61997J0150

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 gennaio 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE. - Causa C-150/97.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-00259


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ambiente - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 85/337 - Tardivi provvedimenti nazionali di attuazione che esentano dall'obbligo di valutazione le procedure di autorizzazione avviate prima della loro entrata in vigore, ma dopo la scadenza del termine per la trasposizione - Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 85/337, art. 12, n. 1) 2 Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità (Trattato CE, art. 169) 3 Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Insussistenza di conseguenze negative dell'asserito inadempimento - Irrilevanza (Trattato CE, art. 169) 4 Procedura - Spese - Rinuncia giustificata dal comportamento dell'altra parte (Regolamento di procedura della Corte, art. 69, n. 5)

Massima


1 L'art. 12, n. 1, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev'essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro che ha recepito detta direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di trasposizione, di esentare, mediante una disposizione transitoria, dagli obblighi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale stabiliti dalla direttiva i progetti la cui procedura di approvazione fosse stata avviata prima dell'entrata in vigore della legge nazionale di trasposizione di detta direttiva, ma dopo il 3 luglio 1988. 2 Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dalle direttive comunitarie. 3 Dato che l'inosservanza, da parte di uno Stato membro, di un obbligo imposto da una norma del diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento, il fatto che essa non abbia prodotto effetti negativi è irrilevante rispetto alla valutazione della fondatezza di un ricorso ex art. 169 del Trattato. 4 Quando la rinuncia parziale agli atti del ricorrente è giustificata dal comportamento del convenuto e la parte che rinuncia lo chiede, occorre condannare l'altra parte alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 5, del regolamento di procedura della Corte.

Parti


Nella causa C-150/97,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,$

ricorrente,

contro

Repubblica portoghese, rappresentata dai signori Luís Fernandes, direttore del servizio «Affari giuridici» della direzione generale «Affari comunitari», e Pedro Portugal, consulente della direzione «Ambiente», in qualità di agenti, rua da Cova da Moura n. 1, Lisbona,$

convenuta,

"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente e correttamente alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché dell'art. 12 della stessa direttiva.

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 ottobre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 aprile 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente e correttamente alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché dell'art. 12 della stessa direttiva.

2 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva medesima entro tre anni dalla notifica, che è avvenuta il 3 luglio 1985.

3 Benché la Repubblica portoghese abbia aderito alle Comunità europee solo con effetto dal 1_ gennaio 1986, essa era tenuta, ai sensi degli artt. 392 e 395 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), a mettere in vigore le misure necessarie per l'attuazione alla direttiva entro il 3 luglio 1988.

4 Il governo portoghese comunicava alla Commissione talune disposizioni, che, a suo avviso, provvedevano alla trasposizione della direttiva, e cioè

- la legge 7 aprile 1987, n. 11 (legge di base sull'ambiente);

- il decreto legge 6 giugno 1990, n. 186;

- il decreto regolamentare 27 novembre 1990, n. 38, e

- il decreto regolamentare 16 agosto 1991, n. 14/91/M, che approva gli adeguamenti necessari per l'attuazione del decreto legge n. 186/90 e del decreto regolamentare n. 38/90 nella regione di Madera.

5 Ritenendo cionondimeno che queste disposizioni non garantissero una completa trasposizione della direttiva, la Commissione comunicava al governo portoghese i motivi per i quali essa riteneva che la trasposizione non fosse completa e, con lettera 25 gennaio 1993, invitava tale governo a presentare le sue osservazioni entro due mesi.

6 Il governo portoghese trasmetteva le sue osservazioni alla Commissione menzionando in particolare l'adozione di una nuova disciplina.

7 Ritenendo che questa nuova disciplina garantisse una trasposizione parziale della direttiva, la Commissione rinunciava ad una parte dei suoi addebiti. Tuttavia ha inviato alla Repubblica portoghese, il 6 agosto 1996, un parere motivato riguardante gli addebiti tenuti fermi.

8 La Repubblica portoghese informava la Commissione, con lettera 17 dicembre 1996, che era stato costituito un gruppo di lavoro allo scopo di elaborare le disposizioni legislative necessarie per risolvere le questioni sollevate dalla Commissione.

9 Non avendo ricevuto le disposizioni legislative annunciate, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

10 Nell'atto introduttivo la Commissione ha formulato nove addebiti nei confronti della disciplina portoghese.

11 Il 23 ottobre 1997 la Repubblica portoghese ha comunicato alla Corte il decreto legge n. 278/97, che modifica il decreto legge 6 giugno 1990, n. 186 (Diário da Republica n. 233/97, I serie A, dell'8 ottobre 1997), nonché il decreto regolamentare n. 42/97, che modifica il decreto regolamentare 27 novembre 1990, n. 38 (Diário da Republica n. 235/97, I serie B, del 10 ottobre 1997).

12 Previo esame di queste disposizioni nazionali di trasposizione, la Commissione ha informato la Corte, con lettera 30 giugno 1998, di rinunciare in parte al ricorso, tenendo ferma una sola censura.

13 Con tale censura la Commissione addebita alla Repubblica portoghese il fatto che, secondo l'art. 11, n. 2, del decreto legge n. 186/90, quest'ultimo non si applica ai progetti la cui procedura di approvazione era in corso alla data della sua entrata in vigore, cioè il 7 giugno 1990, mentre le disposizioni della direttiva, ai sensi dei suoi artt. 2, n. 1, e 12, n. 1, devono applicarsi ogni volta che è necessario adottare una decisione a proposito di una domanda di autorizzazione a decorrere dal 3 luglio 1988. Secondo la Commissione, la Repubblica portoghese non può invocare il principio della certezza del diritto per giustificare il fatto che la nuova disciplina non si applica alle domande di esame, giacché, fintantoché non è stata adottata la decisione amministrativa sui progetti presentati, non esistono diritti quesiti per i committenti.

14 Nella lettera di rinuncia parziale la Commissione precisa che il decreto legge n. 278/97 non ha modificato tale situazione. Essa chiede quindi che sia dichiarato l'inadempimento quanto a tale censura conformemente al suo ricorso.

15 Nelle osservazioni relative alla domanda di rinuncia parziale della Commissione la Repubblica portoghese rileva che la legge non è stata resa retroattiva in ossequio al principio della certezza del diritto, formulato nell'art. 12 del codice civile portoghese, secondo il quale, la legge dispone solo per il futuro. Qualsiasi deroga a tale principio dovrebbe essere seriamente soppesata e gli interessi legittimamente protetti o le legittime aspettative dei singoli non potrebbero in alcun caso essere rimessi in discussione.

16 Essa aggiunge che i progetti di cui all'art. 11 del decreto legge n. 186/90, cioè quelli le cui domande di approvazione sono state presentate dopo il 3 luglio 1988, ma anteriormente alla data d'entrata in vigore della disciplina nazionale, erano pochi ed hanno tutti costituito oggetto di una relazione riguardante l'impatto ambientale.

17 Per quanto riguarda il decreto legge n. 278/97, la Repubblica portoghese deduce che essa ha avuto cura di escludere dall'applicazione retroattiva solo le disposizioni che comportavano una grave violazione dei diritti e delle legittime aspettative dei privati soggetti agli obblighi derivanti dalla disciplina in causa.

18 A questo proposito, va ricordato che la Corte ha già dichiarato, nella sentenza 9 agosto 1994, causa C-396/92, Bund Naturschutz in Bayern e a. (Racc. pag. I-3717), che l'art. 12, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro che ha recepito detta direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di trasposizione, di esentare, mediante una disposizione transitoria, dagli obblighi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale stabiliti dalla direttiva i progetti la cui procedura di approvazione fosse stata avviata prima dell'entrata in vigore della legge nazionale di trasposizione di detta direttiva, ma dopo il 3 luglio 1988 (v. pure, in questo senso, sentenze 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2189, punto 28; 18 giugno 1998, causa C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Racc. pag. I-3923, punti 23-28, e 22 ottobre 1998, causa C-301/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-0000, punto 29).

19 Infatti, nessun elemento della direttiva consente di interpretare la stessa nel senso che autorizzi gli Stati membri ad esentare dall'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale i progetti le cui procedure di autorizzazione sono state avviate dopo la data limite del 3 luglio 1988 (sentenze Bund Naturschtz in Bayern e a., citata, punto 18, e Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, citata, punto 22).

20 Per quanto riguarda il motivo del governo portoghese relativo al suo obbligo di osservare il principio del divieto di applicare retroattivamente le leggi, si deve rilevare che la Commissione ha limitato la sua domanda di accertamento dell'inadempimento al fatto che la Repubblica portoghese non aveva previsto l'applicazione immediata della legge di trasposizione della direttiva alle domande presentate alla competente autorità nazionale dopo il 3 luglio 1988 e pendenti al momento dell'entrata in vigore di detta normativa nazionale.

21 D'altronde, a questo proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dalle direttive comunitarie (v., in particolare, sentenze 28 marzo 1985, causa 275/83, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1097, punto 10; 28 maggio 1998, causa C-298/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3301, punto 14, e 15 ottobre 1998, causa C-326/97, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-000, punto 7).

22 Per quanto riguarda, infine, il motivo relativo al fatto che le domande di approvazione presentate dopo il 3 luglio 1988, ma anteriormente alla data d'entrata in vigore della normativa nazionale, erano poche ed hanno tutte costituito oggetto di una relazione riguardante l'impatto ambientale, va ricordato che, anche supponendo che ciò sia comprovato, l'inosservanza, da parte di uno Stato membro, di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento ed è irrilevante la considerazione che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi (sentenza 27 novembre 1990, causa C-209/88, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4313, punto 14).

23 Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che, avendo adottato una disposizione transitoria in base alla quale una normativa nazionale di trasposizione della direttiva emanata dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine per la trasposizione, non si applica ai progetti la cui procedura di approvazione era stata avviata prima dell'entrata in vigore della legge nazionale recante trasposizione di detta direttiva, ma dopo il 3 luglio 1988, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della stessa direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'art. 69, n. 5, dispone d'altronde che, in caso di rinuncia agli atti, le spese, su domanda del rinunciante sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.

25 La Commissione chiede che, nonostante la propria rinuncia parziale agli atti, la Repubblica portoghese sia condannata alle spese, dato che tale rinuncia parziale è stata giustificata dal comportamento di quest'ultima.

26 Tenuto conto del fatto che la rinuncia parziale della Commissione è stata giustificata dal comportamento della Repubblica portoghese, che ha adottato una normativa recante trasposizione della direttiva dopo la proposizione del ricorso, e considerato che tale Stato membro è rimasto soccombente sulla censura tenuta ferma dopo detta sua rinuncia, la Repubblica portoghese dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Avendo adottato una disposizione nazionale in base alla quale una normativa nazionale di trasposizione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, emanata dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine per la trasposizione, non si applica ai progetti la cui procedura di approvazione era stata avviata prima dell'entrata in vigore della legge nazionale recante trasposizione di detta direttiva, ma dopo il 3 luglio 1988, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della stessa direttiva.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.