61994A0093

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 6 marzo 1996. - Michael Becker contro Corte dei conti delle Comunità europee. - Dipendenti - Attribuzione di scatto - Anzianità - Parità di trattamento - Dovere di sollecitudine. - Causa T-93/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00141
pagina IA-00091
pagina II-00301


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Dipendenti ° Assunzione ° Inquadramento nello scatto ° Abbuono dell' anzianità nello scatto ° Agente temporaneo nominato in ruolo ° Parità di trattamento

(Statuto del personale, art. 32)

Massima


L' irretroattività del regolamento n. 3947/92, che ha inserito nello Statuto l' art. 32, terzo comma, non può ostare, in base al principio della parità di trattamento, all' applicazione immediata della detta disposizione nei confronti di tutti i soggetti che rientrano nella sua sfera di applicazione, compresi gli agenti temporanei nominati in ruolo prima dell' entrata in vigore del detto regolamento. Infatti, la menzionata disposizione si limita a stabilire che l' agente temporaneo nominato in ruolo nel medesimo grado subito dopo il periodo della sua assunzione conserva la sua anzianità nello scatto e non prevede alcuna restrizione per quanto riguarda la data di tale nomina.

Parti


Nella causa T-93/94,

Michael Becker, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente a Lussemburgo, con l' avv. Roy Nathan, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, 18, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai signori Jean-Marie Stenier e Jan Inghelram, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la sede della Corte dei conti, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Corte dei conti 2 dicembre 1993 con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente riguardante il suo indraquadramento nello scatto,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori A. Saggio, presidente, signora V. Tiili e R. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell' 8 novembre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti e contesto normativo

1 Il ricorrente entrava in servizio alla Corte dei conti il 1 settembre 1981. Inizialmente veniva assegnato al gabinetto del membro tedesco, incarico che è durato sino alla fine del mandato del medesimo, vale a dire il 17 ottobre 1983. Al termine di tale primo incarico, il ricorrente era inquadrato nel grado A4, primo scatto.

2 Il 17 ottobre 1983 con un nuovo contratto il ricorrente veniva assunto in qualità di agente temporaneo con grado A7, terzo scatto, ed anzianità di scatto fissata al 18 ottobre 1983.

3 Il 18 ottobre 1984 il ricorrente, avendo superato un concorso per amministratori, veniva nominato dipendente di ruolo di grado A7, terzo scatto, con anzianità di scatto fissata al 18 ottobre 1984.

4 Al momento dell' assunzione del ricorrente in qualità di dipendente di ruolo, l' art. 32 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") prevedeva, al primo comma, che "il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado". Tuttavia, il secondo comma aggiungeva che "l' autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica dell' interessato, può concedergli un abbuono d' anzianità di scatto in tale grado; l' abbuono non può superare 72 mesi nei gradi da A1 a A4, L/A3 e L/A4 e 48 mesi negli altri gradi". Ai sensi del detto secondo comma il ricorrente veniva inquadrato, all' atto della nomina, nel terzo scatto in luogo del primo scatto.

5 L' art. 8 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 dicembre 1992, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità nonché il regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità (in prosieguo: il "regolamento n. 3947/92") ha aggiunto un terzo comma all' art. 32 dello Statuto. Tale comma così recita: "l' agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri di inquadramento stabiliti dall' istituzione conserva l' anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato funzionario nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità". Il regolamento n. 3947/92 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1992 (GU L 404, pag. 1) ed è entrato in vigore, ai sensi dell' art. 14 dello stesso, il 1 gennaio 1993.

6 Con lettera 5 febbraio 1993 il ricorrente chiedeva all' autorità avente potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") dell' istituzione convenuta di procedere, in considerazione della nuova normativa introdotta nello Statuto, alla revisione dello scatto attribuitogli. Il ricorrente, pur riconoscendo in tale lettera che il tenore dell' art. 32 dello Statuto non consentiva nel 1984 l' attribuzione di uno scatto più elevato, motivava la propria richiesta richiamandosi al dovere di sollecitudine delle istituzioni, tenuto conto che, in casi analoghi, l' APN della convenuta aveva proceduto, nell' ambito dei procedimenti di promozione, alla revisione dello scatto e dell' anzianità.

7 Con riguardo in particolare al dovere di sollecitudine, il ricorrente sottolineava nella stessa lettera che l' APN è tenuta, laddove si pronunci in merito alla situazione di un agente, a tener conto non solo dell' interesse del servizio, ma anche dell' interesse dell' agente medesimo.

8 In assenza di risposta da parte della convenuta, il ricorrente reiterava la richiesta con lettera 6 maggio 1993. In tale lettera sottolineava nuovamente la rilevanza dell' anzianità di scatto ai fini dei procedimenti di promozione.

9 Con lettera 2 giugno 1993 la convenuta respingeva la richiesta del ricorrente. A sostegno di tale rigetto essa faceva presente che l' attribuzione dello scatto viene effettuata una sola volta, al momento dell' assunzione, che il regolamento n. 3947/92 non è produttivo di alcun effetto retroattivo e che l' APN della Corte dei conti non aveva mai proceduto alla revisione dell' attribuzione dello scatto a seguito di una modificazione dello Statuto.

10 Avverso tale decisione di rigetto il ricorrente proponeva reclamo, in data 4 agosto 1993, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. In tale reclamo sottolineava di non aver chiesto una revisione con effetto retroattivo, bensì unicamente una rivalorizzazione dello scatto con effetto al 1 gennaio 1993, data di entrata in vigore del regolamento n. 3947/92. In tale contesto, il ricorrente si richiamava ad una decisione del presidente della Corte di giustizia, con cui tale rivalorizzazione era stata concessa a 102 dipendenti della detta istituzione, nonché alla prassi costante della Commissione consistente nell' applicare già da vari anni lo Statuto nel testo attualmente vigente.

11 Nel reclamo il ricorrente illustrava, inoltre, sulla base di un esempio le conseguenze nefaste che sarebbero derivate, per i dipendenti assunti precedentemente, dalla loro esclusione dal nuovo regime previsto dall' art. 32, terzo comma, dello Statuto. Egli faceva presente, infatti, che un agente temporaneo che avesse superato il concorso interno allora in atto alla Corte dei conti, diretto all' assegnazione di un posto di grado A5, avrebbe potuto essere inquadrato direttamente nel grado A5, sesto scatto, mentre al ricorrente medesimo avrebbe potuto essere attribuito solamente il terzo scatto, pur in presenza di un' esperienza professionale di più di 18 anni maturata in posti di categoria A. Il ricorrente rilevava che discrepanze di tal genere avrebbero giocato chiaramente a suo sfavore nei futuri procedimenti di promozione.

12 La convenuta respingeva il reclamo con lettera 2 dicembre 1993. A sostegno del rigetto essa insisteva anzitutto sul fatto che il nuovo art. 32, terzo comma, dello Statuto non poteva trovare applicazione nei confronti del ricorrente, atteso che l' attribuzione dello scatto al medesimo aveva avuto luogo anteriormente al 1 gennaio 1993 e che tale attribuzione poteva essere effettuata solamente una volta, vale a dire al momento dell' assunzione. La convenuta faceva poi presente che, se altre istituzioni applicavano la nuova disposizione a dipendenti assunti anteriormente al 1 gennaio 1993, non per questo poteva considerarsi discriminatorio il trattamento riservato dalla Corte dei conti al ricorrente. Infatti, una violazione del principio di parità di trattamento non potrebbe mai essere accertata sulla base del raffronto tra il trattamento di una determinata situazione con un trattamento più favorevole ma illegittimo.

Procedimento e conclusioni delle parti

13 Ciò premesso, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1 marzo 1994, il ricorrente proponeva il presente ricorso ai sensi dell' art. 91, n. 2, dello Statuto.

14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale decideva di passare alla fase orale senza procedere preliminarmente ad istruzione. Le parti esponevano le proprie difese orali e rispondevano ai quesiti del Tribunale all' udienza dell' 8 novembre 1995.

15 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione della Corte dei conti 2 dicembre 1993;

° condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

16 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso;

° pronunciarsi sulle spese secondo giustizia.

Sul merito

17 A sostegno del ricorso il ricorrente deduce sostanzialmente due motivi. Il primo motivo attiene alla violazione del principio di parità di trattamento. Il secondo riguarda la violazione del dovere di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei propri agenti.

Primo motivo: violazione del principio di parità di trattamento

Sintesi degli argomenti delle parti

18 A sostegno del primo motivo il ricorrente si richiama all' art. 5, n. 3, dello Statuto, secondo cui i dipendenti appartenenti ad una stessa categoria devono essere soggetti "a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera". il ricorrente ritiene che tale disposizione sia stata doppiamente violata. In primo luogo, sussisterebbe disparità di trattamento all' interno della Corte dei conti tra i dipendenti che restano inquadrati sulla base della previgente versione dell' art. 32 dello Statuto e quelli che sono stati inquadrati e lo saranno, invece, ai sensi della nuova versione del detto articolo. In secondo luogo, sussisterebbe disparità di trattamento tra i dipendenti della Corte dei conti il cui inquadramento è stato operato sulla base del testo previgente dell' art. 32 dello Statuto e quelli appartenenti ad altre istituzioni.

19 Per quanto attiene al primo profilo di disparità, il ricorrente afferma che la convenuta avrebbe attribuito scatti più elevati a dipendenti più giovani e provvisti di minore esperienza rispetto al ricorrente medesimo. Egli sostiene che la convenuta avrebbe ignorato lo scopo del regolamento n. 3947/92, consistente proprio nel porre termine ai durevoli svantaggi causati dal previgente testo dell' art. 32 dello Statuto. In tale contesto, il ricorrente confermava, rispondendo ad un quesito posto all' udienza, la tesi secondo cui la convenuta avrebbe violato il regolamento n. 3947/92, non interpretandolo correttamente alla luce delle sue finalità e del principio di uguaglianza.

20 Il ricorrente sottolinea, inoltre, che la convenuta avrebbe proceduto, in casi paragonabili al suo, alla regolare rettifica dell' attribuzione di scatto. Talune di tali rettifiche sarebbero state operate anche successivamente alla scadenza di tutti i termini amministrativi. Il ricorrente presume, quindi, che la convenuta vi abbia proceduto per motivi di opportunità.

21 Quanto ai casi analoghi al suo, il ricorrente si richiama in particolare alla rettifica dell' attribuzione di scatto del signor R., effettuato malgrado il rigetto del reclamo dal medesimo presentato e malgrado la scadenza dei termini di ricorso, alla rettifica dell' attribuzione di scatto del capo del servizio del personale della convenuta e, infine, al caso di un dipendente che aveva superato un concorso interno ed al quale era stato attribuito uno scatto in considerazione dell' esperienza professionale già acquisita nella categoria A.

22 La convenuta contesta che i casi ai quali il ricorrente allude siano paragonabili a quello di specie. Le rettifiche delle attribuzioni di scatto del signor R. e del detto dipendente del servizio del personale sarebbero state operate sulla base dell' interpretazione dell' art. 32 dello Statuto data dalla Corte nelle sentenze 12 luglio 1984, causa 17/83, Angelidis/Commissione (Racc. pag. 2907), e 29 gennaio 1985, causa 273/83, Michel/Commissione (Racc. pag. 347), e non potrebbero essere quindi invocate dal ricorrente, in quanto quest' ultimo chiede una nuova attribuzione di scatto a seguito di una modifica legislativa. Quanto al terzo caso cui il ricorrente si richiama, la convenuta afferma che si tratta di un "caso del tutto eccezionale di una seconda applicazione dell' art. 32 dello Statuto", che esulerebbe dal contesto della presente controversia.

23 La convenuta precisa che sono paragonabili al caso del ricorrente solamente i casi di quei dipendenti di ruolo che siano stati nominati anteriormente al 1 gennaio 1993 e che, immediatamente prima della nomina, siano stati inquadrati quali agenti temporanei nello stesso scatto. Orbene, la convenuta ha sottolineato, tanto nelle proprie memorie quanto all' udienza, che, tra i detti dipendenti di ruolo, nessuno ha ottenuto nell' ambito della Corte dei conti la rettifica dello scatto, atteso che l' art. 32, terzo comma, dello Statuto può essere interpretato unicamente nel senso che esso si applica alle nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 3947/92.

24 Per quanto attiene al secondo profilo di disparità, il ricorrente, ponendo a raffronto il comportamento della convenuta con quello di altre istituzioni, ricorda che la Corte di giustizia e la Commissione hanno proceduto d' ufficio alla revisione degli scatti di tutti i dipendenti la cui situazione era paragonabile alla sua. Egli osserva che lo Statuto detta le stesse disposizioni per tutti i dipendenti delle Comunità e che, conseguentemente, la convenuta deve tener conto delle prassi contrarie delle altre istituzioni. Egli sottolinea inoltre che tale differenza di trattamento potrebbe risultare notevolmente sfavorevole nei suoi confronti in caso di trasferimento verso una delle dette istituzioni.

25 Secondo la convenuta, resta irrilevante il raffronto con la prassi delle altre istituzioni. Infatti, se il Tribunale dovesse ritenere che la Corte dei conti abbia applicato il regolamento n. 3947/92 in modo erroneo, il raffronto con l' applicazione da parte delle altre istituzioni non sarebbe più necessario. Se, invece, il Tribunale dovesse ritenere che la Corte dei conti abbia correttamente applicato il regolamento n. 3947/92, ciò significherebbe che l' applicazione operata dalla Corte di giustizia e dalla Commissione è erronea. In tale ultimo caso, non sussisterebbe questione di disparità di trattamento, in quanto, come affermato dal Tribunale medesimo, il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il principio di legittimità (v. sentenza del Tribunale 23 marzo 1994, causa T-8/93, Huet/Corte dei conti, Racc. PI pag. II-365).

Giudizio del Tribunale

26 Il Tribunale ricorda, in limine, che lo Statuto deve essere interpretato in modo da non dar luogo alla violazione di una norma giuridica superiore (v. sentenza della Corte 31 maggio 1979, causa 156/78, Newth/Commissione, Racc. pag. 1941, punto 13, in fine). Orbene, secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento costituisce una norma giuridica superiore (v., ad esempio, sentenza della Corte 25 maggio 1978, cause riunite 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punto 5, nonché sentenza del Tribunale 15 dicembre 1994, causa T-489/93, Unifruit Hellas/Commissione, Racc. pag. II-1201, punto 42).

27 In considerazione di tale giurisprudenza, si deve esaminare se l' art. 32, terzo comma, dello Statuto possa essere interpretato nel senso che esso non trova applicazione nei confronti delle nomine effettuate prima della sua entrata in vigore, senza che tale interpretazione costituisca violazione del principio di parità di trattamento.

28 La convenuta fa valere al riguardo che, in mancanza di elementi che esprimano la volontà del legislatore comunitario di attribuire effetto retroattivo al regolamento n. 3947/92, l' interpretazione dell' art. 32, terzo comma, dello Statuto nel senso che esso non si applica alle nomine effettuate prima della sua entrata in vigore appare necessaria al fine di rispettare i principi generali di irretroattività e di certezza del diritto.

29 Il Tribunale non condivide tale tesi. Infatti, la mancanza di natura retroattiva del regolamento n. 3947/92 non può costituire ostacolo all' applicazione immediata delle disposizioni dal medesimo introdotte nello Statuto nei confronti di tutti i soggetti che rientrano nella sfera di applicazione di tali disposizioni, ivi compresi gli agenti temporanei nominati dipendenti di ruolo prima dell' entrata in vigore del regolamento stesso. Il tenore dell' art. 32, terzo comma, dello Statuto non esclude peraltro tale interpretazione. Infatti, la detta disposizione si limita ad indicare che l' agente temporaneo, nominato dipendente di ruolo nel medesimo grado immediatamente a seguito del periodo di assunzione, mantiene la propria anzianità nello scatto e non prevede alcuna restrizione per quanto attiene alla data di tale nomina.

30 Si deve aggiungere che l' interpretazione dell' art. 32, terzo comma, dello Statuto sostenuta dalla convenuta potrebbe determinare per i dipendenti nominati in ruolo successivamente all' entrata in vigore del regolamento de quo l' attribuzione di un inquadramento più favorevole rispetto a quello riservato ai dipendenti nominati in ruolo precedentemente.

31 Ne consegue che la circostanza che il ricorrente sia stato nominato in ruolo prima dell' entrata in vigore dell' art. 32, terzo comma, dello Statuto non può impedire l' applicazione a suo favore di tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima. Tale interpretazione della disposizione de qua appare l' unica conforme al principio di parità di trattamento.

32 Dalle considerazioni che precedono emerge che la convenuta, negando al ricorrente l' applicazione dell' art. 32, terzo comma, dello Statuto, ha violato la disposizione medesima nonché il principio di parità di trattamento.

33 Alla luce di tutte le sue esposte considerazioni, il primo motivo deve essere accolto.

Secondo motivo: violazione del dovere di sollecitudine

Sintesi degli argomenti delle parti

34 Il ricorrente ritiene che la convenuta abbia violato il dovere di sollecitudine nei suoi confronti ad essa incombente. Egli ricorda che le istituzioni, laddove adottino misure riguardanti la situazione dei loro dipendenti, devono contemperare gli interessi del servizio con gli interessi dei dipendenti stessi. I fatti da cui è scaturita la presente controversia, in particolare il diniego della convenuta di interpretare il nuovo art. 32 dello Statuto in considerazione del suo scopo, evidenzierebbero l' assoluta mancanza di tale ponderazione di interessi.

35 Avverso tale argomento, la convenuta, richiamandosi alle sentenze del Tribunale 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/Commissione (Racc. pag. II-131) e 17 giugno 1993, causa T-65/92, Arauxo-Dumay/Commissione (Racc. pag. II-597), ricorda che il dovere di sollecitudine incontra un limite nel rispetto delle norme vigenti. Tenuto conto di tale limitazione, la convenuta ritiene che non possa esservi stata violazione del dovere di sollecitudine, avendo essa correttamente applicato l' art. 32 dello Statuto.

Giudizio del Tribunale

36 Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l' osservanza del dovere di sollecitudine implica che l' amministrazione, laddove si pronunci sulla situazione di un dipendente, debba tener conto non solo dell' interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente e che tale dovere non può condurre l' amministrazione a dare a una disposizione comunitaria un' interpretazione che si ponga in contrasto con il preciso tenore della medesima (v. sentenze del Tribunale Chomel/Commissione, citata, punto 32, 16 marzo 1993, cause riunite T-33/89 e T-74/89, Blackman/Parlamento, Racc. pag. II-249, punto 96, e Arauxo-Dumay/Commissione, citata, punti 37 e 38).

37 Nella specie, l' art. 32, terzo comma, dello Statuto è stato interpretato nel senso che si applica a tutti i dipendenti di ruolo, ivi compresi quelli nominati prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 3947/92 (v. precedenti punti 26-33). Pertanto, l' amministrazione, nell' esaminare la domanda di nuovo inquadramento del ricorrente, non disponeva di alcun margine di discrezionalità quanto all' attribuzione dello scatto e, conseguentemente, non era tenuta a contemperare l' interesse del servizio con quello del dipendente interessato al momento dell' adozione di tale decisione.

38 Ne consegue che, con riguardo al caso di specie, il motivo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine resta privo di pertinenza.

39 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

40 A termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente e avendone il ricorrente chiesto la condanna alle spese, la Corte dei conti è condannata a tutte le spese del giudizio.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il diniego della Corte dei conti di procedere, ai sensi del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3947, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità nonché il regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità, all' inquadramento del ricorrente in un nuovo scatto con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1993, conformemente a quanto richiesto dal ricorrente medesimo con lettera 5 febbraio 1993, nonché la decisione della Corte dei conti 2 dicembre 1993, con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente avverso tale diniego, sono annullati.

2) La Corte dei conti sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.