61998C0102

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 7 ottobre 1999. - Ibrahim Kocak contro Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (C-102/98) e Ramazan Örs contro Bundesknappschaft (C-211/98). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundessozialgericht - Germania. - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione del consiglio di associazione - Previdenza sociale - Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza - Effetto diretto - Portata - Disciplina di uno Stato membro relativa alla determinazione della data di nascita ai fini della costituzione di un numero di matricola previdenziale e della concessione di una pensione di vecchiaia. - Cause riunite C-102/98 e C-211/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-01287


Conclusioni dell avvocato generale


1 Avendo la Corte di giustizia già riconosciuto l'effetto diretto del principio della parità di trattamento (1) qual è sancito dall'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione (2) (in prosieguo: la «decisione n. 3/80»), istituito dall'Accordo di associazione tra la Comunità e la Turchia (3) (in prosieguo: l'«Accordo di associazione»), viene prospettata la questione se tale principio osti a che uno Stato membro limiti la possibilità di rettificare, con conseguenze sul diritto a prestazioni, la data di nascita dichiarata ai fini dell'iscrizione al proprio regime di previdenza sociale ai casi in cui si sia verificato un errore materiale di trascrizione e a quelli in cui siano presentati documenti emessi anteriormente alla dichiarazione, senza tenersi conto delle circostanze nelle quali sono registrate le nascite in Turchia.

Ciò è quanto intendono in sostanza accertare le Sezioni Ottava e Tredicesima del Bundessozialgericht (Germania), mediante le questioni pregiudiziali sottoposte a questa Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE).

I - Fatti nel procedimento C-102/98, Kocak

2 Il ricorrente nel procedimento a quo, signor Kocak, è un cittadino turco che tra il 1956 e il 1962 aveva prestato lavoro in Turchia ed era colà iscritto al regime previdenziale. Dall'aprile 1962 fino al dicembre 1966 lavorava nel settore minerario in Germania. Egli risiede in modo continuativo in questo Stato membro dal maggio 1970 e, fino al 1_ ottobre 1986, data del suo pensionamento anticipato, esercitava attività subordinate nel settore industriale. Dall'ottobre 1961, momento a partire dal quale cessava di ricevere la pensione anticipata, egli riceve un assegno a titolo di sussidio sociale.

3 Nel 1970, all'atto dell'iscrizione al regime previdenziale in Germania, egli dichiarava di essere nato il 20 ottobre 1933. Con sentenza 3 dicembre 1985 del tribunale civile di Düzce, in Turchia, veniva rettificata nei registri dello stato civile turco l'iscrizione relativa al suo anno di nascita, che diveniva l'anno 1926. Tenuto conto di questa sentenza, il Landesversicherungsanstalt (ente pensionistico) dello Schleswig-Holstein gli rilasciava un nuovo numero di matricola previdenziale recante la data di nascita rettificata.

4 Nell'agosto 1991 il signor Kocak presentava domanda di pensione di vecchiaia, avendo compiuto l'età di 65 anni. Nel febbraio 1992 l'ente pensionistico lo informava che esso non riconosceva, ai fini del suo diritto a pensione in Germania, la decisione giudiziaria turca che aveva rettificato il suo anno di nascita. Esso rigettava la domanda di pensionamento in quanto considerava che il richiedente fosse nato nel 1933 e che avrebbe compiuto l'età di 65 anni nell'ottobre 1998, attribuendogli un diverso numero di matricola previdenziale nel quale figurava nuovamente il 1933 come anno di nascita.

5 I reclami proposti dal signor Kocak avverso queste decisioni venivano respinti sul motivo che la sentenza emanata dal giudice turco si basava esclusivamente su un parere medico e su una dichiarazione resa da un testimone. In siffatte circostanze, l'ente pensionistico escludeva che fosse provato che l'interessato era nato nel 1926 anziché nel 1933, come egli stesso aveva dichiarato all'atto dell'iscrizione al regime pensionistico in Germania.

6 Il ricorso contenzioso del ricorrente veniva accolto in primo grado dal Sozialgericht di Itzehoe, il quale condannava l'ente pensionistico a erogargli una pensione di vecchiaia in quanto aveva compiuto l'età di 65 anni a decorrere dal novembre 1991. Nel giudizio di secondo grado, il Landessozialgericht dello Schleswig-Holstein riformava la sentenza respingendo il ricorso di primo grado, adducendo tra l'altro come motivazione che le circostanze e i mezzi di prova addotti dal signor Kocak nel primo procedimento svoltosi dinanzi all'organo giurisdizionale turco che aveva ordinato la rettifica della sua data di nascita non avevano valore sufficiente per contrastare l'efficacia probatoria della sua prima iscrizione iniziale nei registri dello stato civile. Avverso questa sentenza il signor Kocak proponeva ricorso per cassazione.

La controversia veniva in parte risolta in via transattiva. Essa si limita ora alla contestazione del rilascio di un nuovo numero di matricola previdenziale al signor Kocak da parte dell'ente previdenziale resistente, nella sua decisione 17 febbraio 1992, e al diniego della pensione di vecchiaia opposto nella sua decisione 1_ dicembre 1993.

II - Questione pregiudiziale posta nella causa C-102/98, Kocak

7 La Tredicesima Sezione del Bundessozialgericht, a cui incombe di statuire sul ricorso per cassazione («Revision»), ha ritenuto necessario sottoporre a questa Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la normativa che regola l'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (in particolare l'art. 9 dell'Accordo relativo all'istituzione dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia del 12 settembre 1963, l'art. 37 del protocollo addizionale del detto Accordo del 23 novembre 1970, l'art. 10 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione del 19 settembre 1980 (4) e l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione del 19 settembre 1980) vada interpretata nel senso che al legislatore di uno Stato membro non è consentito emanare norme in base alle quali, ai fini dell'uso in un numero di matricola assegnato all'iscritto al regime previdenziale nonché del riconoscimento di una pensione di vecchiaia, anche nel caso di lavoratori migranti turchi - prescindendo dalle particolarità dei registri di stato civile turchi - sia di regola determinante la data di nascita risultante dalla prima dichiarazione dell'iscritto dinanzi all'ente previdenziale dello Stato membro interessato oppure fornita al datore di lavoro in tale Stato (in quanto questi è tenuto a notificare l'assunzione all'ente previdenziale)».

III - Fatti nel procedimento C-211/98, Örs

8 Il signor Örs è nato in Turchia e risiede in Germania dal 1972. Egli è iscritto al regime pensionistico della Bundesknappschaft, ente previdenziale resistente nel procedimento a quo. All'atto della sua iscrizione in Germania, egli dichiarava di essere nato il 1_ maggio 1950. Tenuto conto di questi dati, gli veniva attribuito il numero di matricola previdenziale 80 010550 O 016.

Nel febbraio 1993 l'interessato presentava all'ente resistente una sentenza del tribunale di primo grado di Balikesir, in Turchia, del 9 novembre 1992, con la quale veniva rettificata la sua data di nascita iscritta nei registri dello stato civile di questo paese, che diveniva quella del 1_ maggio 1946. A tale sentenza era allegato un certificato secondo il quale egli aveva prestato servizio militare tra il luglio 1970 e il marzo 1972. Egli dichiarava inoltre di non aver frequentato scuole in Turchia.

9 Stando a quanto risultava da questa sentenza, di cui il signor Örs produceva una traduzione, l'ospedale statale di Balikesir aveva comunicato alla detta autorità giudiziaria che l'interessato aveva tra 45 e 46 anni di età. Inoltre, i testimoni da lui citati avevano dichiarato sotto giuramento di conoscerlo bene, avendo abitato nello stesso villaggio; che i suoi genitori avevano convissuto per anni prima di contrarre matrimonio; che nel villaggio tutti convivevano e avevano figli prima di sposarsi e che, quando i genitori del signor Örs si erano sposati, questi aveva già 4 o 5 anni. Uno dei testimoni aveva dichiarato che sua figlia Havva era anch'essa nata nel 1946, pur essendo stata iscritta nei registri dello stato civile come nata nel 1948. Il pubblico ministero affermava nelle sue conclusioni che l'interessato aveva dimostrato le proprie affermazioni. Conseguentemente, il detto tribunale di primo grado turco accoglieva la sua domanda di rettifica della data di nascita.

10 Con decisioni 14 giugno 1993 e 14 settembre 1993, l'ente resistente nel procedimento a quo respingeva la domanda del signor Örs intesa ad ottenere la modifica della sua data di nascita e del suo numero di matricola previdenziale.

Il ricorso dinanzi al Sozialgericht di Gelsenkirchen veniva respinto. Nel giudizio di secondo grado, il ricorrente nel procedimento a quo sottolineava di non essere interessato solo alla modifica del suo numero di matricola previdenziale, ma anche a quella della sua data di nascita effettiva, la quale avrebbe una fondamentale importanza ai fini della durata della sua vita lavorativa. Il Landessozialgericht della Renania settentrionale-Vestfalia respingeva il ricorso dichiarando che il numero di matricola serve unicamente a fini di classificazione dei dati dell'interessato per gli effetti del riconoscimento del diritto a prestazioni sociali e che, per tale motivo, l'ente previdenziale non era obbligato a rettificare la data di nascita nel numero di matricola previdenziale in ossequio alla sentenza pronunciata dal tribunale turco. Quanto alla necessità di rettificare la data di nascita effettiva indicata nel detto numero di matricola, esso faceva applicazione della giurisprudenza del Bundessozialgericht che, a tale proposito, ritiene che la data di nascita effettiva sia quella che figurava iscritta nei registri dello stato civile al momento dell'attribuzione del numero di matricola previdenziale.

IV - Questione pregiudiziale posta nella causa C-211/98, Örs

11 L'Ottava Sezione del Bundessozialgericht, a cui incombe di pronunciarsi sul ricorso per cassazione («Revision»), ha ritenuto necessario sottoporre a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, in base alla normativa che regola l'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sussista nel campo della previdenza sociale un divieto di discriminazioni direttamente applicabile a favore di un lavoratore turco nella Repubblica federale di Germania.

2) In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra, se questo divieto vada interpretato nel senso che esso è incompatibile con una normativa nazionale in forza della quale, ai fini di prestazioni relative alla previdenza sociale obbligatoria e del numero di matricola previdenziale al riguardo rilasciato, sia determinante la data di nascita originariamente registrata nel momento in cui il lavoratore turco si è iscritto per la prima volta a un regime previdenziale nazionale».

V - Normativa nazionale

12 Sempreché abbiano versato contributi per 60 mesi, gli uomini, all'età di 65 anni, e le donne, all'età di 60, maturano un diritto a pensione di vecchiaia. All'inizio dell'attività lavorativa, il datore di lavoro deve trasmettere all'ente previdenziale i dati personali del lavoratore e, successivamente, l'ente pensionistico attribuisce a quest'ultimo un numero di matricola previdenziale, del quale la data di nascita è parte integrante.

13 In forza del disposto dell'art. 1, n. 5, della Verordnung über die Vergabe und Zusammensetzung der Versicherungsnummer (regolamento in materia di attribuzione e composizione del numero di matricola previdenziale), tale numero è attribuito una sola volta e non può essere modificato.

14 L'eventuale inesattezza della data di nascita figurante nel numero di iscrizione è disciplinata dall'art. 33a del Socialgesetzbuch I (codice della previdenza sociale; in prosieguo: l'«SGB I»), in vigore dal 1_ gennaio 1998, il quale recita quanto segue:

«1. Se esistono diritti od obblighi subordinati al raggiungimento o al non superamento di un determinato limite di età, la data di nascita di riferimento è quella risultante dalla prima dichiarazione effettuata dall'avente diritto o dall'obbligato, o dai suoi familiari, dinanzi a un ente competente per la concessione di prestazioni sociali oppure, sempreché si tratti di una dichiarazione rientrante nell'ambito delle sezioni terza o sesta del libro IV, dinanzi al datore di lavoro.

2. L'ente competente per la concessione della prestazione può non tener conto della data di nascita di riferimento, di cui al n. 1, soltanto quando sia provato:

a) che vi è stato errore materiale di trascrizione o

b) che in un documento il cui originale è stato emesso anteriormente alla dichiarazione di cui al n. 1 figura una diversa data di nascita.

3. I nn. 1 e 2 trovano applicazione per analogia alle date di nascita che formano parte integrante del numero di matricola previdenziale o di qualsiasi altro codice di identificazione impiegato per le prestazioni sociali disciplinate nel presente codice».

15 Questa disposizione è stata adottata allo scopo di impedire la rivendicazione abusiva di prestazioni sociali nei casi in cui, in seguito alla modifica della data di nascita, sarebbe possibile richiedere l'erogazione anticipata delle prestazioni. Nella sua elaborazione si è tenuto conto del fatto che esistono ordinamenti giuridici stranieri che prevedono la possibilità di modificare la data di nascita mediante decisione giudiziaria, che tale modifica può portare a conseguire vantaggi nel diritto previdenziale tedesco e che, per gli stessi ordinamenti giuridici, la modifica della data di nascita non ha conseguenze sul diritto a prestazioni sociali.

La nuova normativa è intesa a garantire che una rettifica della data di nascita ottenuta in simili circostanze non abbia conseguenze neanche nel diritto previdenziale tedesco.

L'adozione di una disposizione transitoria speciale non è stata considerata necessaria.

VI - Norme comunitarie di cui si richiede l'interpretazione

16 L'art. 9 dell'Accordo di associazione così dispone:

«Le parti contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità (5)».

17 Il protocollo addizionale allegato all'Accordo di associazione (6) stabilisce, all'art. 37:

«Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella Comunità un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri della Comunità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione».

18 L'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione (in prosieguo: la «decisione 1/80») dispone che:

«Gli Stati membri della Comunità riconoscono ai lavoratori turchi inseriti nel loro mercato regolare del lavoro un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza rispetto ai lavoratori cittadini degli Stati membri della Comunità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione».

19 L'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 a sua volta recita:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri e alle quali sono applicabili le disposizioni della presente decisione sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari della presente decisione».

VII - Procedimento pregiudiziale

20 Sono state presentate osservazioni scritte, entro il termine all'uopo previsto dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia, dal signor Örs, dai governi francese e tedesco e dalla Commissione.

Nel corso dell'udienza, svoltasi il 7 settembre 1999, sono comparsi per presentare le loro osservazioni orali un rappresentante della Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken, ente resistente nel caso del signor Kocak, l'agente del governo tedesco e quello della Commissione.

21 Il signor Örs ribadisce che l'ente previdenziale resistente non ha motivi ragionevoli per rifiutarsi di accettare la rettifica della sua data di nascita e che, in forza del divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, che ha effetto diretto, esso non può trattare distintamente un cittadino comunitario ed un cittadino turco residente in uno Stato membro. A suo parere, la decisione dell'autorità giudiziaria che ha rettificato la sua iscrizione nei registri dello stato civile per quanto riguarda l'anno di nascita è vincolante per gli enti previdenziali tedeschi, a meno che non esistano indizi che essa sia stata emanata in modo irregolare, circostanza che non risulta ricorrere.

22 La Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken ha argomentato, nel corso dell'udienza, che inizialmente le domande di rettifica della data di nascita dirette a prolungare il periodo di godimento di prestazioni sociali o ad anticipare il momento in cui queste prendevano a decorrere era un fenomeno abbastanza isolato. Tuttavia, a partire dalla fine degli anni ottanta, esso è divenuto molto più frequente, al punto che, nel corso del 1998, agli enti previdenziali tedeschi sono pervenute circa 5 000 richieste in tal senso, inoltrate da cittadini turchi. Il costo che comporterebbe la rettifica di queste date di nascita, qualora alla modifica conseguisse la riscossione di prestazioni sociali, risulterebbe non solo elevatissimo, ma anche imprevisto e idoneo a perturbare l'equilibrio finanziario del sistema. Esso ha altresì affermato che, ove si fossero disposte misure transitorie, come suggerito dalla Commissione, la nuova normativa avrebbe tardato diversi anni prima di potersi applicare e non avrebbe potuto assolvere la finalità per la quale è stata creata.

23 Il governo tedesco sostiene che, seppure fosse applicabile ai lavoratori turchi, il principio della parità di trattamento in materia previdenziale non implicherebbe che gli estratti dei registri dello stato civile rilasciati dalle autorità turche siano vincolanti per gli enti pensionistici e per i giudici tedeschi. Esso rileva come non esistano differenze rilevanti nel procedimento di rettifica della data di nascita in Turchia e negli Stati membri, come non vi sia armonizzazione in tale materia tra gli Stati comunitari e la Turchia, né sia stato istituito un sistema di reciproco riconoscimento delle decisioni di rettifica, e come nemmeno in Turchia le decisioni giudiziarie che rettificano la data di nascita producano effetti nella sfera della previdenza sociale (7).

Esso garantisce che la disposizione contenuta nell'art. 33a dell'SGB I si applica tanto ai cittadini turchi quanto ai cittadini tedeschi nati in un paese terzo e indica come esempio i circa 2 800 000 rimpatriati giunti in Germania provenienti, soprattutto, dall'ex Unione Sovietica.

Esso aggiunge che la norma che limita la possibilità di modificare il diritto a prestazioni previdenziali in seguito alla rettifica della data di nascita è stata adottata in quanto necessaria, equa e obiettivamente giustificata. Si era infatti rilevato che frequentemente gli iscritti al regime previdenziale richiedevano vuoi il prolungamento al diritto a prestazioni, quali ad esempio la pensione per gli orfani o gli assegni familiari, vuoi l'anticipazione del versamento della pensione di vecchiaia, adducendo l'intervenuta modifica ex post della loro data di nascita. L'accertamento di ciascun caso singolo risultava lungo e costoso, dovendo gli enti previdenziali del paese di origine dell'interessato compiere difficili indagini. Inoltre, il dispositivo attualmente in vigore per riconoscere il mutamento della data di nascita consente di arginare in gran parte le frodi dirette ad ottenere una pensione di vecchiaia prima del tempo, giacché, nella pratica totalità dei casi in cui è richiesta la modifica della data di nascita, la data che si dichiara è anteriore a quella indicata al momento dell'iscrizione al regime previdenziale, con l'aggiunta che si tratta non già di casi isolati, bensì di un fenomeno a vasta scala.

Esso conclude segnalando che sono accettati i documenti probatori emessi anteriormente alla dichiarazione della data dell'iscrizione al regime e che sono ammessi sia gli estratti dei registri dello stato civile, sia ogni altro documento che consenta di stabilire la data di nascita, quali ad esempio quelli emessi in riferimento alla frequenza scolastica o alla prestazione del servizio militare.

24 Il governo francese osserva che non si può riconoscere lo stesso valore probatorio alle trascrizioni operate nei registri dello stato civile di uno Stato membro e a quelle di un paese terzo. Esso afferma che uno Stato membro può valutare il carattere insufficiente o erroneo delle prove addotte a sostegno di una richiesta di modifica della data di nascita, in particolare alla luce della facilità con cui in alcuni paesi sono emanate decisioni giudiziarie volte a rettificare o integrare i dati dei registri dello stato civile, con l'unico intento di eludere la normativa degli Stati membri in materia di cittadinanza, diritto di residenza e diritto di ricevere prestazioni sociali o la pensione di vecchiaia.

25 La Commissione ritiene che la normativa tedesca, che esclude la rettifica della data di nascita ai fini del diritto a pensione di vecchiaia tranne nel caso in cui sia presentato un documento emesso anteriormente al momento dell'iscrizione del lavoratore a un regime previdenziale in Germania, costituisce una discriminazione dissimulata nei confronti dei lavoratori migranti turchi che si trovano in una situazione distinta, di fatto e di diritto, rispetto ai cittadini tedeschi.

Per spiegare la sua posizione, essa argomenta che in Germania, quando si verifica una nascita, la legge impone a determinate persone l'obbligo, sanzionato con ammende, di effettuare una dichiarazione nei registri dello stato civile entro il termine di una settimana e che la data iscritta può essere rettificata solo in forza di una decisione giudiziaria emanata in seguito a un procedimento di volontaria giurisdizione, nell'ambito del quale il giudice ordina d'ufficio i mezzi di prova che devono essere forniti e concede la rettifica solo quando pervenga a convincersi dell'inesattezza dei dati trascritti. Per contro, in Turchia, il termine per dichiarare una nascita è di un mese e non sembra essere sempre rispettato, soprattutto nelle zone rurali. La rettifica della trascrizione è concessa una sola volta e in forza di una decisione giudiziaria emanata in esito ad un procedimento considerato eccezionalmente indulgente e accomodante, nell'ambito del quale non è effettuata d'ufficio un'accurata indagine dei fatti.

Essa fa rilevare come la norma entrata in vigore nel gennaio 1998, adottata allo scopo di evitare le frodi e gli oneri amministrativi inerenti alla verifica di procedimenti celebrati all'estero, possa essere giustificata con riguardo al futuro, ma sembri dubbio che, in difetto di disposizioni transitorie, la sua applicazione sia giustificata nei confronti dei dati che il lavoratore turco ha fornito al momento della sua iscrizione al regime previdenziale tedesco, quando la normativa in vigore era diversa.

In ordine al fatto che in Turchia la data di nascita che si prende in considerazione ai fini dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti è quella che figura trascritta nei registri dello stato civile al momento dell'iscrizione al regime, la Commissione precisa che tale non era la disciplina in Germania prima del 1998 e che un lavoratore turco non aveva motivi per supporre che le autorità tedesche avrebbero legiferato in modo da introdurre questo stesso principio nella loro normativa previdenziale, con effetto retroattivo e senza disposizioni transitorie. Essa aggiunge che, in casi come quelli dei signori Kocak e Örs, nei quali la rettifica della data di nascita è basata esclusivamente su un parere medico, è logico che si metta in dubbio la correttezza della decisione giudiziaria turca. Per tale motivo, l'onere di dimostrare dinanzi ai giudici tedeschi la veridicità della nuova data di nascita incomberà all'interessato, che dovrà fornire mezzi di prova più convincenti.

Essa conclude rilevando come la disposizione controversa sia sproporzionata rispetto alla finalità perseguita, poiché mancano in essa disposizioni transitorie che tengano conto delle differenze strutturali esistenti tra gli Stati contraenti dell'Accordo di associazione.

VIII - Esame delle questioni pregiudiziali

26 Per fornire una risposta alle questioni pregiudiziali prospettate dalle Sezioni Ottava e Tredicesima del Bundessozialgericht, che tratterò congiuntamente, prenderò anzitutto in esame il problema se il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, enunciato dalla normativa che regola l'associazione tra la Turchia e la Comunità, abbia effetto diretto nei confronti dei lavoratori turchi. In caso affermativo, esaminerò il punto se questi ultimi possano far valere tale divieto in uno Stato membro per evitare l'applicazione nei loro confronti di una norma previdenziale che consente la rettifica della data di nascita dichiarata dal lavoratore all'atto dell'iscrizione al regime in tale Stato soltanto se sia dimostrata l'esistenza di un errore materiale di trascrizione ovvero se l'interessato produca un documento, emesso anteriormente all'iscrizione al regime previdenziale, nel quale figuri una diversa data di nascita. Da ultimo mi occuperò dell'applicazione ratione temporis del principio della parità di trattamento nelle controversie a quibus.

A - Sull'effetto diretto del divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza nella normativa che regola l'associazione tra la Comunità e la Turchia

27 Sia l'art. 9 dell'Accordo di associazione, sia l'art. 37 del protocollo addizionale allegato all'Accordo, nonché l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 e l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, enunciano un divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza. Non è peraltro necessario, ai fini della soluzione delle questioni pregiudiziali, interpretare tutte queste disposizioni.

28 L'art. 9 dell'Accordo di associazione, che vieta le discriminazioni fondate sulla cittadinanza nel proprio ambito di applicazione, è una norma di carattere generale che, al pari dell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE), è destinata a trovare applicazione in maniera autonoma solo in circostanze in relazione alle quali l'Accordo e le norme che hanno dato attuazione a quest'ultimo non prevedano norme specifiche contro le discriminazioni.

29 Nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri e la Turchia, il divieto di discriminazioni è stato attuato e specificato dall'art. 37 del protocollo addizionale, allegato all'Accordo di associazione.

30 La decisione n. 1/80, intesa allo sviluppo dell'associazione, accoglie il medesimo principio, pur se circoscritto alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro. Concordo con la Commissione nel ritenere escluso che le norme tedesche che disciplinano la rettifica del numero di matricola previdenziale o la concessione delle prestazioni sociali stabiliscano condizioni di lavoro ai sensi di questa disposizione.

31 La decisione n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri ai lavoratori turchi e ai loro familiari, che costituisce uno sviluppo dell'art. 39 del protocollo addizionale, enuncia all'art. 3, n. 1, il principio secondo cui ogni persona che risieda in uno Stato membro e alla quale si applichi questa decisione deve godere di un trattamento uguale a quello che gli Stati membri riservano ai loro cittadini.

In forza del suo art. 2, la decisione n. 3/80 trova applicazione ad entrambi i ricorrenti nelle controversie a quibus, trattandosi di lavoratori aventi cittadinanza turca e assoggettati alla normativa di uno Stato membro.

32 Entrambe le controversie nell'ambito delle quali sono sorte le questioni pregiudiziali vertono sulla possibilità di rettificare la data di nascita figurante nel numero di matricola previdenziale, attribuito al momento dell'iscrizione al regime previdenziale in Germania, data sulla quale gli enti previdenziali si basano per riconoscere il diritto alle varie prestazioni. Pertanto, la disposizione che questa Corte dovrà prendere in esame per risolvere le questioni pregiudiziali è l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, che disciplina l'applicazione dei regimi previdenziali degli Stati membri ai lavoratori turchi (8).

33 Come ho già rilevato all'inizio delle presenti conclusioni, una parte delle difficoltà insite nelle cause in esame è stata eliminata dalla sentenza nella causa Sürül (9), nella quale la Corte ha dichiarato che l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 stabilisce, nella sua sfera d'applicazione, un principio preciso ed incondizionato sufficientemente operativo per essere applicato da un giudice nazionale e, quindi, idoneo a disciplinare la situazione giuridica dei singoli. La Corte ha aggiunto che l'effetto diretto che deve essere riconosciuto a tale disposizione implica che gli amministrati, a cui la disposizione medesima si applica, possano legittimamente farla valere dinanzi all'autorità giudiziaria degli Stati membri (10).

34 La prima questione pregiudiziale posta dall'Ottava Sezione del Bundessozialgericht nella causa C-211/98, Örs, va pertanto risolta affermativamente nel senso che l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, il quale stabilisce il principio secondo cui, nei settori e nei regimi previdenziali da esso regolati, ogni persona ricompresa nel suo ambito di applicazione che risieda in uno Stato della Comunità deve godere di un trattamento uguale a quello che gli Stati membri riservano ai propri cittadini, esplica effetto diretto.

B - Sulla parità di trattamento dei lavoratori turchi in materia di previdenza sociale e sulla possibilità di rettificare la data di nascita con ripercussioni sul diritto a prestazioni sociali

35 Non è la prima volta che un giudice nazionale pone a questa Corte un interrogativo sull'esistenza, ai fini della determinazione del diritto a prestazioni sociali in capo ad un lavoratore migrante, di un obbligo da parte degli enti previdenziali e dei giudici di uno Stato membro di rispettare le certificazioni e i documenti analoghi relativi allo stato civile delle persone e promananti dalle competenti autorità di altri Stati.

La Corte ha avuto modo di pronunciarsi, a tale proposito, nella causa Dafeki (11), relativa alla questione pregiudiziale che le aveva sottoposto il Sozialgericht di Amburgo (Germania).

36 I fatti all'origine di questa controversia erano identici a quelli oggetto di disputa nelle due cause oggi in esame.

La signora Dafeki era una cittadina greca che dal 1966 risiedeva in Germania, dove aveva svolto attività lavorativa subordinata fino al 1987. Nei suoi documenti di identità era indicata la data di nascita del 3 dicembre 1933.

Il 4 aprile 1986, su istanza dell'interessata, il tribunale di primo grado di Trikala (Grecia) aveva rettificato tale data in conformità di uno speciale procedimento all'uopo previsto per i casi di distruzione bellica degli archivi e dei registri dello stato civile. La sua data di nascita diveniva il 20 febbraio 1929. Conseguentemente le veniva rilasciato un estratto dell'atto di nascita nel quale veniva attestata come data di nascita quella risultante da tale rettifica.

37 Nel dicembre 1988 la signora Dafeki aveva richiesto in Germania la concessione di prestazioni di vecchiaia anticipate per donne di età superiore a 60 anni. Nonostante soddisfacesse gli altri requisiti per ottenere la pensione anticipata, la domanda veniva respinta. Il competente ente tedesco, basandosi su documenti anteriori alla rettifica, accertava che alla data della domanda l'interessata non aveva raggiunto l'età prescritta.

38 Risultava dall'art. 66 del Personenstandgesetz (legge relativa allo stato civile delle persone), disposizione applicabile a quella fattispecie, che gli estratti dei registri dello stato civile rilasciati in un altro paese non godevano della presunzione di veridicità attribuita a quelli tedeschi, talché il giudice investito di una causa doveva procedere all'esame dei documenti stranieri prodotti in giudizio basandosi sul criterio della libera valutazione delle prove. Nell'ambito di tale esame, il giudice doveva tener conto, in particolare, di un criterio giurisprudenziale che stabiliva una presunzione in base alla quale, in caso di conflitto tra più documenti successivi, prevaleva quello che risultava cronologicamente più prossimo all'evento da provare, in linea generale e fatta salva l'esistenza di altre prove sufficienti. Pertanto, nel caso della signora Dafeki, il documento al quale doveva attribuirsi preminenza era il primo estratto dell'atto di nascita.

Poiché l'applicazione giudiziale di tale criterio faceva sì che il valore probatorio riconosciuto dai giudici tedeschi ai certificati di stato civile emessi in un altro Stato membro fosse inferiore a quello attribuito ai certificati emessi dalle autorità tedesche, il giudice nazionale chiamato a conoscere di quella controversia si chiedeva se tale norma fosse incompatibile con il diritto comunitario, in ispecie con l'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e con l'art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE), in quanto costitutivo di una discriminazione dissimulata fondata sulla cittadinanza. Infatti, pur applicandosi indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore, quella normativa produceva all'atto pratico effetti sfavorevoli per i lavoratori cittadini di altri Stati membri.

39 Nella sentenza pronunciata in quella causa la Corte ha tenuto conto sia delle diversità esistenti tra gli ordinamenti giuridici nazionali per quanto riguarda i presupposti e le procedure per ottenere una rettifica della data di nascita, sia del fatto che gli Stati membri non avevano provveduto all'armonizzazione della materia né stabilito un sistema di reciproco riconoscimento di tali decisioni, analogo a quello previsto per le decisioni rientranti nel campo d'applicazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (12). La Corte ha in seguito affermato che la possibilità di contestare fondatamente la veridicità di un certificato dello stato civile dipendeva, in ampia misura, dalla procedura seguita e dalle condizioni che dovevano essere soddisfatte per potersi modificare tale certificato di nascita, le quali potevano differire notevolmente da uno Stato membro all'altro.

Per questi motivi, al punto 18 della sentenza, essa ha dichiarato: «(...) le autorità amministrative e giudiziarie di uno Stato membro non sono tenute, in forza del diritto comunitario, a rispettare l'equivalenza fra le successive rettifiche dei certificati di stato civile effettuate dalle autorità competenti del proprio Stato e quelle disposte dalle competenti autorità di un altro Stato membro».

40 Con questa affermazione la Corte si è fatta eco ed ha dato riscontro alle preoccupazioni manifestate dal governo tedesco e dalla Commissione. Il primo sosteneva che sussistevano differenze rilevanti nelle disposizioni che, negli Stati membri, disciplinavano i registri dello stato civile e le rettifiche del medesimo. Esso indicava quale esempio il fatto che, in Grecia, poteva ottenersi la rettifica della data di nascita dinanzi ad organi giurisdizionali monocratici, per i quali era sufficiente la dichiarazione resa da due testimoni. Esso aggiungeva che numerosi lavoratori migranti aventi cittadinanza ellenica si erano avvalsi di questa possibilità e che l'ente previdenziale tedesco competente aveva accertato, in centinaia di casi, che la data di nascita dichiarata all'inizio dell'attività lavorativa era abbastanza diversa da quella che veniva indicata nel richiedere l'assegnazione di una pensione e che, come regola generale, la rettifica era operata in modo da avvantaggiare il lavoratore.

A sua volta, la Commissione segnalava che le questioni relative allo stato civile variavano considerevolmente a seconda degli Stati membri poiché i rispettivi sistemi erano fortemente influenzati dagli aspetti culturali più svariati, nonché da taluni eventi come le guerre e le cessioni territoriali, e riteneva difficile partire dal principio che le situazioni di fatto e di diritto fossero identiche o equivalenti. Essa aggiungeva che la Comunità non disponeva di una competenza generale per disciplinare il diritto vigente in materia di stato civile o le questioni legate al valore probatorio degli atti di stato civile.

41 Sennonché, al punto 19 della sentenza, la Corte sembra compiere un mutamento di direzione. Confesso di riuscire solo a riassumere il ragionamento nel modo seguente, interpretandolo nel senso che:

- fino al punto 18, affermando che il diritto comunitario non impone l'obbligo ad uno Stato membro di rispettare l'equivalenza tra le rettifiche nei registri dello stato civile effettuate dalle proprie autorità e quelle promananti da altri Stati membri, la Corte si riferiva agli effetti puramente civili di queste rettifiche, dal momento che la norma controversa in quella causa era un articolo della legge relativa allo stato civile delle persone;

- a partire dal punto successivo, la Corte ha intrapreso un ragionamento in termini di documentazione necessaria per garantire l'esercizio di una delle libertà del Trattato, laddove afferma che «cionondimeno, va rilevato che l'esercizio dei diritti derivanti dalla libera circolazione dei lavoratori non è possibile senza la presentazione di documenti relativi allo stato civile, i quali di norma sono rilasciati dallo Stato di origine del lavoratore. Ne consegue che le autorità amministrative e giudiziarie di uno Stato membro sono obbligate ad attenersi ai certificati e agli atti analoghi relativi allo stato civile che provengono dalle competenti autorità degli altri Stati membri, a meno che la loro esattezza non sia gravemente infirmata da indizi concreti in relazione al singolo caso considerato».

Alla luce di questa considerazione, la Corte ha concluso che «(...) una norma nazionale che stabilisce la presunzione generale e astratta secondo cui, in caso di conflitto tra più documenti successivi, prevale il documento cronologicamente più vicino all'evento da comprovare, se non vi sono altri mezzi di prova sufficienti, non può giustificare il rifiuto di prendere in considerazione una rettifica operata da un giudice di un altro Stato membro».

42 Le differenze tra la situazione della signora Dafeki e quella dei signori Kocak e Örs risaltano subito e in modo palese. La prima era cittadina di uno Stato membro, mentre gli altri due sono cittadini di un paese terzo. I documenti presentati dalla signora Dafeki in Germania per provare una data di nascita diversa da quella dichiarata al momento della sua iscrizione al regime previdenziale erano dunque stati emessi dalle competenti autorità di uno Stato membro, mentre i documenti prodotti dai signori Kocak e Örs provenivano da un paese terzo.

43 Queste differenze, tuttavia, non sono determinanti. Infatti, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori, sia i cittadini comunitari, in forza dell'art. 48, n. 2, del Trattato CE, che è stato applicato al caso della signora Dafeki, sia i cittadini turchi, in forza del disposto dell'art. 37 del protocollo addizionale, godono del diritto ad un trattamento uguale a quello che gli Stati membri riservano ai propri cittadini. Inoltre, in materia di previdenza sociale, l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (13) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), applicabile ai cittadini comunitari, e l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, applicabile ai cittadini turchi, redatti con un'identica formulazione, impongono agli Stati membri l'obbligo di riservare a coloro che risiedono in uno Stato membro e rientrano nel loro ambito di applicazione personale il medesimo trattamento dei cittadini nazionali.

La Corte ha riconosciuto l'effetto diretto del principio della parità di trattamento in materia di previdenza sociale, sia che si tratti di quello enunciato nell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (14), sia che si tratti della sua enunciazione contenuta nell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 (15). Ne consegue che uno Stato membro non può attribuire una diversa portata a questo principio in funzione del fatto che il beneficiario sia un lavoratore cittadino di un altro Stato membro oppure un lavoratore di cittadinanza turca.

44 Mi sembra invece determinante il fatto che, contrariamente a quanto si verificava nella normativa applicabile alla causa Dafeki, che riconosceva un valore probatorio inferiore ai certificati provenienti dall'estero rispetto a quelli emessi in Germania, la norma controversa nelle cause in esame non stabilisca alcuna differenza basata sull'origine o sulla provenienza dei documenti prodotti a sostegno di una domanda di rettifica della data di nascita ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni sociali.

45 Concordo con la sentenza Dafeki nel riconoscere che, per poter far valere il diritto a una prestazione previdenziale connessa all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori garantita dal Trattato, questi ultimi devono comprovare determinati dati figuranti nei registri dello stato civile. Altrettanto accade per i lavoratori turchi che si spostano negli Stati membri per motivi di lavoro in forza dell'Accordo di associazione e della normativa di attuazione di quest'ultimo.

46 Come ho rilevato in precedenza, la norma controversa, ossia l'art. 33a dell'SGB I, è entrata in vigore il 1_ gennaio 1998 ed è stata adottata nell'intento di evitare il verificarsi della situazione in cui un lavoratore faceva rettificare la propria data di nascita al fine di ottenere una modifica del suo diritto a prestazioni sociali in Germania.

Per conseguire tale finalità, la norma ha aggravato le condizioni alle quali le autorità tedesche competenti in materia previdenziale riconoscono la rettifica della data di nascita degli aventi diritto, la quale è, indiscutibilmente, il dato sul quale i regimi previdenziali si basano per determinare la durata del diritto alle prestazioni familiari, o la pensione a favore degli orfani, e che determina il dies a quo del diritto di ricevere la pensione di vecchiaia. Mi sembra sintomatico il fatto che gli ordinamenti giuridici che, come quello ellenico (16) o quello turco, consentono, a quanto pare con gran facilità, la rettifica della data di nascita, non riconoscano a tale rettifica effetti con riguardo ai diritti previdenziali.

Tale aggravamento delle condizioni consiste nell'obbligo posto in capo all'avente diritto di attenersi alla data di nascita che egli stesso o i suoi familiari avevano dichiarato all'atto dell'iscrizione al regime previdenziale in Germania, data che è incorporata nel numero di matricola previdenziale, a meno che l'ente competente per il riconoscimento della prestazione accerti che è occorso un errore materiale di trascrizione oppure che un documento, il cui originale è stato emesso anteriormente alla detta dichiarazione, reca una data di nascita diversa.

47 Si tratta di una norma che non opera distinzioni in base alla cittadinanza tra gli iscritti al regime previdenziale e che, pertanto, non costituisce una discriminazione diretta.

Sennonché, le Sezioni del Bundessozialgericht che hanno sottoposto alla Corte le questioni pregiudiziali nutrono espresse riserve circa l'esistenza di una discriminazione dissimulata e la Commissione conclude anzi apertamente per tale esistenza.

48 Com'è noto, la Corte definisce la discriminazione dissimulata a motivo della cittadinanza come qualsiasi forma di discriminazione che, pur applicando criteri diversi di distinzione, conduca di fatto al medesimo risultato. Fin dal 1974 la Corte ha ricorrentemente statuito che gli effetti pratici di criteri basati sul luogo d'origine o sulla residenza di un lavoratore possono, in determinate circostanze, costituire una discriminazione basata sulla cittadinanza proibita dal Trattato (17).

Ad esempio, la Corte ha ritenuto sussistenti discriminazioni dissimulate basate sulla cittadinanza nell'ambito della libera circolazione di persone allorché la normativa di uno Stato membro imponeva al lavoratore un requisito di residenza per accedere a determinati vantaggi sociali (18) o fiscali (19), oppure subordinava la concessione di questi vantaggi ad una durata minima dell'attività lavorativa svolta nel suo territorio (20), o stabiliva una durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera nelle sue università diversa da quella prevista per il rimanente corpo insegnante (21), o ancora quando, nella selezione del personale (22) o ai fini del calcolo della retribuzione e della anzianità di servizio (23), uno Stato membro riconosceva soltanto i servizi prestati nella propria amministrazione, oppure subordinava la concessione di sussidi di disoccupazione a favore dei giovani in cerca di prima occupazione alla condizione che i beneficiari avessero compiuto i loro studi superiori in un centro di insegnamento di tale Stato (24).

Negli esempi sopra riportati, la discriminazione dissimulata consisteva nel fatto che i requisiti prescritti dalla normativa nazionale per accedere ad un vantaggio potevano essere soddisfatti con maggiore facilità dai cittadini di questo Stato rispetto a quelli degli altri Stati membri, oppure nel fatto che le condizioni di lavoro meno vantaggiose stabilite da uno Stato membro finivano per essere applicate, nella pratica totalità dei casi, a lavoratori di altri Stati dell'Unione europea.

49 La Commissione sostiene che la discriminazione dissimulata è riconducibile al fatto che la norma de qua non tiene debitamente conto delle differenze tra le normative sui registri dello stato civile esistenti in Germania e in Turchia. Per tale motivo, i cittadini turchi verrebbero danneggiati, in quanto l'art. 33a dell'SGB I impedirà ad un numero maggiore di turchi che di tedeschi la rettifica della propria data di nascita. Essa sottolinea inoltre l'esistenza di disparità di fatto, giacché, essa prosegue, in Turchia l'obbligo di iscrivere una nascita nei registri entro il termine di un mese non risulta essere stato sempre rispettato nelle zone rurali.

50 Non posso condividere il punto di vista della Commissione, per le ragioni che mi accingo ad esporre. Sia la Germania sia la Turchia sono membri della Commissione Internazionale per lo Stato Civile (in prosieguo: la «CISC»), organismo intergovernativo di cui fanno parte dodici paesi, sorto per preservare l'attendibilità dei dati iscritti nei registri dello stato civile.

Di fatto, la Convenzione 10 settembre 1964, n. 9, relativa alle disposizioni rettificative degli atti dello stato civile, conclusa nell'ambito della CISC, è stata ratificata da entrambi i paesi ed è in vigore in Turchia dal 24 agosto 1967 e in Germania dal 25 luglio 1969 (25).

Orbene, dagli atti relativi ai presenti procedimenti non risulta che la Germania non riconosca attualmente, contrariamente a quanto si verificava nella causa Dafeki, ai certificati prodotti dai lavoratori turchi e rilasciati per estratto dai registri dello stato civile del loro paese lo stesso valore di quelli emessi in Germania.

Oltretutto, presumo che la dichiarazione relativa alla data di nascita effettuata al momento dell'iscrizione in Germania si faccia in base ad uno di questi certificati emessi in Turchia, ai quali la Germania riconosce il medesimo valore dei certificati emessi dai propri registri dello stato civile (26).

51 Il problema si pone allorché un iscritto al regime previdenziale in Germania richiede la rettifica della data di nascita, sia essa la propria o quella di un beneficiario, affinché tale rettifica produca effetti sul diritto di ricevere prestazioni sociali (27). Capisco che gli Stati membri cerchino di restringere al massimo questa possibilità (28), sia per evitare frodi in materia di acquisto della cittadinanza, sia per le conseguenze economiche, non irrilevanti, che la prassi comporta per i loro rispettivi regimi previdenziali, tenuto conto della crescente longevità della popolazione.

52 Occorre chiedersi se la norma controversa imponga una condizione che i cittadini tedeschi possono soddisfare con maggiore facilità rispetto ai cittadini turchi, prevedendo che la rettifica della data di nascita sia riconosciuta solo in caso di errore materiale di trascrizione o di presentazione di un documento originale nel quale figuri una data di nascita diversa e che sia anteriore all'iscrizione al regime previdenziale, e inoltre, eventualmente, se tale condizione pregiudichi i lavoratori turchi più di quelli tedeschi.

53 Ritengo che la risposta da dare a tali questioni debba essere negativa, ancorché la Commissione insista nel sottolineare le differenze che, al momento dell'iscrizione al regime previdenziale, contraddistinguono i lavoratori migranti turchi, i quali presentano dati la cui esattezza può essere dubbia e necessitare di una rettifica, rispetto ai lavoratori tedeschi, i quali dispongono di dati basati su registrazioni generalmente attendibili e che raramente necessitano di modifiche.

54 Anche ammettendo che i dati iscritti nei registri dello stato civile della Turchia siano così poco attendibili, come sembra ritenere la Commissione, tale carenza sarebbe un motivo sufficiente per far sì che gli stessi interessati facciano in modo di accertarsi, prima di compiere la dichiarazione dei dati personali ai fini dell'iscrizione al regime previdenziale, dell'esattezza di un dato così importante quale è la data di nascita.

55 In ogni caso, la Germania accetta la rettifica della data di nascita, con effetti sul diritto a prestazioni sociali, se viene prodotto un documento il cui originale sia stato emesso anteriormente all'iscrizione al regime, nel quale figuri una diversa data di nascita.

56 La Commissione aggiunge che, nelle zone rurali della Turchia, non sempre viene rispettato l'obbligo di registrare una nascita entro il termine di un mese (29).

Tuttavia, questa circostanza non è una caratteristica esclusiva della Turchia né delle zone rurali, giacché la normativa sui registri dello stato civile negli altri Stati disciplina anch'essa minuziosamente il procedimento istruttorio da espletare per l'iscrizione di nascite avvenuta fuori termine. Tali procedimenti si applicano con maggior frequenza a nascite di figli avvenute fuori del matrimonio (30) e a quelle che si verificano nei cosiddetti settori emarginati della società (31). Si tratta di fenomeni conosciuti in tutti gli Stati.

57 A mio parere, una persona che fino a un determinato momento della sua vita ha creduto nell'esattezza dei dati figuranti nei registri dello stato civile in cui risultava iscritta dubiterà della propria età reale allorché viene a scoprire circostanze che prima non conosceva, ma fondamentalmente allorché rinviene documenti che la riguardano e che contengono dati che contraddicono quelli dei registri (32). Questa eventualità può capitare a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza. Il fattore decisivo per escludere il carattere discriminatorio di una norma come quella controversa nelle due cause a quibus è che, oltre ad imporre condizioni uniformi per procedere alla rettifica della data di nascita, essa non collochi i lavoratori turchi in una posizione più disagiata rispetto a quella dei cittadini tedeschi allorché si tratta di produrre documenti in cui risulti una diversa data di nascita, come quelli emessi in riferimento alla frequenza scolastica, o in occasione della prestazione del servizio militare o della celebrazione di un matrimonio, o qualsiasi altro documento ufficiale equivalente, ai quali la Germania deve ovviamente riconoscere il medesimo valore di quelli emessi dalle sue stesse autorità (33).

58 Da quanto fin qui esposto devo concludere che il principio della parità di trattamento in materia di previdenza sociale, applicabile ai lavoratori turchi in Germania, non preclude a questo Stato membro la facoltà di disporre che la data di nascita di un lavoratore, ai fini del diritto a prestazioni sociali, sia quella dichiarata al momento della sua iscrizione al regime previdenziale, né quella di limitare la possibilità di rettificare tale data agli errori materiali di trascrizione e ai casi in cui l'interessato produca un documento il cui originale sia stato emesso anteriormente all'iscrizione al regime e nel quale figuri una diversa data di nascita.

In ogni caso, tale principio non lo obbliga ad organizzare il proprio sistema di iscrizione ai suoi regimi previdenziali in modo da tener conto di future rettifiche delle date di nascita dei lavoratori turchi, presumibilmente riconducibili alle diverse modalità di gestione dei registri dello stato civile vigenti in Turchia e in Germania.

C - Sulla parità di trattamento dei lavoratori turchi in materia di previdenza sociale, sulle rettifiche del numero di matricola previdenziale del signor Kocak e sulla domanda presentata dal signor Örs prima dell'entrata in vigore dell'art. 33a dell'SGB I

59 Il signor Kocak aveva in un primo momento dichiarato di essere nato nel 1933. A seguito della sentenza di un giudice turco, ha chiesto ed ottenuto, nel 1985, la rettifica in Germania dell'anno di nascita, divenuto il 1926. Gli è stato rilasciato un nuovo numero di matricola previdenziale in cui figurava tale anno. Tuttavia, allorché nel 1991 l'interessato ha richiesto la pensione di vecchiaia avendo compiuto 65 anni, il riconoscimento della sentenza turca gli è stato negato e gli è stato attribuito un nuovo numero di matricola nel quale figurava come anno di nascita il 1933.

Invece nel caso del signor Örs, che aveva dichiarato di essere nato nel 1950 al momento dell'iscrizione nel 1972 e che nel 1993 ha prodotto una sentenza emessa da un giudice in Turchia nella quale il suo anno di nascita diveniva il 1946, l'ente previdenziale tedesco si è rifiutato di riconoscere la validità di questa sentenza.

60 Poiché non era in vigore l'art. 33a dell'SGB I al momento in cui questi due lavoratori hanno richiesto la rettifica della loro data di nascita, è evidente che esso non può essere applicato nei loro confronti e che, avendo la Corte di giustizia riconosciuto l'effetto diretto dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, che sancisce il principio della parità di trattamento dei lavoratori turchi negli Stati membri, questi ultimi si trovano nella medesima situazione dei lavoratori nazionali degli altri Stati dell'Unione europea.

61 Con riguardo a questi cittadini comunitari, la sentenza Dafeki ha già affermato che le autorità amministrative e giudiziarie di uno Stato membro sono tenute a rispettare i certificati e i documenti analoghi relativi allo stato civile delle persone promananti dalle competenti autorità degli altri Stati membri, a meno che sussistano indizi concreti, riferiti al caso specifico, che facciano seriamente dubitare della loro veridicità.

Ritengo che analogo rilievo debba farsi per i certificati provenienti dalle competenti autorità della Turchia.

62 Da ultimo, occorre tener conto del fatto che la Corte di giustizia, nella sentenza Sürül (34), oltre a riconoscere l'effetto diretto dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, ne ha limitato gli effetti nel tempo, precisando che questa disposizione non poteva essere fatta valere a sostegno di pretese concernenti prestazioni relative a periodi anteriori alla data della sentenza (pronunciata il 4 maggio 1999), salvo per quanto riguarda le persone che, prima della detta data, avessero esperito un'azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente.

IX - Conclusioni

63 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele nelle cause C-102/98, Kocak, e C-211/98, Örs, dalle Sezioni Tredicesima e, rispettivamente, Ottava del Bundessozialgericht nel seguente modo:

«1) L'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari, che sancisce il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, ha effetto diretto e produce gli effetti nel tempo indicati dalla Corte di giustizia nella sentenza 4 maggio 1999, Sürül.

2) L'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 non preclude ad uno Stato membro la facoltà di disporre che la data di nascita di un iscritto ad un regime previdenziale sia, ai fini del diritto a prestazioni, quella risultante nella dichiarazione d'iscrizione al regime in tale Stato, né che la rettifica resti circoscritta agli errori materiali di trascrizione e ai casi in cui venga prodotto un documento il cui originale sia stato emesso anteriormente all'iscrizione e nel quale risulti una data di nascita diversa.

3) Tenuto conto dell'applicazione nel tempo del principio della parità di trattamento dei lavoratori turchi negli Stati membri, prima dell'entrata in vigore di una normativa nazionale con le caratteristiche descritte, le autorità amministrative e giudiziarie di uno Stato membro erano tenute a rispettare i certificati e i documenti analoghi relativi allo stato civile delle persone e provenienti dalle competenti autorità turche, a meno che sussistessero indizi concreti, riferiti al caso specifico, tali da far seriamente dubitare della loro veridicità».

(1) - Sentenza 4 maggio 1999, causa C-262/96, Sürül (Racc. pag. I-2685).

(2) - Decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3, relativa all'applicazione dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).

(3) - Decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE, relativa alla conclusione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 1964, n. 217, pag. 3685).

(4) - Decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione (non pubblicata).

(5) - Divenuto art. 6 in conseguenza del rimaneggiamento disposto dal punto 8 dell'art. G del Trattato sull'Unione europea, convertitosi a sua volta nell'art. 12 CE, in seguito alla modifica operata dal Trattato di Amsterdam.

(6) - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, per la conclusione del protocollo addizionale e del protocollo finanziario, firmati il 23 novembre 1970 e allegati all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e relativo ai provvedimenti da prendere per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 1).

(7) - Il governo tedesco osserva che, stando alle informazioni di cui dispone, quando si tratta di determinare la data di nascita applicabile, la normativa turca distingue tra l'assicurazione per infortunio, per la quale la data di nascita da prendere in considerazione è quella che figurava iscritta nei registri dello stato civile alla data in cui si è verificato l'infortunio, e l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, per la quale la data da prendere in considerazione è quella risultante al momento dell'iscrizione al regime.

(8) - Ai sensi dell'art. 4, sono ricomprese nell'ambito di applicazione materiale di questa decisione tutte le normative relative ai settori della previdenza sociale connessi alle prestazioni per malattia e maternità; le prestazioni di invalidità, comprese quelle destinate a preservare o a migliorare la capacità di guadagno; le prestazioni di vecchiaia; le prestazioni a favore dei superstiti; le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale; gli assegni in caso di morte; le prestazioni di disoccupazione e gli assegni familiari. Questa decisione trova applicazione ai regimi previdenziali generali e speciali, contributivi e non contributivi.

(9) - Citata supra alla nota 1, punto 74.

(10) - La Corte era pervenuta a questa stessa interpretazione con riferimento al principio di parità di trattamento enunciato dall'art. 39, n. 1, dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1). Si vedano le sentenze 5 aprile 1995, causa C-103/94, Krid (Racc. pag. I-719, punti 21-24), e 15 gennaio 1998, causa C-113/97, Babahenini (Racc. pag. I-183, punti 17 e 18). Nello stesso senso la Corte si era pronunciata rispetto a questo principio qual è sancito all'art. 41, n. 1, dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e concluso in nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 263, pag. 1). Si vedano in proposito le sentenze 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber (Racc. pag. I-199, punti 15-23); 20 aprile 1994, causa C-58/93, Yousfi (Racc. pag. I-1353, punti 16-19), e 3 ottobre 1996, causa C-126/95, Hallouzi-Choho (Racc. pag. I-4807, punti 19 e 20).

(11) - Sentenza 2 dicembre 1997, causa C-336/94, Dafeki (Racc. pag. I-6761).

(12) - GU 1972, L 299, pag. 32

(13) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

(14) - Sentenza 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny (Racc. pag. 1489, punto 12).

(15) - Sentenza Sürül, citata supra alla nota 1, punto 74.

(16) - Stando a quanto segnalato dall'avvocato generale La Pergola nelle sue conclusioni nella causa Dafeki, il governo tedesco aveva affermato che la modifica richiesta e ottenuta dall'interessata non aveva valore, nell'ordinamento giuridico ellenico, ai fini dell'ottenimento di prestazioni di previdenza sociale, talché il riconoscimento di tale possibilità in Germania avrebbe avuto l'assurda conseguenza di concedere ad un documento straniero un valore probatorio maggiore di quello attribuitogli nell'ordinamento giuridico dal quale proveniva.

(17) - Sentenza 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu (Racc. pag. 153, punto 11).

(18) - Sentenza 8 giugno 1999, causa C-337/97, Meeusen (Racc. pag. I-3289).

(19) - Sentenze 8 maggio 1990, causa 175/88, Biehl (Racc. pag. I-1779); 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker (Racc. pag. I-225), e 26 ottobre 1995, causa C-151/94, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-3685).

(20) - Sentenze 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair (Racc. pag. 3161), e causa 197/86, Brown (Racc. pag. 3205).

(21) - Sentenze 2 agosto 1993, cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Allué e a. (Racc. pag. I-4309), e 20 ottobre 1993, causa C-272/92, Spotti (Racc. pag. I-5185).

(22) - Sentenza 23 febbraio 1994, causa C-419/92, Scholz (Racc. pag. I-505).

(23) - Sentenza 12 marzo 1998, causa C-187/96, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1095).

(24) - Sentenza 12 settembre 1996, causa C-278/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4307).

(25) - Liste des conventions, état des signatures, des ratifications et des adhésions au 30.11.1998, presentata dal segretariato generale della CISC.

(26) - Sia la Germania che la Turchia hanno ratificato la Convenzione n. 3 relativa allo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, conclusa il 4 settembre 1958. Essa è in vigore in Germania dal 24 dicembre 1961 e in Turchia dall'8 ottobre 1962.

(27) - Isabelle Guyon-Renard, «La fraude en matière d'état civil dans les Etats membres de la CIEC», Revue critique de droit international privé, 85 (3), luglio-settembre 1966, pag. 541 e ss., in particolare pag. 542, rileva come le risposte degli Stati membri della CISC ai formulari elaborati da una sottocommissione composta da un rappresentante di ciascuno Stato abbiano posto in evidenza che otto di questi Stati, tra i quali figurano sia la Germania che la Turchia, riconoscono l'esistenza di frodi negli atti di nascita e che le false dichiarazioni riguardano soprattutto la data di nascita e l'identità. Aggiunge che le frodi sono raramente imputabili agli ufficiali dello stato civile di uno Stato membro della CISC, posto che solo la Grecia ha segnalato il caso limite di un sindaco che aveva stilato il proprio atto di morte per cercare di sottrarsi a un procedimento penale.

(28) - Loc. cit., pag. 546. Una decisione giudiziaria di rettifica di una data di nascita, emanata all'estero, per essere riconosciuta nei Paesi Bassi e in Austria dev'essere stata pronunciata esclusivamente da un organo giurisdizionale competente, in seguito a procedimento istruttorio, e non deve essere contraria all'ordine pubblico. Nei Paesi Bassi si richiede inoltre che la decisione si basi su prove materiali quali, ad esempio, un parere emesso da un servizio medico all'uopo designato. Dev'essere richiesto il parere del pubblico ministero e/o dell'ufficiale di stato civile e l'interessato, a cui incombe l'onere della prova, dev'essere comparso dinanzi all'autorità giudiziaria che emana la decisione. Anche in questo caso, l'amministrazione non è obbligata a riconoscere una decisione giudiziaria che risulti in contrasto con altri dati riconosciuti, come ad esempio quelli dei familiari dell'interessato. Non consta se il riconoscimento della rettifica nei Paesi Bassi produca effetti sul diritto a prestazioni sociali.

(29) - Ciò non può implicare, a mio giudizio, che venga registrato come appena nato un bambino che ha già sette anni.

(30) - Gil Luces, Derecho Registral Civil, Bosch 1991, citato da M. Linacero de la Fuente, «Notas sobre el Registro Civil», Revista de Derecho Privato, febbraio 1998, pag. 83 e ss., in particolare pag. 96.

(31) - M. Linacero de la Fuente, op. cit. alla nota 30, pag. 102.

(32) - Non va dimenticato che i registri dello stato civile sono lo strumento destinato a constatare i fatti e le qualità che riguardano lo stato civile delle persone e che i loro estratti costituiscono la prova ordinaria in materia di stato civile. Nondimeno, questi stessi atti dei registri non sono esenti da errori in nessun paese. Valga come esempio l'errore sorto in Spagna nel registrare l'avvenimento di un parto alla data del 24 marzo 1970, anziché quella del 1971, come si desumeva dal volume che, in base alle sue date di apertura e chiusura, abbracciava il periodo dal 30 maggio 1970 al 17 marzo 1972 (DGRN R 24 marzo 1986; RJA, 1986, 3025).

(33) - Coloro che hanno contratto matrimonio in Turchia dispongono di un documento ulteriore che può servire a tal fine, come il Libro della famiglia internazionale, previsto dalla Convenzione 12 settembre 1974, n. 15, stipulata nell'ambito della CISC, in vigore in Turchia dal 3 marzo 1984. In tale Libro constano sia la data sia il luogo di nascita dei contraenti. Per contro, coloro che hanno contratto matrimonio in Germania non dispongono di tale documento, poiché questo Stato non ha ancora firmato la Convenzione.

(34) - Citata supra alla nota 1, punto 113.