Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 dicembre 2000. - Julia Schnorbus contro Land Hessen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germania. - Parità di trattamento tra uomini e donne - Disciplina del tirocinio per le professioni legali nel Land dell'Assia - Priorità ai candidati che hanno prestato un servizio militare o civile. - Causa C-79/99.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-10997
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Direttiva 76/207 - Ambito d'applicazione - Disposizioni nazionali che disciplinano le date di ammissione al tirocinio relativo ad un posto di lavoro nel pubblico impiego - Inclusione
(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE)
2. Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Priorità nell'ammissione al tirocinio relativo ad un posto di lavoro nel pubblico impiego accordata ai candidati che hanno assolto il servizio militare o civile obbligatorio - Esclusione di fatto delle donne dai benefici della misura - Carattere obiettivo delle disposizioni nazionali che accordano la detta priorità - Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile - Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE)
1. Disposizioni nazionali che disciplinano le date di ammissione ad un tirocinio per le professioni legali che costituisce un necessario presupposto per accedere ad un posto nel pubblico impiego, rientrano nella sfera di applicazione della direttiva 76/207, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
( v. punto 29, dispositivo 1 )
2. Accordando ai candidati che hanno assolto il servizio militare o civile obbligatorio una priorità nell'ammissione al tirocinio relativo ad un lavoro nel pubblico impiego, le disposizioni nazionali mettono in evidenza esse stesse una discriminazione indiretta dal momento che, a norma del diritto nazionale applicabile, le donne non sono soggette all'obbligo di servizio militare e, quindi, non possono fruire della priorità prevista da tali disposizioni. Tuttavia, siffatte disposizioni, che poggiano, nel caso di specie, sulla considerazione del ritardo accumulato nello svolgimento dei loro studi dai candidati che sono soggetti all'obbligo di servizio militare o civile, presentano un carattere obiettivo e sono ispirate soltanto dalla volontà di contribuire a compensare gli effetti di tale ritardo. Pertanto, esse non possono essere considerate in contrasto col principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile.
( v. punti 38, 44-45 )
Nel procedimento C-79/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Julia Schnorbus
e
Land Hessen,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Land Hessen, dal signor R.P. Eckert, Ministerialrat presso il Ministero della Giustizia e degli Affari europei del Land dell'Assia, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora C. Schmidt e dal signor A. Aresu, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 luglio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 18 gennaio 1999, pervenuta in cancelleria il 4 marzo successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), otto questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40; in prosieguo la «direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Schnorbus ed il Land Hessen (Land dell'Assia) con riguardo al differimento dell'ammissione dell'interessata al tirocinio per le professioni legali che precede il secondo esame di Stato in diritto.
Contesto giuridico
3 A termini dell'art. 1, n. 1, della direttiva:
«Scopo della presente direttiva è l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, la sicurezza sociale. Tale principio è denominato qui appresso "principio della parità di trattamento"».
4 L'art. 2, nn. 1 e 4, della direttiva dispone:
«1. Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.
(...)
4. La presente direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1».
5 L'art. 3 della direttiva dispone:
«1. L'applicazione del principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale.
2. A tal fine, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
a) siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento;
(...)».
6 Secondo l'art. 4 della direttiva:
«L'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento, di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali, implica che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché:
a) siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento;
(...)
c) l'orientamento, la formazione, il perfezionamento nonché l'aggiornamento professionali, fatta salva l'autonomia accordata in alcuni Stati membri a taluni istituti privati di formazione, siano accessibili secondo gli stessi criteri e agli stessi livelli senza discriminazioni basate sul sesso».
7 Infine, l'art. 6 della direttiva dispone:
«Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengano lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, di far valere i propri diritti per via giudiziaria, eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti».
8 Ai sensi dell'art. 12a, nn. 1 e 2, del Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (legge fondamentale della Repubblica federale di Germania; in prosieguo: il «Grundgesetz»):
«1. I cittadini di sesso maschile che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono essere chiamati a prestare servizio nelle Forze armate, nella Guardia federale di Frontiera o in una unità di protezione civile.
2. Chi rifiuta, per motivi di coscienza, il servizio in armi, può essere obbligato a un servizio sostituivo (...)».
9 L'art. 5 del Wehrpflichtgesetz (legge sul servizio militare obbligatorio) fissa a dieci mesi la durata del servizio militare obbligatorio e l'art. 5 del Zivildienstgesetz (legge sul servizio civile) prevede che la durata del servizio civile è più lunga di tre mesi.
10 A norma dell'art. 18a dello Hessiches Beamtengesetz (legge del Land dell'Assia sul rapporto di pubblico impiego), nella versione risultante dalla legge 11 gennaio 1989 (GVBl. I, pag. 26), modificata dalla legge 18 dicembre 1997 (GVBl. I, pag. 429), l'ammissione al tirocinio per le professioni legali può essere rifiutata per una determinata scadenza allorché i posti e le risorse fissati dal bilancio del Land sono insufficienti.
11 A tenore dell'art. 23, n. 1, dello Juristenausbildungsgesetz (legge sulla formazione dei giuristi), nella versione 19 gennaio 1994 (GVBl. I, pag. 74; in prosieguo: lo «JAG»):
«Chiunque abbia superato il primo esame di Stato in giurisprudenza viene ammesso su domanda ad un tirocinio nelle professioni legali e nominato tirocinante in diritto ["Rechtsreferendarin" o "Rechtsreferendar"] accedendo al rapporto di pubblico impiego come funzionario in prova (...)».
12 L'art. 24 dello JAG dispone:
«1. I tirocinanti sono di volta in volta assunti il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre dell'anno in questione.
2. Quando il numero delle domande di ammissione al tirocinio pervenute entro la scadenza per l'assunzione supera il numero dei posti di formazione professionale disponibili, l'assunzione stessa può essere differita sino a dodici mesi. Tale disposizione non è applicabile se il differimento dia luogo ad una situazione di particolare rigore. La selezione delle persone oggetto del rinvio viene effettuata per estrazione a sorte».
13 Infine, ai sensi dell'art. 14a della Juristenausbildungsordnung (regolamento sulla formazione dei giuristi), nella versione 8 agosto 1994 (GVBl. I, pag. 334; in prosieguo: la «JAO»):
«1. Si è in presenza di un caso di eccezionale rigore ai sensi dell'art. 24, n. 2, dello JAG, quando il differimento implicherebbe per la o il richiedente svantaggi che, a causa dell'applicazione di un criterio rigoroso, supererebbero l'entità degli svantaggi normalmente connessi col rigetto della domanda.
2. Sono specialmente presi in considerazione come casi di eccezionale rigore:
(...)
4) l'adempimento di un servizio obbligatorio ai sensi dell'art. 12a, nn. 1 o 2, del Grundgesetz o un'attività di almeno due anni in qualità di cooperatrice o cooperatore allo sviluppo ai sensi dell'Entwicklungshelfergesetz (legge sui cooperatori allo sviluppo) 18 giugno 1969 (BGBl. I, pag. 549), modificato dalla legge 18 dicembre 1989 (BGBl. I, pag. 2261), o la prestazione di un anno sociale di volontariato ai sensi del Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres (legge sulla promozione del volontariato sociale per la durata di un anno) 17 agosto 1964 (BGBl. I, pag. 640), modificato dalla legge 18 dicembre 1989 (BGBl. I, pag. 2261)».
Controversia nella causa principale
14 La signora Schnorbus ha superato nell'ottobre 1997 il primo esame di Stato in giurisprudenza. A norma della legislazione federale e di quella del Land dell'Assia, per accedere alla magistratura o alla carriera superiore del pubblico impiego, occorre aver compiuto un tirocinio per le professioni legali, quindi avere superato il secondo esame di Stato. A tal fine, l'interessata ha chiesto allo Hessiches Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten (Ministero della Giustizia e degli Affari europei del Land dell'Assia; in prosieguo: il «Ministero») di essere ammessa ad intraprendere il tirocinio che iniziava nel gennaio 1998.
15 Con lettera 16 dicembre 1997 il Ministero ha respinto la domanda della signora Schnorbus, comunicandole che, tenuto conto del numero troppo grande di candidature, si era dovuto procedere ad una selezione conformemente all'art. 24, n. 2, dello JAG. Con lettera 11 febbraio 1998 il Ministero le ha comunicato che, per le stesse ragioni, non poteva nemmeno essere ammessa al tirocinio successivo, che sarebbe iniziato nel marzo 1998, in vista del quale aveva mantenuto la sua candidatura.
16 L'interessata ha quindi presentato, il 13 febbraio 1998, un reclamo avverso il rifiuto d'ammetterla al tirocinio per le professioni legali, facendo valere, segnatamente, che il procedimento di selezione comportava una discriminazione nei confronti delle donne a causa della preferenza accordata ai candidati i quali hanno compiuto il servizio militare o civile obbligatorio, servizio che può essere prestato solo da uomini. Tale reclamo è stato respinto il 2 aprile 1998 per il motivo che la normativa controversa, destinata a compensare lo svantaggio subìto dai candidati obbligati ad assolvere il servizio militare o civile, era fondata su un giustificato criterio di differenziazione.
17 Parallelamente al suo reclamo, la signora Schnorbus ha avviato un procedimento sommario dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno al fine di essere nominata tirocinante a partire dall'inizio del marzo 1998. Tale giudice ha accolto la sua domanda con ordinanza 23 febbraio 1998, ma quest'ultima è stata annullata il 27 febbraio 1998 dallo Hessicher Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa dell'Assia).
18 La signora Schnorbus ha infine presentato, il 9 aprile 1998, un ricorso di merito dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, diretto a far dichiarare l'illegittimità del rifiuto opposto dal Ministero e ad ottenere la condanna del Land Hessen ad assumerla come tirocinante per il tirocinio che sarebbe iniziato nel maggio 1998. Dopo aver appreso, con lettera 28 aprile 1998, che finalmente un posto aveva potuto esserle assegnato in esito alla selezione effettuata per quest'ultimo tirocinio, essa ha ritirato la domanda relativa al medesimo, ma ha mantenuto le conclusioni dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità delle decisioni precedenti, nella misura in cui queste ultime costituivano, a suo avviso, una discriminazione nei suoi confronti in quanto donna.
19 Tendendo ad accogliere la domanda dell'interessata, soprattutto a motivo del fatto che i candidati di sesso maschile, gli unici a poter soddisfare una delle condizioni previste per ottenere la priorità di accesso ai tirocini per le professioni legali, sono molto più numerosi a fruire di tale priorità dei candidati di sesso femminile, il cui numero totale è tuttavia molto più elevato, il Verwaltungsgericht ha ritenuto, alla luce della posizione contraria adottata dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof nell'ambito del procedimento sommario, di non essere in grado di pronunciarsi direttamente.
20 Esso ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Secondo la normativa prevista agli artt. 24, n. 2 dello JAG e 14a della JAO, l'assolvimento del servizio militare obbligatorio incombente solo agli uomini (servizio militare o civile sostitutivo ex art. 12a del Grundgesetz) implica che, in occasione della decisione sull'ammissione di candidati allo "juristischer Vorbereitungsdienst" [tirocinio per le professioni legali], quando il numero delle domande di ammissione superi il numero dei posti di formazione professionale, il candidato interessato vada ammesso subito al tirocinio stesso senza ulteriori condizioni mentre l'assunzione di altre ed altri candidati può essere rinviata sino a dodici mesi. Se una normativa siffatta rientri nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se una normativa siffatta realizzi, in quanto implica, esclusivamente con riguardo all'assolvimento del servizio obbligatorio, l'ammissione prioritaria di candidati di sesso maschile al tirocinio per le professioni legali, una discriminazione direttamente fondata sul sesso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 76/207.
3) In caso di soluzione negativa della seconda questione:
se la normativa realizzi una discriminazione indiretta.
4) Se, sulla base della circostanza che la menzionata normativa realizza automaticamente l'ammissione prioritaria di uomini al tirocinio senza far dipendere la decisione in merito da un esame di particolari circostanze del caso di specie o da altri aspetti da prendere in considerazione a favore dei rimanenti candidati, vada esclusa, in rapporto all'art. 2, n. 4, della direttiva 76/207, qualsiasi giustificazione della normativa stessa già per il fatto che quest'ultima esula al riguardo dalle misure volte a promuovere la parità delle opportunità.
5) In caso di soluzione negativa della quarta questione:
se vada esclusa qualsiasi giustificazione della normativa con riferimento all'art. 2, n. 4, della direttiva 76/207/CEE poiché, secondo quest'ultima, sono legittime solo quelle misure volte a promuovere la parità delle opportunità a favore delle donne.
6) In caso di soluzione negativa della quinta questione:
se nella circostanza stessa che i servizi obbligatori ex art. 12a, nn. 1 e 2, del Grundgesetz gravano soltanto sugli uomini vada già vista una disparità di fatto in essere ai sensi dell'art. 2, n. 4, della direttiva 76/207/CEE, disparità che già di per se stessa pregiudica le opportunità degli uomini nei settori di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva, oppure se, ai fini di tale ipotesi, non rilevi anche la presa in considerazione degli svantaggi delle donne nel mondo del lavoro e dei rischi cui di fatto soggiacciono in ragione del loro sesso.
7) Se la normativa ex artt. 24, n. 2, dello JAG e 14a della JAO sia giustificabile alla luce dell'art. 2, n. 4, della direttiva 76/207 solo con la considerazione che bilancia gli svantaggi cui le donne non sono esposte in assenza di un servizio obbligatorio.
8) Se dall'art. 6 della direttiva 76/207/CEE possa risultare il diritto ad accedere alla formazione professionale, quando il rifiuto dell'accesso poggia su una discriminazione e non sussistono altre normative sanzionatorie in forma di diritto al risarcimento pecuniario».
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
21 Riferendosi alla giurisprudenza della Corte, il Land Hessen nutre dubbi circa la ricevibilità delle questioni pregiudiziali. A suo parere, le disposizioni nazionali controverse non sono più in vigore, poiché il procedimento di assunzione al tirocinio per le professioni legali è stato fondamentalmente modificato nel maggio 1998. Inoltre, anche se nessuno di coloro che avevano prestato il servizio militare o civile obbligatorio fosse stato assunto in via prioritaria, la signora Schnorbus non avrebbe potuto ottenere alcun posto nel marzo 1998 a causa di un'estrazione a sorte sfavorevole (250ª, mentre erano disponibili solo 140 posti). Infine, la soluzione delle questioni sottoposte alla Corte sarebbe irrilevante sull'esito della controversia pendente dinanzi al giudice a quo, in ragione dell'irricevibilità, per difetto di interesse ad agire, del ricorso per declaratoria d'illegittimità proposto dalla ricorrente.
22 E' sufficiente ricordare a questo proposito che, in conformità di una costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale, che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa a lui sottoposta, la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza (v., segnatamente, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59, e 17 novembre 1998, causa C-228/96, Aprile, Racc. pag. I-7141, punto 11). Inoltre, non spetta alla Corte verificare se l'ordinanza di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali di organizzazione e procedura (v., segnatamente, sentenze 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 24).
23 Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Ciò non è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione o il giudizio sulla validità di una norma comunitaria chiesti da tale giudice non hanno alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto delle cause a qua, qualora il problema sia di natura ipotetica o ancora quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze Bosman, già citata, punto 61, e 13 luglio 2000, causa C-36/99, Idéal tourisme, Racc. pag. I-6049, punto 20).
24 Poiché quanto precede non si verifica nel caso di specie, occorre esaminare le questioni sottoposte.
Sulla prima questione
25 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se le disposizioni nazionali, come quelle di cui trattasi nella causa principale, dato che disciplinano le date di ammissione ad un tirocinio per le professioni legali, rientrino nella sfera di applicazione della direttiva.
26 Il Land Hessen propone di risolvere negativamente tale questione. A suo parere, le disposizioni controverse riguardano soltanto il periodo di attesa preliminare all'ammissione, garantita dalla legge, al tirocinio per le professioni legali e non contengono elementi tali da giustificare l'applicazione della direttiva.
27 La Commissione ritiene invece che non occorra distinguere tra l'accesso al tirocinio propriamente detto ed il periodo di attesa preliminare all'ammissione al medesimo. Dal suo punto di vista, nella misura in cui il tirocinio per le professioni legali costituisce al tempo stesso un periodo di formazione ed un impiego, le disposizioni che ne disciplinano le condizioni di accesso, ivi compreso nel tempo, rientrano nella sfera di applicazione della direttiva.
28 Al riguardo, è sufficiente constatare che le disposizioni controverse disciplinano le condizioni in cui l'ammissione dei candidati al tirocinio per le professioni legali possa o meno essere ritardata in ragione di un numero insufficiente di posti disponibili. Poiché detto tirocinio costituisce un periodo di formazione ed un indispensabile presupposto per accedere ad un posto nella magistratura o alla carriera superiore del pubblico impiego, un ritardo siffatto può riflettersi sullo svolgimento della carriera degli interessati. Disposizioni di tale natura rientrano pertanto nella sfera di applicazione della direttiva, che si applica ai rapporti di impiego nel settore pubblico (v. sentenze 21 maggio 1985, causa 284/83, Commissione/Germania, Racc. pag. 1459, punto 16, e 2 ottobre 1997, causa C-1/95, Gerster, Racc. pag. I-5253, punto 18).
29 La prima questione va quindi risolta nel senso che disposizioni nazionali le quali disciplinano le date di ammissione ad un tirocinio per le professioni legali che costituisce un necessario presupposto per accedere ad un posto nel pubblico impiego rientrano nella sfera di applicazione della direttiva.
Sulla seconda questione
30 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede se disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale, in quanto hanno per effetto di comportare un'ammissione preferenziale al tirocinio per le professioni legali dei candidati di sesso maschile che abbiano assolto un servizio militare o civile obbligatorio, siano costitutive di una discriminazione diretta fondata sul sesso.
31 Il Land Hessen e la Commissione propongono di risolvere negativamente tale questione. Essi ritengono segnatamente che le persone favorite dalle norme di cui è causa non lo sono in funzione del sesso del candidato, ma in ragione d'inconvenienti che risultano da un differimento e che possono essere subiti per lo stesso motivo dagli uomini e dalle donne.
32 Come si è rilevato al punto 13 della sentenza, l'art. 14a della JAO contempla un certo numero di circostanze atte ad essere prese in considerazione per l'accesso prioritario al tirocinio per le professioni legali. Tra queste ultime figura la prestazione di un servizio militare o civile obbligatorio. In un simile caso il beneficio della priorità prevista dalle disposizioni summenzionate non può considerarsi fondato direttamente sul sesso delle persone interessate.
33 Orbene, secondo i criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte, solo le disposizioni che si applicano in modo diverso a seconda del sesso delle persone interessate possono considerarsi costitutive di una discriminazione direttamente fondata sul sesso (v., in particolare, sentenza 17 febbraio 1998, causa C-249/96, Grant, Racc. pag. I-621, punto 28).
34 La seconda questione va pertanto risolta nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale non costituiscono una discriminazione direttamente fondata sul sesso.
Sulla terza questione
35 Con la terza questione il giudice a quo chiede se disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale, in quanto hanno per effetto di comportare un'ammissione preferenziale al tirocinio per le professioni legali dei candidati di sesso maschile che hanno prestato un servizio militare o civile obbligatorio, siano costitutive di una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
36 Il Land Hessen propone una soluzione negativa. Esso fa segnatamente valere che la determinazione dei casi di rigore previsti dalle disposizioni litigiose poggia su criteri indipendenti dal sesso delle persone interessate e che i dati statistici invocati dal giudice di rinvio, che si riferiscono ad una sola data di ammissione, non sono significativi.
37 Al contrario, la Commissione è del parere che siffatti dati statistici, secondo cui la percentuale dei candidati di sesso maschile che hanno ricevuto una risposta positiva per l'ammissione al tirocinio del marzo 1998 sulla base dei casi di rigore era inferiore in maniera assai netta a quella dei candidati di sesso maschile, quando le donne rappresentavano circa il 60% del totale delle candidature, fanno emergere una discriminazione indiretta nel senso della giurisprudenza della Corte.
38 Non è tuttavia necessario, nella fattispecie, esaminare le conseguenze concrete dell'applicazione della JAO. E' infatti sufficiente constatare che, accordando una priorità ai candidati i quali hanno assolto il servizio militare o civile obbligatorio, le disposizioni litigiose mettono in evidenza esse stesse una discriminazione indiretta dal momento che, a norma del diritto nazionale applicabile, le donne non sono soggette all'obbligo di servizio militare e, quindi, non possono fruire della priorità di cui alla summenzionata normativa JAO, sulla base dei casi di rigore.
39 La terza questione va quindi risolta nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale costituiscono una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
Sulle questioni quarta, quinta, sesta e settima
40 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio chiede in sostanza se una giustificazione della normativa controversa sulla base dell'art. 2, n. 4, della direttiva debba essere esclusa perché tale normativa implica automaticamente un'ammissione preferenziale degli uomini, i quali non sarebbero presi in considerazione da tale disposizione o se, al contrario, debba essere ammessa perché compensa inconvenienti cui le donne non soggiaciono.
41 Il Land Hessen ritiene che l'ammissione derogatoria prevista dalla normativa controversa non è affatto automatica poiché implica un esame specifico della situazione di ciascun candidato. Inoltre, tale normativa si giustifica per il solo motivo che è diretta a compensare svantaggi cui le donne non soggiacciono, non essendo soggette all'obbligo del servizio nazionale.
42 Dopo aver sottolineato che le misure prospettate all'art. 2, n. 4, della direttiva possono concernere sia gli uomini, sia le donne, la Commissione ritiene anche che la normativa controversa si giustifichi nei limiti in cui è intesa a ridurre la disuguaglianza patita dagli uomini in ragione dell'obbligo di prestare servizio militare o civile.
43 Come si è dichiarato al punto 38 della presente sentenza, una misura che accorda una priorità alle persone le quali hanno prestato servizio militare o civile obbligatorio mette in evidenza una discriminazione indiretta a favore degli uomini, i quali sono i soli legalmente soggetti ad un siffatto obbligo.
44 Risulta tuttavia che la disposizione litigiosa, la quale poggia sulla considerazione del ritardo accumulato nello svolgimento dei loro studi dai candidati che sono soggetti all'obbligo di servizio militare o civile, presenta un carattere obiettivo ed è ispirata soltanto dalla volontà di contribuire a compensare gli effetti di tale ritardo.
45 In un caso siffatto la disposizione di cui trattasi non può considerarsi in contrasto col principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile.
46 Inoltre, come rileva la Commissione, il vantaggio conferito agli interessati, la cui priorità può giocare a detrimento degli altri candidati al massimo soltanto per dodici mesi, non appare sproporzionato nei limiti in cui il ritardo da essi subìto in conseguenza delle citate attività è almeno uguale a tale durata.
47 Le questioni summenzionate vanno quindi risolte nel senso che la direttiva non osta a disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale, nei limiti in cui le stesse siano giustificate da ragioni oggettive ed ispirate soltanto dalla volontà di contribuire a compensare il ritardo che risulta dall'assolvimento del servizio militare o civile obbligatorio.
Sull'ottava questione
48 Tenuto conto delle soluzioni date alla precedenti questioni, non occorre risolvere l'ottava questione.
Sulle spese
49 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 18 gennaio 1999, dichiara:
1) Disposizioni nazionali le quali disciplinano le date di ammissione ad un tirocinio per le professioni legali che costituisce un necessario presupposto per accedere ad un posto nel pubblico impiego rientrano nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2) Disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale non costituiscono una discriminazione direttamente fondata sul sesso.
3) Disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale costituiscono una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
4) La direttiva 76/207 non osta a disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale, nei limiti in cui le stesse siano giustificate da ragioni oggettive ed ispirate soltanto dalla volontà di contribuire a compensare il ritardo che risulta dall'assolvimento del servizio militare o civile obbligatorio.