61994J0284

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 1998. - Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea. - Ricorso d'annullamento - Politica commerciale comune - Regolamenti (CE) n. 519/94 e n. 1921/94 - Contingenti d'importazione su taluni giocattoli provenienti dalla Repubblica popolare cinese. - Causa C-284/94.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-07309


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Regolamenti

(Trattato CE, art. 190)

2 Ricorso d'annullamento - Motivi - Violazione del legittimo affidamento degli operatori economici invocata da parte di uno Stato membro - Ricevibilità

3 Politica commerciale comune - Normativa comunitaria - Potere discrezionale - Legittimo affidamento degli operatori economici nel mantenimento di una data situazione esistente - Insussistenza

[Trattato CE, art. 113; regolamento (CE) del Consiglio n. 519/94]

Massima


1 La portata dell'obbligo di motivazione dipende, dalla natura dell'atto in questione e, trattandosi di atti destinati ad un'applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall'altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. Se l'atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall'istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d'indole tecnica operate.

In particolare, dato il margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni comunitarie nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione della politica commerciale comune, il Consiglio, avendo esposto gli obiettivi perseguiti con la modifica dei contingenti d'importazione fissati da un regolamento anteriore, non è tenuto a giustificare le scelte tecniche effettuate, ed in particolare l'entità dell'aumento di detto contingente.

2 Nulla si oppone a che uno Stato membro faccia valere, nell'ambito di un ricorso d'annullamento, il fatto che un atto delle istituzioni pregiudica il legittimo affidamento di talune persone.

3 Disponendo le istituzioni comunitarie di un potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione della politica commerciale comune, gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata con provvedimenti adottati da tali istituzioni nell'ambito del loro potere discrezionale.

Parti


Nella causa C-284/94,

Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Bjarne Hoff-Nielsen, consigliere giuridico, Guus Houttuin e Diego Canga Fano, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Miguel Díaz-Llanos, consigliere giuridico, Patrick Hetsch e Carlos Gómez de la Cruz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso quest'ultimo, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniente,

" avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 luglio 1994, n. 1921, che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 198, pag. 1),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore) e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: H. von Holstein, canceliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 20 giugno 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 ottobre 1994, il Regno di Spagna ha proposto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE, un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 luglio 1994, n. 1921, che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 198, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

Contesto normativo e fatti

2 Prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 7 marzo 1994, n. 519, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (GU L 67, pag. 89), modificato dal regolamento impugnato, le importazioni dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato, tra i quali figura la Repubblica popolare cinese (in prosieguo: la «Cina»), erano disciplinate da numerosi regolamenti del Consiglio.

3 In particolare il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1982, n. 1766, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (GU L 195, pag. 21), si applicava alle importazioni non sottoposte, in linea di principio, ad alcuna restrizione quantitativa, mentre il regolamento (CEE) del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3420, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (GU L 346, pag. 6), si applicava in particolare alle importazioni provenienti dalla Cina che non rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1766/82.

4 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 3420/83, l'immissione in libera pratica dei prodotti che figurano nell'allegato III di tale regolamento, tra cui taluni giocattoli provenienti dalla Cina, era sottoposta a restrizioni quantitative negli Stati membri indicati in detto allegato. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, di tale regolamento, anteriormente al 1_ dicembre di ogni anno il Consiglio adottava, conformemente all'art. 113 del Trattato, i contingenti di importazione che gli Stati membri dovevano aprire per l'anno successivo nei confronti dei diversi paesi a commercio di Stato per questi prodotti. Il n. 2 di questo stesso articolo prevedeva che, in mancanza di una tale decisione, i contingenti d'importazione in vigore sarebbero stati provvisoriamente rinnovati per l'anno successivo.

5 Gli artt. 7-10 del regolamento n. 3420/83 prevedevano diverse procedure in grado di apportare, su richiesta di uno Stato membro e con decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art 9, nn. 1, 3 o 4, oppure, a seconda dei casi, del Consiglio, modifiche al regime d'importazione.

6 Il regolamento n. 3420/83 è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1992, n. 2456, che fissa i contingenti d' importazione che gli Stati membri devono aprire nel 1992 nei confronti dei paesi a commercio di Stato (GU L 252, pag. 1). Per quanto riguarda i giocattoli provenienti dalla Cina, quest'ultimo regolamento fissava all'art. 1 e all'allegato VIII, per l'anno 1992, contingenti per la Germania e la Spagna.

7 L'art. 5 del regolamento n. 2456/92 disponeva l'inapplicabilità, per l'anno 1993, delle disposizioni dell'art 3, n. 2, del regolamento n. 3420/83, che prevedevano l'eventuale rinnovo automatico dei contingenti in vigore l'anno precedente. Tale deroga era giustificata, ai sensi del quinto `considerando', dalla necessità di sostituire il regime attuale, fondato sul mantenimento dei regimi nazionali e in quanto tale incompatibile con il funzionamento del mercato unico, con un meccanismo comunitario riguardante tutte le restrizioni residue al 31 dicembre 1992.

8 Il meccanismo comunitario di cui sopra non è tuttavia stato istituito per il 1993 e nessun nuovo regolamento recante determinazione dei contingenti d'importazione è stato adottato. Tuttavia, tra il 1_ marzo 1993 e il 19 gennaio 1994, la Commissione, in base all'art. 9, nn. 1 e 3, del regolamento n. 3420/83, ha adottato sei decisioni con le quali il Regno di Spagna è stato autorizzato ad aprire contingenti sui giocattoli originari della Cina di cui al codice SH/NC 9503. Nessun altro Stato membro ha fatto richiesta di fissazione di contingenti per tali prodotti.

9 Il regolamento n. 519/94, in vigore dal 15 marzo 1994, ha abrogato i regolamenti nn. 1766/82 e 3420/83. Ai sensi del primo `considerando', «la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi», mentre i regolamenti nn. 1766/82 e 3420/83 lasciavano spazio ad eccezioni e deroghe che permettevano agli Stati membri di continuare ad applicare misure nazionali all'importazione di prodotti originari di paesi a commercio di Stato. Secondo il quarto `considerando', «per conseguire una maggiore uniformità dei regimi applicabili alle importazioni è necessario abolire le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore, in particolare le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 3420/83». Il quinto e sesto `considerando' precisano che il principio della liberalizzazione delle importazioni deve costituire il punto di partenza per il raggiungimento di tale uniformità, salvo che «per un numero limitato di prodotti originari della Repubblica popolare cinese». Come precisato nel sesto `considerando' «data la sensibilità di determinati settori dell'industria comunitaria», tali prodotti devono essere assoggettati a contingenti quantitativi e a misure di vigilanza applicabili a livello comunitario.

10 Il regolamento n. 519/94 prevede, all'art. 1, n. 2, che l'importazione nella Comunità dei prodotti da esso regolati è libera e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve eventuali misure di salvaguardia e contingenti comunitari di cui all'allegato II. L'art. 1, n. 3, prevede che l'importazione di prodotti di cui all'allegato III è soggetta a vigilanza comunitaria. Gli allegati II e III riguardano esclusivamente prodotti originari della Cina.

11 L'allegato II prevede contingenti per talune categorie di giocattoli provenienti dalla Cina. Più precisamente, prima che intervenissero le modifiche introdotte dal regolamento impugnato, erano stati fissati contingenti annui di 200 798 000 ECU, 83 851 000 ECU e 508 016 000 ECU, rispettivamente per i giocattoli di cui ai codici SH/NC 9503 41 (giocattoli imbottiti raffiguranti animali o soggetti non umani), 9503 49 (altri giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani) e 9503 90 (taluni altri giocattoli). Per il periodo 15 marzo - 31 dicembre 1994, tali contingenti ammontavano quindi, rispettivamente, a 158 965 083 ECU, a 66 382 042 ECU e a 402 179 333 ECU.

12 Rientrano nell'allegato III di tale regolamento, e sono quindi sottoposti a controllo comunitario, altri prodotti che precedentemente erano oggetto di restrizioni nazionali, tra cui figurano in particolare gli assortimenti e i giocattoli da costruzione, puzzle e carte da gioco di cui rispettivamente ai codici SH/NC 9503 30, 9503 60 e 9504 40.

13 Il regolamento impugnato ha modificato il regolamento n. 519/94 disponendo, all'art. 1, l'aumento del contingente relativo ai giocattoli di cui ai codici SH/NC 9503 41 da 158 965 083 ECU a 204 500 000 ECU per il periodo 15 marzo - 31 dicembre 1994.

14 Nel primo e nel secondo `considerando' del regolamento impugnato si osserva che al momento dell'adozione del regolamento n. 519/94, al fine di determinare il livello dei contingenti applicabili a taluni prodotti originari della Cina, il Consiglio ha cercato di raggiungere un certo equilibrio tra una tutela appropriata dei settori dell'industria comunitaria interessata e il mantenimento, tenuto conto dei diversi interessi in causa, di un livello di commercio accettabile con la Cina. Riguardo alla gestione dei contingenti relativi ai giocattoli di cui al codice NC 9503 411, il terzo `considerando' fa menzione di perturbazioni che si sarebbero manifestate negli scambi commerciali con la Cina interessando l'attività dei settori economici comunitari legati all'importazione, alla commercializzazione e alla trasformazione di tali giocattoli. In tali condizioni, e fatta salva la possibilità di un riesame della situazione, è sembrato opportuno, come indicato dal quarto `considerando', aumentare il contingente in questione al fine di agevolare la transizione tra il regime di importazione preesistente e quello stabilito dal regolamento (CE) n. 519/94.

15 A sostegno del suo ricorso, il governo spagnolo fa valere due motivi, relativi il primo all'insufficiente motivazione del regolamento impugnato e il secondo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

Sul motivo relativo all'insufficienza di motivazione

16 In primo luogo, il regolamento impugnato violerebbe l'art. 190 del Trattato CE in quanto sarebbe viziato da insufficiente motivazione.

17 A questo proposito, il governo spagnolo ricorda che la motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo (v., in particolare, sentenza 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio, Racc. pag. I-3411).

18 D'altra parte, dalla sentenza 7 aprile 1992, causa C-358/90, Compagnia italiana alcool/Commissione (Racc. pag. I-2457), emergerebbe che l'istituzione, allorché dispone di un ampio potere discrezionale per valutare situazioni economiche complesse ed esercita tale potere, deve tenere in considerazione i fattori atti a provocare perturbazioni del mercato e deve non solo identificare i fattori che hanno influenzato la sua decisione, ma anche precisarne l'impatto.

19 Nella sentenza 4 giugno 1992, causa C-181/90, Consorgan/Commissione (Racc. pag. I-3557), la Corte avrebbe inoltre precisato che mentre una motivazione sommaria è sufficiente riguardo ad una decisione di rigetto di una domanda di contributo del Fondo sociale europeo, una decisione successiva con cui viene ridotto l'ammontare inizialmente concesso, comportante conseguenze più gravi per il richiedente, deve far risultare chiaramente i motivi a suo sostegno.

20 Il governo spagnolo ritiene che tali sentenze, nonostante abbiano ad oggetto decisioni della Commissione, siano di applicazione generale, poiché i principi in esse enunciati non sarebbero stati circoscritti dalla Corte a determinate norme comunitarie specifiche e poiché lo scopo dell'obbligo di motivazione non dipenderebbe dalla natura dell'atto.

21 Per quanto concerne il contesto giuridico nel quale il regolamento impugnato si inserisce, il governo spagnolo sottolinea come il contingente contestato sia stato istituito dal regolamento n. 519/94 nell'ambito di una vasta operazione di uniformizzazione del regime commerciale applicabile agli scambi con i paesi a commercio di Stato, a motivo della «sensibilità di determinati settori dell'industria comunitaria» (sesto `considerando' di tale regolamento). Il livello di tale contingente sarebbe stato determinato tenendo conto della tendenza ad un aumento esponenziale delle importazioni di giocattoli cinesi e della situazione del mercato comunitario.

22 Il regolamento impugnato avrebbe aumentato del 28,64% il contingente in questione solamente quattro mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 519/94, senza che tale aumento fosse sufficientemente motivato da parte del Consiglio. In particolare, le modifiche apportate non sembrerebbero giustificate da un'evoluzione delle circostanze che hanno dato luogo alla fissazione del primo contingente.

23 Il regolamento impugnato avrebbe così introdotto una modifica sostanziale, senza tuttavia fornire una motivazione atta non solo ad identificare i fattori che hanno condotto all'adozione della misura, ma anche a precisarne l'impatto onde consentire agli interessati di tutelare i loro diritti e alla Corte di esercitare il suo controllo. L'allusione a «perturbazioni degli scambi commerciali con la Repubblica popolare cinese», contenuta nel terzo `considerando', costituirebbe una semplice constatazione di fatto insufficiente a giustificare la maniera in cui l'istituzione esercita l'ampio potere di valutazione di cui dispone (sentenza Compagnia italiana alcool/Commissione, citata).

24 Il Consiglio fa valere che il governo spagnolo cerca di applicare la giurisprudenza della Corte relativa alla motivazione delle decisioni della Commissione alla presente causa, avente ad oggetto un regolamento del Consiglio, mentre tale tipo di atto non è necessariamente soggetto alle stesse prescrizioni delle decisioni. Il preambolo del regolamento impugnato avrebbe un carattere circostanziato ed esauriente, e non si limiterebbe ad una semplice allusione alle perturbazioni negli scambi. Esso farebbe al contrario apparire chiaramente i motivi che hanno spinto il Consiglio ad adottarlo e sarebbe pertanto conforme all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 190 del Trattato.

25 D'altra parte, il regolamento impugnato, limitandosi a modificare il livello di un contingente fissato dal regolamento n. 519/94, non avrebbe introdotto una modifica sostanziale della situazione esistente. Comunque sia, spetterebbe alle istituzioni comunitarie valutare le eventuali perturbazioni della situazione economica sulla quale il regolamento verrebbe ad incidere e decidere le misure da adottare di conseguenza.

26 La Commissione sostiene inoltre che la motivazione fornita nel preambolo del regolamento impugnato è sufficientemente chiara e precisa. L'adeguamento quantitativo del contingente per il 1994 si sarebbe reso necessario a causa delle perturbazioni constatate negli scambi commerciali con la Cina. Il Consiglio avrebbe, in particolare, cercato di mantenere un giusto equilibrio tra tutti gli interessi presenti, cioè, da un lato, l'esigenza di proteggere i settori dell'industria comunitaria interessata e, dall'altro, la necessità di mantenere un livello di commercio accettabile con la Cina. La mediazione tra questi interessi implicherebbe necessariamente l'esercizio di un ampio potere discrezionale da parte del Consiglio.

27 La Commissione aggiunge che, sebbene la scelta relativa ai prodotti contingentati non sia stata oggetto di una specifica e dettagliata motivazione, i principali elementi di fatto e di diritto sui quali il regolamento si fonda e le ragioni che hanno spinto il Consiglio ad adottarlo sono state indicate in maniera chiara e non equivoca nel preambolo del regolamento impugnato.

28 A questo proposito occorre ricordare che, come giustamente osservato dal Consiglio, secondo una giurisprudenza divenuta costante a partire dalla sentenza 13 marzo 1968, causa 5/67, Bensi (Racc. pag. 113, in particolare pag. 129), la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e, trattandosi di atti destinati ad un'applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall'altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge.

29 Ne consegue che la giurisprudenza richiamata dal governo spagnolo, relativa a decisioni della Commissione riguardanti i ricorrenti individualmente, non è pertinente nel caso di atti aventi portata generale come il regolamento impugnato.

30 D'altra parte, la Corte ha ripetutamente affermato che, se l'atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall'istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d'indole tecnica operate (v., in particolare, sentenza 22 gennaio 1986, causa 250/84, Eridania e a., Racc. pag. 117, punto 38).

31 Nel caso di specie, il Consiglio ha anzitutto ricordato, nel preambolo del regolamento impugnato, il contesto nel quale esso aveva determinato il livello iniziale del contingente controverso e lo scopo in tal modo perseguito. Esso ha in seguito spiegato che l'applicazione di tale contingente aveva provocato perturbazioni nei settori economici interessati e ne ha tratto la conclusione che un aumento di tale contingente era opportuno al fine di agevolare la transizione tra il vecchio regime d'importazione ed il nuovo.

32 Si deve quindi prendere atto che tale motivazione contiene una descrizione chiara della situazione di fatto e degli obiettivi perseguiti che, alla luce delle circostanze del caso di specie, appare sufficiente.

33 Infatti, da un lato, senza necessità di verificare se la modifica apportata dal regolamento controverso rivesta un carattere sostanziale, occorre ricordare che le istituzioni comunitarie dispongono di un potere di valutazione nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione della politica commerciale comune (v., in questo senso, sentenze 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka, Racc. pag. 2745, punto 27; 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust/Commissione, Racc. pag. 3745, punto 27; 7 maggio 1987, causa 256/84, Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. 1899, punto 20, causa 258/84, Nippon Seiko/Consiglio, Racc. pag. 1923, punto 34, e causa 260/84, Minebea/Consiglio, Racc. pag. 1975, punto 28).

34 In particolare, spetta al Consiglio valutare se, in funzione dei risultati ottenuti con l'applicazione del regolamento da esso emanato, occorra modificarne taluni elementi. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, il Consiglio non era tenuto ad evidenziare nella motivazione un'evoluzione delle circostanze che avevano condotto alla fissazione del primo contingente.

35 D'altra parte, avendo il Consiglio esposto gli obiettivi perseguiti, non era tenuto a giustificare le scelte tecniche effettuate, ed in particolare l'entità dell'aumento del contingente controverso.

36 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.

Sul motivo relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

37 In secondo luogo, il governo spagnolo fa valere che, adottando il regolamento impugnato, il Consiglio ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento, non avendo tenuto conto della situazione degli Stati membri e degli operatori economici interessati. Questi ultimi, senza che sia intervenuta una modifica delle circostanze di fatto, si sarebbero visti imporre in un lasso di tempo molto breve una modifica della situazione instaurata dal precedente regolamento, senza che tale cambiamento fosse giustificato da un interesse pubblico superiore. Ne sarebbe derivato un grave pregiudizio per tutti gli operatori che, tenendo conto del regolamento originario, avevano sciolto o differito i loro contratti.

38 Il governo spagnolo sottolinea di ritenersi legittimato ad invocare, nell'ambito di un ricorso di annullamento, la violazione del legittimo affidamento degli operatori interessati, ed in particolare degli operatori spagnoli, soprattutto se si considera che gli interessati non potrebbero presentare un tale ricorso nel caso di specie.

39 Il governo spagnolo aggiunge che non si può pretendere da parte di un operatore prudente ed accorto che egli preveda un cambiamento tale da svuotare di ogni contenuto pratico il contingente anteriore, e ciò solo quattro mesi dopo l'introduzione di quest'ultimo. Agli operatori interessati non potrebbe quindi rimproverarsi una mancanza di diligenza né imporsi l'obbligo di addossarsi rischi che oltrepassano il normale rischio inerente all'esercizio della loro attività.

40 Il Consiglio dubita, anzitutto, che il regolamento impugnato abbia potuto violare il legittimo affidamento del Regno di Spagna. Inoltre, supponendo anche che uno Stato membro fosse legittimato a invocare la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento che fa capo agli operatori economici interessati, si potrebbe solo constatare che il Consiglio ha rispettato in pieno tale principio. Infatti, ogni introduzione o modificazione di contingenti comunitari avrebbe effetti sugli scambi e l'eventualità che questi ultimi siano sensibilmente pregiudicati farebbe parte dei rischi economici inerenti ai settori interessati e noti a ciascun operatore economico prudente ed accorto. Infine il Consiglio dubita che si possa invocare un legittimo affidamento allorché la sola conseguenza eventuale derivante dall'aumento del contingente per gli operatori interessati consisterebbe in un diverso livello di concorrenza sul mercato comunitario dei giocattoli. In ogni caso, spetterebbe al governo ricorrente fornire la prova dell'esistenza di un legittimo affidamento in capo agli operatori economici interessati dal regolamento n. 519/94.

41 La Commissione fa valere, da parte sua, che, allorché un operatore economico prudente ed accorto è in grado di prevedere l'adozione di una misura comunitaria tale da pregiudicare i propri interessi, non potrebbe invocare una violazione del principio della protezione del legittimo affidamento una volta che tale misura è stata adottata. Nel caso di specie, le affermazioni del governo spagnolo riguardo alla violazione del legittimo affidamento non sarebbero fondate su alcuna prova o principio di prova. In ogni caso, nulla avrebbe potuto far supporre ad un operatore prudente ed accorto che il Consiglio non avrebbe modificato il contingente. Inoltre, tanto le autorità spagnole quanto gli operatori economici del settore sarebbero intervenuti molto attivamente nell'iter di elaborazione sia del regolamento n. 519/94 sia del regolamento impugnato, circostanza che avrebbe permesso loro di conoscere, con largo anticipo, il contenuto del regolamento. Infine, il regolamento n. 519/94 prevederebbe espressamente sia l'introduzione di contingenti quantitativi sia la loro modifica allo scopo di adattarli regolarmente all'evoluzione della situazione economica. Di conseguenza, la possibilità di un adeguamento, o addirittura della soppressione, dei contingenti fissati sarebbe stata nota e tali interventi sarebbero stati prevedibili.

42 Occorre constatare, in via preliminare, che, nonostante il governo spagnolo sostenga che il regolamento impugnato pregiudica anche il legittimo affidamento degli Stati membri, i suoi argomenti si riferiscono essenzialmente alla violazione del legittimo affidamento degli operatori interessati. Tuttavia, nonostante i dubbi manifestati dal Consiglio, nulla si oppone a che uno Stato membro faccia valere, nell'ambito di un ricorso d'annullamento, che un atto delle istituzioni pregiudica il legittimo affidamento di talune persone (v., a questo proposito, sentenze 14 gennaio 1987, causa 278/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 1, punti 34-36; 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punti 17-20, e 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punti 49-54).

43 Per quanto riguarda la fondatezza di tale motivo, occorre ricordare, da un lato, che, secondo una costante giurisprudenza, poiché le istituzioni comunitarie dispongono di un potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione della politica commerciale comune, gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata con provvedimenti adottati da tali istituzioni nell'ambito del loro potere discrezionale (sentenze citate Edeka, punto 27; Faust/Commissione, punto 27; Koyo Seiko/Consiglio, punto 20; Nippon Seiko/Consiglio, punto 34, e Minebea/Consiglio, punto 28).

44 D'altra parte, nel caso di specie, risultava espressamente dal regolamento n. 519/94, ed in particolare dal sesto considerando e dagli artt. 1, n. 4, e 4, n. 3, che i contingenti di cui all'allegato II potevano essere oggetto di adeguamento. Conseguentemente, misure quali quelle previste dal regolamento impugnato erano ampiamente prevedibili dagli operatori interessati.

45 Ne consegue che, adottando il regolamento impugnato, il Consiglio non ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento e che tale motivo non può dunque essere accolto.

46 Non essendo fondati i motivi dedotti dal governo ricorrente, occorre respingere interamente il ricorso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

47 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese, come richiesto dal Consiglio. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, di tale regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenienti sopportano le loro proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

48 Il ricorso è respinto.

49 Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

50 La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.