61999J0197

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 settembre 2003. - Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado - Trattato CECA - Aiuti concessi dagli Stati - Quinto codice degli aiuti alla siderurgia - Decisione della Commissione 97/271/CECA che vieta taluni interventi finanziari a favore di un'impresa siderurgica - Art. 33 del Trattato CECA - Violazione. - Causa C-197/99 P.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-08461


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione CECA

(Art. 15 CA)

2. Procedura - Motivazione delle sentenze - Portata

3. CECA - Aiuti alla siderurgia - Decisione della Commissione - Valutazione della legittimità in relazione agli elementi di informazione disponibili al momento dell'adozione della decisione - Obbligo di diligenza dello Stato membro che concede l'aiuto e del beneficiario di quest'ultimo quanto alla comunicazione di ogni elemento pertinente

(Decisione generale n. 3855/91, art. 6, n. 4)

Massima


$$1. La motivazione prescritta dall'art. 15 CA dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 15 CA va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

( v. punto 72 )

2. L'obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato come implicante che quest'ultimo sia tenuto a rispondere in dettaglio ad ogni argomento fatto valere dal ricorrente, in particolare se esso non presenta un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non è fondato su elementi di prova circostanziati.

( v. punto 81 )

3. La legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev'essere valutata in relazione agli elementi di informazione di cui la Commissione poteva disporre quando l'ha adottata.

Uno Stato membro non può, per contestare la legittimità di una siffatta decisione, far valere elementi che ha omesso di portare a conoscenza della Commissione durante il procedimento amministrativo.

Poiché la decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia contiene un sufficiente esame preliminare della Commissione che espone le ragioni per cui essa nutre dubbi riguardo alla compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune, spetta allo Stato membro interessato e, se del caso, al beneficiario degli aiuti fornire elementi idonei a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune.

( v. punti 86-88 )

4. Se spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di prova, un motivo relativo allo snaturamento di tali elementi è ricevibile nell'ambito di un'impugnazione.

( v. punto 121 )

Parti


Nel procedimento C-197/99 P,

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dai sigg. J.-M. De Backer, G. Vandersanden e L. Levi, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuto da

Compagnie belge pour le financement de l'industrie SA (Belfin), rappresentata dai sigg. M. van der Haegen, D. Waelbroeck e A. Fontaine, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente nel procedimento di impugnazione,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 25 marzo 1999 nella causa T-37/97, Forges de Clabecq/Commissione (Racc. p. II-859),

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Forges de Clabecq SA, società in fallimento con sede in Clabecq (Belgio),

ricorrente in primo grado,

Regione Vallona

e

Société wallonne pour la sidérurgie SA (SWS), con sede in Liegi (Belgio),

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 dicembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 maggio 1999 il Regno del Belgio ha presentato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 25 marzo 1999 nella causa T-37/97, Forges de Clabecq/Commissione (Rec. p. II-859; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso presentato dalla società Forges de Clabecq SA (in prosieguo: la «Clabecq») mirante all'annullamento della decisione della Commissione 18 dicembre 1996, 97/271/CECA, Acciaio CECA - Forges de Clabecq (GU 1997, L 106, pag. 30; in prosieguo: la «decisione controversa»), con cui vengono dichiarati incompatibili con il mercato comune taluni interventi finanziari a favore della Clabecq.

Ambito normativo

Trattato CECA

2 Ai sensi dell'art. 4 del Trattato CECA:

«Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente Trattato, nell'interno della Comunità:

(...)

c) le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma;

(...)».

3 L'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato CECA prevede:

«In tutti i casi non previsti dal presente Trattato, nei quali una decisione o una raccomandazione della Commissione appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agli articoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del Comitato consultivo.

La stessa decisione o raccomandazione, presa nella medesima forma, determina eventualmente le sanzioni applicabili».

4 Nell'intento di rispondere alle esigenze della ristrutturazione del settore siderurgico, la Commissione si è basata sulle disposizioni dell'art. 95 del Trattato per istituire, a partire dall'inizio degli anni '80, un regime comunitario che autorizza la concessione di aiuti statali alla siderurgia in taluni casi limitativamente elencati. Questo regime ha costituito oggetto di adattamenti successivi, al fine di far fronte alle difficoltà congiunturali dell'industria siderurgica. Le decisioni successivamente adottate a tale riguardo sono comunemente denominate «codice degli aiuti alla siderurgia».

5 Il quinto codice degli aiuti alla siderurgia, adottato con la decisione della Commissione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57; in prosieguo: il «quinto codice»), era in vigore dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1996.

6 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, del quinto codice, «tutti gli aiuti a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali, possono essere considerati compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune soltanto se conformi alle disposizioni degli articoli 2-5 del detto codice».

7 L'art. 1, n. 2, del quinto codice prevede che «[l]a nozione di aiuti comprende gli elementi di aiuto presenti negli atti di trasferimento di risorse statali - quali assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o analoghe misure di finanziamento (...) - dagli Stati membri, dagli enti territoriali o da altri organismi a favore di imprese siderurgiche, e che non configurano un normale apporto di capitali di rischio secondo la normale prassi d'investimento in un'economia di mercato».

8 Gli artt. 2-5 del quinto codice prevedono la possibilità di considerare compatibili con il mercato comune, a talune condizioni, gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese siderurgiche per progetti di ricerca e di sviluppo, gli aiuti destinati ad agevolare l'adattamento alle nuove disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente degli impianti in servizio da almeno due anni prima dell'entrata in vigore di dette norme, gli aiuti a favore delle imprese che cessano definitivamente l'attività di produzione siderurgica CECA e quelli destinati a finanziare le indennità versate ai dipendenti soggetti a provvedimenti di riduzione del personale o di pensionamento anticipato, e taluni aiuti ad imprese ubicate in Grecia, in Portogallo e nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

9 Il quinto codice non autorizza né gli aiuti al mantenimento in attività né gli aiuti alla ristrutturazione, salvo qualora si tratti di aiuti alla chiusura.

10 L'art. 6, n. 2, del quinto codice prevede che alla Commissione siano comunicati in tempo utile tutti i progetti di intervento finanziario da parte di Stati membri, enti territoriali o organismi che utilizzano a tal fine risorse pubbliche a favore di imprese siderurgiche.

11 Ai sensi dell'art. 6, n. 4, del quinto codice:

«Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, informa lo Stato membro interessato della propria decisione. La Commissione decide al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per potersi pronunciare sull'aiuto in questione. Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del Trattato. Lo Stato membro interessato può dare esecuzione alle misure progettate di cui ai paragrafi 1 e 2 solo previa approvazione della Commissione e conformandosi alle condizioni da essa stabilite».

Fatti all'origine della causa e decisione controversa

12 I fatti che sono all'origine della causa, quali risultano dai punti 6-21 della sentenza impugnata, sono i seguenti.

13 La Clabecq era un'impresa siderurgica di diritto belga la quale, quando era in attività, produceva acciaio liquido e prodotti piatti finiti.

14 Nel corso della prima metà degli anni '80 è stato elaborato a favore della Clabecq un programma di rilancio e, in tale contesto, le sono stati concessi diversi finanziamenti da due società belghe, la Société nationale de crédit à l'industrie (in prosieguo: la «SNCI») e la Compagnie belge pour le financement de l'industrie SA (in prosieguo: la «Belfin»).

15 La SNCI aveva concesso quattro prestiti alla Clabecq:

- il primo prestito, per un importo di BEF 1,5 miliardi, comprendeva:

- una prima parte di BEF 820 milioni;

- una seconda parte di BEF 680 milioni;

- il secondo prestito ammontava a BEF 850 milioni;

- il terzo prestito ammontava a BEF 1,5 miliardi;

- il quarto prestito ammontava a BEF 650 milioni.

16 Questi prestiti erano comunemente denominati «prestiti SNCI» e, come risulta dal fascicolo, lo Stato belga aveva concesso loro la sua garanzia.

17 Con due decisioni, del 16 dicembre 1982 (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione del 1982») e del 31 luglio 1985 (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione del 1985»), la Commissione aveva autorizzato, a talune condizioni, garanzie collegate a una parte di questi prestiti SNCI, tra cui quella relativa al primo e al quarto finanziamento, ammontanti rispettivamente e BEF 1,5 miliardi e BEF 650 milioni.

18 La Belfin, che era stata istituita per provvedere al finanziamento degli investimenti al fine della ristrutturazione del settore industriale belga, al 50% a capitale pubblico, aveva concesso anch'essa alla Clabecq diversi prestiti grazie a capitali presi in prestito da istituti finanziari (in prosieguo: i «prestiti Belfin»):

- il primo prestito, concesso nel 1991, che annullava e sostituiva due prestiti concessi nel 1988 e nel 1989, ammontava a BEF 300 milioni;

- il secondo prestito, concesso nel 1994, che annullava e sostituiva un prestito concesso nel 1987, ammontava a BEF 200 milioni.

19 Con lettera 25 giugno 1996 le autorità belghe notificavano alla Commissione, ai sensi dell'art. 6, n. 2, del quinto codice, un programma di ristrutturazione volto al mantenimento dell'attività della Clabecq. Il programma comprendeva diverse misure, in particolare un conferimento di capitale per un ammontare di BEF 1,5 miliardi e una ristrutturazione dei debiti di questa impresa.

20 In seguito a questa notifica, la Commissione, con lettera 5 luglio 1996, inviava una richiesta di informazioni supplementari alle autorità belghe. Essa voleva sapere in particolare se fossero stati presi altri provvedimenti oltre a quelli notificati. La Commissione sottolineava che la notifica del 25 giugno 1996 non conteneva alcuna informazione sulle condizioni della ristrutturazione dei debiti della Clabecq e che altri provvedimenti, che non erano stati notificati, erano stati riferiti dagli organi d'informazione. Essa chiedeva quindi alle dette autorità di «volerle comunicare se i provvedimenti sopra menzionati o altri eventuali provvedimenti, che rappresenterebbero l'intervento a favore dell'impresa, fossero stati decisi nonché tutte le informazioni che potevano consentire alla Commissione di valutarli alla luce della decisione della Commissione n. 3855/91/CECA».

21 Con lettera 23 luglio 1996 le autorità belghe rispondevano alla Commissione. Per quanto riguarda la ristrutturazione dei debiti, esse allegavano a questa lettera diversi documenti attestanti un accordo di principio della SNCI e della Belfin per rinviare di tre anni la scadenza del rimborso dei prestiti. Tale accordo di principio era subordinato a diverse condizioni, tra le quali figurava in particolare, secondo il Tribunale, il parere favorevole della Comunità europea sulla ricapitalizzazione della Clabecq.

22 Inoltre, nella risposta delle autorità belghe, si sottolineava che i provvedimenti contenuti nel programma di ristrutturazione non costituivano aiuti statali, atteso che non facevano ricorso a fondi pubblici e si limitavano a riflettere il comportamento di un investitore privato ragionevole operante in economia di mercato.

23 Con comunicazione 96/C 301/03 della Commissione, indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati ai sensi dell'art. 6, n. 4, della decisione n. 3855/91/CECA, concernente l'intervento del Belgio a favore dell'impresa siderurgica Forges de Clabecq (GU C 301, pag. 4), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'11 ottobre 1996 (in prosieguo: la «comunicazione dell'11 ottobre 1996»), la Commissione intimava al governo belga di comunicarle tutte le informazioni necessarie per la valutazione della situazione della Clabecq e lo invitava, unitamente agli altri Stati membri e a qualsiasi altro interessato, a presentare le sue osservazioni entro un mese.

24 Il 23 ottobre 1996 il Regno del Belgio rispondeva a questa lettera di diffida.

25 Il 18 dicembre 1996 la Commissione adottava la decisione controversa, il cui dispositivo è così formulato:

«Articolo 1

Le misure adottate dal Belgio a favore di Forges de Clabecq, ossia:

- (...)

- le garanzie di Stato per i prestiti Belfin e SNCI,

- (...)

costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 3855/91/CECA.

Articolo 2

Gli aiuti di cui all'articolo 1 sono incompatibili con il mercato comune in quanto non sono conformi alle disposizioni degli articoli da 2 a 5 della decisione [n.] 3855/91/CECA, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione stessa, e sono quindi vietati a norma dell'articolo 4, lettera c) del Trattato [CECA].

(...)».

26 In forza dell'art. 3 della decisione controversa, la Commissione intimava alle autorità belghe di «sopprimere gli aiuti di cui all'art. 1 e [di] esigere la restituzione degli aiuti illeciti già versati, con gli interessi dalla data di versamento, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione».

27 Per quanto riguarda la ristrutturazione dei debiti della Clabecq, la Commissione ha rilevato in particolare che i prestiti SNCI e Belfin beneficiavano di una garanzia di Stato. A suo parere, tali garanzie costituivano aiuti di Stato che avrebbero dovuto essere notificati ai sensi dell'art. 6, n. 2, del quinto codice. La Commissione ha indicato che «la proroga della garanzia per questi prestiti per altri tre anni attribuisce senza dubbio ancora maggior peso all'elemento dell'aiuto contenuto nella garanzia». Essa ne ha concluso che «[l]e garanzie dei prestiti Belfin e SNCI e la loro proroga costituiscono aiuti di Stato» e che tali «aiuti [sono] illeciti, poiché concessi senza [la sua] autorizzazione preventiva» .

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

28 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 1997 la Clabecq ha presentato un ricorso mirante all'annullamento della decisione controversa.

29 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 marzo 1997, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità. La Clabecq ha presentato osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il 2 maggio 1997, e, con ordinanza del Tribunale 11 luglio 1997, l'eccezione è stata riunita al merito.

30 Con ordinanza 31 ottobre 1997 del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale, la Société wallonne pour la sidérurgie SA (in prosieguo: la: «SWS»), il Regno del Belgio e la Regione vallona sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni della Clabecq.

31 Dinanzi al Tribunale, la Clabecq e gli intervenienti hanno dedotto in sostanza sette motivi di annullamento vertenti sulla violazione degli artt. 4 e 95 del Trattato CECA, sulle decisioni di autorizzazione del 1982 e del 1985, sull'obbligo di motivazione, sui diritti della difesa, sul diritto fondamentale al lavoro, sui preamboli e sulle finalità dei Trattati CE e CECA nonché sui principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

32 Il Regno del Belgio ha sostenuto interamente gli argomenti svolti dalla Clabecq a sostegno dei motivi di annullamento dedotti nel ricorso di quest'ultima, ma ha concentrato le sue osservazioni scritte sui quattro motivi seguenti.

33 Il primo luogo, per quanto riguarda il motivo relativo a una violazione dell'art. 4 del Trattato CECA, il Regno del Belgio sosteneva che la Commissione aveva considerato in modo erroneo che i prestiti concessi dalla Belfin alla Clabecq fruivano di una garanzia dello Stato. Esso notava a questo proposito che unicamente i prestiti sottoscritti dalla Belfin presso banche avevano fruito di una garanzia del genere e non i prestiti che erano stati concessi da quest'ultima alle imprese beneficiarie.

34 In subordine, il Regno del Belgio osservava che la garanzia dello Stato per gli importi presi a prestito dalla Belfin era sempre «controgarantita» dal destinatario dei prestiti ed era quindi, in fin dei conti, di natura privata. Infatti, tali destinatari avrebbero versato contributi a un «fondo di garanzia» a cui erano collegati i prestiti della Belfin. Ai sensi dell'art. 10 della convenzione di azionariato della Belfin, i ricorsi dello Stato contro questa società, in ragione della chiamata in garanzia per gli importi presi in prestito, sarebbero stati esperiti fino a concorrenza degli importi che formano il fondo di garanzia. Anche qualora il Tribunale ritenesse che i prestiti concessi dalla Belfin fossero garantiti, tale garanzia sarebbe stata di natura privata e non avrebbe quindi costituito una sovvenzione statale.

35 Il Tribunale ha respinto questo motivo al punto 70 della sentenza impugnata dichiarando quanto segue:

«Per quanto riguarda i prestiti SNCI e Belfin va rilevato anzitutto che la Commissione non li ha qualificati come aiuti in quanto tali, bensì ha qualificato in tal modo le garanzie dello Stato. Va poi osservato che l'argomento del governo belga secondo cui non esisteva una garanzia dello Stato per i prestiti Belfin è contraddetto da una lettera 25 giugno 1996 inviata dalla Belfin alla [Clabecq] e allegata dalla SWS alla lettera 23 luglio 1996 trasmessa alla Commissione, secondo la quale l'accordo di principio con una dilazione di tre anni del programma di rimborso del capitale dei prestiti concessi alla ricorrente dalla Belfin era subordinato alla condizione di un "accordo dello Stato (stanziamento pubblico) di estendere la garanzia alle scadenze differite". Il carattere statuale della garanzia dello Stato non può neppure essere validamente contestato».

36 In secondo luogo, il Regno del Belgio sosteneva, nell'ambito di un motivo identificato dal Tribunale come relativo a una violazione del principio di certezza del diritto, che, per quanto riguarda le garanzie dei prestiti SNCI, la decisione controversa violava le decisioni di autorizzazione del 1982 e del 1985.

37 Le garanzie dello Stato criticate dalla Commissione nella decisione impugnata sarebbero state in realtà quelle che riguardavano una quota di BEF 680 milioni del primo prestito d'investimento concesso alla Clabecq all'inizio degli anni '80 nonché il secondo prestito di BEF 650 milioni concesso a quest'ultima nel 1985. Ora, secondo il Regno del Belgio, questi due prestiti erano stati autorizzati, a determinate condizioni, rispettivamente, con le decisioni di autorizzazione del 1982 e del 1985.

38 In tali circostanze la Commissione non avrebbe potuto, senza violare le sue decisioni precedenti, esaminare gli stessi provvedimenti di intervento alla luce del quinto codice, concludere per l'illegittimità dei medesimi e disporre la restituzione degli aiuti ottenuti. A tale riguardo, il Regno del Belgio sottolineava di aver rispettato le condizioni per l'approvazione stabilite dalla Commissione nel 1982 e nel 1985 e rilevava che comunque quest'ultima non aveva mai preso provvedimenti sanzionatori a causa della violazione di dette condizioni.

39 Se la Commissione riteneva che le diverse dilazioni del rimborso intervenute, relativamente ai due prestiti concessi dalla SNCI, avessero modificato gli aiuti autorizzati di modo che le sue decisioni di approvazione non avrebbero più potuto validamente coprire le garanzie stesse autorizzate nel 1982 e nel 1985, avrebbe dovuto precisarlo nella decisione controversa.

40 Il Tribunale ha respinto questo motivo per le ragioni seguenti:

«99 Nel caso di specie va osservato che nel 1996 le garanzie dello Stato sui prestiti SNCI e Belfin non rientravano più nell'autorizzazione della Commissione contenuta nelle decisioni del 1982 e del 1985. Infatti nel corso degli anni successivi alle dette decisioni le autorità belghe hanno effettuato talune modifiche rilevanti delle modalità di rimborso dei detti prestiti, particolarmente vantaggiose per la [Clabecq]. Emerge in particolare dai chiarimenti forniti a questo proposito dal governo belga (...) che lo Stato belga si è accollato un importo di [BEF] 198 milioni sui [BEF] 680 milioni del prestito ed ha autorizzato una dilazione di vari anni dei diversi prestiti SNCI e delle relative garanzie dello Stato.

100 Tali modifiche non sono state notificate alla Commissione e non possono essere considerate compatibili con le condizioni cui erano subordinate le autorizzazioni del 1982 e del 1985. Nella decisione del 1982 la Commissione aveva fatto presente al governo belga che l'autorizzazione del provvedimento notificato avrebbe dovuto esaurire la possibilità per la ricorrente di continuare a ricercare soluzioni per i suoi problemi nell'assistenza finanziaria dello Stato; tale modalità della decisione di autorizzazione è stata chiaramente disattesa dalle modifiche effettuate in seguito dalle autorità belghe relativamente al provvedimento autorizzato. Nella decisione del 1985 la Commissione precisava che gli aiuti autorizzati avrebbero dovuto essere effettuati entro il 31 dicembre 1985, modalità che escludeva successive modifiche rilevanti del regime di finanziamento autorizzato a favore della ricorrente. Ad ogni modo è manifesto che le autorizzazioni della Commissione in materia di aiuti concessi dallo Stato possono riguardare unicamente i provvedimenti così come sono stati notificati e non si può ritenere che i loro effetti si protraggano oltre il periodo inizialmente previsto per l'attuazione dei detti provvedimenti».

41 In terzo luogo, il Regno del Belgio sosteneva, per quanto riguarda l'ultima proroga delle garanzie dei prestiti SNCI alle scadenze rinviate collegata alla ristrutturazione dei debiti menzionata nella notifica del 25 giugno 1996, che la decisione controversa era viziata da un errore di motivazione derivante da un'erronea valutazione dei fatti e dalla violazione dell'art. 6 del quinto codice.

42 Esso ricordava che, nella decisione controversa, la Commissione aveva ritenuto che la proroga, per un periodo di altri tre anni, delle garanzie di Stato relative ai prestiti SNCI e Belfin costituisse un aiuto illegale in quanto era stata concessa senza la sua preventiva autorizzazione. Esso riteneva che tale valutazione fosse erronea poiché la proroga controversa era stata debitamente notificata alla Commissione il 25 giugno 1996 e non era mai stata eseguita, in conformità dell'art. 6, nn. 2 e 4, del quinto codice. La Commissione avrebbe quindi sostenuto ingiustamente, in detta decisione, che si trattava di aiuti illegittimi «poiché concessi senza la preventiva autorizzazione della Commissione».

43 Il Tribunale non si è pronunciato su questo motivo.

44 In quarto luogo, il Regno del Belgio faceva valere che la decisione controversa era viziata da difetto di motivazione in quanto la Commissione aveva sanzionato i prestiti SNCI e Belfin senza precisare esattamente quali essi fossero né quale fosse l'elemento di sovvenzione nelle garanzie dello Stato collegate ai detti prestiti. Esso riteneva che non fosse pertanto possibile comprendere la portata dell'art. 3 del dispositivo della decisione controversa, secondo il quale «il Belgio è tenuto a sopprimere gli aiuti di cui all'art. 1 e ad esigere la restituzione degli aiuti illeciti già versati, con gli interessi dalla data di versamento».

45 Al punto 110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto questo motivo statuendo nei termini seguenti:

«(...) il governo belga non può sostenere di trovarsi nell'impossibilità di stabilire di quali prestiti si tratti. Emerge chiaramente dalla decisione impugnata che essa riguarda il complesso delle garanzie collegate a tutti i prestiti Belfin e SNCI».

46 Il Tribunale ha dichiarato che i motivi dedotti dalla Clabecq e dagli altri intervenienti non erano maggiormente fondati e ha quindi respinto il ricorso nel suo insieme.

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

Conclusioni del ricorso

47 Il Regno del Belgio conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata, in quanto è stata respinta nel merito la domanda che esso aveva presentato a sostegno delle conclusioni della Clabecq in primo grado, nella parte riguardante «le garanzie statali per i prestiti Belfin e SNCI»;

- accogliere le sue conclusioni di primo grado nella parte riguardante «le garanzie statali per i prestiti Belfin e SNCI» e, pertanto, annullare la decisione controversa nella parte riguardante le dette garanzie;

- condannare la Commissione alle spese.

48 La Commissione conclude che la Corte voglia:

- in via principale, respingere il ricorso in quanto infondato;

- in subordine, respingere in quanto infondata la domanda di annullamento della decisione controversa, e

- condannare il Regno del Belgio alle spese.

49 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1999, la Belfin ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno del Belgio.

50 Con ordinanza 24 gennaio 2000 del presidente della Corte tale domanda è stata accolta.

51 La Belfin conclude per l'annullamento della sentenza impugnata e, di conseguenza, della decisione controversa nonché per la condanna della Commissione alle spese.

Motivi del ricorso

52 A sostegno del suo ricorso il Regno del Belgio deduce sette motivi: i primi due motivi, che riguardano al tempo stesso i prestiti SNCI e i prestiti Belfin, si riferiscono alla violazione dell'obbligo di motivazione che deriva dagli artt. 30 e 46, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia. Il terzo e il quarto motivo, che riguardano specificamente i prestiti SNCI, si riferiscono alla violazione del principio di certezza del diritto e dell'obbligo di motivazione. Il quinto, il sesto e il settimo motivo, che riguardano specificamente i prestiti Belfin, si riferiscono a uno snaturamento degli elementi di prova presentati dinanzi al Tribunale e a un difetto di motivazione della sentenza impugnata nonché a un errore di diritto.

Sul ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

Sul primo motivo concernente le garanzie dei prestiti SNCI e Belfin, relativo a una violazione dell'obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

53 Secondo il governo belga, il Tribunale non ha identificato i prestiti SNCI e Belfin né le garanzie statali ad essi collegate, cui fa riferimento la Commissione, né ha indicato singolarmente i prestiti SNCI di cui trattasi, mentre la Clabecq aveva appunto contestato la carenza di motivazione della decisione controversa in proposito.

54 Esso fa valere che, al pari della Commissione, il Tribunale si riferisce a tali prestiti come a «i prestiti SNCI e Belfin», senza precisare di quali prestiti si tratti. Esso sostiene che tale identificazione è necessaria dato che sono stati concessi numerosi finanziamenti alla Clabecq e tutti questi prestiti sono stati coperti da una garanzia dello Stato, salvo per quanto riguarda i prestiti Belfin.

55 Secondo il governo belga, spettava al Tribunale pronunciarsi sulla mancata identificazione dei prestiti che avevano costituito oggetto della decisione controversa. La constatazione di quest'ultimo secondo cui questi prestiti sarebbero stati sufficientemente identificati dalla Commissione non poggerebbe su adeguati elementi di motivazione e, di conseguenza, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione.

56 La Commissione fa presente che la motivazione di una decisione dev'essere valutata nel suo contesto e, nell'ambito della procedura relativa agli aiuti CECA così come in quella relativa agli aiuti CE, la motivazione di una decisione con cui è stata chiusa questa procedura può e deve essere valutata alla luce, in particolare, della decisione con cui tale procedura è stata avviata. La Commissione sostiene che non le si potrebbe addebitare di avere insufficientemente motivato la decisione controversa quando lo Stato membro non ha rispettato il dovere di cooperazione che ad esso s'impone, in particolare nell'ambito delle notifiche.

57 Per quanto riguarda la motivazione della sentenza impugnata, la Commissione sostiene che essa non necessitava di un'elaborazione particolare in quanto è evidente che si tratta al tempo stesso dell'applicazione di una giurisprudenza costante e dell'attuazione di un principio di buona fede per uno Stato membro chiamato a cooperare con la Commissione.

Giudizio della Corte

58 Occorre, in via preliminare, constatare che il primo motivo può essere interpretato nel senso che riguarda sia l'inosservanza del requisito formale di motivazione da parte della sentenza impugnata sia una motivazione erronea per quanto riguarda l'identificazione dei prestiti di cui trattasi nella fattispecie.

59 Per quanto riguarda il requisito formale di motivazione, occorre ricordare che nella fattispecie il Tribunale ha descritto, al punto 8 della sentenza impugnata, i prestiti SNCI nel modo seguente:

«Nel corso della prima metà degli anni '80 è stato elaborato a favore della [Clabecq] un programma di rilancio e in tale contesto sono stati concessi diversi finanziamenti all'investimento. Tali finanziamenti erano sostanzialmente garantiti dallo Stato. Un primo finanziamento ammontava a 1,5 miliardi di [BEF], il secondo a 850 milioni di [BEF] e un terzo a 1,5 miliardi di [BEF]. Il quarto e ultimo finanziamento è stato concesso nel 1985 e ammontava a 650 milioni di [BEF]. Tale gruppo di finanziamenti garantiti dallo Stato viene comunemente denominato "prestiti SNCI" (...)».

60 Risulta poi dal punto 9 della sentenza impugnata che la Belfin aveva concesso alla Clabecq diversi prestiti grazie a capitali presi in prestito da istituti finanziari, ossia «un finanziamento di 300 milioni di [BEF] nel 1991 e di 200 milioni di [BEF] nel 1994 (...)».

61 Il Tribunale ha concluso, al punto 110 della sentenza impugnata, che «[e]merge chiaramente dalla decisione impugnata che essa riguarda il complesso delle garanzie collegate a tutti i prestiti Belfin e SNCI».

62 Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva censurato le garanzie statali collegate ai quattro prestiti SNCI, nonché le garanzie collegate ai due prestiti Belfin, come descritti nella sentenza impugnata.

63 Ne deriva che il Tribunale ha soddisfatto il requisito formale di motivazione, imposto dall'art. 30 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, che si applica al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, che prevede che le sentenze sono motivate.

64 Tuttavia, per quanto riguarda l'identificazione dei prestiti e, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 49-61 delle sue conclusioni, se la decisione controversa si è limitata a indicare che le garanzie dei «prestiti SNCI e Belfin» e la loro proroga costituiscono aiuti illegittimi, è chiaro che la detta decisione, letta alla luce della comunicazione 11 ottobre 1996 e ricollocata nel suo contesto, riguardava solo le garanzie statali che erano collegate alla seconda parte di BEF 680 milioni del primo prestito SNCI, al quarto prestito SNCI di BEF 650 milioni nonché ai due prestiti Belfin che ammontavano, rispettivamente, a BEF 300 milioni e a BEF 200 milioni.

65 Avendo constatato l'incompatibilità degli aiuti di Stato di cui trattasi nella fattispecie con il mercato comune, l'art. 3 del dispositivo della decisione controversa ha intimato al Regno del Belgio di sopprimere i detti aiuti e di esigere la loro restituzione, essendo la soppressione degli aiuti illegittimi mediante recupero la logica conseguenza di una tale constatazione d'incompatibilità in quanto essa consentiva il ripristino della situazione precedente.

66 Tuttavia, identificando in maniera inesatta i prestiti SNCI e Belfin cui si riferisce la decisione controversa nonché le garanzie ad essi collegate, la sentenza impugnata lascia intendere in maniera erronea che l'art. 3 del dispositivo della decisione controversa si riferisce all'insieme dei prestiti SNCI e Belfin e quindi all'insieme dei provvedimenti di esecuzione.

67 Identificando in maniera inesatta i prestiti SNCI e Belfin cui si riferisce la decisione controversa, il Tribunale ha così snaturato la portata di quest'ultima. Occorre quindi annullare a tale riguardo la sentenza impugnata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

68 Ai sensi dell'art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

69 Nella fattispecie, lo stato degli atti consente la soluzione della controversia su tale punto e occorre esaminare il motivo dedotto in primo grado dal Regno del Belgio, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto riguarda l'identificazione dei prestiti SNCI e Belfin nonché le garanzie statali a questi collegate, al fine di verificare se esso consenta di accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalla Clabecq o se il rigetto del detto motivo comporti l'esame degli altri motivi di ricorso.

Argomenti delle parti

70 Il governo belga ha fatto valere dinanzi al Tribunale che la decisione controversa non è sufficientemente motivata in relazione all'art. 15, primo comma, del Trattato CECA, in quanto la Commissione avrebbe censurato le garanzie collegate ai prestiti SNCI e Belfin senza precisare esattamente quali esse fossero né l'elemento di aiuto criticato relativo ad essi. In mancanza di questa precisazione, non sarebbe possibile comprendere l'art. 3 del dispositivo della decisione controversa, secondo il quale «il Belgio è tenuto a sopprimere gli aiuti di cui all'art. 1 e ad esigere la restituzione degli aiuti illeciti già versati».

71 A tale riguardo la Commissione ha utilizzato argomenti identici a quelli che figurano al punto 56 della presente sentenza.

Giudizio della Corte

72 Secondo una giurisprudenza costante relativa all'art. 253 CE e trasferibile all'art. 15 CA, la motivazione prescritta da detta disposizione dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63, e 12 dicembre 2002, causa C-5/01, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-11991, punto 68).

73 Nella fattispecie, come si è già constatato al punto 64 della presente sentenza, la decisione controversa, letta alla luce della comunicazione 11 ottobre 1996 e ricollocata nel suo contesto, consente di identificare l'elemento di aiuto censurato nelle garanzie statali collegate a taluni prestiti SNCI e Belfin, ossia la seconda parte di BEF 680 milioni del primo prestito SNCI, il quarto prestito SNCI di BEF 650 milioni nonché i due prestiti Belfin che ammontano, rispettivamente, a BEF 300 milioni e BEF 200 milioni.

74 Inoltre, risulta chiaramente dal punto 5 del ricorso d'impugnazione che il Regno del Belgio aveva identificato precisamente i prestiti cui si riferisce la decisione controversa e l'elemento di aiuto censurato ad essi relativo.

75 Pertanto, non potendo essere accolto il motivo dedotto in primo grado, relativo a un difetto di motivazione per quanto riguarda l'identificazione dei prestiti SNCI e Belfin e le garanzie statali a questi collegate, occorre esaminare gli altri motivi del ricorso.

Sul secondo motivo, concernente le garanzie dei prestiti SNCI e Belfin, anch'esso relativo a una violazione dell'obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

76 Con il suo secondo motivo il Regno del Belgio afferma che la sentenza impugnata è viziata da un altro difetto di motivazione.

77 Secondo il governo belga, questi aveva contestato dinanzi al Tribunale la legittimità della decisione controversa nella parte in cui indicava che la proroga delle garanzie statali collegate ai prestiti SNCI e Belfin costituiva un aiuto illegittimo. Infatti, i provvedimenti di proroga delle garanzie sarebbero stati debitamente notificati, ai sensi dell'art. 6, n. 2, del quinto codice, e non sarebbero stati attuati o concessi per tutta la durata della procedura di esame della situazione della Clabecq da parte della Commissione. Poiché questo esame si è concluso con una decisione negativa, questi provvedimenti non sarebbero stati mai attuati (v. punti 41 e 42 della presente sentenza).

78 Tuttavia, secondo il governo belga, il Tribunale non si è pronunciato su questo motivo, venendo meno così all'obbligo di motivazione che ad esso incombe.

79 La Commissione fa valere che la sola pretesa espressa nella memoria d'intervento del Regno del Belgio in primo grado, alla quale rinvia esplicitamente il ricorso, risiedeva nella contestazione della decisione controversa nella parte in cui aveva concluso per il carattere illegittimo delle proroghe delle garanzie collegate ai prestiti SNCI e Belfin. Secondo la Commissione, il governo belga non può pertanto criticare la sentenza impugnata nella parte in cui non si sarebbe pronunciata su un argomento che non era stato sollevato nella memoria d'intervento. Essa ritiene che questa parte del motivo dedotto nel ricorso debba essere dichiarata irricevibile.

Giudizio della Corte

80 Nella fattispecie, è pacifico che il Tribunale non si è pronunciato sul motivo secondo cui la proroga delle garanzie statali collegate ai prestiti SNCI e Belfin non costituiva un aiuto illegittimo in quanto questa proroga è stata debitamente notificata, il 25 giugno 1996, e non è stata attuata o concessa per tutta la durata della procedura di esame della situazione della Clabecq da parte della Commissione, essendo stato questo argomento esplicitamente sollevato dal Regno del Belgio ai punti 30-32 e 45 della sua memoria d'intervento in primo grado.

81 Certo, l'obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che quest'ultimo sia tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati da una parte, specialmente se tali argomenti non hanno un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non sono fondati su elementi di prova circostanziati (vedi, in tal senso, sentenza 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 121).

82 Tuttavia, si deve constatare nella fattispecie che il motivo di cui trattasi era sufficientemente chiaro e preciso per consentire al Tribunale di prendere posizione. D'altra parte, se le parti erano in disaccordo circa le prove relative all'asserita notifica del 25 giugno 1996, una tale circostanza non esonerava il Tribunale dal rispettare l'obbligo di pronunciarsi su un tale motivo, in quanto il fascicolo ad esso sottoposto conteneva sufficienti elementi per consentirgli di stabilire se la proroga delle garanzie statali collegate ai prestiti SNCI e Belfin fosse stata debitamente notificata il 25 giugno 1996 o, quantomeno, di constatare se la decisione controversa fosse viziata da un errore in relazione al contesto nel quale essa era stata adottata.

83 Occorre quindi constatare che il secondo motivo dedotto dal Regno del Belgio, relativo a un difetto di motivazione della sentenza impugnata, è fondato e, di conseguenza, occorre annullare tale sentenza nella parte in cui ha confermato la decisione controversa per quanto riguarda le garanzie statali per i prestiti SNCI e Belfin.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

84 Poiché lo stato degli atti consente anche di statuire su tale punto della controversia, occorre, conformemente all'art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, esaminare il motivo dedotto in primo grado dal Regno del Belgio, relativo a un errore di diritto per violazione dell'art. 6 del quinto codice.

85 L'esame del fascicolo porta tuttavia a respingere questo motivo di primo grado.

86 Infatti, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l'ha adottata (v. sentenze 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I-8237, punto 34, e 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-7869, punto 168).

87 Uno Stato membro non può, per contestare la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato, avvalersi degli elementi che ha omesso di portare a conoscenza della Commissione durante il procedimento amministrativo (sentenze 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 31, e 13 giugno 2002, causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-5163, punto 76).

88 Poiché la decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 6, n. 4, del quinto codice contiene un sufficiente esame preliminare della Commissione che espone le ragioni per cui essa nutre dubbi riguardo alla compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune, spetta allo Stato membro interessato e, se del caso, al beneficiario degli aiuti fornire elementi idonei a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit., punto 170).

89 Nella notifica alla Commissione del programma di ristrutturazione effettuata il 25 giugno 1996 da parte delle autorità belghe, si precisava semplicemente che la SNCI e la Belfin avevano dato il loro consenso di principio circa la ristrutturazione dei debiti a lungo termine e la revisione dei tassi d'interesse. La detta notifica non conteneva alcuna informazione supplementare circa le garanzie.

90 Inoltre, nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte, il Regno del Belgio ha sostenuto che «non è mai apparso necessario al ricorrente sottolineare che la proroga di tre anni delle scadenze dei prestiti non era stata attuata poiché questa affermazione non era mai stata fatta dalla Commissione europea stessa e non risultava da alcuno dei documenti scambiati tra le autorità belghe e le autorità comunitarie».

91 Tuttavia, nella comunicazione dell'11 ottobre 1996, la Commissione aveva esplicitamente indicato che la ristrutturazione dei debiti a lungo termine aveva portato a una proroga di tre anni di tutte le scadenze e a una revisione al ribasso dei tassi d'interesse e che questi provvedimenti erano stati attuati senza che queste affermazioni fossero state mai contraddette dalle autorità belghe.

92 Nessun elemento della risposta delle autorità belghe alla detta comunicazione ha rettificato o precisato i dati relativi alla ristrutturazione dei debiti della Clabecq.

93 Del resto, né la Clabecq né il Regno del Belgio hanno in alcun momento affermato che la comunicazione dell'11 ottobre 1996 fosse insufficientemente motivata per consentire loro di esercitare utilmente i loro diritti.

94 Da tutto quanto precede risulta che, in considerazione delle informazioni comunicate dalle autorità belghe alla Commissione durante il procedimento amministrativo, quest'ultima ha potuto ritenere che le proroghe delle garanzie statali erano state attuate senza la sua previa autorizzazione.

95 Occorre quindi respingere il motivo dedotto in primo grado dal Regno del Belgio, relativo a un errore di diritto per violazione dell'art. 6 del quinto codice, ed esaminare gli altri motivi del ricorso.

Sul terzo e sul quarto motivo, concernenti le garanzie dei prestiti SNCI, relativi alla violazione del principio di certezza del diritto e dell'obbligo di motivazione

96 Tenuto conto del fatto che questi due motivi riguardano le garanzie collegate ai prestiti SNCI e si riferiscono, in particolare, alle decisioni di autorizzazione del 1982 e del 1985, occorre esaminarli insieme.

Argomenti delle parti

97 Il governo belga fa presente che le garanzie statali criticate dalla Commissione nella decisione controversa riguardano, da un lato, la seconda parte di BEF 680 milioni del primo prestito concesso alla Clabecq dalla SNCI all'inizio degli anni '80 e, dall'altro, l'ultimo prestito di BEF 650 milioni, concesso nel 1985 da quest'ultima alla detta società.

98 Secondo tale governo, questi due prestiti erano stati autorizzati, a talune condizioni, rispettivamente con le decisioni di autorizzazione del 1982 e del 1985 ed esso addebita al Tribunale di aver dichiarato che le autorità belghe non potevano avvalersi di queste due decisioni.

99 Il governo belga sostiene che l'iter logico del Tribunale è erroneo in quanto esso ha dichiarato che la decisione di autorizzazione del 1982 subordinava l'autorizzazione della garanzia statale, collegata alla seconda parte di BEF 680 milioni del primo prestito SNCI, alla condizione che la Clabecq non beneficiasse di alcun sostegno finanziario ulteriore dello Stato belga. Questa condizione non figurerebbe tra quelle poste all'approvazione di questa garanzia da parte della Commissione. Questo errore di qualificazione avrebbe comportato una violazione del principio di certezza del diritto poiché ha indotto il Tribunale a rifiutare alle autorità belghe la possibilità di avvalersi della decisione di autorizzazione del 1982.

100 D'altra parte, secondo il detto governo, il Tribunale ha ingiustamente ritenuto che le modifiche apportate al quarto prestito SNCI, ossia il prestito di BEF 650 milioni, contravvenissero alle condizioni poste dalla decisione di autorizzazione del 1985 mentre, per contro, queste modifiche sarebbero consistite soltanto nel prorogare talune scadenze del credito, senza modificare il termine del rimborso.

101 In ogni caso, esso sostiene che il Tribunale non ha precisato il motivo per cui le modifiche apportate al programma di rimborso costituissero modifiche rilevanti alle garanzie statali approvate nel 1982 e nel 1985. La sentenza impugnata sarebbe quindi viziata da un difetto di motivazione.

102 La Commissione fa valere che in nessun momento del procedimento che ha portato alla decisione controversa le autorità belghe hanno affermato che la ristrutturazione dei debiti comporterebbe elementi di aiuto di Stato già coperti da una decisione di autorizzazione che essa avrebbe adottato. Solo nella fase della memoria d'intervento dinanzi al Tribunale il Regno del Belgio avrebbe sostenuto che le garanzie concesse ai due prestiti accordati dalla SNCI alla Clabecq erano autorizzate in applicazione delle decisioni di autorizzazione del 1982 e del 1985.

103 La Commissione sottolinea che la SNCI ha ricercato una garanzia supplementare dello Stato e ha subordinato la ristrutturazione del rimborso dei suoi prestiti a questa assicurazione, cosa che non potrebbe manifestamente avvenire se la garanzia di cui trattasi non potesse essere considerata una modifica rilevante. Sia per la banca che concede il prestito, ossia la SNCI, sia per lo Stato considerato come garante, la questione della ristrutturazione del rimborso dei prestiti e del contributo supplementare rappresentato dalla garanzia dello Stato sulle nuove scadenze di rimborso costituirebbe una questione sostanziale che condiziona l'operazione stessa e necessita di una decisione a livello governativo.

104 Secondo la Commissione, il Regno del Belgio non tiene conto del fatto che le circostanze in cui le differenti e successive ristrutturazioni dei prestiti di cui trattasi sono intervenute hanno cambiato sostanzialmente le circostanze e le finalità in relazione alle quali gli aiuti ad hoc erano stati inizialmente autorizzati.

105 Tenuto conto di queste circostanze, la Commissione è del parere che giustamente il Tribunale, da un lato, non ha censurato la decisione controversa per un'asserita violazione delle decisioni di autorizzazione del 1982 e del 1985 e, dall'altro, ha ritenuto che la detta decisione non ha violato il principio di certezza del diritto.

Giudizio della Corte

106 Occorre ricordare, in via preliminare, come risulta dal punto 17 della presente sentenza, che, con le decisioni di autorizzazione del 1982 e del 1985, la Commissione aveva autorizzato, a talune condizioni, le garanzie collegate a una parte dei prestiti SNCI, tra cui quella relativa al primo prestito di BEF 1,5 miliardi, composto di due parti di BEF 820 e 680 milioni, nonché il quarto prestito di BEF 650 milioni.

107 Nella decisione controversa la Commissione ha ricordato innanzi tutto che una garanzia statale per prestiti finanziari costituisce, in via di principio, un aiuto di Stato che dev'essere notificato alla Commissione e non dev'essere attuato senza la sua autorizzazione. Essa ha poi indicato che «la proroga della garanzia per questi prestiti per altri tre anni attribuisce senza dubbio ancor maggior peso all'elemento d'aiuto contenuto nella garanzia». Infine, essa ha concluso che le garanzie dei prestiti Belfin e SNCI e la loro proroga costituiscono aiuti di Stato e, inoltre, «aiuti illeciti, poiché concessi senza l'autorizzazione preventiva della Commissione».

108 Occorre, al fine di verificare se il Tribunale abbia violato il principio di certezza del diritto e l'obbligo di motivazione non censurando la decisione controversa a tale riguardo, esaminare se i motivi addotti dalla Commissione per concludere che la proroga delle garanzie non era coperta dalle decisioni di autorizzazione del 1982 e del 1985 fossero giustificati e se il Tribunale abbia sufficientemente motivato la sua sentenza a tale riguardo.

109 Come il Tribunale ha constatato al punto 99 e alla prima frase del punto 100 della sentenza impugnata, la proroga delle garanzie collegate ai prestiti SNCI a tre anni supplementari era tale da modificare gli aiuti autorizzati, di modo che le decisioni di autorizzazione del 1982 e del 1985, che le autorità belghe non hanno richiamato nel procedimento amministrativo, non potevano in ogni modo più coprire validamente le garanzie concesse. Questa modifica rilevante delle modalità di rimborso dei prestiti SNCI avrebbe dovuto quindi essere notificata alla Commissione in applicazione dell'art. 6, n. 2, del quinto codice e, non essendo stata effettuata una tale notifica, la proroga di dette garanzie costituiva un aiuto illegittimo. La motivazione espressa al punto 99 e alla prima frase del punto 100 della sentenza impugnata è pertanto sufficiente per giustificare il fatto che la Commissione abbia considerato gli aiuti di cui trattasi come aiuti illegittimi non autorizzati da decisioni precedenti.

110 Non è quindi necessario pronunciarsi sulla fondatezza della motivazione sovrabbondante che figura nella seconda, terza e quarta frase del punto 100 della sentenza impugnata, che interpreta il contenuto delle decisioni di autorizzazione del 1982 e del 1985.

111 In considerazione di quanto precede occorre constatare che il Tribunale non è venuto meno nella fattispecie all'obbligo di motivare la sentenza impugnata per quanto riguarda la fondatezza della decisione controversa, nella parte in cui essa ha negato alle autorità belghe la possibilità di avvalersi delle decisioni di autorizzazione del 1982 e del 1985, né ha violato il principio di certezza del diritto.

112 Pertanto, il terzo e il quarto motivo devono essere respinti.

Sul quinto, sesto e settimo motivo, concernenti le garanzie dei prestiti Belfin, relativi a uno snaturamento degli elementi di prova presentati dinanzi al Tribunale, a un difetto di motivazione circa l'esistenza di un fondo di garanzia e a un errore di diritto

113 Tenuto conto del fatto che questi motivi riguardano i prestiti Belfin e la constatazione del Tribunale secondo cui la garanzia statale riguardava i prestiti che questa società aveva concesso alla Clabecq, occorre esaminarli congiuntamente.

Argomenti delle parti

114 Il governo belga sostiene che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione e da un travisamento della nozione di aiuto di Stato nella parte in cui, per quanto riguarda i prestiti Belfin, ha dichiarato che la garanzia statale riguardava i prestiti che questa società aveva concesso alla Clabecq.

115 Sia la Belfin sia il governo belga sostengono che la lettera 25 giugno 1996, indirizzata dalla Belfin alla Clabecq e in cui viene menzionata una delibera del consiglio di amministrazione della Belfin in data 24 giugno 1996, alla quale il Tribunale fa riferimento al punto 70 della sentenza impugnata, non dimostra in alcun modo che la garanzia concessa dallo Stato belga fosse collegata ai prestiti Belfin. A loro parere, la detta lettera confermava solo che l'accordo dello Stato era richiesto per procedere alla proroga delle scadenze dei prestiti sottoscritti dalla Belfin presso i propri finanziatori.

116 La Belfin ritiene di aver presentato dinanzi al Tribunale elementi di prova circostanziati che dimostrano che solo i prestiti sottoscritti dalla Belfin stessa erano coperti da una garanzia dello Stato belga.

117 In subordine, il governo belga addebita al Tribunale di aver omesso di pronunciarsi, all'atto del suo esame della garanzia statale collegata agli importi presi a prestito dalla Belfin presso istituti di credito, sull'esistenza di un meccanismo di «controgaranzia».

118 La Commissione fa valere che le autorità belghe non le avevano sottoposto alcun elemento tale da giustificare un'interpretazione della delibera del consiglio di amministrazione della Belfin del 24 giugno 1996 in un senso diverso da quello suggerito dai termini utilizzati in questa delibera. Inoltre, al punto 19 della sua memoria d'intervento dinanzi al Tribunale, il Regno del Belgio aveva constatato che «le convenzioni di prestiti concluse tra la Belfin e les Forges de Clabecq non sono state sottoposte all'esame preventivo della Commissione».

119 La Commissione sostiene che i soli elementi in suo possesso a tale riguardo erano quelli risultanti dall'istruttoria della decisione controversa al termine del procedimento previsto dall'art. 6, n. 4, del quinto codice. In relazione a questi elementi il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'asserito difetto di motivazione fatto valere dal governo belga.

120 Per quanto riguarda l'asserita omissione di pronunciarsi sull'argomento del Regno del Belgio relativo all'esistenza di un fondo di «controgaranzia», la Commissione fa valere anche che solo in relazione agli elementi a sua disposizione all'atto dell'adozione della decisione controversa il Tribunale doveva valutare l'eventuale fondatezza di un tale motivo. A suo parere, giustamente quindi il Tribunale non ha accolto questo motivo, in quanto i soli elementi in possesso della Commissione erano quelli di cui essa disponeva alla data della comunicazione dell'11 ottobre 1996.

Giudizio della Corte

121 Se spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di prova (v. sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 24), un motivo relativo allo snaturamento di tali elementi è ricevibile nell'ambito di un'impugnazione (v. sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42).

122 Tuttavia, nella fattispecie, non risulta alcuno snaturamento degli elementi di prova. Infatti, anche supponendo che i documenti presentati dal governo belga dinanzi al Tribunale, elencati al paragrafo 110 delle conclusioni dell'avvocato generale, possano dimostrare che la garanzia dello Stato belga non riguardava i prestiti Belfin, essi non sono stati trasmessi alla Commissione in tempo utile, ossia prima dell'adozione della decisione controversa.

123 In considerazione degli elementi d'informazione di cui disponeva la Commissione, il Tribunale ha potuto giustamente basarsi, al punto 70 della sentenza impugnata, sulla lettera del 25 giugno 1996 indirizzata dalla Belfin alla Clabecq e allegata alla lettera del 23 luglio 1996 inviata dalla SWS alla Commissione in risposta alla sua richiesta di informazioni in data 5 luglio 1996, per respingere l'argomento del governo belga secondo cui i prestiti Belfin non avrebbero beneficiato di una garanzia dello Stato.

124 In considerazione di quanto precede, occorre constatare che, nell'esaminare la legittimità della decisione controversa in funzione degli elementi di informazione di cui la Commissione poteva disporre alla data in cui ha adottato questa decisione, il Tribunale non ha snaturato gli elementi di prova presentati dinanzi ad esso. Per il resto, nessun errore di diritto può essere riscontrato nell'iter logico che ha seguito.

125 Il quinto e il settimo motivo devono quindi essere respinti.

126 Il sesto motivo riguarda un difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui concerne l'argomento, sollevato in primo grado dal Regno del Belgio, relativo all'esistenza di un meccanismo di «controgaranzia» nell'ambito della Belfin che si oppone a che siano qualificate come aiuto le garanzie di cui trattasi. A tale riguardo il Tribunale si è limitato a constatare, al punto 70 della detta sentenza, che «il carattere statuale della garanzia dello Stato non può neppure essere validamente contestato».

127 Questa risposta del Tribunale non statuisce veramente sull'importante argomento dedotto dal Regno del Belgio e non soddisfa certamente il requisito di motivazione.

128 Il Tribunale non ha esposto i motivi concreti per cui le garanzie dello Stato belga asseritamente concesse per gli importi presi a prestito dalla Belfin presso istituti finanziari costituivano benefici concessi direttamente o indirettamente mediante risorse dello Stato, nonostante l'esistenza di questo meccanismo di «controgaranzia» nell'ambito della Belfin e si è limitato a constatare, in generale, che il carattere statuale di una garanzia dello Stato non può essere contestato.

129 Inoltre, anche se il Tribunale doveva valutare l'eventuale fondatezza di questo motivo solo in relazione agli elementi a disposizione della Commissione alla data dell'adozione della decisione controversa, la sentenza impugnata, così come formulata, non consente di accertare se in effetti il Regno del Belgio e la Belfin avessero presentato alla Commissione elementi pertinenti a tal riguardo prima dell'adozione della detta decisione o se l'assenza di tali elementi abbia indotto il Tribunale a statuire così come ha fatto.

130 In tale contesto il Tribunale è venuto meno all'obbligo di motivazione derivante dagli artt. 30 e 46, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia e occorre annullare la sentenza impugnata a tale riguardo.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

131 Poiché lo stato degli atti consente di statuire su questo punto, occorre esaminare il motivo dedotto in primo grado dal Regno del Belgio, relativo alla violazione degli artt. 4, lett. c), del Trattato CECA, e 1, n. 2, del quinto codice.

132 Il governo belga aveva fatto valere in primo grado che la garanzia dello Stato per gli importi presi a prestito dalla Belfin presso istituti finanziari beneficia sempre di una «controgaranzia» da parte dei destinatari finali dei prestiti. Infatti, ai sensi dell'art. 11 della convenzione di azionariato della Belfin, i destinatari sarebbero tenuti a contribuire a un fondo di garanzia istituito nell'ambito di quest'ultima. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della stessa convenzione, i ricorsi dello Stato contro la Belfin, collegati all'attuazione della garanzia per gli importi presi a prestito, sarebbero esercitati a concorrenza degli importi che costituiscono il fondo di garanzia. Pertanto, anche supponendo che i prestiti Belfin siano garantiti dallo Stato, cosa che il governo belga contesta, questa garanzia sarebbe di natura privata e non potrebbe costituire un aiuto di Stato.

133 Tuttavia, in nessun momento nel corso del procedimento amministrativo che ha preceduto l'adozione della decisione controversa le autorità belghe hanno descritto né l'esistenza né il funzionamento del meccanismo di «controgaranzia» istituito dalla convenzione di azionariato della Belfin e, come la Commissione ha giustamente ricordato, solo in relazione agli elementi di cui essa disponeva alla data dell'adozione della decisione controversa occorre valutare l'eventuale fondatezza di un tale motivo.

134 Ne deriva che il governo belga, che ha omesso di presentare elementi di informazione essenziali a tale riguardo nel corso del procedimento amministrativo, non può successivamente addebitare alla Commissione di aver violato gli artt. 4, lett. c), del Trattato CECA, e 1, n. 2, del quinto codice.

135 Pertanto, il motivo dedotto in primo grado dal Regno del Belgio, relativo alla violazione degli artt. 4, lett. c), del Trattato CECA, e 1, n. 2, del quinto codice, dev'essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

136 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.

137 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118 di questo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

138 Tuttavia, ai sensi dell'art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, la Corte può compensare le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.

139 Nella fattispecie, occorre tener conto del fatto che, anche se il Regno del Belgio non è risultato del tutto soccombente nel procedimento d'impugnazione, nessuno dei suoi motivi di annullamento rivolti contro la decisione controversa è fondato. In tale contesto, occorre decidere che sia il Regno del Belgio sia la Commissione sopporteranno le spese che hanno sostenuto dinanzi alla Corte.

140 Ai sensi dell'art. 69, n. 4, terzo comma, dello stesso regolamento di procedura, applicabile anche al procedimento d'impugnazione in forza del detto art. 118, la Corte può decidere che una parte interveniente diversa dagli Stati membri e dalle istituzioni sopporti le proprie spese. In applicazione di tale disposizione, si deve decidere che la Belfin sopporti le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 marzo 1999 nella causa T-37/97, Forges de Clabecq/Commissione, è annullata in quanto:

- ha snaturato la portata della decisione della Commissione 18 dicembre 1996, 97/271/CECA, Acciaio CECA - Forges de Clabecq, con cui vengono dichiarati incompatibili con il mercato comune taluni interventi finanziari a favore della Forges de Clabecq SA,

- è viziata da difetto di motivazione in violazione degli artt. 30 e 46, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) Il ricorso di annullamento della Forges de Clabecq SA è respinto.

4) Il Regno del Belgio, la Commissione delle Comunità europee e la Compagnie belge pour le financement de l'industrie SA sopporteranno le spese da essi sostenute dinanzi alla Corte.