Causa C-46/02

Fixtures Marketing Ltd

contro

Oy Veikkaus Ab

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vantaan käräjäoikeus)

«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto sui generis — Nozione di investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati — Calendari di campionati di calcio — Scommesse»

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Nozione di investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati — Mezzi destinati alla redazione di un calendario di incontri di calcio — Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7, n. 1)

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, va intesa nel senso che riguarda l’investimento destinato alla costituzione della detta banca. Essa indica quindi i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati, ma non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati.

Nel contesto dell’elaborazione di un calendario di incontri al fine dell’organizzazione di campionati di calcio, i mezzi destinati alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi ai vari incontri di questi campionati non costituiscono un investimento del genere. Inoltre, il conseguimento dei dati costitutivi di questo calendario non richiede alcuno sforzo particolare da parte delle leghe professionistiche, che sono direttamente implicate nella creazione di tali dati. Non vanno considerati un investimento sostanziale, autonomo rispetto all’investimento collegato alla creazione dei dati menzionati, nemmeno i mezzi dispiegati per la verifica o la presentazione dei dati costitutivi del calendario.

(v. punti 33-34, 41-42, 44-46, 49 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
9 novembre 2004(1)

«Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Nozione di investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati – Calendari di campionati di calcio – Scommesse»

Nella causa C-46/02,avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Vantaan käräjäoikeus (Finlandia) con decisione 1° febbraio 2002, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio 2002, nella causa tra

Fixtures Marketing Ltd

e

Oy Veikkaus Ab,



LA CORTE (Grande Sezione),,



composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancellieri: sig.re M. Múgica Arzamendi e M.-F. Contet, amministratori principali,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito dell'udienza del 30 marzo 2004,viste le osservazioni presentate:

per la Fixtures Marketing Ltd, dal sig. R. Kurki-Suonio, asianajaja;

per la Oy Veikkaus Ab, dai sigg. S. Kemppinen et K. Harenko, asianajajat;

per il governo finlandese, dalle sig.re E. Bygglin e T. Pynnä, in qualité di agenti;

per il governo belga, dal sig. J. Devadder, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Vlaemminck, advocaat;

per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente;

per il governo francese, dalla sig.ra C. Isidoro, in qualità di agente;

per il governo olandese, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;

per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra A.P. Matos Barros, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Huttunen e N.B. Rasmussen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 giugno 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»).

2
Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società Fixtures Marketing Ltd (in prosieguo: la «Fixtures») e la società Oy Veikkaus Ab (in prosieguo: la «Veikkaus»). La controversia è sorta dall’uso da parte della Veikkaus, ai fini dell’organizzazione di scommesse, di dati relativi agli incontri di calcio dei campionati inglesi.


Ambito normativo

La normativa comunitaria

3
La direttiva ha per oggetto, in base al suo art. 1, n. 1, la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma. La banca di dati è definita, all’art. 1, n. 2, della direttiva, come «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

4
L’art. 3 della direttiva istituisce una tutela a norma del diritto di autore a favore delle «banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore».

5
L’art. 7 della direttiva istituisce un diritto sui generis nei termini seguenti:

«Oggetto della tutela

1.       Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2.
Ai fini del presente capitolo:

a)
per “estrazione”: si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;

b)
per “reimpiego”: si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.

Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.

3.       Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.

4.       Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.

5.       Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».

La normativa nazionale

6
L’art. 49, n. 1, della tekaijänoikeuslaki (404/1961) (legge sul diritto di autore), come modificata dalla legge n. 34/1991, nella versione vigente prima del recepimento della direttiva, stabiliva che elenchi, tabelle, programmi e altri documenti analoghi contenenti una notevole quantità di dati non potevano essere riprodotti senza il consenso del loro autore per un periodo di dieci anni a decorrere dall’anno della loro pubblicazione.

7
La direttiva è stata recepita nel diritto finlandese con la legge 3 aprile 1998, n. 250, che ha modificato la legge n. 404/1961.

8
L’art. 49, n. 1, della legge n. 404/1961, come modificata dalla legge n. 250/1998, è così formulato:

«Colui che ha costituito

1) un elenco, una tabella, un programma o un’altra opera simile, in cui sia raccolto un grande numero di dati, oppure

2) una banca dati, qualora il suo conseguimento, verifica o presentazione abbiano richiesto investimenti rilevanti,

ha il diritto esclusivo di disporre dell’intero contenuto di tali opere o di una parte sostanziale, sotto l’aspetto qualitativo o quantitativo, delle stesse, riproducendole o diffondendole in pubblico».


La causa principale e le questioni pregiudiziali

9
In Inghilterra, l’organizzazione dei campionati di calcio professionistico spetta alla Football Association Premier League Ltd e alla Football League Ltd. Essa comporta l’elaborazione dei calendari degli incontri che si devono svolgere nel corso della stagione di cui trattasi, ossia circa 2000 incontri per stagione, ripartiti su 41 settimane.

10
La predisposizione di questi calendari richiede che si tenga conto di un certo numero di elementi, quali il rispetto dell’alternanza tra gli incontri in casa e fuori casa, la cura di evitare che diverse squadre di una stessa città giochino lo stesso giorno in casa, gli obblighi collegati ai calendari internazionali, lo svolgimento di altre manifestazioni pubbliche e le disponibilità dei servizi d’ordine.

11
I lavori relativi all’elaborazione dei calendari degli incontri cominciano un anno prima dell’inizio della stagione di cui trattasi. Essi sono affidati ad un gruppo di lavoro che comprende, in particolare, rappresentanti delle leghe professionistiche e delle squadre di calcio e richiedono lo svolgimento di un certo numero di riunioni cui partecipano, oltre a questi rappresentanti, rappresentanti delle associazioni di sostenitori e delle forze dell’ordine. Essi si servono dell’ausilio di un programma informatico acquistato presso la società Sema.

12
Durante il campionato, i calendari vengono adattati in funzione di eventuali modifiche dovute, ad esempio, alle esigenze delle reti televisive o ad un rinvio degli incontri di una giornata di campionato per motivi climatici.

13
Alle leghe professionistiche spetta anche il controllo dello svolgimento degli incontri, l’esame delle licenze dei giocatori nonché il controllo e l'omologazione dei risultati degli incontri.

14
L’insieme delle attività della Football League Ltd rappresenta un costo di circa GBP 2,3 milioni all’anno.

15
La Veikkaus dispone in Finlandia di un diritto esclusivo sull’organizzazione di scommesse. Queste riguardano in particolare gli incontri di calcio. In tale contesto, la Veikkaus fa uso, per varie scommesse, dei dati relativi agli incontri dei campionati di calcio inglesi, principalmente di quelli relativi alla Premier League e alla divisione I. Le scommesse si riferiscono, ogni settimana, a circa 200 incontri di calcio. Al fine dell’organizzazione di queste scommesse, la Veikkaus raccoglie ogni settimana, via Internet, nei giornali o presso le squadre, informazioni relative a circa 400 incontri di calcio, delle quali verifica l’esattezza presso varie fonti. Ogni anno, le scommesse relative agli incontri dei campionati di calcio inglesi procurano alla Veikkaus un fatturato di diverse decine di milioni di euro.

16
In una sentenza del 17 giugno 1996 (S 94/8994 n. 5507), il Vantaan käräjäoikeus ha qualificato la programmazione di incontri di calcio come un elenco in cui sia raccolto un grande numero di dati ai sensi dell’art. 49 della legge sul diritto d’autore e ha dichiarato che il comportamento della Veikkaus era incompatibile con la tutela di cui gode un tale elenco. Questa sentenza è stata annullata da una sentenza del 9 aprile 1998 dell’Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki) (Finlandia) (S 96/1304 n. 1145), che ha escluso l’esistenza di una violazione di tale tutela. Il Korkein oikeus (Corte suprema) non ha autorizzato la presentazione di un ricorso contro la sentenza del Helsingin hovioikeus.

17
Dopo l’entrata in vigore della direttiva, la Fixtures ha convenuto dinanzi al Vantaan käräjäoikeus la Veikkaus per uso illecito da parte di quest’ultima, dal 1° gennaio 1998, della banca di dati costituita dalla programmazione degli incontri dei campionati di calcio elaborata dalle leghe inglesi.

18
Il tekijänoikeusneuvosto (commissione per il diritto di autore), al quale il giudice del rinvio ha chiesto un parere in tale causa, ha sottolineato che la tutela istituita dalla normativa finlandese non richiede che la banca di dati risponda alla definizione di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva. Basandosi sulla sentenza soprammenzionata dell’Helsingin hovioikeus, ha ritenuto che la programmazione degli incontri dei campionati di calcio costituisca una banca di dati ai sensi dell’art. 49 della legge n. 404/1961, come modificata dalla legge n. 250/1998, e che il conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto della detta banca di dati abbiano richiesto un investimento rilevante. Esso ha tuttavia considerato che il comportamento della Veikkaus non era incompatibile con la tutela di cui gode tale banca di dati.

19
Nutrendo dubbi sulla questione se la programmazione degli incontri di cui trattasi costituisca una banca di dati tutelata e, eventualmente, quale tipo di comportamento costituisca una violazione della tutela istituita dalla direttiva, il Vantaan käräjaoikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Può il requisito di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva, cioè che gli investimenti debbano riguardare la costituzione di una banca dati, essere qui interpretato nel senso che il conseguimento di cui al suddetto n. 1 ed i relativi investimenti comprendano anche investimenti riguardanti la fissazione delle date delle partite e degli abbinamenti tra squadre, ed inoltre che la preparazione dei calendari di campionato comprenda anche investimenti ritenuti irrilevanti nel quadro dell’accertamento dei presupposti applicativi della tutela.

2)
Deve la tutela giuridica prevista nella direttiva essere interpretata nel senso che è fato divieto a persone diverse dagli autori dei calendari di campionato di utilizzare senza licenza i dati in essi raccolti per concorsi pronostici e per altre attività commerciali.

3)
Costituisce, ai sensi della direttiva, quella fatta dalla Veikkaus, un’utilizzazione di una parte sostanziale del contenuto della banca dati sotto l’aspetto qualitativo e/o quantitativo, se si considera che nelle schedine emesse settimanalmente, dei dati estratti dai calendari di campionato sono utilizzati solo quelli necessari per quella sola settimana, e che, per tutta la durata del campionato, i dati relativi alle partite sono tratti da fonti diverse e verificati sulla base di fonti diverse da quelle dell’autore della banca dati».


Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

20
La Commissione delle Comunità europee nutre dubbi sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Esse sostiene che dall’ordinanza di rinvio non risultano né il nesso esistente tra le leghe inglesi di calcio e la Fixtures, né i motivi e le condizioni di concessione a quest’ultima di un diritto di accesso alla banca di dati apparentemente creato da queste leghe. Essa sottolinea, poi, che il giudice del rinvio non precisa la sua posizione sulla questione se la Veikkaus abbia estratto e/o reimpiegato il contenuto di questa banca di dati ai sensi dell’art. 7 della direttiva.

21
Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenza 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751, punto 39).

22
Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri, nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia. È compito della Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (sentenza Albany, cit., punto 40).

23
Nella fattispecie, dalle osservazioni presentate dalle parti nella causa principale e dai governi degli Stati membri ai sensi dell’art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia, risulta che le indicazioni contenute nell’ordinanza di rinvio hanno consentito loro di comprendere che la controversia di cui alla causa principale è sorta dall’uso da parte della Veikkaus, ai fini dell’organizzazione di scommesse sportive, di informazioni provenienti dai calendari dei campionati predisposti da leghe inglesi di calcio e che, in tale contesto, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sul campo di applicazione e sulla portata del diritto sui generis istituito dall’art. 7 della direttiva.

24
Le informazioni fornite dal giudice del rinvio forniscono del resto alla Corte una conoscenza sufficiente del contesto di fatto e normativo della controversia di cui alla causa principale per poter interpretare le disposizioni comunitarie di cui trattasi in relazione alla situazione che costituisce oggetto di tale controversia.

25
Per quanto riguarda l’assenza, nell’ordinanza di rinvio, di indicazione circa i rapporti esistenti tra le leghe inglesi di calcio e la Fixtures, occorre rilevare che questa assenza, come è confermato anche dal contenuto delle osservazioni presentate in tale causa, non ha impedito ai governi degli Stati membri e alla Commissione di comprendere correttamente l’oggetto ed il contesto delle questioni sottoposte alla Corte e di prendere utilmente posizione al riguardo. Essa non incide nemmeno sulla capacità della Corte di fornire al giudice nazionale soluzioni utili su tali questioni.

26
Per quanto riguarda l’assenza di una presa di posizione, nell’ordinanza di rinvio, sulla qualificazione del comportamento della Veikkaus relativamente alle nozioni di estrazione e di reimpiego, la seconda questione del giudice del rinvio, tenuto conto del contesto nel quale si inserisce, deve essere intesa nel senso che mira ad ottenere chiarimenti sulla portata di queste due nozioni, che servono a definire la portata dei divieti di cui all’art. 7, nn. 1 e 5, della direttiva.

27
Ne deriva che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sul merito

28
In via preliminare occorre rilevare che, in base all’ordinanza di rinvio, le questioni poste dal giudice nazionale si basano sulla premessa secondo cui un calendario di incontri di campionati di calcio costituisce una banca di dati ai sensi dell’art. 49, n. 1, punto 2, della legge n. 404/1961, come modificata dalla legge n. 250/1998.

29
Poiché questa disposizione subordina il beneficio della tutela che essa istituisce alla condizione che il conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto della banca di dati abbiano richiesto un investimento rilevante, il giudice del rinvio chiede in sostanza, con la sua prima questione, che cosa rientri nella nozione di conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1 della direttiva, essendo stata questa nozione riportata dalla disposizione finlandese soprammenzionata. Più precisamente, la prima questione mira ad accertare se gli investimenti destinati dal costitutore di una banca di dati alla creazione stessa dei dati debbano essere presi in considerazione al fine di valutare il carattere rilevante dell’investimento collegato alla costituzione di questa banca di dati.

30
Benché tale questione riguardi unicamente la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati, dall’ordinanza di rinvio risulta che il Vantaan käräjaoikeus chiede chiarimenti, in generale, sulla nozione di banca di dati tutelata relativamente ad un calendario di incontri di campionati di calcio, come risulta dal punto 19 della presente sentenza.

31
Al fine di fornire una soluzione utile al giudice del rinvio, occorre quindi pronunciarsi più ampiamente sulla portata dell’art. 7, n. 1, della direttiva, che definisce il campo di applicazione della tutela conferita dal diritto sui generis.

32
L’art. 7, n. 1, della direttiva riserva il beneficio della tutela, conferita dal diritto sui generis, alle banche di dati che rispondono ad un criterio preciso, ossia che il conseguimento, la verifica o la presentazione del loro contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

33
In base al nono, decimo e dodicesimo ‘considerando’ della direttiva, la finalità di quest’ultima è di incentivare e tutelare gli investimenti nei sistemi di «memorizzazione» e «gestione» dei dati che contribuiscono allo sviluppo del mercato delle informazioni in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni prodotte e elaborate annualmente in tutti i settori di attività. Ne deriva che la nozione di investimento collegata al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati deve essere intesa, in generale, nel senso che riguarda l’investimento destinato alla costituzione della detta banca di dati in quanto tale.

34
In tale contesto, la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati, come sottolineano il Veikkaus ed i governi tedesco e dei Paesi Bassi, deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti esistenti e alla loro riunione nella detta banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la creazione stessa di elementi indipendenti. Come rileva il governo tedesco, il fine della tutela, conferita dal diritto sui generis, introdotta dalla direttiva è infatti di incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e di gestione di informazioni esistenti e non la creazione di elementi che possano essere successivamente raccolti in una banca di dati.

35
Questa interpretazione è corroborata dal trentanovesimo ‘considerando’ della direttiva, secondo il quale l’obiettivo del diritto sui generis è di garantire una tutela contro l’appropriazione dei risultati ottenuti dall’investimento finanziario e professionale effettuato dal soggetto che ha «ottenuto e raccolto il contenuto» di una banca di dati. Come rileva l’avvocato generale ai paragrafi 61-66 delle sue conclusioni, nonostante leggere differenze terminologiche, tutte le versioni linguistiche di questo trentanovesimo ‘considerando’ si pongono a favore di un’interpretazione che esclude dalla nozione di conseguimento la creazione degli elementi contenuti nella banca di dati.

36
Il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva, in base al quale la compilazione di varie registrazioni di esecuzioni musicali su CD non rappresenta un investimento sufficientemente rilevante per beneficiare del diritto sui generis, fornisce un argomento aggiuntivo a sostegno di questa interpretazione. Ne deriva infatti che i mezzi impiegati per la creazione stessa delle opere o degli elementi che figurano nella banca di dati, all’occorrenza su un CD, non sono equiparabili ad un investimento collegato al conseguimento del contenuto della detta banca di dati e non possono quindi essere presi in considerazione per valutare il carattere rilevante dell’investimento collegato alla costituzione di tale banca di dati.

37
La nozione d’investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa. La nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca di dati riguarda, dal canto suo, i mezzi intesi a conferire alla detta banca di dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia quelli destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca di dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale.

38
L’investimento collegato alla costituzione della banca di dati può consistere nell’impiego di risorse o di mezzi umani, finanziari o tecnici, ma deve essere rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo. La valutazione quantitativa fa riferimento a mezzi quantificabili numericamente e la valutazione qualitativa a sforzi non quantificabili, quali uno sforzo intellettuale o un dispendio di energie, come risulta dal settimo, trentanovesimo e quarantesimo ‘considerando’ della direttiva.

39
In tale contesto, il fatto che la costituzione di una banca di dati sia collegato all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore della banca di dati è anche colui che ha creato gli elementi contenuti in tale banca di dati non esclude, in quanto tale, che costui possa rivendicare il beneficio della tutela conferita dal diritto sui generis, a condizione che dimostri che il conseguimento dei detti elementi, la loro verifica o la loro presentazione, nel senso precisato ai punti 34-37 della presente sentenza, abbiano dato luogo ad un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo, autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione di questi elementi.

40
A tal riguardo, anche se la ricerca di dati e la verifica della loro esattezza al momento della costituzione della banca di dati non richiedono, in via di principio, dal soggetto che costituisce questa banca di dati l’impiego di mezzi particolari poiché si tratta di dati che esso ha creato e che sono a sua disposizione, ciò non toglie che la raccolta di questi dati, la loro disposizione sistematica o metodica nell’ambito della banca di dati, l’organizzazione della loro accessibilità individuale e la verifica della loro esattezza per tutto il periodo di funzionamento della banca di dati possano richiedere un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.

41
Nella causa principale, occorre rilevare che i mezzi umani e tecnici descritti dal giudice del rinvio, così come sono riportati al punto 11 della presente sentenza, riguardano la fissazione, nell’ambito dell’organizzazione di campionati di calcio, delle date, degli orari e delle squadre, quella ospitante e quella ospite, relativi agli incontri delle varie giornate di questi campionati in funzione di un insieme di parametri quali quelli indicati al punto 10 della presente sentenza.

42
Come sostengono la Veikkaus ed i governi tedesco e portoghese, questi mezzi corrispondono ad un investimento collegato all’elaborazione del calendario degli incontri di calcio. Un tale investimento, che si ricollega all’organizzazione stessa dei campionati, è connesso alla creazione dei dati contenuti nella banca di dati di cui trattasi, ossia quelli relativi a ciascun incontro dei vari campionati. Non può quindi essere preso in considerazione nell’ambito dell’art. 7, n. 1, della direttiva.

43
Stando così le cose, occorre verificare, prescindendo dall’investimento di cui al punto precedente, se il conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

44
La ricerca e la raccolta dei dati costitutivi del calendario degli incontri di calcio non richiedono uno sforzo particolare da parte delle leghe professionistiche. Esse sono infatti indissociabilmente collegate alla creazione di questi dati, alla quale partecipano direttamente le dette leghe in quanto ad esse spetta l’organizzazione dei campionati di calcio. Per ottenere il contenuto di un calendario degli incontri di calcio non occorre quindi alcun investimento autonomo rispetto a quello che richiede la creazione dei dati contenuti in questo calendario.

45
Le leghe professionistiche di calcio non devono dedicare alcuno sforzo particolare al controllo dell’esattezza dei dati relativi agli incontri dei campionati all’atto dell’elaborazione del calendario, poiché le dette leghe partecipano direttamente alla creazione di questi dati. Per quanto riguarda la verifica dell’esattezza del contenuto dei calendari e degli incontri nel corso della stagione, essa consiste, come risulta dalle osservazioni della Fixtures, nell’adattare taluni dati di questi calendari in funzione dell’eventuale rinvio di un incontro o di una giornata di campionato deciso dalle leghe professionistiche o d’accordo con esse. Come sostiene la Veikkaus, non si può ritenere che una tale verifica attesti un investimento rilevante.

46
La presentazione di un calendario di incontri di calcio è, anch’essa, strettamente collegata alla creazione persino dei dati costitutivi di questo calendario, come è confermato dall’assenza di un riferimento, nell’ordinanza di rinvio, a lavori o mezzi specificamente destinati ad una tale presentazione. Non si può quindi ritenere che quest’ultima richieda un investimento autonomo rispetto all’investimento collegato alla creazione dei dati costitutivi.

47
Ne deriva che né il conseguimento né la verifica né la presentazione di un contenuto di un calendario di incontri di calcio attestano un investimento rilevante tale da giustificare il beneficio della tutela conferita dal diritto sui generis istituito dall’art. 7 della direttiva.

48
Per quanto riguarda le attività descritte al punto 13 della presente sentenza, esse sono estranee alla predisposizione dei calendari di campionati. Come indica la Veikkaus, i mezzi destinati a queste attività non possono quindi essere presi in considerazione per valutare l’esistenza di un investimento rilevante collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di questi calendari.

49
Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la prima questione posta nel senso che la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva va intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati. Nel contesto dell’elaborazione di un calendario di incontri al fine dell’organizzazione di campionati di calcio, essa non riguarda quindi i mezzi destinati alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi ai vari incontri di questi campionati.

50
In considerazione di quanto precede, non occorre risolvere le altre questioni poste.


Sulle spese

51
Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, va intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati. Nel contesto dell’elaborazione di un calendario di incontri al fine dell’organizzazione di campionati di calcio, essa non riguarda quindi i mezzi destinati alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi ai vari incontri di questi campionati.

Firme


1
Lingua processuale: il finlandese.