.