61998J0225

Sentenza della Corte del 26 settembre 2000. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento - Appalti pubblici di lavori - Direttive 71/305/CEE, come modificata dalla direttiva 89/440/CEE, e 93/37/CEE - Costruzione e manutenzione di edifici scolastici dirette dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del Nord. - Causa C-225/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-07445


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37 - Regole comuni di pubblicità - Pubblicazione di una preinformazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici - Portata - Limiti

(Direttiva del Consiglio 93/37/CEE, artt. 11, n. 1, 12 e 13)

2. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37 - Aggiudicazione degli appalti - Criteri di aggiudicazione - Condizione connessa alla lotta contro la disoccupazione - Ammissibilità - Presupposti - Norme di pubblicità

(Direttiva del Consiglio 93/37, art. 30)

3. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37 - Numero di candidati ammessi a presentare offerte nell'ambito di una procedura ristretta - Fissazione del numero massimo di cinque offerenti - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 93/37, art. 22, n. 2)

4. Libera prestazione dei servizi - Procedura di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici - Direttiva 71/305 - Designazione dei lotti con riferimento a classificazioni di organismi professionali nazionali - Prova della qualificazione professionale dell'offerente - Requisito di un certificato di iscrizione all'ordine degli architetti - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE); direttiva del Consiglio 71/305/CEE, artt. 23-26]

Massima


1. La finalità delle regole di pubblicità previste dalla direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di cui fa parte la pubblicazione dell'avviso di preinformazione, è quella di informare in tempo utile tutti i potenziali offerenti a livello comunitario sui punti essenziali di una gara affinché questi possano presentare la loro offerta entro i termini. Questa finalità mostra che il carattere obbligatorio o non obbligatorio dell'avviso di preinformazione deve essere determinato secondo le disposizioni della detta direttiva riguardanti i termini di ricezione delle offerte presentate dagli offerenti.

Al riguardo, gli artt. 12, n. 1, e 13, n. 3, della direttiva, che fissano come norma, rispettivamente, a 52 giorni per le procedure aperte e a 40 giorni per le procedure ristrette i termini normali di ricezione delle offerte, non fanno alcun riferimento alla pubblicazione preliminare di un avviso di preinformazione. Invece, gli artt. 12, n. 2, e 13, n. 4, della direttiva, che riconoscono alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di ridurre i termini previsti ai detti articoli, collegano espressamente tale possibilità alla pubblicazione preliminare di un avviso di preinformazione. Ne discende che la pubblicazione di un avviso di preinformazione è obbligatoria soltanto qualora le amministrazioni aggiudicatrici ricorrano alla facoltà loro concessa di ridurre i termini di ricezione delle offerte.

( v. punti 35-38 )

2. Conformemente all'art. 30, n. 1, della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, i criteri sui quali le amministrazioni aggiudicatrici possono fondarsi per l'aggiudicazione degli appalti sono unicamente il prezzo più basso ovvero, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto, come il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico. In quest'ultimo caso, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

Ciononostante, la detta disposizione non esclude che le amministrazioni aggiudicatrici possano ricorrere ad un criterio come la condizione connessa alla lotta contro la disoccupazione, ammesso che una siffatta condizione rispetti tutti i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione, quale si desume dalle disposizioni del Trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Inoltre, anche se un siffatto criterio non è di per sé incompatibile con la direttiva 93/37, la sua applicazione deve aver luogo nel rispetto di tutte le norme procedurali della detta direttiva, in particolare delle disposizioni di questa in materia di pubblicità. Ne consegue che un criterio di aggiudicazione connesso alla lotta contro la disoccupazione deve essere espressamente menzionato nel bando di gara affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere l'esistenza di una siffatta condizione.

( v. punti 49-51, 73 )

3. Viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 22, n. 2, della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, lo Stato membro che, nei bandi di gara, limiti a cinque il numero di candidati ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui trattasi.

Pur essendo vero che l'art. 22, n. 2, della direttiva non prevede un numero minimo di candidati che le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad invitare qualora non optino per la fissazione di una forcella prevista da tale disposizione, il legislatore comunitario, tuttavia, ha considerato che, nell'ambito di una procedura ristretta e qualora le amministrazioni aggiudicatrici prevedano una forcella, un numero di candidati inferiore a cinque non è sufficiente a garantire una concorrenza reale. Lo stesso deve valere, a maggior ragione, nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici optino per un numero massimo di candidati da invitare. Ne consegue che il numero di imprese che un'amministrazione aggiudicatrice intende invitare a presentare offerte nell'ambito di una procedura ristretta non può essere, in nessun caso, inferiore a cinque.

( v. punti 59-63 )

4. Viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e della direttiva 71/305, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, lo Stato membro che, nei bandi di gara, ricorra, come criterio di designazione dei lotti, a classificazioni di organismi professionali nazionali e, inoltre, esiga un certificato di iscrizione del progettista all'ordine degli architetti come requisito minimo di partecipazione.

Infatti, la designazione dei lotti tramite riferimenti a classificazioni di organismi professionali nazionali, nei limiti in cui è idonea ad avere un effetto dissuasivo nei confronti di offerenti non nazionali, rappresenta una discriminazione indiretta e, quindi, una restrizione alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 59 del Trattato. D'altronde, da un lato, il requisito di un certificato di iscrizione del progettista all'ordine degli architetti può solo favorire la prestazione dei servizi da parte degli architetti nazionali, il che rappresenta una discriminazione nei confronti degli architetti comunitari e, quindi, una restrizione alla libera prestazione dei servizi di questi ultimi. Dall'altro, la direttiva 71/305 osta a che uno Stato membro possa pretendere da un offerente con sede in un altro Stato membro la prova del fatto che egli soddisfa le condizioni di cui agli artt. 23-26 di detta direttiva e relative alla sua qualificazione professionale con mezzi diversi da quelli enunciati dalle disposizioni stesse.

( v. punti 82-84, 87-88, 90 )

Parti


Nella causa C-225/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor M. Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione degli «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e A. Viéville-Bréville, chargé de mission presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che, in occasione delle diverse procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione degli edifici scolastici condotte dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del Nord rilevate su un periodo di tre anni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), nonché della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE (GU L 210, pag. 1), in particolare dei suoi artt. 12, 26 e 29, e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), in particolare dei suoi artt. 8, 11, 22 e 30,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm e V. Skouris (relatore), giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 1° febbraio 2000, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal signor M. Nolin e la Repubblica francese dal signor S. Pailler, chargé de mission presso la direzione degli «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 marzo 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 giugno 1998 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far constatare che, in occasione delle diverse procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione degli edifici scolastici condotte dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del Nord rilevate su un periodo di tre anni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), nonché della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE (GU L 210, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 71/305»), in particolare dei suoi artt. 12, 26 e 29, e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), in particolare dei suoi artt. 8, 11, 22 e 30.

Ambito normativo

La direttiva 93/37

2 Conformemente al suo primo considerando, la direttiva 93/37 ha proceduto, per maggior chiarezza e razionalità, alla codificazione delle disposizioni della direttiva 71/305.

3 L'art. 8, n. 3, della direttiva 93/37 prevede quanto segue:

«Per ciascun appalto concluso, le amministrazioni aggiudicatrici compilano un verbale in cui devono figurare almeno i dati seguenti:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;

- i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;

- i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto;

- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

- per quanto riguarda le procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 7 che giustificano il ricorso a tali procedure.

Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima».

4 Ai sensi dell'art. 11, n. 1, della direttiva 93/37, «le amministrazioni aggiudicatrici rendono note, mediante un avviso indicativo, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono attribuire ed i cui importi eguagliano o superano la soglia indicata all'articolo 6, paragrafo 1».

5 Secondo l'art. 11, n. 5, della direttiva 93/37, «le amministrazioni aggiudicatrici che hanno attribuito un appalto ne rendono noto il risultato mediante un avviso ...».

6 L'art. 11, n. 7, della direttiva 93/37 dispone quanto segue:

«I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono inviati dalle amministrazioni aggiudicatrici, nei termini più brevi e per le vie più appropriate, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, i bandi di gara sono inviati per telex, telegramma o fax.

L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo che sia stata adottata la decisione che autorizza il programma in cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici intendono attribuire.

L'avviso di cui al paragrafo 5 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo la stipulazione del contratto d'appalto in questione».

7 L'art. 11, n. 11, della direttiva 93/37 precisa:

«La pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella Gazzetta ufficiale o nella stampa del paese dell'amministrazione aggiudicatrice non può avere luogo prima della data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. Tale pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

8 L'art. 12, nn. 1 e 2, della direttiva 93/37 prevede quanto segue:

«1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere ridotto a trentasei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato IV sezione A».

9 L'art. 13, nn. 3 e 4, della direttiva 93/37 è redatto nei termini seguenti:

«3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito scritto.

4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato IV sezione A».

10 Ai sensi dell'art. 22, n. 2, della direttiva 93/37:

«Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura ristretta, possono prevedere la forcella all'interno della quale si collocherà il numero delle imprese che esse intendono invitare. In questo caso, la forcella è indicata nel bando di gara. La forcella è stabilita in funzione della natura dell'opera da realizzare. La cifra meno elevata della forcella non deve essere inferiore a cinque. La cifra superiore della forcella può essere fissata a venti.

In ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerta deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza reale».

11 L'art. 27 della direttiva 93/37 prevede quanto segue:

«1. La dimostrazione della capacità tecnica dell'imprenditore può essere data mediante:

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della condotta dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti durante gli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Detti certificati indicheranno l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e preciseranno se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Se del caso, questi certificati saranno trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;

c) una dichiarazione dalla quale risultino l'attrezzatura, i materiali e i mezzi tecnici di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

d) una dichiarazione dalla quale risulti l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito quali delle suddette referenze intende ottenere».

12 Infine, conformemente all'art. 30, nn. 1 e 2, della direttiva 93/37:

«1. I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono:

a) o unicamente il prezzo più basso;

b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice menziona, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita».

La direttiva 71/305

13 Fatte salve alcune differenze redazionali, le disposizioni della direttiva 71/305, per quanto concerne la compilazione e la comunicazione dei verbali (art. 5 bis), le modalità di pubblicazione alle quali devono conformarsi le amministrazioni aggiudicatrici (art. 12), il termine di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione (artt. 13 e 14), la dimostrazione delle capacità tecniche dell'imprenditore (art. 26) e i criteri di aggiudicazione dell'appalto (art. 29, nn. 1 e 2), avevano lo stesso tenore delle corrispondenti disposizioni della direttiva 93/37, riportate ai punti da 3 a 12 della presente sentenza.

Fatti di causa e procedimento precontenzioso

14 Dal fascicolo risulta che l'attenzione della Commissione è stata attratta all'inizio del 1993 sulla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori bandito con la procedura aperta e relativo alla costruzione dell'istituto di istruzione secondaria polivalente di Wingles (dipartimento del Pas-de-Calais). Poiché l'importo di tale appalto superava la soglia comunitaria di 5 milioni di ecu, è stato pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (in prosieguo: la «GUCE») del 21 gennaio 1993, conformemente alle disposizioni della direttiva 71/305.

15 Avendo ricevuto una denuncia e ritenendo che non fossero state rispettate le disposizioni della direttiva 71/305, la Commissione, con lettera 27 settembre 1993, ha diffidato le autorità francesi a presentare osservazioni entro due mesi dalla notifica di tale lettera. Le censure della Commissione riguardavano il termine di ricezione delle offerte, inferiore a 52 giorni, la designazione discriminatoria dei lotti, le condizioni minime discriminatorie, i criteri di aggiudicazione dell'appalto non conformi alla direttiva 71/305, l'aggiudicazione irregolare dell'appalto e la mancanza di comunicazione dei motivi di rigetto della sua offerta ad un candidato escluso.

16 Con lettera 20 dicembre 1993 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione alcune precisazioni in risposta alle censure riportate nella diffida.

17 La Commissione, ritenendo insoddisfacente tale lettera, ha indirizzato alla Repubblica francese, l'8 settembre 1995, un parere motivato. Nessuna risposta è stata comunicata dalle autorità francesi.

18 Nel frattempo, in applicazione della direttiva 93/37, la Regione Nord-Pas-de-Calais ha pubblicato, nella GUCE 18 febbraio 1995, una serie di quattordici bandi di gara nell'ambito di un'operazione chiamata «piano licei», per un importo globale di 1,4 miliardi di FRF. Tali bandi erano identici tra loro e corrispondevano a licitazioni ristrette relative alla realizzazione di appalti di lavori di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria per un periodo di dieci anni. Erano ammessi i gruppi d'imprese ed erano previste condizioni minime di partecipazione, specie per quanto riguarda le referenze e le qualificazioni. D'altra parte, i detti bandi precisavano che le offerte sarebbero state esaminate tenendo conto di diversi criteri di aggiudicazione, tra cui «il rapporto qualità/prezzo della risposta tecnica e delle prestazioni», il «termine di realizzazione dei lavori di costruzione e ristrutturazione, salvo la manutenzione e il modo d'intervento», e di un «criterio supplementare relativo all'occupazione». Un bando di gara supplementare, relativo alla progettazione ed alla realizzazione di un liceo di alta qualità ambientale e che prevedeva livelli più elevati di qualificazione ed il requisito, per l'architetto, di poter esercitare in Francia, è stato pubblicato nella GUCE del 24 giugno 1995.

19 Il 10 febbraio 1995 è stato firmato un accordo tra il presidente della Commissione PMI-Appalti delle costruzioni scolastiche della federazione regionale per l'edilizia, il presidente della federazione regionale per i lavori pubblici ed il delegato regionale Nord-Pas-de-Calais del sindacato nazionale per il cemento armato e taluni tecnici industriali per definire le modalità con le quali le PMI (piccole e medie imprese) regionali e locali, rappresentate dai firmatari, avrebbero potuto candidarsi per l'appalto globale della costruzione e della manutenzione dei licei della Regione Nord-Pas-de-Calais sotto forma di gruppi riuniti di imprese solidali suddivisi in tre categorie secondo i bandi di gara pubblicati. Tale accordo è stato pubblicato nel Moniteur du Bâtiment et des Travaux publics del 17 febbraio 1995, nella rubrica «Testi ufficiali».

20 Con lettera 21 novembre 1995, parimenti inviata ai sensi dell'art. 169 del Trattato, la Commissione ha diffidato le autorità francesi a presentare le loro osservazioni in merito alle irregolarità rilevate in occasione della procedura di aggiudicazione degli appalti rientranti nel piano licei. La Commissione metteva sotto accusa la politica seguita dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e, necessariamente, dal dipartimento del Nord nell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori per gli edifici scolastici. Fondando la propria valutazione sugli elementi del piano licei, ma anche sul precedente dell'istituto di istruzione secondaria di Wingles e su talune procedure del consiglio generale del dipartimento del Nord, essa censurava la politica delle amministrazioni aggiudicatrici dell'agglomerato di Lilla diretta ad aggiudicare, nel lungo periodo, gli appalti degli edifici scolastici di loro competenza ad imprese della Regione Nord-Pas-de-Calais. Essa censurava altresì il ricorso ad un criterio supplementare relativo al servizio pubblico dell'occupazione locale derivante dalla circolare interministeriale TEFP 14/93, del 29 dicembre 1993 (pubblicata nel Moniteur du Bâtiment et des Travaux publics del 14 gennaio 1994, pag. 235).

21 Le autorità francesi non hanno fatto riscontro a tale lettera di diffida. La Regione Nord-Pas-de-Calais ha ciononostante nuovamente pubblicato nella GUCE del 5 gennaio 1996, per ragioni di programmazione di bilancio, quattro bandi di gara riguardanti quattro licei che già formavano l'oggetto del piano licei nel febbraio 1995.

22 Poiché la Commissione aveva ricevuto talune informazioni riguardanti il programma provvisorio degli investimenti per i licei del Nord-Pas-de-Calais per il periodo 1996-1998, l'entità di tale programma ha condotto la Commissione stessa ad esaminare la totalità dei bandi di gara pubblicati relativi a edifici scolastici nella Regione Nord-Pas-de-Calais e nel dipartimento del Nord a partire dal 1993, anno dell'aggiudicazione dell'appalto dell'istituto di istruzione secondaria di Wingles. Dette procedure corrispondevano ad appalti banditi in un periodo di tre anni dalle due amministrazioni aggiudicatrici che sono la Regione Nord-Pas-de-Calais ed il dipartimento del Nord.

23 Con lettera di diffida complementare 8 maggio 1996 la Commissione ha nuovamente precisato le proprie censure e ha chiesto alle autorità francesi, in particolare, di trasmetterle ogni informazione rilevante concernente l'uso, da parte della Regione Nord-Pas-de-Calais, del criterio supplementare relativo all'occupazione e i suoi collegamenti con il piano detto «Licei Occupazione Formazione» della Regione Nord-Pas-de-Calais, i meccanismi dell'accordo apparso sul Moniteur du Bâtiment et des Travaux publics del 17 febbraio 1995, citato al punto 19 della presente sentenza, gli avvisi di preinformazione e di attribuzione, nonché i verbali di tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti sopra citati. Essa ha altresì chiesto loro di adottare le misure appropriate affinché le due amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi rispettassero entro un termine di sei settimane i loro obblighi derivanti dal diritto comunitario.

24 Le autorità francesi hanno risposto il 9 agosto 1996 fornendo diversi elementi che rappresentano un sensibile miglioramento delle procedure di aggiudicazione degli appalti della Regione Nord-Pas-de-Calais per i suoi nuovi contratti. Per il resto, esse hanno contestato le censure fatte valere dalle Commissione.

25 Come nel caso dell'istituto di istruzione secondaria di Wingles, la Commissione, ritenendo che tale riscontro non rispondesse in modo soddisfacente a tutte le censure contenute nella lettera di diffida, il 7 aprile 1997 ha inviato un parere motivato alla Repubblica francese. Le autorità francesi non hanno risposto a tale parere motivato.

26 Pertanto, la Commissione ha proposto il ricorso in esame, composto da otto censure riguardanti rispettivamente la procedura di preinformazione, il criterio supplementare relativo all'occupazione, il numero di candidati selezionati, il metodo detto «di aggiudicazione con riferimento al code des marchés publics (codice degli appalti pubblici)», il modo di designazione dei lotti, i requisiti minimi per partecipare, la procedura di postinformazione e la mancata comunicazione dei verbali.

Nel merito

Sulla censura relativa al difetto della procedura di preinformazione

27 La Commissione fa valere che dall'art. 11, nn. 1, 7 e 11, della direttiva 93/37 risulta che la preinformazione è un atto preliminare obbligatorio rispetto alla pubblicazione di tutti i bandi di gara privata che dovrà essere effettuata innanzi tutto nella GUCE. Secondo la Commissione, la Regione Nord-Pas-de-Calais ha proceduto semplicemente, nel caso di specie, una prima volta, il 18 febbraio 1995, alla pubblicazione dei quattordici bandi di gara separati senza aver fatto ricorso ad una procedura preliminare di preinformazione.

28 Inoltre, sulla base di un esame dei bandi di gara pubblicati nella GUCE, supplemento S, nel 1993, nel 1994 e nel 1995, la Commissione ritiene che la procedura di preinformazione prevista dagli artt. 12 della direttiva 71/305 e 11 della direttiva 93/37 sia stata rispettata assai raramente dalla Regione Nord-Pas-de-Calais.

29 La Commissione rileva altresì di non aver trovato avvisi di preinformazione pubblicati dal dipartimento del Nord nel periodo di cui trattasi e constata, sulla base delle informazioni di cui dispone, una violazione reiterata degli obblighi di preinformazione previsti dagli artt. 12 della direttiva 71/305 e 11 della direttiva 93/37.

30 Il governo francese non contesta che, considerato isolatamente, l'art. 11, n. 1, della direttiva 93/37 sembra avere carattere imperativo. Esso sostiene tuttavia che il carattere obbligatorio della pubblicità di un avviso di preinformazione precedente alla pubblicità di qualsiasi bando di gara non risulta altrettanto chiaramente dagli artt. 12 e 13 della direttiva 93/37. Infatti, queste ultime disposizioni prevedono che i termini di ricezione delle offerte (52 giorni in caso di procedura aperta e 40 giorni in caso di procedura ristretta) possono essere ricondotti rispettivamente a 36 e 26 giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso indicativo di preinformazione, il che implica, secondo il governo francese, che l'avviso di preinformazione previsto all'art. 11, n. 1, della direttiva 93/37 non è obbligatorio.

31 Si deve ricordare, da un lato, che, ai sensi dell'art. 11, n. 1, della direttiva 93/37, le amministrazioni aggiudicatrici rendono note, mediante un avviso indicativo, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono attribuire ed i cui importi eguagliano o superano la soglia indicata all'art. 6, n. 1, di tale direttiva.

32 Occorre rilevare, d'altro lato, che dalle disposizioni degli artt. 12, nn. 1 e 2, e 13, nn. 3 e 4, della direttiva 93/37, risulta che, in via generale, i termini di ricezione delle offerte non possono essere inferiori a 52 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per le procedure aperte e a 40 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito scritto per le procedure ristrette, ma che gli stessi termini possono essere ridotti rispettivamente a 36 e 26 giorni soltanto se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato l'avviso di preinformazione.

33 Poiché il carattere obbligatorio o facoltativo della preinformazione non risulta esplicitamente dalla lettera di tali disposizioni, occorre prendere in considerazione nel suo insieme il sistema che la direttiva 93/37 ha inteso introdurre e, di conseguenza, esaminare congiuntamente ed in modo sistematico le disposizioni degli artt. 11, n. 1, 12, nn. 1 e 2, e 13, nn. 3 e 4, della direttiva 93/37 per giungere ad un'interpretazione e ad un'applicazione coerenti di questa direttiva.

34 Al riguardo, occorre rilevare che la procedura di preinformazione figura tra le regole di pubblicità previste dalla direttiva 93/37. Come risulta in particolare dal decimo considerando della detta direttiva, tali regole sono dirette a promuovere lo sviluppo, a livello comunitario, di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici di lavori, garantendo che i potenziali offerenti provenienti da altri Stati membri siano in grado di rispondere alle diverse offerte in condizioni paragonabili a quelle degli offerenti nazionali.

35 Ne consegue che la finalità delle regole di pubblicità previste dalla direttiva 93/37, di cui fa parte la pubblicazione dell'avviso di preinformazione, è quella di informare in tempo utile tutti i potenziali offerenti a livello comunitario sui punti essenziali di una gara affinché questi possano presentare la loro offerta entro i termini. Questa finalità mostra che il carattere obbligatorio o non obbligatorio della preinformazione deve essere determinato secondo le disposizioni della detta direttiva riguardanti i termini di ricezione delle offerte presentate dagli offerenti.

36 Occorre constatare, al riguardo, che gli artt. 12, n. 1, e 13, n. 3, della direttiva 93/37 che fissano in via generale, rispettivamente, a 52 giorni per le procedure aperte e a 40 giorni per le procedure ristrette i termini normali di ricezione delle offerte, non fanno alcun riferimento alla pubblicazione preliminare di una preinformazione.

37 Invece, gli artt. 12, n. 2, e 13, n. 4, della direttiva 93/37, che riconoscono alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di ridurre i termini previsti agli artt. 12, n. 1, e 13, n. 3, collegano espressamente tale possibilità alla pubblicazione preliminare di una preinformazione.

38 Ne discende che la pubblicazione di una preinformazione è obbligatoria soltanto qualora le amministrazioni aggiudicatrici ricorrano alla facoltà loro concessa di ridurre i termini di ricezione delle offerte.

39 Infatti, se la pubblicazione di una preinformazione fosse obbligatoria per tutte le procedure di aggiudicazione, quale che sia il termine di ricezione delle offerte, la menzione operata agli artt. 12, n. 2, e 13, n. 4, della direttiva 93/37 sarebbe superflua.

40 Collegando l'esercizio, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte all'obbligo di pubblicare una preinformazione, il legislatore comunitario ha voluto offrire ai potenziali offerenti, relativamente al tempo di cui dispongono per elaborare le loro offerte, garanzie paragonabili a quelle di cui avrebbero goduto se fossero stati applicati i termini normali.

41 Tale interpretazione è inoltre corroborata dai lavori preparatori della direttiva 89/440, che ha introdotto la procedura di preinformazione nella direttiva 71/305. Infatti, nella sua proposta di direttiva del Consiglio, che modifica la direttiva 71/305 [COM (86) 679 def.], la Commissione aveva inizialmente proposto l'introduzione di un obbligo di pubblicare una preinformazione almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio della gara, prevedendo altresì che il termine di ricezione delle offerte fosse raddoppiato per le amministrazioni aggiudicatrici che non avessero adempiuto tale obbligo. Ora, questa proposta, che caratterizzava espressamente la procedura di preinformazione come un obbligo, non è stata accolta dal Consiglio.

42 Per quanto riguarda, infine, l'argomento della Commissione secondo cui il carattere obbligatorio della preinformazione è stato chiaramente riconosciuto dalla Corte nella sentenza 26 aprile 1994, causa C-272/91, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1409), è giocoforza constatare che tale causa riguardava l'avviso indicativo previsto all'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977 L 13, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/295/CEE, che modifica la direttiva 77/62/CEE e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (GU L 127, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 77/62»).

43 Ora, l'avviso indicativo previsto all'art. 9, n. 1, della direttiva 77/62 non apre, contrariamente all'avviso indicativo previsto all'art. 11, n. 1, della direttiva 93/37, alcuna possibilità di riduzione dei termini di ricezione delle offerte, di modo che il problema di interpretazione di cui si trattava nella citata sentenza 26 aprile 1994, Commissione/Italia, non si poneva in termini analoghi a quelli della presente causa.

44 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e visto che, nel caso di specie, dal fascicolo risulta che le amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi non hanno ridotto i termini di ricezione delle offerte riguardanti le gare controverse, occorre concludere che le dette amministrazioni aggiudicatrici non hanno violato i loro obblighi derivanti dalle direttive 71/305 e 93/37 per quanto attiene alla procedura di preinformazione.

45 Di conseguenza, si deve dichiarare infondata la censura della Commissione relativa al difetto di pubblicazione della preinformazione.

Sulla censura relativa al criterio supplementare connesso alla lotta contro la disoccupazione

46 La Commissione fa valere che, avendo presentato esplicitamente come criterio di aggiudicazione, in un certo numero di bandi di gara, una condizione relativa all'occupazione, condizione connessa ad un'azione locale di lotta contro la disoccupazione, le autorità francesi hanno violato l'art. 30 della direttiva 93/37. La Commissione ammette che il fatto di tener conto di azioni connesse all'occupazione può essere considerato come una condizione di esecuzione ai sensi della giurisprudenza Beentjes (sentenza 20 settembre 1988, causa 31/87, Racc. pag. 4635, punti 28 e 37), ma rileva che, nel caso di specie, tale possibilità è stata qualificata come criterio di aggiudicazione nei bandi di gara di cui si tratta. Ora, ai sensi dell'art. 30 della direttiva 93/37, i criteri di aggiudicazione dovrebbero fondarsi sul prezzo più basso ovvero sull'offerta economicamente più vantaggiosa.

47 Basandosi sui punti 28 e 37 della citata sentenza Beentjes, il governo francese sottolinea che un siffatto criterio supplementare di aggiudicazione è stato autorizzato dalla Corte. Esso precisa inoltre che il criterio di aggiudicazione di cui si tratta nel caso di specie non rappresenta un criterio principale come quelli di cui all'art. 29 della direttiva 71/305, i quali sono diretti a consentire di determinare quale sia l'offerta più vantaggiosa, ma un criterio accessorio non determinante.

48 Si deve constatare, in via preliminare, che con la censura in esame, la Commissione contesta alla Repubblica francese una violazione dell'art. 30, n. 1, della direttiva 93/37, consistente nella pura e semplice menzione del criterio connesso alla lotta contro la disoccupazione in alcuni bandi di gara controversi come criterio di aggiudicazione.

49 Occorre ricordare che, conformemente all'art. 30, n. 1, della direttiva 93/37, i criteri sui quali le amministrazioni aggiudicatrici possono fondarsi per l'aggiudicazione dell'appalto sono unicamente il prezzo più basso ovvero, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto, come il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico.

50 Ciononostante, la detta disposizione non esclude che le amministrazioni aggiudicatrici possano ricorrere ad un criterio come la condizione connessa alla lotta contro la disoccupazione, ammesso che una siffatta condizione rispetti tutti i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione, quale si desume dalle disposizioni del Trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenza Beentjes, citata, punto 29).

51 Inoltre, anche se un siffatto criterio non è di per sé incompatibile con la direttiva 93/37, la sua applicazione deve aver luogo nel rispetto di tutte le norme procedurali della detta direttiva ed in particolare delle disposizioni di questa in materia di pubblicità (v., in questo senso, con riferimento alla direttiva 71/305, sentenza Beentjes, citata, punto 31). Ne consegue che un criterio di aggiudicazione connesso alla lotta contro la disoccupazione deve essere espressamente menzionato nel bando di gara affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere l'esistenza di una siffatta condizione (v., in tal senso, sentenza Beentjes, citata, punto 36).

52 Per quanto attiene all'argomento presentato dalla Commissione, secondo cui la citata sentenza Beentjes riguarderebbe una condizione di esecuzione del contratto e non un criterio di aggiudicazione dell'appalto, basti constatare che, come risulta chiaramente dal punto 14 della sentenza citata Beentjes, la condizione legata all'occupazione di disoccupati di lungo periodo, al centro di quella causa, era servita come base per escludere un offerente e poteva costituire, pertanto, solo un criterio di aggiudicazione dell'appalto.

53 Nel caso di specie, come è stato constatato al punto 48 della presente sentenza, la Commissione contesta soltanto la menzione di un siffatto criterio nel bando di gara come criterio di aggiudicazione. Essa non fa valere che il criterio legato alla lotta contro la disoccupazione non rispetta i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione, o che lo stesso non è stato pubblicato nel bando di gara.

54 Pertanto, la censura della Commissione relativa al criterio supplementare di aggiudicazione connesso alla lotta contro la disoccupazione deve essere respinta.

Sulla censura relativa al numero dei candidati selezionati

55 La Commissione sottolinea che, nei bandi di gara apparsi nella GUCE del 18 febbraio 1995, la rubrica 13 indica: «Numero massimo dei candidati che possono essere ammessi alla presentazione di un'offerta: 5». La Commissione rileva che, anche se le autorità francesi sembrano considerare, nella loro risposta alla diffida, che tale massimo di cinque candidati soddisfa l'obbligo, posto dalla direttiva 93/37, di garantire una concorrenza reale, l'indicazione criticata di cui alla rubrica 13 dei bandi di gara citati lascia pensare che il numero dei candidati ammessi a presentare un'offerta potesse essere inferiore a cinque. Di conseguenza, le autorità francesi non avrebbero rispettato l'obbligo previsto all'art. 22 della direttiva 93/37.

56 Invece, il governo francese considera che il numero massimo di cinque candidati fissato nei bandi di gara rispetta la lettera e lo spirito dell'art. 22 della direttiva 93/37 ed è sufficiente, nel caso di specie, tenuto conto delle caratteristiche del tipo di appalto di cui trattasi, per il rispetto dell'obbligo di garantire una concorrenza reale. Il governo francese deduce dall'art. 22, n. 2, della direttiva 93/37 che nulla impedisce ad un'amministrazione aggiudicatrice di limitare a 5 il numero di candidati ammessi a presentare offerta, visto che lo stesso articolo considera questo numero sufficiente per garantire una concorrenza reale in condizioni obiettive e non discriminatorie.

57 Occorre ricordare che, secondo l'art. 22, n. 2, primo comma, della direttiva 93/37, le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura ristretta, possono prevedere la forcella all'interno della quale si collocherà il numero delle imprese che esse intendono invitare. Secondo la stessa disposizione, la cifra meno elevata della forcella non deve essere inferiore a cinque e la cifra superiore della forcella può essere fissata a venti.

58 Inoltre, conformemente all'art. 22, n. 2, secondo comma, della direttiva 93/37, in ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerta deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza reale.

59 Vero è che l'art. 22, n. 2, della direttiva 93/37 non prevede un numero minimo di candidati che le amministrazioni aggiudicatrici siano obbligate ad invitare qualora non optino per la fissazione di una forcella prevista da tale disposizione.

60 Tuttavia, se il legislatore comunitario ha considerato che, nell'ambito di una procedura ristretta e qualora le amministrazioni aggiudicatrici prevedano una forcella, un numero di candidati inferiore a cinque non è sufficiente per garantire una concorrenza reale, lo stesso deve valere, a maggior ragione, nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici optino per un numero massimo di candidati da invitare.

61 Ne consegue che il numero di imprese che un'amministrazione aggiudicatrice intende invitare a presentare offerta nell'ambito di una procedura ristretta non può essere, in nessun caso, inferiore a cinque.

62 Ora, è giocoforza constatare che nel caso di specie, come ammesso dallo stesso governo francese, la formula «Numero massimo dei candidati che possono essere ammessi alla presentazione di un'offerta: 5», che figura nei bandi di gara apparsi nella Gazzetta ufficiale delle Comunitè europee del 18 febbraio 1995, implica che è il numero massimo dei candidati ammessi a presentare offerta ad essere stato fissato a cinque. Ne consegue che, sulla base dei bandi di gara controversi, un numero di candidati inferiore a cinque è stato considerato ammissibile.

63 Pertanto, si deve concludere che la censura della Commissione relativa al numero dei candidati selezionati è fondata e constatare che la Repubblica francese non ha rispettato gli obblighi ad essa derivanti ai sensi dell'art. 22, n. 2, della direttiva 93/37.

Sulla censura relativa al metodo detto di «aggiudicazione con riferimento al code des marchés publics»

64 La Commissione rileva che, nella maggior parte dei bandi di gara pubblicati tra il 1993 ed il 1995, le amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi hanno fatto ricorso, nell'indicazione dei criteri di aggiudicazione, al metodo detto di «aggiudicazione con riferimento al code des marchés publics», il che sarebbe contrario alle disposizioni degli artt. 29, n. 2, della direttiva 71/305 e 30, n. 2, della direttiva 93/37. Rinviando in modo astratto a diverse disposizioni del code des marchés publics francese, i bandi di gara citati non rispetterebbero il requisito di pubblicità, come precisato nella citata sentenza Beentjes.

65 Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 11 luglio 1984, causa 51/83, Commissione/Italia, Racc. pag. 2793), il governo francese fa valere, in via preliminare, che tale censura della Commissione deve essere considerata irricevibile in quanto è comparsa per la prima volta nella fase del parere motivato.

66 Certo, nella sua lettera di diffida complementare 8 maggio 1996, la Commissione avrebbe preso posizione sui criteri di aggiudicazione degli appalti di cui trattasi e, al riguardo, avrebbe attirato l'attenzione delle autorità francesi sul fatto che i bandi di gara avrebbero dovuto consentire agli imprenditori di valutare se gli appalti proposti fossero interessanti per loro. Tuttavia, il governo francese ritiene che tale menzione non riguardasse esplicitamente la censura relativa al metodo di aggiudicazione con riferimento al code des marchés publics, ma fosse compresa nella censura attinente al criterio supplementare relativo all'occupazione. Così, la detta menzione non avrebbe consentito al governo francese di circoscrivere la censura come relativa al metodo di aggiudicazione con riferimento al code des marchés publics, metodo al quale la Commissione si è riferita esplicitamente solo nella fase del parere motivato.

67 In subordine, il governo francese sostiene che l'art. 30, n. 2, della direttiva 93/37 non richiede un elenco dei criteri di aggiudicazione dell'appalto nel bando di gara, bensì offre all'amministrazione aggiudicatrice la possibilità di far figurare tali criteri nel bando di gara ovvero nel capitolato d'oneri. Ora, nel caso di specie, i criteri di aggiudicazione figurerebbero esplicitamente nei documenti della gara.

68 Per quanto riguarda la ricevibilità di questa censura della Commissione, si deve ricordare, da un lato, che, dalla funzione assegnata alla fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, si desume che la lettera di diffida ha lo scopo di circoscrivere la materia del contendere e di fornire allo Stato membro invitato a presentare le proprie osservazioni gli elementi necessari per predisporre la propria difesa (sentenza 28 marzo 1985, causa 274/83, Commissione/Italia, Racc. pag. 1077, punto 19).

69 Dall'altro, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, poiché la facoltà concessa allo Stato membro interessato di presentare le sue osservazioni costituisce - anche se esso preferisce non servirsene - una garanzia fondamentale voluta dal Trattato, l'osservanza di tale garanzia è un presupposto della ritualità del procedimento per la dichiarazione della trasgressione di uno Stato (v., segnatamente, sentenze 11 luglio 1984, Commissione/Italia, citata, punto 5, e 28 marzo 1985, Commissione/Italia, citata, punto 20).

70 Anche se ne consegue che il parere motivato di cui allart. 169 del Trattato CEE deve contenere unesposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato interessato è venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono in forza del Trattato, la Corte non può però imporre requisiti di precisione così rigidi per quel che riguarda la diffida, la quale può necessariamente consistere solo in un primo e breve riassunto degli addebiti. Nulla impedisce dunque alla Commissione di precisare nel parere motivato gli addebiti da essa già esposti in maniera più globale nella lettera di diffida (v. sentenza 28 marzo 1985, Commissione/Italia, citata, punto 21).

71 Al riguardo, dai documenti che formano il fascicolo risulta che, nella lettera di diffida complementare 8 maggio 1996, la Commissione ha criticato in modo globale i criteri di aggiudicazione contenuti nei bandi di gara controversi. Essa ha attirato l'attenzione delle autorità francesi sul fatto che i bandi di gara avrebbero dovuto permettere alle imprese di verificare se le informazioni in essi contenute consentivano loro di valutare se gli appalti proposti le avrebbero interessate. Essa ha altresì ricordato la giurisprudenza della Corte secondo cui un generico rinvio ad una disposizione della normativa nazionale non può soddisfare i requisiti di pubblicità dei bandi di gara

72 Ne consegue che la diffida, anche se la sua redazione non era molto esplicita per quanto attiene al metodo detto di «aggiudicazione con riferimento al code des marchés publics», consentiva tuttavia al governo francese di avere conoscenza della censura formulata nei suoi confronti. Quindi, la critica dei criteri di aggiudicazione svolta in seguito dalla Commissione nel suo parere motivato è una precisazione lecita delle censure fatte valere nella lettera di diffida. La censura della Commissione è quindi ricevibile.

73 Nel merito, si deve ricordare che le amministrazioni aggiudicatrici, quando non adottano come unico criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del prezzo più basso, ma si fondano su vari criteri per procedere all'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono tenute a menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Di conseguenza, un generico rinvio ad una disposizione della normativa nazionale non può soddisfare questa esigenza di pubblicità (sentenza Beentjes, citata, punto 35).

74 Certo, il governo francese sostiene che, nel caso di specie, i criteri di aggiudicazione figuravano espressamente nei documenti dell'appalto. Tuttavia, esso non ha fornito alla Corte alcun atto idoneo a provare tale asserzione.

75 Quindi, si deve concludere che la censura della Commissione relativa al metodo detto di «aggiudicazione con riferimento al code des marchés publics» è fondata e che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi degli artt. 29, n. 2, della direttiva 71/305 e 30, n. 2, della direttiva 93/37.

Sulla censura relativa al modo di designazione dei lotti

76 La Commissione fa valere che gran parte dei bandi di gara esaminati procedono, sotto la rubrica «Oggetto dell'appalto. Designazione dei lotti e qualificazione», facendo riferimento a classificazioni di organismi professionali francesi, in particolare l'OPQCB e Qualibat - Qualifélec. A titolo d'esempio, la Commissione cita la qualificazione «Qualibat riscaldamento 5312», corrispondente ad uno studio tecnico specializzato in impianti di climatizzazione, che disponga di almeno quattro anni di pratica e che sia classificato alla posizione 6 nella convenzione collettiva ETAM degli Edifici e lavori pubblici.

77 Certo, le autorità francesi avrebbero precisato, nella loro risposta alla lettera di diffida, che «tali bandi non indicano che i certificati suscettibili di essere presi in considerazione sono esclusivamente i certificati rilasciati dalla Qualibat o dalla Qualifélec». La Commissione considera tuttavia che le specificazioni tecniche alle quali si sono attenute le amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi possono avere l'effetto di favorire le imprese nazionali, che conoscono tale sistema di certificazione di qualità e sono abituate a presentare prodotti o prestazioni conformi alle referenze richieste nel bando di gara.

78 Il governo francese fa valere che siffatte referenze sono puramente indicative e non possono, di per sé, avere carattere discriminatorio. Infatti, l'indicazione di un numero di classificazione sarebbe del tutto superflua in quanto tale numero viene ad aggiungersi alla descrizione simultanea di tutti i lotti in linguaggio corrente (elettricità, tubature, ecc.).

79 Inoltre, il riferimento, nella rubrica 3 dei bandi di gara, a classificazioni elaborate da organismi professionali non produrrebbe, di per sé, un effetto discriminatorio in quanto non apporterebbe ai candidati nazionali informazioni supplementari, rispetto ai candidati provenienti da altri Stati membri, circa le prestazioni da fornire. Non si tratterebbe di precisare, sotto la detta rubrica, gli elementi relativi ai criteri di selezione o di aggiudicazione dell'appalto, ma di fornire indicazioni sulla natura dei lotti, indicazioni che sarebbero sviluppate in modo più preciso nel capitolato d'oneri.

80 Va rilevato al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della parità di trattamento, del quale è specifica espressione l'art. 59 del Trattato, vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze (v., in tal senso, sentenza 5 dicembre 1989, causa C-3/88, Commissione/Italia, Racc. pag. 4035, punto 8).

81 Nel caso di specie, se è vero che il riferimento a classificazioni di organismi professionali nazionali non comporta che i certificati suscettibili di essere presi in considerazione siano esclusivamente quelli rilasciati da tali organismi, le specificazioni tecniche considerate sono però talmente particolari e astratte che, in linea di principio, solo i candidati francesi possono immediatamente comprenderne l'importanza. Di conseguenza, il ricorso a tali riferimenti per la designazione dei lotti ha l'effetto di fornire maggiori informazioni sulla natura dei lotti alle imprese francesi, rendendo così più facile a queste ultime la presentazione di offerte conformi ai riferimenti codificati contenuti nel bando di gara.

82 Invece, per gli offerenti degli altri Stati membri è più difficile presentare offerte nel breve termine stabilito in quanto essi devono innanzi tutto informarsi presso le amministrazioni aggiudicatrici interessate sull'oggetto e sul contenuto di tali riferimenti.

83 Pertanto, la designazione dei lotti tramite riferimenti a classificazioni di organismi professionali nazionali, nei limiti in cui può avere un effetto dissuasivo nei confronti di offerenti non nazionali, rappresenta una discriminazione indiretta e, quindi, una restrizione alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 59 del Trattato.

84 Di conseguenza, occorre constatare che la censura della Commissione relativa al modo di designazione dei lotti è fondata e che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi dell'art. 59 del Trattato.

Sulla censura relativa ai requisiti minimi di partecipazione

85 La Commissione fa valere che tra i requisiti minimi di partecipazione riportati nella rubrica 10 di un certo numero di bandi di gara pubblicati dal dipartimento del Nord figura l'iscrizione, documentata, del progettista all'ordine degli architetti. Essa sottolinea che, nonostante la distinzione operata dalle autorità francesi tra il regime dell'iscrizione, da un lato, e il regime dell'autorizzazione all'esercizio della professione d'architetto in Francia, dall'altro, nella maggior parte dei casi, la rubrica 10 dei bandi di gara menziona senza ambiguità «per il progettista: un certificato d'iscrizione all'ordine degli architetti». Di conseguenza, il dipartimento del Nord, avendo imposto restrizioni alla libera prestazione dei servizi di architetti comunitari, sarebbe venuto meno agli obblighi derivanti dall'art. 59 del Trattato.

86 La Commissione rileva inoltre che, per quanto riguarda l'istituto di istruzione secondaria di Wingles, figurava fra i requisiti minimi menzionati nel bando di gara, la «qualificazione professionale comprovata dalla presentazione di un attestato OPQCB, Qualifélec, FNTP». Ora, da un lato, la direttiva 71/305 prevederebbe, ai suoi artt. 23-28, i criteri qualitativi di selezione delle imprese candidate e definirebbe più in particolare, al suo art. 26, i mezzi di prova delle capacità tecniche. D'altra parte, risulterebbe dalla sentenza 10 febbraio 1982, causa 76/81, Transporoute (Racc. pag. 417), che la prova della qualificazione professionale di un'impresa non può essere apportata con un mezzo di prova diverso da quelli tassativamente autorizzati dall'art. 26 della direttiva 71/305. Pertanto, l'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla detta disposizione.

87 Al riguardo, occorre constatare, da un lato, che il requisito di un certificato di iscrizione del progettista all'ordine degli architetti può solo favorire la prestazione dei servizi da parte degli architetti francesi, il che rappresenta una discriminazione nei confronti degli architetti comunitari e, quindi, una restrizione alla libera prestazione dei servizi di questi ultimi.

88 D'altra parte, secondo la giurisprudenza, la direttiva 71/305 osta a che uno Stato membro possa pretendere da un offerente con sede in un altro Stato membro la prova del fatto che egli soddisfa le condizioni di cui agli artt. 23-26 di detta direttiva e relative alla sua qualificazione professionale con mezzi diversi da quelli enunciati dalle disposizioni stesse (v., in tal senso, sentenza Transporoute, citata, punto 15).

89 Comunque, lo stesso governo francese riconosce che le critiche della Commissione sono fondate, ma sostiene che le violazioni commesse derivano essenzialmente dall'inesperienza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi nell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

90 Di conseguenza, si deve concludere che la censura della Commissione relativa ai requisiti minimi di partecipazione è fondata e che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi degli artt. 59 del Trattato e 26 della direttiva 71/305.

Sulle censure relative alla procedura di postinformazione ed alla mancata comunicazione dei verbali

91 La Commissione sostiene che, durante il periodo 1993-1994 e 1995, la Regione Nord-Pas-de-Calais non ha rispettato l'obbligo di postinformazione previsto dagli artt. 12, n. 5, della direttiva 71/305 e 11, n. 5, della direttiva 93/37. Infatti, gli avvisi di aggiudicazione sembrerebbero essere stati pubblicati solo dal dipartimento del Nord, il che rappresenterebbe, per la Regione Nord-Pas-de-Calais, una violazione supplementare dei suoi obblighi.

92 Inoltre, la Commissione rileva che le autorità francesi non le hanno trasmesso le informazioni richieste con la lettera di diffida complementare 8 maggio 1996, in particolare i verbali di tutte le procedure contestate. Di conseguenza, le autorità francesi sarebbero venute meno agli obblighi ad esse derivanti ai sensi dell'art. 8, n. 3, secondo comma, della direttiva 93/37.

93 Il governo francese ammette, da un lato, che la Regione Nord-Pas-de-Calais non ha pubblicato gli avvisi di postinformazione conformemente agli artt. 11, n. 5, della direttiva 93/37, e 12, n. 5, della direttiva 71/305, e, dall'altro, che i verbali delle procedure di cui trattasi non sono stati trasmessi alla Commissione, conformemente all'art. 8, n. 3, della direttiva 93/37. Esso aggiunge che tale omissione può spiegarsi solo con l'inesperienza delle dette amministrazioni aggiudicatrici nell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

94 Pertanto, si deve concludere che le censure relative alla procedura di postinformazione ed alla mancata comunicazione dei verbali sono fondate e che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi degli artt. 12, n. 5, della direttiva 71/305, 8, n. 3, e 11, n. 5, della direttiva 93/37.

95 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre constatare che, in occasione delle diverse procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione degli edifici scolastici condotte dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del Nord rilevate su un periodo di tre anni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi dell'art. 59 del Trattato, nonché degli artt. 12, n. 5, 26 e 29, n. 2, della direttiva 71/305, e degli artt. 8, n. 3, 11, n. 5, 22, n. 2 e 30, n. 2, della direttiva 93/37.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

96 Ai sensi dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché la Commissione è rimasta soccombente su due delle sue censure e la Repubblica francese sulle altre, occorre decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) In occasione delle diverse procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione degli edifici scolastici condotte dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del Nord rilevate su un periodo di tre anni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), nonché degli artt. 12, n. 5, 26 e 29, n. 2, della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE, e degli artt. 8, n. 3, 11, n. 5, 22, n. 2 e 30, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) La Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno ciascuna le proprie spese.