Parole chiave
Massima

Parole chiave

Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione relativa alla libera circolazione dei lavoratori - Ricongiungimento familiare - Diritto, per i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, di svolgere un impiego in tale Stato membro - Presupposto - Residenza effettiva con il lavoratore migrante per un periodo ininterrotto di tre anni - Periodi da prendere in considerazione per il calcolo di detto periodo - Periodi di matrimonio interrotti da un periodo di convivenza more uxorio - Inclusione

(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 7, primo comma)

Massima

$$L'art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che comprende la situazione di una cittadina turca che è stata autorizzata, in qualità di coniuge di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, a ricongiungersi a tale lavoratore quando, dopo aver divorziato prima della fine del periodo di tre anni previsto dal primo trattino di detta disposizione, ha tuttavia continuato di fatto a convivere ininterrottamente con l'ex marito fino alla data in cui i due ex coniugi si sono risposati. Tale cittadina turca deve pertanto essere considerata regolarmente residente in detto Stato membro, ai sensi della predetta disposizione, di modo che può ivi avvalersi direttamente del diritto, dopo tre anni, di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro e, dopo cinque anni, di accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta.

(v. punto 48 e dispositivo)