Causa T‑227/01

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava

e

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco

contro

Commissione delle Comunità europee

«Istanza di intervento — Associazione — Interesse alla soluzione della controversia»

Ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale 10 gennaio 2006 

Massime dell’ordinanza

1.     Procedura — Intervento — Condizioni di ricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

2.     Procedura — Intervento — Interessati

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma)

1.     Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall’altra, ha il diritto di intervenire.

L’interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della Corte, è inteso come un interesse diretto e attuale all’accoglimento delle conclusioni stesse, a sostegno delle quali è presentata l’istanza di intervento, e non come un interesse in relazione ai motivi dedotti. Infatti, per «soluzione» della controversia occorre intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, così come essa sarebbe stabilita nel dispositivo della sentenza. Occorre tuttavia verificare che l’interveniente sia colpito direttamente dall’atto impugnato e che il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. Per il resto, occorre distinguere tra coloro che presentano istanza di intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all’atto specifico di cui si chiede l’annullamento e coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti.

(v. punti 4, 15)

2.     È ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che hanno la funzione di tutelare i loro aderenti in cause che sollevano questioni di principio che possono pregiudicarli.

(v. punto 6)




ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA QUINTA SEZIONE AMPLIATA
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 gennaio 2006 (*)

«Istanza di intervento – Associazione – Interesse alla soluzione della controversia»

Nella causa T‑227/01,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco,

rappresentati inizialmente dall’avv. R. Falcón Tella, successivamente dagli avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernandez,

ricorrenti,

sostenuti da:

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), con sede in Bilbao (Spagna) e rappresentata dall’avv. M. Araujo Boyd,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Buendía Sierra, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime degli aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1),

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE AMPLIATA
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento

1       Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2001, i ricorrenti hanno presentato, in forza dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso mirante all’annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime degli aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1).

2       Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2002, il Círculo de Empresarios Vascos, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava nonché i Territorios Históricos de Vizcaya e de Guipúzcoa hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.

3       Quest’istanza di intervento è stata notificata alle parti in causa il 10 gennaio 2002 conformemente all’art. 116, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. A differenza delle ricorrenti, la Commissione ha concluso per il rigetto dell’istanza di intervento del Círculo de Empresarios Vascos e dei Territorios Históricos sopra menzionati. L’istanza di intervento della Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava non ha invece costituito oggetto di obiezioni.

 In diritto

4       Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall’altra, ha il diritto di intervenire.

5       Il Círculo de Empresarios Vascos sostiene di essere un’associazione di imprese che difende gli interessi dell’economia e dell’industria del Paese basco, i quali sarebbero gravemente lesi se la restituzione degli aiuti prevista dalla decisione impugnata fosse confermata dal Tribunale. Esso indica anche di aver partecipato al procedimento di indagine formale avviato dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.

6       Secondo una giurisprudenza costante, è ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che hanno la funzione di tutelare i loro aderenti in cause che sollevano questioni di principio che possono pregiudicarli [ordinanza del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), National Power e PowerGen, Racc. pag. I‑3491, punto 66, e ordinanza del presidente del Tribunale 28 maggio 2001, causa T‑53/01 R, Poste Italiane/Commissione, Racc. pag. II‑1479, punto 51].

7       Nella fattispecie occorre rilevare che, in allegato all’istanza di intervento, figura un documento autenticato da un notaio da cui risulta che il mandato conferito all’avvocato del Círculo de Empresarios Vascos è stato regolarmente conferito da un rappresentante a tal fine qualificato. Nel detto documento si precisa che l’associazione è disciplinata da uno statuto approvato nel corso di un’assemblea generale costituente del 20 gennaio 1982 e registrato dinanzi ad un notaio, in base ad un atto dell’8 febbraio dello stesso anno.

8       Anche se il documento sopra indicato consente di ammettere che il Círculo de Empresarios Vascos costituisce un’associazione regolarmente registrata e dotata di personalità giuridica, occorre tuttavia constatare che quest’ultimo non ha presentato il suo statuto.

9       Risulta pertanto impossibile per il Tribunale verificare la composizione esatta del soggetto che richiede l’intervento, la sua rappresentatività e se il suo oggetto sia effettivamente quello di vigilare sulla tutela degli interessi dei suoi membri.

10     Inoltre, il semplice fatto di asserire di avere spontaneamente partecipato al procedimento di indagine formale avviato dalla Commissione non è sufficiente per dimostrare l’interesse richiesto dall’art. 40 dello Statuto della Corte, come interpretato dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 6.

11     Infine, mentre la sua denominazione lascia intendere che esso costituisce un gruppo di persone fisiche, il soggetto che chiede di intervenire non ha dimostrato che taluni dei suoi membri abbiano effettivamente beneficiato degli aiuti controversi. Quest’ultima constatazione esclude l’esistenza, in capo ai membri del soggetto che chiede di intervenire, di un interesse individuale, diretto e certo alla sorte riservata all’atto specifico di cui si chiede l’annullamento (v., in tal senso, ordinanza National Power e PowerGen, cit., punto 53, e ordinanza del Tribunale 28 maggio 2004, causa T‑253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑315, punto 23). Per il resto, l’interesse è del tutto indiretto e incerto per quanto riguarda gli operatori economici, asseritamente membri del Círculo de Empresarios Vascos, legati contrattualmente alle imprese beneficiarie degli aiuti cui si riferisce la decisione impugnata e per i quali il soggetto che chiede di intervenire fa valere le eventuali ripercussioni dell’obbligo di restituzione degli aiuti.

12     Occorre quindi respingere l’istanza di intervento del Círculo de Empresarios Vascos.

13     Per quanto riguarda la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, essa è, dal canto suo, un ente di diritto pubblico al quale l’art. 1 della ley 22 marzo 1993, n. 3, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (legge relativa alle camere ufficiali del commercio, industria e navigazione, BOE del 23 marzo 1993) affida la tutela degli interessi del commercio e dell’industria nel Territorio Histórico de Álava. Ora, è pacifico che questi interessi potrebbero essere lesi rimettendo in discussione il regime fiscale, così come implica la decisione impugnata. La sua istanza di intervento deve quindi essere accolta.

14     Poiché la comunicazione di cui all’art. 24, n. 6, del regolamento di procedura è stata pubblicata il 24 novembre 2001, l’istanza di intervento della Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava è stata presentata entro il termine stabilito dall’art. 115, n. 1, dello stesso regolamento.

15     Per quanto riguarda la domanda di intervento dei Territorios Históricos de Vizcaya e de Guipúzcoa, occorre rilevare che l’interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della Corte, è inteso come un interesse diretto e attuale all’accoglimento delle conclusioni stesse, a sostegno delle quali è presentata l’istanza di intervento, e non come un interesse in relazione ai motivi dedotti (ordinanze della Corte 25 novembre 1964, causa 111/63, Lemmerz-Werke/Alta Autorità, Racc. 1965, pag. 1018, in particolare pag. 1019; 12 aprile 1978, cause riunite 116/77, 124/77 e 143/77, Amylum e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 893, punti 7 e 9, e National Power e PowerGen, cit., punto 53). Infatti, per «soluzione» della controversia occorre intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, così come essa sarebbe stabilita nel dispositivo della sentenza. Occorre tuttavia verificare che l’interveniente sia colpito direttamente dall’atto impugnato e che il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. Per il resto, occorre distinguere tra coloro che presentano istanza di intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all’atto specifico di cui si chiede l’annullamento e coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti (ordinanza del presidente della Corte 6 marzo 2003, causa C‑186/02 P, Ramondín e Ramondín Cápsulas/Commissione, Racc. pag. I‑2415, punto 14; ordinanza del Tribunale 25 febbraio 2003, causa T‑15/02, BASF/Commissione, Racc. pag. II‑213, punti 26 e 27).

16     Nella fattispecie, i Territorios Históricos de Vizcaya e de Guipúzcoa basano la loro istanza di intervento, da un lato, sul fatto che hanno essi stessi istituito regimi fiscali comparabili alle Normas Forales ritenute incompatibili con il mercato comune dalla decisione impugnata e, dall’altro, sul fatto che anch’essi hanno presentato ricorso di annullamento contro le decisioni similari che la Commissione ha adottato nei confronti dei detti regimi.

17     Essi fanno valere pertanto solo un interesse indiretto alla soluzione della controversia in ragione delle similarità tra la loro situazione e quella dei ricorrenti nella presente causa (v., in tal senso, ordinanza Ramondín e Ramondín Cápsulas/Commissione, cit., punto 16). Infatti, la qualità di ricorrente in procedimenti giurisdizionali paralleli alla presente causa non è tale da dimostrare l’esistenza di un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della Corte.

18     Da quanto precede risulta che l’istanza di intervento dei Territorios Históricos de Vizcaya e de Guipúzcoa deve essere respinta.

 Sulle spese

19     Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa. La presente ordinanza pone fine alla causa per quanto riguarda il Círculo de Empresarios Vascos e i Territorios Históricos de Vizcaya e de Guipúzcoa. Di conseguenza, occorre statuire sulle spese relative alla loro istanza di intervento.

20     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, dello stesso regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, in mancanza di conclusioni sulle spese, occorre ordinare che il Círculo de Empresarios Vascos e i Territorios Históricos de Vizcaya e de Guipúzcoa sopporteranno le proprie spese. Limitatamente a questi interventi, i ricorrenti e la convenuta sopporteranno anch’essi le proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE AMPLIATA DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      LA Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava è ammessa a intervenire nella causa T‑227/01 a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.

2)      Una copia di tutti gli atti di procedura sarà notificata, a cura del cancelliere, alla Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava.

3)      Alla Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava sarà impartito un termine per esporre, per iscritto, i motivi a sostegno delle sue conclusioni.

4)      L’istanza di intervento presentata dal Círculo de Empresarios Vascos nonché dai Territorios Históricos de Vizcaya e de Guipúzcoa è respinta.

5)      Le spese sono riservate per quanto riguarda il procedimento di intervento della Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava.

6)      Il Círculo de Empresarios Vascos nonché i Territorios Históricos de Vizcaya e de Guipúzcoa sopporteranno le proprie spese relative alla loro istanza di intervento. I ricorrenti e la convenuta sopporteranno anch’essi le proprie spese relative a queste istanze di intervento.

Lussemburgo, 10 gennaio 2006

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Lingua processuale: lo spagnolo.