Causa C-4/01
Serene Martin e altri
contro
South Bank University
(domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall'Employment Tribunal, Croydon)
«Direttiva 77/187/CEE – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti – Prepensionamento e prestazioni accessorie»
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Conclusioni dell'avvocato generale S. Alber, presentate il 17 giugno 2003 |
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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 novembre 2003 |
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Massime della sentenza
- 1..
- Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 77/187 – Diritti e obblighi ai sensi dell'art. 3 – Diritti connessi al licenziamento o alla concessione di un prepensionamento preso d'accordo con il datore di lavoro – Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 3, n. 1)
- 2..
- Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 77/187 – Eccezioni – Regimi integrativi di previdenza professionali o interprofessionali – Prestazioni di vecchiaia – Nozione – Prestazioni di prepensionamento e prestazioni volte a migliorare le condizioni di tale pensionamento – Esclusione
(Direttiva del Consiglio 77/187, art. 3, n. 3)
- 3..
- Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 77/187 – Trasferimento degli obblighi applicabili in caso di licenziamento di un lavoratore – Presupposti e limiti – Obblighi che hanno la loro fonte in atti della pubblica autorità o sono attuati da tali atti – Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 77/187, art. 3)
- 4..
- Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 77/187 – Condizioni di prepensionamento meno favorevoli – Accettazione da parte dei lavoratori – Esclusione – Eccezione – Condizioni più favorevoli derivanti da un contratto collettivo divenuto inapplicabile
(Direttiva del Consiglio 77/187, art. 3)
- 5..
- Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 77/187 – Condizioni di prepensionamento meno favorevoli offerte in violazione degli obblighi di ordine pubblico imposti dall'art. 3 – Obbligo di risarcimento incombente al cessionario
(Direttiva del Consiglio 77/187, art. 3)
- 1.
Rientrano tra i
diritti e obblighi di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti,
i diritti che possono sorgere in seguito al licenziamento o alla concessione di un prepensionamento, per effetto di una pattuizione
con il datore di lavoro. v. punto 30, dispositivo 1
- 2.
Non costituiscono prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti a titolo dei regimi integrativi di previdenza
professionali o interprofessionali di cui all'art. 3, n. 3, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti
o di parti di stabilimenti, prestazioni di pensionamento anticipato, nonché prestazioni volte a migliorare le condizioni di
tale pensionamento, erogate, nel caso di un prepensionamento frutto di un comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente,
a lavoratori che hanno compiuto una certa età. v. punto 35, dispositivo 2
- 3.
L'art. 3 della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato
nel senso che obblighi connessi alla concessione di un tale prepensionamento derivanti da un contratto di lavoro, da un rapporto
di lavoro o da un contratto collettivo che vincola il cedente nei confronti dei lavoratori interessati sono trasferiti al
cessionario secondo le condizioni e i limiti definiti da tale articolo, indipendentemente dal fatto che tali obblighi abbiano
la loro fonte in atti della pubblica autorità o venga ad essi data esecuzione in forza di tali atti e indipendentemente dalle
modalità pratiche seguite per tale esecuzione. v. punto 35, dispositivo 2
- 4.
L'art. 3 della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, osta a che il
cessionario offra ai lavoratori di un'entità che è stata trasferita condizioni meno favorevoli di quelle loro applicate dal
cedente in materia di prepensionamento e a che questi lavoratori accettino le dette condizioni, quando queste sono puramente
e semplicemente allineate a quelle applicabili agli altri dipendenti del cessionario al momento del trasferimento, a meno
che le condizioni più favorevoli applicate anteriormente dal cedente risultino da un contratto collettivo che non è più legalmente
applicabile ai lavoratori dell'entità trasferita, tenuto conto delle condizioni specificate al n. 2 del detto art. 3. v. punto 48, dispositivo 3
- 5.
Qualora il cessionario, violando gli obblighi di ordine pubblico imposti dall'art. 3 della direttiva 77/187, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti
di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, abbia offerto ad alcuni lavoratori dell'entità trasferita un prepensionamento
meno favorevole di quello di cui questi potevano beneficiare nell'ambito del loro rapporto di lavoro con il cedente, e questi
abbiano accettato un tale prepensionamento, spetta al cessionario corrispondere loro le indennità necessarie affinché godano
delle condizioni di prepensionamento applicabili nell'ambito del detto rapporto con il cedente. v. punto 54, dispositivo 4