61994J0126

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 1996. - Société Cadi Surgelés, Société Sofrigu, Société Sofroi e Société Sofriber contro Ministre des Finances e Directeur général des douanes. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris - Francia. - Libera circolazione delle merci - Tariffa doganale comune - Politica commerciale comune - Regime fiscale dei dipartimenti francesi d'oltremare - Beni in provenienza da paesi terzi. - Causa C-126/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-05647


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Libera circolazione delle merci ° Scambi con i paesi terzi ° Dazi doganali ° Tasse di effetto equivalente ° Istituzione unilaterale da parte degli Stati membri dopo l' entrata in vigore della Tariffa doganale comune ° Inammissibilità ° Riscossione di tasse istituite prima dell' entrata in vigore della Tariffa doganale comune ° Ammissibilità ° Presupposti

(Trattato CE, artt. 18-29)

2. Questioni pregiudiziali ° Interpretazione ° Effetti nel tempo delle sentenze di interpretazione ° Effetto retroattivo ° Limiti ° Certezza del diritto

(Trattato CE, art. 177)

Massima


1. Non è compatibile col Trattato CEE, divenuto Trattato CE, la riscossione di un dazio doganale o di una tassa di effetto equivalente introdotti unilateralmente da uno Stato membro dopo la messa in vigore della Tariffa doganale comune, il 1 luglio 1968, sulle importazioni in provenienza diretta da paesi terzi non vincolati alla Comunità da accordi particolari.

Il Trattato non osta invece alla riscossione di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione che, con riguardo a tutte le sue caratteristiche essenziali, segnatamente la sua denominazione, il suo fatto generatore, la sua base imponibile, i suoi criteri di applicazione, le persone che vi sono soggette, nonché la destinazione del suo gettito, debba essere considerata come una tassa esistente a tale data, a condizione che non ne sia stato aumentato il livello. In caso di aumento va considerata incompatibile col Trattato soltanto la differenza che risulta dall' aumento.

2. Le disposizioni del Trattato relative ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente non possono essere invocate, per imperiosi motivi di certezza del diritto, a sostegno di richieste dirette ad ottenere il rimborso di somme riscosse, a titolo di dazi aggiuntivi, su beni in provenienza da paesi terzi non vincolati alla Comunità da accordi particolari, prima del 16 luglio 1992, data della sentenza (causa C-163/90, Legros e a.), che dichiara l' inammissibilità di una tassazione siffatta con riguardo al diritto comunitario, salvo per coloro che, prima di tale data, abbiano intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti.

Ciò vale anche per le somme riscosse, prima di detta data, su tali beni a titolo di dazio di mare nei limiti in cui la riscossione delle somme in parola fosse dichiarata illegittima per violazione del divieto di introdurre unilateralmente nuove tasse di effetto equivalente dopo l' istituzione della Tariffa doganale comune.

Parti


Nel procedimento C-126/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal d' instance del 12 arrondissement di Parigi nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Société Cadi Surgelés,

Société Sofrigu,

Société Sofroi,

Société Sofriber,

e

Ministero delle Finanze,

Direttore generale delle dogane,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 9, 12, 113 e 227, n. 2, del Trattato CEE, divenuto Trattato CE,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la società Cadi Surgelés e altre, dall' avv. Mireille Abensour-Gibert, del foro di Parigi;

° per il governo francese, dalle signore Edwige Belliard, direttore aggiunto presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Isabelle Latournarie, amministratore con funzioni amministrative superiori presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della società Cadi Surgelés e altre, rappresentate dall' avv. Mireille Abensour-Gibert, del governo francese, rappresentato dalla signora Anne de Bourgoing, incaricata ad hoc presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai signori Richard Wainwright e Jean-Francis Pasquier, all' udienza dell' 11 gennaio 1996,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 febbraio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 27 gennaio 1994, pervenuta in cancelleria il 3 maggio successivo, il Tribunal d' instance del 12 arrondissement di Parigi ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 9, 12, 113 e 227, n. 2, del Trattato CEE, divenuto Trattato CE.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che vede opposti, da un lato, le società Cadi Surgelés, Sofrigu, Sofroi e Sofriber, società di diritto francese con sede sociale nei dipartimenti francesi d' oltremare (in prosieguo: le "ricorrenti"), e, dall' altro, il ministro dell' Economia, delle Finanze e del Bilancio, nonché il direttore generale delle dogane.

3 Le ricorrenti importano da molti anni nei dipartimenti francesi d' oltremare (in prosieguo: i "DOM") merci che provengono da altre regioni di Francia, da altri Stati membri della Comunità e da paesi terzi. In occasione dell' importazione di merci nei DOM, l' amministrazione delle dogane ha richiesto alle ricorrenti il pagamento di una somma a titolo, da un lato, di un' imposizione designata "dazio di mare" e, dall' altro, di un' imposizione designata "dazio aggiuntivo".

4 All' atto dell' entrata in vigore della Tariffa doganale comune il 1 luglio 1968, un' imposizione designata "dazio di mare" veniva percepita, a norma della legge 19 marzo 1946, n. 46-451, nei DOM sull' importazione di qualsiasi merce.

5 All' epoca dei fatti nella causa principale, a norma della legge 2 agosto 1984, n. 84-747 (in prosieguo: la "legge 1984"), un' imposizione, parimenti designata "dazio di mare", colpiva, in quanto "imposta di consumo", all' atto dell' importazione qualsiasi merce introdotta nei DOM. La base di tale imposizione era il valore in dogana delle merci nel luogo della loro introduzione nei DOM interessati. La legge 1984 ha riconosciuto ai DOM anche la possibilità di istituire, alle stesse condizioni, un dazio aggiuntivo al tasso dell' 1%.

6 Ritenendo che né il dazio di mare né il dazio aggiuntivo fossero conformi al Trattato, l' 11 dicembre 1991 le ricorrenti hanno adito il Tribunal d' instance del 12 arrondissement di Parigi allo scopo di ottenere il rimborso delle somme indebitamente riscosse.

7 Va ricordato che, nella sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90, Legros e a. (Racc. pag. I-4625), che verteva sulla riscossione del dazio di mare in base alla legge del 1984, la Corte ha dichiarato che un' imposta proporzionale al valore in dogana dei beni, riscossa da uno Stato membro sulle merci importate da un altro Stato membro, all' atto della loro introduzione in una regione del territorio del primo Stato membro, costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio all' importazione, nonostante il fatto che essa colpisca altresì le merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra parte di questo stesso Stato.

8 Con sentenza 27 gennaio 1994 il giudice nazionale ha condannato l' amministrazione delle dogane, in forza della citata sentenza Legros e a., a rimborsare alle ricorrenti le somme versate a titolo dei due tributi, in quanto esse erano state riscosse su merci in provenienza da un altro Stato membro. Le ricorrenti hanno mantenuto le istanze di rimborso delle somme per le merci provenienti da altre regioni francesi, nonché da paesi terzi. Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha sospeso il procedimento e sottoposto quattro questioni pregiudiziali alla Corte.

9 Con decisione 4 maggio 1994 il presidente della Corte ha sospeso il procedimento, ai sensi dell' art. 82 bis, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura, sino alla pronuncia della sentenza 9 agosto 1994, nelle cause riunite C-363/93, C-407/93, C-408/93, C-409/93, C-410/93 e C-411/93, Lancry e a. (Racc. pag. I-3957).

10 La Corte ha ritenuto in tale sentenza che un tributo, quale il dazio di mare, che viene riscosso da uno Stato membro su tutte le merci introdotte in una regione del suo territorio, costituisce una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione non solo quando colpisce le merci introdotte in tale regione in provenienza da altri Stati membri, ma anche quando grava le merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra regione dello stesso Stato.

11 In seguito a tale sentenza, con ordinanza 5 gennaio 1995 pervenuta in cancelleria il 27 gennaio successivo il giudice nazionale ha rinunciato alle prime tre questioni sottoposte alla Corte, pur mantenendo l' ultima, formulata nei seguenti termini:

"Se il principio di non discriminazione sancito dal Trattato può essere interpretato nel senso che esso vieta ad uno Stato membro la riscossione di un' imposta interna dichiarata tassa di effetto equivalente su merci in provenienza da paesi terzi non vincolati alla Comunità da accordi particolari, sebbene le merci importate da altri Stati membri in provenienza dagli stessi paesi terzi non siano soggette alla detta tassa.

In caso di soluzione negativa, se la riscossione di una tassa siffatta da parte del detto Stato membro costituisca una disparità di trattamento atta a pregiudicare l' uguaglianza tra operatori economici nei diversi Stati membri e a provocare distorsioni o a nuocere al funzionamento del mercato comune".

12 Con tali questioni il giudice nazionale intende accertare in buona sostanza se il Trattato osta a che uno Stato membro riscuota, all' atto dell' importazione di merci in provenienza da paesi terzi non vincolati alla Comunità da accordi particolari, tasse di effetto equivalente a dazi doganali quali il dazio di mare ed il dazio aggiuntivo controversi.

13 Ai sensi dell' art. 9, n. 1, del Trattato, la Comunità è fondata sopra un' unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all' importazione e all' esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente come pure l' adozione di una Tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

14 Secondo la giurisprudenza costante, la Tariffa doganale comune è intesa alla parificazione degli oneri doganali gravanti, alle frontiere della Comunità, sulle merci importate da paesi terzi, al fine di evitare distorsioni nella libera circolazione interna o nei rapporti concorrenziali (sentenza 13 dicembre 1973, cause riunite 37/73 e 38/73, Diamantarbeiders, Racc. pag. 1609, punto 9).

15 Nella citata sentenza Diamantarbeiders la Corte ha sottolineato che, benché, a differenza del capitolo del Trattato relativo all' eliminazione dei dazi doganali tra gli Stati membri (artt. 12-17 del Trattato), il capitolo relativo all' istituzione della Tariffa doganale comune (artt. 18-29 del Trattato) non menzioni le "tasse d' effetto equivalente ai dazi doganali", tale omissione non significa che queste tasse possano essere mantenute in vigore né, a fortiori, istituite (punto 10).

16 La Corte ha poi osservato, quanto all' attuazione della Tariffa doganale comune, che il regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo all' istituzione della Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1), non contempla espressamente la soppressione o la parificazione delle tasse diverse dai dazi doganali propriamente detti. Essa ha però ritenuto che si desume dal suo scopo ch' esso vieta agli Stati membri di modificare, mediante tributi addizionali, il livello della protezione concessa dalla Tariffa doganale comune (punto 13).

17 Inoltre, nella medesima sentenza, la Corte ha ricordato che la definizione dei principi uniformi su cui è basata la politica commerciale comune (art. 113, n. 1, del Trattato) implica, come la stessa Tariffa doganale comune, la soppressione delle disparità nazionali, fiscali e commerciali, riguardo agli scambi coi paesi terzi (punto 16).

18 La Corte ha dichiarato pertanto che, a partire dal 1 luglio 1968, gli Stati membri non possono introdurre unilateralmente nuove tasse sulle merci importate direttamente da paesi terzi, né aumentare quelle in vigore a tale data (punto 22).

19 Ne deriva che gli Stati membri non hanno la facoltà di aggiungere unilateralmente tributi nazionali ai dazi dovuti in forza della normativa comunitaria, a pena di fare ad essa perdere la sua necessaria uniformità (sentenza 5 ottobre 1995, causa C-125/94, Aprile, Racc. pag. I-2919, punto 35).

20 Diverso è però il caso delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali già esistenti al momento dell' entrata in vigore della Tariffa doganale comune, il 1 luglio 1968 (in prosieguo: le "tasse esistenti"). Infatti, se la Corte ha sottolineato, nella citata sentenza Diamantarbeiders, che la realizzazione della politica commerciale comune avrebbe dovuto implicare la soppressione di qualsiasi disparità fiscale e commerciale nazionale relativa agli scambi coi paesi terzi (punto 23), essa ha dichiarato che la riduzione o soppressione di queste ultime presupponeva l' intervento della Comunità e spettava quindi alle istituzioni della stessa (punti 24 e 25).

21 La facoltà conseguentemente riconosciuta agli Stati membri di mantenere, nei loro rapporti con i paesi terzi, tasse di effetto equivalente ai dazi doganali già esistenti al 1 luglio 1968 costituisce un' eccezione ai principi di uniformità previsti dalla Tariffa doganale comune e dalla politica commerciale comune. Essa va applicata quindi in maniera restrittiva.

22 Va ritenuto pertanto che soltanto una tassa che, con riguardo ad ogni sua caratteristica essenziale, sia identica ad una tassa già in vigore al 1 luglio 1968 può essere qualificata alla stregua di tassa esistente.

23 Spetta al giudice nazionale, al fine di stabilire se il tributo litigioso debba qualificarsi come tassa esistente, procedere al raffronto tra le norme applicabili alle imposizioni controverse e quelle che lo sarebbero state al 1 luglio 1968. Un raffronto siffatto deve tener conto del complesso degli elementi caratterizzanti un' imposizione, segnatamente la sua denominazione, il suo fatto generatore, la sua base imponibile, i suoi criteri di applicazione, le persone che vi sono soggette, nonché la destinazione del suo gettito.

24 Va osservato in proposito che un semplice cambiamento, nell' ambito di una riorganizzazione amministrativa, dell' autorità responsabile della tassa non osta, in quanto tale, a che quest' ultima venga considerata come una tassa esistente.

25 Al contrario il solo fatto che un tributo, quale il dazio di mare in parola, conservi la stessa epigrafe di un tributo esistente nel 1968 non è sufficiente per qualificarla come tassa esistente.

26 Spetta nel caso di specie al giudice nazionale valutare, tra l' altro, l' importanza delle varie modifiche introdotte nella legislazione in questione, segnatamente quelle apportate dalla legge 1984 per effetto della quale l' imposizione controversa sembra esser stata qualificata, per la prima volta, come "imposta di consumo" dovuta dalla persona che immette la merce in consumo, mentre, in precedenza, trattavasi di una tassa applicata nei DOM che trovava la sua origine in una legge "relativa all' istituzione della tariffa generale doganale" (legge 11 gennaio 1892).

27 Laddove il giudice nazionale decidesse che l' imposizione litigiosa va qualificata alla stregua di tassa esistente, a lui spetterebbe, in seguito, accertare se il livello della tassa sia stato aumentato a partire dal 1 luglio 1968. Emerge infatti dalla citata sentenza Diamantarbeiders che qualsiasi maggiorazione verificatasi dopo il 1 luglio 1968, foss' anche minima, è incompatibile col diritto comunitario.

28 Trattandosi del tributo designato "dazio di mare", risulta dalla normativa nazionale comunicata alla Corte dal governo francese che, a partire dal 1968, il livello dell' imposizione è stato aumentato in tutti i DOM per numerose categorie di prodotti, tra gli altri la carne, la birra, gli alcolici e gli autoveicoli. Va effettuato quindi un raffronto, riguardo ad ogni prodotto eventualmente tassato, tra l' importo dovuto attualmente in base alla tassa litigiosa e l' importo che sarebbe stato dovuto al medesimo titolo, a valore uguale della merce, in forza delle norme vigenti al 1 luglio 1968 per un prodotto identico a quello in causa. La differenza che risulta dall' aumento va considerata incompatibile col Trattato.

29 Quanto al dazio aggiuntivo, lo si qualifichi come semplice aumento del dazio di mare ovvero come nuova tassa, è d' uopo constatare che una tassa siffatta è incompatibile col Trattato.

30 Alla luce delle considerazioni precedenti, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che non è compatibile col Trattato la riscossione di un dazio doganale o di una tassa di effetto equivalente introdotti unilateralmente da uno Stato membro dopo la messa in vigore della Tariffa doganale comune, il 1 luglio 1968, sulle importazioni in provenienza diretta da paesi terzi non vincolati alla Comunità da accordi particolari. Il Trattato non osta invece alla riscossione di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione che, con riguardo a tutte le sue caratteristiche essenziali, debba essere considerata come una tassa esistente a tale data, a condizione che non ne sia stato aumentato il livello. In caso di aumento va considerata incompatibile col Trattato soltanto la differenza che risulta dall' aumento.

Sugli effetti nel tempo della presente sentenza

31 Nel caso in cui la Corte ritenesse che il Trattato osta alla riscossione di tributi del tipo di quelli controversi nella causa principale, il governo francese chiede alla medesima di limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

32 Va ricordato in proposito che, nella citata sentenza Legros e a., la Corte ha dichiarato che condizioni tassative di certezza del diritto esigevano che le disposizioni del Trattato relative alle tasse di effetto equivalente a dazi all' importazione non potessero essere invocate a sostegno di richieste di rimborso di un tributo come il dazio di mare, pagato anteriormente alla data della suddetta sentenza (16 luglio 1992), salvo per i richiedenti che, prima di tale data, avessero agito in giudizio o altrimenti contestato l' imposizione con un' impugnativa equivalente.

33 Per i medesimi motivi va concluso che le disposizioni del Trattato relative ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente non possono essere invocate a sostegno di richieste dirette ad ottenere il rimborso di somme riscosse, prima del 16 luglio 1992, a titolo di dazi aggiuntivi su beni in provenienza da paesi terzi non vincolati alla Comunità da accordi particolari, salvo per i richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o altrimenti contestato l' imposizione con un' impugnativa equivalente. Ciò vale anche per le somme riscosse, prima di detta data, su tali beni a titolo di dazio di mare nei limiti in cui la riscossione delle somme in parola fosse dichiarata illegittima in forza della presente sentenza.

34 Viceversa, per il periodo successivo al 16 luglio 1992, il governo francese non poteva, alla luce delle citate sentenze Diamantarbeiders e Legros e a., persistere ragionevolmente nella convinzione che la riscossione del dazio aggiuntivo nonché del dazio di mare ° nella sua integralità qualora quest' ultimo fosse qualificato come nuova tassa o quanto ai suoi successivi aumenti laddove lo si qualificasse come tassa esistente ° su beni in provenienza da paesi terzi non vincolati alla Comunità da accordi particolari fosse conforme al diritto comunitario.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

35 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal d' instance del 12 arrondissement di Parigi con ordinanza 27 gennaio 1994, dichiara:

1) Non è compatibile col Trattato CEE, divenuto Trattato CE, la riscossione di un dazio doganale o di una tassa di effetto equivalente introdotti unilateralmente da uno Stato membro dopo l' attuazione della Tariffa doganale comune, il 1 luglio 1968, sulle importazioni in provenienza diretta da paesi terzi non vincolati alla Comunità da accordi particolari. Il Trattato non osta invece alla riscossione di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione che, con riguardo a tutte le sue caratteristiche essenziali, debba essere considerata come una tassa esistente a tale data, a condizione che non ne sia stato aumentato il livello. In caso di aumento va considerata incompatibile col Trattato soltanto la differenza che risulta dall' aumento.

2) Le disposizioni del Trattato relative ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente non possono essere invocate a sostegno di richieste dirette ad ottenere il rimborso di somme riscosse, prima del 16 luglio 1992, a titolo di dazi aggiuntivi su beni in provenienza da paesi terzi non vincolati alla Comunità da accordi particolari, salvo per i richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o altrimenti contestato l' imposizione con un' impugnativa equivalente. Ciò vale anche per le somme riscosse, prima di detta data, su tali beni a titolo di dazio di mare nei limiti in cui la riscossione delle somme in parola fosse dichiarata illegittima in forza della presente sentenza.