61996J0114

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 giugno 1997. - Procedimento penale a carico di René Kieffer e Romain Thill. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de police di Lussemburgo - Granducato del Lussemburgo. - Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Regolamento (CEE) n. 3330/91 - Statistiche degli scambi di beni - Dichiarazione dettagliata di tutti gli scambi intracomunitari - Compatibilità con gli artt. 30 e 34 del Trattato CE. - Causa C-114/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03629


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Divieto - Portata

(Trattato CE, art. 30)

2 Ravvicinamento delle legislazioni - Misure intese alla realizzazione del mercato unico - Statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri - Regolamento n. 3330/91 - Obbligo imposto alle imprese di fornire una dichiarazione dettagliata delle loro importazioni ed esportazioni intracomunitarie - Ostacolo giustificato alla libera circolazione delle merci - Legittimità - Violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3330/91]

Massima


3 Il divieto delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente vale non solo per i provvedimenti nazionali, ma anche per quelli adottati dalle istituzioni comunitarie.

4 Il regolamento n. 3330/91, relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra gli Stati membri, che prevede l'obbligo per le imprese di fornire una dichiarazione dettagliata delle loro importazioni ed esportazioni intracomunitarie, che si impone contemporaneamente nello Stato membro di spedizione e in quello di destinazione della merce, persegue un obiettivo giustificato e gli effetti restrittivi che esso implica nei confronti della libera circolazione delle merci sono adeguati rispetto a tale obiettivo. Infatti, tale regolamento ha l'obiettivo di favorire la realizzazione del mercato interno ponendo in essere un livello sufficiente di informazione sugli scambi di beni fra gli Stati membri grazie a mezzi che non implichino alcun controllo alle frontiere interne. Orbene, ostacoli alla libera circolazione delle merci possono essere giustificati quando si rivelano indispensabili per acquisire informazioni ragionevolmente esaurienti e attendibili sui movimenti intracomunitari di merci.

Del resto, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore comunitario nell'ambito del suo potere di armonizzazione, gli effetti restrittivi che tale obbligo di dichiarazione comporta, che colpisce in maniera specifica gli scambi transfrontalieri e la cui elaborazione richiede tempo e comporta spese, in particolare per le piccole e medie imprese, non eccedono quanto è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito, dato che, da un lato, sono state istituite soglie differenti al fine di consentire che si tenga conto degli interessi delle imprese e di non imporre un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti dei dati statistici hanno il diritto di aspettarsi e, dall'altro, le istituzioni comunitarie hanno messo gratuitamente a disposizione delle imprese strumenti moderni di elaborazione dati.

Parti


Nel procedimento C-114/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de police di Lussemburgo, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

René Kieffer e Romain Thill,

domanda vertente sull'interpretazione e la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1991, n. 3330, relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra gli Stati membri (GU L 316, pag. 1),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini (relatore), presidente di sezione, J.L. Murray e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

- per i signori Kieffer e Thill, dall'avv. Marc Thewes, del foro di Lussemburgo, e dal signor Alain Schumacher, mandatario ad hoc;

- per il governo lussemburghese, dal signor Nicolas Schmit, direttore delle relazioni economiche e della cooperazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il Consiglio dell'Unione europea, dalla signora Cristina Giorgi, consigliere giuridico, e dal signor Frédéric Anton, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Jürgen Grunwald, consigliere giuridico, assistito dal signor Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dei signori Kieffer e Thill, rappresentati dall'avv. Marc Thewes, del governo lussemburghese, rappresentato dall'avv. Alain Lorang, del foro di Lussemburgo, del Consiglio, rappresentato dal signor Frédéric Anton, e della Commissione, rappresentata dal signor Jürgen Grunwald, assistito dal signor Jean-Francis Pasquier, all'udienza del 16 gennaio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 febbraio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 2 aprile 1996, pervenuta in cancelleria il 9 aprile successivo, il Tribunal de police di Lussemburgo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE due questioni pregiudiziali aventi ad oggetto l'interpretazione e la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1991, n. 3330, relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra gli Stati membri (GU L 316, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti dei signori Kieffer e Thill, imputati di aver omesso di fornire, durante gli anni 1993 e 1994, le informazioni in materia di dichiarazioni statistiche alle quali sono tenuti in virtù del regolamento.

Sul regolamento

3 Conformemente all'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento «sono oggetto delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri tutte le merci che circolano da uno Stato membro ad un altro». A questo proposito, l'art. 6 del regolamento ha istituito un sistema permanente di raccolta di dati statistici denominato «Intrastat».

4 Ai sensi dell'art. 5, primo comma, del regolamento, i privati sono esentati dagli obblighi che comporta l'elaborazione delle statistiche di cui all'art. 4. L'art. 5, secondo comma, prima frase, del regolamento dispone:

«Questa esenzione si applica anche alla persona tenuta a fornire l'informazione che, in qualità di soggetto passivo dell'IVA, beneficia, nello Stato membro in cui l'imposta va pagata, di uno dei regimi particolari previsti dagli articoli 24 e 25 della direttiva 77/388/CEE».

5 L'art. 8, primo comma, del regolamento prevede che l'obbligo di fornire l'informazione richiesta dal sistema Intrastat compete ad ogni persona fisica o giuridica che intervenga in uno scambio di beni tra Stati membri.

6 L'informazione statistica richiesta dal sistema Intrastat è oggetto, ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento, di dichiarazioni periodiche, che le persone tenute a fornire l'informazione statistica trasmettono ai servizi nazionali competenti nei termini e nei modi stabiliti dalla Commissione in conformità alla procedura del Comitato di gestione. Secondo l'art. 14 l'obbligato all'informazione statistica che non adempie gli obblighi che gli competono in virtù del regolamento è passibile delle sanzioni che gli Stati membri stabiliscono ai sensi delle loro disposizioni nazionali in materia.

7 Conformemente all'art. 20, n. 5, del regolamento la persona tenuta a fornire l'informazione, di cui all'articolo 8, è la persona fisica o giuridica che:

«a) risiedendo nello Stato membro di spedizione:

- ha stipulato, indipendentemente dal contratto di trasporto, il contratto avente per effetto la spedizione delle merci o, altrimenti,

- procede, o fa procedere, alla spedizione delle merci o, altrimenti,

- è in possesso delle merci che sono oggetto della spedizione;

b) risiedendo nello Stato membro di arrivo:

- ha stipulato, indipendentemente dal contratto di trasporto, il contratto avente per effetto la consegna delle merci o, altrimenti,

- prende, o fa prendere, in consegna le merci o, altrimenti,

- è in possesso delle merci che sono oggetto della consegna».

8 L'art. 21 del regolamento prevede che, nel supporto dell'informazione statistica da trasmettere ai servizi competenti, fatto salvo l'articolo 34, le merci sono designate in modo tale da potere essere classificate facilmente e con precisione nella suddivisione più dettagliata alla quale appartengono nella vigente versione della nomenclatura combinata e che deve anche essere menzionato, per ogni tipo di merce, il numero di codice ad otto cifre corrispondente a tale suddivisione della nomenclatura combinata.

9 L'art. 23, nn. 1 e 2 è così formulato:

«1. Per ogni tipo di merce, nel supporto dell'informazione statistica da trasmettere ai servizi competenti, devono essere menzionati i dati seguenti:

a) nello Stato membro d'arrivo, lo Stato membro di provenienza delle merci, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1;

b) nello Stato membro di spedizione, lo Stato membro di destinazione delle merci, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2;

c) la quantità delle merci, in massa netta e in unità supplementari;

d) il valore delle merci;

e) la natura della transazione;

f) le condizioni di consegna;

g) la presunta forma di trasporto.

2. Gli Stati membri non possono richiedere che, nel supporto dell'informazione statistica, siano indicati dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per i dati seguenti:

a) nello Stato membro d'arrivo, il paese d'origine; tuttavia, questo dato può essere richiesto solo nei limiti del diritto comunitario;

b) nello Stato membro di spedizione, la regione d'origine; nello Stato membro d'arrivo, la regione di destinazione;

c) nello Stato membro di spedizione, il porto o l'aeroporto di carico; nello Stato membro d'arrivo, il porto o l'aeroporto di scarico;

d) nello Stato membro di spedizione e nello Stato membro di arrivo il porto o l'aeroporto presunto di trasbordo situato in un altro Stato membro sempreché in quest'ultimo sia elaborata una statistica del transito;

e) se del caso, il regime statistico».

10 Ai sensi dell'art. 28, n. 1, del regolamento le soglie statistiche si definiscono come i limiti, espressi in valore, superati i quali gli obblighi dei relativi fornitori dell'informazione sono o sospesi o resi meno gravosi. Le soglie d'esclusione sono quelle di cui beneficiano i fornitori dell'informazione, di cui all'articolo 5, secondo comma, del detto regolamento.

11 Conformemente all'art. 28, n. 4, primo e secondo comma, le soglie d'assimilazione dispensano i fornitori dell'informazione dalle dichiarazioni previste all'art. 13, n. 1; questi adempiono i loro obblighi al riguardo mediante il deposito della dichiarazione fiscale periodica che sono tenuti a depositare, in quanto soggetti passivi dell'IVA. Tali soglie d'assimilazione vengono fissate dagli Stati membri a livelli superiori alle soglie d'esclusione. Secondo il n. 5 del medesimo articolo, le soglie di semplificazione consentono ai fornitori dell'informazione di menzionare semplicemente, nelle dichiarazioni previste all'art. 13, n. 1, per ciascuna specie di merci, il numero di codice a otto cifre corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata, che identifica la specie delle merci, lo Stato membro di provenienza o di destinazione e il valore delle merci. Il n. 6, primo comma, del detto articolo prevede che le soglie d'assimilazione e di semplificazione si esprimono in valori annuali di transazioni intracomunitarie.

12 L'art. 28, n. 6, terzo comma, prevede che le soglie di assimilazione e di semplificazione si applicano separatamente agli operatori intracomunitari alla spedizione e agli operatori intracomunitari all'arrivo.

13 Ai sensi dell'art. 28, n. 8, le soglie di semplificazione sono fissate a 100 000 ECU alla spedizione e a 100 000 ECU all'arrivo. La Commissione può aumentare i livelli di tali soglie, secondo la procedura del Comitato di gestione.

14 Conformemente all'art. 28, n. 9, del regolamento, gli Stati membri possono fissare le proprie soglie a livelli superiori. Qualora l'applicazione delle soglie d'assimilazione e di semplificazione da parte degli Stati membri abbia conseguenze sulla qualità della statistica del commercio tra gli Stati membri, tenuto conto degli elementi d'informazione forniti dai medesimi, oppure sull'alleggerimento dell'onere delle persone tenute a fornire le informazioni, così da compromettere gli obiettivi del detto regolamento, l'art. 28, n. 10, consente alla Commissione di adottare le disposizioni che ripristinano tali condizioni di qualità o di alleggerimento.

15 L'art. 34 del regolamento, infine, dispone:

«1. Per quanto riguarda sia le merci cui si applica il sistema Intrastat, sia le altre, al fine di agevolare il compito delle persone tenute a fornire l'informazione, la Commissione può adottare, conformemente all'articolo 30, procedure semplificate di raccolta dell'informazione e, in particolare, creare le condizioni per un più esteso ricorso all'elaborazione automatica e alla trasmissione elettronica dell'informazione.

2. Al fine di tenere conto della loro particolare organizzazione amministrativa, gli Stati membri possono istituire procedure semplificate diverse da quelle previste al paragrafo 1, a condizione che le persone tenute a fornire l'informazione abbiano comunque la scelta della procedura a cui ricorrere».

Sul contesto normativo nazionale

16 L'art. 7 della legge lussemburghese 9 luglio 1962, recante istituzione di un servizio centrale di statistica e di studi economici, punisce con un'ammenda il rifiuto di adempiere l'obbligo di dichiarazione imposto dal regolamento. L'ammontare di tale ammenda è stato più volte aumentato, e, per ultimo, mediante l'art. IX della legge 13 giugno 1994, relativa al regime delle sanzioni penali. Dall'ordinanza di rinvio emerge che l'importo dell'ammenda prevista varia attualmente da 10 001 a 100 000 LFR.

17 Tale ammenda viene comminata a qualsiasi persona fisica che rifiuti di rendere la dichiarazione. La condanna penale viene iscritta nei bollettini 1 e 2 del casellario giudiziario, di modo che viene portata a conoscenza sia delle autorità giudiziarie sia delle amministrazioni, e delle persone giuridiche di diritto pubblico elencate nell'art. 1 del decreto ministeriale 22 novembre 1977, che fissa l'elenco delle amministrazioni e delle persone giuridiche di diritto pubblico competenti a prendere visione del bollettino n. 2 del casellario giudiziario. Dall'ordinanza di rinvio emerge che il mancato pagamento dell'ammenda può comportare l'esecuzione di una pena detentiva che può essere inflitta in via sussidiaria dal giudice penale.

Gli antefatti

18 Gli imputati nel procedimento principale, sono i gestori della società a responsabilità limitata Établissements Kieffer & Thill, che gestiscono in Lussemburgo un garage con annessa officina per autoriparazioni. Essi operano anche nella compravendita di autovetture sinistrate e di occasione, di pezzi separati e di tutti gli accessori per l'automobile.

19 I predetti sono penalmente perseguiti per aver violato l'obbligo loro derivante dal regolamento di trasmettere le informazioni relative alle importazioni ed esportazioni della loro società.

20 I signori Kieffer e Thill hanno riconosciuto che l'attività della società da loro gestita supera il livello della soglia di semplificazione, la quale, in Lussemburgo, è fissata in 10 000 000 LFR, di modo che essi, in forza del regolamento, sono tenuti a depositare ogni mese una dichiarazione dettagliata che elenca tutte le spedizioni di merci effettuate verso un altro Stato membro.

21 Essi tuttavia asseriscono che, per soddisfare tali obblighi, è loro necessario, in primo luogo, assumere del personale o fare eseguire tali adempimenti da personale esterno, andando così, comunque, incontro a costi supplementari. In secondo luogo, sostengono che siffatti costi frenano, quanto meno indirettamente, gli sforzi intrapresi per esportare oltre il limite della soglia annuale a cui è collegato l'obbligo di elaborare dette dichiarazioni. Essi affermano, infine, che tale ostacolo favorisce lo smercio dei prodotti sul mercato nazionale.

22 Il giudice a quo ha ritenuto che la dichiarazione dettagliata richiesta dal regolamento costituisce un onere supplementare al quale non vanno incontro i commercianti che svolgono la loro attività commerciale sul solo mercato nazionale. Ha inoltre fatto presente che la necessità di tale dichiarazione e il conseguente aumento degli obblighi che le imprese interessate debbono soddisfare potrebbero avere un effetto dissuasivo nei confronti delle piccole e medie imprese stabilite in Lussemburgo, le cui attività si estendono oltre il territorio nazionale, stante l'esiguità del territorio del Lussemburgo.

23 Ciò considerato, il detto giudice ha ritenuto che occorreva verificare se un siffatto ostacolo fosse giustificato in considerazione degli obiettivi contemplati dal regolamento e se tali obiettivi non potessero essere conseguiti ricorrendo a mezzi meno onerosi. Ha così deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1991, n. 3330, laddove impone agli Stati membri di raccogliere presso tutte le imprese che superino le soglie di esclusione, assimilazione e semplificazione ivi previste, una dichiarazione dettagliata relativa a tutte le loro importazioni ed esportazioni intracomunitarie, abbia introdotto una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa agli scambi di beni tra Stati membri, vietata dagli artt. 30 e 34 del Trattato CE.

2) Se l'obbligo di fornire i dati statistici richiesti nell'ambito del sistema di raccolta INTRASTAT tanto nel paese di provenienza delle merci esportate quanto nel paese di destinazione - obbligo sanzionato penalmente in diritto lussemburghese nel caso di rifiuto di trasmissione delle informazioni richieste al servizio centrale di statistica e di studi economici - costituisca per gli operatori economici un onere ingiustificato e sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse generale perseguito e sia pertanto in contrasto con l'art. 3 B, terzo comma, del Trattato CE, inserito dall'art. G, punto 5, del Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992».

Sulle questioni pregiudiziali

24 Con le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se il detto regolamento sia invalido, nella misura in cui impone agli Stati membri di raccogliere presso ciascuna impresa che supera i livelli delle soglie di esclusione, assimilazione e di semplificazione previsti una dettagliata dichiarazione di tutte le sue importazioni ed esportazioni intracomunitarie. Da un lato, gli obblighi così imposti alle imprese potrebbero costituire una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata dagli artt. 30 e 34 del Trattato CE. Dall'altro lato, l'obbligo di fornire i dati richiesti in applicazione del sistema di raccolta dati Intrastat, sia nello Stato di provenienza delle merci esportate, sia in quello di destinazione potrebbe costituire per gli operatori economici un provvedimento oneroso, non giustificato e sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse generale perseguito e violare, in tal modo, il principio di proporzionalità.

25 Per quanto riguarda il primo aspetto, i prevenuti nel procedimento principale deducono che il regolamento cagiona alle imprese spese ed oneri, poiché sono tenute a ricercare, per ciascuna operazione, quale che ne sia il valore, tutta una serie di dati complessi, come, in particolare, il codice di otto cifre della nomenclatura combinata. Inoltre, considerata la natura dettagliata dell'obbligo di dichiarazione e il fatto che esso è imposto, contemporaneamente, nello Stato membro di spedizione e in quello di destinazione della merce, essi sostengono che l'obbligo della dichiarazione eccede il necessario.

26 Per contro, il governo lussemburghese, il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza per il mercato interno di una conoscenza sufficientemente precisa dei flussi intracomunitari. Sostengono inoltre che gli eventuali effetti restrittivi degli obblighi di dichiarazione sulla libera circolazione delle merci sarebbero troppo indiretti e aleatori per poter ostacolare il commercio intracomunitario. Infatti, il nuovo sistema di raccolta dei dati, introdotto con il regolamento, avrebbe comportato una riduzione degli oneri rispetto al precedente sistema e dei vantaggi netti per le imprese.

27 Si deve a questo proposito ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, il divieto di restrizioni quantitative, come pure di misure di effetto equivalente, vale non solo per i provvedimenti nazionali, ma anche per quelli adottati dalle istituzioni comunitarie (v., in particolare, in questo senso, sentenza 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc. pag. 2171, punto 15, e 9 agosto 1994, causa C-51/93, Meyhui, Racc. pag. I-3879, punto 11).

28 E' pacifico che la natura dettagliata dell'obbligo di dichiarazione, come pure il fatto che esso si impone contemporaneamente nello Stato membro di spedizione e in quello di destinazione della merce, producono effetti restrittivi nei confronti della libera circolazione delle merci.

29 Tuttavia, come risulta dal suo primo `considerando', il regolamento ha l'obiettivo di favorire la realizzazione del mercato interno, ponendo in essere un livello sufficiente di informazione sugli scambi di beni fra gli Stati membri grazie a mezzi che non implichino alcun controllo alle frontiere interne. Del resto, dal terzo `considerando' emerge che talune politiche comunitarie devono potersi fondare su una documentazione fornita di dati numerici che dia una visione il più possibile attuale, esatta e dettagliata del mercato interno.

30 Così come già precisato dalla Corte, ostacoli alla libera circolazione delle merci possono essere giustificati quando si rivelano indispensabili per acquisire informazioni ragionevolmente esaurienti e attendibili sui movimenti intracomunitari di merci (v., in particolare, sentenza 25 ottobre 1979, causa 159/78, Commissione/Italia, Racc. pag. 3247, punto 7).

31 Pertanto, lo scopo perseguito dal regolamento, che è quello di favorire la realizzazione del mercato interno ponendo in essere delle statistiche sugli scambi di beni fra gli Stati membri appare giustificato. Inoltre, gli effetti restrittivi che esso comporta sono adeguati rispetto a tale obiettivo. Occorre ancora esaminare se tali effetti restrittivi siano conformi al principio di proporzionalità.

32 A questo proposito il Consiglio sostiene, in primo luogo, che il rischio di spese supplementari è limitato, dato che le imprese dispongono di tutti i dati pertinenti al momento in cui realizzano le loro operazioni economiche. Inoltre, le differenti soglie sarebbero state istituite proprio per consentire che sia tenuto conto degli interessi dei soggetti tenuti alla dichiarazione. Infine, le imprese avrebbero gratuitamente a disposizione strumenti moderni di elaborazione dati, come, a livello comunitario, il programma informatico IDEP/CN8, sviluppato dalla Commissione.

33 Secondo la giurisprudenza della Corte, al fine di stabilire se una norma di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare se i mezzi da essa contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito e non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo (sentenza 9 novembre 1995, causa C-426/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3723, punto 42).

34 Orbene, se è vero che l'obbligo di dichiarazione che deriva dal regolamento colpisce in maniera specifica gli scambi transfrontalieri e che la sua elaborazione richiede tempo e comporta spese, in particolare per le piccole e medie imprese, da ciò tuttavia non risulta necessariamente che tali effetti restrittivi siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

35 Da un lato, quand'anche le imprese siano obbligate a dichiarare ogni operazione, sono state istituite soglie differenti proprio al fine di consentire che venga tenuto conto dei loro interessi e di non imporre un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti dei dati statistici hanno il diritto di aspettarsi.

36 D'altra parte, come rilevato in particolare dal Consiglio le istituzioni comunitarie hanno messo gratuitamente a disposizione delle imprese strumenti moderni di elaborazione dati, come il programma informatico IDEP/CN8.

37 Alla luce delle considerazioni che precedono, non pare che l'obbligo di dichiarazione imposto dal regolamento ecceda quanto necessario per raggiungere l'obiettivo da esso perseguito. Tale conclusione si impone a maggior ragione, dato che, come più volte precisato dalla Corte, il legislatore comunitario dispone di un ampio margine di discrezionalità, nell'ambito del suo potere di armonizzazione (v., in particolare, sentenza Meyhui, già citata, punto 21).

38 Per quanto riguarda il secondo aspetto delle questioni sollevate dal giudice nazionale, proprio dai punti 33-37 della presente sentenza emerge che l'obbligo di dichiarazione che deriva dal regolamento è proporzionato rispetto all'obiettivo di interesse generale perseguito.

39 Si devono pertanto risolvere le questioni sollevate dichiarando che dall'esame del regolamento non sono emersi elementi idonei a metterne in discussione la validità.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

40 Le spese sostenute dal governo lussemburghese, dal Consiglio dell'Unione europea, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione)

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale de police di Lussemburgo con ordinanza 2 aprile 1996, dichiara:

Dall'esame del regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1991, n. 3330, relativo alle statistiche sugli scambi di beni fra gli Stati membri, non sono emersi elementi idonei a metterne in discussione la validità.