61996J0097

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 1997. - Verband deutscher Daihatsu-Händler eV contro Daihatsu Deutschland GmbH. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Düsseldorf - Germania. - Diritto delle società - Conti annuali - Sanzioni previste in caso di mancata pubblicazione - Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE. - Causa C-97/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-06843


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 68/151 - Conti annuali - Sanzioni comminate in caso di omessa pubblicità - Normativa nazionale che limita a determinate categorie di persone il diritto di chiederne l'applicazione - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 54, n. 3, lett. g); direttiva del Consiglio 68/151/CEE, artt. 3 e 6]

2 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Questione riguardante l'esame dell'effetto diretto di una norma che prevede obblighi nei confronti di un singolo - Non luogo a statuire

(Trattato CE, art. 177; direttiva del Consiglio 68/151, art. 6)

Massima


3 L'art. 6 della prima direttiva 68/151, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, va interpretato nel senso che osta alla legge di uno Stato membro che preveda solo per i soci, i creditori nonché per la commissione interna centrale o la commissione interna della società il diritto di chiedere la sanzione prevista da tale normativa nazionale nel caso di inadempimento da parte di una società degli obblighi in materia di pubblicità dei conti annuali sanciti dalla prima direttiva 68/151.

Infatti, sia l'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato, che menziona l'obiettivo di tutela dei terzi in generale senza distinguere o escludere categorie fra loro, sia il quarto `considerando' e l'art. 3 della direttiva, che confermano l'intento di consentire a qualsiasi interessato di ottenere informazioni, escludono un'interpretazione dell'art. 6 della direttiva che limiti il diritto di chiedere sanzioni ai soli creditori della società.

4 Non occorre che la Corte, adita con una questione pregiudiziale, accerti se l'art. 6 della prima direttiva 68/151 abbia effetto diretto, dato che una direttiva non può di per sé creare obblighi nei confronti di un singolo e non può quindi essere invocata in quanto tale nei suoi confronti.

Parti


Nel procedimento C-97/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall' Oberlandesgericht di Düsseldorf (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Verband deutscher Daihatsu-Händler eV

e

Daihatsu Deutschland GmbH,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6 della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8)

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e A. Dittrich, Regierungsdirektor presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agenti,

- per il governo spagnolo, dal signor L. Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori A. Caeiro e J. Grunwald, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dal signor A. Dittrich, del governo spagnolo, rappresentato dal signor L. Pérez de Ayala Becerril, del governo francese, rappresentato dal signor G. Mignot, segretario degli Affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor J. Grunwald, all'udienza del 12 giugno 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 luglio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 22 novembre 1995, pervenuta alla Corte il 26 marzo 1996, l'Oberlandesgericht di Düsseldorf ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione sull'interpretazione dell'art. 6 della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8, in prosieguo: la «prima direttiva»).

2 Tale questione è sorta nell'ambito di un procedimento avviato dal Verband deutscher Daihatsu-Händler eV (in prosieguo: il «Verband»), un'associazione di concessionari tedeschi della marca automobilistica Daihatsu, dinanzi all'Amtsgericht, giudice che in Germania è incaricato della tenuta del registro di commercio. Il Verband ha chiesto che l'Amtsgericht di Kempen ingiungesse, pena un'ammenda, alla società Daihatsu Deutschland GmbH, agente generale incaricato dell'importazione in Germania delle vetture Daihatsu, di pubblicare i suoi conti annuali, adempimento da essa omesso a partire dal 1989.

3 Tale domanda è stata respinta dall'Amtsgericht di Kempen con decisione del 24 ottobre 1994, confermata dal Landgericht di Krefeld, con decisione del 13 dicembre 1994.

4 Quest'ultimo giudice, come l'Amtsgericht, si è basato sul combinato disposto dell'art. 335, prima frase, punto 6, del codice di commercio tedesco e della seconda frase dello stesso articolo, disposizioni in forza delle quali un procedimento di irrogazione di un'ammenda può essere avviato solo su domanda di un socio, di un creditore, della commissione interna centrale o della commissione interna della società. Orbene il Verband non rientra in nessuna di queste categorie.

5 Investito di un ricorso proposto dal Verband, l'Oberlandesgericht di Düsseldorf ha confermato la decisione dei primi giudici.

6 Quest'ultimo giudice ha tuttavia rilevato che l'art. 335 del codice di commercio tedesco non attuava correttamente l'art. 6 della prima direttiva, che impone agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni «per i casi di mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite, come prescritta dall'art. 2, paragrafo 1, lettera f)»

7 Ai sensi di quest'ultima disposizione:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché l'obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

(...)

f) il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento che contiene il bilancio deve indicare le generalità delle persone che ai sensi di legge sono tenute a certificare il bilancio. Tuttavia, per le società a responsabilità limitata di diritto tedesco, belga, francese, italiano e lussemburghese, enumerate all'articolo 1, nonché per le società anonime chiuse dell'ordinamento olandese, l'applicazione obbligatoria di questa disposizione è rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e comportante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un ammontare di bilancio inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il Consiglio adotterà tale direttiva nei due anni successivi all'adozione della presente direttiva;

(...)»

8 Di conseguenza l'Oberlandsgericht di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 6 della prima direttiva sul diritto delle società del 9 marzo 1968 costituisca una norma di effetto diretto, nel caso in cui, secondo il diritto tedesco, l'unica misura per obbligare una società a responsabilità limitata a pubblicare il bilancio annuale sia l'irrogazione di un'ammenda fino a 10 000 DM da parte del tribunale incaricato della tenuta del registro che però può intervenire solo su richiesta di un socio, di un creditore oppure della commissione interna centrale o della commissione interna della società, e un'eventuale applicabilità diretta della direttiva, abbia l'effetto di permettere a qualsiasi soggetto, oltre alla cerchia di persone legittimate ad agire in base al diritto tedesco, di chiedere l'irrogazione di un'ammenda, oppure di attribuire tale diritto, quantomeno, ad un'associazione di commercianti, che secondo il proprio statuto deve tutelare l'interesse dei propri aderenti i quali hanno rapporti commerciali con la società a responsabilità limitata che non ha osservato l'obbligo di pubblicazione»

9 Tale questione solleva tre distinti problemi.

10 In primo luogo, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 6 della prima direttiva debba essere interpretato nel senso che osta a che la normativa di uno Stato membro che preveda soltanto per i soci, i creditori, la commissione interna centrale o la commissione interna della società il diritto di richiedere la sanzione stabilita da tale normativa nazionale in caso di mancato rispetto da parte di una società degli obblighi in materia di pubblicità dei conti annuali sanciti dalla prima direttiva.

11 In caso di soluzione in senso negativo, il giudice a quo chiede se l'art. 6 della prima direttiva sia sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato da avere effetto diretto nell'ordinamento giuridico interno di uno Stato membro.

12 In caso di soluzione affermativa, il giudice a quo chiede se un singolo possa basarsi sulla prima direttiva per domandare all'autorità nazionale competente l'irrogazione di una sanzione nei confronti di una società che ha omesso di pubblicare i propri conti annuali nel caso in cui la normativa nazionale lo escluda dal novero dei soggetti legittimati a proporre una siffatta domanda.

Sull'attuazione della direttiva

13 In via preliminare il governo tedesco sostiene che l'obbligo di fissare adeguate sanzioni per la mancata pubblicazione dei bilanci o dei conti profitti e perdite disposto dall'art. 6 della prima direttiva non è ancora applicabile nei confronti delle società a responsabilità limitata di diritto tedesco. Infatti, per queste ultime, l'art. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva avrebbe rinviato l'entrata in vigore dell'obbligo di pubblicità «sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite...». Ora, secondo il governo tedesco, non sarebbe stata ancora adottata alcuna direttiva in materia.

14 Al riguardo, è sufficiente constatare che la lacuna legislativa lasciata della prima direttiva è stata colmata dalla quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11, in prosieguo: la «quarta direttiva»).

15 Quest'ultima, il cui secondo considerando fa espressamente riferimento all'art. 2, n. 1, lett. f) della prima direttiva, ha coordinato le norme nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per le società di capitali ed in particolare per le società a responsabilità limitata di diritto tedesco (primo considerando della quarta direttiva).

16 In materia di pubblicità dei conti annuali, l'art. 47, n. 1, della quarta direttiva recita:

«1. I conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione, nonché la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può consentire che la relazione sulla gestione non formi oggetto di detta pubblicità. In tal caso, la relazione sulla gestione è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede sociale della società nello Stato membro interessato. Deve essere possibile ottenere copia parziale o integrale di tale relazione senza alcuna spesa e su semplice richiesta.»

17 Il governo tedesco sostiene inoltre che la Repubblica federale di Germania ha correttamente attuato l'art. 6 della prima direttiva. Infatti, ai sensi dell'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, il coordinamento dei diritti nazionali delle società mirerebbe a proteggere gli interessi dei soci e dei terzi. Ora, questi ultimi non comprenderebbero tutte le persone fisiche o giuridiche, ma soltanto quelle che hanno un rapporto giuridico con la società. Al riguardo, la dottrina tedesca riconoscerebbe in generale che la nozione di terzi ai sensi dell'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato riguarda soltanto i creditori della società.

18 Occorre rilevare che l'art. 54, n. 3, lett. g), deve essere interpretato alla luce tanto degli artt. 52 e 54 del Trattato CE, dai quali risulta che il coordinamento delle legislazioni in materia di società si inserisce nel programma generale di soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, quanto dell'art. 3, lett. h), del Trattato CE, ai sensi del quale l'azione della Comunità comporta il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune.

19 Occorre altresì rilevare che il testo stesso dell'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato menziona l'obiettivo di tutela dei terzi in generale senza distinguere o escludere categorie fra questi ultimi.

20 Di conseguenza la nozione di terzi prevista dall'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato non può essere limitata ai soli creditori della società.

21 Peraltro, l'obiettivo di sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento, che l'art. 54, nn. 1 e 2, assegna in termini molto ampi al Consiglio e alla Commissione non può essere limitato dalle disposizioni dell'art. 54, n. 3, del Trattato. Queste ultime si limitano, infatti, ad esporre un elenco non tassativo di misure da adottare per realizzare tale obiettivo, come dimostra l'impiego dell'espressione «in particolare» all'art. 54, n. 3.

22 Per quanto riguarda l'art. 6 della prima direttiva, si evince dal quarto considerando della stessa che la pubblicità dei conti annuali mira principalmente ad informare i terzi che non conoscano o non possano conoscere sufficientemente la situazione contabile e finanziaria della società. Le disposizioni dell'art. 3 della direttiva, che prevedono la tenuta di un registro pubblico nel quale devono essere registrati tutti gli atti e le indicazioni soggetti all'obbligo della pubblicità nonché la possibilità per chiunque di ottenere copia dei conti annuali per corrispondenza, confermano l'intento di consentire a qualsiasi interessato di ottenere informazioni. Tale preoccupazione è altresì espressa nel preambolo della quarta direttiva nel quale si accenna alla necessità di stabilire nella Comunità condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti (v., in particolare, il terzo considerando).

23 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, occorre risolvere la questione dichiarando che l'art. 6 della prima direttiva va interpretato nel senso che esso osta alla legge di uno Stato membro che preveda solo per i soci, i creditori nonché la commissione interna centrale o la commissione interna della società il diritto di chiedere la sanzione prevista da tale normativa nazionale nel caso di mancato rispetto da parte di una società degli obblighi in materia di pubblicità dei conti annuali sanciti dalla prima direttiva.

Sul carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell'art. 6 della prima direttiva e sulla possibilità, da parte di un singolo, di farlo valere per chiedere all'autorità pubblica di irrogare sanzioni nei confronti di una società privata

24 Poiché, secondo la costante giurisprudenza della Corte, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall I, Racc. pag. 723, punto 48; 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20, e 7 marzo 1996, causa C-192/94, El Corte Inglés, Racc. pag. I-1281, punto 15), non occorre valutare se l'art. 6 della prima direttiva possa avere effetto diretto nell'ordinamento giuridico interno di uno Stato membro.

25 Tale risultato non pregiudica l'eventuale applicabilità del principio secondo il quale il diritto comunitario impone agli Stati membri di risarcire i danni da essi causati ai singoli a causa della mancata o della non corretta attuazione di una direttiva (sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Racc. pag. I-1029, punto 51, e 26 marzo 1996, causa C-392/93, British Telecommunications, Racc. pag. I-1631, punto 39).

26 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, occorre risolvere la questione proposta dal giudice nazionale nel senso che, poiché una direttiva non può di per sé creare obblighi nei confronti di un singolo e non può quindi essere invocata in quanto tale nei suoi confronti, non è necessario accertare se l'art. 6 della prima direttiva abbia effetto diretto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Le spese sostenute dai governi tedesco, spagnolo e francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf, con ordinanza 22 novembre 1995, dichiara:

1) L'art. 6 della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, va interpretato nel senso che osta alla legge di uno Stato membro che preveda solo per i soci, i creditori nonché la commissione interna centrale o la commissione interna della società il diritto di chiedere la sanzione prevista da tale normativa nazionale nel caso di mancato rispetto da parte di una società degli obblighi in materia di pubblicità dei conti annuali sanciti dalla prima direttiva 68/151.

2) Poiché una direttiva non può di per sé creare obblighi nei confronti di un singolo e non può quindi essere invocata in quanto tale nei suoi confronti, non è necessario accertare se l'art. 6 della prima direttiva 68/151 abbia effetto diretto.