Parole chiave
Massima

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1 Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Esame da parte della Commissione - Fase preliminare e fase in contraddittorio - Compatibilità di un aiuto con il mercato comune - Difficoltà di valutazione - Obbligo della Commissione di aprire il procedimento contraddittorio

(Trattato CE, art. 93, nn. 2 e 3)

2 Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione rivolta a uno Stato membro e che dichiara la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune - Ricorso degli interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato - Ricevibilità

(Trattato CE, artt. 93, nn. 2 e 3, e 173, quarto comma)

3 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Atto impugnabile dall'autore di una denuncia relativa a un aiuto di Stato - Lettera della Commissione che comunica al denunciante il rifiuto della Commissione di aprire il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato - Esclusione

(Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 173)

4 Aiuti concessi dagli Stati - Esame delle denunce - Obblighi della Commissione - Eventuale organizzazione di un dibattito in contraddittorio con il denunciante già nella fase preliminare - Insussistenza - Esame d'ufficio degli elementi non espressamente invocati dal denunciante - Valutazione

(Trattato CE, artt. 93 e 190)

5 Aiuti concessi dagli Stati - Esame delle denunce - Obblighi della Commissione - Motivazione - Portata

(Trattato CE, artt. 93, n. 2, e 190)

Massima

6 Il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato risulta indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione può limitarsi alla fase preliminare di cui all'art. 93, n. 3, per decidere a favore di un progetto di aiuti solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale progetto è compatibile con il Trattato. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all'art. 93, n. 2.

7 Qualora, senza promuovere il procedimento ex art. 93, n. 2 del Trattato, la Commissione rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, le persone, imprese o associazioni i cui interessi sono eventualmente toccati dall'erogazione dell'aiuto, in particolare, le imprese concorrenti e le organizzazioni di categoria, che, in quanto interessate, fruiscono di garanzie procedurali nel caso in cui venga promosso il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, debbono poter proporre un ricorso d'annullamento avverso la decisione con la quale tale rilievo viene effettuato.

8 Le decisioni adottate dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato hanno come destinatari gli Stati membri interessati. Poiché né il Trattato né la normativa comunitaria hanno definito le regole di procedura da applicarsi alle denunce riguardanti l'esistenza di aiuti di Stato, questo vale anche qualora tali decisioni riguardino provvedimenti statali indicati nelle denunce come aiuti statali contrastanti con il Trattato e qualora ne risulti che la Commissione si rifiuta di dare inizio al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, perché ritiene che le misure denunciate non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato ovvero che esse siano compatibili con il mercato comune. Se la Commissione adotta una decisione siffatta e, conformemente al suo dovere di buona amministrazione, ne informa i denuncianti, quella che eventualmente deve costituire oggetto di ricorso di annullamento da parte del denunciante è la decisione rivolta allo Stato membro e non la lettera indirizzata al denunciante che lo informa della detta decisione.

9 L'obbligo della Commissione di motivare la decisione con la quale rigetta un reclamo che denuncia un aiuto di Stato non può bastare a far sorgere un obbligo di aprire un dibattito in contraddittorio con i denuncianti durante la fase preliminare di esame di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato. Infatti, dal momento che in questa fase la Commissione non ha l'obbligo di sentire i denuncianti e che durante la fase di esame prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato, la Commissione deve soltanto invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni, il fatto d'imporre alla Commissione di procedere, nel contesto della fase preliminare, a un siffatto dibattito potrebbe determinare discordanze tra il regime procedurale previsto dall'art. 93, n. 3, e quello previsto dall'art. 93, n. 2.

Inoltre, la Commissione non è nemmeno tenuta ad esaminare d'ufficio le censure che il denunciante avrebbe senz'altro formulato se avesse potuto conoscere gli elementi raccolti dalla Commissione nel corso della sua inchiesta. Infatti, tale criterio, il quale obbliga la Commissione a mettersi al posto del denunciante, non è idoneo a delimitare l'obbligo di istruttoria che grava sulla Commissione.

Tuttavia, questo rilievo non implica che la Commissione non abbia l'obbligo, se del caso, di istruire una denuncia andando al di là del semplice esame degli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante. Infatti, la Commissione è tenuta, nell'interesse di una buona gestione delle norme fondamentali del Trattato sugli aiuti di Stato, a procedere a un esame diligente ed imparziale della denuncia, il che può rendere necessario che essa proceda all'esame degli elementi che non siano stati espressamente menzionati dal denunciante.

10 La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi fatti valere e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

Per quanto riguarda, più particolarmente, una decisione della Commissione che dichiari insussistente un aiuto di Stato segnalato da un denunciante, la Commissione è comunque tenuta ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a pronunciarsi su elementi che sono manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari.