62000J0167

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1. ottobre 2002. - Verein für Konsumenteninformation contro Karl Heinz Henkel. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria. - Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 3 - Competenza in materia di delitti o quasi-delitti - Azione preventiva di interesse collettivo - Associazione di tutela dei consumatori che chiede il divieto dell'uso da parte di un commerciante di clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori. - Causa C-167/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08111


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Competenza «in materia di delitti o quasi-delitti» - Nozione - Azione preventiva di interesse collettivo intentata da un'associazione per la tutela dei consumatori e diretta a vietare l'uso, da parte di un commerciante, di clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori - Inclusione

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 5, punto 3)

Massima


$$Le regole di competenza enunciate dalla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel senso che un'azione giudiziale preventiva intentata da un'associazione per la tutela dei consumatori al fine di far inibire l'uso, da parte di un commerciante, di clausole ritenute abusive in contratti conclusi con privati è un'azione in materia di delitti o quasi-delitti, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della detta Convenzione.

( v. punto 50 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-167/00,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Verein für Konsumenteninformation

e

Karl Heinz Henkel,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 3, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il Verein für Konsumenteninformation, dall'avv. H. Kosesnik-Wehrle, Rechtsanwalt;

- per il sig. Henkel, dagli avv.ti L.J. Kempf e J. Maier, Rechtsanwälte;

- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;

- per il governo francese, dal sig. R. Abraham e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Robertson, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.L. Iglesias Buhigues e C. Ladenburger, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del Verein für Konsumenteninformation, rappresentato dall'avv. S. Langer, Rechtsanwalt, del governo francese, rappresentato dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. A. Robertson, e della Commissione, rappresentata dal sig. C. Ladenburger, all'udienza dell'11 dicembre 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 13 aprile 2000, pervenuta in cancelleria l'8 maggio seguente, l'Oberster Gerichtshof, in applicazione del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha proposto alla Corte una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 5, punto 3, di tale Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (in prosieguo: il «VKI»), associazione di diritto austriaco con sede in Austria, ed il sig. Henkel, cittadino tedesco residente in Germania, relativa all'uso da parte di quest'ultimo, nell'ambito di contratti conclusi con consumatori austriaci, di clausole ritenute abusive dal VKI.

Ambito normativo

Convenzione di Bruxelles

3 L'art. 1 della Convenzione di Bruxelles, che ne costituisce il titolo I, intitolato «Campo di applicazione», dispone, al suo primo comma:

«La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

4 Le norme sulla competenza stabilite dalla Convenzione di Bruxelles figurano nel titolo II di questa, costituito dagli artt. 2-24.

5 L'art. 2, che fa parte della sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», del titolo II della Convenzione di Bruxelles, enuncia nei seguenti termini, al suo primo comma, la regola di massima:

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

6 L'art. 3, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, che figura nella stessa sezione, è formulato come segue:

«Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo».

7 Agli artt. 5-18 della Convenzione di Bruxelles, che ne costituiscono le sezioni 2-6 del titolo II, sono previste alcune regole di competenza speciale, vincolante o esclusiva.

8 Ai sensi dell'art. 5, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del titolo II della Convenzione di Bruxelles:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (...);

(...)

3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;

(...)».

La direttiva 93/13/CEE

9 L'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), così dispone:

«1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole».

Normativa nazionale pertinente

10 In Austria, il Konsumentenschutzgesetz (legge sulla tutela dei consumatori) dell'8 marzo 1979 (BGBl. 1979/140; in prosieguo: il «KSchG») è entrato in vigore il 1° ottobre 1979.

11 Il KSchG é stato modificato a più riprese, tra l'altro con una legge destinata a trasporre la direttiva 93/13 (BGBl. 1997/6).

12 L'art. 28 del KSchG, così modificato, dispone, con effetto dal 1° gennaio 1997:

«(1) Può essere esercitata un'azione inibitoria nei confronti di chiunque, nell'ambito dei rapporti commerciali, introduca nelle condizioni generali o nei formulari che utilizza per i contratti da esso conclusi clausole contrarie alla legge o al buon costume, ovvero raccomandi l'uso di tali clausole nell'ambito dei rapporti commerciali. L'inibitoria comprende anche il divieto di avvalersi di una simile clausola qualora essa sia stata illecitamente convenuta.

(2) Il rischio che tali clausole siano usate o raccomandate viene meno qualora l'imprenditore, dopo essere stato diffidato da un ente legittimato ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 29, si impegni, entro un termine ragionevole, a desistere dall'uso della clausola controversa e qualora tale impegno sia accompagnato da una penale convenzionale (art. 1336 dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch)».

13 Il VKI fa parte degli enti considerati all'art. 29 del KSchG come legittimati ad agire in giudizio.

Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale

14 Emerge dal fascicolo della causa principale che il VKI è un'associazione senza fini di lucro avente ad oggetto la tutela dei consumatori e la difesa dei loro interessi.

15 Il sig. Henkel è un commerciante, domiciliato a Monaco di Baviera (Germania), il quale organizza escursioni pubblicitarie, segnatamente in Austria.

16 Nell'ambito dei suoi rapporti contrattuali con consumatori residenti a Vienna (Austria), l'interessato ha fatto uso di condizioni generali che il VKI reputa contrarie a talune disposizioni di legge austriache.

17 Attraverso un'azione di interesse collettivo proposta dinanzi allo Handelsgericht Wien, il VKI ha sollecitato, ai sensi dell'art. 28 del KSchG, l'emanazione di un provvedimento inibitorio del giudice nei confronti del sig. Henkel che vietasse a quest'ultimo l'uso delle clausole controverse nei contratti da lui stipulati con clienti austriaci.

18 Il sig. Henkel ha eccepito l'incompetenza dei giudici austriaci. A suo parere, l'azione del VKI non può essere qualificata come azione in materia di delitti o quasi-delitti, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, in quanto non vi è stato né un comportamento lesivo né un danno subìto nell'ambito di competenza del giudice adito.

19 Avendo considerato che il VKI non faceva valere un danno derivante da delitto, lo Handelsgericht Wien si è dichiarato incompetente.

20 Tale pronuncia è stata tuttavia riformata in appello dall'Oberlandesgericht Wien, il quale ha ritenuto che nella previsione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles rientrino anche le azioni preventive intentate da un'associazione quale il VKI, senza che essa dovesse obbligatoriamente aver subìto personalmente un danno.

21 Investito di un ricorso in cassazione («Revision»), l'Oberster Gerichtshof si chiede se l'azione di cui alla causa principale rientri nell'ambito d'applicazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles ovvero se la stessa sia di natura contrattuale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione medesima.

22 A parere di tale giudice, infatti, il carattere ex delicto della detta azione non sarebbe evidente. Così, il VKI non lamenterebbe alcun danno patrimoniale da parte sua. Se è vero che il suo diritto di azione discende non da un contratto, ma dalla legge, e ha lo scopo di evitare un danno futuro ai consumatori, nondimeno tale danno avrebbe origine nella responsabilità contrattuale. L'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non potrebbe quindi essere esclusa. Tuttavia, si potrebbe altresì ritenere che il fatto illecito risieda nella perturbazione dell'ordinamento giuridico derivante dall'uso di clausole abusive da parte di un commerciante.

23 Inoltre, si porrebbe il problema di sapere se un'azione preventiva, per definizione esercitata prima del verificarsi di un danno, possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, mentre tale disposizione, che si riferisce al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, sembrerebbe presupporre l'esistenza di un danno.

24 Ritenendo che, di conseguenza, la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente richiedesse l'interpretazione della Convenzione di Bruxelles, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto, previsto dall'art. 28 del [KSchG], di ottenere un provvedimento che inibisca l'uso di condizioni generali di contratto contrarie alla legge o al buon costume, che viene fatto valere da un'organizzazione per la tutela dei consumatori in base all'art. 29 della stessa legge e ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva (...) 93/13/CEE (...), sia un diritto derivante da delitti o quasi delitti, che può essere esercitato dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles (...)».

Sulla questione pregiudiziale

25 Preliminarmente, il governo del Regno Unito sostiene che un'azione come quella esperita dal VKI non rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles. Detta Convenzione si applica, ai sensi del suo art. 1, primo comma, solo in «materia civile e commerciale», mentre un'associazione per la tutela dei consumatori, quale il VKI, dovrebbe essere qualificata come pubblica autorità, e il suo diritto di ottenere un provvedimento del giudice che inibisca l'uso di clausole abusive nei contratti, esercitato nella causa principale, rappresenterebbe una potestà pubblica. Una simile organizzazione assumerebbe a carico una funzione di interesse pubblico, consistente nel garantire la tutela dell'insieme dei consumatori, e il suo diritto di agire per ottenere la cessazione di comportamenti illeciti da parte di commercianti discenderebbe dalla legge, con esclusione di qualunque rapporto di diritto privato relativo ad un contratto concluso tra un professionista ed un privato.

26 Risulta tuttavia da una costante giurisprudenza che esulano dall'ambito d'applicazione della Convenzione di Bruxelles solamente le cause tra una pubblica autorità e un soggetto di diritto privato, in quanto la detta autorità agisca nell'esercizio della sua potestà d'imperio (v., in tal senso, sentenze 14 ottobre 1976, causa 29/76, LTU, Racc. pag. 1541, punto 4; 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rüffer, Racc. pag. 3807, punto 8, e 21 aprile 1993, causa C-172/91, Sonntag, Racc. pag. I-1963, punto 20).

27 Ciò vale per una causa avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti da un soggetto di diritto privato ad un ente pubblico, nazionale o internazionale, in ragione dell'uso degli impianti e dei servizi di tale ente, in particolare qualora questo uso sia obbligatorio ed esclusivo (sentenza LTU, cit., punto 4).

28 Del pari, la Corte ha dichiarato che la nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell'art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles non comprende una lite promossa dallo Stato amministratore delle vie d'acqua pubbliche contro la persona legalmente responsabile, onde ricuperare le spese sostenute per la rimozione di un relitto, che l'amministratore ha effettuato o fatto effettuare nell'esercizio della sua potestà d'imperio (sentenza Rüffer, cit., punti 9 e 16).

29 Se quindi risulta dalla giurisprudenza della Corte che talune categorie di controversie devono considerarsi escluse dal campo d'applicazione della Convenzione di Bruxelles, in ragione degli elementi che caratterizzano i rapporti giuridici fra le parti in causa o l'oggetto della lite (v. sentenza LTU, cit., punto 4), la giurisprudenza derivante dalle citate sentenze LTU e Rüffer non può tuttavia essere trasposta ad un'azione come quella di cui trattasi nella causa principale.

30 Infatti, non solo un'associazione per la tutela dei consumatori quale il VKI ha il carattere di ente di diritto privato, ma, soprattutto, come giustamente rilevato dal governo tedesco, la causa principale non ha ad oggetto una manifestazione della potestà d'imperio, poiché non riguarda in alcun modo l'esercizio di poteri esorbitanti dalle norme di diritto comune applicabili nei rapporti tra privati. Al contrario, l'azione pendente dinanzi al giudice del rinvio è relativa al divieto, per i commercianti, di far uso di clausole abusive nei contratti che essi concludono con i consumatori e mira pertanto a sottoporre al sindacato del giudice rapporti di diritto privato. Un'azione di tale natura rientra quindi nell'ambito della materia civile ai sensi dell'art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles.

31 Di conseguenza, l'obiezione sollevata dal governo del Regno Unito non può essere accolta.

32 In ordine alla questione posta dal giudice del rinvio, occorre subito rilevare che gli artt. 13-15, che costituiscono la sezione 4, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori», del titolo II della Convenzione di Bruxelles, non sono applicabili nella causa principale.

33 Infatti, come dichiarato dalla Corte nella sua sentenza 19 gennaio 1993, causa C-89/91, Shearson Lehman Hutton (Racc. pag. I-139), una persona giuridica che agisca in qualità di cessionaria dei diritti di un consumatore finale privato, senza essere direttamente parte di un contratto concluso tra un professionista ed un privato, non può vedersi riconoscere la qualità di consumatore ai sensi della Convenzione di Bruxelles, cosicché essa non può avvalersi degli artt. 13-15 di detta Convenzione. Orbene, tale interpretazione deve ugualmente valere in ordine ad un'associazione per la tutela dei consumatori, quale il VKI, che ha intentato un'azione di interesse collettivo per conto di questi ultimi.

34 Ne discende che per risolvere la questione pregiudiziale si deve unicamente determinare se un'azione giudiziale preventiva, promossa da un'associazione di tutela dei consumatori al fine di ottenere che sia inibito ad un commerciante l'uso di clausole ritenute abusive nell'ambito di contratti conclusi con privati, abbia natura contrattuale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, ovvero di azione in materia di delitti o quasi-delitti, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione citata.

35 A tal proposito la Corte ha ripetutamente affermato che le nozioni di «materia contrattuale» e di «materia di delitti o quasi-delitti», di cui rispettivamente ai punti 1 e 3 dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, devono interpretarsi come nozioni autonome, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi della detta Convenzione al fine di garantire a quest'ultima la piena efficacia nonché un'applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti (v., segnatamente, sentenze 22 marzo 1983, causa 34/82, Peters, Racc. pag. 987, punti 9 e 10; 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis, Racc. pag. 5565, punti 15 e 16, e 26 marzo 1992, causa C-261/90, Reichert e Kockler, Racc. pag. I-2149, punto 15).

36 E' del pari giurisprudenza costante che la nozione di materia di delitto o quasi delitto ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale di cui all'art. 5, punto 1, della Convenzione stessa (v., segnatamente, sentenze Kalfelis, cit., punto 17; Reichert e Kockler, cit., punto 16; 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Réunion européenne e a., Racc. pag. I-6511, punto 22, e 11 luglio 2002, causa C-96/00, Gabriel, Racc. pag. I-6367, punto 33).

37 Di conseguenza, è importante verificare in un primo momento se un'azione quale quella di cui trattasi nella causa principale presenti carattere contrattuale.

38 Orbene, in una situazione come quella di cui alla causa principale, l'associazione per la tutela dei consumatori ed il commerciante non sono in alcun modo vincolati da un rapporto di natura contrattuale.

39 Certamente, il commerciante può aver già stipulato contratti con taluni consumatori. Tuttavia, sia che l'azione giudiziale faccia seguito ad un contratto già concluso tra il commerciante ed il consumatore, sia che essa abbia carattere puramente preventivo, tendendo esclusivamente ad evitare il verificarsi di un danno futuro, l'associazione per la tutela dei consumatori, che ha assunto l'iniziativa di tale azione, non è mai direttamente parte del contratto. Essa agisce sulla base di un diritto conferitole dalla legge al fine di far inibire l'uso di clausole ritenute dal legislatore illecite nei rapporti tra un professionista ed un consumatore finale privato.

40 Pertanto, un'azione come quella intentata nella causa principale non può essere considerata di natura contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

41 Una simile azione risponde invece a tutti i criteri enunciati dalla Corte nella giurisprudenza richiamata al punto 36 della presente sentenza, in quanto, da un lato, essa non si ricollega alla materia contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles e, dall'altro, mira a far sorgere la responsabilità da delitto o quasi delitto della parte convenuta, nella fattispecie sulla base dell'obbligo extracontrattuale, gravante sul commerciante, di astenersi, nei suoi rapporti con i consumatori, da taluni comportamenti censurati dal legislatore.

42 Infatti, la nozione di «evento dannoso» di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles presenta infatti un'ampia portata (sentenza 30 novembre 1976, causa 21/76, Bier, detta «Mines de potasse d'Alsace», Racc. pag. 1735, punto 18), di modo che, in materia di tutela dei consumatori, essa si riferisce non solo alle situazioni in cui un privato ha subìto un danno a titolo individuale, ma altresì, segnatamente, ai pregiudizi nei confronti dell'ordinamento giuridico derivanti dall'uso di clausole abusive che talune associazioni, quale il VKI, hanno il compito di impedire.

43 Del resto, solamente questa interpretazione è in armonia con lo scopo dell'art. 7 della direttiva 93/13. Così, l'efficacia delle azioni previste dalla detta disposizione, volte ad inibire l'uso di clausole illecite, risulterebbe notevolmente pregiudicata nel caso in cui tali azioni potessero essere intentate solamente nello Stato in cui il commerciante risiede.

44 Il sig. Henkel ed il governo francese hanno tuttavia fatto valere che l'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles fa riferimento al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto e presuppone pertanto, alla luce della sua stessa lettera, l'esistenza di un danno. La stessa conclusione si imporrebbe alla luce dell'interpretazione data dalla Corte alla citata disposizione, interpretazione secondo la quale l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» va intesa nel senso ch'essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di questi due luoghi (v., segnatamente, sentenze Mines de potasse d'Alsace, cit., punti 24 e 25; 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I-49, punto 10; 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a., Racc. pag. I-415, punto 20, e 19 settembre 1995, causa C-364/93, Marinari, Racc. pag. I-2719, punto 11). Ne discenderebbe che l'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles non potrebbe essere applicato ad azioni puramente preventive, esercitate prima del verificarsi di un danno concreto ed intese ad impedire la realizzazione di un evento dannoso futuro.

45 Tale obiezione è tuttavia infondata.

46 La regola di competenza speciale enunciata all'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, che giustifica un'attribuzione di competenza a quest'ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale (v. in tal senso, segnatamente, citate sentenze Mines de potasse d'Alsace, punti 11 e 17; Dumez France e Tracoba, punto 17; Shevill e a., punto 19, e Marinari, punto 10). Infatti, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto è normalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di produzione delle prove. Orbene, tali considerazioni valgono in ugual misura, sia che la controversia abbia ad oggetto la riparazione di un danno già avvenuto, sia che essa riguardi un'azione volta ad impedire il verificarsi del danno.

47 Questa interpretazione trova peraltro conforto nella relazione del prof. Schlosser sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pagg. 71, 111), secondo cui l'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles si applica anche alle azioni che mirano ad impedire un delitto imminente.

48 Non può pertanto essere accolta un'interpretazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, secondo cui l'applicazione della citata disposizione sarebbe subordinata all'effettivo verificarsi del danno. Sarebbe peraltro contraddittorio esigere che un'azione volta a far cessare un comportamento considerato illecito, come quella intentata nella causa principale, il cui principale obiettivo consiste proprio nell'evitare il danno, possa essere esercitata solo dopo il verificarsi di quest'ultimo.

49 Infine, benché non applicabile ratione temporis alla causa principale, il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), è tale da confermare l'interpretazione secondo cui l'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles non presuppone l'esistenza di un danno. Questo regolamento ha infatti precisato la formulazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, in quanto, nella sua nuova redazione risultante dal detto regolamento, tale disposizione prende in considerazione il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire». Orbene, in assenza di qualsiasi motivo che imponga di interpretare in maniera diversa le due disposizioni di cui trattasi, l'esigenza di coerenza implica che all'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles sia riconosciuta una portata identica a quella della corrispondente disposizione del regolamento n. 44/2001. Ciò si impone tanto più in quanto tale regolamento mira a sostituire la Convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri, ad esclusione del Regno di Danimarca, mentre quest'ultima Convenzione continua ad applicarsi tra il Regno di Danimarca e gli Stati membri vincolati dal detto regolamento.

50 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere la questione proposta dichiarando che le regole di competenza enunciate dalla Convenzione di Bruxelles devono essere interpretate nel senso che un'azione giudiziale preventiva intentata da un'associazione per la tutela dei consumatori al fine di far inibire l'uso, da parte di un commerciante, di clausole ritenute abusive in contratti conclusi con privati è un'azione in materia di delitti o quasi-delitti, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della detta Convenzione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

51 Le spese sostenute dai governi austriaco, tedesco, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 13 aprile 2000, dichiara:

Le regole di competenza enunciate dalla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel senso che un'azione giudiziale preventiva intentata da un'associazione per la tutela dei consumatori al fine di far inibire l'uso, da parte di un commerciante, di clausole ritenute abusive in contratti conclusi con privati è un'azione in materia di delitti o quasi-delitti, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della detta Convenzione.