61996C0108

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 16 marzo 2000. - Procedimento penale a carico di Dennis Mac Quen, Derek Pouton, Carla Godts, Youssef Antoun e Grandvision Belgium SA, responsabile civile, in presenza di: Union professionnelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgio. - Interpretazione degli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) nonché degli artt. 30, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE) - Normativa nazionale recante divieto per gli ottici di effettuazione di taluni esami oculistici - Normativa nazionale che restringe la commercializzazione di apparecchi che consentono di procedere a taluni esami ottici riservati ai soli oculisti. - Causa C-108/96.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-00837


Conclusioni dell avvocato generale


I - Fatti e normativa nazionale applicabile

1. La Grandvision Belgium SA (in prosieguo: la «Grandvision») è una società anonima di diritto belga, avente sede sociale a Bruxelles, fondata nel 1990 con la denominazione Vision Express Belgium dalla società olandese VE Holdings BV. Controllata di fatto dalla società di diritto inglese Vision Express UK Ltd, essa fa parte di un gruppo di società che commercializza prodotti e servizi nel settore ottico.

2. Nel 1991, l'Union professionnelle belge des médecins spécialisés en ophtalmologie et chirurgie oculaire (in prosieguo: la «UPBMO») si costituiva parte civile e denunciava la Grandvision in particolare per esercizio abusivo della professione medica. Quest'ultima aveva diffuso opuscoli pubblicitari attraverso i quali proponeva alla sua clientela esami della vista che consentivano, tra l'altro, di individuare un'eventuale ipertensione endooculare (tonometria computerizzata), di esaminare lo stato della retina (retinoscopia), di valutare il campo visivo o ancora di determinare lo stato della cornea, della congiuntiva, delle palpebre e delle lacrime (biomicroscopia), come la società Vision Express UK Ltd, che effettuava tale genere di esami in tutta legalità.

3. Alla fine dell'istruttoria penale, il signor Mac Quen, cittadino americano, e il signor Pouton, cittadino britannico, che, uno dopo l'altro, hanno assunto le funzioni di amministratore delegato della Grandvision, nonché il signor Antoun, ottico britannico, e la signora Godts, segretaria belga, venivano rinviati, insieme alla stessa società Grandvision, convenuta nella veste di responsabile civile, dinanzi al Tribunal de première instance di Bruxelles in veste di giudice correzionale.

4. Le disposizioni nazionali applicabili risultano, da un lato, dal regio decreto 30 ottobre 1964, come successivamente modificato, relativo alla professione di ottico e, dall'altro, dal regio decreto 10 novembre 1967, n. 78, concernente l'esercizio della professione medica .

5. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regio decreto 30 ottobre 1964:

«La professione di ottico (...) consiste nell'esercitare in modo abituale e indipendente una o più delle seguenti attività:

a) offerta al pubblico, vendita, manutenzione e riparazione di articoli ottici per la correzione e/o la compensazione della vista,

a bis) prova, adattamento, vendita e manutenzione di occhi artificiali,

b) esecuzione delle prescrizioni rilasciate dai medici oculisti per la correzione della vista».

6. Con sentenza 28 giugno 1989 , la Cour de cassation belga dichiarava che occorreva interpretare tale disposizione tenendo conto del disposto del regio decreto n. 78, concernente l'esercizio della professione medica.

7. Quest'ultimo dispone all'art. 2, n. 1, primo comma, che «nessuno può esercitare la professione medica se non è in possesso della laurea in medicina, chirurgia e ostetricia ottenuta conformemente alla legislazione sulla collazione dei titoli accademici e il programma degli esami universitari o se non ne è legalmente esonerato e non soddisfa, inoltre, le condizioni imposte dall'art. 7, n. 1 o n. 2».

8. Al secondo comma, viene precisato che «costituisce esercizio abusivo della professione medica lo svolgimento abituale, da parte di una persona che non soddisfa l'insieme delle condizioni richieste dal primo comma del presente paragrafo, di qualsiasi atto avente ad oggetto o presentato come avente ad oggetto, nei confronti di un essere umano, l'esame del suo stato di salute, l'individuazione di malattie e deficienze, la formulazione della diagnosi, la predisposizione o l'esecuzione della cura di uno stato patologico, fisico o psichico, reale o presunto, o la vaccinazione».

9. A giudizio della Cour de cassation, «ne consegue che, se è consentito agli ottici non medici di effettuare atti per la correzione dei difetti meramente ottici della vista, che facciano o no uso a tal fine di apparecchi o strumenti, è tuttavia vietato loro esaminare lo stato della vista dei loro clienti se non ricorrendo ad un metodo secondo il quale il paziente determina, da solo, i difetti ottici di cui soffre, in particolare a partire da scale tipografiche eventualmente incorporate in uno strumento di controllo e di cui il paziente decide da sé la correzione scegliendo, su loro proposta, le lenti che lo soddisfano, restando inteso che l'ottico ha l'obbligo di consigliare al suo cliente la consultazione di un medico oculista se le indicazioni così ottenute facciano sorgere un dubbio circa il carattere del difetto constatato».

10. Il Tribunal de première instance di Bruxelles ha sollevato dubbi sulla compatibilità della legislazione belga così interpretata con le libertà riconosciute dal diritto comunitario in materia di stabilimento, di prestazione di servizi e di circolazione delle merci, e ha deciso di sospendere il giudizio per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali alla luce degli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), 30, 52, e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE):

«1) Se sia compatibile con gli artt. 5, 52 e 59 del Trattato CE un divieto, derivante dall'interpretazione o dall'applicazione di una disposizione dell'ordinamento nazionale, imposto agli ottici stabiliti in altri Stati membri, di offrire, all'interno di uno Stato membro, nell'ambito della correzione di difetti meramente ottici della vista, servizi consistenti in un esame obiettivo della vista, vale a dire effettuati senza far ricorso a un metodo in base al quale il cliente determina, da solo, i difetti ottici di cui soffre e decide egli stesso quale sia la correzione da apportare.

2) Se siano compatibili con l'art. 30 del Trattato CE gli ostacoli alla messa in commercio, all'interno di uno Stato membro, di apparecchi che consentono un esame obiettivo della vista ai fini della correzione di difetti meramente ottici della vista, quali ad esempio un autorifrattore, derivanti dal divieto imposto dalla legislazione nazionale agli ottici stabiliti in altri Stati membri di offrire, all'interno del detto Stato membro, servizi consistenti in un esame obiettivo (vale a dire, non soggettivo) della vista, e ciò nell'ambito della correzione pure di difetti meramente ottici della vista stessa».

II - La prima questione pregiudiziale

1. Osservazioni preliminari

11. La UPBMO afferma che la controversia nella causa a qua riguarda una situazione meramente interna che, in assenza di qualsiasi elemento di connessione con il diritto comunitario, non rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultimo.

12. E' pacifico che il diritto comunitario in generale, e le disposizioni sulle libertà fondamentali in particolare, non si applicano nel caso di attività di cui tutti gli elementi rilevanti siano ristretti nell'ambito di un solo Stato membro .

13. Nella fattispecie, risulta tuttavia dai fatti accertati dal giudice a quo e ricordati supra, ai paragrafi 1 e 3, che la controversia di cui egli è adito comporta elementi transfrontalieri sufficienti. La Corte è pertanto competente a pronunciarsi sulle due questioni pregiudiziali.

14. Una volta risolta tale questione preliminare, occorre determinare quali disposizioni del diritto comunitario si applicano nella fattispecie.

15. L'art. 5 del Trattato non va preso in considerazione, in quanto stabilisce l'obbligo generale per gli Stati membri di assicurare l'esecuzione in buona fede degli obblighi derivanti dal Trattato. Tali obblighi sono precisati più nel dettaglio nelle altre disposizioni del Trattato, alle quali occorre fare riferimento.

16. Attendendosi rigorosamente alla formulazione della prima questione, il lettore è indotto a pensare che la controversia nella causa a qua riguardi il caso di ottici stabiliti in un Stato membro ai quali la legislazione nazionale di un altro Stato membro, applicata conformemente all'interpretazione giurisdizionale datane, vieti di effettuare determinati esami della vista nel territorio di quest'ultimo.

17. Così formulata, la questione dovrebbe essere esaminata rispetto al disposto dell'art. 59 del Trattato, vale a dire rispetto alle norme che disciplinano la libera prestazione dei servizi.

18. Orbene, come risulta dagli elementi del processo riferiti dal giudice a quo, la controversia riguarda non attività che sarebbero esercitate temporaneamente in Belgio dalla società madre inglese, ma quelle di una società anonima di diritto belga stabilita in Belgio.

19. La società Grandvision esercita quindi le sue attività in forza della libertà di stabilimento che le attribuisce l'art. 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE), e non della libera prestazione dei servizi, alla quale si applica l'art. 59 del Trattato.

20. Occorre inoltre ricordare che le disposizioni del capo relativo ai servizi hanno carattere in ogni modo subordinato rispetto a quelle del capo relativo al diritto di stabilimento .

21. Se è costante giurisprudenza che, «nell'ambito del compito affidatole dall'art. 177 del Trattato la Corte di giustizia non è competente a pronunziarsi sull'applicazione del Trattato ad una determinata fattispecie», ciò non toglie che «(...) la necessità di pervenire ad un'interpretazione utile del diritto comunitario le consente di trarre dagli elementi della causa principale i particolari necessari per la comprensione delle questioni sollevate e per l'elaborazione di una soluzione adeguata» .

22. Pertanto, occorre interpretare la prima questione pregiudiziale nel senso che essa chiede, essenzialmente, se l'art. 52 del Trattato relativo alla libertà di stabilimento osti all'applicazione, ad una società di un altro Stato membro che si sia avvalsa della libertà di stabilimento, di una legislazione nazionale che vieta agli ottici di procedere agli esami descritti nella detta questione.

2. La legislazione nazionale di cui trattasi costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento?

a) Il punto di vista delle parti

23. La Grandvision espone che la legislazione belga, applicata alla luce dell'interpretazione datane dalla Cour de cassation, vieta agli ottici di altri Stati membri di praticare in Belgio, con una sede stabile, esami obiettivi della vista che possono essere legalmente effettuati nel loro Stato di origine.

24. Di conseguenza, tale legislazione costituirebbe un ostacolo alla libertà di stabilimento e scoraggerebbe la costituzione di una sede in Belgio.

25. Tale legislazione, applicata al caso del gruppo Vision Express, ostacolerebbe lo svolgimento delle sue attività in Belgio in conformità al suo sistema commerciale, che si fonda su un'apparecchiatura standard di base e una politica commerciale comune.

26. Orbene, risulterebbe dalle sentenze Gebhard, citata, Bosman, Centros e Kraus che le legislazioni nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite possono essere considerate legittime rispetto al diritto comunitario soltanto se soddisfano quattro condizioni: esse devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificate da motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.

27. Nella fattispecie la legislazione di cui trattasi, sebbene non discriminatoria, non potrebbe essere giustificata da considerazioni di tutela della salute. La Grandvision osserva che in Belgio gli ottici ricevono una formazione adeguata, che si astengono dal fare diagnosi, in particolare di assenza di difetti patologici, e che dispongono di mezzi finanziari necessari all'acquisto delle migliori apparecchiature. Non esisterebbe nessuna prova che la pratica da parte degli ottici degli esami controversi comporti un rischio per la salute. Tale conclusione si imporrebbe a maggior ragione in quanto le autorità belghe sarebbero in disaccordo circa il diritto degli ottici di procedere a tale tipo di esami. In tal senso, nel luglio del 1990, l'institut national d'assurance maladie-invalidité avrebbe trasmesso una circolare che obbligherebbe gli ottici a fornire il miglior servizio ottico e optometrico, che comprende in particolare misure ottiche (optometria obiettiva e soggettiva) e analisi della funzione visiva, con l'aiuto di specifici apparecchi, pena far sorgere la loro responsabilità per illecito professionale. Ora, si tratterebbe in tal caso di atti che sarebbe loro vietato compiere secondo la citata sentenza della Cour de cassation.

28. La UPBMO, per contro, ritiene che occorra applicare per analogia la giurisprudenza Bouchoucha , da cui risulterebbe che, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alla professione medica e agli atti medici, lo Stato può riservare un'attività paramedica al titolare di un diploma di laurea in medicina. In applicazione di tale principio, spetterebbe agli Stati membri determinare gli atti riguardanti la vista degli esseri umani riservati ai medici oftalmologi. Tale soluzione corrisponderebbe al principio generale in base al quale gli Stati membri, in mancanza di un'armonizzazione comunitaria, sono liberi di disciplinare l'esercizio di un'attività sul proprio territorio. Tale libertà sarebbe unicamente limitata dall'obbligo di non discriminare i cittadini degli altri Stati membri. La UPBMO nega che tale giurisprudenza avrebbe conosciuto una svolta dopo le sentenze evocate dalla Grandvision, e in particolare la citata sentenza Kraus, in quanto quest'ultima non avrebbe portata generale e non si applicherebbe al settore della salute e della professione medica.

29. La Grandvision eccepisce, con riferimento alla sentenza De Castro Freitas e Escalier , che la UPBMO avrebbe interpretato erroneamente la citata sentenza Bouchoucha, in quanto, anche in mancanza di un'armonizzazione delle legislazioni nazionali, lo Stato membro potrebbe disciplinare l'esercizio di una professione sul proprio territorio soltanto osservando le libertà fondamentali garantite dal Trattato. Lo Stato eserciterebbe di conseguenza le proprie competenze nei limiti precisati dalla citata giurisprudenza Kraus, che avrebbe superato la giurisprudenza Bouchoucha.

30. In subordine, la UPBMO sottolinea che la legislazione belga soddisfa le condizioni invocate dalla parte avversa. La legislazione belga sarebbe giustificata da un interesse generale di tutela della salute, che costituisce un obiettivo fondamentale del Trattato. Affidando a medici specializzati gli esami della vista controversi, lo Stato belga garantirebbe un elevato livello di tutela della salute. La normativa sarebbe proporzionata e idonea a realizzare l'obiettivo perseguito. L'obiettivo di preservare la salute non potrebbe essere raggiunto con provvedimenti meno restrittivi, ad esempio affidando tali esami a persone che dispongono solo di una formazione più limitata.

31. La Commissione, riferendosi alla sentenza Reisebüro Broede , sottolinea che, in mancanza di regole comunitarie specifiche in materia, ogni Stato membro è libero di disciplinare l'esercizio di una professione sul proprio territorio. Ricordando la citata sentenza Bouchoucha, essa precisa che tale libertà implica la facoltà di definire gli atti la cui esecuzione è riservata ai medici, dato che non esiste alcuna definizione comunitaria delle attività mediche.

32. Essa ritiene tuttavia che la normativa belga, in quanto riserva ai medici specializzati la facoltà di procedere a esami di oftalmologia che implicano una diagnosi, possa costituire una restrizione per gli ottici provenienti da altri Stati membri, dove hanno il diritto di effettuare tali esami. Di conseguenza, sebbene la normativa belga sia giustificata da un interesse di tutela della salute, sarebbe tuttavia compatibile con il diritto comunitario solo se soddisfacesse le quattro condizioni definite nella citata sentenza Gebhard, che, a suo parere, ricorrono nella fattispecie. La Commissione, ricordando di nuovo la citata sentenza Reisebüro Broede, sottolinea, in particolare, che il fatto che taluni Stati impongano regole meno rigorose non significa automaticamente che le regole più rigorose applicate in un altro Stato membro siano sproporzionate. Pertanto, la Commissione, come la UPBMO, conclude che l'art. 52 del Trattato non osta alla legislazione di cui trattasi.

b) Valutazione

33. A ragione la UPBMO ed il Regno di Belgio si riferiscono alla citata sentenza Bouchoucha.

34. Il fatto che, in tale causa, l'interessato avesse la cittadinanza dello Stato membro nel quale egli intendeva esercitare l'attività di osteopata, adducendo un diploma ottenuto in un altro Stato membro, non è tale da rimettere in causa la constatazione di principio alla quale è giunta la Corte in tale sentenza, vale a dire che:

«(...) non esistendo una definizione comunitaria delle attività mediche, la determinazione degli atti che sono riservati alla professione è, in via di principio, di competenza degli Stati membri. Ne consegue che, mancando una regolamentazione comunitaria della professione di osteopata, ogni Stato membro è libero di disciplinare l'esercizio di questa attività sul proprio territorio, senza far sorgere discriminazioni tra i propri cittadini e quelli degli altri Stati membri».

35. Orbene, nemmeno l'attività di ottico costituisce oggetto di una regolamentazione comunitaria.

36. Occorre inoltre osservare che, nella citata sentenza Bouchoucha, la Corte si è limitata ad effettuare la summenzionata constatazione e non ha esaminato inoltre se il fatto di riservare l'attività di osteopata ai medici fosse giustificato da motivi imperativi fondati sulla tutela della salute, se fosse idoneo a garantire gli obiettivi che perseguiva e se non andasse oltre quanto necessario per il loro raggiungimento.

37. La Corte, dalla libertà, conservata da ogni Stato membro, di disciplinare l'esercizio della professione di cui trattasi, ha direttamente tratto la conclusione che l'art. 52 del Trattato non osta a che uno Stato membro riservi un'attività paramedica, come in particolare l'osteopatia, unicamente ai titolari del diploma di laurea in medicina.

38. In via principale, propongo alla Corte di seguire, nella fattispecie, lo stesso iter logico.

39. Ritengo, peraltro, che indicazioni nello stesso senso possano essere tratte dalla sentenza Peralta . Come la Corte ha dichiarato a proposito della normativa italiana di cui si trattava in tale causa, la legislazione belga che esaminiamo nella fattispecie «non pregiudica la libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 52 del Trattato» . Infatti, parafrasando il punto 34 della citata sentenza Peralta, si può constatare che la limitazione incontrata dalla società Grandvision per quanto riguarda il suo ambito di attività non ha in via di principio una natura diversa dalle coercizioni che «possono avere la loro origine nelle disparità tra le legislazioni nazionali, relative ad esempio al costo del lavoro, agli oneri sociali o al regime fiscale» .

40. Analogamente, alla stregua del divieto di apertura dei negozi la domenica e i giorni festivi, «la normativa di cui trattasi vale per tutti gli operatori che svolgono attività nel territorio nazionale, (...) essa non mira a disciplinare le condizioni riguardanti lo stabilimento delle imprese interessate e, infine, (...) gli effetti restrittivi che essa potrebbe produrre sulla libertà di stabilimento sono troppo aleatori e troppo indiretti perché l'obbligo ch'essa sancisce possa essere considerato idoneo ad ostacolare tale libertà» .

41. Vero è che l'esercizio dell'attività di ottico in Belgio è forse più «scoraggiante» rispetto al Regno Unito, ma la Grandvision non si trova più «ostacolata» dalla limitazione di cui trattasi rispetto agli ottici belgi.

42. Questi ultimi sarebbero sicuramente interessati, anch'essi, a poter effettuare gli esami che la legislazione inglese consente, ma devono assoggettarsi alla normativa belga.

43. Infine, faccio notare che non è stato dedotto che la Grandvision e i suoi dipendenti non belgi abbiano incontrato difficoltà ad accedere alla professione di ottico in Belgio. Ora, come la Corte ha accertato nella sentenza Graf , a proposito della libera circolazione dei lavoratori, per poter costituire ostacoli a tale libertà, delle disposizioni indistintamente applicabili devono condizionare l'accesso dei lavoratori al mercato del lavoro.

44. Dal momento che tale accesso è stato ottenuto senza difficoltà, colui che esercita una professione indipendente deve, come anche il lavoratore dipendente, osservare la legislazione del paese ospitante che disciplina l'esercizio della professione, anche se quest'ultima impone oneri o limiti che non esistono nel paese di provenienza dell'impresa o del lavoratore indipendente. Ciò vale non solo per quanto concerne le imposte dirette o indirette, il salario minimo da pagare ai dipendenti, la durata massima del lavoro, le ferie o il divieto di apertura dei negozi la domenica, ma anche per quanto concerne le prestazioni che possono essere fornite ai clienti.

45. In subordine, vale a dire nel caso in cui la Corte fosse del parere che una legislazione nazionale come quella di cui trattasi debba tuttavia essere considerata come un ostacolo alla libertà di stabilimento, ci spetta ancora esaminare se tale normativa possa essere giustificata sulla base dei criteri messi in evidenza dalla giurisprudenza della Corte.

46. Le citate sentenze Kraus e Gebhard, invocate dalla Grandvision, specificano che i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificate alla luce del diritto comunitario se soddisfano quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento .

47. Nella fattispecie, né le parti nella controversia né la Commissione negano che la legislazione di cui trattasi si applichi indistintamente a tutti gli ottici che esercitano un'attività sul territorio belga, a prescindere da ogni considerazione di nazionalità o di residenza, vale a dire in modo non discriminatorio.

48. La Grandvision afferma tuttavia che la legislazione controversa non può essere giustificata da considerazioni di tutela della salute, in particolare poiché il divieto imposto agli ottici non raccoglierebbe l'unanimità delle autorità belghe e anche la sua portata esatta sarebbe negata.

49. Orbene, non ci spetta evidentemente né valutare la giurisprudenza della Cour de cassation belga né risolvere le divergenze di interpretazione che possono esistere in Belgio a proposito della portata esatta delle norme di diritto interno che delimitano i rispettivi ambiti di attività dei medici e degli ottici.

50. Nell'ambito della ripartizione delle competenze tra il giudice nazionale ed il giudice comunitario, la Corte è unicamente chiamata a risolvere la questione sollevata dal giudice a quo per consentirgli di statuire, in conformità al diritto comunitario, sulla controversia di cui è adito.

51. La Corte deve pertanto considerare come acquisito che esiste in Belgio una norma giuridica vincolante che ha il contenuto indicato dal giudice a quo nella sua prima questione.

52. Riguardo alla giustificazione della normativa di cui trattasi in base a motivi imperativi di interesse pubblico, non vi è dubbio che una normativa che riservi agli oftalmologi il diritto di effettuare sui loro pazienti esami con l'aiuto di strumenti sofisticati che consentono di determinare la pressione nell'occhio, di determinare il campo visivo o di esaminare lo stato della retina, quindi esami che per loro stessa natura sono destinati ad individuare l'esistenza di patologie dell'occhio, persegue un obiettivo di tutela della salute. Essa è anche idonea a garantire tale obiettivo.

53. Non spetta alla Corte effettuare un studio approfondito sulla natura esatta degli esami di cui trattasi cercando di determinare se essi possano, con altrettante garanzie per i pazienti, essere effettuati dagli ottici, ma prendere atto del fatto che il legislatore belga ha considerato che il livello di tutela della salute che voleva garantire implicava che tali esami fossero riservati a medici oftalmologi.

54. E' importante anche prendere in considerazione la disposizione del Trattato CE che riguarda la salute vale a dire l'art. 152 CE anche se, all'epoca in cui i procedimenti sono stati promossi contro la Grandvision, era in vigore la precedente versione di tale disposizione, vale a dire l'art. 129 del Trattato CE.

55. Ai sensi del n. 1 di tale articolo, «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana» e «l'azione della Comunità (...) completa le politiche nazionali».

56. In forza del n. 4 della medesima disposizione, «Il Consiglio (...) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:

(...)

c) misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri» .

57. Ai sensi del n. 5 del medesimo articolo, «L'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica».

58. Risulta chiaramente da tali disposizioni che, nel settore della salute, la responsabilità principale spetta agli Stati membri.

59. Ben prima dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, la stessa Corte aveva dichiarato più volte che, in materia di medicinali, di prodotti fitofarmaceutici e di pesticidi, gli Stati membri sono liberi di decidere il livello con il quale intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone .

60. La stessa cosa vale certamente per quanto riguarda le cure mediche. La Corte non può, da un lato, affermare che gli Stati membri sono i soli giudici del livello al quale vogliono tutelare la salute dei cittadini e, dall'altro, negare loro tale diritto appena emerga che un certo numero di altri Stati membri (nell'ipotesi che ciò sia provato) si accontentano di un livello di tutela meno elevato.

61. Analogamente, non spetta alla Corte operare surrettiziamente un'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alla professione medica e a quella di ottico, sulla base della semplice constatazione che una maggioranza di Stati membri applicherebbe una normativa meno rigorosa, e che la legislazione belga non sarebbe quindi «necessaria» (nel senso della sentenza Gebhard) per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito o che violerebbe il principio di proporzionalità.

62. Al punto 42 della citata sentenza Reisebüro Broede, la Corte ha infatti dichiarato che «il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe di quelle imposte da un altro Stato membro non significa che queste ultime siano sproporzionate e perciò incompatibili con il diritto comunitario (v. sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments, Racc. pag. I-1141, punto 51)». Si trattava, in tale causa, della questione se il recupero in via giudiziale di crediti di terzi potesse essere riservato alla professione di avvocato.

63. Ricordo anche, incidentalmente, che nella citata sentenza Peralta la Corte ha fatto il medesimo ragionamento per quanto riguarda una presunta violazione del principio di non discriminazione.

64. Faccio notare inoltre, per quanto concerne il carattere proporzionato delle disposizioni belghe, che esse non hanno di certo l'effetto di privare gli ottici belgi o stranieri residenti in Belgio della loro fonte di reddito. Peraltro, non si vedono altre soluzioni meno restrittive che siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito dal legislatore belga.

65. Tenuto conto di quanto precede, propongo alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale nel modo seguente:

«L'art. 52 del Trattato non osta alla normativa di uno Stato membro che, in ragione della sua interpretazione o della sua applicazione, vieta agli ottici stabiliti in tale Stato membro di procedere, nell'ambito della correzione di difetti meramente ottici della vista, a esami obiettivi della vista, realizzati in modo diverso dal ricorso ad un metodo secondo il quale il cliente determina, da solo, i difetti ottici di cui soffre e decide lui stesso quale sia la correzione da apportare».

III - La seconda questione pregiudiziale

1. Argomenti delle parti

66. Nella sua seconda questione, il giudice a quo si riferisce anche agli «ottici stabiliti in altri Stati membri». Alla luce degli elementi della causa, e allo scopo di consentire al giudice a quo di risolvere, in conformità al diritto comunitario, il problema giuridico al quale è effettivamente confrontato, occorre interpretare la questione pregiudiziale nel senso che il giudice a quo ci chiede di valutare se il divieto per un ottico originario di uno Stato membro, stabilito in un altro Stato membro, di procedere in quest'ultimo a esami della vista che, in tale Stato, rientrano nell'ambito della professione medica ed effettuati necessariamente con apparecchi specializzati costituisca una restrizione quantitativa all'importazione di tali apparecchi o ancora una misura di effetto equivalente, vietata fra Stati membri in forza dell'art. 30 del Trattato.

67. La Grandvision sostiene che il divieto per gli ottici di procedere agli esami controversi avrebbe come conseguenza non solo di vietare loro l'uso degli apparecchi necessari a tal fine, ma anche di vietare agli ottici di detenerne, poiché, per il giudice a quo, il semplice possesso di tali apparecchi costituirebbe già un prova dell'esercizio abusivo della professione medica.

68. Riservando agli oftalmologi il monopolio del loro possesso e del loro uso, la normativa belga ostacolerebbe l'importazione di tali apparecchi.

69. Tale normativa sarebbe in contrasto con l'art. 30 del Trattato, che si opporrebbe a qualsiasi regolamentazione commerciale degli Stati membri atta a ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario.

70. A sostegno del suo argomento, la Grandvision cita la sentenza Dassonville nonché le sentenze Delattre , e Monteil e Samanni , relative al monopolio dei farmacisti riguardo alla commercializzazione delle medicine, da cui deriverebbe che tale monopolio può costituire un ostacolo alle importazioni.

71. La Grandvision ritiene che sia irrilevante a tal proposito che la legislazione messa in causa non miri principalmente a disciplinare gli scambi di merci tra gli Stati membri, poiché i divieti che essa comporta costituirebbero un ostacolo all'importazione, il cui effetto non sarebbe meramente potenziale ed eventuale ma concreto ed effettivo.

72. La Grandvision afferma anche che le restrizioni che derivano dalla normativa contestata non possono essere giustificate da un interesse di tutela della salute e sono manifestamente sproporzionate tenuto conto dell'obiettivo invocato.

73. La UPBMO osserva che la causa a qua riguarda una situazione meramente interna che non ha nessun impatto sul mercato comune. Essa nega, in generale, che la normativa contestata possa creare restrizioni alla libera circolazione di tali apparecchi.

74. Peraltro, se l'esistenza di un monopolio come quello dei farmacisti è in grado di pregiudicare la commercializzazione dei prodotti importati, può tuttavia essere giustificata, conformemente all'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE), dalla necessità di tutelare la salute.

75. La Commissione ricorda, da parte sua, che emerge dalla giurisprudenza della Corte che un'importazione di merci che sia solo accessoria a una prestazione di servizi rientra nel regime di quest'ultima. In tal senso, la Corte avrebbe dichiarato, a proposito della fornitura di pezzi di ricambio in connessione con la manutenzione delle automobili, che tale fornitura non è fine a se stessa, bensì accessoria alla prestazione di servizi e quindi non rientra, in quanto tale, nell'art. 30 del Trattato .

76. Orbene, sembrerebbe che la situazione descritta dal giudice a quo rientri in tale fattispecie.

77. La Commissione propone pertanto di concludere che non vi è, nella fattispecie, incompatibilità con l'art. 30 del Trattato.

2. Valutazione

78. Ritengo che occorra risolvere tale questione nel senso proposto dalla Commissione.

79. Infatti, come risulta dalla sentenza Van Schaik, citata dalla Commissione, e dalla sentenza Schindler , l'importazione e l'esportazione di merci al solo scopo di effettuare un'attività di «servizio» ai sensi dell'art. 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE) non possono essere considerate a prescindere dalle attività cui sono collegate e sono, di conseguenza, sottratte alle regole che disciplinano la libera circolazione delle merci.

80. Tale principio, che risulta dall'articolazione delle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi e di quelle applicabili in materia di libera circolazione delle merci, conserva tutto il suo valore in materia di libertà di stabilimento.

81. Un'applicazione ne è stata fatta nella sentenza Pfeiffer , ai sensi della quale una normativa nazionale non è contraria all'art. 30 del Trattato «se non nel caso e nei limiti in cui essa abbia effetti restrittivi, diversi da quelli derivanti in modo indiretto dalla restrizione alla libertà di stabilimento, sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri».

82. Nella fattispecie non risulta alcun elemento da cui si potrebbe dedurre che la normativa nazionale criticata, nell'ipotesi che produca effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, crei ostacoli diversi da quelli connessi alle eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento.

83. Di conseguenza, e senza che sia necessario analizzare gli effetti della normativa belga sulla libera circolazione delle merci alla luce delle disposizioni relative agli artt. 30 e seguenti del Trattato, occorre ricalcare la soluzione della seconda questione pregiudiziale su quella data alla prima.

Propongo pertanto alla Corte di risolvere la seconda questione nel modo seguente:

«L'art. 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che non osta ad un normativa come quella di cui trattasi nella causa a qua».

Conclusione

Alla luce di quanto precede, propongo all Corte di risolvere le questioni sollevate dal Tribunal de première instance di Bruxelles nel modo seguente:

«1) L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) non osta alla normativa di uno Stato membro che, in ragione della sua interpretazione e della sua applicazione, vieta agli ottici stabiliti in tale Stato membro di procedere, nell'ambito della correzione di difetti meramente ottici della vista, ad esami obiettivi della vista, realizzati in modo diverso dal ricorso ad un metodo secondo il quale il cliente determina, da solo, i difetti ottici di cui soffre e decide lui stesso quale sia la correzione da apportare.

2) L'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa come quella di cui trattasi nella causa a qua».