61992A0096

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE AMPLIATA) DEL 27 APRILE 1995. - COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GENERALE DES GRANDES SOURCES E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - REGOLAMENTO N. 4064/89 - DECISIONE CHE DICHIARA UNA CONCENTRAZIONE COMPATIBILE CON IL MERCATO COMUNE - RICORSO DI ANNULLAMENTO - RICEVIBILITA - SINDACATI E COMITATI DEL PERSONALE - SUFFICIENTE INTERESSE CHE ATTRIBUISCE AI RAPPRESENTANTI RICONOSCIUTI DEI LAVORATORI IL DIRITTO DI PRESENTARE OSSERVAZIONI, A LORO RICHIESTA, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ATTI CHE LI RIGUARDANO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE. - CAUSA T-96/92.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01213


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Decisione sulla compatibilità di un' operazione di concentrazione con il mercato comune ° Rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate ° Legittimazione ad agire limitata, in linea di principio e salvo circostanze eccezionali, al controllo del giudice comunitario sull' osservanza da parte della Commissione dei loro diritti procedurali

[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 18, n. 4; direttiva del Consiglio 77/187/CEE]

2. Concorrenza ° Concentrazioni ° Esame da parte della Commissione ° Obblighi della Commissione nei confronti dei terzi qualificati ° Rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate ° Obbligo di fornire informazioni scritte sulla natura e sull' oggetto della procedura ° Insussistenza in mancanza di una richiesta di audizione ° Obbligo di sollecitare la presentazione di osservazioni scritte prima di una riunione informativa ° Insussistenza ° Obbligo di rendere nota la possibilità di farsi assistere da un avvocato ° Insussistenza ° Obbligo di proporre l' accesso al fascicolo ° Insussistenza

[Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 18, nn. 3 e 4; regolamento (CEE) della Commissione n. 2367/90, artt. 14 e 15]

Massima


1. Una decisione della Commissione sulla compatibilità di un' operazione di concentrazione con il mercato comune, adottata sulla scorta del regolamento n. 4064/89, interessa individualmente, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato, i rappresentanti, riconosciuti in base al diritto nazionale, dei lavoratori delle imprese interessate, per il solo fatto che detto regolamento ° che consente alla Commissione di prendere in considerazione l' impatto sociale della concentrazione qualora sia tale da pregiudicare gli obiettivi sociali di cui all' art. 2 del Trattato ° li designa espressamente come terzi in possesso di un interesse sufficiente a essere sentiti dalla Commissione nel corso del procedimento di esame del progetto di concentrazione e ciò indipendentemente dalla loro effettiva partecipazione a tale procedimento.

In linea di principio e salvo circostanze eccezionali, una decisione del genere non li riguarda invece direttamente. Infatti, una decisione che autorizza una concentrazione, dopo essere stata esaminata in riferimento al diritto comunitario della concorrenza, non comporta di per sé alcuna conseguenza sui diritti propri dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese interessate, diritti che, com' è previsto dalle pertinenti disposizioni comunitarie, potranno essere esercitati al momento del trasferimento di azienda, conseguente alla concentrazione, secondo le modalità definite dal diritto nazionale. Inoltre, essa non pregiudica direttamente gli interessi dei lavoratori colpiti dall' operazione di concentrazione, in quanto quest' ultima non può comportare di per sé, come emerge dalla direttiva 77/187 relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, alcuna modifica del rapporto di lavoro disciplinato dai contratti o dagli accordi collettivi in vigore. Qualora all' operazione di concentrazione facessero seguito provvedimenti lesivi degli interessi dei lavoratori, essi sarebbero riconducibili alle sole imprese interessate e saranno sottoposti al controllo del giudice nazionale per quanto riguarda la loro compatibilità con la normativa sociale, in ambito comunitario e nazionale.

Tuttavia, poiché il regolamento n. 4064/89 conferisce ai rappresentanti dei lavoratori alcune garanzie procedurali e tali diritti possono essere sanciti dal giudice comunitario solamente al momento del controllo della regolarità della decisione definitiva della Commissione, detti rappresentanti devono disporre di un mezzo di impugnazione limitato alla tutela dei loro diritti procedurali e va quindi riconosciuta la loro legittimazione ad agire avverso detta decisione allo scopo preciso di far verificare dal giudice comunitario se le garanzie procedurali alle quali avevano diritto nel corso del procedimento amministrativo, ai sensi dell' art. 18 del regolamento n. 4064/89, siano state disattese. Nell' ambito di tale impugnazione, soltanto la violazione sostanziale dei loro diritti procedurali, fatti salvi i motivi attinenti alla violazione delle norme sancite dal regolamento n. 4064/89, può comportare l' annullamento della decisione della Commissione.

2. Nel corso del procedimento di esame del progetto di concentrazione dinanzi alla Commissione, la tutela degli interessi legittimi dei terzi qualificati, vale a dire di coloro che possono unicamente subire gli effetti incidentali della decisione della Commissione sulla loro sfera giuridica, non esige che essi fruiscano di garanzie identiche a quelle concesse alle persone interessate dall' operazione di concentrazione al fine di garantire il rispetto del loro diritto al contraddittorio nello svolgimento del detto procedimento. Pertanto, la Commissione non è tenuta ai sensi dell' art. 15 del regolamento n. 2367/90, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89, a fornire ad un organo di rappresentanza dei lavoratori di una delle imprese interessate che le abbia rivolto una semplice richiesta di informazioni anziché una richiesta di audizione informazioni scritte sulla natura e sull' oggetto della controversia prima di dargli la possibilità di far conoscere il suo punto di vista. Né tanto meno è tenuta, ai sensi della medesima disposizione, ad invitare tale organo a presentare osservazioni prima della riunione alla quale essa lo invita, ne è tenuta ad informarlo della facoltà, di cui all' art. 14 del regolamento n. 2367/90, di farsi assistere da un avvocato. Peraltro, l' art. 18 del regolamento n. 4064/89 non può essere interpretato nel senso che impone alla Commissione di proporre l' accesso al fascicolo ad un terzo qualificato.

Parti


Nella causa T-96/92,

Comité central d' entreprise de la Société générale des grandes sources, con sede in Parigi, organo di rappresentanza del personale ai sensi delle disposizioni del libro IV del codice del lavoro francese,

Comité d' établissement de la Source Perrier, organo di rappresentanza del personale ai sensi della normativa citata,

Syndicat CGT (Confédération général du travail) de la Source Perrier, organizzazione sindacale ai sensi della normativa citata, e

Comité de groupe Perrier, organo di rappresentanza del personale ai sensi della normativa citata,

tutti con sede in Vergèze (Francia),

con l' avv. Jean Méloux, del foro di Montpellier, nel corso della fase scritta del procedimento, e dall' avv. Hélène Masse-Dessen, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato francesi, nel corso della trattazione orale, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Guy Thomas, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Enrique González Díaz, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 1992, 92/553/CEE, relativa a una procedura a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (Caso n. IV/M.190 ° Nestlé/Perrier; GU L 356, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 ottobre 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 Il 25 febbraio 1992 la Nestlé SA (in prosieguo: la "Nestlé") notificava alla Commissione, in conformità all' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 4064/89"), un' offerta pubblica di acquisto (in prosieguo: "OPA") delle azioni della Source Perrier SA (in prosieguo: la "Perrier"). Tale OPA era stata lanciata il 20 gennaio 1992 dalla Demilac SA (in prosieguo: la "Demilac"), società controllata congiuntamente dalla Nestlé e dalla banca Indosuez. La Nestlé e la Demilac si sarebbero impegnate, in caso di esito positivo dell' OPA, a vendere al gruppo BSN una delle consociate della Perrier, la società Volvic.

2 Il 25 marzo 1992 la Commissione, dopo aver esaminato la notificazione, decideva, ai sensi dell' art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, di avviare il procedimento in quanto l' operazione di concentrazione notificata suscitava seri dubbi in ordine alla sua compatibilità con il mercato comune. Secondo la Commissione sussisteva il rischio che l' operazione creasse una posizione dominante vuoi in capo all' entità separata Perrier-Nestlé vuoi per il complesso della Perrier-Nestlé e della BSN.

3 Il 25 maggio 1992 la Nestlé e la BSN venivano ascoltate dalla Commissione in qualità di "parti interessate".

4 Con lettera 19 giugno 1992 il sindacato CGT de la Source Perrier (in prosieguo: il "CGT Perrier") inoltrava alla Commissione una richiesta di informazioni sull' indagine in corso circa l' operazione di acquisto della Perrier da parte della Nestlé-Demilac. A seguito di tale lettera, la Commissione dichiarava la propria disponibilità ad organizzare una riunione informativa, che aveva luogo il 2 luglio 1992. Nel corso della riunione, i rappresentanti del sindacato esprimevano alla Commissione le loro preoccupazioni in ordine alle ripercussioni sociali dell' operazione di concentrazione notificata e depositavano un fascicolo contenente, in particolare, i verbali delle riunioni del comitato aziendale e del comitato di gruppo della Perrier, alcuni documenti relativi alle iniziative intraprese dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative francesi, nonché alcuni comunicati sindacali ed articoli di stampa. All' indomani di tale riunione, il CGT Perrier trasmetteva alla Commissione, che aveva chiesto di poter disporre di dati statistici relativi alle conseguenze a livello sociale dell' acquisizione della Perrier da parte della Nestlé, il rendiconto annuale della Perrier per l' esercizio 1991.

5 Il 22 luglio 1992 la Commissione, alla luce degli impegni presi dalla Nestlé nei suoi confronti, emanava la decisione 92/553/CEE, relativa a una procedura a norma del regolamento n. 4064/89 (Caso n. IV/M.190 ° Nestlé/Perrier; GU L 356, pag. 1, in prosieguo: la "decisione"), e dichiarava la concentrazione compatibile con il mercato comune. La decisione subordina tale dichiarazione di compatibilità al rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi contenuti negli impegni assunti dalla Nestlé (v. il 'considerando' n. 136 e l' art. 1 del dispositivo della decisione). Tali condizioni ed obblighi, che hanno l' obiettivo di agevolare l' accesso al mercato francese dell' acqua in bottiglia di un concorrente valido e dotato di risorse adeguate per competere efficacemente con la Nestlé e la BSN, possono essere riassunti nei termini seguenti:

° la Nestlé si impegna a cedere a tale concorrente i marchi e le fonti Vichy, Thonon, Pierval, Saint-Yorre ed alcune altre fonti locali;

° la scelta dell' acquirente, che dovrà disporre di risorse finanziarie e di una competenza sufficiente nel settore delle bevande o dei prodotti alimentari di marca, dovrà essere sottoposta all' approvazione della Commissione;

° la Nestlé si asterrà dal fornire qualsiasi dato risalente all' ultimo periodo annuale sui propri volumi di vendita ad associazioni di categoria o ad altri operatori che potrebbero renderli accessibili ad altri concorrenti fino a quando persisterà l' attuale struttura oligopolistica ristretta sul mercato francese dell' acqua in bottiglia;

° la Nestlé dovrà gestire separatamene tutte le attività e gli interessi acquisiti dalla Perrier, fino a quando non sarà stata completata la vendita dei marchi e delle sorgenti di cui sopra;

° la Nestlé si asterrà dall' apportare, per tutta la durata del suddetto periodo, qualsiasi modificazione strutturale all' interno della Perrier, senza il previo assenso della Commissione;

° la Nestlé si impegna a non trasmettere ad altre entità del proprio gruppo informazioni commerciali o industriali o diritti di proprietà di carattere riservato o interno alla società, ottenuti dalla Perrier;

° la Nestlé si impegna a non vendere la Volvic alla BSN fino a quando non sarà conclusa la vendita dei marchi e delle fonti sopra menzionati;

° la Nestlé si impegna a non riacquistare, direttamente o indirettamente, per un periodo di dieci anni, i marchi e le fonti oggetto della cessione ed è tenuta ad informare la Commissione, per un periodo di cinque anni dalla data della decisione, di ogni sua eventuale acquisizione di entità presenti sul mercato francese delle acque in bottiglia la cui quota di mercato sia superiore al 5%.

6 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 novembre 1992, il comité central d' entreprise de la Société générale des grandes sources (in prosieguo: il "CCE Perrier"), il comité d' établissement de la Source Perrier (in prosieguo: il "CE Perrier"), il CGT Perrier e il comité de groupe Perrier (in prosieguo: il "CG Perrier") hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CE, l' annullamento dell' impugnata decisione.

7 Con separato atto, registrato nella cancelleria del Tribunale il 9 novembre 1992, i ricorrenti hanno inoltre proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato.

8 Tale domanda di provvedimenti urgenti è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 1992, causa T-96/92 R, CCE grandes sources e a./Commissione (Racc. pag. II-2579). Le spese sono state riservate.

9 Nell' ambito dell' azione di annullamento della decisione impugnata, la fase scritta del procedimento si è conclusa il 28 giugno 1993. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La trattazione orale si è svolta il 5 ottobre 1994.

Conclusioni delle parti

10 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

° dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento;

° annullare la decisione controversa e ingiungere alla Commissione di procedere in base all' art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89;

° condannare la Commissione alle spese e, in applicazione degli artt. 87, n. 3, e 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, alla somma di 20 000 ECU.

11 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il presente ricorso;

° condannare i ricorrenti in solido alle spese.

Sulla ricevibilità

Sintesi degli argomenti delle parti

12 Nel merito, la Commissione eccepisce l' irricevibilità del presente ricorso. Essa fa valere, in via preliminare, che la ricevibilità di un ricorso è subordinata non solo alla sussistenza dei due requisiti previsti dall' art. 173 del Trattato CE in forza del quale l' atto impugnato deve riguardare i ricorrenti direttamente e individualmente, ma anche alla prova che essi abbiano interesse ad agire (v. sentenze della Corte 31 marzo 1977, causa 88/76, Exportation des sucres/Commissione, Racc. pag. 709, e 10 luglio 1986, causa 282/85, DEFI/Commissione, Racc. pag. 2469). Nel caso di specie, la Commissione ritiene che i ricorrenti non abbiano dato prova di tale interesse, vista la finalità essenziale del regolamento n. 4064/89, che è volto a salvaguardare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune. Essa ammette, certamente, che la sua valutazione delle conseguenze di una operazione di concentrazione sulla concorrenza deve iscriversi nell' ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all' art. 2 del Trattato, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità di cui all' art. 130 A del Trattato, come ricordato dal tredicesimo 'considerando' del regolamento n. 4064/89. Tuttavia, quest' ultimo 'considerando' non impone un' analisi dettagliata dell' impatto di una concentrazione sulla situazione dell' occupazione in un' impresa determinata, ma la presa in considerazione dei suoi effetti prevedibili sulla situazione dell' occupazione nella Comunità nel suo complesso ovvero in una sua parte. A parere della Commissione, i rappresentanti dei lavoratori sarebbero quindi in possesso di un interesse degno di tutela solamente se fossero in grado di dimostrare, quanto meno prima facie, che una operazione di concentrazione, autorizzata da tale istituzione, è atta ad arrecare un grave pregiudizio agli obiettivi di carattere sociale previsti dall' art. 2 del Trattato CE.

13 La Commissione sostiene peraltro che i ricorrenti non sono legittimati ad agire, in quanto sono sprovvisti dei due citati requisiti di ricevibilità di cui all' art. 173 del Trattato. In primo luogo, essa contesta che la decisione riguardi i ricorrenti individualmente. Essa rammenta, a tal proposito, che i terzi possiedono tali requisiti solo qualora la decisione in questione li ostacoli in ragione di talune qualità loro proprie ovvero di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identifichi in modo analogo al destinatario. Essa ne deduce che i terzi interessati che non sono intervenuti nel corso del procedimento amministrativo non sono legittimati ad agire contro la decisione adottata in esito a tale procedimento. Essa afferma che in materia sia di concorrenza sia di aiuti di Stato, di dumping e di sovvenzioni la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad agire dei terzi adottando garanzie di ordine procedurale, allo scopo, segnatamente, di consentire a questi ultimi di controllare il rispetto di tali diritti procedurali (v. sentenze 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, 4 ottobre 1983, causa 191/82, Fediol/Commissione, Racc. pag. 2913, e 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391). Ammettere la legittimazione attiva di un ricorrente che non abbia inteso far valere i propri diritti procedurali porterebbe quindi ad istituire un procedimento alternativo a quello previsto dalla normativa comunitaria, vale a dire dall' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89.

14 La Commissione fa presente che nella fattispecie il CCE Perrier, il CE Perrier e il CG Perrier non hanno preso parte al procedimento. Essi non possono di conseguenza essere individualmente interessati dalla decisione controversa.

15 Per quanto concerne il sindacato CGT Perrier, la Commissione ammette che esso ha preso parte, a sua richiesta, al procedimento amministrativo. Tuttavia essa sostiene che, per stabilire che tale sindacato è individualmente interessato, esso deve dimostrare anzitutto di possedere, secondo il diritto nazionale vigente, la qualità di rappresentante del personale della Perrier nel suo complesso e non solamente dei propri iscritti, alla stregua di quanto richiesto dall' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89. A tal proposito, la Commissione prende atto, nella controreplica, delle osservazioni dei ricorrenti, da cui risulta che il CGT Perrier risponde alla nozione di rappresentante riconosciuto dei lavoratori di una impresa, ai sensi dell' art. 18 del regolamento n. 4064/89.

16 In secondo luogo, la Commissione ritiene comunque che, pur volendo supporre che la decisione riguardi il CGT Perrier individualmente in quanto ha presentato osservazioni nel corso del procedimento, essa però, analogamente agli altri ricorrenti, non lo riguarda direttamente. A tal proposito, la Commissione ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, un singolo è direttamente interessato da un atto comunitario qualora gli effetti giuridici che egli subisce derivino direttamente da tale atto e solo da questo. Orbene, in forza della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26, in prosieguo: la "direttiva 77/187"), la decisione non può essere la causa reale e immediata né di eventuali licenziamenti, decisi dal gruppo Nestlé in seno al gruppo Perrier, né di un' eventuale rimessa in discussione di vantaggi collettivi di cui fruiscono i lavoratori della Perrier.

17 Da parte loro, i ricorrenti sostengono che l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione non è fondata. Al fine di dimostrare che sono legittimati ad impugnare la decisione, essi si basano sull' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, che menziona i "rappresentati riconosciuti dei lavoratori" delle imprese interessate dall' operazione di concentrazione di cui trattasi fra le persone fisiche o giuridiche che dimostrano un "sufficiente interesse" per beneficiare del diritto di essere sentiti a loro richiesta dalla Commissione, prima che essa adotti la sua decisione sulla concentrazione notificatale. Essi si rifanno inoltre all' art. 15, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1990, n. 2367, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 219, pag. 5, in prosieguo: il "regolamento n. 2367/90"), che conferma il citato art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89.

18 A tal proposito, i ricorrenti sottolineano che il CGT Perrier possiede la qualità di rappresentante riconosciuto dei lavoratori di una delle imprese interessate dall' operazione di concentrazione di cui trattasi, ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89. Essi deducono che, in forza dell' art. L. 411-11 del codice del lavoro francese, tale sindacato è competente a difendere non solo i propri interessi e quelli dei suoi membri, ma anche gli interessi collettivi della categoria all' interno del gruppo Perrier.

19 I ricorrenti fanno valere che dai citati artt. 18 del regolamento n. 4064/89 e 15 del regolamento n. 2367/90 deriva che, sebbene sia rivolta ai rappresentanti del gruppo Nestlé, la decisione li riguarda direttamente e individualmente nella loro qualità di rappresentanti riconosciuti dei lavoratori dell' impresa Perrier. Quanto meno esisterebbe una presunzione molto forte a favore della legittimazione ad agire dei ricorrenti, ai sensi dell' art. 173 del Trattato, avverso la decisione impugnata. Tale tesi troverebbe conferma nel fatto che il CGT Perrier è stato sentito, a sua richiesta, dalla Commissione nelle vesti di terzo interessato. A tal proposito, i ricorrenti ricordano che la Corte ha sancito il diritto delle imprese terze, alle quali un regolamento conferisce garanzie procedurali nel corso del procedimento amministrativo, di disporre di un mezzo di impugnazione a tutela dei propri interessi legittimi.

20 I ricorrenti invocano, peraltro, varie pronunce di diversi giudici francesi, dinanzi ai quali erano intervenuti per opporsi alle pretese delle società Nestlé "il cui progetto di acquisire la totalità degli attivi Perrier comportava decisioni gravemente lesive degli interessi superiori che i ricorrenti sono legittimati a salvaguardare". Essi citano, in particolare, la sentenza del Tribunal de commerce di Nîmes 6 marzo 1992, che, pronunciandosi su una controversia fra la Nestlé e la Demillac, da una parte, e la Perrier, dall' altra, ha ammesso l' intervento dei tre comitati di cui sopra e del sindacato CGT in ragione del fatto che essi avevano "effettivo interesse (...) alla controversia in quanto rappresentano i lavoratori della società e del gruppo Perrier, i quali sono interessati dall' organizzazione giuridica ed economica della loro impresa".

21 Nel caso di specie, i ricorrenti fanno anzitutto valere che essi hanno un interesse specifico all' annullamento della decisione impugnata in quanto quest' ultima lede diritti fondamentali di carattere sociale, che sarebbero stati riconosciuti tanto dal diritto francese quanto dall' ordinamento giuridico comunitario, e che la Commissione sarebbe tenuta a rispettare all' atto dell' esercizio del controllo sulle operazioni di concentrazione ai sensi del regolamento n. 4064/89. Essi deducono in particolare che il diritto dei lavoratori al mantenimento del posto di lavoro e quello dei propri rappresentanti all' informazione e alla consultazione nell' ambito delle imprese trovano la propria base legale nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961, nel Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 25 maggio 1988, nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali firmata a Strasburgo il 9 dicembre 1989, nella direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi dei lavoratori (GU L 48, pag. 29), quale modificata dalla direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/56/CEE (GU L 245, pag. 3), dalla direttiva 77/187, dagli artt. 117, 118, 118 A e 118 B del Trattato CE, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell' uomo che sancisce in particolare il diritto ad un processo equo, al rispetto della vita privata e familiare e alla tutela contro trattamenti disumani e degradanti. I diritti dei lavoratori di cui sopra sarebbero inoltre riconosciuti, a livello nazionale, dalla Costituzione francese.

22 In tale contesto, l' interesse dei ricorrenti all' annullamento della decisione risulterebbe anzitutto dal fatto che, fin dall' autorizzazione alla concentrazione, la Nestlé, acquirente mediante OPA della quasi totalità del capitale della Perrier, era stata in grado di modificare la direzione del gruppo e che i nuovi amministratori avevano deciso di procedere ad una cospicua soppressione di posti di lavoro. Infatti, il 23 marzo 1992, nel corso di una riunione straordinaria del CCE della Société générale des grandes sources, la direzione aveva reso noto ai rappresentanti dei lavoratori la sua intenzione di sopprimere, nel 1993, 740 posti di lavoro nel gruppo che ne contava un totale di 5 400, in quanto "gli studi recenti avevano confermato l' esistenza di un esubero nelle società di acque minerali del gruppo". A parere dei ricorrenti, la Nestlé non avrebbe preso una decisione di tal genere in assenza dell' autorizzazione all' operazione di concentrazione. Inoltre, imponendo alla Nestlé di procedere a nuove cessioni di imprese mediante trasferimenti all' esterno del gruppo Perrier, la decisione provocherebbe la rimessa in discussione, per i lavoratori di tali imprese, del contratto collettivo del 14 marzo 1989, in vigore alla Perrier.

23 Stando così le cose, considerato che un sindacato è preposto alla difesa dell' interesse collettivo della categoria, non si potrebbe contestare, a parere dei ricorrenti, che il CGT Perrier è legittimato a chiedere l' annullamento della decisione volta a provocare la soppressione di posti di lavoro e a compromettere i privilegi collettivi di un grande numero di lavoratori della Perrier. Per quanto riguarda i tre comitati ricorrenti, essi deducono un analogo interesse, da un lato, in quanto la riduzione della massa salariale pregiudicherebbe le loro risorse, che sono calcolate rispetto a tale massa, e, dall' altro, in quanto le "soppressioni di posti di lavoro (...) richiedono tempestivamente il loro intervento consultivo a diversi livelli affinché possa essere esaminata (...) la revoca delle decisioni prese ed in ogni caso la loro modifica in senso favorevole ai lavoratori".

24 I ricorrenti contestano la tesi difensiva della Commissione, in base alla quale il pregiudizio ai diritti fondamentali che essi affermano di aver subito non deriverebbe direttamente dalla decisione. Essi sottolineano che le asserite soppressioni di posti di lavoro deriveranno automaticamente dalla decisione e che, a causa del cambiamento del datore di lavoro e della ristrutturazione dell' intero settore di attività economica delle acque in bottiglia sul territorio francese, conseguente alla decisione, numerosi lavoratori perderanno o, quanto meno, vedranno compromessi i privilegi collettivi di cui fruiscono attualmente nell' ambito del gruppo Perrier.

Giudizio del Tribunale

25 Ai sensi dell' art. 173 del Trattato, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un' altra persona solamente se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente. Considerato che la decisione impugnata è rivolta alla Nestlé, occorre accertare se essa riguardi i ricorrenti direttamente e individualmente.

26 A tal proposito, la semplice circostanza che un atto possa incidere sulla situazione giuridica dei ricorrenti non è sufficiente a far ritenere che esso li riguardi direttamente e individualmente. Per quanto riguarda, in primo luogo, il requisito della ricevibilità riguardante l' individualizzazione dei ricorrenti, è necessario inoltre, per giurisprudenza consolidata, che il provvedimento impugnato li riguardi a motivo di determinate qualità che sono loro peculiari ovvero di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identifichi in modo analogo al destinatario (v. sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, in particolare pag. 220, e 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione, Racc. pag. 459, punto 7, nonché sentenza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. II-1169, punti 34 e 36).

27 Nel caso di specie occorre pertanto verificare se la decisione impugnata riguardi i ricorrenti a motivo di determinate qualità che sono loro peculiari ovvero di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identifichi in modo analogo a un destinatario.

28 A tal fine, si deve rilevare anzitutto che, nel sistema del regolamento n. 4064/89, la priorità accordata all' instaurazione di un regime di libera concorrenza può in taluni casi conciliarsi, nell' ambito della valutazione della compatibilità di una operazione di concentrazione con il mercato comune, con la presa in considerazione delle conseguenze sociali di tale operazione, qualora queste ultime siano atte ad incidere sugli obiettivi sociali previsti dall' art. 2 del Trattato. In tal senso, la Commissione può essere indotta a verificare se l' operazione di concentrazione possa ripercuotersi, anche indirettamente, sulla situazione dei lavoratori delle imprese interessate, in modo da incidere sul livello o sulle condizioni di lavoro all' interno della Comunità ovvero su una parte significativa di quest' ultima.

29 L' art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89 impone, infatti, alla Commissione di effettuare un bilancio economico dell' operazione di concentrazione di cui trattasi, il che può comportare, se del caso, considerazioni di ordine sociale, come confermato dal tredicesimo 'considerando' del regolamento medesimo, il quale dispone che "la Commissione deve procedere alla valutazione nell' ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all' articolo 2 del Trattato, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità di cui all' articolo 130 A del Trattato". In tale contesto giuridico, l' art. 18, n. 4, del regolamento, che concreta il principio enunciato dal diciannovesimo 'considerando' , sancisce il diritto dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese interessate di essere sentiti, a loro richiesta, esprimendo così la volontà di assicurare la presa in considerazione degli interessi collettivi dei detti lavoratori nel corso del procedimento amministrativo.

30 Alla luce di quanto precede, il Tribunale rileva che, nel sistema del regolamento n. 4064/89, la situazione dei lavoratori delle imprese che formano oggetto dell' operazione di concentrazione di cui trattasi può, in taluni casi, essere presa in considerazione dalla Commissione all' atto dell' emanazione della sua decisione. Per questo motivo il regolamento identifica i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori di tali imprese, i quali costituiscono una categoria chiusa e chiaramente delimitata nel momento dell' adozione della decisione, e conferisce loro, in modo espresso e specifico, il diritto di presentare osservazioni nel corso del procedimento amministrativo. Tali organi, che sono incaricati della difesa degli interessi collettivi dei lavoratori che essi rappresentano, sono infatti in possesso di un interesse specifico rispetto alle considerazioni di ordine sociale di cui la Commissione può eventualmente tener conto nell' ambito della sua valutazione della regolarità dell' operazione di concentrazione alla luce del diritto comunitario.

31 Ne deriva che, nell' economia del regolamento n. 4064/89, la designazione espressa dei rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate da una operazione di concentrazione, come terzi in possesso di un interesse sufficiente per essere sentiti dalla Commissione, basta a caratterizzarli rispetto a qualsiasi altro terzo, senza che sia necessario dimostrare, come sostenuto dall' istituzione convenuta, ai fini della valutazione della ricevibilità del ricorso, se, quanto meno prima facie, tale operazione sia atta a pregiudicare gli obiettivi sociali previsti dal Trattato. Quest' ultima questione comporta, infatti, una valutazione di merito.

32 Ne deriva che i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate da una operazione di concentrazione devono, in linea di principio, essere considerati individualmente interessati dalla decisione della Commissione sulla compatibilità di tale operazione con il mercato comune.

33 Nel caso di specie, lo status di rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate, ai sensi del citato art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, non è contestato dalla Commissione per quanto riguarda tre ricorrenti, cioè il CCE Perrier, il CE Perrier e il CG Perrier. Per quanto riguarda il CGT Perrier, l' istituzione convenuta ritiene che spetti al detto sindacato dimostrare che il suo status di rappresentante dei lavoratori delle imprese interessate dall' operazione di concentrazione di cui trattasi è riconosciuto dal diritto francese.

34 A tal proposito, il Tribunale ricorda che spetta agli Stati membri individuare gli organi competenti a rappresentare gli interessi collettivi dei lavoratori e determinare i loro diritti e le loro prerogative, salvo intervento di misure di armonizzazione (v., per esempio, la direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l' istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l' informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; GU L 254, pag. 64). Nel caso di specie, peraltro, la Commissione non contesta, a seguito delle precisazioni apportate dai ricorrenti nella replica, che la rappresentatività del sindacato CGT Perrier all' interno dell' impresa Perrier è riconosciuta dal diritto francese, trattandosi di un sindacato aderente alla confederazione sindacale CGT. Tale circostanza è sufficiente per concludere che il CGT Perrier costituisce un rappresentante riconosciuto dei lavoratori delle imprese interessate dall' operazione di concentrazione di cui trattasi, ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89.

35 D' altra parte, la tesi della Commissione in base alla quale la decisione non riguarda individualmente tre dei quattro ricorrenti, cioè il CGE Perrier, il CE Perrier e il CG Perrier, poiché non hanno chiesto di essere sentiti nel corso del procedimento amministrativo, ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, è del tutto priva di fondamento. Subordinando in via generale la legittimazione attiva dei terzi qualificati che fruiscono di diritti procedurali nel corso del procedimento amministrativo alla loro effettiva partecipazione a tale procedimento, la tesi della Commissione introduce un requisito di ricevibilità supplementare, sotto forma di un procedimento precontenzioso obbligatorio, non previsto dall' art. 173 del Trattato. Come fatto osservare dai ricorrenti, tale interpretazione restrittiva è in contrasto con le citate disposizioni del Trattato che prevedono che qualsiasi soggetto è legittimato ad impugnare una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente.

36 L' analisi della giurisprudenza della Corte conferma che la legittimazione ad agire dei terzi, in possesso di un interesse sufficiente per essere sentiti nel corso del procedimento amministrativo, non è necessariamente subordinata alla loro partecipazione a tale procedimento. Altre circostanze specifiche possono eventualmente identificare il detto terzo in modo analogo al destinatario della decisione impugnata. Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall' istituzione convenuta, la Corte ha preso unicamente in considerazione, sia in materia di concorrenza e di aiuti di Stato sia di dumping e di sovvenzioni, la partecipazione di terzi qualificati al procedimento amministrativo onde stabilire che, in presenza di particolari condizioni, essa comporta una presunzione a favore della ricevibilità del loro ricorso volto ad ottenere che il giudice comunitario verifichi non solo se i loro diritti procedurali siano stati rispettati ma anche se la decisione adottata all' esito di tale procedimento non sia viziata da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere. La Corte non ha mai affermato che la loro partecipazione al procedimento rappresentasse una condizione necessaria per ammettere che la decisione della Commissione riguarda individualmente tali terzi (v., in particolare, sentenze della Corte, Metro/Commissione, citata, punto 13, Fediol/Commissione, citata, punti 28-31, 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. pag. 3045, punti 14 e 15, 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 849, punti 11-17; Cofaz e a./Commissione, citata, punto 25, e 22 ottobre 1986, causa 75/84, Metro/Commissione, Racc. pag. 3021, punti 18-23).

37 Stando così le cose, per quanto riguarda in modo specifico i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate, il cui numero e identità potevano essere conosciuti all' atto dell' adozione della decisione, il solo fatto che il regolamento n. 4064/89 li menzioni in maniera espressa e specifica come terzi in possesso di un "interesse sufficiente" a presentare le proprie osservazioni dinanzi alla Commissione, è sufficiente a distinguerli rispetto a qualsiasi altro soggetto e ad affermare che la decisione adottata sulla scorta del detto regolamento li riguarda individualmente, a prescindere dal fatto che essi si siano o meno avvalsi dei loro diritti nel corso del procedimento amministrativo. Ne deriva che, nel caso di specie, tale condizione di ricevibilità, prevista dall' art. 173 del Trattato, per il complesso di tali motivi, deve considerarsi soddisfatta dai quattro ricorrenti, anche se non hanno partecipato al procedimento.

38 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione volta a stabilire se la decisione impugnata riguardi direttamente i ricorrenti, si deve rilevare, anzitutto, che l' operazione di concentrazione di cui trattasi non può pregiudicare i diritti propri dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese interessate. Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, pur supponendo che la concentrazione comporti una diminuzione delle risorse proprie dei diversi comitati ricorrenti, a seguito delle asserite soppressioni di posti di lavoro, tale circostanza non può, comunque, essere ritenuta lesiva dei diritti propri dei detti comitati. Questi ultimi non sono titolari di un interesse al mantenimento dei livelli occupazionali dell' impresa, al fine specifico di premunirsi contro qualsiasi riduzione delle loro risorse il cui ammontare dipende dalla massa salariale. Infatti, gli organi rappresentativi dei lavoratori possono unicamente avvalersi dei propri diritti in relazione alle funzioni e prerogative loro assegnate, in forza della normativa applicabile, all' interno di un' impresa che presenta una struttura determinata. A tal proposito, deriva peraltro, in sostanza, dall' art. 5 della direttiva 77/187 che, in caso di trasferimento di azienda, la garanzia dei diritti propri delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori nonché le misure di protezione di cui fruiscono i rappresentanti dei lavoratori devono essere garantite in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri. Dal complesso di tali considerazioni discende che solo una decisione in grado di incidere sullo status degli organi rappresentativi dei lavoratori, ovvero sull' esercizio delle prerogative o sul perseguimento degli obiettivi loro attribuiti dalla normativa in vigore, può colpire gli interessi propri di tali organi. Ciò non può accadere nel caso di una decisione che autorizza una concentrazione.

39 Inoltre, in merito all' asserito pregiudizio arrecato dalla decisione alle attribuzioni consultive dei comitati ricorrenti, in seno alla loro impresa, per quanto riguarda, per esempio, le decisioni relative all' operazione di concentrazione medesima, alla ristrutturazione o alle asserite soppressioni di posti di lavoro, si deve rammentare che il regolamento n. 4064/89 prevede le modalità di controllo delle operazioni di concentrazione, in riferimento al diritto comunitario della concorrenza, nel rispetto dell' esercizio, da parte dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese interessate, di tutti i loro diritti, nell' ambito del regime nazionale in vigore. A tal proposito, il regolamento n. 4064/89 conferma peraltro espressamente, nel trentunesimo 'considerando' , che esso "non pregiudica assolutamente i diritti collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate".

40 Peraltro si deve poi rilevare che la tesi in base alla quale la decisione impugnata pregiudica direttamente gli interessi dei lavoratori della Perrier in quanto comporta, a parere dei ricorrenti, la soppressione di posti di lavoro e la perdita di prerogative collettive non appare sostenibile. A tal proposito, occorre sottolineare che la normativa volta a garantire i diritti dei lavoratori, segnatamente in caso di concentrazione, osta, come verrà dimostrato nei punti successivi, a che la realizzazione di un' operazione di concentrazione comporti, di per sé, gli asseriti effetti sul livello e sulle condizioni occupazionali all' interno delle imprese interessate. La produzione di tali effetti presuppone quindi l' adozione preliminare, a seconda dei casi, da parte delle sole imprese di cui trattasi ovvero delle controparti sociali, alle condizioni rigorosamente definite dalle norme vigenti, di provvedimenti autonomi rispetto alla concentrazione medesima. Tenuto conto in particolare del margine negoziale delle diverse controparti sociali, l' eventualità che tali misure non vengano adottate non è meramente teorica, il che esclude che la decisione che autorizza la concentrazione riguardi direttamente i rappresentanti dei lavoratori (v. sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, e Cofaz e a./Commissione, citata).

41 Da questo punto di vista, il fatto che, in conseguenza di un' operazione di concentrazione, non siano inevitabili esuberi e alterazioni dei vantaggi sociali riconosciuti ai lavoratori del gruppo Perrier sia dal loro contratto individuale sia, in particolare in seno all' Unità economica e sociale delle imprese firmatarie di tale convenzione, dal contratto collettivo aziendale del 14 marzo 1989, al quale si riferiscono i ricorrenti, deriva chiaramente dalla normativa in vigore. Infatti, la direttiva 77/187, all' art. 3, prevede il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi derivanti al cedente da un contratto di lavoro ovvero da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento d' azienda. Inoltre, tale stessa direttiva precisa, all' art. 4, n. 1, primo comma, che "il trasferimento di un' impresa (...) non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario".

42 A tal proposito, occorre peraltro notare che l' annullamento della decisione della Commissione, in quanto autorizza l' operazione di concentrazione in questione subordinando la sua dichiarazione di compatibilità in particolare all' obbligo, da parte della Nestlé, di cedere talune imprese appartenenti al gruppo Perrier, non costituirebbe una garanzia contro qualsiasi provvedimento soppressivo di posti di lavoro, a termini di legge. In tale contesto, il fatto che il citato art. 4 della direttiva 77/187 prosegua indicando che essa "non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d' organizzazione che comportano variazioni sul piano dell' occupazione" conferma che tali licenziamenti non possono in alcun caso derivare direttamente da una operazione di concentrazione, ma richiedono l' adozione di provvedimenti autonomi, assoggettati ad un regime identico a quello che si applica a prescindere dalle operazioni di concentrazione.

43 Del pari, per quanto riguarda più in particolare le affermazioni relative alla perdita dei vantaggi sociali di cui fruiscono i lavoratori della Perrier, si deve rilevare che la medesima direttiva 77/187 dispone, all' art. 3, n. 2, primo comma, che "dopo il trasferimento (...) il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest' ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell' entrata in vigore o dell' applicazione di un altro contratto collettivo". A tal proposito, occorre rammentare che l' art. L. 132-8 del codice del lavoro francese prevede, il che è pacifico fra le parti, che qualsiasi contratto collettivo ° volto, in base alla definizione sancita dall' art. L. 132-1 del detto codice, a disciplinare le condizioni di lavoro nel loro complesso ° e qualsiasi accordo collettivo di lavoro ° che disciplina, secondo la detta definizione, solamente talune condizioni ° a durata indeterminata può essere disdetto dalle parti firmatarie secondo le modalità previste dal contratto o dall' accordo. Allorquando il contratto o l' accordo viene disdetto a causa in particolare di una fusione, di una cessione o di una scissione, la medesima disposizione indica che tale contratto o accordo continuerà ad applicarsi integralmente fino all' entrata in vigore di un nuovo contratto o di un nuovo accordo ovvero, in loro mancanza, per una durata minima di un anno a decorrere dalla disdetta, restando inteso che, qualora il contratto o l' accordo disdetto non venga sostituito al termine di tale periodo, i lavoratori interessati manterranno i vantaggi individuali da essi acquisiti. Peraltro, le garanzie relative al mantenimento dei vantaggi sociali sono ulteriormente rafforzate dall' art. 4, secondo comma, della citata direttiva 77/187, a tenore del quale, qualora il contratto di lavoro si risolva a causa del fatto che il trasferimento dell' azienda provoca una modificazione sostanziale delle condizioni di lavoro a svantaggio dei lavoratori, la risoluzione si considera avvenuta per fatto del datore di lavoro.

44 Dal complesso di tali elementi deriva che i contratti individuali in corso sono integralmente trasferiti alla nuova società. Per quanto riguarda il contratto collettivo in vigore nell' ambito del gruppo Perrier, esso continuerà ad applicarsi alle condizioni definite dal citato art. L. 132-8 del codice del lavoro. A tal proposito è necessario sottolineare che, ai sensi della normativa vigente, il trasferimento di un' azienda, come accade nel caso di specie, non comporta, di per sé, la disdetta ovvero una qualsiasi modifica dei contratti o degli accordi collettivi in vigore. Se a tale cessione facesse non di meno seguito una messa in discussione del contratto collettivo, l' art. L. 132-8, settimo comma, del codice del lavoro francese prevede un regime identico a quello applicabile a qualsiasi disdetta proveniente da una o più delle parti firmatarie, al di fuori dell' ipotesi di un trasferimento d' azienda, ai sensi della citata direttiva 77/187 (v., in particolare, sentenza della Corte 12 novembre 1992, causa C-209/91, Watson Rask e Christensen, Racc. pag. I-5755, punti 26 e seguenti).

45 Ne deriva che, nel caso di specie, l' acquisizione della Perrier da parte della Nestlé, accompagnata dalla cessione da parte di tale impresa, ad un terzo, di taluni marchi e sorgenti del gruppo Perrier, non comporta, di per sé, nessuna conseguenza diretta sui diritti derivanti ai lavoratori della Perrier dal loro contratto ovvero dal proprio rapporto di lavoro. In mancanza di qualsiasi nesso di causalità diretta fra la lamentata lesione di tali diritti e la decisione della Commissione che subordina l' autorizzazione della concentrazione in particolare alla cessione di taluni marchi e sorgenti, gli interessati devono disporre di idonei strumenti giuridici per difendere i loro interessi legittimi non a livello di controllo della regolarità della detta decisione, ma di quello dei provvedimenti direttamente all' origine dei pregiudizi così lamentati, che possono essere adottati dalle imprese e, se del caso, dalle controparti sociali interessate, a prescindere da qualsiasi intervento della Commissione. Infatti, nella fase dell' adozione di tali misure, il cui controllo è di competenza del giudice nazionale, intervengono le garanzie attribuite ai lavoratori sia dalle disposizioni di diritto interno sia da quelle di diritto comunitario come, in particolare, la direttiva del Consiglio 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (citata; v. inoltre la proposta di direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione l' 8 settembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, allo scopo di modificare tale direttiva; GU C 274 del 1 ottobre 1994, pag. 10), nonché la direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, così come modificata dalla direttiva 24 giugno 1992, 92/56, già citate.

46 Per il complesso dei motivi su esposti, i ricorrenti non possono essere considerati direttamente interessati dalla decisione impugnata, salva la garanzia dei diritti procedurali loro attribuiti dal regolamento n. 4064/89, nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, va rammentato che, di norma, quando un regolamento conferisce diritti procedurali a terzi, questi ultimi devono disporre di un mezzo d' impugnazione a tutela dei propri interessi legittimi, in forza di una giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenza della Corte 25 ottobre 1977, citata, Metro/Commissione, punto 13). A tal proposito si deve ricordare, in particolare, che il diritto dei terzi qualificati ad essere regolarmente sentiti, a loro richiesta, nel corso del procedimento amministrativo, può, in linea di massima, essere sancito dal giudice comunitario solamente al momento del controllo della regolarità della decisione definitiva della Commissione. Ne deriva che, sebbene, nel caso di specie, quanto precede lasci intendere che, in sostanza, la decisione definitiva non riguarda direttamente i ricorrenti, questi ultimi sono tuttavia legittimati ad agire avverso la detta decisione allo scopo preciso di verificare se le garanzie procedurali alle quali avevano diritto, nel corso del procedimento amministrativo, ai sensi dell' art. 18 del regolamento n. 4064/89, fossero state disattese, così come da essi asserito. Solo se il Tribunale dovesse accertare una grave inosservanza di siffatte garanzie, atta a pregiudicare il diritto dei ricorrenti di far utilmente valere la propria posizione nel corso del procedimento amministrativo, qualora ne abbiano fatto domanda, esso dovrebbe annullare tale decisione per inosservanza delle forme sostanziali. In mancanza di una tale violazione sostanziale dei propri diritti procedurali, il solo fatto che i ricorrenti abbiano lamentato dinanzi al giudice comunitario la violazione di tali diritti nel corso del procedimento amministrativo non può comportare la ricevibilità del ricorso in quanto fondato su motivi relativi all' inosservanza di norme sostanziali, in ragione del fatto che, alla stregua di quanto sopra stabilito dal Tribunale, la decisione non incide direttamente sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Solo in presenza di quest' ultimo requisito i ricorrenti sarebbero legittimati, in forza dell' art. 173 del Trattato, a chiedere al Tribunale di esaminare la motivazione e la regolarità materiale della decisione.

47 Il presente ricorso deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile, unicamente nella parte in cui non è volto a garantire la tutela delle garanzie procedurali riconosciute ai ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo. Occorre esaminare, nel merito, se, come sostenuto da questi ultimi, la decisione pregiudichi i loro diritti procedurali.

Sulla fondatezza del motivo di inosservanza dei diritti procedurali dei ricorrenti

Sintesi degli argomenti delle parti

48 I ricorrenti sostengono che la Commissione ha omesso di informarli per iscritto sulla natura e sull' oggetto della pratica, prima dell' audizione, al fine di metterli in grado di formulare il loro punto di vista. L' istituzione convenuta avrebbe così trasgredito gli artt. 11, 12 e 15 del citato regolamento n. 2367/90. A tale proposito, il CGT Perrier contesta che le informazioni fornite dalla stampa specializzata fossero atte a rimediare alla carenza della Commissione per quanto riguarda la comunicazione di tali informazioni, espressamente prevista dalla normativa comunitaria.

49 Inoltre, i ricorrenti fanno valere che il sindacato CGT Perrier, considerato che aveva chiesto di essere sentito dalla Commissione, aveva diritto, in quanto terzo in possesso di un "interesse sufficiente", non solo all' audizione concessagli il 2 luglio 1992, ma anche all' accesso al fascicolo, cosa che egli avrebbe peraltro implicitamente richiesto con la citata lettera 19 giugno 1992. Essi si riferiscono all' art. 18, n. 3, del regolamento n. 4064/89, ai sensi del quale "almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l' interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari".

50 Infine, la Commissione avrebbe omesso di avvisare il sindacato CGT Perrier, in considerazione della sua inesperienza nel campo dei procedimenti di applicazione del regolamento n. 4064/89, dell' urgenza di presentare osservazioni scritte prima della data dell' audizione, fissata per il 2 luglio 1992. Dal decimo e undicesimo 'considerando' del citato regolamento n. 2367/90 risulta che l' audizione è, in linea di massima, volta solamente ad integrare le osservazioni scritte preliminari. Peraltro, la Commissione non avrebbe informato il CGT Perrier della possibilità di farsi assistere in particolare da un avvocato, nel corso della sua audizione, in applicazione dell' art. 14, n. 3, del regolamento n. 2367/90.

51 Stando così le cose, i ricorrenti ritengono che le modalità effettive di audizione dei rappresentanti riconosciuti dei lavoratori non abbiano consentito alla Commissione di tenere conto delle loro osservazioni, come imposto dalle citate disposizioni. Una situazione del genere corrisponderebbe alla mancanza di audizione e, trattandosi di una audizione obbligatoria, comporterebbe la nullità dell' atto impugnato per inosservanza delle forme prescritte 'ad substantiam' , secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia.

52 Infatti, il CGT Perrier non potrebbe essere considerato responsabile dell' eccessiva fretta con la quale è stato invitato all' audizione del 2 luglio 1992, senza aver ricevuto alcuna informazione preliminare e, di conseguenza, senza aver avuto la possibilità di preparare il suo incontro con l' amministrazione. Tale precipitazione, imputabile all' amministrazione, costituirebbe anzi una evidente trasgressione dei diritti della difesa.

53 La Commissione, da parte sua, sostiene che l' audizione del CGT Perrier si sarebbe svolta in modo regolare. Per quanto riguarda l' asserito diritto dei ricorrenti ad essere informati per iscritto sulla natura e sull' oggetto della controversia prima che essi rendano noto il proprio punto di vista, essa fa valere, nel controricorso, che con la citata lettera 19 giugno 1992 il CGT Perrier non ha chiesto di essere sentito in qualità di rappresentante riconosciuto dei lavoratori della Perrier, ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, ma semplicemente di essere informato sull' avanzamento della pratica. Pertanto, essa non sarebbe stata tenuta ad informarlo in primo luogo sulla natura e sull' oggetto della controversia. La Commissione sostiene, infatti, che, pur ammettendo che tale sindacato fosse un rappresentante riconosciuto dei lavoratori della Perrier, il tipo di richiesta da esso inoltrata, per di più in una fase molto avanzata del procedimento, giustificava la convocazione rapida di una riunione senza informazione preliminare. Una soluzione del genere sarebbe legittima anche in considerazione del fatto che il sindacato si presumeva conoscesse la natura e l' oggetto della pratica, tenuto conto degli abbondanti riferimenti fatti dai ricorrenti alla stampa specializzata, nell' ambito della presente controversia.

54 Per quanto riguarda il diritto di accesso al fascicolo, sancito dall' art. 18, n. 3, del regolamento n. 4064/89, esso avrebbe la finalità di consentire agli interessati di far conoscere il proprio punto di vista in merito alle censure rilevate nei loro confronti dalla Commissione. Dato che la decisione impugnata non contiene alcuna censura nei confronti dei rappresentati riconosciuti dei lavoratori dell' impresa interessata dall' operazione di concentrazione di cui trattasi e non respinge nessuna domanda da essi formulata ai sensi del regolamento n. 4064/89, questi ultimi non potrebbero avere accesso al fascicolo. Inoltre, i ricorrenti non avrebbero, comunque, mai chiesto di fruire del diritto di accesso al fascicolo.

Giudizio del Tribunale

55 Si deve ricordare, anzitutto, che, ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, la Commissione è tenuta a sentire i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle imprese interessate dall' operazione di concentrazione di cui trattasi, in quanto terzi che dimostrino un sufficiente interesse solo qualora chiedano effettivamente di essere sentiti. Inoltre, dal decimo 'considerando' del regolamento n. 2367/90 deriva che tale domanda deve, in linea di massima, essere presentata per iscritto.

56 Infatti, la tutela degli interessi legittimi dei terzi qualificati non esige che essi fruiscano, nel corso del procedimento amministrativo, di garanzie identiche a quelle concesse alle persone interessate dall' operazione di concentrazione al fine di garantire il rispetto del loro diritto al contraddittorio nello svolgimento del procedimento dinanzi alla Commissione. Visto che gli interessi di questi ultimi sono, in linea di principio, direttamente lesi dalla decisione, essi devono aver accesso al fascicolo ed aver modo di manifestare il loro punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico, come previsto dai nn. 1 e 3 dell' art. 18 del regolamento n. 4064/89. All' opposto, i terzi possono unicamente subire, se del caso, gli effetti incidentali della decisione sulla loro sfera giuridica. Per tale motivo l' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89 riconosce loro unicamente il diritto di essere sentiti dalla Commissione qualora ne facciano richiesta, e dopo aver dimostrato, in via generale, un interesse sufficiente a tal fine, restando inteso che, in proposito, è sufficiente che i rappresentanti dei lavoratori delle imprese interessate dimostrino che la loro rappresentatività nell' impresa è riconosciuta dal diritto nazionale vigente. Tale interpretazione è confermata dalla sentenza della Corte 9 luglio 1987, causa 43/85, Ancides/Commissione (Racc. pag. 3131, punto 8), che ha dichiarato che la posizione procedurale dei terzi qualificati non può essere equiparata a quella degli interessati, nell' ambito del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), il cui art. 19, n. 2, prevede espressamente, in termini identici a quelli dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, che i terzi che dimostrano un interesse sufficiente devono unicamente essere sentiti a loro richiesta.

57 Nell' ambito del sistema di tutela dei diritti rispettivi degli interessati e dei terzi che si è descritto, l' art. 15 del citato regolamento n. 2367/90 precisa, al n. 1, che, se, ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, chiedono di essere sentiti i terzi che dimostrano un interesse sufficiente, come i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori e delle imprese interessate, "la Commissione li informa per iscritto della natura e dell' oggetto della procedura e impartisce loro un termine per manifestare il loro punto di vista". Ai sensi del n. 2 del detto articolo "i terzi manifestano il proprio punto di vista entro il termine impartito, per iscritto o oralmente. Essi possono confermare le loro dichiarazioni orali per iscritto". Per contro, nel caso in cui i terzi in possesso di un interesse sufficiente non chiedano di essere sentiti, la Commissione "può dare [loro] la possibilità di manifestare il proprio punto di vista", ai sensi del n. 3 dell' articolo medesimo, che non le impone quindi nessun obbligo di informazione.

58 Nel caso di specie, dall' esame degli atti di causa risulta chiaramente che il sindacato CGT Perrier non ha presentato alla Commissione una richiesta di audizione, ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, ma una semplice richiesta di informazioni, così formulata nella sua lettera 19 giugno 1992: "Potete indicarci in che modo ci è possibile ottenere informazioni precise in merito all' indagine svolta dalla Commissione delle Comunità europee sull' operazione di acquisto della Source Perrier da parte della Nestlé/Demilac?". Stando così le cose, il solo fatto che il CGT Perrier abbia dato prova, con tale lettera, di aver chiesto informazioni nella sua qualità di sindacato rappresentativo in seno al gruppo Perrier e che esso abbia, in particolare, proposto un' azione dinanzi ai giudici nazionali in merito a diverse operazioni finanziarie relative all' OPA della Nestlé sulla Perrier non è sufficiente per interpretare la detta lettera come una richiesta di audizione, ancorché implicita, ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, in qualità di rappresentante riconosciuto dei lavoratori della Perrier. Il fax inviato dalla Commissione al CGT Perrier, il 29 giugno successivo, per confermare la "riunione informativa" del 2 luglio 1992, attesta peraltro che la detta lettera non è stata interpretata da tale istituzione come una richiesta di audizione. D' altra parte, nessuna domanda di questo tipo è stata presentata dal sindacato di cui è causa. Infatti, quest' ultimo non asserisce di aver formulato una domanda consimile né per iscritto, all' indomani della citata lettera 19 giugno 1992, né tanto meno nel corso della riunione del 2 luglio 1992. Per di più, la lettera del CGT Perrier alla Commissione, del 3 luglio 1992, conferma esplicitamente che la riunione di cui sopra costituiva chiaramente, secondo tale sindacato, una semplice riunione informativa.

59 Ne deriva che, in mancanza di una richiesta di audizione da parte del CGT Perrier, la Commissione non era tenuta, ai sensi del citato art. 15 del regolamento n. 2367/90 (v. il precedente punto 57), ad informare tale sindacato per iscritto, a seguito della sua citata lettera 19 giugno 1992, sulla natura e sull' oggetto della controversia prima di dargli la possibilità di far conoscere il suo punto di vista.

60 Nel caso di specie, la Commissione non ha solamente dato seguito alla richiesta di informazioni del CGT Perrier, organizzando una riunione informativa il 2 luglio 1992. Essa ha, inoltre, dato la possibilità ai rappresentanti di tale sindacato di presentare osservazioni, nel corso di tale riunione, sulle ripercussioni sociali dell' operazione di concentrazione prevista, in base a quanto consentitole dall' art. 15, n. 3, del regolamento n. 2367/90, che prevede che tale istituzione può, di regola, sentire terzi in casi diversi da quelli relativi ad un soggetto che abbia un interesse sufficiente a chiedere di essere sentito. Inoltre, dalle indicazioni non contestate fornite sul punto dalla Commissione risulta che, dopo la riunione, il CGT Perrier ha presentato, su invito di tale istituzione, osservazioni scritte integrative e le ha comunicato informazioni supplementari in risposta ai quesiti che gli erano stati posti nel corso della riunione. Peraltro, dalle osservazioni della Commissione, non contestate dai ricorrenti, emerge che il CGT Perrier non ha sollevato alcuna obiezione, in particolare nel corso della riunione di cui sopra, per quanto riguarda le difficoltà alle quali i ricorrenti ritengono che esso abbia dovuto far fronte per esporre il proprio punto di vista, a causa dell' asserita mancanza di informazioni scritte.

61 Per quanto riguarda la censura relativa al fatto che la Commissione ha omesso di avvisare il CGT Perrier di presentare osservazioni scritte prima della data della riunione fissata al 2 luglio 1992, occorre rammentare che, nel caso di specie, nessuna disposizione pone un obbligo del genere. In particolare, l' art. 15, n. 3, del regolamento n. 2367/90, cui la Commissione si è, nella fattispecie, riferita per sentire il CGT Perrier, come risulta da quanto precede, non contiene nessuna indicazione per quanto riguarda le modalità in base alle quali i terzi qualificati che non hanno richiesto di essere sentiti possono cionondimeno esprimere il proprio punto di vista sull' iniziativa della Commissione. Inoltre, pur volendo comunque supporre che i ricorrenti abbiano chiesto di essere sentiti ai sensi dell' art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89, cionondimeno l' art. 15, n. 2, del regolamento n. 2367/90 si limita a prevedere che i terzi in possesso di un interesse sufficiente, che esprimono una richiesta in tal senso, possono far conoscere il proprio punto di vista. Tale articolo non prevede alcuna indicazione per quanto riguarda la forma, scritta o orale, delle loro osservazioni. Ne deriva che la Commissione non era affatto tenuta, nel caso di specie, ad invitare il sindacato in questione a presentare osservazioni scritte prima della riunione del 2 luglio 1992.

62 L' undicesimo 'considerando' del regolamento n. 2367/90, invocato dai ricorrenti, conferma tale interpretazione del citato art. 15. Infatti, dopo avere sottolineato che "tutti coloro che hanno diritto ad essere sentiti devono, nel proprio interesse e nell' interesse di una buona amministrazione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fatto salvo il loro diritto di chiedere eventualmente di integrare la procedura scritta con un' audizione orale", il detto 'considerando' stempera tale principio precisando che, "nei casi urgenti la Commissione deve tuttavia poter procedere immediatamente all' audizione orale degli interessati o dei terzi (...) in tal caso le persone da sentire debbono avere il diritto di confermare le loro dichiarazioni orali per iscritto". Nel caso di specie, quanto all' urgenza che la Commissione aveva di organizzare una riunione informativa con il CGT Perrier, in risposta alla domanda da questo presentata il 19 giugno 1992, in una fase già avanzata del procedimento che aveva avuto inizio il 25 marzo 1992 e mentre le parti interessate erano state sentite il 25 maggio 1992, la Commissione ha legittimamente fissato la data di tale riunione al 2 luglio 1992, lasciando al sindacato la possibilità di presentare osservazioni scritte integrative dopo la riunione, nel corso della quale aveva fatto valere il proprio punto di vista.

63 Peraltro, benché le persone sentite dalla Commissione a loro richiesta o su iniziativa di tale istituzione possano essere assistite in particolare da un avvocato, ai sensi dell' art. 14 del regolamento n. 2367/90, nessuna disposizione del detto regolamento fa obbligo alla Commissione di informare tali soggetti di siffatta facoltà. Anche se tale informazione può apparire desiderabile, la sua omissione non può avere la conseguenza di viziare il procedimento.

64 Per quanto riguarda, infine, il diritto di accesso al fascicolo invocato dai ricorrenti, va ricordato che a tenore dell' art. 18, n. 3, del regolamento n. 4064/89 "almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l' interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari". Tale disposizione non può in alcun caso essere interpretata nel senso di imporre alla Commissione di dare automaticamente accesso al fascicolo a qualsiasi terzo che venga sentito, a sua richiesta o ad iniziativa della Commissione, nel corso del procedimento amministrativo. Quindi, poiché il sindacato di cui trattasi non rientrava nelle "parti direttamente interessate" dall' operazione di concentrazione, ai sensi del citato art. 18, n. 3, la Commissione non era affatto tenuta a proporgli di accedere al fascicolo. Stando così le cose, senza che occorra stabilire, nell' ambito della presente controversia, se e a quali condizioni ai terzi in possesso di un interesse sufficiente per essere sentiti possa essere riconosciuto il diritto di accedere al fascicolo qualora ne facciano richiesta, è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, la richiesta di informazioni rivolta dal CGT Perrier alla Commissione nella citata lettera 19 giugno 1992 non conteneva, nemmeno implicitamente, nessuna domanda di accesso al fascicolo. Non si può, pertanto, ritenere responsabile la Commissione del fatto che il CGT Perrier non abbia potuto avere accesso al fascicolo.

65 Per il complesso delle ragioni suesposte, il motivo di inosservanza dei diritti procedurali dei ricorrenti, ed in particolare di quelli del sindacato CGT Perrier, dev' essere respinto in quanto infondato.

66 Ne deriva che il presente ricorso dev' essere respinto nel suo complesso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

67 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia tale articolo prevede, al n. 3, che il Tribunale può decidere, per motivi eccezionali, che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

68 Trattandosi, nel caso di specie, del primo ricorso formulato da organi rappresentativi dei lavoratori delle imprese interessate da un' operazione di concentrazione avverso la decisione della Commissione che autorizza tale operazione in forza del regolamento n. 4064/89, la Commissione dev' essere condannata a sopportare le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ogni parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.