61994J0234

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 1996. - Waltraud Tomberger contro Gebrüder von der Wettern GmbH. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. - Direttiva 78/660/CEE - Conti annuali - Stato patrimoniale - Data di realizzazione degli utili. - Causa C-234/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-03133


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Società ° Direttiva 78/660 ° Conti annuali di taluni tipi di società ° Principio del quadro fedele ° Obbligo di iscrivere esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio ° Caso concreto

[Direttiva del Consiglio 78/660/CEE, art. 31, n. 1, lett. c), sub aa)]

Massima


La quarta direttiva 78/660, basata sull' art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla settima direttiva 83/349, relativa ai conti consolidati, stabilisce, al fine di coordinare il contenuto dei detti bilanci, il principio del "quadro fedele" e mira essenzialmente a garantirne il rispetto. L' applicazione di tale principio deve ispirarsi, per quanto possibile, ai principi generali contenuti nell' art. 31 della direttiva e, in particolare, nel n. 1, lett. c), sub aa) e bb, e lett. d), di tale articolo. Emerge da tali disposizioni che la contabilizzazione del complesso degli elementi che sono effettivamente imputabili all' esercizio considerato consente di garantire il rispetto del detto principio.

Nell' ipotesi in cui

° una società (la società controllante) sia socio unico di un' altra società (la controllata) e ne detenga quindi il controllo,

° secondo il diritto nazionale, la società controllante e la controllata costituiscano un gruppo,

° gli esercizi delle due società coincidano,

° il bilancio della controllata per l' esercizio di cui trattasi sia stato approvato dall' assemblea dei soci prima che fosse completata la certificazione del bilancio della società controllante per il medesimo esercizio,

° risulti dal bilancio della controllata per l' esercizio di cui trattasi, come approvato dall' assemblea dei soci, che, alla data di chiusura del bilancio della controllata (vale a dire l' ultimo giorno di tale esercizio), quest' ultima ha deliberato la destinazione di utili alla società controllante, e

° il giudice nazionale abbia accertato che il bilancio della controllata per quel determinato esercizio fornisce un quadro fedele della sua situazione patrimoniale e finanziaria nonché dei risultati economici conseguiti,

la regola dettata dall' art. 31, n. 1, lett. c), sub aa), della quarta direttiva, secondo cui, ai fini della valutazione delle voci dei conti annuali, possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio, non osta a che il giudice nazionale consideri che gli utili di cui trattasi devono essere iscritti nel bilancio della società controllante per l' esercizio in relazione al quale la controllata ha deliberato la loro destinazione.

Parti


Nel procedimento C-234/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, dal Bundesgerichtshof nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Waltraud Tomberger

e

Gebrueder von der Wettern GmbH,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 31, n. 1, e 59 della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull' articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), come modificata dalla settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull' articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la signora Tomberger, dall' avv. Hansjuergen Herrmann, del foro di Colonia;

° per la Gebrueder von der Wettern GmbH, dall' avv. Adelgund Hofmeister, del foro di Colonia;

° per il governo tedesco, dai signori Alfred Dittrich, Regierungsdirektor presso il ministero federale della Giustizia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Antonio Caeiro e Juergen Grunwald, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Tomberger, rappresentata dall' avv. Klaus Heinemann, del foro di Colonia, della Gebrueder von der Wettern GmbH, rappresentata dall' avv. Adelgund Hofmeister, del governo tedesco, rappresentato dal signor Alfred Dittrich, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor David Anderson, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor Juergen Grunwald, all' udienza del 16 novembre 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 gennaio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 luglio 1994, pervenuta in cancelleria il 18 agosto successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 31, n. 1, e 59 della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull' articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11; in prosieguo: la "quarta direttiva"), come modificata dalla settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull' articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193, pag. 1).

2 La detta questione è sorta nell' ambito di una controversia tra la signora Tomberger (in prosieguo: la "ricorrente") e la Gebrueder von der Wettern (in prosieguo: la "resistente"), società di diritto tedesco con sede in Germania.

3 L' art. 2, n. 3, della quarta direttiva, formulato nei medesimi termini del quarto 'considerando' , così recita:

"I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società"

4 Il n. 5 del medesimo articolo prevede quanto segue:

"Se, in casi eccezionali, l' applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l' obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3".

5 L' art. 31, n. 1, della quarta direttiva, così dispone:

"1. Gli Stati membri garantiscono che la valutazione delle voci dei conti annuali si faccia conformemente ai seguenti principi generali:

(...)

c) occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:

aa) possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;

bb) occorre tenere conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell' esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione;

(...)

d) si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all' esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell' incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi;

(...)".

6 Ai sensi dell' art. 59, n. 1, della quarta direttiva, come modificato,

"Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le partecipazioni ai sensi dell' articolo 17 detenute nel capitale di imprese sulla cui gestione e politica finanziaria è esercitata un' influenza notevole siano iscritte nello stato patrimoniale conformemente ai paragrafi da 2 a 9 come sottovoci delle voci 'Partecipazioni in imprese collegate' o 'Partecipazioni' , a seconda dei casi".

7 L' art. 59, nn. 2-9, come modificato, prevede due metodi di valutazione delle partecipazioni di cui al n. 1.

8 La ricorrente, azionista della società resistente, ha contestato il bilancio di tale società relativo all' esercizio 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1989, approvato il 19 ottobre 1990 dall' assemblea dei soci.

9 La resistente detiene, in particolare, il 100% del capitale delle società Technische Sicherheitssystem GmbH e Gesellschaft fuer Bauwerksabdichtungen mbH (in prosieguo le "società TSS e GfB").

10 Il 29 giugno 1990 i bilanci delle società TSS e GfB, anch' essi relativi all' esercizio 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1989, sono stati approvati con delibera delle rispettive assemblee. Risultava dai detti bilanci che alcuni utili erano stati destinati, ma non ancora corrisposti, alla resistente per l' esercizio 1989.

11 Nel bilancio della resistente relativo al 1989 risultavano gli utili ad essa distribuiti dalle società TSS e GfB per l' esercizio 1988, ma non quelli che le erano stati destinati in relazione all' esercizio 1989.

12 La ricorrente, ritenendo che, in forza della quarta direttiva, il bilancio della resistente per l' esercizio 1989 avrebbe dovuto indicare gli utili destinati a quest' ultima dalle società TSS e GfB per il medesimo esercizio, ha adito il Landgericht chiedendo l' annullamento della delibera con la quale l' assemblea dei soci della resistente ha approvato il bilancio per il 1989. La domanda, respinta in primo grado e in appello, è stata reiterata in cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof.

13 Secondo il Bundesgerichtshof, il diritto di un' impresa (società controllante) che è socio unico o di maggioranza di un' altra società (società controllata) di partecipare agli utili di quest' ultima acquisisce sufficiente concretezza alla data di chiusura del bilancio della controllata per poter essere considerato come parte del patrimonio della società controllante. Ne deriverebbe che tale credito dovrebbe essere imputato al bilancio della società controllante "sin dalla data in cui sorge" l' obbligazione corrispondente della controllata nei confronti della controllante. Tuttavia, il Bundesgerichtshof si interroga sulla compatibilità di tale interpretazione con le esigenze della quarta direttiva.

14 In queste circostanze il Bundesgerichtshof ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se sia compatibile con la regola dettata dall' art. 31, n. 1, lett. c), sub aa), della quarta direttiva 25 luglio 1978, 78/660/CEE, secondo cui possono essere indicati in bilancio esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio, e con i principi sanciti dall' art. 59 della direttiva medesima relativi al cosiddetto metodo dell' equivalenza (' Equity method' ), che il diritto alla corresponsione degli utili spettanti ad una società partecipante, quale unico socio, ad una società a responsabilità limitata ° che possa quindi presumersi controllata dalla prima, ai sensi dell' art. 17, secondo comma, della legge in materia di società per azioni, ovvero costitutiva, insieme con la prima, di un gruppo (Konzern), ai sensi dell' art. 18, primo comma, terzo capoverso, della medesima legge ° venga imputato, sin dalla data di chiusura dell' esercizio della società controllata, al patrimonio della società che è socio unico o di maggioranza della prima, e che esso debba conseguentemente essere iscritto all' attivo del bilancio della società di cui trattasi 'sin da quella data' , nell' ipotesi in cui vi sia corrispondenza tra i periodi di esercizio delle due società e l' assemblea dei soci della società a responsabilità limitata controllata abbia approvato il bilancio e deliberato in ordine alla destinazione degli utili ad una data in cui la certificazione del bilancio della società che detiene il controllo dell' altra, quale unico socio, non è ancora conclusa".

15 Si deve sottolineare, in limine, che, come emerge dalla formulazione della questione pregiudiziale e dell' ordinanza di rinvio, la detta questione si inserisce in un contesto di ipotesi chiaramente delineate:

° la società controllante è socio unico della controllata e ne detiene quindi il controllo;

° secondo il diritto nazionale, la società controllante e la controllata costituiscono un gruppo;

° gli esercizi delle due società coincidono;

° il bilancio della controllata per l' esercizio di cui trattasi è stato approvato dall' assemblea dei soci prima che sia stata completata la certificazione del bilancio della società controllante per il medesimo esercizio;

° risulta dal bilancio della controllata per l' esercizio di cui trattasi, come approvato dall' assemblea dei soci, che, alla data di chiusura del bilancio della controllata (vale a dire l' ultimo giorno di tale esercizio), quest' ultima ha deliberato la destinazione degli utili alla società controllante, e

° secondo il giudice nazionale, alla luce delle presunzioni del diritto nazionale in ordine ai rapporti tra società controllante e controllata, il diritto della controllante di partecipare agli utili in argomento appare sufficientemente concretato, alla data di chiusura del bilancio delle due società, per potersi considerare imputato, sin da quella data, al patrimonio della società controllante.

16 Quanto all' art. 59 della quarta direttiva, come modificato, che è stato richiamato dal giudice di rinvio, è sufficiente osservare, come ha rilevato l' avvocato generale al paragrafo 12 delle conclusioni, che tale disposizione non può incidere in alcun modo sulla soluzione della controversia principale poiché il legislatore tedesco non ha esercitato la facoltà concessagli dalla detta disposizione e i metodi di valutazione previsti da quest' ultima non si applicano quindi in Germania.

17 Per quanto riguarda l' art. 31 della quarta direttiva, va ricordato che tale direttiva mira al coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali di alcuni tipi di società (v. il primo 'considerando' ). Al fine di coordinare il contenuto dei bilanci, la detta direttiva stabilisce il principio del "quadro fedele" e mira essenzialmente a garantirne il rispetto. In base a tale principio, i bilanci delle società considerate dalla quarta direttiva devono fornire un quadro fedele della loro situazione patrimoniale e finanziaria nonché del loro risultato economico (v. il quarto 'considerando' e l' art. 2, nn. 3 e 5, della quarta direttiva).

18 L' applicazione del principio del quadro fedele deve ispirarsi, per quanto possibile, ai principi generali contenuti nell' art. 31 della quarta direttiva. Nel caso di specie, i principi sanciti dall' art. 31, n. 1, lett. c), sub aa) e bb), e lett. d), rivestono un' importanza particolare.

19 In primo luogo, ai sensi del n. 1, lett. c), sub aa), di tale articolo solo gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio possono esservi indicati.

20 In secondo luogo, il n. 1, lett. d), del medesimo articolo precisa che si deve tener conto, nel bilancio relativo ad un determinato esercizio, di tutti gli oneri e di tutti i proventi relativi a tale esercizio, senza considerare la data del pagamento o dell' incasso degli stessi.

21 In terzo luogo, per quanto riguarda i rischi e le perdite che trovano origine nel corso di un esercizio, il n. 1, lett. c), sub bb), impone che essi siano presi in considerazione anche se noti solo tra la data di chiusura dell' esercizio e la data di redazione del bilancio relativo a tale esercizio.

22 Emerge da tali disposizioni che la contabilizzazione del complesso degli elementi ° utili realizzati, oneri, proventi, rischi e perdite ° che sono effettivamente imputabili all' esercizio in argomento consente di garantire il rispetto del principio del quadro fedele.

23 Ora, nel caso di specie, secondo il bilancio della controllata, gli utili di cui trattasi sono stati realizzati da quest' ultima nel corso dell' esercizio 1989 e sono stati dalla stessa destinati alla società controllante in data 31 dicembre 1989, vale a dire prima della chiusura di tale esercizio. Compete quindi al giudice nazionale accertare, prima dell' esame del bilancio della controllante, che non vi siano elementi idonei a porre in discussione il fatto che tale rappresentazione della situazione economica della controllata è conforme al principio del quadro fedele.

24 Risulta dalle considerazioni che precedono che, quando il bilancio della società controllata è esso stesso conforme al principio del quadro fedele, la regola dettata dall' art. 31, n. 1, lett. c), sub aa), della quarta direttiva non osta a che il giudice nazionale consideri che, nelle circostanze sopra descritte, gli utili di cui trattasi devono essere iscritti nel bilancio della società controllante per l' esercizio in relazione al quale la controllata ha deliberato la loro destinazione.

25 Di conseguenza, la questione posta dal giudice di rinvio dev' essere risolta dichiarando che, nell' ipotesi in cui

° una società (la società controllante) sia socio unico di un' altra società (la controllata) e ne detenga quindi il controllo,

° secondo il diritto nazionale, la società controllante e la controllata costituiscano un gruppo,

° gli esercizi delle due società coincidano,

° il bilancio della controllata per l' esercizio di cui trattasi sia stato approvato dall' assemblea dei soci prima che fosse completata la certificazione del bilancio della società controllante per il medesimo esercizio,

° risulti dal bilancio della controllata per l' esercizio di cui trattasi, come approvato dall' assemblea dei soci, che, alla data di chiusura del bilancio della controllata (vale a dire l' ultimo giorno di tale esercizio), quest' ultima ha deliberato la destinazione di utili alla società controllante, e

° il giudice nazionale abbia accertato che il bilancio della controllata per quel determinato esercizio fornisce un quadro fedele della sua situazione patrimoniale e finanziaria nonché dei risultati economici conseguiti,

la regola dettata dall' art. 31, n. 1, lett. c), sub aa), della quarta direttiva non osta a che il giudice nazionale consideri che gli utili di cui trattasi devono essere iscritti nel bilancio della società controllante per l' esercizio in relazione al quale la controllata ha deliberato la loro destinazione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

26 Le spese sostenute dai governi tedesco e del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof con ordinanza 21 luglio 1994, dichiara:

Nell' ipotesi in cui

° una società (la società controllante) sia socio unico di un' altra società (la controllata) e ne detenga quindi il controllo,

° secondo il diritto nazionale, la società controllante e la controllata costituiscano un gruppo,

° gli esercizi delle due società coincidano,

° il bilancio della controllata per l' esercizio di cui trattasi sia stato approvato dall' assemblea dei soci prima che fosse completata la certificazione del bilancio della società controllante per il medesimo esercizio,

° risulti dal bilancio della controllata per l' esercizio di cui trattasi, come approvato dall' assemblea dei soci, che, alla data di chiusura del bilancio della controllata (vale a dire l' ultimo giorno di tale esercizio), quest' ultima ha deliberato la destinazione di utili alla società controllante, e

° il giudice nazionale abbia accertato che il bilancio della controllata per quel determinato esercizio fornisce un quadro fedele della sua situazione patrimoniale e finanziaria nonché dei risultati economici conseguiti,

la regola dettata dall' art. 31, n. 1, lett. c), sub aa), della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull' articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull' articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati, non osta a che il giudice nazionale consideri che gli utili di cui trattasi devono essere iscritti nel bilancio della società controllante per l' esercizio in relazione al quale la controllata ha deliberato la loro destinazione.