Causa C-45/01
Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie
contro
Finanzamt Gießen
(domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Bundesfinanzhof)
«IVA – Art. 13, parte A, n. 1, lett. b) e c), della sesta direttiva 77/388/CEE – Esenzione – Trattamenti psicoterapeutici effettuati nell'ambulatorio di una fondazione di diritto privato, riconosciuta di pubblica utilità,
da psicologi laureati che non posseggono la qualifica di medico – Effetto diretto»
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Conclusioni dell'avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 10 dicembre 2002 |
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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 novembre 2003 |
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Massime della sentenza
- 1..
- Disposizioni fiscali – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione dell'ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse – Nozione di operazioni strettamente connesse e di cure mediche – Trattamenti psicoterapeutici effettuati da psicologi laureati
[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, parte A, n. 1, lett. b) e c)]
- 2..
- Disposizioni fiscali – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione dell'ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse – Nozione di altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti – Riconoscimento subordinato all'erogazione delle prestazioni sotto controllo medico – Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. b)]
- 3..
- Disposizioni fiscali – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione dell'ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse – Nozione di altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Obblighi dei giudici nazionali
[Direttiva 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. b)]
- 4..
- Disposizioni fiscali – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche – Portata – Trattamenti effettuati da psicoterapeuti dipendenti da una fondazione di diritto privato – Inclusione
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. c)]
- 5..
- Disposizioni fiscali – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione dell'ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse ed esenzione delle
prestazioni effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche – Facoltà del soggetto passivo di far valere le disposizioni corrispondenti
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. b) e c)]
- 1.
I trattamenti psicoterapeutici ambulatoriali erogati da una fondazione di diritto privato avvalendosi di psicologi laureati
che non hanno la qualifica di medico non costituiscono
operazioni strettamente connesse all'ospedalizzazione o alle cure mediche ai sensi dell'esenzione prevista dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta
direttiva 77/388, a meno che tali trattamenti non siano effettivamente eseguiti come prestazioni accessorie all'ospedalizzazione
dei destinatari o a cure mediche cui questi ultimi sono stati sottoposti e che costituiscono la prestazione principale. Per contro, i termini
cure mediche di cui a tale disposizione devono essere interpretati nel senso che in essi rientra il complesso delle prestazioni mediche
considerate allo stesso numero, lett. c), in particolare le prestazioni fornite da persone che non hanno la qualifica di medico,
ma effettuano prestazioni paramediche come i trattamenti psicoterapeutici eseguiti da psicologi laureati. Questi trattamenti
soddisfano infatti la condizione di avere uno scopo terapeutico, vale a dire quello di diagnosticare, di curare e, nella misura
del possibile, di guarire malattie o problemi di salute. v. punti 35, 48, 51, dispositivo 1
- 2.
Ai fini dell'esenzione prevista all'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388, uno Stato membro non può
legittimamente subordinare il riconoscimento degli
altri istituti della stessa natura degli istituti ospedalieri e dei centri medici e diagnostici alla condizione che le prestazioni paramediche erogate da questi
altri istituti debbano essere fornite sotto controllo medico. Una tale condizione, mirando ad escludere dal beneficio dell'esenzione
le prestazioni fornite sotto la sola responsabilità di professionisti paramedici, va infatti oltre i limiti del potere discrezionale
attribuito agli Stati membri dalla citata norma in quanto la nozione di
cure mediche contenuta in tale disposizione comprende non solo le prestazioni fornite direttamente da medici o da altri professionisti
del settore sanitario sotto controllo medico, ma anche le prestazioni paramediche fornite in ambito ospedaliero sotto la sola
responsabilità di persone che non posseggono la qualifica di medici. v. punti 70-71
- 3.
Il riconoscimento di un
altr[o] istitut[o] della stessa natura degli istituti ospedalieri e dei centri medici e diagnostici, ai sensi dell'esenzione prevista dall'art. 13, parte A, n. 1,
lett. b), della sesta direttiva 77/388, non presuppone un procedimento formale di riconoscimento e non deve necessariamente
risultare da disposizioni nazionali in materia fiscale. Quando le norme nazionali sul riconoscimento contengono limitazioni che vanno oltre i limiti del potere discrezionale attribuito
agli Stati membri da tale disposizione, in particolare una violazione del principio della parità di trattamento rispetto ad
altri operatori che forniscono le stesse prestazioni in situazioni equiparabili, spetta al giudice nazionale decidere, tenuto
conto del complesso degli elementi pertinenti, se un soggetto passivo debba comunque essere considerato alla stregua di
altr[o] istitut[o] della stessa natura debitamente riconosciut[o] ai sensi di tale disposizione. v. punti 69, 74, 76, dispositivo 2
- 4.
Dato che l'esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche, di cui all'art. 13,
parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388, non dipende dalla forma giuridica del soggetto passivo che fornisce
le prestazioni ivi menzionate, la detta esenzione può essere applicata a trattamenti psicoterapeutici erogati da una fondazione
di diritto privato avvalendosi di psicoterapisti dipendenti di quest'ultima. v. punto 21, dispositivo 3
- 5.
Le disposizioni dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. b) e c), della sesta direttiva 77/388, relative all'esenzione dell'ospedalizzazione
e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse e all'esenzione delle prestazioni mediche nell'esercizio
delle professioni mediche e paramediche, possono essere invocate da un soggetto passivo dinanzi ad un giudice nazionale per
opporsi all'applicazione di una normativa di diritto interno incompatibile con tali disposizioni. Il fatto che esse concedano
agli Stati membri il potere discrezionale di individuare, da una parte, gli enti che non sono di
diritto pubblico, ma possono beneficiare dell'esenzione prevista al detto art. 13, parte A, n. 1, lett. b), nonché, dall'altra, le professioni
paramediche che possono usufruire dell'esenzione prevista allo stesso numero, lett. c), non impedisce infatti ai privati che,
in base a criteri oggettivi, forniscono le prestazioni di interesse pubblico cui si riferiscono le dette esenzioni di avvalersi
direttamente delle norme della sesta direttiva avverso ogni disposizione nazionale non conforme a quest'ultima. v. punti 81, 84, dispositivo 4