61999J0413

Sentenza della Corte del 17 settembre 2002. - Baumbast e R contro Secretary of State for the Home Department. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Immigration Appeal Tribunal - Regno Unito. - Libera circolazione delle persone - Lavoratore migrante - Diritto di soggiorno dei familiari del lavoratore migrante - Diritto dei figli alla prosecuzione degli studi nello Stato membro ospitante - Artt. 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 - Cittadinanza dell'Unione europea - Diritto di soggiorno - Direttiva 90/364/CEE - Limitazioni e condizioni. - Causa C-413/99.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-07091


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto dei figli di un lavoratore di accedere all'insegnamento fornito dallo Stato membro ospitante - Diritto di soggiorno al fine di proseguire corsi d'insegnamento generale - Divorzio dei genitori, perdita dello status di lavoratore migrante da parte del solo genitore cittadino dell'Unione o figli privi della cittadinanza dell'Unione - Irrilevanza

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 12]

2. Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto dei figli di un lavoratore di accedere all'insegnamento fornito dallo Stato membro ospitante - Diritto di soggiorno al fine di proseguire corsi d'insegnamento generale - Diritto di soggiorno conferito al genitore affidatario indipendentemente dalla sua cittadinanza - Divorzio dei genitori o perdita dello status di lavoratore migrante da parte del solo genitore cittadino dell'Unione - Irrilevanza

(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 12)

3. Cittadinanza dell'Unione europea - Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri - Cittadino dell'Unione che non fruisce più di un diritto di soggiorno come lavoratore migrante - Diritto di soggiorno - Applicazione diretta dell'art. 18, n. 1, CE - Limitazioni e condizioni - Applicazione nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario, in particolare del principio di proporzionalità

(Art. 18, n. 1, CE)

Massima


1. I figli di un cittadino dell'Unione europea stabiliti in uno Stato membro, ove il genitore si avvalga del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante nello Stato membro medesimo, godono del diritto di soggiornare in tale Stato al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale, conformemente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea. Il fatto che il matrimonio tra i genitori del figlio di cui trattasi sia stato medio tempore sciolto, la circostanza che solamente uno dei genitori sia cittadino dell'Unione europea e che tale genitore non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante ovvero la circostanza che i figli non siano essi stessi cittadini dell'Unione europea restano del tutto irrilevanti al riguardo.

( v. punto 63 e dispositivo 1 )

2. Qualora i figli godano del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale conformemente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che essa consente al genitore effettivamente affidatario di tali figli, indipendentemente dalla sua nazionalità, di soggiornare con i medesimi in modo da agevolare l'esercizio di tale diritto, indipendentemente dal fatto che il matrimonio tra i genitori sia stato medio tempore sciolto o che il genitore cittadino dell'Unione europea non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante.

( v. punto 75 e dispositivo 2 )

3. Un cittadino dell'Unione europea che non benefici più nello Stato membro ospitante del diritto di soggiorno in qualità di lavoratore migrante può, in qualità di cittadino dell'Unione europea, ivi beneficiare del diritto di soggiorno in virtù dell'applicazione diretta dell'art. 18, n. 1, CE. L'esercizio di tale diritto può essere assoggettato alle limitazioni e condizioni stabilite da tale disposizione, ma le autorità competenti e, all'occorrenza, i giudici nazionali devono verificare che l'applicazione di tali limitazioni e condizioni venga operata nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e, segnatamente, del principio di proporzionalità.

( v. punto 94 e dispositivo 3 )

Parti


Nel procedimento C-413/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Immigration Appeal Tribunal (Regno Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Baumbast,

R

e

Secretary of State for the Home Department,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 18 CE nonché dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: L.A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il sig. e la sig.ra Baumbast nonché per le sig.ne Maria Fernanda Sarmiento e Idanella Baumbast, dai sigg. N. Blake e L. Fransman, QC, su incarico della sig.ra M. Davidson, solicitor, e per R, dal sig. N. Blake e dalla sig.ra S. Harrison, barristers, su incarico del sig. B. Andonian, solicitor;

- per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Saini, barrister;

- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re N. Yerrel e C. O'Reilly, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del sig. e della sig.ra Baumbast, nonché delle sig.ne Maria Fernanda Sarmiento e Idanella Baumbast, di R, del governo del Regno Unito e della Commissione, all'udienza del 6 marzo 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 luglio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 28 maggio 1999, pervenuta alla Corte il 28 ottobre seguente, l'Immigration Appeal Tribunal ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione dell'art. 18 CE nonché dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di due controversie: l'una tra il sig. e la sig.ra Baumbast nonché le sig.ne Maria Fernanda Sarmiento e Idanella Baumbast (in prosieguo, congiuntamente: la «famiglia Baumbast»), da un lato, e, dall'altro, il Secretary of State for the Home Department (in prosieguo: il «Secretary of State»); la seconda tra R e il medesimo Secretary of State a seguito del diniego da parte di quest'ultimo di concessione del permesso di soggiorno sul territorio del Regno Unito.

Contesto normativo

Le disposizioni di diritto comunitario

3 A termini dell'art. 17 CE:

«1. E' istituita una cittadinanza dell'Unione. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».

4 L'art. 18, n. 1, CE dispone che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato CE e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

5 Gli artt. 10-12 del regolamento n. 1612/68 così recitano:

«Articolo 10

1. Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:

a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;

b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

2. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non goda delle disposizioni del paragrafo 1 se è a carico o vive, nel paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il lavoratore deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa provocare discriminazioni tra i lavoratori nazionali ed i lavoratori provenienti da altri Stati membri.

Articolo 11

Il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro un'attività subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro.

Articolo 12

I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.

Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni».

6 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo diritto in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario, nonché ai loro familiari quali sono definiti all'art. 1, n. 2, della direttiva medesima, a condizione che dispongano per sé e per i propri familiari di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che diventino, durante il soggiorno, un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

7 A termini dell'art. 1, n. 1, secondo comma, della medesima direttiva 90/364, le risorse di cui al primo comma sono sufficienti quando sono superiori al livello di risorse al di sotto del quale un aiuto sociale può essere accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini, in considerazione della situazione personale del richiedente e, eventualmente, di quella delle persone ammesse ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva stessa.

8 L'art. 1, n. 1, terzo comma, della direttiva 90/364 prevede che, qualora non possa trovare applicazione il precedente secondo comma, le risorse del richiedente vengono considerate sufficienti quando siano superiori al livello della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato membro ospitante.

9 L'art. 1, n. 2, della direttiva 90/364 così recita:

«Hanno il diritto di installarsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro nazionalità:

a) il coniuge ed i loro discendenti a carico;

b) gli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge che sono a carico».

10 Il successivo art. 3 della direttiva 90/364 prevede che il diritto di soggiorno sussiste finché i rispettivi beneficiari soddisfano le condizioni previste dall'art. 1 della direttiva medesima.

Le disposizioni nazionali

11 L'art. 7, primo comma, dell'Immigration Act 1988 (legge del 1988 in materia di immigrazione) così dispone:

«Non è tenuto a richiedere l'autorizzazione all'ingresso o al soggiorno nel Regno Unito, ai sensi dell'[Immigration Act 1971] colui che vi sia autorizzato in base ad un diritto di fonte comunitaria direttamente efficace, ovvero in base a qualsiasi disposizione adottata sul fondamento dell'art. 2, secondo comma, dell'European Communities Act 1972 [legge comunitaria del 1972]».

12 L'art. 3 dell'Immigration (European Economic Area) Order 1994 (decreto del 1994 in materia di immigrazione proveniente dallo Spazio economico europeo, 1994 SI 1895; in prosieguo: l'«EEA Order») afferma il principio generale secondo cui ai cittadini di una parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l'«accordo SEE»), nonché ai rispettivi familiari dev'essere consentito l'ingresso nel Regno Unito su semplice esibizione di un documento di identità o di un passaporto in corso di validità.

13 Ai sensi dell'art. 4, primo comma, dell'EEA Order, un «soggetto qualificato» ha diritto di risiedere nel Regno Unito fintantoché sia in possesso di tale status. Il successivo secondo comma estende tale diritto ai familiari, ivi compreso il coniuge.

14 A termini dell'art. 6 dello stesso EEA Order è «soggetto qualificato», segnatamente, il cittadino di una parte contraente dell'accordo SEE che svolga attività lavorativa nel Regno Unito.

15 Il punto 255 delle United Kingdom Immigration Rules (House of Commons Paper 395) (norme in materia di immigrazione emanate dal Parlamento del Regno Unito nel 1994, in prosieguo: le «Immigration Rules») così recita:

«Il cittadino del SEE (che non sia uno studente), o il rispettivo familiare che abbia ottenuto un permesso di soggiorno o un titolo di soggiorno valido per un periodo di cinque anni ed abbia risieduto nel Regno Unito, conformemente alle disposizioni dell'EEA Order 1994, per un periodo di quattro anni, continuando a risiedervi, può ottenere, su richiesta, che sul permesso di soggiorno o, eventualmente, sul titolo di soggiorno venga apposta la menzione che il soggiorno sul territorio del Regno Unito è autorizzato a tempo indefinito».

Cause principali

La causa Baumbast

16 La sig.ra Baumbast, di nazionalità colombiana, si univa in matrimonio nel Regno Unito, nel maggio del 1990, con il sig. Baumbast, cittadino tedesco. La loro famiglia è inoltre composta da due figlie, la maggiore, la sig.na Maria Fernanda Sarmiento, figlia naturale della sig.ra Baumbast, di nazionalità colombiana, e la minore, la sig.na Idanella Baumbast, avente doppia nazionalità, tedesca e colombiana.

17 Dall'ordinanza di rinvio emerge che, ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale, le parti della causa principale concordano sul fatto che, con riguardo alle questioni di diritto comunitario, la sig.na Maria Fernanda Sarmiento debba parimenti considerarsi quale familiare del sig. Baumbast. Conseguentemente, nell'ordinanza di rinvio è indicata quale una delle due figlie di detta famiglia.

18 Nel giugno del 1990 veniva concesso agli appartenenti alla famiglia Baumbast un permesso di soggiorno valido per cinque anni. Tra il 1990 ed il 1993 il sig. Baumbast svolgeva attività economica nel Regno Unito, inizialmente in qualità di lavoratore dipendente, successivamente in qualità di imprenditore. Tuttavia, a seguito del fallimento della sua impresa, non essendo riuscito ad ottenere un posto di lavoro sufficientemente retribuito nel Regno Unito, svolgeva, a decorrere dal 1993, attività lavorativa presso società tedesche operanti in Cina e nel Lesotho. Benché il sig. Baumbast abbia periodicamente cercato, da allora in poi, un posto di lavoro nel Regno Unito, la sua situazione professionale non è mutata alla data dell'ordinanza di rinvio.

19 Durante il periodo di cui trattasi, il sig. e la sig.ra Baumbast possedevano una casa nel Regno Unito e le figlie frequentavano ivi le scuole. Essi non beneficiavano di prestazioni sociali e, disponendo di una copertura assicurativa contro le malattie completa in Germania, si recavano in tale paese, nella misura del necessario, al fine di ricevere le cure mediche.

20 Nel maggio del 1995 la sig.ra Baumbast presentava domanda di permesso di soggiorno per una durata indeterminata («indefinite leave to remain») nel Regno Unito per sé stessa e per i propri familiari. Nel gennaio del 1996 il Secretary of State negava il rinnovo del permesso di soggiorno del sig. Baumbast nonché dei titoli di soggiorno della sig.ra Baumbast e delle figlie.

21 Il 12 gennaio 1998 tale diniego veniva impugnato dinanzi all'Immigration Adjudicator (Regno Unito), il quale rilevava che il sig. Baumbast non costituiva né un lavoratore né una persona in possesso di un diritto generale di soggiorno di cui alla direttiva 90/364. Quanto alle figlie, l'Immigration Adjudicator riteneva che godessero di un diritto di soggiorno autonomo ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68, affermando peraltro che la sig.ra Baumbast beneficiava del diritto di soggiorno per il periodo corrispondente a quello in cui le figlie godevano dei diritti previsti dall'art. 12 del regolamento medesimo. A parere dell'Immigration Adjudicator, i diritti della sig.ra Baumbast derivavano dall'obbligo imposto agli Stati membri, in forza di tale disposizione, di incoraggiare le iniziative dirette a consentire ai figli di seguire le scuole nello Stato membro ospitante nelle migliori condizioni possibili.

22 Avverso la decisione dell'Immigration Adjudicator il sig. Baumbast proponeva appello dinanzi al giudice di rinvio. Anche il Secretary of State impugnava dinanzi al medesimo giudice la decisione relativa alla sig.ra Baumbast e alle due figlie.

La causa R

23 R, di nazionalità americana, è madre, per effetto di un primo matrimonio con un cittadino francese, di due figlie aventi doppia nazionalità, francese ed americana. Nel 1990 si stabiliva nel Regno Unito in qualità di coniuge di un cittadino comunitario beneficiario dei diritti attribuiti dal Trattato CE e le veniva consentito il soggiorno nel Regno Unito sino all'ottobre del 1995.

24 R ed il primo marito divorziavano nel settembre 1992 ma, all'epoca, il Secretary of State nulla disponeva in merito allo status di immigrata di R, ragion per cui quest'ultima continuava a soggiornare nel Regno Unito. In base a quanto stabilito all'atto del divorzio, le figlie dovevano restare con la madre in Inghilterra e nel Galles per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data dello scioglimento del matrimonio e per ogni ulteriore periodo determinato consensualmente dalle parti. Successivamente allo scioglimento del matrimonio, le figlie intrattenevano contatti regolari con il padre, che tuttora risiede e svolge attività lavorativa nel Regno Unito e che condivide con la madre la responsabilità della loro educazione tanto sul piano affettivo quanto su quello economico.

25 Dagli atti della causa principale emerge parimenti che, nel corso del soggiorno nel Regno Unito, R acquistava una casa istituendo uno studio di architettura di interni in cui investiva ingenti somme. Nel 1997 contraeva nuovamente matrimonio con un cittadino britannico.

26 Nell'ottobre del 1995 veniva presentata, in nome e per conto di R e delle due figlie, domanda di permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel Regno Unito, in base al diritto nazionale. In data 3 dicembre 1996 veniva concesso il diritto di soggiorno nel Regno Unito a tempo indeterminato alle figlie in quanto familiari di un lavoratore migrante. La domanda relativa a R veniva tuttavia respinta dal Secretary of State sulla base del rilievo che la situazione familiare non appariva eccezionale al punto tale da giustificare l'esercizio del suo potere discrezionale. A parere del Secretary of State, le figlie erano sufficientemente giovani per adattarsi alla vita negli Stati Uniti qualora avessero dovuto ivi seguire la madre.

27 Una delle questioni sollevate nell'ambito del ricorso proposto dinanzi all'Immigration Adjudicator avverso il diniego del Secretary of State di concessione del diritto di soggiorno a tempo indeterminato ad R verteva sul punto se tale diniego fosse idoneo a pregiudicare sia il diritto, spettante alle figlie in base al diritto comunitario, di ricevere la propria educazione e di soggiornare nel Regno Unito, sia il diritto alla vita familiare. L'Immigration Adjudicator respingeva il ricorso con decisione impugnata da R dinanzi all'Immigration Appeal Tribunal.

Questioni pregiudiziali

28 L'Immigration Appeal Tribunal, ritenendo che le controversie dinanzi ad esso pendenti presupponessero l'interpretazione dell'art. 18 CE nonché del regolamento n. 1612/68, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se i figli di una persona avente la cittadinanza dell'Unione Europea, che siano anch'essi in possesso di tale cittadinanza e che si siano stabiliti ed abbiamo frequentato le scuole elementari durante il periodo in cui il padre (o il genitore) abbia esercitato il diritto di soggiorno in qualità di lavoratore nel territorio di un altro Stato membro di cui non sia cittadino ("lo Stato ospitante"), siano legittimati a risiedere nello Stato ospitante al fine di frequentare corsi d'insegnamento generale ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68.

b) Nell'ipotesi in cui la soluzione della questione differisca a seconda che:

i) i genitori siano divorziati,

ii) solo un genitore sia cittadino dell'UE e il detto genitore abbia cessato di essere lavoratore nel territorio dello Stato ospitante medesimo,

iii) i figli non siano essi stessi cittadini dell'Unione Europea,

quali siano i criteri che le autorità nazionali debbano applicare.

2) Qualora i figli abbiano il diritto di risiedere in uno Stato ospitante al fine di frequentare corsi d'insegnamento generale ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68, se l'obbligo dello Stato ospitante di "incoraggiare le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni possibili" debba essere interpretato nel senso che legittimi il genitore affidatario ("primary carer") sia esso o meno cittadino dell'Unione Europea, a soggiornare con i figli al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto, nonostante che

i) i genitori siano divorziati o

ii) il padre, cittadino dell'UE, non sia più un lavoratore nel territorio dello Stato ospitante.

Questioni relative alla sola causa Baumbast

3) a) In considerazione della fattispecie oggetto della causa Baumbast, se questi, in quanto cittadino dell'UE, goda, ai sensi dell'art. 18 CE (ex art. 8A), del diritto di soggiorno in un altro Stato membro dell'UE avente efficacia diretta, qualora non benefici più del diritto di soggiorno quale lavoratore ai sensi dell'art. 39 CE (ex art.48), e non goda del permesso di soggiorno in base ad alcun'altra disposizione di diritto comunitario.

b) In caso affermativo, se la moglie e i figli godano, di conseguenza, di un diritto derivato di soggiorno, di lavoro e di altri diritti.

c) In caso affermativo, se essi godano di tali diritti sulla base degli artt. 11 e 12 del regolamento n. 1612/68 o ai sensi di altra (e, in caso affermativo, quale) disposizione di diritto comunitario.

4) a) Nell'ipotesi in cui la questione precedente debba essere risolta in senso sfavorevole al cittadino EU, se i rispettivi familiari mantengano i diritti derivati originariamente acquisiti, in forza di tale status, essendosi stabiliti nel Regno Unito unitamente ad un lavoratore.

b) In caso affermativo, quali siano le condizioni da applicare».

In ordine alla ricevibilità delle due prime questioni pregiudiziali

29 Si deve anzitutto rilevare, in limine, che dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte risulta che, nel periodo intercorso tra l'inizio della causa principale ed il rinvio pregiudiziale, tanto la sig.ra Baumbast e le sue due figlie quanto R hanno ottenuto il permesso di soggiorno a tempo indefinito nel Regno Unito. Nel caso di R, la concessione del detto permesso è verosimilmente riconducibile al matrimonio contratto con un cittadino britannico, ancorché il giudice di rinvio non abbia fornito alcuna precisazione al riguardo. Conseguentemente, solamente il sig. Baumbast non ha ottenuto il permesso di soggiorno a tempo indefinito.

30 Ciò premesso, occorre esaminare la ricevibilità delle prime due questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice di rinvio.

31 Il procedimento contemplato dall'art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte ed i giudici nazionali, con il quale la prima fornisce ai secondi gli elementi interpretativi del diritto comunitario necessari per risolvere le liti dinanzi ad essi pendenti (v. sentenza 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I-4003, punto 18).

32 Ne consegue che spetta soltanto ai giudici nazionali che sono investiti della controversia e devono assumere la responsabilità della futura pronuncia giudiziaria valutare, con riguardo alle particolarità di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la loro sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte (v., segnatamente, menzionata sentenza Gmurzynska-Bscher, punti 19 e 20).

33 Pertanto, nell'ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte contemplata dall'art. 234 del Trattato, la Corte statuisce in via pregiudiziale senza che, in via di principio, debba chiedersi quali siano le circostanze in cui i giudici nazionali hanno dovuto sottoporle le questioni e si propongono di applicare le disposizioni di diritto comunitario che le hanno chiesto di interpretare (v. menzionata sentenza Gmurzynska-Bscher, punto 22).

34 Ciò non varrebbe solo nei casi in cui risultasse che il procedimento di cui all'art. 234 CE sia stato sviato dal suo scopo e, in realtà, miri a indurre la Corte a statuire mediante una lite artefatta, oppure fosse evidente che non possa applicarsi al caso di specie, né direttamente né indirettamente, la disposizione di diritto comunitario presentata all'interpretazione della Corte (v., in tal senso, sentenze Gmurzynska-Bscher, cit., punto 23, e 17 luglio 1997, causa C-130/95, Giloy, Racc. pag. I-4291, punto 22).

35 E' pur vero che permessi di soggiorno nel Regno Unito a tempo indefinito sono stati concessi alla sig.ra Baumbast ed alle figlie in data 23 giugno 1998, vale a dire ancor prima della decisione 28 maggio 1999 del giudice di rinvio, nonché a R in data successiva non precisata.

36 Tuttavia, dalle osservazioni formulate all'udienza risulta che tali permessi sono stati concessi sulla base della legge britannica e che la questione dei diritti attribuiti agli interessati dal diritto comunitario non è stata risolta.

37 Si deve parimenti rilevare che tali questioni sono state poste nell'ambito di una controversia effettiva e che il giudice di rinvio ha esposto alla Corte il relativo contesto normativo e di fatto, indicando i motivi per i quali ha ritenuto che la soluzione delle questioni stesse fosse necessaria ai fini della decisione della controversia.

38 Dalle suesposte considerazioni emerge che le due prime questioni poste dal giudice di rinvio sono ricevibili.

In ordine alla prima questione

39 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se i figli di un genitore che si sia avvalso del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante in uno Stato membro e che si siano stabiliti nello Stato membro medesimo vantino il diritto di soggiorno al fine di ivi proseguire corsi di insegnamento generale, ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68, ivi compreso il caso in cui il matrimonio dei genitori sia stato nel frattempo sciolto, ovvero solamente uno dei genitori sia cittadino dell'Unione e tale genitore non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante ovvero qualora i figli non siano essi stessi cittadini dell'Unione.

Le osservazioni presentate alla Corte

40 Pur riconoscendo che il diritto di soggiorno e il diritto di iscriversi nel sistema scolastico dello Stato membro ospitante, di cui agli artt. 10 e 12 del regolamento n. 1612/68 non sono illimitati, R e la famiglia Baumbast sostengono che i requisiti per poter godere dei diritti risultanti dall'art. 12 del detto regolamento sarebbero soddisfatti nella specie delle cause principali. Infatti, nella causa R, nessun elemento indurrebbe a ritenere che i figli abbiano cessato di appartenere alla famiglia del padre, tuttora svolgente attività lavorativa nello Stato membro ospitante. Nella causa Baumbast, l'unica circostanza che potrebbe indurre a ritenere che i figli non soddisfino più i requisiti dettati dall'art. 12 del regolamento medesimo sarebbe dato dal fatto che il padre non lavora più nel detto Stato. Tuttavia, conformemente alla sentenza 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz (Racc. pag. 723), tale circostanza resterebbe irrilevante quanto al mantenimento dei loro diritti.

41 I governi del Regno Unito e tedesco sostengono parimenti che i diritti attribuiti al figlio di un lavoratore migrante dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 permarrebbero, in linea di principio, anche qualora i genitori lasciassero lo Stato membro ospitante.

42 Il governo tedesco sostiene tuttavia che, alla luce della menzionata sentenza Echternach e Moritz, l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 attribuisce al figlio un diritto di soggiorno autonomo solamente nel caso in cui le scuole non possano essere proseguite nello Stato membro di origine.

43 Quanto, in particolare, alla causa R, il governo del Regno Unito afferma che i figli di R godono del diritto di soggiorno nel Regno Unito ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 poiché, per quanto la madre ed il padre siano divorziati, quest'ultimo continua ad avvalersi dei diritti spettantigli in quanto lavoratore migrante nel Regno Unito.

44 Con riguardo alla causa R, la Commissione sostiene che, malgrado i genitori siano divorziati, finché uno dei due conserva lo status di lavoratore migrante nello Stato membro ospitante, i figli continuano a godere del diritto di soggiorno per effetto dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68 e del diritto di accesso all'insegnamento in base al successivo art. 12.

45 Quanto alla causa Baumbast, la Commissione deduce che, conformemente alla menzionata sentenza Echternach e Moritz, il figlio di un lavoratore migrante conserverebbe lo status di familiare del lavoratore, ai sensi del regolamento n. 1612/68, qualora la famiglia del figlio faccia ritorno nello Stato membro d'origine ed il figlio resti nello Stato membro ospitante al fine di proseguirvi studi che non avrebbe potuto proseguire nello Stato membro di origine.

46 Secondo la Commissione, ancorché i fatti all'origine della menzionata sentenza Echternach e Moritz fossero peculiari, in quanto il figlio non era in grado di proseguire gli studi nello Stato membro d'origine, la Corte avrebbe accolto un'interpretazione ampia dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68. La situazione dei figli della famiglia Baumbast non sarebbe affatto distante da quella oggetto della detta sentenza e non sussisterebbe quindi, prima facie, alcuna ragione per giungere a diverso risultato. La Commissione ritiene, in conclusione, che, ove la Corte dovesse confermare l'interpretazione accolta in tale sentenza, i figli della famiglia Baumbast potrebbero continuare a soggiornare nel Regno Unito al fine di esercitarvi i diritti loro garantiti dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68.

Giudizio della Corte

47 Al fine di rispondere utilmente alla prima questione, occorre operare una distinzione tra le due fattispecie ivi richiamate dal giudice di rinvio.

48 Si deve ricordare, in limine, che l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1612/68, relativo allo status di lavoratore migrante, dispone che ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha diritto di accedere ad un'attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro.

49 Per quanto riguarda, da un lato, la causa Baumbast, essa si distingue, alla luce di quanto risulta dai relativi atti processuali, dalla causa R, in quanto il sig. Baumbast, cittadino tedesco che ha svolto per vari anni nel Regno Unito attività lavorativa sia subordinata sia autonoma e che continua a risiedervi, non lavora più nel Regno Unito. Ciò premesso, il giudice di rinvio chiede se i figli possano continuare gli studi nel Regno Unito in base alle disposizioni dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68.

50 Si deve ricordare, a tal riguardo, che lo scopo del regolamento n. 1612/68, vale a dire la libera circolazione dei lavoratori, richiede, affinché questa venga garantita nel rispetto della libertà e della dignità, condizioni ottimali di integrazione della famiglia del lavoratore comunitario nell'ambiente dello Stato membro ospitante (v. sentenza 13 novembre 1990, causa C-308/89, Di Leo, Racc. pag. I-4185, punto 13).

51 Come la Corte ha rilevato al punto 21 della menzionata sentenza Echternach e Moritz, affinché tale integrazione possa realizzarsi, è indispensabile che il figlio del lavoratore comunitario abbia la possibilità di seguire le scuole e gli studi nello Stato membro ospitante, come espressamente previsto dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68, al fine di poterli proficuamente concludere.

52 In una fattispecie come quella da cui è scaturita la causa Baumbast, impedire al figlio di un cittadino dell'Unione di proseguire le scuole nello Stato membro ospitante negandogli il permesso di soggiorno potrebbe costituire elemento idoneo a dissuadere il cittadino stesso dall'avvalersi dei diritti di libera circolazione previsti dall'art. 39 CE, creando quindi ostacolo all'esercizio effettivo della libertà così garantita dal Trattato CE.

53 Se è pur vero che nella menzionata sentenza Echternach e Moritz, successivamente al ritorno del padre nello Stato membro di origine, il figlio di cui trattavasi non poteva ivi continuare i propri studi per un problema di coordinamento dei diplomi scolastici, resta il fatto che il ragionamento della Corte mirava essenzialmente a garantire, conformemente all'obiettivo dell'integrazione dei familiari dei lavoratori migranti perseguito dal regolamento n. 1612/68, che il figlio di un lavoratore migrante potesse seguire le scuole e gli studi nello Stato membro ospitante in condizioni non discriminatorie, al fine di poterli concludere proficuamente (v., parimenti, sentenza 27 settembre 1988, causa 42/87, Commissione/Belgio, Racc. pag. 5445, punto 10).

54 Infatti, non consentire ai figli di un cittadino dell'Unione che si trovino in una situazione come quella dei figli del sig. Baumbast di proseguire le scuole nello Stato membro ospitante se non nel caso in cui fosse loro impossibile proseguirle nello Stato membro di origine non si porrebbe solamente in contrasto con la lettera dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68, che prevede il diritto di accesso ai corsi d'insegnamento per i figli di un cittadino di uno Stato membro «che sia o sia stato occupato» sul territorio di un altro Stato membro, bensì anche con lo spirito di tale disposizione.

55 Conseguentemente, non può essere accolta l'interpretazione restrittiva di tale disposizione suggerita dal governo tedesco.

56 Quanto alla questione se la circostanza che i figli non siano essi stessi cittadini dell'Unione possa incidere sulla soluzione della prima questione, è sufficiente ricordare che, a termini dell'art. 10 del regolamento n. 1612/68, i discendenti del lavoratore comunitario minori di 21 anni o a carico, devono essere considerati, indipendentemente dalla loro nazionalità, quali familiari e hanno il diritto di stabilirsi con il lavoratore medesimo; pertanto, essi hanno il diritto di essere ammessi al sistema scolastico conformemente all'art. 12 del detto regolamento.

57 Peraltro, il diritto di stabilirsi con il lavoratore migrante di cui godono «il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico» dev'essere interpretato nel senso che spetta sia ai discendenti del lavoratore sia a quelli del coniuge. Infatti, interpretare restrittivamente tale disposizione nel senso che unicamente ai figli in comune del lavoratore migrante e del coniuge spetti il diritto di stabilirsi con i medesimi si porrebbe in contrasto con l'obiettivo del regolamento n. 1612/68 precedentemente rammentato.

58 Per quanto attiene, d'altro canto, alla causa R, i figli di cui trattasi godono, quali familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, del diritto di soggiorno e del diritto di proseguire le scuole per effetto degli artt. 10 e 12 del regolamento n. 1612/68.

59 Infatti, come emerge dal punto 50 della presente sentenza, tali disposizioni sono dirette ad agevolare l'integrazione del lavoratore migrante e della sua famiglia nello Stato membro ospitante al fine di realizzare l'obiettivo del regolamento n. 1612/68, vale a dire la libera circolazione dei lavoratori, nel rispetto della libertà e della dignità.

60 Orbene, ancorché il matrimonio tra R ed il primo marito sia stato medio tempore sciolto, dagli atti processuali emerge che quest'ultimo continua ad esercitare attività di lavoro subordinato nel Regno Unito godendo, quindi, dello status di lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, ai sensi degli artt. 1 e 10 del regolamento n. 1612/68.

61 Ciò premesso, emerge chiaramente dalle disposizioni del regolamento n. 1612/68, segnatamente dagli artt. 10 e 12 del medesimo, che i figli del primo marito di R continuano a godere del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, nonché del diritto di proseguire le scuole alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

62 La circostanza che i figli del primo marito di R non coabitino con il padre non incide sui diritti loro derivanti dagli artt. 10 e 12 del regolamento n. 1612/68. L'art. 10 di tale regolamento, stabilendo che il familiare del lavoratore migrante ha il diritto di stabilirsi con il lavoratore medesimo, non esige la coabitazione permanente del familiare interessato, bensì unicamente, come risulta dal n. 3 di tale articolo, che l'alloggio di cui il lavoratore dispone possa considerarsi normale per ospitare la sua famiglia (v. sentenza 13 febbraio 1985, causa 267/83, Diatta, Racc. pag. 567, punto 18).

63 Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima questione dev'essere risolta nel senso che i figli di un cittadino dell'Unione europea stabiliti in uno Stato membro, ove il genitore si avvalga del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante nello Stato membro medesimo, godono del diritto di soggiornare in tale Stato al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale, conformemente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68. La circostanza che il matrimonio tra i genitori dei figli di cui trattasi sia stato medio tempore sciolto, la circostanza che solamente uno dei genitori sia cittadino dell'Unione e che tale genitore non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante ovvero la circostanza che i figli non siano essi stessi cittadini dell'Unione restano del tutto irrilevanti al riguardo.

Sulla seconda questione

64 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede sostanzialmente se, nel caso in cui i figli godano del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante al fine di ivi seguire corsi d'insegnamento generale ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68, quest'ultima disposizione debba essere interpretata nel senso che consenta al genitore affidatario dei figli, indipendentemente dalla sua nazionalità, di soggiornare con i medesimi in modo da agevolare l'esercizio di tale diritto, ancorché il matrimonio tra i genitori sia stato nel frattempo sciolto, ovvero il genitore cittadino dell'Unione europea non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante.

Osservazioni sottoposte alla Corte

65 A parere di R e della famiglia Baumbast, le disposizioni di diritto comunitario devono essere interpretate in senso ampio affinché i diritti che ne derivano siano effettivi, in particolare qualora si tratti di un diritto fondamentale come quello del diritto alla vita familiare. Essi ritengono quindi che, con riguardo a figli minori che abbiano trascorso tutta la loro vita con la madre e continuino a convivere con essa, il diniego di concederle il diritto di soggiorno per tutto il periodo delle scuole dei figli pregiudicherebbe i diritti dei figli medesimi, rendendone inutile l'esercizio. A loro parere, inoltre, tale diniego rappresenterebbe un pregiudizio sproporzionato per la vita familiare, in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).

66 I governi del Regno Unito e tedesco, nonché la Commissione, suggeriscono alla Corte di risolvere la seconda questione in senso negativo. A loro avviso, non si potrebbe dedurre dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 il diritto di soggiorno a favore dei genitori cittadini di un paese terzo. I diritti di questi ultimi sarebbero determinati dalle condizioni che disciplinano direttamente l'esercizio della libertà di circolazione. Successivamente allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione dell'attività lavorativa del coniuge cittadino comunitario quale lavoratore migrante nello Stato membro ospitante, il diritto comunitario non riconoscerebbe al coniuge cittadino di un paese terzo un diritto di soggiorno derivante dal diritto all'educazione dei propri figli.

67 Secondo il governo del Regno Unito, nell'ipotesi in cui lo Stato membro ospitante fosse tenuto a consentire il soggiorno dei figli affinché questi possano seguire corsi di insegnamento generale ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68, tale obbligo di incoraggiare le iniziative dirette a consentire ai figli medesimi di seguire i corsi d'insegnamento nelle migliori condizioni possibili non dovrebbe essere interpretato nel senso che tale Stato sia tenuto a consentire che la persona affidataria dei figli risieda con essi. Il detto governo fa presente che, ove risultasse che tale diniego del diritto di soggiorno incidesse in modo ingiustificato sulla vita familiare, tutelata dall'art. 8 della CEDU, il Home Office (Ministero degli Interni) potrebbe concedere, in deroga alle Immigration Rules, un diritto di soggiorno eccezionale al genitore affidatario del figlio.

Giudizio della Corte

68 Occorre rilevare, in primo luogo, che l'art. 12 del regolamento n. 1612/68, nonché i diritti che ne derivano, devono essere interpretati in funzione del sistema e della finalità del detto regolamento. Orbene, dal complesso di tali norme risulta che, al fine di facilitare la circolazione dei familiari dei lavoratori, il Consiglio ha preso in considerazione, da un lato, l'importanza che riveste dal punto di vista umano, per il lavoratore, la riunione al suo fianco della famiglia e, dall'altro, l'importanza che riveste, da ogni punto di vista, l'integrazione del lavoratore e della famiglia nello Stato membro ospitante, senza alcuna differenza di trattamento rispetto ai cittadini nazionali (v., in tal senso, sentenza 18 maggio 1989, causa 249/86, Commissione/Germania, Racc. pag. 1263, punto 11).

69 Come emerge dalla soluzione della prima questione, l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 è diretto, segnatamente, a garantire che i figli di un cittadino comunitario possano intraprendere e, all'occorrenza, terminare le scuole nello Stato membro ospitante, ancorché il genitore non eserciti più attività di lavoro dipendente nel detto Stato membro.

70 In secondo luogo, si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, i diritti di cui godono i familiari di un lavoratore comunitario per effetto del regolamento n. 1612/68, al pari dello stesso status di lavoratore migrante, possono sussistere, in presenza di talune circostanze, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenze Echternach e Moritz, cit., punto 21, e 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala, Racc. pag. I-2691, punto 32).

71 In fattispecie come quelle oggetto della causa principale, in cui i figli godono, ex art. 12 del regolamento n. 1612/68, del diritto di proseguire le scuole nello Stato membro ospitante, mentre i genitori affidatari rischiano di perdere il diritto di soggiorno a causa - nella prima controversia - dello scioglimento del matrimonio con il lavoratore migrante e - nella seconda - della circostanza che il genitore che ha svolto attività di lavoro dipendente nello Stato membro ospitante in qualità di lavoratore migrante ha ivi cessato l'attività lavorativa, appare evidente che il diniego nei confronti di tali genitori della possibilità di risiedere nello Stato membro ospitante per il periodo di durata delle scuole dei figli potrebbe risultare tale da privare i figli stessi di un diritto loro riconosciuto dal legislatore comunitario.

72 Peraltro, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il regolamento n. 1612/68 dev'essere interpretato alla luce dell'esigenza del rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 della CEDU, rispetto che fa parte dei diritti fondamentali i quali, secondo costante giurisprudenza, sono riconosciuti dal diritto comunitario (v. sentenza Commissione/Germania, cit., punto 10).

73 Il diritto riconosciuto al figlio di un lavoratore migrante, ex art. 12 del regolamento n. 1612/68, di proseguire, nelle migliori condizioni possibili, le scuole nello Stato membro ospitante implica necessariamente il diritto del figlio di essere accompagnato dalla persona che ne sia effettivamente affidataria e, quindi, che tale persona sia in grado di risiedere con il medesimo nel detto Stato membro per la durata degli studi. Negare la concessione del diritto di soggiorno al genitore effettivamente affidatario del figlio che eserciti il diritto di proseguire le scuole nello Stato membro ospitante costituirebbe violazione di tale diritto.

74 Quanto all'argomento della Commissione secondo cui dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 non potrebbe essere derivato un diritto di soggiorno a favore di una persona diversa dal figlio di un lavoratore migrante, sulla base del rilievo che il possesso di tale status costituirebbe conditio sine qua non per far valere qualsivoglia diritto risultante da tale disposizione, si deve ricordare che, tenuto conto del contesto e delle finalità perseguite dal regolamento n. 1612/68, e in particolare dall'art. 12 del medesimo, tale disposizione non può essere interpretata in senso restrittivo (v., in tal senso, la menzionata sentenza Diatta, punto 17) e non dev'essere, in ogni caso, privata del proprio effetto utile.

75 Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda questione dev'essere risolta nel senso che, qualora i figli godano del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale conformemente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che consente al genitore effettivamente affidatario di tali figli, indipendentemente dalla sua nazionalità, di soggiornare con i medesimi in modo da agevolare l'esercizio di tale diritto, indipendentemente dal fatto che il matrimonio tra i genitori sia stato medio tempore sciolto o che il genitore cittadino dell'Unione europea non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante.

In ordine alla terza questione

76 Con la prima parte della terza questione il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se un cittadino dell'Unione europea che non goda più nello Stato membro ospitante del diritto di soggiorno a titolo di lavoratore migrante possa ivi beneficiare, in qualità di cittadino dell'Unione europea, del diritto di soggiorno in virtù dell'efficacia diretta dell'art. 18, n. 1, CE.

Osservazioni presentate alla Corte

77 Secondo il sig. Baumbast, la circostanza che il diritto di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri sancito dall'art. 18 CE sia accompagnato da restrizioni e che sia previsto dal Trattato CE non lo priverebbe di efficacia diretta. Tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che implichi che il sig. Baumbast continui ad esercitare il diritto di risiedere nel Regno Unito, pur lavorando al di fuori dell'Unione europea. Tale applicazione dell'art. 18 CE consentirebbe l'esercizio del diritto di libera circolazione sancito dal Trattato mediante la semplice prova della nazionalità, restando tuttavia nel solco della legislazione previgente in materia.

78 A parere dei governi del Regno Unito dall'art. 18, n. 1, CE non potrebbe essere direttamente derivato il diritto di soggiorno. Le limitazioni e le condizioni ivi enunciate dimostrerebbero come non sia stato concepito quale disposizione autonoma.

79 Insistendo sull'importanza politica e giuridica dell'art. 18 CE, la Commissione sostiene che il tenore stesso di tale disposizione, e in particolare del n. 1 della medesima, ne rivelerebbe il limiti. Allo stato attuale del diritto comunitario, il diritto di circolazione e di soggiorno sancito dall'art. 18 CE sarebbe soggetto alle norme preesistenti, di diritto sia primario sia derivato, che definiscono le categorie dei soggetti beneficiari. Tali diritti resterebbero vincolati o all'esercizio di un'attività economica o all'esistenza di risorse sufficienti. Considerato che la terza questione pregiudiziale si fonderebbe sulla premessa che il sig. Baumbast non possa avvalersi di alcun'altra disposizione di diritto comunitario dalla quale possa derivare il suo diritto di soggiorno nel Regno Unito, la Commissione conclude nel senso che, allo stato attuale del diritto e nelle circostanze della specie, l'art. 18 CE non potrebbe risultargli in alcun modo utile.

Giudizio della Corte

80 Secondo costante giurisprudenza, il diritto dei cittadini di uno Stato membro di fare ingresso sul territorio di un altro Stato membro e di soggiornarvi costituisce un diritto direttamente attribuito dal Trattato ovvero, a seconda dei casi, dalle relative disposizioni di attuazione (v., in particolare, sentenza 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 31).

81 Se è pur vero che, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, la Corte aveva precisato che tale diritto di soggiorno, direttamente attribuito dal Trattato CE, era subordinato alla condizione dello svolgimento di un'attività economica ai sensi degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE) (v. sentenza 5 febbraio 1991, causa C-363/89, Roux, Racc. pag. I-273, punto 9), resta il fatto che, successivamente, è stato introdotto nel Trattato lo status di cittadino dell'Unione e che ad ogni cittadino l'art. 18, n. 1, CE ha riconosciuto il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri.

82 Ai sensi dell'art. 17, n. 1, CE, è cittadino dell'Unione ogni persona avente la nazionalità di uno Stato membro. Lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I-6193, punto 31).

83 Il Trattato sull'Unione europea non esige, peraltro, che i cittadini dell'Unione svolgano un'attività lavorativa, subordinata o autonoma, per poter godere dei diritti previsti nella seconda parte del Trattato CE, relativi alla cittadinanza dell'Unione. Inoltre, nessun elemento contenuto nel Trattato consente di ritenere che i cittadini dell'Unione che si siano stabiliti in un altro Stato membro per ivi svolgere attività di lavoro subordinato vengano privati, al momento della cessazione di tale attività, dei diritti loro attribuiti dal Trattato CE per effetto di tale cittadinanza.

84 Per quanto attiene, in particolare, al diritto di soggiorno sul territorio degli Stati membri sancito dall'art. 18, n. 1, CE, si deve rilevare che tale diritto è riconosciuto direttamente ad ogni cittadino dell'Unione da una disposizione chiara e precisa del Trattato. Per effetto del solo status di cittadino di uno Stato membro, e quindi di cittadino dell'Unione, il sig. Baumbast può quindi legittimamente invocare l'art. 18, n. 1, CE.

85 Tale diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione sul territorio di un altro Stato membro è certamente attribuito subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato CE nonché dalle relative disposizioni di attuazione.

86 Tuttavia, l'applicazione delle limitazioni e delle condizioni consentite dall'art. 18, n. 1, CE ai fini dell'esercizio del diritto di soggiorno è soggetta a sindacato giurisdizionale. Conseguentemente, le eventuali limitazioni e condizioni relative a tale diritto non impediscono che le disposizioni dell'art. 18, n. 1, CE attribuiscano ai singoli diritti soggettivi che essi possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare (v., in tal senso, sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. pag. 1337, punto 7).

87 Per quanto attiene alle limitazioni e condizioni derivanti dalle disposizioni di diritto derivato, l'art. 1, n. 1, della direttiva 90/364 prevede che gli Stati membri possano esigere dai cittadini di uno Stato membro che intendano beneficiare del diritto di soggiorno sul loro territorio che dispongano, per sé stessi e per i propri familiari, di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che divengano, durante il soggiorno, un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

88 Per quanto riguarda l'applicazione di tali condizioni ai fini della soluzione della causa Baumbast, si deve rilevare che dagli atti processuali emerge che il sig. Baumbast svolge attività di lavoro dipendente in paesi terzi per conto di imprese tedesche e che né il medesimo né la sua famiglia fanno ricorso all'assistenza sociale nello Stato membro ospitante. Ciò premesso, non è stato contestato che il sig. Baumbast risponda alla condizione relativa all'esistenza di risorse sufficienti imposte dalla direttiva 90/364.

89 Quanto alla condizione relativa all'assicurazione contro le malattie, dagli atti processuali risulta che tanto il sig. Baumbast quanto i relativi familiari sono coperti da un'assicurazione completa contro le malattie in Germania. L'Immigration Adjudicator sembra aver rilevato che tale assicurazione contro le malattie non potesse ricomprendere le cure di pronto soccorso prestate nel Regno Unito. Spetta al giudice di rinvio verificare l'esattezza di tale rilievo alla luce delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2). In particolare, occorre fare riferimento all'art. 19, n. 1, lett. a), del detto regolamento che garantisce, a carico dello Stato membro competente, il diritto, per il lavoratore subordinato o autonomo, residente in un altro Stato membro, che, in considerazione del proprio stato, necessiti di cure sul territorio dello Stato membro di residenza, di beneficiare di prestazioni di malattia in natura fornite dall'istituzione di quest'ultimo Stato.

90 In ogni caso, le limitazioni e le condizioni di cui all'art. 18 CE e previste dalla direttiva 90/364 si ispirano all'idea che l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione può essere subordinato ai legittimi interessi degli Stati membri. A tal riguardo, si deve ricordare che dal quarto considerando della direttiva 90/364 emerge che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono divenire un onere «eccessivo» per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

91 Tuttavia, l'applicazione di tali limitazioni e condizioni dev'essere operata nel rispetto dei limiti imposti a tal riguardo dal diritto comunitario e in conformità ai principi generali del medesimo, in particolare al principio di proporzionalità. Ciò significa che i provvedimenti nazionali adottati a tal fine devono essere appropriati e necessari per l'attuazione dello scopo perseguito (v., in tal senso, sentenza 2 agosto 1993, cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Allué e a., Racc. pag. I-4309, punto 15).

92 Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità alle circostanze della causa Baumbast, si deve ricordare, in primo luogo, come non sia stato contestato che il sig. Baumbast disponga di risorse sufficienti ai sensi della direttiva 90/364; in secondo luogo, come egli abbia svolto attività lavorativa e, quindi, legittimamente risieduto nello Stato membro ospitante per vari anni, inizialmente in qualità di lavoratore dipendente e, successivamente, di lavoratore autonomo; in terzo luogo, come, nel corso di tale periodo, la famiglia abbia parimenti risieduto nello Stato membro ospitante, ove è restata anche successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa dipendente ed autonoma svolta dal sig. Baumbast nello Stato medesimo; in quarto luogo, come né il sig. Baumbast né i suoi familiari siano divenuti un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante e, infine, come tanto il sig. Baumbast quanto la sua famiglia dispongano di una copertura assicurativa completa contro le malattie in un altro Stato membro dell'Unione.

93 Ciò premesso, il diniego nei confronti del sig. Baumbast dell'esercizio del diritto di soggiorno riconosciutogli dall'art. 18, n. 1, CE per effetto dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 90/364 sulla base del rilievo che l'assicurazione contro le malattie, di cui il sig. Baumbast dispone, non coprirebbe le cure di pronto soccorso prestate nello Stato membro ospitante costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nell'esercizio di tale diritto.

94 La prima parte della terza questione dev'essere quindi risolta nel senso che un cittadino dell'Unione europea che non benefici più nello Stato membro ospitante del diritto di soggiorno in qualità di lavoratore migrante può, in qualità di cittadino dell'Unione europea, ivi beneficiare del diritto di soggiorno in virtù dell'efficacia diretta dell'art. 18, n. 1, CE. L'esercizio di tale diritto è assoggettato alle limitazioni e condizioni previste da tale disposizione, ma le autorità competenti e, all'occorrenza, i giudici nazionali devono verificare che l'applicazione di tali limitazioni e condizioni venga operata nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e, segnatamente, del principio di proporzionalità.

95 Con la seconda e con la terza parte della terza questione il giudice di rinvio chiede se, nel caso in cui il sig. Baumbast godesse del diritto di soggiorno ex art. 18, n. 1, CE, i familiari possano beneficiare del diritto di soggiorno sullo stesso fondamento. In considerazione delle risposte fornite alle prime due questioni, non appare necessario procedere alla soluzione di tali parti della terza questione.

96 In considerazione della soluzione fornita alla prima parte della terza questione, non appare parimenti necessario procedere alla soluzione della quarta questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

97 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e tedesco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Immigration Appeal Tribunal con ordinanza 28 maggio 1999, dichiara:

1) I figli di un cittadino dell'Unione europea stabiliti in uno Stato membro, ove il genitore si avvalga del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante nello Stato membro medesimo, godono del diritto di soggiornare in tale Stato al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale, conformemente all'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. La circostanza che il matrimonio tra i genitori dei figli di cui trattasi sia stato medio tempore sciolto, la circostanza che solamente uno dei genitori sia cittadino dell'Unione europea e che tale genitore non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante ovvero la circostanza che i figli non siano essi stessi cittadini dell'Unione europea restano del tutto irrilevanti al riguardo.

2) Qualora i figli godano del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante al fine di seguirvi corsi di insegnamento generale conformemente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che consente al genitore effettivamente affidatario di tali figli, indipendentemente dalla sua nazionalità, di soggiornare con i medesimi in modo da agevolare l'esercizio di tale diritto, indipendentemente dal fatto che il matrimonio tra i genitori sia stato medio tempore sciolto o che il genitore cittadino dell'Unione europea non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante.

3) Un cittadino dell'Unione europea che non benefici più nello Stato membro ospitante del diritto di soggiorno in qualità di lavoratore migrante può, in qualità di cittadino dell'Unione europea, ivi beneficiare del diritto di soggiorno in virtù dell'efficacia diretta dell'art. 18, n. 1, CE. L'esercizio di tale diritto è assoggettato alle limitazioni e condizioni previste da tale disposizione, ma le autorità competenti e, all'occorrenza, i giudici nazionali devono verificare che l'applicazione di tali limitazioni e condizioni venga operata nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e, segnatamente, del principio di proporzionalità.