61995A0106

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 27 febbraio 1997. - Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama), Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) e Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR) contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Impresa pubblica - Applicazione del combinato disposto degli artt. 92 e 90, n. 2, del Trattato CE - Costo supplementare derivante dall'adempimento di una missione particolare affidata all'impresa pubblica - Attività concorrenziali. - Causa T-106/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00229


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Procedura - Deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Presupposti - Elemento nuovo - Nozione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

2 Concorrenza - Pubbliche imprese e imprese alle quali gli Stati membri conferiscono diritti particolari o esclusivi - Competenze della Commissione in funzione del suo obbligo di vigilanza - Potere discrezionale - Sindacato giurisdizionale - Limiti

(Trattato CE, artt. 90, nn. 2 e 3, 92, n. 3, e 173)

3 Procedura - Deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Presupposti - Motivo nuovo - Nozione - Stretta connessione tra argomenti tratti dall'art. 90, n. 2, del Trattato e argomenti tratti dall'art. 92 del Trattato

(Trattato CE, artt. 90 e 92; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

4 Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Concessione da parte della pubblica autorità di un'agevolazione fiscale ad una pubblica impresa - Inclusione

(Trattato CE, art. 92, n. 1)

5 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti versati ad un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale - Presupposti - Potere discrezionale della Commissione

(Trattato CE, artt. 90, n. 2, 92 e 93, nn. 2 e 3)

6 Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Elementi da considerare

(Trattato CE, art. 92)

Massima


7 Una sentenza del giudice comunitario la quale ha unicamente confermato una situazione giuridica di cui la ricorrente era a conoscenza, in linea di principio, al momento in cui ha proposto il ricorso non può essere considerata elemento nuovo che consenta la produzione di un motivo nuovo.

8 Dall'art. 90, n. 3, e dalla struttura dell'insieme delle disposizioni di tale articolo risulta che il potere di vigilanza di cui dispone la Commissione nei confronti degli Stati membri responsabili di una violazione delle norme del Trattato, in particolare di quelle relative alla concorrenza, implica automaticamente l'esercizio di un ampio potere discrezionale da parte di tale istituzione. Tale potere discrezionale è tanto più ampio, per quanto riguarda in particolare l'osservanza delle norme in materia di concorrenza da parte degli Stati membri, in quanto, da una parte, la Commissione, ai sensi dell'art. 90, n. 2, deve tener conto, nell'esercizio di tale potere, delle esigenze inerenti al compito specifico delle imprese interessate e, dall'altra, le autorità degli Stati membri, dal canto loro, possono disporre, in taluni casi, di un potere discrezionale altrettanto ampio per disciplinare talune materie, come l'organizzazione dei servizi pubblici nel settore postale.

Il margine discrezionale riconosciuto per la valutazione di fatti economici complessi quale il costo supplementare conseguente ai vincoli del servizio pubblico postale incombente ad un'impresa, nell'ambito dell'applicazione, da parte della Commissione, dell'art. 90, n. 3, del Trattato, è comparabile alla discrezionalità di cui dispone la Commissione nell'ambito dell'applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato.

Il giudice comunitario investito di un ricorso di annullamento non può sostituire la sua valutazione dei fatti, specie sul piano economico, a quella dell'autore della decisione impugnata; il controllo che il Tribunale è chiamato a compiere sulla valutazione della Commissione deve essere limitato alla verifica dell'esattezza materiale dei fatti e dell'assenza di un errore manifesto di valutazione.

9 Va ritenuto ricevibile un motivo, presentato nella replica, che costituisca in realtà solo un'estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest'ultimo. A questo proposito, poiché gli artt. 90 e 92 del Trattato sono strettamente connessi, allorché, nella decisione impugnata, la Commissione decide, ex art. 90, n. 2, di non considerare il provvedimento statale un aiuto ai sensi dell'art. 92, un argomento sviluppato in sede di replica e concernente la violazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato può considerarsi semplice estensione di un motivo precedentemente dedotto, fondato sulla violazione dell'art. 92 del Trattato medesimo.

10 Costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato una misura con la quale la pubblica autorità consente ad una pubblica impresa un vantaggio fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse dello Stato, colloca il destinatario in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi.

11 Emerge dal tenore dall'art. 90, n. 2, del Trattato che, nell'ipotesi in cui questa disposizione possa venir invocata, un provvedimento statale soggetto alla disciplina di cui all'art. 92, n. 1, può nondimeno esser considerato compatibile con il mercato comune. Benché si tratti sempre di un aiuto di Stato ai sensi di quest'ultima disposizione, l'effetto delle regole in materia di concorrenza può tuttavia, in tal caso, essere limitato, di modo che può dichiararsi inapplicabile un divieto di esecuzione di un nuovo aiuto, formulato in base al combinato disposto degli artt. 92 e 93, nn. 2 e 3.

L'art. 90, n. 2, del Trattato, il quale introduce una deroga, deve essere interpretato in senso restrittivo. Pertanto, la deroga all'applicazione delle norme del Trattato prevista da tale disposizione è subordinata non solo al fatto che i pubblici poteri abbiano affidato all'impresa di cui trattasi la gestione di un servizio economico di interesse generale, ma anche al fatto che l'applicazione delle norme del Trattato osti all'adempimento della specifica missione affidatale e che non venga compromesso l'interesse della Comunità di modo che la corresponsione di un aiuto di Stato può, ex art. 90, n. 2, del Trattato, sfuggire al divieto di cui all'art. 92 del medesimo Trattato, a condizione che l'aiuto di cui trattasi miri solo a compensare il costo supplementare generato dall'adempimento della missione particolare incombente all'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale e che la concessione dell'aiuto si riveli necessaria affinché la suddetta impresa possa garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ad essa imposti in condizioni di equilibrio economico. L'esame riguardante la necessità dell'aiuto implica una valutazione globale delle condizioni economiche in cui l'impresa di cui trattasi svolge le attività proprie del settore ad essa riservato in esclusiva, senza tener conto degli eventuali benefici che essa può trarre dai settori aperti alla concorrenza. Di conseguenza occorre riconoscere alla Commissione un certo margine discrezionale in merito all'adozione del metodo più adeguato ad accertare l'assenza di sovvenzioni incrociate a vantaggio delle attività concorrenziali.

12 La qualificazione di un provvedimento statale, alla luce dell'art. 92 del Trattato, deve essere basata sui suoi effetti sulla concorrenza, infatti l'art. 92 non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti.

Parti


Nella causa T-106/95,

Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama), associazione di diritto francese, con sede in Noisy-le-Grand (Francia),

Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA), associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA), associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR), associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

con gli avvocati Dominique Voillemot e Marie-Pia Hutin, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-Marc Belorgey, incaricato ad hoc presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,

e

La Poste, persona giuridica di diritto pubblico francese, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia), con l'avv. Hervé Lehman, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 8 febbraio 1995, comunicata alle ricorrenti con lettera datata 21 febbraio 1995, relativa a una procedura ai sensi dell'art. 93 del Trattato CE (aiuti di Stato NN 135/92, attività concorrenziali della Poste francese), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 7 ottobre 1995 (GU C 262, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Terza Sezione ampliata),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.P. Briët, dalla signora P. Lindh, e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 ottobre 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti all'origine della controversia

1 L'11 aprile 1990 il governo francese presentava all'Assemblée nationale (camera dei deputati francese) un disegno di legge avente ad oggetto i principi e le modalità essenziali di riforma delle poste e telecomunicazioni.

2 Il 4 maggio 1990 tre delle ricorrenti nella presente controversia, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), unitamente all'Union des sociétés etrangères d'assurances (USEA) e al Groupe des assurances mutuelles agricoles (Groupama), tutte e tre associazioni rappresentanti delle imprese di assicurazioni, presentavano alla Commissione una denuncia avverso detto disegno di legge, lamentando che esso avrebbe potuto generare, nel settore delle assicurazioni, distorsioni della concorrenza contrarie agli artt. 85, 86 e 92 del Trattato CE (in prosieguo: il «Trattato»).

3 Nella loro denuncia le ricorrenti affermavano segnatamente che lo Stato francese avrebbe avuto intenzione di concedere aiuti di Stato alla Poste (l'ente postale francese, in prosieguo: la «Posta») sotto forma di sgravi fiscali, in violazione dell'art. 92 del Trattato. Secondo le ricorrenti, tali aiuti di Stato illeciti avrebbero assunto la forma delle agevolazioni seguenti: un regime fiscale di deroga, in forza del quale, sino al 1_ gennaio 1994, la Posta sarebbe stata soggetta unicamente alle imposte e tasse versate dallo Stato alla data di pubblicazione della legge a causa delle attività ad essa trasferite; l'assoggettamento, a partire dal 1_ gennaio 1994, a un'imposta sui salari con aliquota pari al 4,25%, diversa dall'aliquota media vigente per le società di assicurazioni, pari a circa il 10%; un abbattimento pari all'85% operato sul valore delle basi imponibili in materia di imposte locali nonché l'applicazione di un'aliquota ponderata in rapporto alle imposte comunali. Inoltre le denuncianti affermavano che la cessione, a titolo gratuito, alla Posta dei beni immobili e mobili posti allora a sua disposizione, il beneficio della gratuità dell'affrancatura per i servizi di assicurazione ed altri aiuti diretti e indiretti non meglio specificati e definiti «dissimulati» avrebbero parimenti violato l'art. 92 del Trattato.

4 Il 2 luglio 1990 veniva adottata la legge n. 90-568, relativa all'organizzazione del servizio pubblico delle poste e telecomunicazioni (in prosieguo: la «legge 1990»), pubblicata nel Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, in prosieguo: il «JORF») dell'8 luglio 1990. In forza dell'art. 1 di tale legge la Posta è organizzata, a partire dal 1_ gennaio 1991, come una persona giuridica di diritto pubblico posta sotto la sorveglianza del ministro delle Poste e Telecomunicazioni.

5 L'art. 2 della legge include, tra le missioni della Posta, la possibilità di offrire «prestazioni relative ai mezzi di pagamento e di trasferimento di fondi, ai prodotti di investimento e di risparmio, alla gestione dei patrimoni, ai prestiti di risparmio immobiliare e a qualsiasi prodotto d'assicurazione». L'art. 7 prevede che la Posta «è legittimata a svolgere, in Francia e all'estero, tutte le attività direttamente o indirettamente collegate ai suoi scopi. A tal fine, e alle condizioni previste dal suo capitolato d'oneri, essa può costituire filiali ed acquisire partecipazioni in società, gruppi od organismi aventi scopi collegati o complementari». Infine, l'art. 21 della legge dispone segnatamente che «le basi imponibili della Posta [in materia di imposte locali] sono oggetto di un abbattimento pari all'85% del loro importo, a motivo dei vincoli di servizio pubblico in tutto il territorio nazionale e di partecipazione all'assetto del territorio imposti a tale gestore».

6 A seguito del deposito della denuncia tra le denuncianti e la Commissione si svolgeva uno scambio di lettere. Con lettera datata 2 agosto 1990 la Commissione comunicava segnatamente alle denuncianti che, a suo parere, lo svolgimento delle attività di assicurazione doveva essere disciplinato in base alle stesse condizioni imposte alle imprese di assicurazione private e che la natura di impresa pubblica, in opposizione alla qualità di impresa privata, non poteva incidere sul diritto a godere di un aiuto di Stato, sia diretto sia indiretto.

7 Il 12 dicembre 1990 il Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR), la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (FNSAGA) e la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) depositavano presso la Commissione una denuncia relativa agli aiuti concessi, a loro parere, alla Posta dalla legge 1990.

8 Con lettera datata 18 febbraio 1992, la Commissione informava le denuncianti di aver chiesto alle autorità francesi di procedere a talune modifiche della legge 1990, al fine di assicurarne la compatibilità con il diritto comunitario.

9 Il 23 settembre 1992 si svolgeva una riunione tra la Commissione e le denuncianti. Con lettera datata 5 ottobre 1992 le denuncianti BIPAR, FNSAGA e FCA presentavano alcune osservazioni concernenti gli sgravi fiscali di cui avrebbe goduto la Posta. Con lettera datata 3 novembre 1992 le denuncianti FFSA, Groupama e USEA presentavano, per parte loro, osservazioni supplementari e segnatamente rinunciavano alle loro censure relative all'esenzione temporanea dall'imposta sulle società di cui avrebbe goduto la Posta, nonché alla cessione gratuita a quest'ultima dei beni mobili e immobili dello Stato.

10 Con lettera datata 29 marzo 1994 la Commissione comunicava alle denuncianti che, per quanto concerneva l'aliquota ridotta dell'imposta sui salari, oggetto di una delle censure formulate avverso la legge 1990, le autorità francesi le avevano comunicato che, in forza della legge 30 dicembre 1993, n. 93-1352, pubblicata nel JORF del 31 dicembre 1993, la Posta sarebbe stata assoggettata all'aliquota ordinaria a partire dal 1_ settembre 1994.

11 Con lettera datata 7 giugno 1994 le denuncianti FFSA, Groupama e USEA precisavano il contenuto della loro denuncia. Esse rinunciavano segnatamente alla censura relativa all'applicazione di un'aliquota ridotta dell'imposta sui salari, in considerazione del fatto che l'art. 42 della legge finanziaria per il 1994 aveva soppresso, a partire dal 1_ settembre 1994, lo sgravio fiscale di cui la Posta avrebbe goduto al riguardo. Le denuncianti confermavano le altre censure anteriormente dedotte, ivi compresa quella concernente le condizioni di utilizzazione, per le attività commerciali, dei dati raccolti per fini di pubblico servizio.

12 Con lettera datata 26 dicembre 1994 le denuncianti FFSA, Groupama e USEA intimavano alla Commissione, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, «di prendere definitivamente posizione sulla risposta da dare alla [loro] denuncia in merito ai due punti seguenti: - le infrazioni agli artt. 85 e 86 (...), - l'infrazione lamentata ex art. 92, vale a dire gli abbattimenti di cui beneficia la Posta in materia di imposte locali».

13 Con lettera datata 21 febbraio 1995 la Commissione comunicava al governo francese di aver deciso, l'8 febbraio 1995, di non considerare aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, il vantaggio fiscale di cui la Posta può godere in forza dell'art. 21 della legge 1990, pari, nel 1994, a 1,196 miliardi di franchi francesi (FF) [decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 7 ottobre 1995 (aiuti di Stato, NN 135/92, Francia), GU C 262, pag. 11, in prosieguo: la «decisione impugnata»].

14 Poiché la lettera di messa in mora prima ricordata lamentava parimenti una violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, la Commissione comunicava a tal proposito che essa si riservava il diritto di adottare i provvedimenti opportuni alla luce di tali disposizioni nell'ambito di un distinto procedimento.

15 Con lettera datata 21 febbraio 1995 la Commissione inviava per conoscenza copia della decisione impugnata alle denuncianti FFSA, Groupama e USEA.

La decisione impugnata

16 Per quanto concerne la qualificazione giuridica dei provvedimenti statali di cui trattasi alla luce delle norme applicabili agli aiuti di Stato, la decisione impugnata è formulata nel seguente modo:

«L'esame degli elementi della pratica alla luce dell'enunciato dell'articolo 90, paragrafo 2, e dell'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato CE permette di concludere quanto segue:

La riduzione dell'imponibile ai fini delle imposte locali [di cui all'articolo 21 della legge 1990] rappresenta un vantaggio finanziario certo per la Posta; per poter beneficiare della deroga prevista all'articolo 90, paragrafo 2 occorre che tale vantaggio non ecceda quanto è necessario per l'adempimento delle missioni d'interesse pubblico; in altri termini, il diritto comunitario esige che tale vantaggio non vada a favore delle attività concorrenziali del gestore pubblico.

Secondo le autorità francesi il vantaggio fiscale è inferiore all'onere economico dei vincoli di servizio pubblico, quali l'obbligo di assicurare la presenza di uffici postali su tutto il territorio nazionale e il mancato guadagno di alcuni servizi postali a causa del capitolato d'oneri della Posta. (...)

Per tener conto dei vantaggi di cui beneficiano i servizi concorrenziali della Posta per l'esistenza della rete postale in zona rurale, occorre tuttavia diminuire il costo supplementare di 2,782 miliardi di FF, indicato dalle autorità francesi, di una percentuale pari all'incidenza dei servizi concorrenziali nella cifra d'affari della Posta. In proposito le autorità francesi ritengono che non tutte le attività concorrenziali (...) dovrebbero concorrere a formare la cifra d'affari nel settore concorrenziale, anche perché la gestione dei conti dello Stato è remunerata solo a forfait e la distribuzione della stampa è solo parzialmente ricompensata dagli editori e dallo Stato. Risulta tuttavia dagli elementi forniti dalle autorità francesi che la Posta adotterà una contabilità analitica durante il periodo di riferimento del contratto di piano con lo Stato 1995-1997. Attualmente i costi supplementari di servizio pubblico sono calcolati sull'insieme delle attività postali perché sono connessi all'obbligo di presenza universale sul territorio e non ai diversi tipi di attività degli uffici postali. Infatti gli stessi uffici e lo stesso personale espletano contemporaneamente servizi di pubblico interesse e servizi concorrenziali. Peraltro la distinzione tra servizi pubblici e servizi concorrenziali appartiene all'ordinamento giuridico nazionale e non è ancora oggetto, in questo settore, di disposizioni uniformi a livello comunitario.

Poiché la contabilità analitica della Posta non è ancora completata e mancano criteri comunitari che definiscano la natura delle diverse attività, sembra opportuno non operare nessuna deduzione dal totale delle entrate postali imputabili ad attività concorrenziali.

Ne consegue che va considerato come valore di riferimento il 34,7% della cifra d'affari, corrispondente all'insieme delle attività concorrenziali. Di conseguenza i costi supplementari di servizio pubblico (2,782 miliardi di FF) meno il fattore del 34,7% (proporzione delle attività concorrenziali nella cifra d'affari) possono essere stimati a 1,82 miliardi di FF (la stessa operazione effettuata sulla stima minima - ossia 2,02 miliardi di FF - del consulente esterno porta ad una cifra di 1,32 miliardi di FF).

Tal[i] import[i] (...) [sono] superior[i] al vantaggio fiscale (1,196 miliardi di FF). Il vantaggio fiscale per la Posta non va quindi al di là di quanto è giustificato per assicurare l'adempimento delle missioni d'interesse pubblico cui la Posta è tenuta quale gestore pubblico. Non si può quindi concludere che vi sia un trasferimento di risorse dello Stato verso le attività concorrenziali della Posta. Pertanto in virtù dell'articolo 90, paragrafo 2 le misure in causa non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato CE.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha deciso di non considerare le disposizioni in causa come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato CE».

17 Per quanto concerne il costo supplementare connesso agli obblighi di servizio pubblico derivanti per la Posta dai vincoli di servizio pubblico in tutto il territorio nazionale e di partecipazione all'assetto del territorio ad essa imposti, due studi sono stati compiuti sia dalla stessa Posta, sia da consulenti esterni.

18 Per quanto concerne lo studio del costo supplementare effettuato dalla Posta, dalla decisione impugnata si evince che:

«La Posta ha effettuato un'analisi di tutti gli uffici (...) [della] regione Méditerranée. Il costo degli uffici è stato analizzato per "strato", nozione che permette di classificare gli uffici secondo la grandezza dell'abitato e il numero di distribuzioni effettuate. Il costo degli uffici per "strato" è stato poi estrapolato a tutta la Francia in base al numero di uffici per strato e al costo medio per strato di un ufficio della [regione] Méditerranée. Il campione scelto (...) comprende zone urbane e abitati rurali sparsi. E' stato effettuato un feed-back sull'insieme degli oneri nazionali per rendere l'analisi più attendibile.

Trascurando gli uffici delle periferie "difficili" o delle zone in declino industriale, l'analisi si concentra sugli uffici rurali. Si tratta degli uffici distributori situati in comuni con meno di 2 000 abitanti, nonché delle ricevitorie rurali e delle ricevitorie di terza e quarta classe non distributrici situate in comuni con meno di 2 000 abitanti».

19 Lo studio ha concluso che il costo supplementare del servizio pubblico ammonterebbe a 2,782 miliardi di FF.

20 Per quanto concerne lo studio del corso supplementare effettuato dai consulenti esterni, dalla decisione impugnata discende che:

«La produttività di ogni ufficio è valutata sulla base dello scarto del margine. Per ogni ufficio si distinguono tre attività principali: la posta in partenza (...), la posta in arrivo (...) e i servizi finanziari (...). Per ogni attività si misura, per oggetto trattato o conto gestito, lo scarto di produttività sulla base dello scarto del margine tra l'ufficio e il margine medio nazionale: in caso di produttività negativa vi è un costo supplementare; in caso contrario vi è un contributo positivo.

Il costo supplementare è misurato a livello dei cantoni. Secondo gli ultimi lavori della DATAR [délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, delegazione per lo sviluppo territoriale e l'azione regionale], il giusto livello di valutazione dell'impatto territoriale è il cantone. I costi supplementari connessi alle funzioni territoriali (zone rurali, zone industriali in crisi) sono quindi misurati a questo livello. La produttività di un cantone è la somma algebrica dei contributi misurati a livello degli uffici e non la somma dei soli uffici deficitari (...)».

21 Il margine medio nazionale è stato stabilito comprendendo 1) le entrate medie [posta per oggetto, e le entrate finanziarie - assicurazioni escluse - per conto], 2) i costi medi per oggetto [dell'attività posta in partenza e posta in arrivo negli uffici, e dello smistamento/inoltro fuori ufficio] e 3) i costi medi per conto [dell'attività servizi finanziari negli uffici e del trattamento fuori ufficio].

22 Quanto al contributo di ciascun ufficio, lo studio ha calcolato, per ogni attività, il margine lordo dell'ufficio prendendo 1) i dati reali per tutto ciò che è effettuato nell'ufficio [sportello, servizi non al pubblico, distribuzione] ripartiti fra posta in arrivo, posta in partenza e servizi finanziari, e 2) i dati derivati dai parametri nazionali per il resto [per la posta in arrivo: entrate medie detratto il costo medio della posta in partenza e dello smistamento/inoltro; per la posta in partenza: costo dello smistamento/inoltro e della posta in arrivo; per i servizi finanziari: costi di trattamento fuori ufficio].

23 Il margine lordo di un ufficio è stato poi comparato al margine lordo medio nazionale. Nella decisione impugnata si precisa che: «si [è misurato] così per differenza lo scarto di produttività dell'ufficio per tutto ciò che viene effettuato all'interno dell'ufficio». E' stata poi operata un'estrapolazione del costo supplementare alla Francia intera.

24 Lo studio dei consulenti esterni giungeva alla conclusione che il costo supplementare totale per il contesto rurale sarebbe pari a 4,86 miliardi di FF, meno 2,84 miliardi corrispondenti al costo supplementare di distribuzione, vale a dire a un costo supplementare effettivo di 2,02 miliardi di FF. Tenendo conto dei costi supplementari degli uffici situati nelle periferie «difficili» e nelle zone in declino industriale, si avrebbe un costo supplementare pari in totale a 2,83 miliardi di FF.

Procedimento e conclusioni delle parti

25 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 aprile 1995, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

26 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre 1995, la Repubblica francese ha chiesto di poter intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza 24 ottobre 1995 il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha ammesso l'intervento del governo francese.

27 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 29 settembre 1995, la Posta ha chiesto di poter intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza 24 ottobre 1995, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha ammesso l'intervento della Posta.

28 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia adottato alcuni provvedimenti di organizzazione del procedimento invitando, con lettera datata 25 settembre 1996, la convenuta a rispondere a taluni quesiti sia per iscritto, sia oralmente in udienza. La Commissione ha ottemperato a tale invito.

29 Le parti hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza dell'8 ottobre 1996.

30 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

31 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare le ricorrenti alle spese.

32 La Repubblica francese, parte interveniente, chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare le ricorrenti alle spese.

33 La Posta, parte interveniente, conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso; - condannare le ricorrenti alle spese di intervento.

Sull'oggetto della controversia

34 Occorre anzitutto delimitare l'oggetto della controversia, dato che, in sede di atto introduttivo e di nuovo durante la fase orale, le ricorrenti hanno dedotto argomenti fondati su diversi vantaggi assertivamente concessi alla Posta, che la Commissione non esamina nella decisione impugnata.

35 Dagli atti si ricava che, dopo aver presentato alla Commissione le loro denunce, nelle quali esse attiravano la sua attenzione su una serie di vantaggi assertivamente concessi alla Posta, da loro considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato (v. precedente punto 3), le ricorrenti hanno intimato alla Commissione, con lettera datata 26 dicembre 1994, «di prendere definitivamente posizione sulla risposta da dare alla [loro] denuncia in merito ai due punti seguenti: - le infrazioni agli artt. 85 e 86 [...], - l'infrazione lamentata ex art. 92, vale a dire gli abbattimenti di cui beneficia la Posta in materia di imposte locali».

36 A tal riguardo occorre anche rilevare che anteriormente alla lettera di messa in mora le ricorrenti avevano, in un primo tempo, con lettera datata 3 novembre 1992, rinunciato simultaneamente alla loro censura relativa all'esenzione temporanea dall'imposta sulle società di cui avrebbe goduto la Posta nonché a quella relativa alla cessione gratuita a quest'ultima di beni immobili e mobili dello Stato e, in un secondo tempo, con lettera datata 7 giugno 1994, alla loro censura relativa all'applicazione di un'aliquota ridotta dell'imposta sui salari, in considerazione del fatto che l'art. 42 della legge finanziaria per il 1994 aveva soppresso detto sgravio fiscale a partire dal 1_ settembre 1994.

37 In seguito alla lettera di messa in mora la Commissione, nell'atto impugnato, ha esaminato unicamente la censura relativa all'abbattimento previsto in materia di imposte locali dall'art. 21 della legge 1990, al fine di verificare se detto vantaggio concesso alla Posta fosse conforme alle disposizioni del Trattato concernenti gli aiuti di Stato. Dalla decisione impugnata discende che la Commissione si è riservata il diritto di prendere posizione su un'eventuale infrazione agli artt. 85 e 86 nell'ambito di un distinto procedimento (v. precedente punto 14).

38 Il Tribunale ritiene pertanto che, nella decisione impugnata, la Commissione si è giustamente limitata a esaminare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato dell'abbattimento dell'85% operato sul valore delle basi imponibili in materia di imposte locali, di cui all'art. 21 della legge 1990, di cui può godere la Posta. La Commissione ha infatti legittimamente ritenuto che le denuncianti avessero rinunciato alle censure relative agli altri vantaggi assertivamente accordati alla Posta.

39 Ne consegue che le censure diverse da quelle relative all'abbattimento di cui all'art. 21 della legge 1990 devono essere considerate prive di oggetto nell'ambito della presente controversia. Pertanto il Tribunale non deve pronunciarsi al loro riguardo.

40 Da quanto illustrato discende che la controversia ha ad oggetto solo una domanda di annullamento della decisione impugnata in quanto quest'ultima constata che la concessione alla Posta dell'abbattimento operato sul valore delle basi imponibili in materia di imposte locali di cui all'art. 21 della legge 1990 non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato (v. precedente punto 13).

Motivi e argomenti delle parti

41 A sostegno del ricorso le ricorrenti allegano sostanzialmente quattro motivi. Il primo è fondato sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione non avrebbe comunicato alle ricorrenti i contenuti del carteggio, menzionato nella decisione impugnata, tra essa e il governo francese durante il procedimento amministrativo. Il secondo è fondato sulla violazione dell'obbligo di motivazione della decisione impugnata. Il terzo su un errore di valutazione della Commissione, in quanto essa avrebbe utilizzato un metodo inadeguato al fine di valutare il costo supplementare connesso agli obblighi di servizio pubblico incombenti alla Posta. Infine, il quarto è fondato sulla violazione degli artt. 92 e 90, n. 2, del Trattato. Questo motivo è articolato in due parti. Da un lato, quest'ultima disposizione non potrebbe consentire di sottrarre il vantaggio fiscale controverso al divieto di cui all'art. 92 del Trattato e, dall'altro, la Commissione avrebbe omesso di valutare l'effetto che detto vantaggio fiscale esercita sulla concorrenza.

1. Sul primo motivo, fondato sulla violazione dei diritti della difesa

Sulla ricevibilità del motivo

Argomenti delle parti

42 La Commissione allega che il motivo sarebbe irricevibile, essendo stato dedotto, in violazione dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, solo in fase di replica. Per di più, il motivo non potrebbe essere considerato di ordine pubblico.

43 Le ricorrenti ritengono che occorra respingere quest'obiezione in quanto, secondo loro, spetta al giudice comunitario non solo evitare eccessi di formalismo (sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-167/89, De Rijk/Commissione, Racc. pag. II-91), ma anche sollevare d'ufficio qualsiasi motivo di ordine pubblico (sentenza del Tribunale 11 febbraio 1992, causa T-16/90, Panagiotopoulou/Parlamento, Racc. pag. II-89).

44 Il governo francese osserva che durante il procedimento non è sorto nessun elemento nuovo né in diritto né in fatto che giustifichi la deduzione del motivo in fase di replica.

45 La Posta, parte interveniente, aderisce essenzialmente all'argomento della Commissione. Per quanto concerne il divieto di produrre motivi nuovi in pendenza di giudizio, essa fa riferimento inoltre alla sentenza della Corte 31 marzo 1992, causa C-52/90, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-2187), e alla sentenza del Tribunale 18 novembre 1992, causa T-16/92, Rendo e a./Commissione (Racc. pag. II-2417). Dato che le lettere di cui si lamenta, da parte delle ricorrenti, l'omessa comunicazione erano richiamate nella decisione impugnata, queste ultime avrebbero ben potuto sollevare il motivo in sede di ricorso.

Giudizio del Tribunale

46 Il Tribunale constata che il presente motivo è stato dedotto per la prima volta in sede di replica.

47 Ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovo in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

48 Orbene, nella fattispecie, durante il procedimento non è emerso nessun elemento nuovo che giustifichi la deduzione tardiva del presente motivo. Infatti, la corrispondenza richiamata nel motivo è stata menzionata nella decisione impugnata. Nulla quindi ostava a che le ricorrenti sollevassero il motivo in sede di ricorso e, di conseguenza, esse non possono, ai sensi del suddetto art. 48, n. 2, sollevarlo in sede di replica.

49 Alla luce delle circostanze della fattispecie, il Tribunale non ritiene peraltro di doverlo sollevare d'ufficio. Il motivo deve essere quindi dichiarato irricevibile.

2. Sul secondo motivo, fondato su una motivazione insufficiente

Sulla ricevibilità del motivo

Argomenti delle parti

50 La Commissione allega che il motivo sarebbe irricevibile, essendo stato sollevato solo in fase di replica. Per quanto concerne la sentenza 28 settembre 1995, causa T-95/94, Sytraval e Brink's France/Commissione (Racc. pag. II-2651), pronunciata dal Tribunale dopo il deposito dell'atto introduttivo e richiamata dalle ricorrenti in sede di replica, attualmente oggetto di ricorso innanzi alla Corte (causa C-367/95 P), la Commissione afferma che essa non può in nessun caso costituire un elemento nuovo ai sensi dell'art. 48 del regolamento di procedura (sentenza della Corte 19 marzo 1991, causa C-403/85 rev, Ferrandi/Commissione, Racc. pag. I-1215).

51 Le ricorrenti ritengono che occorra respingere questa obiezione, poiché il presente motivo sarebbe di ordine pubblico. Esse deducono inoltre che la sentenza Sytraval e Brink's France/Commissione, già citata, deve essere considerata elemento nuovo, tale da consentire la deduzione del motivo. Esse fanno rinvio per il resto all'argomento precedentemente illustrato nel punto 43.

52 Il governo francese aderisce essenzialmente all'argomento della Commissione.

53 La Posta, parte interveniente, aderisce anch'essa all'argomento della Commissione e aggiunge che il motivo può fondarsi solo su elementi di diritto o di fatto emersi durante la procedura e fa rinvio, per il resto, alle sentenze precedentemente menzionate nel punto 45.

Giudizio del Tribunale

54 Come il Tribunale ha già rilevato al punto 47, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

55 Dato che il presente motivo è stato dedotto per la prima volta in sede di replica, sorge la questione se le ricorrenti possano, come da esse allegato, fare proficuamente richiamo alla sentenza Sytraval e Brink's France/Commissione, già citata, quale nuovo elemento di diritto o di fatto, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

56 Secondo le ricorrenti tale sentenza, pronunciata dopo il deposito del loro ricorso, avrebbe ampliato sotto due aspetti l'obbligo di motivazione della Commissione a fronte di una denuncia in materia di aiuti di Stato. Ne discenderebbe, per la presente controversia, una doppia conseguenza. Da un lato, viste le circostanze del caso di specie, la motivazione della Commissione non potrebbe essere sufficiente per corroborare la conclusione secondo la quale il provvedimento statale denunciato dalle ricorrenti non costituiva aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Dall'altro, la Commissione avrebbe ignorato l'obbligo di promuovere un contraddittorio con le denuncianti, cui essa sarebbe soggetta quando, per giustificare in modo giuridicamente corretto la sua valutazione, essa ha bisogno di conoscere la posizione delle denuncianti sui dati da essa raccolti nella cornice della sua attività istruttoria.

57 Orbene il Tribunale ritiene che la sentenza Sytraval e Brink's France/Commissione, già citata, non può essere richiamata come se fosse un elemento nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, poiché in linea di principio la suddetta sentenza fornisce solo un'interpretazione ex tunc dei termini dell'obbligo di motivazione incombente alle istituzioni comunitarie. A tal riguardo, dalla giurisprudenza discende che una sentenza, la quale ha unicamente confermato una situazione giuridica di cui la ricorrente era, in linea di principio, a conoscenza nel momento in cui ha proposto il ricorso, non può essere considerata un elemento nuovo che consenta la produzione di un motivo nuovo (sentenza della Corte 1_ aprile 1982, causa 11/81, Dürbeck/Commissione, Racc. pag. 1251, punto 17).

58 Detta valutazione è del resto corroborata dalla sentenza Ferrandi/Commissione, già citata, richiamata dalla Commissione. Infatti, nell'ambito di un ricorso per revisione di una sentenza della Corte, quest'ultima ha ritenuto che una sentenza, pronunciata nel frattempo dal Tribunale e contenente una valutazione giuridica su fatti che potevano eventualmente essere qualificati nuovi, non può in nessun caso costituire essa stessa un fatto nuovo.

59 Occorre del resto rilevare che nulla impediva alle ricorrenti, a causa di elementi di fatto ignoti, di sollevare il motivo in sede di ricorso.

60 Da quanto illustrato discende che le ricorrenti non sono legittimate a sollevarlo per la prima volta in sede di replica.

61 Il motivo è quindi irricevibile.

62 E' vero che, in considerazione dell'importanza che, in generale, riveste il dovere di motivazione incombente, ex art. 190 del Trattato, alle istituzioni della Comunità nell'esercizio delle loro attribuzioni, il Tribunale può sollevare d'ufficio il presente motivo, essendo esso di ordine pubblico (sentenza del Tribunale 28 gennaio 1992, causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento, Racc. pag. II-33, punto 89). Ma, viste le circostanze della fattispecie, il Tribunale non giudica necessario farlo.

3. Sui motivi terzo e quarto, relativi alla fondatezza della decisione impugnata

63 Prima di esaminare i motivi relativi alla fondatezza della decisione impugnata, è utile ricordare brevemente il modo in cui essa è articolata.

64 La Commissione ha deciso di non considerare il vantaggio fiscale controverso come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, in quanto l'importo di detto vantaggio non va al di là di quanto giustificato per garantire l'adempimento delle missioni di interesse pubblico di cui la Posta è investita in quanto impresa pubblica. Il vantaggio fiscale è stato infatti valutato inferiore al costo supplementare risultante dai vincoli di servizio pubblico in tutto il territorio nazionale, connessi segnatamente alla presenza degli uffici postali in zone rurali, e di partecipazione all'assetto del territorio incombenti alla Posta (in prosieguo: il «costo supplementare del servizio pubblico»).

65 Per giungere a tale conclusione la Commissione si è basata sostanzialmente su tre considerazioni. In primo luogo, la Posta sarebbe un'impresa pubblica incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale, ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato. In secondo luogo, l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico fissati dalla normativa francese e la politica seguita dal governo francese in materia di assetto del territorio comporterebbero costi supplementari per la Posta. In terzo luogo, la concessione dei vantaggi fiscali destinati a compensare tali costi supplementari non dovrebbe subire, ex art. 90, n. 2, del Trattato, le sanzioni di cui all'art. 92, n. 1, del medesimo Trattato, e dovrebbe quindi essere ammessa a condizione che l'importo dell'aiuto resti inferiore all'ammontare del costo supplementare.

66 Per quanto concerne la prima considerazione il Tribunale rileva che è pacifico che alla Posta è stato conferito l'incarico della gestione di un servizio di interesse economico generale, ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato.

67 Secondo l'art. 2 della legge 1990, la Posta ha come scopo «di assicurare, nei rapporti interni e internazionali, il servizio postale pubblico in tutte le sue forme, nonché quello del trasporto e della distribuzione della stampa che gode del regime specifico previsto dal codice delle poste e telecomunicazioni (...)». A tal riguardo occorre sottolineare che il servizio postale pubblico consiste nell'obbligo di effettuare la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza, a favore di tutti gli utenti, su tutto il territorio di uno Stato membro, a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (v. sentenza della Corte 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau, Racc. pag. I-2533, punto 15).

68 Per quanto concerne le missioni di interesse economico generale di cui la Posta è investita, occorre rilevare che all'epoca queste ultime derivavano segnatamente dalla legge 1990 nonché dal capitolato di oneri della Posta, approvato con decreto 29 dicembre 1990, n. 90-1214, pubblicato nel JORF del 30 dicembre 1990.

69 L'art. 8 della legge 1990 dispone che un capitolato di oneri fissa i diritti e gli obblighi, la cornice generale in cui sono gestite le attività, i principi e le procedure secondo i quali sono fissate le tariffe e le condizioni di esecuzione dei servizi pubblici che la Posta ha la missione di assicurare. Il capitolato di oneri deve segnatamente precisare le condizioni alle quali sono assicurati «il servizio postale in tutto il territorio nazionale; [e (...)] la partecipazione del gestore all'assetto del territorio».

70 Il capitolato d'oneri prevede, per parte sua, al tempo stesso che «il servizio postale pubblico offerto dalla Posta copre tutto il territorio, in considerazione degli orientamenti generali della politica del governo, segnatamente in materia di assetto del territorio» (art. 3), e che «la Posta realizza, sviluppa e gestisce sull'intero territorio una rete di strutture e di servizi destinata a fornire tutte le prestazioni in oggetto» (art. 21). Infine, l'art. 24 del capitolato prevede che «nella definizione dei suoi programmi di acquisto di forniture, la Posta tiene in considerazione gli orientamenti generali della politica di assetto del territorio definiti dal governo, nonché i dati e gli obiettivi di sviluppo economico e sociale delle regioni, dei dipartimenti e dei comuni» e che «la Posta definisce la sua azione a livello locale di concerto con il prefetto interessato».

71 Dagli atti discende inoltre che il governo francese, nella cornice della sua politica in materia di assetto del territorio, dalla fine del 1991 ha adottato alcuni provvedimenti che impongono alla Posta il mantenimento dei suoi uffici e dei suoi servizi nelle zone rurali.

72 Detti vincoli di servizio pubblico in tutto il territorio nazionale e di partecipazione all'assetto del territorio gravanti sulla Posta, segnatamente l'obbligo di mantenere una presenza postale e servizi pubblici non redditizi in zone rurali, devono essere considerati missioni particolari, ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato.

73 Per quanto concerne le altre due condizioni sulle quali si è basata la Commissione, occorre poi esaminare, in primo luogo, la pertinenza delle analisi svolte dalla Commissione per quanto riguarda la valutazione del costo supplementare del servizio pubblico e, in secondo luogo, l'applicazione da essa operata in sede di decisione impugnata degli artt. 90 e 92, n. 2, del Trattato.

Sul terzo motivo, fondato sull'inadeguatezza del metodo utilizzato dalla Commissione al fine di valutare il costo supplementare del servizio pubblico

Argomenti delle parti

74 Le ricorrenti deducono che il metodo utilizzato dalla Commissione al fine di calcolare il costo supplementare del servizio pubblico che la Posta deve sostenere non sarebbe adeguato. Per di più, il metodo sarebbe viziato da diversi errori e tale da giungere a una sopravvalutazione di detto costo. Per quanto concerne la nozione di servizio pubblico, le ricorrenti hanno sottolineato che quest'ultimo comprenderebbe nella fattispecie solo l'inoltro della corrispondenza di qualsiasi tipo e la distribuzione della stampa.

75 Per quanto concerne lo studio del costo supplementare effettuato dalla Posta stessa, le ricorrenti ritengono che, invece di confrontare i costi degli uffici rurali con una media nazionale, si sarebbe dovuto piuttosto prendere come riferimento il «costo di opportunità». Con tale nozione di dovrebbe intendere il costo economico reale che la Posta deve sostenere per mantenere i suoi uffici postali non redditizi, al fine di adempiere la sua missione di servizio pubblico.

76 In udienza le ricorrenti hanno aggiunto che, se si fosse applicata la legge 2 marzo 1982, n. 82-213, relativa ai diritti e libertà dei comuni, dei dipartimenti e delle regioni, pubblicata nel JORF del 3 marzo 1982, e successive integrazioni e modifiche (in prosieguo: la «legge 1982»), che prevede l'avvio di trattative dirette aventi ad oggetto i contenuti del servizio pubblico, tra le imprese incaricate di un siffatto servizio e i comuni o i dipartimenti interessati, questi ultimi avrebbero potuto, ponendo a confronto la necessità dei servizi resi e i costi conseguenti, valutare l'opportunità di chiudere taluni uffici postali non redditizi.

77 Per quanto concerne lo studio compiuto dai consulenti esterni, tenuto in considerazione dalla Commissione, le ricorrenti sostengono che esso conterrebbe, per diversi motivi, una sopravvalutazione del costo.

78 In primo luogo, i margini di taluni uffici dovrebbero essere presi in considerazione solo in rapporto a un «margine di riferimento» al di sotto del quale la chiusura di un ufficio sarebbe preferibile per la Posta; detto margine di riferimento sarebbe paragonabile alla nozione prima ricordata di «costo di opportunità». Essi non dovrebbero in particolare essere posti a confronto con «un margine medio» nazionale, come è stato fatto nella decisione impugnata. Le ricorrenti aggiungono che il confronto tra i margini di taluni uffici con un margine medio sarebbe ancor meno giustificato quando si tratta di un'impresa la quale dispone di un monopolio nell'esercizio di attività tipiche di un servizio pubblico.

79 In secondo luogo, lo studio del costo supplementare non terrebbe conto a torto delle «esternalità intrinseche alla rete», vale a dire dell'incidenza degli uffici rurali sui costi di funzionamento degli altri uffici, sul volume del traffico postale, sui costi di distribuzione, ecc. Infatti la presenza di uffici rurali, persino non redditizi, consentirebbe di ridurre i costi di funzionamento degli altri uffici.

80 In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che la valutazione del costo supplementare dovesse essere compiuta sulla base dei «costi minimi», verso cui tendono tutte le imprese private, e non sulla base dei «costi sostenuti». Infatti il metodo utilizzato potrebbe, secondo le ricorrenti, indurre le imprese interessate a gonfiare i loro costi al fine di godere di un aumento della sovvenzione e di sfruttare poi il vantaggio acquisito, per esempio, nel mercato delle assicurazioni.

81 In quarto luogo, le ricorrenti allegano che il costo supplementare sarebbe stato valutato prima dell'ingresso della Posta nel mercato delle assicurazioni. Così facendo, la valutazione che ne è stata fatta sarebbe eccessiva poiché l'attività nel mercato delle assicurazioni dovrebbe avere l'effetto di accrescere la redditività degli uffici postali e, quindi, di ridurre il costo supplementare connesso al servizio pubblico. Ne discende, secondo le ricorrenti, che qualsiasi confronto si rivelerebbe privo di valore.

82 Facendo richiamo al parere 25 giugno 1996, n. 96-A-10, del Consiglio della concorrenza francese, relativo a una richiesta di parere formulata dall'Association française des banques in merito al funzionamento dei servizi finanziari della Posta alla luce del diritto della concorrenza (pubblicato nel Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, del 3 settembre 1996, in prosieguo: il «parere del Consiglio della concorrenza»), le ricorrenti hanno affermato in udienza che l'attività finanziaria della Posta rappresenterebbe circa i tre quarti dell'attività di quest'ultima. Pertanto la Commissione avrebbe errato sottraendo dal costo supplementare derivante da tutte le attività solo il 34,7% al fine di determinare l'importo del costo supplementare gravante sul servizio pubblico. Se, conformemente al suddetto parere, avesse effettuato tale operazione sulla base di una percentuale del 75%, essa sarebbe giunta alla conclusione che il costo supplementare del servizio pubblico ammontava solo a 696 milioni di FF, vale a dire ad un importo inferiore di circa 500 milioni di FF a quello dell'aiuto contestato.

83 Infine, in considerazione del fatto che esse non sarebbero in grado di verificare i dati sui quali si basano gli studi compiuti dalla Posta e dai consulenti esterni, le ricorrenti chiedono al Tribunale, conformemente all'art. 70 del regolamento di procedura, che esso disponga una perizia al fine di determinare se il metodo utilizzato e le valutazioni prese in considerazione fossero adeguate e, se ciò non fosse, al fine di ricercare un metodo alternativo che consenta di trarre conclusioni giuridicamente incontrovertibili.

84 La Commissione allega che il metodo utilizzato per valutare il costo supplementare del servizio pubblico, adottato nella cornice del suo potere discrezionale in materia, sarebbe corretto. Facendo riferimento al tempo stesso all'art. 8 della legge 1990 e agli artt. 21 e 24 del capitolato d'oneri, prima citati, la Commissione precisa che si tratterebbe del costo supplementare derivante dall'adempimento delle missioni di interesse pubblico discendenti segnatamente da tali disposizioni.

85 La Commissione osserva in primo luogo che il metodo da essa adottato sarebbe stato il più razionale ed obiettivo per la valutazione del costo supplementare; il riferimento a un «costo di opportunità» sarebbe stato inadatto, poiché la Posta non è in grado di controllare la destinazione dei fondi pubblici messi a sua disposizione. In secondo luogo, contrariamente a quanto pensano le ricorrenti, la Commissione non dovrebbe escludere dai suoi calcoli taluni costi effettivi del servizio pubblico ritenuti troppo elevati, poiché il fine dell'art. 92 del Trattato non sarebbe quello di limitare il livello assoluto dei costi del servizio pubblico, bensì di evitare il trasferimento di risorse diretto alle attività concorrenziali.

86 Per quanto concerne la censura ad essa mossa di non aver basato i suoi calcoli su costi minimi piuttosto che su costi reali, la Commissione replica, in terzo luogo, che il suo ruolo non è quello di migliorare l'efficacia del servizio pubblico postale in Francia.

87 In quarto luogo la Commissione allega che, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, essa ha davvero preso in considerazione le «esternalità intrinseche alle reti», poiché ha detratto i vantaggi indiretti che derivano per le attività concorrenziali della Posta dalla rete del servizio pubblico.

88 In questo contesto la Commissione ricorda che il metodo utilizzato avrebbe avuto lo scopo di evitare che un aumento eventuale della sovvenzione, facente seguito a un aumento del costo supplementare del servizio pubblico, potesse procurare vantaggi sui mercati aperti alla concorrenza; e spiega che, per raggiungere tale obiettivo, essa, nell'ambito della decisione impugnata, avrebbe diminuito il totale del costo supplementare indicato dalla Posta di una percentuale (34,7%) pari all'incidenza dei servizi concorrenziali nel volume d'affari di quest'ultima. Tale diminuzione avrebbe consentito di prendere in considerazione i vantaggi di cui beneficerebbero i servizi concorrenziali della Posta a causa dell'esistenza della rete postale in zone rurali.

89 La riduzione del 34,7% permetterebbe peraltro di confutare l'affermazione delle ricorrenti, secondo la quale il costo supplementare sarebbe stato valutato per un periodo precedente all'ingresso della Posta nel mercato delle assicurazioni.

90 Per quanto concerne il parere del Consiglio della concorrenza richiamato dalle ricorrenti, la Commissione replica infine che la ripartizione tenuta presente in tale parere si riferisce all'attività degli uffici postali e non al volume d'affari, utilizzato come termine di riferimento nella decisione impugnata.

91 Il governo francese allega che il calcolo del costo supplementare derivante per la Posta dai suoi obblighi di servizio pubblico sarebbe corretto. Esso rileva in merito, per quanto concerne il mancato profitto di taluni uffici postali, che circa il 58% di questi ultimi sono situati in comuni con meno di 2 000 abitanti. Nella maggior parte di tali uffici l'addetto sarebbe spesso occupato, ogni giorno, solo un po' più di un'ora sulle otto di presenza. Il costo supplementare di tale inattività o improduttività potrebbe essere imputato solo alla missione generale del mantenimento di una presenza della Posta su tutto il territorio nazionale, missione di servizio pubblico non redditizia economicamente, la quale supererebbe lo stretto ambito del servizio pubblico di corrispondenza.

92 Il governo francese ricorda poi che, di anno in anno, la Posta si troverebbe globalmente, grosso modo, finanziariamente in pareggio. Di conseguenza si potrebbe ritenere che il costo medio di tutti gli uffici postali equivalga essenzialmente a quello che consente di raggiungere il pareggio finanziario. Il riferimento al costo medio, pertanto, non «gonfia», a suo parere, il costo supplementare degli uffici non economicamente redditizi in rapporto agli uffici in pareggio finanziario. In udienza il governo francese ha sottolineato che il pareggio finanziario sarebbe raggiungibile solo tenendo conto dello sgravio fiscale.

93 Per quanto concerne la censura fondata sull'omessa considerazione delle «esternalità intrinseche alla rete», il governo francese replica che se, come costo medio di riferimento, si assumesse quello calcolato escludendo dal computo tutti gli uffici non redditizi, detto costo medio sarebbe molto più basso di quello effettivo, anche tenendo conto di un aumento del costo degli uffici restanti. Di conseguenza, il costo supplementare degli uffici non redditizi sarebbe necessariamente sopravvalutato, la qual cosa mal si accorderebbe con l'intento perseguito dalle ricorrenti.

94 Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale il costo di riferimento avrebbe dovuto essere calcolato sulla base dei costi minimi, il governo francese replica che, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni dell'art. 90, n. 2, del Trattato, ciò che importa è l'adeguatezza della compensazione al costo supplementare del servizio pubblico, non il valore assoluto di tale costo.

95 Peraltro, il costo degli uffici situati in zone rurali o in quartieri meno favoriti diminuirebbe di parecchio se si utilizzasse una siffatta base di calcolo. Viceversa, le attrezzature e il personale degli uffici situati «in città» potrebbero teoricamente essere ridotti, in modo da giungere a un costo di esercizio inferiore. Orbene, in tal caso, il costo supplementare degli uffici economicamente non redditizi sarebbe ancora più elevato in rapporto alla media, contrariamente a quanto intendono dimostrare le ricorrenti.

96 La Posta, parte interveniente, sostiene che, in forza dei suoi obblighi di servizio pubblico, segnatamente di quelli relativi all'assetto del territorio, essa sarebbe costretta a mantenere una rete postale economicamente non redditizia. La presenza di uffici in zone rurali costituirebbe un onere consistente non in un'attività, bensì in un'assenza di attività, come illustrato dal governo francese.

Giudizio del Tribunale

97 Occorre ricordare preliminarmente che le ricorrenti non contestano l'esistenza di un costo supplementare generato dai vincoli di servizio pubblico incombenti alla Posta. Al contrario, esse si limitano a sostenere che la Commissione avrebbe manifestamente sovrastimato detto costo supplementare della Posta, utilizzando metodi di calcolo errati.

98 Al fine di esaminare la fondatezza delle censure sollevate nell'ambito del presente motivo, occorre ricordare che dall'art. 90, n. 3, e dalla struttura dell'insieme delle disposizioni di tale articolo risulta che il potere di sorveglianza di cui dispone la Commissione nei confronti degli Stati membri responsabili di una violazione delle norme del Trattato, in particolare di quelle relative alla concorrenza, implica automaticamente l'esercizio di un ampio potere discrezionale da parte di tale istituzione.

99 Tale potere discrezionale è tanto più ampio, per quanto riguarda in particolare l'osservanza delle norme in materia di concorrenza da parte degli Stati membri, in quanto, da una parte, la Commissione, ai sensi dell'art. 90, n. 2, deve tener conto, nell'esercizio di tale potere, delle esigenze inerenti al compito specifico delle imprese interessate e, dall'altra, le autorità degli Stati membri, dal canto loro, possono disporre, in taluni casi, di un potere discrezionale altrettanto ampio per disciplinare talune materie, come l'organizzazione dei servizi pubblici nel settore postale, al centro della presente fattispecie (sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-32/93, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-1015, punto 37).

100 Trattandosi, nella fattispecie, di una questione implicante una valutazione di fatti economici complessi, il margine discrezionale riguardante la valutazione del costo supplementare del servizio pubblico è ancora più ampio, ed è paragonabile al potere discrezionale spettante alla Commissione in sede di applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 49, 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 56, e 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 34).

101 Per di più, dalla giurisprudenza risulta che, in sede di ricorso d'annullamento, al giudice comunitario compete solo verificare se la decisione impugnata sia viziata da uno dei motivi di illegittimità di cui all'art. 173 del Trattato; esso non può però sostituire la propria valutazione dei fatti, in particolare sotto il profilo economico, a quella dell'autore della decisione (sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 23). Ne consegue che il controllo che il Tribunale è chiamato a compiere nella fattispecie sulla valutazione della Commissione deve essere limitato alla verifica dell'esattezza materiale dei fatti e dell'assenza di un errore manifesto di valutazione.

102 A tal riguardo dagli atti risulta che, al fine di calcolare il costo supplementare derivante per la Posta dai suoi obblighi di servizio pubblico, la Commissione ha compiuto un'analisi economica complessa sulla base di due studi effettuati sia dalla Posta stessa, sia da consulenti esterni.

103 Dalla decisione impugnata (v. precedente punto 18), così come dalle difese orali, discende che, con il suo studio, la Posta ha esaminato le attività di 617 uffici rurali situati in comuni con meno di 2 000 abitanti nella regione Méditerranée. Lo studio consisteva nel confrontare gli oneri gravanti, esclusa la distribuzione, su detti uffici rurali con i costi ordinari connessi alla loro attività, per determinare al tempo stesso l'esistenza e l'importo di un eventuale costo supplementare. Il risultato di questa analisi è stato poi estrapolato all'intero territorio francese, il che ha portato al rilevamento di un costo supplementare del servizio pubblico pari a 2,782 miliardi di FF.

104 Quanto allo studio effettuato da consulenti esterni, occorre constatare che esso è stato condotto in tre dipartimenti francesi, il Jura, la Marne e la Somme, considerati un campione rappresentativo. Il costo supplementare è stato calcolato confrontando lo scarto di margine tra ogni ufficio rurale e il margine medio nazionale, calcolato secondo criteri specifici (v., al tal riguardo, i precedenti punti 20-23); in caso di produttività negativa si registrava un costo supplementare. Tutti gli uffici situati in un medesimo cantone sono stati studiati e la produttività del cantone è stata calcolata come somma algebrica dei contributi misurati a livello degli uffici. I risultati sono stati poi estrapolati all'intero territorio francese. Lo studio dei consulenti esterni conclude nel senso che il costo supplementare totale per le zone rurali ammonterebbe ad almeno 2,02 miliardi di FF. Se si tiene conto, in più, del costo supplementare degli uffici situati nelle periferie «difficili» e nelle zone in declino industriale, tale totale arriverebbe a 2,83 miliardi di FF.

105 Dalla decisione impugnata si evince che, in mancanza di una contabilità analitica che consentisse di stabilire una distinzione tra gli oneri e le spese gravanti sulle attività di servizio pubblico e quelli gravanti sulle attività concorrenziali, il costo supplementare del servizio pubblico è stato calcolato sul complesso delle attività della Posta. Di conseguenza la Commissione, per tener conto dei vantaggi di cui beneficiano i servizi concorrenziali della Posta a causa dell'esistenza della rete postale in zona rurale, ha giustamente ridotto i suddetti risultati del 34,7%. Tale percentuale corrisponde alla quota del volume d'affari derivante dalle attività concorrenziali della Posta per l'esercizio 1993, ivi comprese le attività svolte nel settore delle assicurazioni, quota non contestata dalle ricorrenti. Tenuto conto dei dati disponibili, il Tribunale ritiene che la ripartizione del costo supplementare totale tra le varie attività della Posta in funzione della quota del volume d'affari che esse rappresentano era il metodo più oggettivo per valutare il costo supplementare da assegnare alle attività del servizio pubblico. In seguito alla suddetta operazione di riduzione, il costo supplementare del servizio pubblico è stato valutato pari a 1,82 miliardi di FF. Assumendo come base la valutazione minima del costo supplementare (v. precedente punto 104), quello relativo al servizio pubblico risulta uguale a 1,32 miliardi di FF.

106 Il Tribunale ritiene che, basandosi su una tal analisi dei fatti, la Commissione ha accertato, nelle debite forme, l'esistenza per la Posta di un costo supplementare pari a - almeno - 1,32 miliardi di FF. Il suddetto costo supplementare, generato in primo luogo dal mantenimento di una presenza degli uffici postali economicamente non redditizi in zone rurali, è legato all'adempimento dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, cui la Posta è tenuta, vale a dire al rispetto dei vincoli di servizio pubblico in tutto il territorio nazionale e alla partecipazione all'assetto del territorio. Utilizzando i metodi di calcolo prima illustrati, la Commissione ha infatti confrontato il costo generato dagli uffici economicamente non redditizi situati in zone rurali con il costo medio degli uffici postali francesi.

107 Il Tribunale ritiene che le censure dedotte dalle ricorrenti in merito agli asseriti vizi di cui i metodi di calcolo sarebbero gravati non sono tali da inficiare le valutazioni della Commissione.

108 In primo luogo, i richiami al «costo di opportunità», al «costo minimo» o al «margine di riferimento», al di sotto dei quali la chiusura di un ufficio sarebbe preferibile per la Posta, non sono pertinenti. Infatti la Commissione, in assenza di una normativa comunitaria in materia, non è legittimata a pronunciarsi sui contenuti dei compiti di servizio pubblico incombenti all'esercente pubblico, vale a dire sul livello dei costi connessi a tale servizio, né sull'opportunità delle scelte politiche effettuate al riguardo dalle autorità nazionali, né sull'efficacia economica della Posta nel settore ad essa riservato (v., su quest'ultimo punto, le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella causa Corbeau, già citata, Racc. 1993, pag. I-2548, paragrafo 16).

109 In secondo luogo, per quanto concerne la censura fondata sulla mancata presa in considerazione delle «esternalità intrinseche alla rete», è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno dedotto elementi di fatto in grado di suffragarla. In tali circostanze, e tenuto conto del fatto che le ricorrenti non hanno nemmeno replicato nemmeno replicato all'argomento sviluppato dal governo francese al riguardo (v. precedente punto 93), occorre respingere tale censura.

110 In terzo luogo, il fatto che la Commissione abbia ridotto il costo supplementare totale del 34,7%, valore uguale alla quota del volume d'affari realizzato dalla Posta nel 1993 nell'ambito delle sue attività concorrenziali, ivi comprese le attività rientranti nel settore delle assicurazioni (v. precedente punto 105), dimostra che è infondata l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale il costo supplementare del servizio pubblico sarebbe stato valutato con riferimento al tempo precedente all'ingresso della Posta sul mercato delle assicurazioni.

111 Infine, per quanto concerne il parere del Consiglio della concorrenza, richiamato dalle ricorrenti, il Tribunale ritiene che esso non è tale da mettere in dubbio la fondatezza della riduzione, effettuata dalla Commissione, del 34,7% (v. precedente punto 105), poiché il suddetto parere concerne la ripartizione delle attività a livello di sportelli e non quella dei volumi d'affari relativi alle varie attività della Posta.

112 Occorre inoltre constatare che le ricorrenti non hanno fornito la prova dell'esistenza di un metodo alternativo e più preciso per calcolare il costo supplementare sulla base dei dati all'epoca disponibili.

113 Dato che le ricorrenti si sono limitate a contestare, in modo generale, le valutazioni compiute dalla Commissione, senza aver prodotto elementi in grado di mettere in dubbio dette valutazioni, alla luce delle precedenti considerazioni occorre pertanto concludere nel senso che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione, nel valutare il costo supplementare del servizio pubblico, abbia basato la sua decisione su fatti materialmente inesatti o abbia abusato del suo potere discrezionale in materia.

114 E' pacifico che il vantaggio fiscale controverso di cui la Posta gode in forza dell'art. 21 della legge 1990, vale a dire l'abbattimento dell'85% operato sul valore delle basi imponibili in materia di imposte locali, è stato pari, nel 1994, a 1,196 miliardi di FF. Il Tribunale ritiene pertanto che la Commissione ha giustamente considerato che l'importo del suddetto vantaggio fiscale non superasse il costo supplementare del servizio pubblico, anche basandosi sull'ipotesi minima, vale a dire di un costo supplementare valutato pari a 1,32 miliardi di FF (v. precedente punto 106).

115 Per quanto concerne la domanda mirante a che il Tribunale disponga, in applicazione degli artt. 66 e 70 del regolamento di procedura, una perizia al fine di determinare se il metodo utilizzato dalla Commissione e le valutazioni tenute presenti fossero adeguate, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno prodotto elementi tali da far presumere che la Commissione abbia commesso errori manifesti di valutazione determinando il costo supplementare di cui trattasi. In tali circostanze non occorre disporre una perizia, dato che è alla ricorrente che incombe l'onere della prova quando essa contesta la valutazione di fatti economici compiuta dalla Commissione nell'ambito del suo potere discrezionale.

116 Dal complesso delle precedenti considerazioni discende che il presente motivo deve essere respinto.

Sul quarto motivo, fondato sulla violazione degli artt. 90, n. 2, e 92 del Trattato

117 Il presente motivo è articolato in due parti. Nella prima, le ricorrenti sostengono che l'art. 90, n. 2, non consentirebbe di sottrarre il vantaggio fiscale controverso, accordato indistintamente a tutte le attività della Posta, al divieto di cui all'art. 92 del Trattato. Nella seconda, esse accusano la Commissione di aver violato l'art. 92, omettendo di valutare l'effetto della concessione del vantaggio fiscale controverso sulla concorrenza.

In merito alla ricevibilità della prima parte del motivo

- Argomenti delle parti

118 La Posta, parte interveniente, allega che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, occorrerebbe dichiarare irricevibile la prima parte del motivo, poiché essa sarebbe stata dedotta solo in fase di replica. Secondo la Posta, la tesi contenuta nella replica, riguardante un'asserita violazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato, non rappresenterebbe semplicemente un argomento nuovo. Infatti, le riflessioni sviluppate in sede di ricorso verterebbero soltanto sulla distinzione più opportuna tra lo scopo del vantaggio fiscale controverso e i suoi effetti e non sulle disposizioni specifiche dell'art. 90 nei confronti di un'impresa gravata di una missione di interesse economico generale, né sui presupposti per l'applicazione del n. 2 del suddetto articolo.

119 Le ricorrenti contestano il fatto che si tratti di un nuovo motivo. Nel loro ricorso esse avrebbero parimenti lamentato la violazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato.

120 Da un lato, le ricorrenti ricordano di avere sostenuto che la Commissione, con la decisione impugnata, avrebbe erroneamente applicato alcune disposizioni del Trattato, fra le quali dovrebbe ritenersi incluso l'art. 90, n. 2, dato che la Commissione ha considerato che l'aiuto in questione sfugge, in forza del suddetto articolo, al divieto sancito dall'art. 92. Dall'altro, le ricorrenti, in sede di ricorso, avrebbero richiamato non solo le disposizioni di cui all'art. 92, n. 1, bensì anche quelle di cui all'art. 90, n. 2.

121 Per di più, nella fattispecie i suddetti articoli sarebbero strettamente connessi. A tal proposito, le ricorrenti citano a sostegno la sentenza del Tribunale 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento (Racc. pag. II-463), per sostenere che la prima parte del motivo costituirebbe solo un mero ampliamento dell'altra parte del motivo, fondata sulla violazione dell'art. 92 del Trattato.

- Giudizio del Tribunale

122 Occorre anzitutto constatare che la ricevibilità della presente parte del motivo non è contestata dalla Commissione.

123 Trattandosi di un'obiezione di irricevibilità di ordine pubblico, quest'ultima tuttavia, ex art. 113 del regolamento di procedura, può essere sollevata d'ufficio dal Tribunale. Non è quindi necessario esaminare la questione se la parte interveniente possa sollevare un'obiezione di irricevibilità non dedotta dalla parte a sostegno della quale essa sia intervenuta.

124 Al fine di esaminare la ricevibilità della presente parte del motivo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso senza altre informazioni a sostegno (sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 106, ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267, punto 21).

125 A tal proposito occorre rilevare che il giudice comunitario ammette la presentazione, in fase di replica, di un motivo che costituisca in realtà solo un'estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest'ultimo (sentenza Hanning/Parlamento, già citata, punto 38, e sentenza della Corte 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento, Racc. pag. 1755, punto 9).

126 Tale è il caso di specie. Occorre infatti constatare che le ricorrenti, in sede di atto introduttivo, hanno fatto allusione all'art. 90, n. 2, del Trattato, affermando nel ricorso che «è (...) pacifico che gli scopi perseguiti dagli aiuti di Stato non bastano a giustificare la concessione di detto aiuto a un'impresa, pur se "incaricata della gestione di servizi di interesse generale" (art. 90, n. 2, del Trattato)». Per di più, poiché le ricorrenti affermano che occorre esaminare solo l'effetto dell'aiuto controverso e non il suo scopo, il Tribunale ritiene che esse deducono - almeno implicitamente - che i vincoli di servizio pubblico in tutto il territorio nazionale e di partecipazione all'assetto del territorio, incombenti alla Posta, non possono giustificare, ex art. 90, n. 2, la concessione del vantaggio fiscale controverso.

127 Gli artt. 90 e 92 del Trattato sono infatti strettamente connessi nella fattispecie, dato che la Commissione ha deciso, ex art. 90, n. 2, di non considerare il provvedimento statale di cui trattasi un aiuto ai sensi dell'art. 92.

128 Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene che occorre considerare l'argomento, sviluppato in sede di replica e concernente la violazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato, come una mera estensione del motivo precedentemente dedotto, fondato sulla violazione dell'art. 92 del medesimo Trattato. Si tratta infatti di un motivo unico, articolato in due parti distinte. Pertanto, il Tribunale ritiene che l'argomento illustrato in sede di replica relativo all'applicazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato non esorbita dalla cornice della controversia definita dal ricorso.

129 Ne discende che la prima parte del motivo è ricevibile.

Sulla fondatezza del motivo

- Argomenti delle parti

130 Con la prima parte del motivo, le ricorrenti deducono che l'eccezione di cui all'art. 90, n. 2, del Trattato non osterebbe all'applicazione del principio del divieto degli aiuti di Stato enunciato dall'art. 92, n. 1, del Trattato.

131 L'art. 90, n. 2, del Trattato enuncerebbe un'eccezione all'applicazione delle norme in materia di concorrenza. Di conseguenza, occorrerebbe interpretarlo in modo restrittivo. Un aiuto potrebbe essere mantenuto solo se la sua soppressione dovesse impedire l'adempimento delle missioni del servizio pubblico. Le ricorrenti affermano a tal proposito che, contrariamente a quanto fatto intendere dalle intervenienti, i soli compiti di servizio pubblico incombenti alla Posta consisterebbero, a norma dell'art. 2 della legge 1990, nel garantire, da un lato, il servizio pubblico della corrispondenza in tutte le sue forme e, dall'altro, il trasporto e la distribuzione della stampa.

132 In udienza le ricorrenti hanno allegato che la deroga di cui all'art. 90, n. 2, del Trattato dovrebbe essere subordinata alla realizzazione di tre presupposti. In primo luogo, l'aiuto di cui trattasi dovrebbe essere necessario all'adempimento di una missione di servizio pubblico. In secondo luogo, l'aiuto dovrebbe essere adeguato e il meno restrittivo possibile per la concorrenza. In terzo luogo, l'aiuto dovrebbe essere destinato alle attività proprie del servizio pubblico e non dovrebbe segnatamente in nessun caso andare a profitto delle attività concorrenziali svolte dalla Posta.

133 Nessuno di questi tre presupposti sarebbe soddisfatto nella fattispecie. In primo luogo, il vantaggio fiscale controverso non sarebbe necessario all'adempimento della missione di servizio pubblico in materia di distribuzione della corrispondenza e della stampa. In secondo luogo, nemmeno un abbattimento dell'85% operato sul valore delle basi imponibili in materia di imposte locali rappresenterebbe il provvedimento migliore, in grado di favorire l'assetto del territorio, poiché detto abbattimento avrebbe l'effetto di ridurre le entrate delle collettività locali, potenziali beneficiarie della politica di riassetto del territorio. Per di più, esisterebbero provvedimenti più adeguati e mirati in grado di rispondere ai bisogni dell'assetto del territorio e del mantenimento della Posta in zone rurali. Infatti sarebbe stato possibile, in osservanza della legge 1982, realizzare un sistema di aiuti a sostegno della Posta, evitando di adottare provvedimenti fiscali discriminatori e restrittivi della concorrenza.

134 Per quanto concerne il terzo presupposto, le ricorrenti allegano che, all'atto di adottare la sua decisione, la Commissione non sarebbe stata in grado di garantire l'assenza di sovvenzioni incrociate a vantaggio delle attività concorrenziali della Posta. Esse deducono al riguardo che il metodo di confronto utilizzato dalla Commissione, consistente nel verificare se l'importo del vantaggio fiscale di cui godrebbe la Posta superi o meno il costo supplementare del servizio pubblico, sarebbe censurabile già in linea di principio. Detto argomento implica due aspetti essenziali.

PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 695A0106.1

135 Da un lato, in assenza di qualsiasi contabilità analitica all'interno della Posta, sarebbe impossibile affermare, come fatto dalla Commissione, che il vantaggio fiscale di cui trattasi compensi solo il costo supplementare del servizio pubblico. Esso andrebbe a vantaggio dell'impresa «Posta», vale a dire di tutte le attività di quest'ultima e quindi anche delle attività da essa svolte nel settore delle assicurazioni, il che sarebbe contrario alle regole in materia di concorrenza. A tal riguardo, le ricorrenti sottolineano che gli stessi uffici e lo stesso personale sono destinati contemporaneamente ai servizi di interesse pubblico e ai servizi concorrenziali. Per di più, dalla giurisprudenza discenderebbe che un aiuto attribuito a un'impresa come la Posta, al fine di compensare il costo supplementare del servizio pubblico, consentirebbe a quest'ultima di destinare altre risorse a beneficio delle sue attività concorrenziali o, quanto meno, di favorire lo sviluppo di tali attività a costi ridotti (sentenza della Corte 21 marzo 1991, Italia/Commissione, già citata, punto 14).

136 Sempre sotto tale aspetto, le ricorrenti affermano che l'aiuto controverso non sarebbe strettamente mirato alle attività proprie del servizio pubblico, come imposto dal diritto comunitario, poiché, secondo l'art. 21 della legge 1990, l'abbattimento dell'85% a beneficio delle basi imponibili della Posta includerebbe la totalità dei costi e del volume d'affari di quest'ultima, ivi compresa la quota derivante dalle attività concorrenziali.

137 D'altro canto, i dati confrontati dalla Commissione non sarebbero in realtà tra loro comparabili, poiché il mantenimento di uffici postali in zone rurali non sarebbe legato a un problema di redditività, bensì alla necessità di mantenere una «amministrazione di base» in dette zone, nella cornice dell'assetto del territorio. Pertanto, il costo di un servizio pubblico dipenderebbe unicamente da decisioni politiche e altro non sarebbe che il costo che la collettività ritiene opportuno sostenere per esso.

138 Per quanto concerne la seconda parte del motivo, le ricorrenti allegano innanzitutto che il vantaggio fiscale controverso costituirebbe un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato (sentenza della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1).

139 Ai fini della sua qualificazione alla luce dell'art. 92, n. 1, del Trattato, occorrerebbe unicamente valutare l'effetto di un aiuto sulla concorrenza, e non il suo scopo o la sua forma. Lo scopo ad esso assegnato non potrebbe bastare a far dichiarare inapplicabile il divieto degli aiuti di Stato enunciato dall'art. 92, poiché la Corte ha dichiarato che quest'ultimo articolo «non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti» e che, «di conseguenza, né il carattere fiscale, né il fine sociale del provvedimento in questione sarebbero comunque sufficienti a sottrarlo all'applicazione dell'art. 92» (sentenza della Corte 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punti 27 e 28). Lo stesso varrebbe per gli aiuti accordati a un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale. A tal riguardo le ricorrenti fanno inoltre riferimento alla prassi amministrativa della Commissione e alla sentenza della Corte 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/Commissione (Racc. pag. 2855).

140 Di conseguenza la decisione impugnata errerebbe nel giustificare il vantaggio fiscale concesso alla Posta per il fatto che quest'ultima sarebbe soggetta a «vincoli di servizio pubblico in tutto il territorio nazionale e di partecipazione all'assetto del territorio».

141 Le ricorrenti ricordano che a loro parere le attività svolte dalla Posta nel settore delle assicurazioni godrebbero parimenti della corresponsione dell'aiuto controverso (v. precedente punto 135). Lo stesso varrebbe nel caso di un abbattimento fiscale meno rilevante poiché, affinché un aiuto risulti sanzionabile ex art. 92, n. 1, del Trattato, non sarebbe necessario provare un suo effetto «sostanziale» sulla concorrenza o sul commercio tra Stati membri (sentenze della Corte 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, citata, e 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione, Racc. pag. 4067). Dalla giurisprudenza discenderebbe anche che, quando un aiuto finanziario concesso da uno Stato rafforza la posizione di un'impresa in relazione ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi all'interno della Comunità, questi ultimi devono essere considerati influenzati dall'aiuto (sentenza della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 11).

142 Infine, le ricorrenti hanno aggiunto che, invitando le autorità francesi «a provvedere a che l'organizzazione contabile della Posta comporti il rispetto delle norme di diritto comunitario, in particolare per quanto concerne le sovvenzioni a favore delle attività che non rientrano nelle missioni di interesse pubblico», la Commissione, da un lato, avrebbe riconosciuto che la mancanza di trasparenza nei conti è tale da consentire una sovvenzione incrociata a vantaggio delle attività concorrenziali e, dall'altro, che queste ultime possono inoltre contribuire al finanziamento del servizio pubblico della Posta.

143 La Commissione preliminarmente ricorda che l'art. 92 del Trattato riguarda il complesso delle imprese, private o pubbliche, ed il complesso delle produzioni delle suddette imprese, con la sola riserva di cui all'art. 90, n. 2 (sentenze della Corte 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. pag. 595, e 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877).

144 La Commissione sostiene, sempre preliminarmente, che il potere decisionale di cui essa dispone nell'ambito della procedura di cui all'art. 93 implica necessariamente l'esercizio di un ampio potere discrezionale. Orbene, le ricorrenti non avrebbero dimostrato che essa ha violato nella fattispecie i limiti di tale potere.

145 Dato che la Posta è incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale, dalla giurisprudenza relativa agli artt. 92 e 90, n. 2, del Trattato discenderebbe che i mezzi finanziari posti a sua disposizione al fine di consentirle di svolgere detto compito non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi del Trattato.

146 Pur condividendo il parere delle ricorrenti per quanto concerne il principio secondo il quale la qualificazione di un provvedimento alla luce dell'art. 92 deve essere basata sugli effetti che detto provvedimento esercita sulla concorrenza, la Commissione ritiene tuttavia di avere rispettato detto principio nel caso di specie.

147 Essa infatti avrebbe accertato che l'importo globale del vantaggio accordato alla Posta era inferiore al costo supplementare sostenuto da quest'ultima nell'esercizio delle sue attività di servizio pubblico, di modo che detto vantaggio non avrebbe prodotto gli effetti di una sovvenzione incrociata. Compito della Commissione sarebbe stato unicamente quello di verificare che nessun finanziamento pubblico favorisse le attività concorrenziali della Posta.

148 In tale contesto la Commissione ricorda che i costi supplementari totali del servizio pubblico sarebbero stati calcolati sulla base del loro importo reale, detraendo dalla somma complessiva di tali costi supplementari la quota da ritenere come fonte di effetti favorevoli sulle attività concorrenziali della Posta.

149 L'argomento delle ricorrenti secondo il quale il vantaggio fiscale di 1,196 miliardi di FF accordato alla Posta andrebbe a beneficio di tutte le attività di quest'ultima sarebbe irrilevante, in quanto il costo supplementare del servizio pubblico ammonterebbe, comunque, a un importo superiore, nel caso di specie, a 2,8 miliardi di FF.

150 Quanto alla censura mossa dalle ricorrenti e avente ad oggetto il principio stesso del metodo comparativo utilizzato, censura fondata sull'inesistenza di una contabilità analitica che consenta di distinguere con chiarezza le attività proprie del servizio pubblico da quelle concorrenziali, la Commissione sottolinea che gli artt. 92 e 93 del Trattato non la autorizzano ad introdurre un obbligo di trasparenza contabile a carico degli Stati membri. Il metodo adottato sarebbe stato inoltre il solo ragionevole, che le consentisse di prendere posizione, in tempo utile ed in base ai dati all'epoca disponibili, in merito alle denunce che le erano state presentate.

151 All'argomento delle ricorrenti secondo il quale il costo del servizio pubblico dipenderebbe da decisioni politiche, la Commissione replica che, in assenza di un'armonizzazione comunitaria, essa non avrebbe avuto né il dovere, né il potere di pronunciarsi sull'opportunità delle scelte politiche effettuate dalle autorità francesi in materia di servizio pubblico. Se, per ipotesi, le autorità francesi avessero giudicato necessario aumentare il numero di uffici postali in zone rurali, per ragioni connesse all'assetto del territorio, esse, secondo la Commissione, avrebbero potuto parallelamente adeguare il finanziamento pubblico al fine di coprire detti costi supplementari, senza che questo aumento rientrasse nella sfera di applicazione dell'art. 92.

152 Per quanto concerne l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale esisterebbero provvedimenti più adeguati e mirati per rispondere alle esigenze dell'assetto del territorio e del mantenimento della presenza del servizio postale nelle zone rurali, la Commissione ribatte che non le spetterebbe né di pronunciarsi sul modo migliore di finanziare i servizi pubblici, né di sostituirsi al riguardo alle competenti autorità nazionali.

153 La Commissione nega che l'invito da essa rivolto alle autorità francesi in relazione alla trasparenza futura dell'organizzazione contabile della Posta autorizzi a pensare che essa abbia riconosciuto l'esistenza di una sovvenzione incrociata.

154 La Commissione osserva infine che il riferimento alla sentenza della Corte 21 marzo 1991, Italia/Commissione, già citata, sarebbe fuor di luogo poiché, in tale fattispecie, il beneficiario dell'aiuto era tenuto ad assumere obblighi di servizio pubblico tali da compensare il finanziamento pubblico.

155 Secondo il governo francese, sarebbe certamente necessario riflettere sugli effetti eventuali di un aiuto sulla concorrenza, ma sarebbe essenziale soprattutto esaminare la sua giustificazione e quindi il suo scopo. Facendo riferimento alla sentenza Corbeau, già citata (punto 19), il governo francese allega che nella fattispecie sarebbe tanto più importante verificare lo scopo del provvedimento statale di cui trattasi in quanto esso può essere giustificato ex art. 90, n. 2, del Trattato. A tal riguardo, esso osserva che la Posta è incaricata di una missione di servizio pubblico nella cornice della politica di assetto del territorio seguita dalla Francia.

156 In tale contesto spetterebbe alla Commissione, dopo aver verificato che lo scopo del provvedimento corrisponde effettivamente alle finalità di cui all'art. 90, n. 2, analizzarne gli effetti al fine di garantire che esso sia davvero necessario all'adempimento della missione di interesse generale di cui trattasi e che il suo impatto eventuale sulla concorrenza non pregiudichi lo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse della Comunità. Secondo il governo francese, l'iter seguito dalla Commissione sarebbe stato conforme a questo duplice esame.

157 Per quanto concerne l'analisi degli effetti del vantaggio fiscale controverso sulla concorrenza, il governo francese sostiene che, per il fatto di aver constatato che tale vantaggio resta inferiore al costo supplementare derivante per la Posta dai vincoli di servizio pubblico ad essa incombenti, quali l'obbligo di assicurare la presenza di uffici postali in tutto il territorio nazionale, la Commissione sarebbe giustamente pervenuta alla conclusione che dalla concessione del suddetto vantaggio non derivava nessun trasferimento di risorse dallo Stato verso le attività concorrenziali.

158 Il governo francese osserva infine che le ricorrenti commetterebbero un errore logico, affermando che del vantaggio fiscale di cui trattasi profitterebbero necessariamente le attività concorrenziali della Posta, poiché esso sarebbe il frutto di un abbattimento operato sulla sua attività globale. Infatti, finché l'importo del vantaggio fiscale resta inferiore o uguale a quello del costo supplementare della presenza postale per le attività non concorrenziali, di esso non potrebbero profittare le attività concorrenziali, a prescindere dalle basi di tale abbattimento.

159 La Posta, parte interveniente, aderisce essenzialmente all'argomento della Commissione e del governo francese in merito all'applicazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato. Essa ricorda che la Commissione ha constatato che l'abbattimento fiscale controverso non sarebbe superiore agli oneri ad essa incombenti in forza della missione attribuitale nella cornice dell'assetto del territorio.

160 Così facendo la Commissione avrebbe proceduto a un'applicazione corretta delle regole in materia di concorrenza. La nozione di assetto del territorio non sarebbe del resto estranea al diritto comunitario, poiché l'art. 92, n. 3, del Trattato precisa che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, oppure gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche.

161 Quanto all'esenzione fiscale di cui essa può beneficiare, la Posta ha ritenuto utile sottolineare che essa, prima della legge 1990, sarebbe stata soggetta al regime fiscale dell'amministrazione statale. Di conseguenza, contrariamente a quanto fatto intendere dalle ricorrenti, la legge 1990 avrebbe avuto in realtà l'effetto di assoggettarla essenzialmente al regime fiscale di diritto comune.

162 La Posta rileva infine che le ricorrenti avrebbero ammesso che, in linea teorica, essa possa ben godere di determinati vantaggi, sotto forma di aiuti finanziari od altro, purché questi ultimi siano rigorosamente mirati alle sue attività di servizio pubblico. La Posta sostiene a tal riguardo che la Commissione avrebbe respinto la denuncia delle ricorrenti proprio dopo aver accertato che l'esenzione fiscale accordatale compensava il costo supplementare generato dai suoi obblighi di servizio pubblico.

- Giudizio del Tribunale

163 Nell'ambito del presente motivo spetta al Tribunale esaminare le censure dedotte dalle ricorrenti per quanto concerne, in primo luogo, la fondatezza dell'affermazione della Commissione secondo la quale, in osservanza dell'art. 90, n. 2, del Trattato, il vantaggio fiscale controverso accordato alla Posta non costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, in quanto il suo importo sarebbe inferiore al costo supplementare del servizio pubblico; in secondo luogo, la questione se l'aiuto sia necessario all'adempimento delle missioni particolari di cui la Posta è investita; infine, in terzo luogo, la questione se la Commissione, basandosi sul fatto che l'importo del vantaggio fiscale rimarrebbe inferiore al costo supplementare del servizio pubblico, potesse a buon diritto ritenere che non ci fosse motivo di concludere nel senso di un trasferimento di risorse dallo Stato verso le attività concorrenziali della Posta.

164 Secondo il disposto dell'art. 92, n. 1, del Trattato, «salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

165 Dall'art. 90 del Trattato risulta che l'art. 92 riguarda il complesso delle imprese, private o pubbliche, ed il complesso delle produzioni delle suddette imprese, con la sola riserva dell'art. 90, n. 2 (sentenza Steinike & Weinlig, già citata, punto 18). La competenza della Commissione a valutare, in forza dell'art. 93 del Trattato, la compatibilità degli aiuti si estende del pari agli aiuti concessi dagli Stati alle imprese di cui all'art. 90, n. 2, con particolare riguardo alle imprese che gli Stati membri hanno incaricato della gestione di servizi di interesse economico generale (sentenza Banco Exterior de España, già citata, punto 17). Occorre inoltre ricordare che le regole in materia di concorrenza si applicano parimenti al settore postale (sentenze della Corte 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, Paesi Bassi e a./Commissione, Racc. pag. I-565, e Corbeau, già citata).

166 Come già precedentemente ricordato (punto 114), è pacifico che il vantaggio fiscale di cui gode la Posta è stato pari, nel 1994, a 1,196 miliardi di FF.

167 Detto vantaggio fiscale costituisce, in linea di principio, aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, poiché esso, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, colloca la Posta in una situazione finanziaria più favorevole di quella di altri soggetti tributari passivi, fra i quali le società rappresentate dalle ricorrenti (sentenza Banco Exterior de España, punto 14).

168 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato comprende i vantaggi accordati dalle pubbliche autorità i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa (sentenze della Corte 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551, punto 34, 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 58, e Banco Exterior de España, già citata, punto 13).

169 Nei limiti in cui esso sia idoneo ad interferire negli scambi tra gli Stati membri e ad alterare la concorrenza, l'aiuto è, fatte salve le deroghe previste dal Trattato, incompatibile con il mercato comune (sentenza Banco Exterior de España, già citata, punto 15).

170 L'art. 90, n. 2, del Trattato prevede una siffatta deroga quando si tratti di aiuti corrisposti ad un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale (v. i precedenti punti 66-72).

171 Infatti, ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, «le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte (...) alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata».

172 Da tale disposto, segnatamente dalle parole «nei limiti in cui l'applicazione di tali norme [nel caso di specie, dell'art. 92 del Trattato] non osti all'adempimento (...) della specifica missione», discende che, nell'ipotesi in cui l'art. 90, n. 2 possa essere richiamato, un provvedimento statale soggetto alla disciplina di cui all'art. 92, n. 1, può non di meno essere considerato compatibile con il mercato comune (sentenza Banco Exterior de España, già citata, punti 14 e 15 e, nello stesso senso, conclusioni dell'avvocato generale Lenz pronunciate nella medesima causa, Racc. 1994, pag. I-879, paragrafo 66). Benché si tratti sempre di un aiuto di Stato ai sensi di quest'ultima disposizione, l'effetto delle regole in materia di concorrenza può tuttavia, in tal caso, essere limitato (sentenza della Corte 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen e a., Racc. pag. 803, punto 56), di modo che può dichiararsi inapplicabile un divieto di esecuzione di un nuovo aiuto, formulato in base al combinato disposto degli artt. 92 e 93, nn. 2 e 3.

173 L'art. 90, n. 2, del Trattato, il quale introduce una deroga, deve essere interpretato in senso restrittivo. Pertanto, la deroga all'applicazione delle norme del Trattato prevista da tale disposizione è subordinata non solo al fatto che i pubblici poteri abbiano affidato all'impresa di cui trattasi la gestione di un servizio economico di interesse generale, ma anche al fatto che l'applicazione delle norme del Trattato, nel caso di specie dell'art. 92, osti all'adempimento della specifica missione affidatale e che non venga compromesso l'interesse della Comunità (sentenza della Corte 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Racc. pag. I-5889, punto 26).

174 Al fine di esaminare la questione se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro conceda aiuti di Stato per compensare il costo supplementare gravante su un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, costo supplementare derivante dall'adempimento della missione particolare ad essa conferita, occorre ricordare la giurisprudenza concernente l'applicazione del combinato disposto degli artt. 85 e 86 e dell'art. 90, n. 2, del Trattato.

175 A tal fine il Tribunale ricorda che la Corte, nella sentenza 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo e a. (Racc. pag. I-1477, punto 46), ha riconosciuto che restrizioni della concorrenza da parte di altri operatori economici possono essere ammesse in forza dell'art. 90, n. 2, se risultano necessarie per consentire lo svolgimento di un servizio di interesse generale da parte dell'impresa incaricata. In particolare, la Corte ha a tal riguardo affermato che «si deve tenere conto delle condizioni economiche nelle quali si trova l'impresa, ed in particolare dei costi che essa deve sopportare e delle normative, soprattutto in materia di ambiente, alle quali è soggetta» (punto 49). La Corte ne ha dedotto che, nella fattispecie, i divieti sanciti dagli artt. 85 e 86 non ostavano all'applicazione di una clausola di approvvigionamento esclusivo, qualora la restrizione della concorrenza contenuta in detta clausola fosse necessaria per consentire all'impresa interessata di adempiere il suo compito di interesse generale.

176 Nello stesso senso la Corte ha ritenuto, nella sentenza Corbeau, già citata, che il conferimento in esclusiva alla Régie des postes belga di diritti relativi alla raccolta, al trasporto e alla distribuzione della corrispondenza, causa potenziale di restrizioni della concorrenza, poteva essere giustificato qualora tali restrizioni fossero necessarie per garantire l'adempimento della missione specifica assegnata a detta impresa.

177 In quest'ultima causa la Corte ha valutato se l'esclusione della concorrenza fosse necessaria per permettere al titolare in esclusiva del diritto di godere di condizioni economiche accettabili. A tal fine essa ha ritenuto che occorreva «premettere che l'obbligo (...) di garantire [i] (...) servizi in condizioni di equilibrio economico presuppone la possibilità di una compensazione tra i settori di attività redditizi e quelli meno redditizi» (punto 17). Secondo la Corte ciò è possibile solo accettando l'idea che la concorrenza da parte degli imprenditori privati nell'ambito dei settori economicamente redditizi possa essere limitata (punti 17 e 18).

178 Il Tribunale ritiene che tale giurisprudenza, relativa all'applicazione degli artt. 85 e 86, possa considerarsi valida, mutatis mutandis, nell'ambito degli aiuti di Stato, di modo che la corresponsione di un aiuto di Stato può, ex art. 90, n. 2, del Trattato, sfuggire al divieto di cui all'art. 92 del medesimo Trattato, a condizione che l'aiuto di cui trattasi miri solo a compensare il costo supplementare generato dall'adempimento della missione particolare incombente all'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale e che la concessione dell'aiuto si riveli necessaria affinché la suddetta impresa possa garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ad essa imposti in condizioni di equilibrio economico (sentenza Corbeau, già citata, punti 17-19). L'esame riguardante la necessità dell'aiuto implica una valutazione globale delle condizioni economiche in cui l'impresa di cui trattasi svolge le attività proprie del settore ad essa riservato in esclusiva, senza tener conto degli eventuali benefici che essa può trarre nei settori aperti alla concorrenza.

179 A tal riguardo, dagli atti di causa nonché dalle difese orali svolte in udienza discende che in media, nei primi tre anni successivi all'adozione della legge 1990, la Posta si è trovata grosso modo economicamente in pareggio solo al netto delle imposte, vale a dire tenendo conto dello sgravio fiscale controverso.

180 Alla luce di ciò, anche se i risultati di tali esercizi, in assenza di una contabilità analitica che consenta di distinguere tra i diversi settori di attività della Posta, comprendono tutte le attività di quest'ultima, il Tribunale riconosce che la Commissione, senza ignorare i limiti del suo potere discrezionale, poteva ritenere che nella fattispecie il vantaggio fiscale controverso non andasse al di là di quanto era necessario per garantire l'adempimento delle missioni di interesse pubblico di cui la Posta è incaricata, vale a dire segnatamente dell'obbligo di mantenere una presenza postale in zone rurali, essendo legittimo supporre che il costo supplementare da ciò derivante corrisponda a perdite equivalenti per la Posta. Il fatto di aver autorizzato un aiuto di Stato di portata comunque inferiore al suddetto costo supplementare non può quindi, nella fattispecie, portare all'inapplicabilità dell'art. 90, n. 2, del Trattato e, di conseguenza, costituire una violazione dell'art. 92 del medesimo.

181 Il Tribunale rileva peraltro, a tal riguardo, che le ricorrenti non hanno dedotto elementi in grado di corroborare la loro affermazione, secondo la quale l'aiuto controverso non sarebbe necessario per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico incombenti alla Posta. Occorre quindi respingere la censura relativa alla necessità dell'aiuto controverso.

182 In questa fase del ragionamento occorre esaminare le censure delle ricorrenti relative all'inadeguatezza del metodo applicato dalla Commissione. A loro parere, data l'assenza di una contabilità analitica all'interno della Posta, sarebbe impossibile affermare che del vantaggio fiscale controverso non profittino, in violazione del diritto comunitario, le attività concorrenziali di quest'ultima.

183 Spetta quindi al Tribunale esaminare se il metodo di confronto, consistente nel valutare l'importo dell'aiuto di Stato (pari a 1,196 miliardi di FF) in rapporto all'ammontare del costo supplementare della Posta (uguale a 1,32 miliardi di FF - secondo la stima minima, v. i precedenti punti 105 e 106), sia adeguato a garantire debitamente che la concessione del suddetto aiuto non implichi sovvenzioni incrociate a vantaggio delle attività concorrenziali della Posta. Come la Commissione ha giustamente sottolineato nella decisione impugnata, il diritto comunitario impone che dell'aiuto di Stato di cui trattasi non profittino le attività concorrenziali dell'esercente pubblico.

184 A tal riguardo il Tribunale rileva che dagli atti discende che, all'epoca dell'adozione della decisione impugnata, la Posta, nella sua contabilità interna, non registrava separatamente i servizi relativi al settore ad essa riservato in esclusiva, da un lato, e quelli relativi ai settori aperti alla concorrenza, dall'altro. Del resto, è per tale ragione che il costo supplementare del servizio pubblico è stato calcolato, nella decisione impugnata, sul complesso delle attività della Posta (v. il precedene punto 105).

185 E' innegabile che, se la Posta avesse tenuto all'epoca una contabilità analitica del genere, la Commissione avrebbe potuto verificare su basi più sicure l'assenza di sovvenzioni incrociate.

186 Ebbene, il Tribunale constata in primo luogo che il legislatore comunitario non ha finora adottato disposizioni che prevedano la tenuta di un sistema di contabilità analitica per le imprese incaricate di missioni di servizio pubblico, le quali siano parallelamente impegnate in attività in settori concorrenziali.

187 In secondo luogo, l'applicazione concreta delle norme in materia di concorrenza in ipotesi come quella di cui alla fattispecie implica necessariamente valutazioni complesse di ordine economico e giuridico, che devono essere compiute in un contesto comunitario (v., per esempio, sentenza della Corte 21 marzo 1991, Italia/Commissione, già citata, punto 34). Di conseguenza occorre riconoscere alla Commissione un certo margine discrezionale in merito all'adozione del metodo più adeguato ad accertare l'assenza di sovvenzioni incrociate a vantaggio delle attività concorrenziali.

188 Pur essendo vero che la concessione di un aiuto di Stato a un'impresa può consentire a quest'ultima di destinare altre risorse a profitto di altre attività (sentenza 21 marzo 1991, Italia/Commissione, già citata), il Tribunale ritiene tuttavia che, trattandosi di un aiuto corrisposto a favore di un'impresa di cui all'art. 90, n. 2, del Trattato, la possibilità di una sovvenzione incrociata è esclusa finché l'importo dell'aiuto di cui trattasi resti inferiore al costo supplementare generato dall'adempimento della missione particolare ai sensi della suddetta disposizione.

189 Per di più occorre rilevare che si è già avuto modo di dichiarare (punto 178) che il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro conceda un aiuto di Stato a un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale per compensare il costo supplementare derivante dalla missione particolare ad essa attribuita, a condizione che l'aiuto si riveli necessario affinché la suddetta impresa possa assolvere gli obblighi di servizio pubblico ad essa incombenti in condizioni di equilibrio economico. Di conseguenza, per non privare del tutto di efficacia pratica l'art. 90, n. 2, del Trattato, il Tribunale ritiene che occorre riconoscere che il metodo di confronto utilizzato dalla Commissione era, nella fattispecie, adeguato ad assicurare, nelle debite forme, che la concessione dell'aiuto di Stato non implicasse sovvenzioni incrociate contrarie al diritto comunitario.

190 A tal riguardo occorre sottolineare che le ricorrenti non hanno tentato di dimostrare l'esistenza di un metodo alternativo e più idoneo per accertare che, tenuto conto al contempo dei dati disponibili all'epoca e dello stato del diritto comunitario, dal vantaggio fiscale concesso alla Posta non traessero profitto le attività concorrenziali. Esse non hanno nemmeno dedotto elementi in grado di dimostrare che la Commissione abbia abusato del margine di discrezionalità ad essa spettante in materia.

191 Per quanto concerne la censura delle ricorrenti relativa alla base imponibile dell'abbattimento fiscale controverso, occorre ritenere che quest'ultima è del tutto ininfluente, poiché le ricorrenti non contestano l'importo in cui consiste detto vantaggio fiscale.

192 Quanto agli argomenti delle ricorrenti secondo le quali il costo di un servizio pubblico altro non sarebbe che il costo che la collettività accetta di sopportare per esso e che sarebbe stato del resto preferibile applicare la legge 1982, basti osservare che, come precedentemente constatato (punto 108), in assenza di normative comunitarie in materia, la Commissione non è legittimata a pronunciarsi sull'organizzazione e sull'ampiezza delle missioni di servizio pubblico incombenti a un'impresa pubblica, né sull'opportunità delle scelte politiche operate a tal riguardo dalle competenti autorità nazionali, purché le attività condotte nei settori concorrenziali non beneficino della concessione dell'aiuto di cui trattasi e l'aiuto corrisposto non superi quanto necessario ad assicurare l'adempimento della missione particolare affidata all'impresa interessata.

193 Il Tribunale ritiene peraltro che, contrariamente a quanto allegato dalle ricorrenti, dall'invito rivolto dalla Commissione al governo francese, affinché quest'ultimo migliori in futuro l'organizzazione contabile della Posta, non può dedursi che la Commissione abbia ammesso, all'atto di adottare la decisione impugnata, l'esistenza di una sovvenzione incrociata. Ad ogni modo, anche se l'organizzazione contabile della Posta dovesse migliorare in futuro, nel senso di una maggiore trasparenza per quanto concerne l'imputazione dei vari costi, tuttavia, come già precedentemente accertato (punti 183-189), la Commissione, basandosi sui dati disponibili all'epoca, ha giustamente ritenuto che la concessione del vantaggio fiscale controverso non comportasse rischi di sovvenzioni incrociate.

194 Dal complesso delle precedenti riflessioni discende che la prima parte del motivo deve essere respinta.

195 Per quanto concerne la seconda parte del motivo, fondata sulla violazione dell'art. 92 del Trattato, è vero, come affermato dalle ricorrenti, che la qualificazione di un provvedimento statale, alla luce dell'art. 92 del Trattato, deve essere basata sui suoi effetti sulla concorrenza, tenendo presente quanto dichiarato dalla Corte, che l'art. 92 non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (sentenza 2 luglio 1974, Italia/Commissione, già citata, punto 27).

196 Orbene, il Tribunale ritiene che tale principio è stato sufficientemente rispettato nella fattispecie. Come giustamente sostenuto dalla Commissione, essa non ha infatti semplicemente tenuto conto dello scopo del vantaggio fiscale controverso per escludere che si trattasse di un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Al contrario, essa ha verificato che l'importo globale del vantaggio fiscale fosse inferiore al costo supplementare sopportato per lo svolgimento delle attività di servizio pubblico, di modo che la concessione di tale vantaggio non doveva essere considerata tale da produrre l'effetto di una sovvenzione incrociata a vantaggio delle attività concorrenziali.

197 Da quanto precede discende che nemmeno la seconda parte del motivo, fondata sulla violazione dell'art. 92 del Trattato, può essere accolta.

198 Ne discende che il motivo fondato sulla violazione degli artt. 90, n. 2, e 92 del Trattato deve essere respinto.

199 Benché la Commissione abbia ritenuto, in sede di decisione impugnata, che ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, il provvedimento statale di cui trattasi non costituisse aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, contrariamente a quanto qui precedentemente accertato (punti 167-172), il Tribunale ritiene che siffatta valutazione non può comportare l'annullamento della decisione impugnata, dal momento che non ha nessuna influenza sull'esito dell'esame dell'aiuto di cui trattasi (v., nello stesso senso, sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-75/95, Günzler Aluminium/Commissione, Racc. pag. II-497, punto 55).

200 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente è stato accolto, il ricorso, essendo infondato, deve essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

201 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimaste soccombenti ed avendone la Commissione, nonché la Posta, parte interveniente, fatto domanda, occorre condannare le ricorrenti alle spese.

202 Tuttavia la Repubblica francese, intervenuta nella controversia, sopporterà le proprie spese, ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Le ricorrenti sono condannate alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla Posta, parte interveniente.

3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.