62001J0111

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 maggio 2003. - Gantner Electronic GmbH contro Basch Exploitatie Maatschappij BV. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria. - Convenzione di Bruxelles - Art.21 - Litispendenza - Compensazione. - Causa C-111/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-04207


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Litispendenza - Domande aventi lo stesso oggetto - Criteri di valutazione - Presa in considerazione delle sole pretese dei ricorrenti ad esclusione dei motivi di difesa

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 21)

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione da parte della Corte di giustizia - Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione priva di elementi da cui risulti la necessità di una soluzione - Irricevibilità

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968; Protocollo 3 giugno 1971)

Massima


1. L'art. 21 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se due domande proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti abbiano il medesimo oggetto, sono determinanti unicamente le domande dei rispettivi attori, con esclusione dei mezzi di difesa fatti valere da un convenuto.

Da una parte, infatti, tale disposizione menziona esclusivamente le rispettive domande degli attori in ognuna delle controversie, e non i mezzi di difesa eventualmente fatti valere da un convenuto. D'altra parte, una situazione di litispendenza esiste dal momento in cui sono state definitivamente proposte domande dinanzi a due giudici di diversi Stati contraenti, vale a dire prima che i convenuti possano far valere il loro punto di vista.

( v. punti 26-27, 32 e dispositivo )

2. Nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dal protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, spetta alla Corte, in ipotesi eccezionali, esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche.

Per consentire alla Corte di fornire un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile, è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca i motivi per i quali egli ritiene necessaria la soluzione delle questioni ai fini della definizione della controversia.

E' pertanto irricevibile una questione pregiudiziale che non fornisca alla Corte elementi sufficienti da cui emerga per quale motivo sia necessario risolvere tale questione.

( v. punti 34-35, 37-38, 40-41 )

Parti


Nel procedimento C-111/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Gantner Electronic GmbH

e

Basch Exploitatie Maatschappij BV,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 21 della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - per modifiche - pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Gantner Electronic GmbH, dai sigg. A. Concin e H. Concin, Rechtsanwälte;

- per la Basch Exploitatie Maatschappij BV, dal sig. T. Frad, Rechtsanwalt;

- per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;

- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato;

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Lloyd Jones, QC;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud e dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Gantner Electronic GmbH, della Basch Exploitatie Maatschappij BV, del governo del Regno Unito e della Commissione, all'udienza del 10 luglio 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 dicembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 22 febbraio 2001, pervenuta alla Corte il 12 marzo successivo, l'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca) ha sottoposto, in forza del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «Protocollo»), tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 21 della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32) come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - per modifiche - pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la società di diritto austriaco Gantner Electronic GmbH (in prosieguo: la «Gantner») e la società di diritto olandese Basch Exploitatie Maatschappij BV (in prosieguo: la «Basch»), in seguito alla rottura delle loro relazioni commerciali.

Contesto normativo

La Convenzione

3 Come emerge dal suo preambolo, la Convenzione è volta a facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, conformemente all'art. 293 CE, e a potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio. Nel preambolo si dichiara altresì che a tal fine è necessario determinare la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti nell'ordinamento internazionale.

4 Le norme riguardanti la competenza figurano al titolo II della Convenzione. La sezione 8 di tale titolo, intitolata «Litispendenza e connessione», mira ad evitare i contrasti tra decisioni e a garantire così una buona amministrazione della giustizia nella Comunità.

5 L'art. 21 della Convenzione, che riguarda la litispendenza, prevede quanto segue:

«Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito».

6 L'art. 22 della Convenzione, relativo alla connessione, così dispone:

«Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

I diritti nazionali

7 Nei diritti olandese e austriaco la compensazione richiede sempre una dichiarazione unilaterale di una parte all'altra. La compensazione legale, caratterizzata dall'estinzione di diritto dei reciproci crediti, conosciuta in altri diritti nazionali europei, non esiste nei diritti olandese e austriaco. La dichiarazione può essere effettuata indifferentemente in via stragiudiziale o nell'ambito di un processo. Essa sortisce un effetto retroattivo: i due crediti si considerano estinti il giorno in cui concorrono i requisiti della compensazione, e non il giorno della dichiarazione di compensazione, ed il giudice si limita a dichiarare che la compensazione si è verificata.

Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

8 La Gantner produce e distribuisce cronometri per gare di piccioni viaggiatori. Nell'ambito delle sue relazioni commerciali con la Basch, essa le forniva la sua merce destinata ad essere rivenduta nei Paesi Bassi.

9 Ritenendo che la Basch non avesse corrisposto il prezzo di vendita delle merci fornite e fatturate fino al giugno 1999, la Gantner ha posto termine alle loro relazioni commerciali.

10 Con istanza 7 settembre 1999, notificata alla Gantner il 2 dicembre 1999, la Basch ha proposto, dinanzi all'Arrondissementsrechtbank Dordrecht (tribunale di Dordrecht, Paesi Bassi) una domanda giudiziale volta, in via principale, alla condanna della Gantner al risarcimento dei danni per una somma pari a NLG 5 555 143,60 (EUR 2 520 814,26). Essa ha sostenuto che, poiché la Gantner aveva risolto un rapporto contrattuale che durava da più di quaranta anni, il termine di risoluzione avrebbe dovuto essere più lungo.

11 Dall'ordinanza di rinvio risulta che la Basch si riteneva creditrice della somma di NLG 5 950 962 (EUR 2 700 428,82). Tuttavia essa ha detratto da tale somma l'importo di NLG 376 509 (EUR 170 852,34), corrispondente ai crediti della Gantner che essa riteneva giustificati, e si è pertanto limitata a chiedere in giudizio la somma di NLG 5 555 143,60 (EUR 2 520 814,26). Essa ha così proceduto ad una compensazione attuata mediante dichiarazione volontaria.

12 Nel procedimento dinanzi all'Arrondissementsrechtbank Dordrecht la Gantner non ha opposto alle domande della Basch la sussistenza di crediti.

13 Con istanza 22 settembre 1999, notificata alla Basch il 21 dicembre 1999, la Gantner ha proposto, dinanzi al Landesgericht Feldkirch (tribunale di Feldkirch, Austria) una domanda giudiziale diretta a far condannare la Basch a pagarle la somma di ATS 11 523 703,30 (EUR 837 460,18), corrispondente al prezzo di vendita di merci fornite alla Basch fino al 1999 e non pagate.

14 La Basch ha chiesto il rigetto della domanda. Essa ha sostenuto che la parte del credito della Gantner che essa riteneva giustificata, vale a dire EUR 170 852,34, era estinta con la compensazione che essa aveva operato in via stragiudiziale nei Paesi Bassi. Quanto al saldo della domanda della Gantner (EUR 666 607,84), la Basch ha affermato che, se per ipotesi esso fosse giudicato fondato, sarebbe in ogni caso compensato con il saldo del suo credito relativo al risarcimento danni, oggetto della controversia pendente dinanzi all'Arrondissementsrechtbank Dordrecht. Inoltre, la Basch ha chiesto al Landesgericht di sospendere il procedimento per litispendenza, in forza dell'art. 21, o per connessione, in forza dell'art. 22 della Convenzione.

15 Il Landesgericht ha rifiutato di sospendere l'intero procedimento dinanzi ad esso pendente. Esso ha tuttavia deciso di sospendere il procedimento in relazione al mezzo di difesa sollevato dalla Basch e vertente sulla compensazione con il credito di cui essa richiedeva il recupero dinanzi all'Arrondissementsrechtbank Dordrecht.

16 La Basch ha proposto ricorso dinanzi all'Oberslandesgericht Innsbruck (Corte d'appello di Innsbruck, Austria) contro la decisione del Landesgericht di non sospendere tutto il procedimento.

17 L'Oberslandesgericht, ritenendo che il mezzo di difesa relativo alla compensazione stragiudiziale operata dalla Basch nei Paesi Bassi potesse fare sorgere un rapporto di litispendenza tra i due giudizi, ha annullato la decisione di primo grado nella parte in cui respingeva la domanda della Basch di sospensione del giudizio basata sull'art. 21 della Convenzione. Esso ha invece confermato il rigetto della domanda di sospensione della Basch basata sull'art. 22 della Convenzione, essendo tale rigetto ormai definitivo.

18 La Gantner ha impugnato tale decisione dinanzi all'Oberster Gerichtshof.

19 Questo ritiene, in primo luogo, che le rispettive domande della Basch e della Gantner non si basino su fatti identici o aventi la stessa natura. Dinanzi al giudice olandese, la Basch chiede il risarcimento del danno derivante dall'illegittima risoluzione, da parte della Gantner, di un asserito contratto di distribuzione commerciale. Nel procedimento che essa ha successivamente avviato dinanzi ai giudici austriaci, la Gantner chiede il pagamento del prezzo di vendita delle merci fornite nel periodo precedente la rottura delle relazioni commerciali. Da un punto di vista concettuale, queste domande non si baserebbero su valutazioni contraddittorie degli stessi fatti e atti, ma ognuna di esse sarebbe basata su fatti e atti differenti, che danno origine a diritti distinti.

20 L'Oberster Gerichtshof si chiede tuttavia se, alla luce della giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze 8 dicembre 1987, causa 144/86, Gubisch Maschinenfabrik, Racc. pag. 4861, punti 16-18, e 6 dicembre 1994, causa C-406/92, Tatry, Racc. pag. I-5439, punti 30-34), non si debba ritenere che nel caso di specie sussistano i requisiti della litispendenza.

21 In secondo luogo, l'Oberster Gerichtshof rileva che la Basch adduce l'esistenza di un contratto di durata indeterminata, mentre la Gantner menziona una successione di contratti di vendita.

22 A tale riguardo, la domanda presentata dalla Basch dinanzi al giudice olandese solleverebbe solo in via preliminare la questione dell'esistenza di un contratto di durata indeterminata. Sarebbe quindi rilevante appurare se la decisione che il giudice olandese prenderà su ciò che in Austria la dottrina ancora maggioritaria considera una mera questione preliminare sarà o meno vincolante per il giudizio successivo in tale paese. L'Oberster Gerichtshof evidenzia che tale questione è estremamente controversa nel diritto austriaco.

23 Pertanto, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se nell'espressione "aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo" di cui all'art. 21 della Convenzione (...) rientri anche l'eccezione con la quale il convenuto fa valere di aver parzialmente soddisfatto, mediante compensazione stragiudiziale, il credito per cui l'attore ha agito in giudizio, qualora la parte assertivamente ancora non soddisfatta del credito così opposto dal convenuto costituisca oggetto di un giudizio instaurato tra le medesime parti in forza di una domanda già precedentemente proposta in un altro Stato contraente.

2) Se - al fine di stabilire se siano state proposte in giudizio domande "aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo" - siano determinanti unicamente gli argomenti addotti dall'attore nel processo instaurato con una domanda giudiziale successiva e siano pertanto irrilevanti le eccezioni e le domande del convenuto, ivi compreso, in particolare, il mezzo di difesa costituito dall'eccezione processuale di compensazione relativa ad un credito costituente oggetto di un giudizio instaurato tra le medesime parti in forza di una domanda già precedentemente proposta in un altro Stato contraente.

3) Se la pronuncia che decide sulla domanda intesa ad ottenere un risarcimento danni per illegittima risoluzione di un contratto di durata indeterminata sia vincolante nel processo successivamente instaurato tra le medesime parti anche nella parte in cui statuisce in merito all'esistenza stessa di tale rapporto obbligatorio».

Sulle prime due questioni pregiudiziali

24 Con le prime due questioni, che occorre considerare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 21 della Convenzione si debba interpretare nel senso che, per valutare se due domande proposte tra le medesime parti davanti a giudici di diversi Stati contraenti abbiano il medesimo oggetto, sono determinanti non solo le domande dei rispettivi attori, ma anche i mezzi di difesa fatti valere da un convenuto.

25 Al riguardo, va innanzitutto rilevato che, a termini dell'art. 21 della Convenzione, questa disposizione si applica qualora le parti nelle due controversie siano le medesime e le due domande abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo (v. sentenza Gubisch Maschinenfabrik, cit., punto 14). Inoltre, l'oggetto della controversia ai sensi di tale disposizione consiste nello scopo della domanda (v. sentenza Tatry, cit., punto 41).

26 Pertanto, dal testo dell'art. 21 della Convenzione emerge che esso menziona esclusivamente le rispettive domande degli attori in ognuna delle controversie, e non i mezzi di difesa eventualmente fatti valere da un convenuto.

27 Inoltre, dalla sentenza 7 giugno 1984, causa 129/83, Zelger (Racc. pag. 2397, punti 10-15), risulta che, purché sussistano i presupposti sostanziali di cui al punto 25 della presente sentenza, una situazione di litispendenza esiste dal momento in cui sono state definitivamente proposte domande dinanzi a due giudici di Stati contraenti diversi, vale a dire prima che i convenuti possano far valere il loro punto di vista.

28 Anche se non è applicabile ratione temporis alla causa principale, il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), è atto a confermare questa interpretazione.

29 Tale regolamento precisa infatti, in particolare ai fini dell'applicazione delle norme in materia di litispendenza, il momento in cui un giudice è considerato adito. In forza dell'art. 30, il giudice è adito o quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o, se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.

30 Infine, occorre mettere in evidenza il carattere oggettivo e automatico del meccanismo della litispendenza. Come giustamente ha rilevato il governo del Regno Unito, l'art. 21 della Convenzione crea un semplice sistema per determinare, all'inizio del processo, quale dei giudici aditi conoscerà, in definitiva, della controversia. Il giudice successivamente adito è tenuto a sospendere d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. Una volta che questa è stata accertata, esso dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito. Lo scopo dell'art. 21 della Convenzione non sarebbe rispettato se il contenuto e la natura delle domande potessero essere modificati da conclusioni depositate necessariamente in un momento successivo da parte di un convenuto. Una soluzione di questo tipo potrebbe infatti condurre, oltre che a ritardi e a spese, a far dichiarare successivamente la propria incompetenza, in forza di tale articolo, al giudice inizialmente ritenuto competente.

31 Dai precedenti rilievi risulta che, per decidere se sussista litispendenza tra due giudizi, non si può tener conto dei mezzi di difesa, qualunque sia la loro natura - e in particolare di quelli vertenti sulla compensazione - che un convenuto può essere indotto a far valere successivamente all'assegnazione definitiva della competenza ad un giudice in base alle norme del diritto nazionale di quest'ultimo.

32 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le prime due questioni pregiudiziali dichiarando che l'art. 21 della Convenzione va interpretato nel senso che, per stabilire se due domande proposte tra le stesse parti davanti a giudici di Stati contraenti differenti abbiano il medesimo oggetto, sono determinanti unicamente le domande dei rispettivi attori, con esclusione dei mezzi di difesa fatti valere da un convenuto.

Sulla terza questione

33 Con la terza questione il giudice del rinvio mira ad appurare se la decisione di un giudice di uno Stato contraente il quale, per pronunciarsi su una domanda, ha dovuto valutare la natura giuridica dei rapporti tra le parti si imponga al giudice di un altro Stato contraente investito successivamente di una controversia tra le stesse parti nell'ambito della quale è contestata la natura giuridica precisa degli stessi rapporti contrattuali.

34 Occorre ricordare preliminarmente che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., segnatamente, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59; 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38, e 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punto 18).

35 Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (citate sentenze PreussenElektra, punto 39, e Canal Satélite Digital, punto 19). Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (sentenze Bosman, cit., punto 60, e 21 marzo 2002, causa C-451/99, Cura Anlagen, Racc. pag. I-3193, punto 26).

36 Così, il rifiuto di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile, tra l'altro, qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in tal senso, citate sentenze PreussenElektra, punto 39, e Canal Satélite Digital, punto 19).

37 Per consentire alla Corte di fornire un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile, è auspicabile che, prima del rinvio, il giudice nazionale accerti i fatti della causa e risolva i problemi giuridici a carattere prettamente nazionale (v. sentenza 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., Racc. pag. 735, punto 6). Del pari è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca i motivi per i quali egli ritiene necessaria la soluzione delle questioni ai fini della definizione della controversia (v. sentenze 12 giugno 1986, cause riunite 98/85, 162/85 e 258/85, Bertini e a., Racc. pag. 1885, punto 6, e 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias, Racc. pag. I-4673, punto 19).

38 Tale giurisprudenza è applicabile al rinvio pregiudiziale previsto dal Protocollo (v., in tal senso, sentenze 27 febbraio 1997, causa C-220/95, Van den Boogaard, Racc. pag. I-1147, punto 16; 20 marzo 1997, causa C-295/95, Farrell, Racc. pag. I-1683, punto 11, e 16 marzo 1999, causa C-159/97, Castelletti, Racc. pag. I-1597, punto 14).

39 A tale riguardo, occorre rilevare innanzitutto che, nella causa principale, i giudici austriaci sono investiti di una domanda di pagamento del prezzo di forniture. Dall'ordinanza di rinvio non emerge sotto quale profilo la precisa natura giuridica del contratto sul quale si basa la Gantner sia rilevante per pronunciarsi su una tale domanda.

40 Pertanto, è giocoforza constatare che la Corte non dispone di elementi sufficienti da cui emerga per quale motivo sia necessario risolvere la terza questione.

41 Tale questione è quindi irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

42 Le spese sostenute dai governi austriaco, italiano e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 22 febbraio 2001, dichiara:

L'art. 21 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se due domande proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti abbiano il medesimo oggetto, sono determinanti unicamente le domande dei rispettivi attori, con esclusione dei mezzi di difesa fatti valere da un convenuto.