61997J0178

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 marzo 2000. - Barry Banks e altri contro Theatre royal de la Monnaie. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgio. - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Determinazione della normativa applicabile - Portata del certificato E 101. - Causa C-178/97.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-02005


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Lavoro ai sensi dell'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 - Nozione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 14 bis, punto 1, lett. a)]

2 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa applicabile - Lavoratore indipendente che si rechi in un altro Stato membro per svolgere un lavoro - Certificato E 101 rilasciato dall'ente competente dello Stato membro d'origine - Forza probatoria nei confronti dell'ente competente dell'altro Stato membro - Limiti - Effetto retroattivo del certificato - Ammissibilità

[Regolamenti del Consiglio (CEE) nn. 1408/71, art. 14 bis, punto 1, lett. a), e 574/72, art. 11 bis]

Massima


1 Il termine «lavoro» figurante all'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, successivamente dal regolamento n. 3811/86, in forza del quale la persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore ai dodici mesi, riguarda qualsiasi prestazione lavorativa, subordinata o autonoma.

Tale interpretazione si evince, in primo luogo, dal testo della disposizione di cui trattasi, in quanto il termine «lavoro» ha comunemente un significato generale che designa allo stesso modo una prestazione di lavoro subordinata o autonoma. In secondo luogo, essa è confermata dalle circostanze nelle quali la disposizione è stata adottata, in quanto il Consiglio ha preferito il termine «lavoro» a quello di «prestazione di servizio», proposto dalla Commissione al fine di riservare la sua applicazione al solo caso dello svolgimento di un lavoro indipendente nel territorio di un altro Stato membro.

(v. punti 16, 21, 23, 28, dispositivo 1)

2 Fintantoché non venga revocato o invalidato, il certificato E 101, rilasciato ai sensi dell'art. 11 bis del regolamento n. 574/72 e attestante che il lavoratore autonomo interessato rimane soggetto alla normativa dello Stato membro d'origine per un dato periodo nel corso del quale svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro, vincola l'ente competente dello Stato membro nel quale il lavoratore autonomo si reca nonché la persona che si avvale dei servizi di tale lavoratore.

Tuttavia, all'ente competente dello Stato membro che ha rilasciato il detto certificato incombe l'obbligo di riconsiderare la correttezza di tale rilascio e, eventualmente, ritirarlo qualora l'ente competente dello Stato membro nel quale il lavoratore autonomo svolge un lavoro manifesti riserve in ordine all'esattezza dei fatti che sono alla base del detto certificato e, pertanto, delle indicazioni in esso figuranti, in particolare in quanto queste ultime non corrispondono ai requisiti di cui all'art. 14, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

Niente osta, peraltro, a che il certificato E 101 produca eventualmente effetti retroattivi.

(v. punti 43, 48, 53-54, 57, dispositivo 2-3)

Parti


Nel procedimento C-178/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal du travail di Bruxelles (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Barry Banks e altri

e

Théâtre royal de la Monnaie,

con l'intervento di:

Colin Appleton et Christopher Davies,

Mark Curtis,

"domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 14 bis, punto 1, lett. a), e 14 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e degli artt. 11 bis e 12 bis, n. 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e successivamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1983, n. 3811 (GU L 355, pag. 5),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore) e P. Jann, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Banks e altri, dal signor M.J.S. Renouf, solicitor, e dall'avv. B. Blanpain, del foro di Bruxelles;

- per il Théâtre royal de la Monnaie, dall'avv. S. Capiau, del foro di Bruxelles;

- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;

- per il governo francese, dai signori M. Perrin de Brichambaut, direttore della direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e C. Chavance, consigliere per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per il governo olandese, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico supplente presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,$

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Banks e altri, rappresentati dal signor M.J.S. Renouf e dall'avv. B. Blanpain, del Théâtre royal de la Monnaie, rappresentato dall'avv. S. Capiau, del governo tedesco, rappresentato dal signor C.-D. Quassowski, del governo francese, rappresentato dal signor C. Chavance, del governo irlandese, rappresentato dal signor A. O'Caoimh, SC, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor M. Hoskins, barrister, e della Commissione, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, all'udienza del 22 ottobre 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 novembre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 aprile 1997, pervenuta nella cancelleria il 7 maggio seguente, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 14 bis, punto 1, lett. a), e 14 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano al'interno della Comunità (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e degli artt. 11 bis e 12 bis, n. 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e successivamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 3811 (GU L 355, pag. 5).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Banks e altri otto cantanti lirici nonché un direttore d'orchestra, sostenuti da altri tre artisti (in prosieguo: il «signor Banks e a.»), e il Théâtre royal de la Monnaie di Bruxelles (in prosieguo: il «TRM») in ordine ai contributi che quest'ultimo ha trattenuto sui loro ingaggi ai sensi del regime generale di previdenza sociale belga dei lavoratori subordinati.

3 Il signor Banks e a. sono artisti di spettacolo, cittadini britannici. Essi risiedono nel Regno Unito, ove esercitano normalmente la loro attività professionale e sono assoggettati al regime previdenziale britannico dei lavoratori subordinati. Essi sono stati ingaggiati dal TRM per esibirsi in Belgio tra il 1992 e il 1995. Gli ingaggi di ciascun artista corrispondevano in totale a meno di tre mesi di attività, fatta eccezione per uno solo di essi, i cui contratti riguardavano un periodo di quattro mesi e sei giorni di prestazioni.

4 Il TRM ha trattenuto dai loro ingaggi i contributi dovuti per il loro assoggettamento al regime previdenziale generale dei lavoratori subordinati. Tale trattenuta è stata operata in forza dell'art. 3, n. 2, del regio decreto 28 novembre 1969, emanato in esecuzione della legge 27 giugno 1969, recante modifica del decreto legge 28 dicembre 1944 relativo alla previdenza sociale dei lavoratori assoggettati al regime previdenziale dei lavoratori subordinati (Moniteur belge 5 dicembre 1969), che ha esteso tale regime agli artisti dello spettacolo. I contratti del signor Banks e a. prevedevano espressamente tale trattenuta.

5 Nel corso del loro periodo d'ingaggio o durante il procedimento dinanzi al giudice a quo, il signor Banks e a. hanno ciascuno prodotto un certificato E 101, rilasciato conformemente all'art. 11 bis del regolamento n. 574/72 dal Ministero britannico della Previdenza sociale e attestante che gli interessati sono lavoratori autonomi, che eserciteranno un'attività autonoma nel periodo del loro ingaggio presso il TRM e che durante tale periodo resteranno assoggettati alla normativa previdenziale britannica, conformemente all'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Ai sensi di tale disposizione, una persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi.

6 Contestando il loro assoggettamento al regime previdenziale belga dei lavoratori subordinati, il signor Banks e a. hanno presentato dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles un ricorso diretto ad ottenere il rimborso, da parte del TRM, dell'importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi legali. Essi sostengono che, poiché pur esercitando di norma un'attività autonoma nel Regno Unito avevano svolto un lavoro nel territorio belga per una durata inferiore a dodici mesi, essi restano assoggettati unicamente alla normativa britannica, conformemente all'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Inoltre essi hanno sostenuto che il TRM e l'Office national de sécurité sociale belga (in prosieguo: l'«ONSS») erano tenuti a rispettare i certificati E 101 rilasciati dal Ministero britannico della Previdenza sociale.

7 Il TRM, da parte sua, ha ritenuto che la normativa belga fosse applicabile in base all'art. 14 quater, lett. a), del regolamento n. 1408/71, in forza del quale una persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa esercita un'attività subordinata. Il TRM ha aggiunto che, poiché l'ONSS ha rifiutato di tener conto dei certificati E 101 rilasciati a lavoratori autonomi britannici, esso era tenuto a rispettare tale decisione. Inoltre, i detti certificati, il cui effetto retroattivo poteva esser messo in dubbio, non erano stati rilasciati e gli erano stati trasmessi, in gran parte, solo nel corso del periodo di ingaggio degli artisti o durante il procedimento dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles.

8 Nella sua ordinanza il giudice a quo rammenta anzitutto che la Corte ha dichiarato, nelle sentenze 30 gennaio 1997, causa C-340/94, De Jaeck (Racc. pag. I-461), e causa C-221/95, Hervein e Hervillier (Racc. pag. I-609), che, per l'applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento n. 1408/71, occorre intendere per attività subordinata e attività autonoma le attività considerate come tali dalla normativa previdenziale dello Stato membro nel territorio del quale tali attività vengono esercitate.

9 Il giudice a quo rileva inoltre come l'attività dei ricorrenti nella causa a qua venga considerata come attività autonoma dalla normativa britannica di previdenza sociale e come attività subordinata dalla corrispondente normativa belga.

10 Essa aggiunge che l'applicazione nella causa a qua dell'art. 14 bis, punto 1, lett. a), propugnata dagli artisti dello spettacolo, presuppone che il termine «lavoro» figurante in tale disposizione richieda un'interpretazione ampia e abbracci qualsiasi prestazione di lavoro, subordinata o autonoma, che non superi i dodici mesi.

11 Il giudice a quo rileva inoltre che, in caso contrario, ai ricorrenti nella causa a qua potrebbe applicarsi l'art. 14 del regolamento n. 1408/71. Esso osserva tuttavia che l'applicazione di tale disposizione porterebbe ad assoggettare questi ultimi alla sola normativa belga, poiché essi esercitano un'attività che in Belgio viene considerata subordinata, e ciò per il complesso delle loro attività professionali ai sensi dell'art. 14 quinquies del regolamento stesso. Orbene, tenuto conto della brevità delle loro attività in Belgio, i ricorrenti nella causa a qua non potrebbero fruire di nessuna prestazione prevista dal regime belga.

12 Di conseguenza, il Tribunal du travail di Bruxelles ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se la nozione di "lavoro" di cui all'art. 14 bis, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 riguardi qualsiasi prestazione lavorativa, subordinata o autonoma, la cui durata non superi i dodici mesi.

b) Qualora la nozione di "lavoro" ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. a), riguardi solamente un lavoro autonomo, se tale nozione debba essere definita alla luce del diritto previdenziale dello Stato membro nel quale viene svolta di norma l'attività autonoma oppure secondo il diritto previdenziale dello Stato membro nel quale viene svolto il "lavoro".

2) Quale sia l'unità di tempo da prendere in considerazione per valutare il termine "simultaneamente" di cui all'art. 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71, o quali siano i criteri che consentono di definire tale nozione.

3) a) i) Se il modulo E 101, il cui rilascio è previsto, in particolare, dagli artt. 11 bis e 12 bis, n. 7, del regolamento n. 2001/83, abbia carattere obbligatorio per quanto riguarda gli effetti giuridici che esso attesta:

- nei confronti dell'istituzione competente dello Stato membro nel quale si svolge la seconda attività;

- nei confronti della persona che si avvale delle prestazioni del lavoratore che svolge un'attività nel territorio di due Stati membri.

ii) In caso affermativo, entro quali limiti temporali.

b) Se il modulo E 101 abbia effetti retroattivi allorché i periodi ai quali si riferisce sono già trascorsi al momento in cui viene emesso o prodotto».

Sulla prima questione

13 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se il termine «lavoro», di cui all'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, riguardi qualsiasi prestazione di lavoro, subordinata o autonoma. Nell'ipotesi in cui tale disposizione si riferisse soltanto ad un lavoro autonomo, tale giudice si chiede se la determinazione della natura del lavoro di cui trattasi competa alla normativa previdenziale dello Stato membro nel quale la persona esercita di norma un'attività autonoma, oppure alla corrispondente normativa dello Stato membro nel quale il lavoro viene svolto.

14 L'art. 13, che apre il titolo II del regolamento n. 1408/71 relativo alla determinazione della legislazione applicabile, dispone al suo n. 1 che le persone a cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'art. 14 quater.

15 Ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, e fatti salvi gli artt. 14-17 di quest'ultimo, la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro.

16 L'art. 14 bis del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme particolari applicabili alle persone diverse dai marittimi che esercitano un'attività autonoma», dispone che la norma enunciata all'art. 13, n. 2, lett. b), è applicata tenuto conto delle successive eccezioni e particolarità. In forza del n. 1, lett. a), la persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi.

17 Il signor Banks e a., il TRM, il governo del Regno Unito e la Commissione, alla cui posizione si è allineato nel corso dell'udienza il governo irlandese, ritengono che il termine «lavoro» figurante all'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 debba intendersi riferito a qualsiasi prestazione di lavoro subordinata o autonoma. A loro avviso, tale interpretazione è imposta dal significato estremamente generico che tale termine ha nel linguaggio corrente. Il signor Banks e a., così come la Commissione, sostengono altresì che l'uso di tale termine risulta da una scelta deliberata dal Consiglio, in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento n. 1408/71 (GU L 143, pag. 1). Infatti nella sua proposta iniziale, come pure nella proposta modificata dal regolamento, la Commissione avrebbe usato, al posto di «lavoro», l'espressione «prestazione di servizi», intendendo così limitare l'applicazione della disposizione al solo caso in cui il lavoratore autonomo svolga un lavoro autonomo nel territorio di un altro Stato membro.

18 Nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse che il termine «lavoro» riguardi solo un lavoro autonomo, il signor Banks e a., il TRM e il governo del Regno Unito ritengono che la natura del lavoro di cui trattasi dovrebbe essere stabilita in base alla normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio l'interessato esercita di norma la propria attività autonoma. Argomentando dalle citate sentenze De Jaeck e Hervein e Hervillier, la Commissione ritiene invece che tale qualificazione competerebbe in tal caso alla normativa previdenziale dello Stato membro nel quale il lavoro viene svolto.

19 I governi tedesco, francese e olandese sostengono da parte loro che il termine lavoro riguarda esclusivamente un lavoro autonomo, fermo restando che spetta alla normativa dello Stato membro nel quale il lavoro viene svolto determinarne la natura. Tale interpretazione si desumerebbe anzitutto dalla rubrica stessa dell'art. 14 bis del regolamento n. 1408/71. Essa sarebbe altresì coerente con le disposizioni corrispondenti del titolo II, riguardanti i lavoratori e i marittimi che esercitano un'attività subordinata e che sono distaccati nel territorio di un altro Stato membro o a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro. Infatti tali lavoratori e marittimi rimarrebbero assoggettati alla sola normativa del loro Stato membro d'origine soltanto nel caso in cui il lavoro che essi svolgono sia un lavoro subordinato.

20 L'interpretazione del termine «lavoro» sostenuta dai ricorrenti nella causa a qua, dai governi irlandese e del Regno Unito e dalla Commissione va accolta.

21 Tale interpretazione si evince, in primo luogo, dal testo dell'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Infatti, il termine «lavoro» ha comunemente un significato generale che designa allo stesso modo una prestazione di lavoro subordinata o autonoma. L'art. 14 bis, punto 1, lett. a), si distingue d'altronde, sotto questo profilo, dall'art. 14 ter, punto 2, da cui risulta che la persona che esercita di norma un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e che svolge un lavoro a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro resta soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché questa persona svolga tale lavoro per proprio conto.

22 E' pur vero che, in base alla sua rubrica, l'art. 14 bis del regolamento n. 1408/71 si applica alle persone diverse dai marittimi che esercitano un'attività autonoma. Tuttavia non se ne può desumere che il lavoro di cui al punto 1, lett. a), di tale disposizione abbia necessariamente un carattere autonomo. Infatti, in tale articolo, l'espressione «attività autonoma» designa l'attività che esercita di norma la persona interessata nel territorio di uno o di diversi Stati membri e non la prestazione occasionale che essa svolge al di fuori di questo o di questi Stati.

23 L'interpretazione dell'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 di cui sopra è, in secondo luogo, confermata dalle circostanze nelle quali tale disposizione è stata adottata. Infatti, essa è stata inserita in tale regolamento dal regolamento n. 1390/81, che ha esteso ai lavoratori autonomi e ai loro familiari il regolamento n. 1408/71. Orbene, nella sua proposta iniziale di adeguamento del regolamento n. 1408/71 (GU 1978, C 14, pag. 9), come pure nella sua proposta modificata (GU 1978, C 246, pag. 2), la Commissione aveva usato, al posto di «lavoro», l'espressione «prestazione di servizi», intendendo così riservare l'applicazione di tale disposizione al solo caso dello svolgimento di un lavoro autonomo nel territorio di un altro Stato membro. Di conseguenza, tutto induce a ritenere che il Consiglio abbia utilizzato il termine lavoro con l'intenzione di includere altresì in tale disposizione l'ipotesi di un lavoro subordinato.

24 I governi tedesco e olandese hanno tuttavia espresso il timore che una interpretazione del termine «lavoro» che non fosse limitata alle sole attività autonome potrebbe avere gravi conseguenze. A loro avviso, tale interpretazione porterebbe infatti a permettere a qualsiasi persona di iscriversi al regime previdenziale dei lavoratori autonomi di uno Stato membro nel quale i contributi siano modici al solo scopo di recarsi in un altro Stato membro per svolgervi un'attività come lavoratore subordinato per un anno, senza versare i contributi più onerosi in vigore in quest'ultimo Stato.

25 A tal proposito occorre rilevare come l'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 prescriva anzitutto che l'interessato eserciti di norma un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro. Tale obbligo presuppone che la persona interessata eserciti abitualmente attività significative nel territorio dello Stato membro in cui risiede (v., per analogia, a proposito dell'art. 14, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, riguardante il distacco dei lavoratori subordinati, la sentenza 10 febbraio 2000, causa C-202/97, FTS, Racc. pag. I-883, punto 45). Così, tale persona deve aver già esercitato da un certo tempo la sua attività al momento in cui essa intende avvantaggiarsi della disposizione di cui trattasi. Parimenti, durante il periodo nel corso del quale essa svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro, la detta persona deve continuare a mantenere, nello Stato da cui proviene, i mezzi necessari all'esercizio della sua attività per essere in grado di proseguirla al suo ritorno.

26 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, il mantenimento di tale infrastruttura è determinato, per esempio, nello Stato d'origine, dall'uso di locali, dal versamento di contributi al regime di previdenza sociale, dal versamento di imposte, dal possesso di una tessera professionale e di un numero di partita IVA, nonché dall'iscrizione presso la camera di commercio e ad organizzazioni professionali.

27 Occorre ancora sottolineare come l'applicazione dell'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 presupponga che la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro svolga, nel territorio di un altro Stato membro, un «lavoro», vale a dire un'attività determinata il cui contenuto e la cui durata sono predefiniti e la cui realtà deve poter essere provata dalla produzione dei corrispondenti contratti.

28 Occorre di conseguenza risolvere la prima questione nel senso che il termine «lavoro» figurante all'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 riguarda qualsiasi prestazione lavorativa, subordinata o autonoma.

Sulla seconda questione

29 Con la seconda questione il giudice a quo si interroga sull'interpretazione del termine «simultaneamente» di cui all'art. 14 quater del regolamento n. 1408/71.

30 Emerge dall'ordinanza di rinvio che l'applicazione nella causa a qua dell'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 presuppone che il termine «lavoro» in esso contenuto si riferisca a qualsiasi prestazione di lavoro, subordinata e autonoma, e che la seconda questione è stata posta solo per il caso in cui tale disposizione non sia applicabile nel caso di specie.

31 Tenuto conto della soluzione adottata per la prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.

Sulla prima parte della terza questione

32 Con la prima parte della terza questione, il giudice a quo chiede in sostanza se il certificato E 101 rilasciato ai sensi degli artt. 11 bis e 12 bis, n. 7, del regolamento n. 574/72 vincoli sia l'ente competente dello Stato membro nel quale il lavoro viene svolto sia la persona che si avvale dei servizi prestati dai lavoratori autonomi muniti di tale certificato. In caso di soluzione affermativa, il giudice a quo pone il quesito della durata del tempo nel corso del quale tale certificato esplica i suoi effetti vincolanti.

33 L'art. 11 bis del regolamento n. 574/72 prevede in particolare che l'ente designato dall'autorità competente dello Stato membro di cui la legislazione resta applicabile ai sensi dell'art. 14 bis, punto 1, del regolamento n. 1408/71 rilasci un certificato attestante che il lavoratore autonomo resta assoggettato a tale legislazione, indicando fino a quale data. Ai sensi dell'art. 12 bis, n. 7, del medesimo regolamento, in caso di applicazione dell'art. 14 quater, lett. a), del regolamento n. 1408/71, l'ente designato dall'autorità competente dello Stato membro nel territorio del quale la persona esercita la sua attività subordinata rilascia a quest'ultima un certificato attestante che essa è assoggettata a tale legislazione. Tuttavia, poiché l'art. 14 quater non è pertinente nella causa a qua per i motivi indicati ai punti 29-31 della presente sentenza, non è necessario esaminare l'art. 12 bis, n. 7, del regolamento n. 574/72.

34 Con la decisione 17 ottobre 1985, n. 130, che fissa i modelli dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (GU 1986, L 192, pag. 1), applicabile al momento dei fatti di cui al procedimento principale, la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (in prosieguo: la «commissione amministrativa»), prevista agli artt. 80 e 81 del regolamento n. 1408/71, ha in particolare predisposto, per l'attestazione di cui all'art. 11 bis del regolamento n. 574/72, un tipo di formulario denominato «certificato E 101».

35 Il signor Banks e a., il TRM e i governi irlandese e del Regno Unito assumono che il certificato E 101, fintantoché l'ente che lo ha emesso non l'abbia revocato, ha effetti vincolanti nei confronti degli enti competenti degli altri Stati membri. Infatti, in caso contrario, il funzionamento del sistema di regolamento dei conflitti tra leggi, stabilito dal titolo II del regolamento n. 1408/71, sarebbe compromesso. Il governo del Regno Unito ritiene che tale certificato sia vincolante anche per le persone che assumono lavoratori che ne siano in possesso. A tal proposito il TRM sostiene invece che tali persone sono tenute a rispettare le direttive dell'ente competente dello Stato membro a cui esse appartengono.

36 I governi tedesco, francese e olandese e la Commissione rammentano che la normativa previdenziale applicabile ai lavoratori si determina in base al titolo II del regolamento n. 1408/71. Orbene, non si potrebbe escludere che l'ente competente che ha rilasciato il certificato E 101 abbia considerato applicabile la propria normativa in base a fatti inesatti o muovendo da un'analisi errata. Talché, pur costituendo il certificato E 101 una seria indicazione della normativa applicabile, gli enti competenti degli altri Stati membri avrebbero il diritto di pervenire eventualmente ad una diversa conclusione.

37 In quest'ultima ipotesi i governi tedesco e olandese ritengono che gli enti diversi dall'ente che ha rilasciato il certificato E 101 possano non tener conto di quest'ultimo. Per contro, la Commissione sottolinea il dovere di leale collaborazione tra gli enti competenti degli Stati membri. Pertanto, nel caso in cui l'ente che ha rilasciato il certificato rifiutasse di accogliere una domanda di revoca inoltratagli da un altro ente, spetterebbe a quest'ultimo adire i giudici nazionali per tale controversia.

38 Occorre rilevare che il principio di leale collaborazione, enunciato all'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), impone all'ente che emette il certificato di procedere ad una corretta valutazione dei fatti pertinenti per l'applicazione delle norme relative alla determinazione della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale e, pertanto, di garantire l'esattezza delle indicazioni figuranti nel certificato E 101 (v., in tal senso, sentenza FTS, citata, punto 51).

39 Per quanto concerne l'ente competente dello Stato membro nel quale il lavoro viene svolto, si evince dagli obblighi di collaborazione che discendono dall'art. 5 del Trattato che gli stessi non verrebbero rispettati - e gli obiettivi prescritti dagli artt. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 e 11 bis del regolamento n. 574/72 verrebbero disattesi - qualora l'ente del detto Stato membro si ritenesse non vincolato dalle indicazioni contenute nel certificato e assoggettasse ugualmente il lavoratore autonomo al proprio regime previdenziale (in tal senso la medesima sentenza, punto 52).

40 Ne consegue che il certificato E 101, in quanto crea una presunzione di regolarità dell'iscrizione del lavoratore autonomo interessato al regime previdenziale dello Stato membro in cui risiede, è vincolante per l'ente competente dello Stato membro in cui tale lavoratore svolge un lavoro (medesima sentenza, punto 53).

41 La soluzione contraria potrebbe pregiudicare il principio dell'iscrizione dei lavoratori autonomi ad un unico regime previdenziale, come pure la prevedibilità del regime applicabile e, quindi, la certezza del diritto. Invero, in ipotesi in cui il regime applicabile fosse di difficile determinazione, ciascuno degli enti competenti dei due Stati membri interessati sarebbe portato a ritenere il proprio regime previdenziale applicabile ai lavoratori interessati a detrimento di questi ultimi (medesima sentenza, punto 54).

42 Pertanto, fintantoché il certificato E 101 non venga revocato o invalidato, l'ente competente dello Stato membro nel quale il lavoratore svolge un lavoro deve tener conto del fatto che quest'ultimo è già assoggettato alla normativa previdenziale dello Stato in cui egli risiede e tale ente non può, di conseguenza, assoggettare il lavoratore di cui trattasi al proprio regime previdenziale.

43 All'ente competente dello Stato membro che ha rilasciato il detto certificato E 101 incombe tuttavia l'obbligo di riconsiderare la correttezza di tale rilascio e, eventualmente, di revocare il certificato qualora l'ente competente dello Stato membro nel quale il lavoratore autonomo svolge un lavoro manifesti riserve in ordine all'esattezza dei fatti che sono alla base del detto certificato e, pertanto, delle indicazioni in esso figuranti, in particolare in quanto queste ultime non corrispondano ai requisiti di cui all'art. 14, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (stessa sentenza, punto 56).

44 Nell'eventualità in cui gli enti previdenziali interessati non pervengano ad un accordo, in particolare sulla valutazione dei fatti specifici di una situazione concreta e, di conseguenza, in ordine alla questione se quest'ultima rientri nelle previsioni dell'art. 14, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, essi hanno facoltà di investire della questione la commissione amministrativa (medesima sentenza, punto 57).

45 Ove quest'ultima non riesca a conciliare le diverse posizioni degli enti competenti in merito alla normativa applicabile al caso di specie, lo Stato membro nel cui territorio il lavoratore autonomo svolge un lavoro ha quanto meno facoltà, senza pregiudizio degli eventuali rimedi giurisdizionali esistenti nello Stato membro a cui appartiene l'ente emittente, di promuovere un procedimento per dichiarazione d'inadempimento ai sensi dell'art. 170 del Trattato CE (divenuto art. 227 CE), al fine di consentire alla Corte di esaminare, nell'ambito di un tale ricorso, la questione della normativa applicabile al detto lavoratore e, di conseguenza, l'esattezza delle indicazioni figuranti nel certificato E 101 (medesima sentenza, punto 58).

46 Emerge da quanto sopra che, fintantoché il certificato E 101 rilasciato ai sensi dell'art. 11 bis del regolamento n. 574/72 non venga revocato o invalidato, vincola l'ente competente dello Stato membro nel quale il lavoratore si reca per svolgere un lavoro.

47 Peraltro, nei limiti in cui il certificato E 101 è vincolante per tale ente competente, niente giustifica che la persona che si avvale dei servizi di tale lavoratore possa non attenersi ad esso. Nel caso in cui abbia dubbi sulla validità del certificato, tale persona deve tuttavia informarne l'ente di cui trattasi.

48 Occorre di conseguenza risolvere la prima parte della terza questione nel senso che, fintantoché non venga revocato o invalidato, il certificato E 101 rilasciato ai sensi dell'art. 11 bis del regolamento n. 574/72 vincola l'ente competente dello Stato membro nel quale il lavoratore si reca per svolgere un lavoro e la persona che si avvale dei servizi di tale lavoratore.

Sulla seconda parte della terza questione

49 Con la seconda parte della terza questione, il giudice a quo si chiede se il certificato E 101 rilasciato ai sensi dell'art. 1 bis del regolamento n. 574/72 possa avere un effetto retroattivo allorché esso riguarda un periodo che è parzialmente o totalmente compiuto al momento del suo rilascio.

50 Il signor Banks e a., i governi tedesco, francese, olandese e del Regno Unito nonché la Commissione propongono di risolvere in senso affermativo tale questione. Essi sostengono, in particolare, che il regolamento n. 574/72 non prescrive che il certificato sia rilasciato prima che abbia inizio il lavoro nel territorio del secondo Stato membro.

51 Per contro, il TRM ritiene che il rilascio o la produzione tardiva del certificato E 101 mette la persona che ricorre ai servizi dei lavoratori interessati nell'impossibilità di tenerne conto in tempo utile.

52 A tal proposito occorre anzitutto constatare che l'art. 11 bis del regolamento n. 574/72 non prescrive alcun termine per il rilascio dell'attestazione in esso prevista.

53 Inoltre, col rilascio del certificato E 101 in forza dell'art. 11 bis, l'ente competente di uno Stato membro si limita a dichiarare che il lavoratore autonomo interessato rimane soggetto alla normativa di tale Stato membro per un dato periodo nel corso del quale svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro. Orbene, tale dichiarazione, pur essendo preferibile che intervenga prima dell'inizio del periodo considerato, può anche essere compiuta nel corso di tale periodo, o persino dopo la sua scadenza.

54 Di conseguenza, niente osta a che il certificato E 101 produca eventualmente effetti retroattivi.

55 Così, la decisione della commissione amministrativa 17 ottobre 1985, n. 126, relativa all'applicazione degli articoli 14, n. 1, lett. a), 14 bis, n. 1, lett. a), e 14 ter, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU 1986, C 141, pag. 3), dispone che l'ente previsto agli artt. 11 e 11 bis del regolamento n. 574/72 è tenuto a rilasciare un'attestazione riguardante la legislazione applicabile (certificato E 101), anche se il rilascio di tale attestazione sia chiesto dopo l'inizio dell'attività esercitata nel territorio dello Stato diverso dallo Stato competente dal lavoratore interessato.

56 Peraltro la Corte ha implicitamente ammesso che il certificato E 101 possa produrre effetti retroattivi, allorché ha statuito che la possibilità offerta agli Stati membri dall'art. 17 del regolamento n. 1408/71 di accordarsi sull'applicazione di un'altra normativa rispetto a quella designata dagli artt. 13-16 in favore di un lavoratore vale anche per periodi già trascorsi (sentenze 17 maggio 1984, causa 101/83, Brusse, Racc. pag. 2223, punti 20 e 21, e 29 giugno 1995, causa C-454/93, Van Gestel, Racc. pag. I-1707, punto 29). Infatti, gli artt. 11 e 11 bis del regolamento n. 574/72 prevedono parimenti, in tale ipotesi, il rilascio del certificato E 101.

57 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda parte della terza questione nel senso che il certificato E 101 rilasciato ai sensi dell'art. 11 bis del regolamento n. 574/72 può avere effetto retroattivo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

58 Le spese sostenute dai governi tedesco, francese, irlandese, olandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Bruxelles con ordinanza 21 aprile 1997, dichiara:

1) Il termine «lavoro» figurante all'art. 14 bis, punto 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, e successivamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 3811, riguarda qualsiasi prestazione lavorativa, subordinata o autonoma.

2) Fintantoché non venga revocato o invalidato, il certificato E 101 rilasciato ai sensi dell'art. 11 bis del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83 e successivamente dal regolamento n. 3811/86, vincola l'ente competente dello Stato membro nel quale il lavoratore autonomo si reca per effettuare un lavoro e la persona che si avvale dei servizi di tale lavoratore.

3) Il certificato E 101 rilasciato ai sensi dell'art. 11 bis del regolamento n. 574/72 può avere effetto retroattivo.