Parole chiave
Massima

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1. Cittadinanza dell'Unione europea - Disposizioni del Trattato - Ambito di applicazione ratione personae - Cittadino di uno Stato membro legalmente residente nel territorio di un altro Stato membro - Inclusione - Effetto - Godimento dei diritti associati allo status di cittadino dell'Unione europea - Possibilità per un cittadino dell'Unione che compie studi universitari in uno Stato diverso da quello di cui è cittadino di avvalersi del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza

[Trattato CE, artt. 6, 8 e 8 A (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE)]

2. Libera circolazione delle persone - Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini degli Stati membri - Direttiva 93/96 - Requisiti prescritti per il rilascio del titolo di soggiorno - Normativa nazionale che impone agli studenti, cittadini degli Stati membri, di disporre di risorse economiche per un determinato importo e di comprovarne la disponibilità con documenti specifici - Inammissibilità - Possibilità per lo Stato membro ospitante di adottare provvedimenti diretti a porre fine al soggiorno di uno studente che ha fatto ricorso all'assistenza sociale - Limiti

(Direttiva del Consiglio 93/96/CEE)

3. Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione in base alla cittadinanza - Prestazione sociale che garantisce un minimo di mezzi di sussistenza - Normativa nazionale che, per i soli cittadini degli altri Stati membri, subordina il beneficio di tale prestazione alla condizione di rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1612/68 - Inammissibilità

[Trattato CE, artt. 6 e 8 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 17 CE); regolamento del Consiglio (CEE) n. 1612/68]

4. Questioni pregiudiziali - Interpretazione - Efficacia nel tempo delle sentenze di interpretazione - Effetto retroattivo - Limitazione da parte della Corte - Presupposti - Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza - Criterio non decisivo

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

Massima

1. Lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico.

Un cittadino dell'Unione europea che risiede legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante può avvalersi dell'art. 6 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto comunitario.

Tali situazioni comprendono in particolare quelle rientranti nell'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e quelle rientranti nell'esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall'art. 8 A del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE).

Il fatto che un cittadino dell'Unione compia studi universitari in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino non può, di per sé, privarlo della possibilità di avvalersi del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, sancito dall'art. 6 del Trattato. Infatti, il Trattato sull'Unione europea ha introdotto nel Trattato la cittadinanza dell'Unione e ha aggiunto nella terza parte di questo, titolo VIII, un capo 3 dedicato in particolare all'istruzione e alla formazione professionale. Nulla nel testo del Trattato così modificato consente di ritenere che gli studenti che sono cittadini dell'Unione, allorché si spostano in un altro Stato membro per seguire ivi degli studi, siano privati dei diritti conferiti dal Trattato ai cittadini dell'Unione. Inoltre, il Consiglio ha altresì emanato la direttiva 93/96, la quale prevede che gli Stati membri riconoscano il diritto di soggiorno agli studenti cittadini di uno Stato membro che soddisfano talune condizioni.

( v. punti 31-33, 35-36 )

2. L'art. 1 della direttiva 93/96, relativa al diritto di soggiorno degli studenti, non esige - tra le condizioni necessarie per ottenere il diritto di soggiorno - il possesso di risorse economiche di un determinato importo né che la loro esistenza debba essere comprovata da documenti specifici. La norma parla semplicemente di una dichiarazione o di qualsiasi altro mezzo almeno equivalente che consenta allo studente di assicurare alla competente autorità nazionale di disporre, per sé stesso e, eventualmente, per il coniuge e i figli a carico, di risorse tali da evitare che lui ed i detti familiari divengano, nel corso del soggiorno, un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Tale interpretazione non esclude tuttavia che lo Stato membro ospitante consideri che uno studente che ha fatto ricorso all'assistenza sociale non soddisfi più i requisiti ai quali è subordinato il suo diritto di soggiorno e, nel rispetto dei limiti a tale riguardo imposti dal diritto comunitario, adotti misure affinché sia posta fine all'autorizzazione di soggiorno di tale cittadino, ovvero affinché tale autorizzazione non venga più rinnovata. Tuttavia, siffatte misure non possono in alcun caso diventare la conseguenza automatica del ricorso all'assistenza sociale dello Stato membro ospitante da parte di un cittadino di un altro Stato membro.

Infatti, la direttiva 93/96, al pari delle direttive 90/364, relativa al diritto di soggiorno, e 90/365, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, consente d'altronde una certa solidarietà finanziaria dei cittadini di tale Stato con quelli degli altri Stati membri, specie quando le difficoltà cui va incontro il beneficiario del diritto di soggiorno sono di carattere temporaneo. Inoltre, la situazione finanziaria di uno studente può cambiare nel corso del tempo per ragioni che prescindono dalla sua volontà. La veridicità della sua dichiarazione può pertanto essere valutata soltanto al momento in cui essa è stata fatta.

( v. punti 40, 42-45 )

3. Gli artt. 6 e 8 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 17 CE) ostano a che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non contributivo, come un minimo di mezzi di sussistenza, sia subordinato, per quanto riguarda i cittadini di Stati membri diversi da quello ospitante nel cui territorio questi legalmente soggiornano, alla condizione che tali cittadini rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, mentre nessuna condizione di tale natura si applica ai cittadini dello Stato membro ospitante.

( v. punto 46 e dispositivo )

4. L'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte si limita a chiarire e precisare il significato e la portata della norma stessa, quale avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata allo scopo di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell'efficacia nel tempo di tale sentenza.

( v. punti 50-52 )