61994A0230

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 21 marzo 1996. - Frederick Farrugia contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso d'annullamento - Decisione della Commissione con cui viene rifiutata una borsa al ricorrente - Criteri di idoneità - "Cittadino britannico d'oltremare" - Motivazione errata - Responsabilità extracontrattuale - Danno morale. - Causa T-230/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00195


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Decisione viziata da motivazione errata ° Conseguenza ° Annullamento ° Presentazione dinanzi al Tribunale di altri motivi in grado di giustificare la decisione ° Inammissibilità

(Trattato CE, art. 190; decisione del Consiglio 92/217/CEE)

2. Responsabilità extracontrattuale ° Presupposti ° Danno reale e certo causato da un atto illecito ° Candidato ad una borsa di studio la cui domanda sia stata respinta per un motivo errato ° Risarcimento del danno morale subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per la concessione della borsa

(Trattato CE, art. 215, secondo comma)

Massima


1. Poiché il solo motivo espresso dalla Commissione nella decisione di rigetto della domanda, comunicata ad un candidato ad una borsa di studio nell' ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore del capitale umano e della mobilità, adottato dalla decisione del Consiglio 92/217, nella fattispecie la circostanza che l' interessato non rispondeva ai requisiti di cittadinanza e di mobilità imposti per la concessione di una siffatta borsa, si rivela errato, tale decisione dev' essere annullata.

Inutilmente, per far sfuggire la sua decisione a tale annullamento, la Commissione asserisce che esistevano altri motivi per respingere la domanda. Infatti, in ogni caso, la Commissione non può legittimamente invocare, a sostegno della decisione impugnata, motivi non contenuti in quest' ultima e da essa menzionati solo dopo la presentazione del ricorso, dato che soltanto sulla base della motivazione esposta nella decisione comunicatagli l' interessato era in grado di valutare la fondatezza del rigetto della sua candidatura e l' opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale. Altrettanto inutilmente, non avendo sufficientemente dimostrato, sotto il profilo giuridico, l' impossibilità di ogni regolarizzazione della domanda, essa nega all' interessato qualsiasi interesse legittimo ad ottenere l' annullamento di una decisione che, a suo parere, non essendo soddisfatti i requisiti per la concessione di una borsa, potrebbe essere sostituita soltanto da un' altra decisione di rigetto.

2. La configurabilità della responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di una serie di condizioni relative all' illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno asserito e all' esistenza di un nesso causale tra il comportamento controverso e il danno fatto valere.

Non può pertanto pretendere di essere risarcito per il danno morale derivante dalla perdita della possibilità di proseguire i propri studi e le proprie ricerche il candidato ad una borsa di studio che abbia visto respinta la propria candidatura per un motivo errato ma che, non avendo provato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per ottenere tale borsa, non può lamentare un danno reale e certo.

Parti


Nella causa T-230/94,

Frederick Farrugia, residente in Atene (Grecia), con l' avv. Linos Sissilianos, del foro di Atene,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, e, in occasione della trattazione orale, dal signor Peter Oliver, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, in primo luogo, l' annullamento della decisione della Commissione 26 aprile 1994, con cui è stata respinta la domanda del ricorrente diretta ad ottenere una borsa per la formazione alla ricerca, e, in secondo luogo, il risarcimento del preteso danno materiale e morale causato al ricorrente con tale decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy e A. Kalogeropoulos, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 novembre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 Il ricorrente, laureato in medicina all' Università di Atene e specializzato in chirurgia, ha fatto domanda, con lettera in data 3 febbraio 1994 indirizzata alla direzione generale Affari scientifici, ricerca e sviluppo della Commissione (DG XII), per ottenere una borsa nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (Research training fellowship) nell' ambito di un soggiorno nel Regno Unito.

2 Secondo l' art. 3 delle condizioni generali che disciplinano le borse per la formazione alla ricerca fissate dalla Commissione (DG XII), conformemente alla decisione del Consiglio 16 marzo 1992, 92/217/CEE, relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore del capitale umano e della mobilità (1990-1994) (GU L 107, pag. 1), "per poter beneficiare di una borsa di ricerca, i candidati debbono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza:

il richiedente deve essere cittadino di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato associato o una persona fisica residente nella Comunità;

b) mobilità:

il richiedente deve essere cittadino di un paese diverso da quello in cui ha sede il laboratorio e non deve avere svolto la sua normale attività in tale paese per più di due anni prima della data di presentazione della candidatura;

(...)".

3 Nella lettera di accompagnamento della sua candidatura, il ricorrente precisava che, benché nato in Grecia e residente in tale paese, egli era "cittadino britannico d' oltremare", ma non cittadino britannico. Tuttavia, con lettera in data 18 marzo 1994, la Commissione ha respinto la domanda del ricorrente e gli ha ritornato il fascicolo di candidatura in quanto egli era cittadino del paese ospitante, inoltre mancavano gli allegati 6 (D2), 9 e 10-2 (D1.2) che tale fascicolo doveva contenere (valutazione del progetto di ricerca da effettuare a cura dell' istituzione ospitante e attestazione dell' ammissione del candidato in quanto ricercatore) e il suo progetto non era un progetto di ricerca ma un corso. Nella stessa lettera la Commissione segnalava al ricorrente che la sua candidatura poteva essere nuovamente presentata.

4 Con lettera in data 7 aprile 1994, il ricorrente ha presentato nuovamente la sua candidatura alla Commissione. In tale nuova lettera, egli attirava l' attenzione della Commissione sul fatto che, come da lui precisato nella lettera di accompagnamento della sua candidatura del 3 febbraio 1994, egli non era cittadino britannico, ma "cittadino britannico d' oltremare", che, secondo la dichiarazione resa al riguardo dal Regno Unito al momento della sua adesione alle Comunità europee, egli non era considerato come cittadino britannico e che, di conseguenza, non era cittadino del paese ospitante (Regno Unito), contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nella sua citata lettera del 18 marzo 1994. Alla sua lettera, il ricorrente ha allegato una copia del suo permesso di residenza per stranieri, rilasciato dal ministero dell' Ordine pubblico ellenico. In allegato vi è anche un documento proveniente dall' istituzione ospitante nel Regno Unito (Royal Postgraduate Medical School), da lui qualificata come "lettera dell' istituzione ospitante". A suo parere, tale documento doveva sostituire l' allegato 9 al fascicolo di candidatura ed essere considerato sufficiente dai servizi della Commissione.

5 Con lettera in data 26 aprile 1994, la Commissione ha risposto al ricorrente nei seguenti termini:

"Siamo spiacenti di ritornarLe ancora una volta il Suo fascicolo di candidatura ad una borsa. Ci permettiamo di sottolineare che Ella non è cittadino di un paese terzo, ma cittadino di due Stati membri della Comunità. Di conseguenza, La preghiamo di comprendere che, alla luce dei nostri criteri di cittadinanza, Ella possiede la doppia cittadinanza britannica ed ellenica e non risponde ai requisiti previsti né per il Regno Unito né per la Grecia".

("I regret to send you back once more your application for a grant. May I emphasize that you are not a citizen of a third country but a citizen from two EC countries.

Therefore please understand that with regards to our nationality criteria of eligibility, you have a double British and Greek nationality and that you are not eligible either for UK or Greece").

6 Il 6 giugno 1994, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, che gli è stato concesso con ordinanza 14 dicembre 1994 del Tribunale (Prima Sezione).

7 Alla luce di quanto sopra, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 gennaio 1995, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

8 Poiché la convenuta non ha depositato una controreplica, la fase scritta del procedimento si è conclusa, il 24 luglio 1995, con il deposito della replica.

9 Con decisione del 19 settembre 1995, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione, alla quale la causa è stata di conseguenza attribuita.

10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale dopo aver invitato la Commissione a rispondere ad un quesito scritto. All' udienza del 23 novembre 1995 sono state sentite le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale.

Conclusioni delle parti

11 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione della Commissione di rigetto della sua candidatura ad una borsa per la formazione alla ricerca come non rispondente ai requisiti previsti;

° accordargli a titolo di risarcimento danni la somma di 13 900 ECU per il complesso dei danni subiti.

12 All' udienza del 23 novembre 1995, il ricorrente ha dichiarato di ritirare la sua domanda di risarcimento danni in quanto riguardanti il danno materiale da lui subito e di mantenerla in essere solo in quanto riguardante il danno morale causatogli dal rigetto della sua candidatura.

13 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso proposto dal ricorrente;

° condannare il ricorrente alle spese.

Sulla domanda di annullamento

Sulla ricevibilità

14 Nel corso della trattazione orale, la convenuta ha fatto valere che, nei limiti in cui la sua posizione nei confronti della candidatura del ricorrente è stata definita nella sua lettera del 18 marzo 1994, la decisione contenuta nella sua successiva lettera del 26 aprile 1994 costituisce una mera decisione confermativa, di modo che il ricorso del ricorrente, essendo stato proposto oltre il termine di due mesi a tal fine previsto dall' art. 173, quinto comma, del Trattato CE, sarebbe irricevibile.

15 Il Tribunale considera che l' eccezione mossa dalla Commissione nei confronti della ricevibilità del ricorso, il cui esame deve comunque essere effettuato d' ufficio dal giudice comunitario (v. sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, Consorzio gruppo di azione locale "Murgia Messapica"/Commissione, Racc. pag. II-361, punto 24), non può essere accolta. Come risulta, infatti, dalla lettera 18 marzo 1994 della Commissione con cui è stata respinta, per la prima volta e per i motivi ivi indicati, la candidatura del ricorrente, tale candidatura poteva essere ripresentata. Ne consegue che, benché con le sue lettere del 18 marzo e del 26 aprile 1994 la Commissione abbia rifiutato al ricorrente la concessione della borsa da lui richiesta, la decisione di rigetto contenuta nella seconda lettera, adottata dopo un nuovo esame della candidatura del ricorrente e sulla base di un fascicolo completato su invito della Commissione, non può essere considerata come una decisione confermativa del rigetto contenuto nella lettera del 18 marzo 1994. Di conseguenza, il ricorso diretto contro la decisione contenuta nella lettera della Commissione in data 26 aprile 1994 deve essere dichiarato ricevibile.

Sul merito

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

16 Il ricorrente sottolinea che, pur essendo nato in Grecia e residente in tale paese in maniera permanente, egli non ha la cittadinanza ellenica, come sarebbe dimostrato dal fatto che egli è titolare di un "permesso di residenza per stranieri", rilasciato dal ministero dell' Ordine pubblico ellenico, documento concesso ai soli cittadini dei paesi terzi. Inoltre, egli non sarebbe neppure in possesso della cittadinanza britannica, essendo soltanto "cittadino britannico d' oltremare" ("British overseas citizen"). Egli sottolinea che in nessuno Stato membro i "cittadini britannici d' oltremare" sono considerati cittadini comunitari. Egli fa valere a questo proposito la dichiarazione del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, riguardante la definizione del termine "cittadini" britannici, resa in occasione della firma del Trattato di adesione alle Comunità europee (GU 1972, L 73, pag. 196), successivamente sostituita da una nuova dichiarazione al riguardo (GU 1983, C 23, pag. 1), da cui risulta che non sono cittadini britannici coloro che non possiedono il diritto di residenza nel Regno Unito. Egli fa valere altresì la legge britannica applicabile in materia (Section 3, n. 1, dell' Immigration Act del 1971), a norma della quale coloro che non sono cittadini britannici non hanno diritto di residenza nel Regno Unito. Infine, egli produce una copia del suo passaporto, in cui è precisato che i cittadini britannici d' oltremare, contrariamente ai cittadini britannici, non hanno il diritto di residenza nel Regno Unito.

17 Il ricorrente sostiene così che l' affermazione della Commissione, contenuta nella sua lettera del 26 aprile 1994, secondo la quale egli ha la doppia cittadinanza, ellenica e britannica, è inesatta. Ne risulterebbe che egli rispondeva a tutti i requisiti di cittadinanza e di mobilità previsti dall' art. 3 delle condizioni che disciplinano le borse per la formazione alla ricerca, dato che, se non aveva la cittadinanza di uno Stato membro, egli risiedeva in Grecia e chiedeva di recarsi nel Regno Unito al fine di effettuarvi ricerche nel settore medico, senza aver mai svolto una regolare attività in quest' ultimo paese.

18 La Commissione ammette, nel suo controricorso, che in realtà il ricorrente non ha la cittadinanza ellenica, come essa aveva sostenuto, in maniera erronea, nella sua lettera del 26 aprile 1994. In occasione dell' udienza del 23 novembre 1995, la Commissione ha altresì ammesso che egli non era neppure in possesso della cittadinanza del Regno Unito (paese ospitante), contrariamente a quanto era stato pure affermato nella lettera del 26 aprile 1994, e che, di conseguenza, il ricorrente rispondeva ai requisiti di cittadinanza e di mobilità previsti dall' art. 3, lett. a), delle condizioni generali che disciplinano le borse per la formazione alla ricerca.

19 Tuttavia, la Commissione sostiene che il rigetto della candidatura del ricorrente non è stato dovuto al solo fatto che egli non rispondeva a tali due requisiti. Essa precisa che questi ultimi riguardavano la sola ricevibilità di una domanda di borsa e che, una volta constatato che la domanda è ricevibile, il candidato, l' istituzione ospitante, ossia l' istituzione in cui il candidato si propone di avviare il suo progetto di ricerca, e il progetto di ricerca stesso devono essere sottoposti ad una valutazione preliminare, di modo che ogni candidatura resta soggetta ad una triplice valutazione per il conseguimento effettivo di una borsa.

20 La Commissione sottolinea che, nella fattispecie, come essa ha segnalato al ricorrente nella sua lettera del 18 marzo 1994, diversi documenti, necessari per una valutazione della sua candidatura, che dovevano essere forniti dall' istituzione ospitante e figurare agli allegati 6 e 9 al fascicolo di candidatura, erano mancanti. In particolare, da un lato, il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova del fatto che l' istituzione ospitante lo accettasse come ricercatore e, dall' altro, avrebbe apposto la dicitura "not applicable" sui citati allegati, il che significherebbe, secondo la Commissione, che il suo progetto era in realtà un corso e non un progetto di ricerca approvato dall' istituzione ospitante, che giustificherebbe la concessione della borsa richiesta.

21 Il ricorrente, nella replica, sostiene che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, risulta dalla lettera di quest' ultima del 26 aprile 1994 che la sua candidatura è stata respinta per il solo motivo che egli non rispondeva ai requisiti di cittadinanza e di mobilità.

Giudizio del Tribunale

22 Il Tribunale rileva che il controverso diniego della Commissione di concedere al ricorrente la borsa richiesta, quale risulta dalla decisione contenuta nella lettera del 26 aprile 1994, è motivato dalla sola considerazione che il ricorrente non era cittadino di un paese terzo, ma cittadino di due Stati membri e che non possedeva i requisiti di cittadinanza che gli consentissero di fruire di una borsa tanto per il Regno Unito quanto per la Grecia.

23 Il Tribunale constata, per quanto riguarda il problema di stabilire se il ricorrente avesse la cittadinanza ellenica, come la Commissione ha sostenuto nella sua lettera del 26 aprile 1994, che risulta dal fascicolo che il ricorrente, in allegato alla sua lettera del 7 aprile 1994, aveva fatto pervenire alla Commissione una copia del suo titolo di soggiorno in Grecia, valido per un anno e recante, in maniera chiara e visibile, la dicitura "permesso di residenza per stranieri" e ciò in due lingue comunitarie, il greco e l' inglese ("ADIA PARAMONIS ALLODAPOU ° ALIEN' S RESIDENCE PERMIT"). Di conseguenza, i servizi della Commissione non potevano legittimamente sostenere che il ricorrente avesse la cittadinanza ellenica dal momento che il suo titolo di soggiorno in Grecia era un permesso di residenza per stranieri. Tale constatazione è confermata dalla stessa Commissione che, nel suo controricorso, ha ammesso che la sua lettera del 26 aprile 1994 conteneva un errore quanto alla cittadinanza del ricorrente e che quest' ultimo non era, in realtà, cittadino ellenico.

24 Per quanto riguarda il problema di stabilire se il ricorrente fosse cittadino britannico e quindi cittadino del paese "ospitante", il Tribunale ricorda anzitutto che, ai sensi dell' art. 4 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 13; in prosieguo: la "direttiva 68/360"):

"1. Gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone di cui all' articolo 1, che siano in grado di esibire i documenti indicati al paragrafo 3.

2. Il diritto di soggiorno viene comprovato con il rilascio di un documento denominato 'carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE' . Tale documento deve contenere la menzione che esso è stato rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 1612/68 e delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva. Il testo di questa menzione figura in allegato alla presente direttiva".

25 Il Tribunale rileva poi che, come è stato già constatato (v. precedente punto 23), il ricorrente non era titolare in Grecia di una "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE", ma di un "permesso di residenza per stranieri", rilasciato dal ministero dell' Ordine pubblico ellenico, valido per un anno e recante, in maniera chiara e visibile, la dicitura "permesso di residenza per stranieri" in greco e in inglese ("ADIA PARAMONIS ALLODAPOU ° ALIEN' S RESIDENCE PERMIT"). Ora, se il ricorrente avesse dovuto essere considerato cittadino britannico ai fini dell' applicazione del diritto comunitario, avrebbe avuto diritto, secondo le citate disposizioni della direttiva 68/360, non ad un permesso di residenza, valido un anno, ma ad una "carta di soggiorno per residente comunitario" valida cinque anni e rinnovabile automaticamente.

26 Occorre aggiungere, al riguardo, che, benché il citato permesso di residenza del ricorrente rechi la dicitura "Cittadinanza: Britannica", tuttavia sullo stesso permesso figura altresì la dicitura "Nazionalità: Melitense", ossia maltese, il che spiega perché le autorità elleniche non hanno rilasciato al ricorrente una "carta di soggiorno di cittadino comunitario" ma un titolo di soggiorno per stranieri.

27 Inoltre, anche ammettendo, come la Commissione ha spiegato nel controricorso, che i suoi servizi abbiano ritenuto che la dicitura "Melitense", figurante sul permesso di residenza del ricorrente in Grecia, indicasse il suo luogo di nascita in Grecia, il che li ha portati a credere che egli avesse anche la cittadinanza ellenica, ciò non toglie che i servizi della Commissione non potevano legittimamente concludere che il ricorrente potesse nel contempo avere la cittadinanza ellenica ed essere titolare in Grecia di un permesso di residenza per stranieri.

28 Peraltro, il Tribunale considera che la Commissione non poteva neppure sostenere che le autorità elleniche, rilasciando al ricorrente un permesso di residenza per cittadini di uno Stato terzo, avessero a loro volta commesso un errore non prendendo in considerazione il fatto che il ricorrente potesse avere la cittadinanza britannica mentre era "cittadino britannico d' oltremare". Infatti, il ricorrente aveva sottolineato, nella sua lettera in data 7 aprile 1994, di non essere cittadino britannico ma "cittadino britannico d' oltremare". Ora, la dichiarazione riguardante la definizione del termine "cittadino" resa dal Regno Unito all' atto della sua adesione alle Comunità europee, quale sostituita dalla nuova dichiarazione fatta dopo l' entrata in vigore della legge del 1981 sulla cittadinanza britannica (v. precedente punto 16), dichiarazione che il ricorrente faceva valere nella lettera inviata alla Commissione, recita:

"Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i termini 'cittadini' , 'cittadini degli Stati membri' o 'cittadini degli Stati membri e dei paesi e territori d' oltremare' , che figurano nel Trattato che istituisce la Comunità economica europea (...) o negli atti comunitari derivanti da tali Trattati, indicano:

a) i cittadini britannici;

b) le persone che sono sudditi britannici ai sensi della parte IV del 'British Nationality Act' del 1981 e che hanno diritto di risiedere nel Regno Unito e sono pertanto esentate dal controllo del Regno Unito sull' immigrazione;

c) i cittadini delle dipendenze britanniche che acquisiscono la cittadinanza in forza di un legame con Gibilterra".

29 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale considera che il ricorrente non poteva essere considerato dai servizi della Commissione come un cittadino britannico ai fini dell' applicazione del diritto comunitario. Infatti, come il ricorrente ha dimostrato dinanzi al Tribunale producendo il suo passaporto, egli non rientra né nel caso di cui al punto b) né in quelli di cui ai punti a) e c) della citata dichiarazione del Regno Unito.

30 A questo proposito, infine, il Tribunale prende atto del fatto che, in occasione della trattazione orale, la Commissione ha ammesso che il ricorrente non aveva, in realtà, la cittadinanza britannica ai fini dell' applicazione del diritto comunitario e che, di conseguenza, egli rispondeva ai requisiti di cittadinanza e di mobilità applicabili alle borse per la formazione alla ricerca di cui aveva chiesto di fruire.

31 Da quanto precede risulta che la motivazione della decisione impugnata è viziata da errori e che la decisione deve pertanto essere annullata.

32 Tale conclusione non può essere inficiata dal fatto che la Commissione, nel controricorso e in occasione della trattazione orale, ha fatto valere che la candidatura del ricorrente è stata respinta non solo in considerazione della sua cittadinanza, ma anche per altri motivi, esposti nella sua lettera del 18 marzo 1994, in cui essa comunicava al ricorrente che taluni documenti, che dovevano contenere valutazioni effettuate dall' istituzione ospitante e figurare in allegato al suo fascicolo, erano mancanti e che il fatto che il ricorrente avesse apposto su tali documenti la dicitura "non utilizzabile" significherebbe che il progetto proposto per la borsa controversa era in realtà un corso e non un progetto di ricerca.

33 Il Tribunale constata infatti che, malgrado le affermazioni della Commissione secondo le quali il ricorrente non aveva allegato alla sua domanda di borsa taluni documenti necessari per dimostrare che egli era in possesso dei requisiti sostanziali per fruire della borsa richiesta, risulta dagli atti che, alla sua lettera del 7 aprile 1994, il ricorrente ha allegato un documento proveniente dall' istituzione ospitante ("Royal Postgraduate Medical School"), che, come precisato nella detta lettera, doveva a suo parere bastare.

34 Ora, con lettera in data 26 aprile 1994, la Commissione, senza modificare le considerazioni contenute nella sua precedente lettera del 18 marzo 1994, in cui essa segnalava al ricorrente l' omissione, da parte sua, di allegare alla sua candidatura taluni documenti necessari, ha ritornato al ricorrente la sua candidatura sostenendo, nuovamente, che egli non era cittadino di uno Stato terzo, ma cittadino di due Stati membri e che, per questo motivo, non era in possesso dei requisiti necessari per fruire di una borsa, né per la Grecia né per il Regno Unito.

35 Di conseguenza, si deve ritenere che la Commissione abbia respinto la domanda del ricorrente per il solo motivo che quest' ultimo non rispondeva ai requisiti di cittadinanza e di mobilità, e non per i motivi fatti valere dalla Commissione, per la prima volta, nel controricorso (v. precedenti punti 18 e 19).

36 Il Tribunale considera che, comunque, la Commissione non può legittimamente invocare, a sostegno della decisione impugnata, motivi non contenuti in quest' ultima e da essa menzionati solo dopo la presentazione del ricorso, dato che soltanto sulla base della motivazione esposta nella decisione impugnata il ricorrente era in grado di valutare la fondatezza del rigetto della sua candidatura e l' opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale (sentenza della Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I-225, e sentenza del Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento, Racc. pag. II-121).

37 Infine, il Tribunale considera che la Commissione non può neppure sostenere a buon diritto che l' annullamento della decisione impugnata non presenti alcun interesse legittimo per il ricorrente, in quanto quest' ultimo non risponde ai requisiti sostanziali per il conseguimento della borsa litigiosa, di modo che, anche senza l' errore commesso in ordine alla sua cittadinanza, essa sarebbe giunta ad adottare automaticamente una decisione di rigetto della sua domanda (v. sentenze della Corte 16 ottobre 1975, causa 90/74, Deboeck/Commissione, Racc. pag. 1123, 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione, Racc. pag. 2229, e del Tribunale 9 ottobre 1992, causa T-50/91, De Persio/Commissione, Racc. pag. II-2365, punto 24).

38 Infatti, la Commissione non ha sufficientemente dimostrato, sotto il profilo giuridico, che sia escluso, in particolare a seguito dell' eventuale scadenza di un termine di decadenza, che, ove essa ritenesse che i documenti allegati dal ricorrente alla sua lettera del 7 aprile 1994 non fossero tali da regolarizzare il suo fascicolo di candidatura, essa potesse, dopo un esame circostanziato del fascicolo e così come essa aveva fatto, del resto, nella sua lettera del 18 marzo 1994, invitare il ricorrente a produrre documenti appropriati.

39 Da quanto precede risulta che la Commissione, ritenendo che il ricorrente non soddisfacesse, a causa della sua cittadinanza, i requisiti previsti per il conseguimento di una borsa di ricerca, ha dato una motivazione erronea all' impugnata decisione del 26 aprile 1994, che, di conseguenza, deve essere annullata.

Sulla domanda di risarcimento danni

Sul merito

Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

40 Il ricorrente sostiene di aver subito un danno notevole in quanto, a seguito dell' errore commesso dalla Commissione in ordine alla sua cittadinanza, egli ha perso un' occasione unica di proseguire i suoi studi e le sue ricerche nel Regno Unito. Egli aggiunge che, come risulta dalla lettera della Commissione del 26 aprile 1994 ["Siamo spiacenti di ritornarLe ancora una volta il Suo atto di candidatura (...)"], egli aveva compiuto molteplici sforzi per presentare ripetutamente la sua candidatura nel passato, perdendo così tempo prezioso per i suoi studi e per la sua carriera. Egli quantifica tale danno in 10 400 ECU. Egli avrebbe subito inoltre un notevole danno morale, quantificabile in 3 500 ECU. Tuttavia, nel corso della trattazione orale, il ricorrente ha ritirato la sua domanda diretta al risarcimento del danno materiale, limitando la sua domanda al solo risarcimento del danno morale.

41 La Commissione sostiene che il ricorrente fa valere un danno che non è certo, ma aleatorio. Essa sottolinea che, anche supponendo che la candidatura del ricorrente soddisfacesse i requisiti sostanziali, il che non avverrebbe nella fattispecie, così come essa ha sostenuto nel contesto della domanda di annullamento (v. precedenti punti 18 e 19), ciò non toglie che, per essere effettivamente accolta, tale candidatura doveva ancora essere sottoposta ad una triplice valutazione (v. precedente punto 18). La Commissione sottolinea al riguardo che, per il periodo 1992-1994, essa ha ricevuto oltre 6 000 candidature a borse per la formazione alla ricerca, di cui solo 1 800 sono state accolte.

Giudizio del Tribunale

42 Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la configurabilità della responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di una serie di condizioni relative all' illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno asserito e all' esistenza di un nesso causale tra il comportamento controverso e il danno fatto valere (v., da ultimo, sentenze della Corte 1 giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, e del Tribunale 26 ottobre 1995, causa T-185/94, Geotronics/Commissione, Racc. pag. I-2795).

43 Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, trattandosi di un danno morale derivante dalla perdita, da parte del ricorrente, della possibilità di proseguire i propri studi e le proprie ricerche nel Regno Unito, l' esigenza del carattere reale di tale danno presuppone che il ricorrente provi almeno che la sua candidatura soddisfacesse i requisiti sostanziali per il suo accoglimento, di modo che solo l' illegittimo rifiuto della Commissione, nei limiti in cui era fondato su motivi erronei relativi alla sua cittadinanza, lo avrebbe privato della possibilità di veder presa in considerazione la sua candidatura ai fini dell' attribuzione della borsa richiesta.

44 Il Tribunale considera che il ricorrente non ha provato, né nell' ambito della fase scritta del procedimento né nel corso della trattazione orale, che la sua candidatura per la borsa richiesta soddisfacesse effettivamente i requisiti sostanziali necessari, di modo che egli avrebbe avuto forti probabilità di vedersi finalmente concedere la borsa richiesta se la Commissione non avesse commesso un errore circa la sua cittadinanza. Al riguardo, occorre sottolineare che il documento, allegato alla sua lettera del 7 aprile 1994, in risposta alla lettera 18 marzo 1994 della Commissione (v. precedenti punti 3 e 4), che recava l' intestazione Royal Postgraduate Medical School ma non indicava nominativamente il ricorrente, non consente al Tribunale di concludere che quest' ultimo è stato effettivamente accettato da tale istituzione come ricercatore per un programma determinato.

45 Di conseguenza, e senza che sia necessario né esaminare la questione se mancassero altri documenti necessari a conforto della candidatura del ricorrente e se il suo fascicolo di candidatura non fosse stato quindi debitamente costituito, come sostiene la Commissione, né valutare le possibilità del ricorrente di vedersi finalmente attribuire la borsa richiesta, basta constatare che il ricorrente non ha sufficientemente provato, sotto il profilo giuridico, di possedere, oltre ai requisiti di cittadinanza e di mobilità, i requisiti sostanziali necessari perché la sua candidatura potesse essere presa in considerazione dalla Commissione ed essere eventualmente accolta.

46 Ne consegue che la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del preteso danno morale deve essere respinta per non avere il ricorrente provato di aver subito un danno reale e certo, dimostrando che la sua candidatura avrebbe soddisfatto i requisiti necessari per essere presa in considerazione ed essere accolta, nel caso in cui la Commissione non avesse basato il rigetto della sua domanda di borsa sui motivi erronei relativi alla sua cittadinanza (v. sentenze della Corte 2 giugno 1965, causa 9/64, Acciaieria Ferriera di Roma/Alta Autorità, Racc. pag. 384, in particolare pag. 395, 13 luglio 1972, causa 79/71, Heinemann/Commissione, Racc. pag. 579, punto 9, e sentenza del Tribunale 18 maggio 1995, causa T-478/93, Wafer Zoo/Commissione, Racc. pag. II-1479, punto 49).

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

47 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione è risultata sostanzialmente soccombente e va pertanto condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della Commissione contenuta nella lettera del 26 aprile 1994 è annullata.

2) La domanda di risarcimento danni è respinta.

3) La Commissione è condannata alle spese.