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Massima

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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Esecuzione ° Mezzi di ricorso ° Ricorso in cassazione o ricorso analogo per motivi di diritto ° Decisioni suscettibili di ricorso ° Decisione relativa alla sospensione del procedimento adottata dal giudice dinanzi al quale è stata proposta opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione ° Esclusione ° Competenza del giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso per motivi di diritto a decidere in ordine alla detta sospensione dell' esecuzione ° Insussistenza

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, artt. 37, secondo comma, e 38, primo comma)

Massima

Gli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, devono essere interpretati nel senso che la decisione con cui il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta non può essere impugnata in cassazione o con un ricorso analogo limitato all' esame dei soli motivi di diritto. Inoltre, il giudice chiamato a pronunciarsi su un tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell' art. 37, n. 2, della Convenzione, non è competente a disporre o a disporre nuovamente la sospensione del procedimento.