61993J0355

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 5 OTTOBRE 1994. - HAYRIYE EROGLU CONTRO LAND BADEN-WUERTTEMBERG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: VERWALTUNGSGERICHT KARLSRUHE - GERMANIA. - ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CEE-TURCHIA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - DIRITTO DI SOGGIORNO. - CAUSA C-355/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05113


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Accordi internazionali ° Accordo di associazione CEE-Turchia ° Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Cittadini turchi che abbiano svolto la propria prima attività lavorativa in uno Stato membro ° Diritto, dopo un anno di regolare attività lavorativa, al rinnovo del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro ° Limiti

(Accordo di associazione CEE-Turchia; decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia)

2. Accordi internazionali ° Accordo di associazione CEE-Turchia ° Consiglio di associazione istituito dall' accordo di associazione CEE-Turchia ° Decisione relativa alla libera circolazione dei lavoratori ° Efficacia diretta ° Figlio di lavoratore turco in possesso dei requisiti per poter rispondere nello Stato membro ospitante a qualsiasi offerta d' impiego ° Correlativo diritto alla proroga del permesso di soggiorno

(Accordo di associazione CEE-Turchia; decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia)

Massima


1. L' art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia deve essere interpretato nel senso che non attribuisce il diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso il primo datore di lavoro ad un cittadino turco, titolare di un diploma universitario, che, munito di un permesso di soggiorno condizionato di due anni e dei relativi permessi di lavoro, rilasciatigli ai fini dell' approfondimento delle proprie cognizioni nell' ambito di un' attività lavorativa ovvero di una pratica specialistica, abbia già svolto attività lavorativa per oltre un anno presso tale datore di lavoro e, successivamente, per una durata di circa dieci mesi presso un altro datore.

Infatti, la menzionata disposizione mira unicamente a garantire la continuità dell' impiego presso lo stesso datore di lavoro e trova, quindi, applicazione solamente laddove il lavoratore turco chieda la proroga del permesso di lavoro al fine di poter continuare a svolgere attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro oltre il periodo iniziale di un anno di regolare attività lavorativa. Inoltre, estendere l' applicabilità di tale disposizione ad un lavoratore turco che, al termine del periodo di un anno di regolare attività lavorativa, abbia lavorato alle dipendenze di altro datore di lavoro e chieda la proroga del proprio permesso di lavoro al fine di svolgere nuovamente attività lavorativa presso l' impresa del primo datore consentirebbe, da un lato, a tale lavoratore di cambiare datore di lavoro avvalendosi di tale disposizione prima del termine di tre anni previsto al secondo capoverso e, dall' altro, farebbe venir meno la priorità che il medesimo capoverso riconosce ai lavoratori degli Stati membri nell' ipotesi in cui il lavoratore turco cambi datore di lavoro.

2. Un cittadino turco che possieda i requisiti fissati dall' art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia e possa, pertanto, rispondere a qualsiasi offerta di impiego nello Stato membro interessato può, conseguentemente, far valere tale disposizione al fine di ottenere la proroga del proprio permesso di soggiorno.

Infatti, da un lato, le disposizioni dell' art. 7, secondo comma, sanciscono in termini chiari, precisi e incondizionati il diritto dei figli dei lavoratori turchi che abbiano acquisito una formazione professionale nel paese ospitante di rispondere, indipendentemente dalla durata della residenza nel detto Stato membro, a qualsiasi offerta d' impiego, qualora uno dei genitori abbia svolto in tale paese regolare attività lavorativa per un periodo di almeno tre anni. Dall' altro, così come il diritto di accedere all' esercizio di qualsiasi attività retribuita è inscindibilmente collegato con il diritto di soggiorno, il diritto di rispondere a qualsiasi offerta d' impiego implica necessariamente il riconoscimento di un diritto di soggiorno in capo al suo titolare.

Parti


Nel procedimento C-355/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Karlsruhe (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hayriye Eroglu

e

Land Baden-Wuerttemberg,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 6 e 7 della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione istituito dall' accordo che crea un' associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell' associazione,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler (relatore), P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la signora Hayriye Eroglu, dal prof. H. Lichtenberg, dell' università di Brema;

° per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale degli Affari economici, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori J. Pipkorn, consigliere giuridico, e H. Kreppel, funzionario nazionale messo a disposizione della Commissione, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Hayriye Eroglu, del governo tedesco e della Commissione all' udienza del 5 maggio 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 luglio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 26 maggio 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 luglio seguente, il Verwaltungsgericht di Karlsruhe (Repubblica federale di Germania) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 6 e 7 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, del consiglio di associazione istituito dall' accordo che crea un' associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, relativa allo sviluppo dell' associazione (in prosieguo: la "decisione n. 1/80").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la signora Hayriye Eroglu, cittadina turca, e il Land Baden-Wuerttemberg, a seguito del diniego di quest' ultimo di prorogarle il permesso di soggiorno nella Repubblica federale di Germania.

3 Dall' ordinanza di rinvio risulta che la signora Eroglu, nata in Turchia il 12 maggio 1960, nell' aprile 1980 faceva ingresso nella Repubblica federale di Germania, paese in cui il padre viveva e svolgeva regolare attività lavorativa senza soluzione di continuità dal 4 maggio 1976, al fine di seguire presso l' università di Amburgo studi di economia aziendale. Terminati tali studi nel 1987 e conseguito il diploma universitario in economia e commercio, la signora Eroglu iniziava gli studi per il conseguimento del dottorato. Durante tale periodo, e sino all' ottobre del 1989, le venivano rilasciati vari permessi di soggiorno, tutti limitati ad un anno e muniti della condizione: "valido solo a fini di studio (...)".

4 Nell' ottobre del 1989 la signora Eroglu si trasferiva a Hardheim. Su sua richiesta, il Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis le rilasciava, in data 15 gennaio 1990 e 27 giugno 1990, permessi di soggiorno inizialmente validi sino al 1 marzo 1991 con la condizione: "non consentite attività lavorative; valido solo per l' attività 'progetto alberghiero' presso la società B. di Hardheim". In data 7 febbraio 1991 le veniva rilasciato un permesso di soggiorno condizionato limitato al 1 marzo 1992 con cui le veniva consentita l' effettuazione di un periodo di tirocinio presso la stessa società B. Contemporaneamente le veniva comunicato che un' ulteriore proroga del permesso di soggiorno non sarebbe stata più possibile oltre il 1 marzo 1992. Con decisione 9 aprile 1991 veniva modificata la condizione contenuta nel permesso di soggiorno, nel senso che alla signora Eroglu veniva a quel punto consentito l' esercizio dell' "attività di praticante (assistente commerciale) presso la società F. GmbH di Tauberbischofsheim".

5 Per lo svolgimento di tali attività venivano rilasciati alla signora Eroglu i relativi permessi di lavoro. Tali permessi, validi rispettivamente dal 6 febbraio 1990 al 14 gennaio 1991 e dal 25 aprile 1991 al 1 marzo 1992, le consentivano di svolgere, in via generale e senza altre restrizioni, determinate attività professionali, rispettivamente di assistente di direzione commerciale e di assistente commerciale presso una determinata società. Il permesso relativo al periodo tra il 15 gennaio 1991 e il 14 aprile 1991 veniva, invece, limitato all' esercizio di "attività lavorativa in qualità di praticante". La signora Eroglu veniva in effetti assunta dal 1 marzo 1990 al 15 aprile 1991 dalla società B., quindi dal 15 aprile 1991 al 18 maggio 1992 dalla società F. I due datori di lavoro le corrispondevano una retribuzione lorda mensile di oltre 3 000 DM.

6 Il 24 febbraio 1992 la signora Eroglu chiedeva presso il Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis il rinnovo del permesso di soggiorno al fine di poter continuare a svolgere attività lavorativa presso il suo ultimo datore di lavoro, la società F. A seguito del rigetto di tale domanda, nonché della successiva opposizione presso il Regierungspraesidium Karlsruhe, la signora Eroglu, adiva il Verwaltungsgericht di Karlsruhe. Dinanzi a tale giudice, la signora Eroglu cui era stato nel frattempo offerto un nuovo impiego presso il primo datore di lavoro, la società B., sosteneva che il diritto di soggiorno le spettava ai sensi degli artt. 6, n. 1, primo trattino, e 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, che così recitano:

"Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dell' articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all' occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

° rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

° candidatura in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

° libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.

(...)

Articolo 7

I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:

° hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;

° beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.

I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un' attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d' impiego in tale Stato membro".

7 Pur ritenendo che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno fosse conforme alla legge tedesca, il Verwaltungsgericht di Karlsruhe si chiedeva se una soluzione più favorevole per la signora Eroglu non potesse derivare dalle menzionate disposizioni della decisione n. 1/80, alla luce segnatamente delle sentenze 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461), e 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus (Racc. pag. I-6781).

8 Il detto giudice disponeva pertanto la sospensione del giudizio sino a che la Corte di giustizia non si fosse pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se una cittadina turca soddisfi i requisiti dell' art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione tra la CEE e la Turchia, relativa allo sviluppo dell' associazione, qualora alla stessa, titolare di un diploma universitario tedesco, siano stati concessi in base alla legge nazionale, un permesso di soggiorno per due anni e, correlativamente, permessi di lavoro per l' approfondimento delle cognizioni acquisite nell' ambito di un' attività professionale ovvero di una pratica specialistica, ed abbia svolto attività lavorativa, in un primo momento, per oltre un anno presso un datore di lavoro (stipendio lordo: circa 3 000 DM) e, nel periodo immediatamente successivo, con un permesso dell' Amministrazione, per circa dieci mesi presso un altro datore di lavoro ed abbia successivamente ricevuto l' offerta di un posto di lavoro presso il primo datore di lavoro.

2) Se una cittadina turca, che, in possesso di un diploma universitario tedesco, soddisfi i requisiti sostanziali di cui all' art. 7, secondo comma, della citata decisione e che, di conseguenza, possa 'rispondere ad ogni offerta di lavoro' , possa, su questa base, chiedere anche la proroga del proprio permesso di soggiorno ovvero se l' art. 7, secondo comma, della decisione disciplini la posizione dei figli di lavoratori turchi che da almeno tre anni svolgano regolare attività lavorativa nel paese ospitante, esclusivamente sotto il profilo del diritto del lavoro".

Sulla prima questione

9 Con la prima questione il giudice nazionale si chiede se l' art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che attribuisce il diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso il primo datore di lavoro ad un cittadino turco, titolare di un diploma universitario, che, munito di un permesso di soggiorno condizionato di due anni e dei relativi permessi di lavoro, rilasciatigli ai fini dell' approfondimento delle proprie cognizioni nell' ambito di un' attività professionale ovvero di una pratica specialistica, abbia già svolto attività lavorativa per oltre un anno presso il detto datore di lavoro e, successivamente, per circa dieci mesi presso un altro datore di lavoro.

10 Si deve rilevare anzitutto che la decisione n. 1/80 non incide sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l' ingresso sul proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione, bensì si limita a disciplinare, segnatamente all' art. 6, la posizione dei lavoratori turchi già regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri (sentenza Kus, già citata, punto 25).

11 Si deve ricordare, inoltre, che nella menzionata sentenza Sevince la Corte ha dichiarato che l' art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è direttamente efficace negli Stati membri della Comunità europea (punto 2 del dispositivo). Pertanto, i cittadini turchi che rispondano ai requisiti ivi indicati possono invocare direttamente i diritti loro attribuiti dai singoli capoversi di tale disposizione.

12 Tali diritti variano e sono soggetti a condizioni differenti a seconda della durata del periodo in cui il lavoratore ha svolto regolare attività lavorativa nello Stato membro interessato. Dopo un anno di regolare attività lavorativa, un lavoratore turco ha diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso il primo datore di lavoro (primo trattino). Dopo tre anni di regolare attività lavorativa e con riserva della priorità riconosciuta ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, gli è consentito rispondere ad altra offerta di lavoro fattagli da un datore di lavoro di proprio gradimento nello stesso settore professionale (secondo trattino). Dopo quattro anni di regolare attività lavorativa, ha libero accesso a qualsiasi attività retribuita di proprio gradimento (terzo trattino).

13 L' art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 mira unicamente a garantire la continuità dell' impiego presso lo stesso datore di lavoro e trova quindi applicazione solamente laddove il lavoratore turco chieda la proroga del permesso di lavoro al fine di poter continuare a svolgere attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro oltre il periodo iniziale di un anno di regolare attività lavorativa.

14 Estendere l' applicabilità di tale disposizione ad un lavoratore turco che, al termine di un anno di regolare attività lavorativa, abbia lavorato alle dipendenze di altro datore di lavoro e chieda la proroga del proprio permesso di lavoro al fine di svolgere nuovamente attività lavorativa presso l' impresa del primo datore consentirebbe, da un lato, a tale lavoratore di cambiare datore di lavoro avvalendosi di tale disposizione prima del termine di tre anni previsto al secondo capoverso e, dall' altro, farebbe venir meno la priorità che il medesimo capoverso riconosce ai lavoratori degli Stati membri nell' ipotesi in cui il lavoratore turco cambi datore di lavoro.

15 Le considerazioni che precedono sono sufficienti per risolvere la prima questione nel senso che l' art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 dev' essere interpretato nel senso che non attribuisce il diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso il primo datore di lavoro ad un cittadino turco, titolare di un diploma universitario, che, munito di un permesso di soggiorno condizionato di due anni e dei relativi permessi di lavoro rilasciatigli ai fini dell' approfondimento delle proprie cognizioni nell' ambito di un' attività lavorativa ovvero di una pratica specialistica, abbia già svolto attività lavorativa per oltre un anno presso tale datore di lavoro e, successivamente, per una durata di circa dieci mesi presso un altro datore.

Sulla seconda questione

16 Con la seconda questione il giudice nazionale si chiede se un cittadino turco che risponda ai requisiti fissati dall' art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 e che possa, pertanto, accettare qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro interessato possa, conseguentemente, invocare tale disposizione al fine di ottenere la proroga del proprio permesso di soggiorno.

17 Si deve rilevare anzitutto che, al pari delle disposizioni dell' art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, quelle di cui all' art. 7, secondo comma, sanciscono in termini chiari, precisi ed incondizionati il diritto dei figli dei lavoratori turchi che abbiano acquisito una formazione professionale nel paese ospitante di rispondere, indipendentemente dalla durata della residenza nel detto Stato membro, a qualsiasi offerta di lavoro, qualora uno dei genitori abbia svolto in tale paese regolare attività lavorativa per un periodo di almeno tre anni. Al pari dell' art. 6, n. 1, l' art. 7, secondo comma, è quindi direttamente efficace negli Stati membri della Comunità europea.

18 Si deve sottolineare inoltre che, nella menzionata sentenza Sevince, la Corte ha dichiarato, con riguardo all' art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, che, ancorché tale disposizione si limiti a disciplinare la situazione del lavoratore turco sotto il profilo dell' occupazione restando escluso qualsiasi riferimento al diritto di soggiorno, questi due aspetti della situazione personale del lavoratore turco si presentano intimamente collegati e che la detta disposizione, riconoscendo a tale lavoratore, dopo un determinato periodo di regolare occupazione nello Stato membro, l' accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, implica necessariamente, a meno di non rendere totalmente privo di effetto il diritto che essa gli attribuisce, l' esistenza, a quel momento almeno, di un diritto di soggiorno in capo all' interessato (punto 29).

19 Nella già citata sentenza Kus, la Corte ha applicato lo stesso ragionamento alle disposizioni dell' art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, atteso che, in mancanza del diritto di soggiorno, il riconoscimento al lavoratore turco, dopo un anno di regolare attività lavorativa, del diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso il primo datore di lavoro risulterebbe privo di qualsiasi effetto (punto 30).

20 Considerato che il diritto di soggiorno è indispensabile ai fini dell' accesso all' esercizio di qualsiasi attività retribuita, sia alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, nell' ambito di un rinnovo del permesso di lavoro, sia alle dipendenze di altro datore di lavoro, liberamente scelto o con la riserva della priorità attribuita ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, si deve parimenti riconoscere che il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro, affermato all' art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, implica necessariamente il riconoscimento di un diritto di soggiorno in capo al suo titolare.

21 Nessun argomento in senso contrario può essere desunto dall' art. 48, n. 3, del Trattato che, nell' ambito della libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, menziona espressamente, oltre al diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive, il diritto di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un' attività lavorativa. L' art. 48, n. 3, del Trattato enuncia, infatti, in modo non limitativo taluni diritti di cui fruiscono i cittadini degli Stati membri nell' ambito della libera circolazione dei lavoratori (sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punto 13), ove tale libertà implica il diritto dei cittadini comunitari di soggiornare sul territorio degli Stati membri non solo al fine di rispondere ad effettive offerte di lavoro, bensì anche al fine di ricercare un' occupazione (sentenza Kus, citata, punto 35).

22 Contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro, diritto che l' art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 attribuisce ai figli dei lavoratori turchi che abbiano acquisito una formazione professionale nel paese ospitante, non è subordinato ad alcuna condizione relativa ai motivi per i quali il diritto di ingresso e di soggiorno sia stato loro inizialmente concesso. La circostanza che questo sia stato rilasciato non ai fini di una riunificazione del nucleo familiare bensì, ad esempio, a fini di studio non costituisce, quindi, motivo idoneo per negare al figlio di un lavoratore turco che risponda ai requisiti fissati dall' art. 7, secondo comma, di fruire dei diritti attribuiti da tale disposizione.

23 Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda questione deve essere risolta nel senso che un cittadino turco che risponda ai requisiti fissati dall' art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 e possa pertanto rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro interessato può, conseguentemente, far valere tale disposizione al fine di ottenere la proroga del proprio permesso di soggiorno.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Karlsruhe con ordinanza 26 maggio 1993, dichiara:

1) L' art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 dev' essere interpretato nel senso che non attribuisce il diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso il primo datore di lavoro ad un cittadino turco, titolare di un diploma universitario, che, munito di un permesso di soggiorno condizionato di due anni e dei relativi permessi di lavoro rilasciatigli ai fini dell' approfondimento delle proprie cognizioni nell' ambito di un' attività lavorativa ovvero di una pratica specialistica, abbia già svolto attività lavorativa per oltre un anno presso tale datore di lavoro e, successivamente, per una durata di circa dieci mesi presso un altro datore.

2) Un cittadino turco che possieda i requisiti fissati dall' art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 e possa, pertanto, rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro interessato può, conseguentemente, far valere tale disposizione al fine di ottenere la proroga del proprio permesso di soggiorno.