Parole chiave
Massima

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1 Ricorso per carenza - Eliminazione della carenza dopo la proposizione del ricorso - Venir meno dell'oggetto del ricorso - Non luogo a statuire

(Trattato CE, artt. 175 e 176)

2 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illegittimità - Fatto per la Commissione di non adottare provvedimenti che esulano dalla sua competenza - Esclusione

(Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 215)

Massima

3 Il motivo d'impugnazione di cui all'art. 175 del Trattato è basato sul principio che l'inerzia illegittima dell'istituzione consente di adire il giudice comunitario affinché questi dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato, in quanto l'istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell'art. 176 del Trattato, la detta declaratoria fa sorgere l'obbligo dell'istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del giudice comunitario comporta, salve restando le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria medesima.

Nel caso in cui l'atto la cui omissione costituisce oggetto della controversia sia stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima della pronuncia della sentenza, una dichiarazione del Tribunale che accerti l'illegittimità dell'iniziale omissione non può più portare alle conseguenze previste dall'art. 176. Ne consegue che, in tal caso, così come nel caso in cui l'istituzione convenuta abbia risposto all'invito ad agire entro due mesi, l'oggetto del ricorso è venuto meno, cosicché non vi è più luogo a statuire.

La circostanza che tale presa di posizione dell'istituzione non soddisfi la parte ricorrente è al riguardo indifferente, poiché l'art. 175 riguarda la carenza consistente nell'astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione e non nell'adozione di un atto diverso da quello che i ricorrenti avrebbero auspicato o ritenuto necessario.

4 La responsabilità extracontrattuale della Comunità può sorgere solo se ricorra un insieme di condizioni, per quanto riguarda l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione comunitaria, il carattere effettivo del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato.

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, il rifiuto da parte della Commissione di adottare, nell'ambito di un procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, provvedimenti che si collocano manifestamente fuori delle competenze riconosciute nell'ambito di tale procedimento non costituisce un comportamento illegittimo e, di conseguenza, non può far sorgere la responsabilità della Comunità.

Al riguardo, l'adozione da parte della Commissione di un provvedimento provvisorio con cui si ingiunga a uno Stato membro di esentare l'impresa ricorrente da un'imposta controversa alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato esula manifestamente dalle competenze riconosciute a tale istituzione nell'ambito del procedimento amministrativo previsto dall'art. 93, n. 2. Infatti, allorché la Commissione accerta, nell'ambito di tale procedimento, che un aiuto è stato istituito senza esserle stato preventivamente notificato, essa non può adottare altro provvedimento provvisorio se non un'ingiunzione allo Stato membro interessato di sospendere immediatamente - sia pure in modo parziale - il pagamento dell'aiuto e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.