61994J0302

Sentenza della Corte del 12 dicembre 1996. - The Queen contro Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Regno Unito. - Telecomunicazioni - Direttiva rete aperta - Diritti speciali o esclusivi - Direttiva linee affittate - Fornitura di un insieme minimo di linee affittate. - Causa C-302/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-06417


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ravvicinamento delle legislazioni - Servizi di telecomunicazioni - Fornitura di una rete aperta alle linee affittate - Direttiva 92/44 - Ambito di applicazione - «Organismi di telecomunicazioni» definiti enti titolari di diritti esclusivi o speciali - Nozione

(Direttive del Consiglio 90/387/CEE, artt. 1, punto 1, e 2, punto 1, e 92/44/CEE, art. 2, n. 1; direttive della Commissione 90/388/CEE e 94/46/CE, art. 2)

2 Ravvicinamento delle legislazioni - Servizi di telecomunicazioni - Fornitura di una rete aperta alle linee affittate - Direttiva 92/44 - Enti titolari di diritti esclusivi o speciali - Identificazione - L'essere stato interessato da una notifica compiuta ai sensi dell'art. 2, punto 1, secondo comma, della direttiva 90/387 - Possesso di un'autorizzazione alla gestione, prescritta dal diritto nazionale, ma concessa in base a criteri non discriminatori - Godimento di prerogative speciali che consentono l'installazione delle reti di telecomunicazione concesse in base a criteri non discriminatori - Irrilevanza

(Direttive del Consiglio 90/387, art. 2, punto 1, secondo comma, e 92/44)

3 Ravvicinamento delle legislazioni - Servizi di telecomunicazioni - Fornitura di una rete aperta alle linee affittate - Direttiva 92/44 - Enti titolari di diritti esclusivi o speciali - Nozione - Imprese incaricate della gestione esclusiva delle linee internazionali - Impresa incaricata della gestione esclusiva di una rete pubblica di telecomunicazioni in una parte del territorio - Inclusione

(Direttive del Consiglio 90/387, art. 2, punto 1, e 92/44)

4 Ravvicinamento delle legislazioni - Servizi di telecomunicazioni - Fornitura di una rete aperta alle linee affittate - Direttiva 92/44 - Obbligo di fornire un insieme minimo di linee affittate imposto da uno Stato membro soltanto a taluni organismi di telecomunicazioni - Ammissibilità - Presupposti

(Direttiva del Consiglio 92/44, art. 7)

5 Diritto comunitario - Principi - Proporzionalità - Obbligo previsto dalla direttiva 92/44 di offrire, a prescindere dall'esistenza di un'effettiva domanda, un certo numero di linee che rispondano a determinate caratteristiche tecniche - Violazione - Insussistenza

Massima


6 La direttiva 92/44, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate, si applica, per effetto del rinvio operato dal suo art. 2, n. 1, agli «organismi di telecomunicazioni» quali definiti dall'art. 2, punto 1, della direttiva 90/387, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, vale a dire agli enti pubblici o privati ai quali gli Stati membri hanno concesso diritti esclusivi o speciali per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni.

A questo proposito, dall'art. 2 della direttiva 94/46, che modifica le definizioni fornite dalla direttiva 90/388 e riprodotte nell'art. 2, punti 1 e 2, della direttiva 90/387, dall'ambito fattuale nel quale sono state emanate le direttive 90/387, 90/388 e 92/44, e dagli obiettivi che esse cercano di raggiungere risulta che i diritti esclusivi o speciali ai quali si fa riferimento devono essere intesi in generale come i diritti concessi dalle autorità di uno Stato membro ad un'impresa o ad un numero limitato di imprese, in base a criteri che non sono obiettivi, proporzionati e non discriminatori, e che influiscono sostanzialmente sulla capacità delle altre imprese di installare o di gestire reti di telecomunicazioni o di fornire servizi di telecomunicazioni nello stesso territorio, in condizioni sostanzialmente equivalenti.

7 Non possono configurare l'esistenza di diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 90/387:

- la sola notifica alla Commissione da parte di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 2, punto 1, secondo comma, della suddetta direttiva, del nome di un'impresa alla quale questo Stato membro avrebbe concesso diritti speciali o esclusivi, anche se essa può costituire una presunzione attendibile in tal senso, dato che l'applicazione delle direttive in questo settore nei confronti di taluni enti non può dipendere dalle dichiarazioni dello Stato membro interessato;

- il fatto che, ai sensi della normativa di uno Stato membro, la gestione di una rete di telecomunicazioni nel mercato interno è possibile solo attraverso la concessione di un'autorizzazione, quando risulta che i diritti conferiti da tale autorizzazione lo sono in base a criteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori e non hanno l'effetto di limitare il numero delle imprese che gestiscono reti o servizi pubblici di telecomunicazioni;

- la possibilità degli enti di telecomunicazioni autorizzati di godere di talune prerogative, in ispecie del diritto di espropriare terreni, di introdursi su terreni per sopralluoghi e di acquistare terreni in via negoziale, o di collocare attrezzature di rete sopra o sotto la pubblica via e di posizionare apparecchiature su terreni privati con il consenso delle persone interessate, salvo esonero concesso dai giudici, in quanto tali prerogative, essendo destinate soltanto ad agevolare l'installazione delle reti da parte degli operatori interessati ed essendo o potendo essere concesse a tutti questi operatori, non attribuiscano ai loro titolari vantaggi sostanziali rispetto ai loro potenziali concorrenti.

8 Il fatto che uno Stato membro riservi a due imprese la gestione dei collegamenti internazionali di telecomunicazioni e, in particolare, dei collegamenti intracomunitari, è sufficiente a caratterizzare la concessione, a loro favore, di diritti esclusivi o speciali sulle reti pubbliche o sui servizi pubblici di telecomunicazioni.

Infatti, a queste due imprese vengono così attribuiti, in base a criteri che non non sembrano né obiettivi, né proporzionati, né privi di natura discriminatoria, un vantaggio concorrenziale sostanziale rispetto agli altri gestori di reti e agli altri fornitori di servizi di telecomunicazioni. Da un lato, esse sono le sole a poter gestire linee internazionali, indispensabili per la prestazione di servizi di telecomunicazioni fra gli Stati membri. Dall'altro, esse possono facilmente collegare le proprie linee interne, che coprono quasi tutto il territorio nazionale, a queste linee internazionali e offrire così una gamma più ampia di servizi di telecomunicazioni su queste linee.

Il fatto che queste imprese siano obbligate ad accettare quale contropartita il collegamento degli altri operatori alla loro rete, in funzione di tariffe stabilite dall'autorità pubblica, non costituisce un vincolo tale da privarle dei vantaggi di cui esse godono in quanto essendo le sole ad avere un accesso diretto alle reti straniere possono negoziare tariffe di accesso a queste reti e le tariffe che l'autorità pubblica impone loro sono volte in particolare ad evitare che esse abusino della loro posizione nei confronti degli altri operatori.

Ne consegue che tali imprese costituiscono «organismi di telecomunicazioni» ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 90/387 e, quindi, della direttiva 92/44.

Ciò si verifica anche nel caso di un'impresa alla quale uno Stato membro riserva, alle stesse condizioni, vale a dire in base a criteri che non sono né obiettivi, né proporzionati, né privi di natura discriminatoria, la gestione di una rete pubblica di telecomunicazioni in una parte del suo territorio.

9 Onde garantire lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni che usano le linee affittate in tutta la Comunità, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario mettere a disposizione degli utenti un insieme minimo di linee affittate che soddisfino specifiche tecniche armonizzate in tutto il territorio della Comunità. L'art. 7 della direttiva 92/44 dispone che questo insieme minimo di linee affittate, le cui caratteristiche tecniche sono elencate nell'allegato II della direttiva, dev'essere fornito in ciascuno degli Stati membri da uno o più organismi di telecomunicazioni.

Spetta dunque alle autorità degli Stati membri stabilire quali siano gli organismi di telecomunicazioni che devono essere tenuti a fornire linee affittate conformi alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato II, in modo che un insieme minimo di tali linee sia disponibile in tutto il loro territorio.

Ne consegue che uno Stato membro può assoggettare agli obblighi di cui all'art. 7 della direttiva soltanto taluni «organismi di telecomunicazioni», dal momento che questo assoggettamento è sufficiente per consentire agli utenti di disporre di un numero minimo di linee affittate conformi alle specifiche previste dalla direttiva in tutto il territorio nazionale. In particolare, esso può assoggettare a questi obblighi soltanto gli «organismi di telecomunicazioni» che siano i principali gestori di linee di telecomunicazioni in ciascuna delle zone geografiche che compongono il suo territorio.

10 L'art. 7 della direttiva 92/44, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate, mira a garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunità di un insieme minimo di linee affittate conformi alle specifiche di cui all'allegato II della detta direttiva, sia per le comunicazioni all'interno di uno Stato membro sia per quelle fra gli Stati membri.

Ne consegue che l'obiettivo della direttiva è quello, nello stesso tempo, di armonizzare le condizioni di offerta nei vari Stati membri e di sopprimere gli ostacoli tecnici ai servizi transfrontalieri in materia di telecomunicazioni.

Pertanto non si può considerare che la direttiva violi il principio di proporzionalità, in quanto, al momento della sua emanazione o della sua attuazione nel diritto nazionale, nel mercato nazionale di uno Stato membro non sarebbe stata presente alcuna domanda relativa al tipo di servizi la cui offerta viene imposta dalla direttiva.

Parti


Nel procedimento C-302/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

The Queen

e

Secretary of State for Trade and Industry, ex parte: British Telecommunications plc,

domanda relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 1), e all'interpretazione e alla validità della direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate (GU L 165, pag. 27),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini e J.C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la British Telecommunications plc, dai signori G. Barling, QC, e D. Anderson, barrister;

- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dai signori K.P.E. Lasok, QC, e S. Richards, barrister;

- per il governo francese, dalla signora E. Belliard, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor J.-M. Belorgey, incaricato ad hoc presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori A. Lopes Sabino e M. Bishop, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Wainwright, consigliere giuridico principale, e dalla signora C. Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della British Telecommunications plc, rappresentata dai signori D. Wyatt, QC, e D. Anderson, del governo del Regno Unito, rappresentato dai signori J.E. Collins e K.P.E. Lasok, del governo francese, rappresentato dal signor J.-M. Belorgey, del Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori A. Lopes Sabino e M. Bishop, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Wainwright e dalla signora C. Schmidt, all'udienza del 9 gennaio 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 maggio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 25 luglio 1994, pervenuta in cancelleria il 14 novembre seguente, la High Court of Justice (Queen's Bench Division) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, varie questioni relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva "rete aperta"»), e all'interpretazione e alla validità della direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate (GU L 165, pag. 27; in prosieguo: la «direttiva "linee affittate"»).

2 La direttiva «rete aperta», emanata lo stesso giorno della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva "servizi"»), s'inserisce nell'ambito dell'azione promossa dalla Comunità per l'istituzione di un mercato comune dei servizi di telecomunicazioni. Essa è basata sull'art. 100 A del Trattato e mira a creare una rete aperta di telecomunicazioni onde garantire la completa realizzazione di questo mercato comune (v. il quarto `considerando' di questa direttiva).

3 Nell'art. 2, punti 1 e 2, la direttiva «rete aperta» riproduce le definizioni fornite dall'art. 1, punto 1, primo e secondo trattino, della direttiva «servizi». Essa dispone così quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni.

Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri notificano alla Commissione gli enti ai quali hanno concesso diritti speciali o esclusivi;

2) "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività;».

4 Inoltre, nell'art. 2, punto 10, della detta direttiva si precisa che si intende per:

«"condizioni di fornitura di una rete aperta", il complesso delle condizioni, armonizzate in conformità delle disposizioni di cui alla presente direttiva, che riguardano l'accesso aperto ed efficace alle reti pubbliche e, se del caso, dei servizi pubblici di telecomunicazioni nonché l'uso efficace di queste reti e di questi servizi».

5 A tenore dell'art. 3 della detta direttiva, le condizioni di fornitura della rete aperta devono essere basate su criteri obiettivi, devono essere trasparenti e pubblicate in modo adeguato, devono garantire la parità di accesso degli operatori alla rete e non devono essere discriminatorie. Inoltre, queste condizioni non devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni, se non per ragioni basate su requisiti fondamentali, vale a dire la sicurezza o il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati, o per ragioni derivanti dall'esercizio dei diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri.

6 L'art. 6 della direttiva «rete aperta» dispone che il Consiglio, deliberando in conformità all'art. 100 A del Trattato, deve adottare direttive specifiche che stabiliscano le condizioni di fornitura della rete aperta.

7 Ai sensi di tale disposizione è stata emanata la direttiva «linee affittate», basata quindi sull'art. 100 A del Trattato. A tenore dell'art. 1, tale direttiva riguarda «l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle linee affittate fornite ad utenti su reti pubbliche di telecomunicazione nonché la disponibilità in tutta la Comunità di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate».

8 L'art. 2, n. 1, di questa direttiva dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, valgono, laddove applicabili, le definizioni contenute nella direttiva 90/387/CEE».

9 L'art. 2, n. 2, definisce «linee affittate» le «infrastrutture di telecomunicazione fornite nel contesto della costituzione, dello sviluppo e dell'esercizio della rete pubblica di telecomunicazione, che offrano una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete, esclusa la commutazione su richiesta (...)».

10 Gli artt. 3-10 della detta direttiva impongono taluni obblighi agli Stati membri per la fornitura di linee affittate:

- l'art. 3, n. 3, impone agli Stati membri di provvedere che le informazioni su offerte di nuovi tipi di linee affittate vengano pubblicate entro un certo termine;

- l'art. 5 obbliga gli Stati membri a garantire che le offerte siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo, che possa essere decisa la cessazione di un'offerta soltanto previa consultazione degli utenti interessati e che gli utenti possano adire l'autorità nazionale di regolamentazione qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazione;

- l'art. 6 impone talune condizioni per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzazione delle linee affittate;

- l'art. 7, n. 1, esige che gli Stati membri provvedano a che gli organismi di telecomunicazione forniscano, separatamente o congiuntamente, un insieme minimo di linee affittate conformemente all'allegato II della direttiva, al fine di garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunità;

- l'art. 8 obbliga le autorità nazionali a garantire che gli organismi di telecomunicazione rispettino il principio di non discriminazione quando utilizzano la rete pubblica di telecomunicazioni per fornire servizi che possono essere forniti anche da altri fornitori;

- l'art. 10 ingiunge agli Stati membri di garantire che le tariffe delle linee affittate rispettino taluni principi fondamentali di orientamento in funzione dei costi e della trasparenza.

11 Dal fascicolo si evince che nel Regno Unito la gestione di un sistema di telecomunicazioni è subordinata, ai sensi dell'art. 7 del Telecommunications Act del 1984, alla concessione di una licenza da parte del ministro competente, in mancanza della quale vengono inflitte sanzioni penali.

12 Ai sensi dell'art. 9 del Telecommunications Act il ministro dispone del potere di attribuire la qualifica di «sistema pubblico di telecomunicazioni» a qualsiasi sistema di telecomunicazioni per il quale sia stata rilasciata una licenza che soddisfi le condizioni stabilite dall'art. 8 della stessa normativa, come l'obbligo di fornire servizi specifici e quello di accettare il collegamento di altri sistemi di telecomunicazioni. I gestori di questi servizi vengono in tal caso definiti «Public Telecommunications Operators» (operatori pubblici di telecomunicazioni; in prosieguo: i «PTO»).

13 Al fine di svolgere le funzioni per le quali è stata concessa loro la licenza, ai PTO possono essere riconosciuti taluni diritti che esulino dal diritto comune, come il diritto di espropriare terreni, di introdursi su terreni per sopralluoghi, di collocare attrezzature di rete sopra o sotto la pubblica via, di posizionare apparecchiature su terreni privati con il consenso delle persone interessate, salvo esonero concesso dai giudici.

14 Dalle indicazioni fornite nell'ordinanza di rinvio e dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte risulta che fra il 1983 e il 1991 il governo del Regno Unito riservava le licenze relative alla fornitura di servizi di telecomunicazioni fra punti fissi alla British Telecommunications plc (in prosieguo: la «BT») e alla Kingston-upon-Hull City Council (Kingston Communications plc; in prosieguo: la «Kingston»), da un lato, e alla Mercury Communications Ltd (in prosieguo: la «Mercury»), dall'altro.

15 La BT gestisce una rete pubblica di telecomunicazioni e fornisce servizi pubblici di telecomunicazioni in tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per la zona di Hull dove la Kingston gestisce la propria rete. Queste due imprese sono soggette, in particolare, ad un «obbligo generale di servizio», vale a dire all'obbligo di fornire servizi di telefonia vocale a chiunque ne faccia richiesta in tutta la zona in cui esse gestiscono una rete.

16 Anche la Mercury gestisce una rete e fornisce servizi pubblici di telecomunicazioni in tutto il territorio nazionale. Essa non è tenuta invece all'obbligo generale di servizio.

17 Nel marzo 1991 le autorità del Regno Unito ponevano fine a questa politica di duopolio e decidevano di accogliere, in linea di massima, le domande di licenze per la gestione di reti di telecomunicazioni a livello nazionale, a meno che non vi fossero specifici motivi per negarle.

18 In base ai documenti del fascicolo, da quel momento venivano rilasciate circa 600 licenze e circa 140 operatori possedevano la qualifica di PTO, vale a dire la BT, la Mercury, la Kingston, un centinaio di operatori via cavo e alcuni operatori di radio cellulare.

19 Tuttavia la BT e la Mercury restavano gli unici operatori autorizzati a gestire collegamenti internazionali e, in ispecie, collegamenti intracomunitari. Al riguardo il giudice a quo precisava che dal 1991 non era stata rilasciata alcuna licenza per la gestione di tali collegamenti, ma che gli altri operatori di telecomunicazioni avevano la possibilità di collegarsi alle reti della BT e della Mercury o di affittare linee da queste ultime, onde fornire servizi internazionali di telecomunicazioni.

20 Per quanto riguarda le linee affittate, dal fascicolo si evince che nel 1993/1994 la BT gestiva circa 800 000 linee di questo tipo, sia nel Regno Unito sia a livello internazionale, che la Mercury gestiva circa 8 300 linee nel Regno Unito e 800 a livello internazionale, che la Kingston gestiva circa 4 000 linee nel Regno Unito e che gli altri 130 PTO si dividevano le 200-300 linee restanti nel Regno Unito.

21 Ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva «rete aperta» il Regno Unito notificava alla Commissione di aver concesso diritti speciali o esclusivi alla BT, alla Mercury, alla Kingston, ad altre dodici società e a più di un centinaio di società via cavo.

22 Il Regno Unito recepiva la direttiva «linee affittate» attraverso le Telecommunications (Leased Lines) Regulations 1993 (SI 1993 n. 2330). Questo testo normativo modificava le condizioni delle licenze della BT, della Kingston e della Mercury, in modo da imporre loro tutte o alcune delle condizioni di questa direttiva. A nessun altro operatore, neanche a quelli il cui nominativo è stato notificato alla Commissione ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva rete aperta, venivano imposte tali condizioni.

23 La BT presentava un ricorso contro il Secretary of State for Trade and Industry per contestare la trasposizione della direttiva «linee affittate». La BT considera di non godere di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva rete aperta e di non dover, dunque, essere soggetta agli obblighi della direttiva «linee affittate». Anche se il Regno Unito aveva il diritto di imporle questi obblighi, il principio di non discriminazione avrebbe prescritto di imporli a tutti gli operatori autorizzati a fornire linee affittate; infatti, la direttiva «linee affittate» non conterrebbe un limite al di là del quale gli operatori non sarebbero soggetti agli obblighi della direttiva (eccezione cosiddetta «de minimis»). Infine, l'obbligo di fornire un insieme minimo di linee affittate con talune caratteristiche tecniche armonizzate violerebbe il principio di proporzionalità, dato che non vi è richiesta di tali servizi nel Regno Unito.

24 La Mercury e la Kingston sono intervenute in questo procedimento a sostegno della BT.

25 Nell'ambito di questo ricorso la High Court of Justice (Queen's Bench Division) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

«1) a) Se le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE, debbano essere interpretate nel senso che autorizzano gli Stati membri a, o prescrivono loro di, adempiere gli obblighi ad essi incombenti ai sensi degli artt. 3-10 della direttiva 92/44/CEE imponendo oneri solo agli organismi pubblici o privati ("imprese") ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 92/44/CEE, ossia quelli ai quali lo Stato membro abbia concesso "diritti speciali o esclusivi" per quanto riguarda la fornitura di linee affittate.

b) In caso di soluzione negativa del punto a), in quali circostanze uno Stato membro sia autorizzato o tenuto ad adempiere i suddetti obblighi imponendo condizioni ad un'impresa che non abbia tali "diritti speciali o esclusivi".

2) a) Se uno Stato membro sia autorizzato, ai fini della direttiva 92/44/CEE, a trattare un'impresa come titolare di "diritti speciali o esclusivi" ai sensi dell'art. 2 della direttiva 90/387/CEE quando:

i) la gestione, nel territorio dello Stato membro interessato, di un sistema di telecomunicazioni senza una licenza rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato costituisce reato;

ii) la politica dichiarata dello Stato membro interessato è di esaminare nel merito, nell'ambito del diritto nazionale vigente, tutte le domande di licenza relative al servizio di cui trattasi, seguendo la regola generale che l'autorità competente rilascia la licenza purché non vi siano specifici motivi per negarla e senza alcun limite quantitativo al rilascio di tali licenze;

iii) numerose imprese (tra le quali la ricorrente e le intervenienti nel presente procedimento) forniscono effettivamente linee affittate conformemente alle condizioni stabilite da tali licenze.

b) Qualora gli elementi esposti sopra nel punto a) non fossero determinanti per risolvere la questione, quali siano i criteri pertinenti.

3) Subordinatamente alla soluzione delle questioni 1) e/o 2):

a) se la direttiva 92/44/CEE debba essere interpretata nel senso che autorizza uno Stato membro ad astenersi dall'imporre tutti o alcuni degli obblighi previsti dagli artt. 3-10 della stessa direttiva ad un'impresa:

i) che sia autorizzata dallo Stato membro a fornire linee affittate, ma non offra attualmente tale servizio;

ii) che offra il servizio in questione.

b) In caso di soluzione affermativa dei punti a), sub i), e/o sub ii), della presente questione, in quali circostanze e seguendo quali criteri la direttiva 92/44/CEE vada interpretata nel senso che consente ad uno Stato membro di astenersi dall'imporre a tale impresa i detti obblighi o uno qualsiasi di essi.

c) In particolare,

i) se la direttiva vada interpretata nel senso che consente ad uno Stato membro di astenersene a motivo del fatto che la fornitura effettiva di linee affittate da parte di un'impresa è, a giudizio di questo Stato membro, di minima entità (de minimis).

ii) In caso affermativo, come vada definita quest'eccezione "de minimis". Se, in particolare, uno Stato membro possa limitare la propria valutazione alla situazione del mercato al momento della trasposizione della direttiva o debba considerare anche la possibile evoluzione del mercato.

iii) Se i principi di non discriminazione e di certezza del diritto impongano che un livello "de minimis", qualora lecito, sia espressamente indicato nei provvedimenti nazionali recanti attuazione della direttiva.

4) Subordinatamente alla soluzione delle questioni 1) e/o 2), se la direttiva 92/44/CEE, in particolare nell'art. 7, n. 1, debba essere interpretata nel senso che autorizza uno Stato membro a, o gli prescrive di, imporre l'obbligo di fornire un insieme minimo di linee affittate conformemente all'allegato II solo a due delle imprese autorizzate a fornire il servizio in questione e non ad altre imprese autorizzate.

5) In caso di soluzione affermativa di uno dei punti delle questioni 3) o 4), se la direttiva 92/44/CEE sia conseguentemente invalida perché in contrasto, fra l'altro, con il principio di non discriminazione.

6) Se la direttiva 92/44/CEE, in particolare nell'art. 7, n. 1, combinata con l'allegato II sia invalida perché in contrasto con il principio di proporzionalità in quanto esige che in ogni Stato membro siano fornite in affitto linee numeriche strutturate da 2 048 kbit/s aventi le caratteristiche tecniche indicate nel citato allegato.

7) a) Se in base al diritto comunitario uno Stato membro debba risarcire un'impresa per le perdite subite a causa:

i) dell'erronea imposizione, nei confronti di tale impresa, di uno o più obblighi sanciti negli artt. 3-10 della direttiva 92/44/CEE;

ii) dell'attuazione della detta direttiva in un modo che contrasta con il principio della parità di trattamento;

iii) dell'imposizione degli obblighi di cui trattasi in circostanze in cui le pertinenti disposizioni della direttiva sono invalide perché in contrasto con il principio della parità di trattamento e/o con il principio di proporzionalità.

b) In caso di soluzione affermativa di uno o di tutti i punti a), sub i), ii) e iii), della presente questione, quali siano i presupposti di tale obbligazione risarcitoria».

Sulle prime quattro questioni

26 Con le prime quattro questioni, che è opportuno esaminare insieme in considerazione degli stretti collegamenti fra di esse, il giudice nazionale s'interroga sulla sfera di applicazione della direttiva «linee affittate». Egli si chiede se tale direttiva si applichi agli «organismi di telecomunicazioni» ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva «rete aperta», vale a dire agli enti pubblici o privati ai quali gli Stati membri hanno concesso diritti esclusivi o speciali per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni (prima questione), diritti dei quali egli chiede alla Corte di precisare la definizione (seconda questione), o se la direttiva «linee affittate» si applichi ad altre imprese e, in caso di soluzione affermativa, a quali imprese (terza questione), in particolare per quanto riguarda l'art. 7 (quarta questione).

27 A tenore del secondo `considerando' della direttiva «servizi», nel periodo in cui tale direttiva e la direttiva «rete aperta» sono state emanate, in tutti gli Stati membri l'installazione e la gestione delle reti di telecomunicazioni e la fornitura dei relativi servizi erano generalmente conferite ad uno o più imprese che godevano all'uopo di diritti «esclusivi o speciali», vale a dire di diritti «caratterizzati dal potere discrezionale che lo Stato esercita a livelli diversi per quanto concerne l'accesso al mercato dei servizi di telecomunicazioni».

28 La direttiva «servizi» ha imposto agli Stati membri di abolire i diritti esclusivi o speciali concessi a queste imprese per la fornitura della maggior parte dei servizi di telecomunicazioni, in modo da garantire che tali servizi possano essere offerti liberamente in tutta la Comunità (v., in particolare, art. 2, primo comma, della direttiva).

29 I diritti esclusivi o speciali concessi alle stesse imprese per l'installazione e la gestione delle reti non sono stati invece rimessi in discussione.

30 Onde evitare che il mantenimento di questi diritti esclusivi o speciali sulle reti di telecomunicazioni non ostacoli la libera prestazione dei servizi di telecomunicazioni negli Stati membri e fra questi ultimi, la direttiva «rete aperta» ha previsto la creazione di una rete aperta di telecomunicazioni su scala comunitaria, accessibile a tutti gli operatori, nelle stesse condizioni. La direttiva armonizza così talune delle condizioni di accesso e di utilizzazione delle reti di telecomunicazioni.

31 Tuttavia, questa direttiva prevede che l'armonizzazione avvenga per fasi, onde tener conto delle situazioni e dei vincoli tecnici o amministrativi esistenti nei vari Stati membri (v. il quinto `considerando' e l'art. 4 della direttiva).

32 La direttiva «linee affittate» è una direttiva specifica, la quale precisa, ai sensi dell'art. 6 della direttiva «rete aperta», le condizioni di accesso alle linee affittate fornite dai gestori delle reti di telecomunicazioni degli Stati membri. Essa armonizza talune delle condizioni di accesso a tali linee, in particolare in materia di tariffe (artt. 3-10), e prevede la messa a disposizione degli utenti di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche armonizzate in ciascuno degli Stati membri (art. 7).

33 Come risulta dal preambolo e dalle disposizioni della direttiva «rete aperta» e della direttiva «linee affittate» (v., in particolare, gli artt. 6, n. 4, 7, n. 1, 8, n. 2, e 10, n. 2, di quest'ultima direttiva), questi vari obblighi sono destinati ad essere applicati agli «organismi di telecomunicazioni», vale a dire, in base alle definizioni fornite dall'art. 2, punto 1, della direttiva «rete aperta», alle quali rinvia l'art. 2, n. 1, della direttiva «linee affittate», agli enti pubblici o privati ai quali gli Stati membri hanno concesso diritti esclusivi o speciali per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni.

34 Dall'art. 2 della direttiva della Commissione 13 ottobre 1994, 94/46/CE, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite (GU L 268, pag. 15), il quale modifica le definizioni fornite dall'art. 1, punto 1, della direttiva «servizi», il cui disposto è stato riprodotto nell'art. 2, punti 1 e 2, della direttiva «rete aperta», dall'ambito fattuale nel quale sono state emanate le direttive «servizi», «rete aperta» e «linee affittate» e dagli obiettivi che esse cercano di raggiungere risulta che i diritti esclusivi o speciali ai quali si fa riferimento devono essere intesi in generale come i diritti concessi dalle autorità di uno Stato membro a un'impresa o a un numero limitato di imprese, in base a criteri che non sono obiettivi, proporzionati e non discriminatori, e che influiscono sostanzialmente sulla capacità delle altre imprese di installare o di gestire reti di telecomunicazioni o di fornire servizi di telecomunicazioni nello stesso territorio, in condizioni sostanzialmente equivalenti.

35 Poiché il giudice nazionale si chiede se la nozione di diritti esclusivi o speciali vada applicata con riguardo alla sua normativa nazionale, occorre esaminare se gli elementi citati nell'ordinanza di rinvio, in particolare nella seconda questione pregiudiziale, siano tali da caratterizzare l'esistenza di tali diritti.

36 Anzitutto, il giudice nazionale cita il fatto che le autorità nazionali hanno dichiarato alla Commissione, ai sensi dell'art. 2, punto 1, secondo comma, della direttiva «rete aperta», che avevano concesso diritti esclusivi o speciali alla BT, alla Kingston, alla Mercury e ad un centinaio di altre imprese.

37 La sola notifica del nome di un'impresa alla Commissione non consente di ritenere che i diritti di cui dispone quest'impresa vadano considerati diritti esclusivi o speciali, anche se può costituire una presunzione attendibile in tal senso. Infatti, l'applicazione delle direttive nei confronti di taluni enti non può dipendere dalle dichiarazioni dello Stato membro interessato. Del resto, il governo del Regno Unito dichiara di aver menzionato per precauzione il nome della maggior parte delle imprese, in risposta ad un quesito della Commissione.

38 Il giudice nazionale rileva poi che nel sistema nazionale la gestione di reti di telecomunicazioni nel mercato interno è subordinata ad un'autorizzazione della competente autorità pubblica, rilasciata, a meno che non vi siano specifici motivi per negarla, previo esame nel merito della domanda, senza che il numero delle autorizzazioni venga limitato. Inoltre, il giudice nazionale precisa che le domande che non sono state accolte finora «sono state respinte per motivi obiettivi».

39 Alla luce di quanto sopra, la concessione di un'autorizzazione non può essere considerata concessione di diritti esclusivi o speciali. Infatti, i diritti conferiti da tale autorizzazione lo sono in base a criteri che il giudice nazionale configura come obiettivi, proporzionati e non discriminatori, e non hanno l'effetto di limitare il numero delle imprese che gestiscono reti o servizi pubblici di telecomunicazioni.

40 Il giudice nazionale dichiara altresì che «tutti i PTO possono essere autorizzati ad espropriare terreni, ad introdursi su terreni per sopralluoghi e ad acquistare terreni in via negoziale» e che «la maggior parte dei PTO sono autorizzati a collocare attrezzature di rete sopra o sotto la pubblica via e possono posizionare apparecchiature su terreni privati con il consenso delle persone interessate, salvo esonero concesso dai giudici».

41 Neppure tali poteri possono essere considerati diritti esclusivi o speciali. Infatti, tali prerogative, che sono destinate soltanto ad agevolare l'installazione delle reti da parte degli operatori interessati e che sono o possono essere concesse a tutti questi operatori, non attribuiscono ai loro titolari vantaggi sostanziali rispetto ai loro potenziali concorrenti.

42 Il giudice nazionale rileva anche che due imprese, vale a dire la BT e la Mercury, sono le sole autorizzate a gestire linee internazionali, ivi comprese linee intracomunitarie. Egli dichiara che gli altri operatori hanno il diritto tuttavia di collegarsi alle reti di queste imprese e possono affittare linee internazionali da queste imprese.

43 Inoltre, dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, in particolare dalla BT, risulta che le autorità del Regno Unito non intendono, per il momento, autorizzare altre imprese a gestire linee internazionali, in quanto esse ritengono che non sussistano ancora i presupposti necessari per una modifica della politica in questo settore.

44 Il fatto di riservare a due imprese, come la BT e la Mercury, la gestione dei collegamenti internazionali e, in particolare, dei collegamenti intracomunitari, è sufficiente a caratterizzare la concessione, a loro favore, di diritti esclusivi o speciali sulle reti pubbliche o sui servizi pubblici di telecomunicazioni.

45 Infatti, a queste due imprese vengono così attribuiti, in base a criteri che non sembrano né obiettivi, né proporzionati, né privi di natura discriminatoria, un vantaggio concorrenziale sostanziale rispetto agli altri gestori di reti e agli altri fornitori di servizi di telecomunicazioni. Da un lato, esse sono le sole a poter gestire linee internazionali, indispensabili per la prestazione di servizi di telecomunicazioni fra gli Stati membri. Dall'altro, esse possono facilmente collegare le proprie linee interne, che coprono quasi tutto il territorio nazionale, a queste linee internazionali e offrire così una gamma più ampia di servizi di telecomunicazioni su queste linee.

46 Se è vero che le imprese di cui trattasi sono obbligate ad accettare quale contropartita il collegamento degli altri operatori alla loro rete, in funzione di tariffe stabilite dall'autorità pubblica, non sembra che questi vincoli siano tali da privarle dei vantaggi di cui esse godono. Anzitutto, come osservano giustamente il governo del Regno Unito e la Commissione, soltanto queste imprese hanno un accesso diretto alle reti straniere e possono dunque negoziare tariffe di accesso a queste reti. Poi, le tariffe che l'autorità pubblica impone loro sono finalizzate in particolare, come conferma il governo del Regno Unito, ad evitare che queste imprese abusino della loro posizione nei confronti degli altri operatori.

47 Ne consegue che tali imprese devono essere considerate «organismi di telecomunicazioni» ai sensi delle direttive «rete aperta» e «linee affittate».

48 Infine, l'ordinanza di rinvio lascia supporre che la Kingston disponga di una licenza rilasciata in base a criteri che non sono né obiettivi, né proporzionati, né privi di natura discriminatoria, e che le conferisce il diritto esclusivo di gestire una rete pubblica di telecomunicazioni in una determinata zona geografica.

49 Se ciò si verifica realmente, il che spetta al giudice nazionale accertare, i diritti così concessi a quest'impresa devono essere anch'essi considerati diritti esclusivi o speciali.

50 Un'impresa di questo tipo è dunque del pari un «organismo di telecomunicazioni» ai sensi delle direttive «rete aperta» e «linee affittate».

51 Ne consegue che ad imprese come quelle di cui trattasi nella causa principale devono essere applicate le disposizioni della direttiva «linee affittate».

52 Tuttavia, nella quarta questione il giudice nazionale chiede alla Corte se uno Stato membro possa applicare l'art. 7 della detta direttiva soltanto a talune imprese.

53 Onde garantire lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni che usano le linee affittate in tutta la Comunità, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario mettere a disposizione degli utenti un insieme minimo di linee affittate che soddisfino specifiche tecniche armonizzate in tutto il territorio della Comunità (v. il dodicesimo `considerando' della direttiva).

54 L'art. 7 della direttiva dispone che questo insieme minimo di linee affittate, le cui caratteristiche tecniche sono elencate nell'allegato II della direttiva, dev'essere fornito in ciascuno degli Stati membri da uno o più organismi di telecomunicazioni.

55 Spetta dunque alle autorità degli Stati membri stabilire quali siano gli organismi di telecomunicazioni che devono essere tenuti a fornire linee affittate conformi alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato II della direttiva, in modo che un insieme minimo di tali linee sia disponibile in tutto il loro territorio.

56 Pertanto, uno Stato membro può assoggettare agli obblighi di cui all'art. 7 della direttiva soltanto taluni organismi di telecomunicazioni, dal momento che questo assoggettamento è sufficiente per consentire agli utenti di disporre di un numero minimo di linee affittate conformi alle specifiche previste dalla direttiva in tutto il territorio nazionale. In particolare, esso può assoggettare a questi obblighi soltanto gli organismi di telecomunicazioni che siano i principali gestori di linee di telecomunicazioni in ciascuna delle zone geografiche che compongono il suo territorio.

57 Alla luce di quanto sopra, le prime quattro questioni vanno risolte dichiarando che la direttiva «linee affittate» si applica agli «organismi di tecomunicazioni» ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva «rete aperta». In particolare, costituiscono «organismi di telecomunicazioni» ai sensi di questa disposizione le due imprese alle quali uno Stato membro ha riservato, in base a criteri che non sono obiettivi, proporzionati e non discriminatori, la gestione delle linee internazionali e, in particolare, intracomunitarie di telecomunicazioni, nonché l'impresa alla quale uno Stato membro ha riservato, alle stesse condizioni, la gestione di una rete pubblica di telecomunicazioni in una parte del suo territorio. Uno Stato membro può assoggettare agli obblighi di cui all'art. 7 della direttiva «linee affittate» soltanto taluni «organismi di telecomunicazioni», dal momento che tale assoggettamento è sufficiente per consentire agli utenti di disporre di un numero minimo di linee affittate conformi alle specifiche previste da questa direttiva in tutto il territorio nazionale. In particolare, uno Stato membro può assoggettare agli obblighi di cui alla detta disposizione soltanto gli «organismi di telecomunicazioni» che siano i principali gestori di linee di telecomunicazioni in ciascuna delle zone geografiche che compongono il suo territorio.

Sulla quinta e sesta questione

58 La quinta e la sesta questione del giudice nazionale vertono sulla validità della direttiva «linee affittate».

59 La quinta questione viene posta solo qualora la Corte risponda che la direttiva «linee affittate» si applica ad imprese che non siano «organismi di telecomunicazioni». Tenuto conto delle soluzioni delle prime quattro questioni, tale questione non dev'essere risolta.

60 La sesta questione verte sul punto se la direttiva «linee affittate», in particolare l'art. 7, n. 1, e l'allegato II, non violi il principio di proporzionalità.

61 Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale osserva che la direttiva prescrive la fornitura in tutti gli Stati membri di linee affittate di tipo numerico, in conformità alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato II, senza tener conto dell'esistenza della richiesta di tale servizio nel mercato nazionale. Orbene, nel mercato del Regno Unito non vi sarebbe una richiesta di linee affittate che rispondano alle norme di cui all'allegato II.

62 Al riguardo si deve ricordare che l'art. 7 della direttiva mira a garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunità di un insieme minimo di linee affittate conformi alle specifiche di cui all'allegato II della detta direttiva.

63 Come viene precisato nel dodicesimo `considerando' della direttiva, la garanzia di tale insieme minimo armonizzato delle linee affittate riguarda tanto le comunicazioni all'interno di uno Stato membro quanto quelle fra gli Stati membri.

64 Da quanto precede risulta che l'obiettivo della direttiva è quello, nello stesso tempo, di armonizzare le condizioni di offerta nei vari Stati membri e di sopprimere gli ostacoli tecnici ai servizi transfrontalieri in materia di telecomunicazioni.

65 Pertanto non si può considerare che la direttiva violi il principio di proporzionalità, in quanto, al momento della sua emanazione o della sua attuazione nel diritto nazionale, nel mercato nazionale di uno Stato membro non sarebbe stata presente alcuna domanda relativa al tipo di servizi la cui offerta viene imposta dalla direttiva.

66 Occorre dunque risolvere la questione dichiarando che l'esame delle questioni pregiudiziali deferite non ha rilevato elementi tali da inficiare la validità della direttiva «linee affittate».

Sulla settima questione

67 Tenuto conto delle soluzioni fornite alle questioni precedenti, non occorre risolvere tale questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

68 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito, dal governo francese, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) con ordinanza 25 luglio 1994, dichiara:

1) La direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate, si applica agli «organismi di telecomunicazioni» ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 28 giugno 1990, 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni. In particolare, costituiscono «organismi di telecomunicazioni» ai sensi di questa disposizione le due imprese alle quali uno Stato membro ha riservato, in base a criteri che non sono obiettivi, proporzionati e non discriminatori, la gestione delle linee internazionali e, in particolare, intracomunitarie di telecomunicazioni, nonché l'impresa alla quale uno Stato membro ha riservato, alle stesse condizioni, la gestione di una rete pubblica di telecomunicazioni in una parte del suo territorio. Uno Stato membro può assoggettare agli obblighi di cui all'art. 7 della direttiva 92/44 soltanto taluni degli «organismi di telecomunicazioni», dal momento che tale assoggettamento è sufficiente per consentire agli utenti di disporre di un numero minimo di linee affittate conformi alle specifiche previste da questa direttiva in tutto il territorio nazionale. In particolare, uno Stato membro può assoggettare agli obblighi di cui alla detta disposizione soltanto gli «organismi di telecomunicazioni» che siano i principali gestori di linee di telecomunicazioni in ciascuna delle zone geografiche che compongono il suo territorio.

2) L'esame delle questioni pregiudiziali non ha rilevato elementi tali da inficiare la validità della direttiva 92/44.