61995J0269

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 luglio 1997. - Francesco Benincasa contro Dentalkit Srl. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht München - Germania. - Convenzione di Bruxelles - Nozione di consumatore - Convenzione attributiva di competenza. - Causa C-269/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-03767


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Nozione di «consumatore» - Ricorrente che ha concluso un contratto in previsione dell'esercizio di una futura attività professionale - Esclusione

(Convenzione 27 settembre 1968, artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, come modificata dalla Convenzione di adesione del 1978)

2 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Proroga di competenza - Convenzione attributiva di giurisdizione - Portata della competenza esclusiva del giudice designato - Azione diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto principale - Inclusione

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 17, primo comma)

Massima


3 Nell'ambito del particolare regime istituito dagli artt. 13 e seguenti della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del consumatore in quanto parte considerata economicamente più debole. Invece, la particolare tutela perseguita da tali disposizioni non si giustifica nel caso di contratti il cui scopo sia un'attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un'attività nulla toglie alla sua natura professionale. Ne consegue che il regime controverso riguarda unicamente i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, attuale o futura, talché un attore il quale ha stipulato un contratto per l'esercizio di un'attività professionale non attuale, ma futura non può essere considerato un consumatore ai sensi degli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della Convenzione.

4 L'art. 17 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è diretto a designare, in modo chiaro e preciso, il giudice di uno Stato membro contraente che abbia la competenza esclusiva conformemente alla volontà delle parti, manifestata secondo i rigorosi requisiti di forma ivi enunciati. A tal riguardo, la certezza del diritto ricercata da tale disposizione potrebbe essere facilmente compromessa se venisse riconosciuta ad una parte contraente la facoltà di eludere tale regola della Convenzione con la sola allegazione della nullità del contratto, contenente tale clausola, nel suo complesso, per ragioni fondate sul diritto sostanziale applicabile. Ne consegue che il giudice di uno Stato contraente, designato in una clausola attributiva di competenza validamente conclusa ai sensi dell'art. 17, primo comma, è esclusivamente competente anche nel caso in cui con l'azione venga richiesta in particolare la declaratoria di nullità del contratto che contiene la detta clausola. Spetta peraltro al giudice nazionale determinare le controversie che rientrano nel campo di applicazione della clausola invocata dinanzi ad esso e decidere se la stessa concerna anche ogni controversia relativa al contratto che la contenga.

Parti


Nel procedimento C-269/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht di Monaco (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Francesco Benincasa

e

Dentalkit s.r.l.,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13, primo comma, 14, primo comma, e 17, primo comma, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris (relatore), P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Benincasa, dal signor Reinhard Böhner, del foro di Monaco;

- per la Dentalkit s.r.l., dal signor Alexander von Kuhlberg, del foro di Monaco;

- per il governo tedesco, dal signor Jörg Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Hans-Jürgen Rabe, del foro di Amburgo,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Benincasa, rappresentato dal signor Reinhard Böhner, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Marco Núñez-Müller, del foro di Amburgo, all'udienza del 22 gennaio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 febbraio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 5 maggio 1995, pervenuta in cancelleria il 9 agosto successivo, l'Oberlandesgericht di Monaco ha sottoposto alla Corte, ai sensi del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77; in prosieguo: la «Convenzione»), tre questioni sull'interpretazione degli artt. 13, primo comma, 14, primo comma, e 17, primo comma, della detta Convenzione.

2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la Dentalkit s.r.l. (in prosieguo: la «Dentalkit»), con sede in Firenze, ed il signor Benincasa, cittadino italiano, in ordine alla validità di un contratto di franchising tra loro concluso.

3 Emerge dagli atti del processo a quo che, nel 1987, la Dentalkit apriva in Italia una catena di negozi in franchising specializzati nella vendita di prodotti per l'igiene dentale. Nel 1992 il signor Benincasa stipulava in Firenze con la Dentalkit un contratto di franchising per l'apertura e l'esercizio di un negozio in Monaco. Con tale contratto la Dentalkit autorizzava il signor Benincasa ad utilizzare il diritto di esclusiva relativo al marchio Dentalkit all'interno di una zona geografica determinata. La Dentalkit si era poi impegnata a fornire le merci munite di tale marchio, a prestare assistenza in vari campi, ad assicurare la formazione necessaria nonché iniziative promozionali e pubblicitarie ed infine a non aprire alcun negozio nella zona geografica coperta dal diritto di esclusiva.

4 Quanto al signor Benincasa, egli si impegnava ad allestire locali di vendita a proprie spese, ad approvvigionare il negozio soltanto con prodotti della Dentalkit, a mantenere riservate informazioni e documentazioni relative alla Dentalkit ed a corrisponderle una somma di 8 milioni di LIT quale rimborso delle spese sostenute per l'assistenza tecnico-commerciale fornita in occasione dell'apertura del negozio, nonché il 3% del fatturato annuo. Con rinvio agli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano, le parti approvavano in modo specifico, sottoscrivendola a parte, la seguente clausola che figura nel contratto: «Il foro di Firenze è competente a conoscere di ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o ad altri aspetti del presente contratto».

5 Il signor Benincasa allestiva il negozio, pagava la somma iniziale di 8 milioni di LIT ed effettuava parecchi acquisti che per contro non ha mai pagato. Nel frattempo egli ha cessato qualsiasi attività.

6 Il signor Benincasa ha adito il Landgericht di Monaco I facendo valere che, in base al diritto tedesco, il contratto di franchising era nel complesso nullo, di modo che egli ne ha chiesto la risoluzione. Egli ha sostenuto del pari che erano nulli i contratti di vendita conclusi successivamente in esecuzione del contratto di franchising.

7 Secondo il signor Benincasa, il Landgericht di Monaco I era competente in quanto giudice del luogo di esecuzione dell'obbligo contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione. La clausola attributiva di competenza prevista nel contratto di franchising a favore del foro di Firenze non ha a suo avviso alcuna efficacia derogatoria nell'ambito del ricorso di annullamento da lui intentato, dato che la domanda verteva, secondo lui, sulla nullità del contratto nel suo complesso e quindi anche della clausola attributiva di competenza. Inoltre il signor Benincasa ha indicato che, non avendo ancora avviato le sue attività commerciali, doveva ritenersi un consumatore ai sensi degli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della Convenzione.

8 Risulta dalla lettera di tali disposizioni:

Articolo 13

«In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata consumatore, la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, 5_:

1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,

(...)».

Articolo 14

«L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

(...)».

9 Il Landgericht di Monaco I ha declinato la sua competenza considerando che fosse valida la clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di franchising e che nel caso di specie non si trattasse di un contratto concluso da un consumatore.

10 L'Oberlandesgericht di Monaco, adito in seguito all'appello interposto dal signor Benincasa contro tale decisione, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un attore vada considerato consumatore, ai sensi degli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della Convenzione, anche nel caso in cui l'azione riguardi un contratto che l'attore abbia stipulato non per un'attività commerciale già esercitata, ma ai fini di un'attività commerciale da svolgersi solo in futuro (in questo caso: contratto di franchising per la creazione di un'attività commerciale propria).

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'art. 13, primo comma, punto 1, della Convenzione (vendita a rate di beni mobili materiali) ricomprenda un contratto di franchising nel quale sia previsto l'obbligo dell'attore di acquistare, per un periodo pluriennale (tre anni), dall'altra parte contraente gli oggetti e le merci necessari per l'allestimento e la gestione di un esercizio commerciale (senza accordo di pagamento rateale) di pagare un'indennità di avviamento e, a partire dal secondo anno di attività, un canone di licenza pari al 3% del fatturato.

3) Se il giudice di uno Stato membro designato in una clausola attributiva di competenza sia, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della Convenzione, esclusivamente competente anche nel caso in cui con l'azione venga richiesta la declaratoria di nullità del contratto nel quale è contenuta la suddetta clausola, la quale recita come segue: "Per ogni controversia sull'interpretazione, esecuzione o altri aspetti del presente contratto è competente il foro di Firenze", specificamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano».

Sulla prima questione

11 Con la prima questione il giudice nazionale domanda in sostanza se gli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della Convenzione vadano interpretati nel senso che possa considerarsi come un consumatore un attore il quale abbia stipulato un contratto per l'esercizio di un'attività professionale non attuale, ma futura.

12 A tal fine, occorre anzitutto ricordare il principio, sancito dalla giurisprudenza (v., in particolare, sentenze 21 giugno 1978, causa 150/77, Bertrand, Racc. pag. 1431, punti 14-16 e 19, e 19 gennaio 1993, causa C-89/91, Shearson Lehman Hutton, Racc. pag. I-139, punto 13), secondo cui, per garantire un'applicazione uniforme della Convenzione in tutti gli Stati contraenti, le nozioni da essa impiegate, che possono assumere significati diversi da un ordinamento all'altro degli Stati contraenti, vanno interpretate in modo autonomo, alla luce soprattutto del sistema e delle finalità della Convenzione. Tale è appunto il caso della nozione di «consumatore», ai sensi degli artt. 13 e seguenti, che funge da presupposto per l'applicazione di norme di competenza giurisdizionale.

13 Va rilevato in secondo luogo che, per giurisprudenza consolidata, nel sistema normativo della Convenzione, il principio generale della competenza giurisdizionale dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il convenuto costituisce il principio generale e che solo come eccezione a questo principio la Convenzione prevede i casi, tassativamente elencati, nei quali il convenuto può o deve, a seconda del caso, essere citato in giudizio in un altro Stato contraente. E' ovvio che le norme sulla competenza che deroghino al principio generale sopra ricordato non possano essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla Convenzione (sentenza Shearson Lehman Hutton, citata, punti 14-16).

14 Questo ragionamento vale a fortiori nel caso in cui si tratti di una norma sulla competenza come quella dell'art. 14 della Convenzione, la quale permette al consumatore, che sia tale ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, di citare il convenuto nel foro dello Stato contraente sul cui territorio l'attore ha il proprio domicilio. Infatti, al di fuori dei casi espressamente contemplati, la Convenzione ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici dello Stato del domicilio dell'attore (v. sentenza 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I-49, punti 16 e 19, e Shearson Lehman Hutton, citata, punto 17).

15 Quanto alla nozione di consumatore, l'art. 13, primo comma, della Convenzione lo definisce come una persona che agisce «per un fine che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale». Secondo la giurisprudenza costante, si deduce dalla lettera e dalle finalità di tale norma che essa contempla esclusivamente il caso del consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali (sentenza Shearson Lehman Hutton, citata, punti 20 e 22).

16 Risulta da quanto precede che, al fine di stabilire lo status di consumatore di una persona, nozione che va interpretata restrittivamente, occorre riferirsi al ruolo di tale persona in un contratto determinato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest'ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di tale stessa persona. Come ha giustamente rilevato l'avvocato generale al punto 38 delle sue conclusioni, un solo e medesimo soggetto può essere considerato un consumatore nell'ambito di determinate operazioni ed un operatore economico nell'ambito di altre.

17 Pertanto, soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del consumatore in quanto parte considerata economicamente più debole. La particolare tutela perseguita da tali disposizioni non si giustifica nel caso di contratti il cui scopo sia un'attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un'attività nulla toglie alla sua natura professionale.

18 E' quindi conforme sia alla lettera, sia allo spirito nonché alla finalità delle disposizioni considerate la conclusione che il particolare regime di tutela da esse istituito riguarda unicamente i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, attuale o futura.

19 La prima questione va risolta pertanto dichiarando che gli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della Convenzione vanno interpretati nel senso che un attore il quale ha stipulato un contratto per l'esercizio di un'attività professionale non attuale, ma futura non può essere considerato un consumatore.

Sulla seconda questione

20 Data la soluzione della prima questione, non occorre risolvere tale questione.

Sulla terza questione

21 Con la terza questione il giudice nazionale domanda in sostanza se il giudice di uno Stato contraente, designato in una clausola attributiva di competenza validamente conclusa ai sensi dell'art. 17, primo comma, della Convenzione, sia esclusivamente competente anche nel caso in cui con l'azione venga in particolare richiesta la declaratoria di nullità del contratto che contiene la suddetta clausola.

22 Il giudice a quo solleva anche la questione se una clausola attributiva di competenza, validamente conclusa ai sensi delle regole della Convenzione, inserita in un contratto principale, vada considerata autonomamente ed indipendentemente da qualsiasi allegazione concernente la validità del resto del contratto.

23 L'art. 17, primo comma, della Convenzione dispone:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa per iscritto (...)».

24 Al riguardo occorre distinguere, in primo luogo, tra una clausola attributiva di competenza e le disposizioni sostanziali del contratto in cui tale clausola è inserita.

25 Infatti, una clausola attributiva di competenza che risponde ad una finalità di procedura, è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione che persegue l'istituzione di regole uniformi di competenza giurisdizionale internazionale. Viceversa le disposizioni sostanziali del contratto principale in cui è inserita la clausola nonché qualsiasi contestazione in merito alla validità di quest'ultimo sono disciplinate dalla lex causae che è determinata dal diritto internazionale privato dello Stato del foro.

26 Va rilevato in secondo luogo che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la Convenzione mira segnatamente ad unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti, evitando, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, ed a potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo sia all'attore di identificare facilmente il giudice che può adire, sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (sentenze 4 marzo 1982, causa 38/81, Effer, Racc. pag. 825, punto 6, e 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC, Racc. pag. I-4075, punto 11).

27 E' del pari conforme a tale spirito di certezza del diritto la possibilità per il giudice nazionale adito di pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza in base alle regole della Convenzione, senza essere costretto a procedere all'esame della causa nel merito.

28 Tale esigenza di garantire la certezza del diritto grazie alla possibilità di prevedere con sicurezza il foro competente è stata interpretata nell'ambito dell'art. 17 della Convenzione, che favorisce la volontà delle parti contraenti ed introduce una competenza esclusiva che prescinde da qualsiasi legame oggettivo tra il rapporto giuridico controverso e il giudice designato, imponendo l'osservanza di rigorosi requisiti formali (v., in proposito, sentenza 20 febbraio 1997, causa C-106/95, MSG, Racc. pag. I-911, punto 34).

29 L'art. 17 della Convenzione è diretto a designare, in modo chiaro e preciso, il giudice di uno Stato membro contraente che abbia la competenza esclusiva conformemente alla volontà delle parti, manifestata secondo i rigorosi requisiti di forma ivi enunciati. La certezza del diritto ricercata da tale disposizione potrebbe essere facilmente compromessa se venisse riconosciuta ad una parte contraente la facoltà di eludere tale regola della Convenzione con la sola allegazione della nullità del contratto nel suo complesso per ragioni fondate sul diritto sostanziale applicabile.

30 Tale conclusione è in sintonia non soltanto con la soluzione adottata dalla Corte nella citata sentenza Effer, in cui essa ha dichiarato che il ricorrente fruisce del foro dell'adempimento ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione anche qualora l'esistenza del contratto su cui si fonda la domanda sia controversa, ma anche con quella risultante dalla sentenza 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders (Racc. pag. 2383, punto 15), ove essa ha riconosciuto, nell'ambito dell'art. 16, n. 1, della Convenzione, che, in materia di contratti di locazione e di affitto d'immobili, sia attribuita competenza esclusiva ai giudici del paese in cui si trova l'immobile anche se la controversia riguardi l'esistenza stessa del contratto di affitto.

31 Va aggiunto che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'interpretazione della clausola attributiva di competenza, al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo campo di applicazione, spetta al giudice nazionale dinanzi al quale essa è invocata (sentenza 10 marzo 1992, causa C-214/89, Powell Duffryn, Racc. pag. I-1745, punto 37). Spetta quindi, se del caso, a quest'ultimo decidere se la clausola dinanzi ad esso invocata, che concerne «ogni controversia» relativa all'interpretazione, all'esecuzione o ad «altri aspetti» del contratto, riguardi anche qualsiasi contestazione relativa alla validità del contratto stesso.

32 La terza questione va risolta quindi nel senso che il giudice di uno Stato contraente, designato in una clausola attributiva di competenza validamente conclusa ai sensi dell'art. 17, primo comma, della Convenzione, è esclusivamente competente anche nel caso in cui con l'azione venga richiesta in particolare la declaratoria di nullità del contratto che contiene la detta clausola.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberlandesgericht di Monaco con ordinanza 5 maggio 1995, dichiara:

1) Gli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, vanno interpretati nel senso che un attore il quale ha stipulato un contratto per l'esercizio di un'attività professionale non attuale, ma futura non può essere considerato un consumatore.

2) Il giudice di uno Stato contraente, designato in una clausola attributiva di competenza validamente conclusa ai sensi dell'art. 17, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, è esclusivamente competente anche nel caso in cui con l'azione venga richiesta in particolare la declaratoria di nullità del contratto che contiene la detta clausola.