61992J0109

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 7 DICEMBRE 1993. - STEPHAN MAX WIRTH CONTRO LANDESHAUPTSTADT HANNOVER. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: VERWALTUNGSGERICHT HANNOVER - GERMANIA. - FINANZIAMENTO DEGLI STUDI - SERVIZI - NON DISCRIMINAZIONE. - CAUSA C-109/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-06447


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Libera prestazione dei servizi ° Servizi ° Nozione ° Corsi impartiti in un istituto di insegnamento superiore finanziato mediante fondi pubblici ° Esclusione

(Trattato CEE, art. 60, primo comma)

2. Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni ° Regime di sussidi per la formazione che esclude i cittadini residenti nel territorio nazionale che frequentino corsi di studi in un altro Stato membro ° Ammissibilità, qualora si tratti di corsi che non costituiscono servizi

(Trattato CEE, artt. 59, 60 e 62)

Massima


1. I corsi di studi impartiti in un istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento sia assicurato essenzialmente mediante fondi pubblici non costituiscono servizi ai sensi dell' art. 60 del Trattato CEE.

Infatti, ai sensi dell' art. 60, primo comma, del Trattato, rientrano nel capo riguardante i servizi unicamente le prestazioni normalmente fornite dietro retribuzione. Orbene, la caratteristica essenziale della retribuzione, consistente nel fatto che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione considerata, non sussiste in caso di insegnamento impartito in un istituto di insegnamento superiore finanziato mediante fondi pubblici, che si limiti ad esigere dagli studenti il pagamento di tasse scolastiche.

Viceversa, costituiscono servizi ai sensi dell' art. 60 del Trattato i corsi di studi impartiti in istituti di insegnamento superiore il cui scopo sia il perseguimento di un utile economico e al cui finanziamento si provveda essenzialmente per mezzo di fondi privati, segnatamente mediante i corrispettivi richiesti agli studenti o ai loro genitori.

2. Nel caso in cui si tratti di studi compiuti presso un istituto le cui attività non costituiscono servizi ai sensi dell' art. 60 del Trattato, gli artt. 59 o 62 di quest' ultimo non ostano a che uno Stato membro, successivamente all' entrata in vigore del Trattato medesimo, modifichi la propria normativa in materia di sussidi per la formazione in modo tale che i suoi cittadini residenti nel suo territorio abbiano diritto a ricevere un assegno di studio unicamente nel caso in cui tali studi si svolgano nel territorio nazionale, mentre in forza della normativa precedentemente in vigore tali assegni potevano essere percepiti altresì per studi compiuti nel territorio di un altro Stato membro.

Parti


Nel procedimento C-109/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Hannover (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Stephan Max Wirth

e

Landeshauptstadt Hannover,

domanda vertente sull' interpretazione del Trattato CEE e, segnatamente, degli artt. 59, 60 e 62 del medesimo,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, D.A.O. Edward e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Repubblica federale di Germania, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente,

° per il Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, e dalla signora Eleanor Sharpston, barrister,

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Juergen Grunwald, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Wirth, rappresentato dall' avv. Helmut Vogt, del foro di Hameln, del governo del Regno Unito e della Commissione, all' udienza del 10 giugno 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 luglio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 18 febbraio 1992, pervenuta in cancelleria il 3 aprile successivo, il Verwaltungsgericht di Hannover ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del Trattato medesimo, e segnatamente, degli artt. 59, 60 e 62.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta fra il signor Wirth, cittadino tedesco, e la Landeshauptstadt Hannover (in prosieguo: la "resistente nella causa principale") in ordine alla concessione di un assegno di studio.

3 Emerge dagli atti di causa che all' epoca dei fatti gli assegni di studio erano disciplinati in Germania dal Bundesausbildungsfoerderungsgesetz (legge federale in materia di sostegno individuale all' istruzione, in prosieguo: il "BAfoeG") 26 luglio 1971 (BGBl I, pag. 1409), come modificata dal zwoelftes Gesetz zur AEnderung des Bundesausbildungsfoerderungsgesetzes (dodicesima legge di modifica del BAfoeG) 22 maggio 1990 (BGBl I, pag. 936). La maggior parte delle norme contenute nella dodicesima legge di modifica del BAfoeG, ivi comprese quelle relative all' art. 5 di quest' ultimo, sono entrate in vigore il 1 luglio 1990.

4 L' art. 5, n. 2, del BAfoeG, come modificato, dispone quanto segue:

"Un assegno di studio è versato a coloro i quali, avendo domicilio permanente nel territorio di applicazione della presente legge, compiono studi presso un istituto di insegnamento avente sede al di fuori del medesimo territorio, a condizione che

1) tali studi presentino un' utilità per gli interessati allo stato attuale della loro formazione e almeno parte di questa formazione possa essere riconosciuta come rientrante nell' iter richiesto o abituale degli studi da compiere,

2) la formazione non possa essere conseguita dagli interessati nel territorio di applicazione della presente legge, ove sia stata intrapresa anteriormente al 1 luglio 1990

e sempreché gli interessati siano in possesso delle necessarie conoscenze linguistiche (...)".

5 Il 31 agosto 1990 il signor Wirth, allora residente a Tettnang, in Germania, richiedeva un assegno di studio ai sensi del BAfoeG, intendendo seguire corsi di jazz-sassofono presso la Hoogeschool Voor De Kunsten di Arnhem, nei Paesi Bassi. A sostegno di questa richiesta, egli spiegava di essere costretto a seguire gli studi in parola all' estero per mancanza di posti disponibili nelle scuole tedesche.

6 Con decisione 1 novembre 1990 la resistente nella causa principale respingeva tale domanda. Essa rilevava che, avendo il ricorrente il suo domicilio permanente in Germania, un assegno di studio finalizzato al conseguimento di una formazione all' estero poteva essergli concesso, ai sensi del citato art. 5, n. 2, del BAfoeG, unicamente qualora gli studi in questione presentassero per lui un' utilità allo stato attuale della sua formazione. Tale presupposto non sussisteva nel suo caso, dato che egli si trovava solo al primo semestre di studi.

7 Il signor Wirth inoltrava reclamo avverso questa decisione, sostenendo, in particolare, che il suo domicilio permanente non si trovava in Germania, bensì nei Paesi Bassi, paese nel quale seguiva i corsi, e che pertanto egli aveva diritto ad un assegno di studio ai sensi dell' art. 6 del BAfoeG. In forza di questo articolo, un cittadino tedesco che abbia domicilio permanente in uno Stato estero può ottenere un assegno di studio qualora ciò sia giustificato dalle circostanze del caso specifico. Il signor Wirth adduceva che, nel suo caso, tale presupposto sussisteva in quanto egli non aveva potuto iscriversi ad una scuola tedesca. Con decisione 5 febbraio 1991, tuttavia, il Bezirksregierung di Hannover respingeva il reclamo.

8 L' 8 marzo 1991 il signor Wirth proponeva un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht di Sigmaringen. Con decisione 7 giugno 1991 tale organo giurisdizionale declinava la propria competenza riservando la causa dinanzi al Verwaltungsgericht di Hannover.

9 Quest' ultimo giudice accertava che il signor Wirth non aveva diritto ad un assegno di studio in forza del BAfoeG. Da un lato, il suo domicilio permanente si trovava in Germania, talché egli non poteva far valere l' art. 6 della legge suddetta. D' altro lato, trovandosi egli all' inizio dei suoi studi, non soddisfaceva la condizione posta dall' art. 5 del BAfoeG, come modificato.

10 Ciononostante, il Verwaltungsgericht di Hannover rilevava che, fino all' entrata in vigore della dodicesima legge di modifica del BAfoeG, l' assegno in parola avrebbe potuto essere concesso al signor Wirth. Infatti, in forza del cessato tenore di tale legge, era sufficiente, per la concessione di un assegno di studio ad uno studente che intendesse compiere studi all' estero, che tale formazione non potesse essere impartita in Germania e che l' interessato fosse in possesso delle necessarie cognizioni linguistiche. Tali due presupposti, nella fattispecie, sarebbero stati soddisfatti dal signor Wirth.

11 Nutrendo riserve in ordine alla compatibilità del sistema di sussidi per la formazione contemplato dalla dodicesima legge di modifica del BAfoeG con il diritto comunitario, il Verwaltungsgericht di Hannover sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se gli studi seguiti presso un istituto superiore di un altro Stato membro, che per essi riscuota tasse, configurino un ricorso ad una prestazione di servizi ai sensi dell' art. 60 del Trattato CEE, in relazione al quale l' art. 62 del Trattato CEE vieta qualsiasi nuova restrizione.

Se la disciplina di cui all' art. 1, n. 3a, della dodicesima legge di modifica della legge federale in materia di sostegno all' istruzione costituisca una nuova restrizione ai sensi dell' art. 62 del Trattato CEE.

2) Se siano compatibili con il principio generale di parità di trattamento:

2.1 la circostanza che, ad esempio, uno Stato membro versi ai suoi cittadini assegni di studio per il conseguimento di una formazione presso un istituto superiore solo se tali studi vengano seguiti nel territorio nazionale, ma non in un altro Stato membro,

2.2 la circostanza che uno Stato membro, che fino ad allora aveva erogato aiuti finanziari per studi compiuti presso un istituto superiore in un altro Stato membro, abolisca tali aiuti senza tener conto del fatto che ciò comporti o meno spese supplementari".

12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

13 Con la prima parte della prima questione, il giudice di rinvio chiede se l' insegnamento impartito in un istituto superiore vada considerato alla stregua di una prestazione di servizi ai sensi dell' art. 60 del Trattato.

14 In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi dell' art. 60, primo comma, del Trattato, rientrano nel capo riguardante i servizi unicamente le prestazioni normalmente fornite dietro retribuzione.

15 Come la Corte ha sottolineato nella sentenza 27 settembre 1988, causa 263/86, Humbel (Racc. pag. 5365, punti 17-19 della motivazione), la caratteristica essenziale della retribuzione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione considerata, corrispettivo che è generalmente pattuito fra il prestatore ed il destinatario del servizio. In questa stessa sentenza la Corte ha ritenuto che tale caratteristica non si riscontra nell' insegnamento impartito nell' ambito della pubblica istruzione nazionale. Da un lato, lo Stato, istituendo e mantenendo quest' ultima, non intende svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo in favore dei propri cittadini. Dall' altro, il sistema è di regola finanziato dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori. La Corte ha poi aggiunto che, in ordine alla natura di questa attività, è irrilevante il fatto che talora gli alunni o i loro genitori siano tenuti a pagare un canone o tasse scolastiche, al fine di contribuire in una certa misura ai costi di gestione del sistema.

16 Tali considerazioni valgono del pari per un insegnamento impartito in un istituto superiore al cui finanziamento si provveda precipuamente con fondi pubblici.

17 Tuttavia, come il Regno Unito ha rilevato nelle sue osservazioni, se è vero che la maggior parte degli istituti di insegnamento superiore sono finanziati in tal modo, ne esistono non di meno altri, finanziati essenzialmente mediante fondi privati, segnatamente dagli studenti o dai loro genitori, il cui scopo è il perseguimento di un utile economico. Quando sia impartito in tali istituti, l' insegnamento assume le caratteristiche di una prestazione di servizi ai sensi dell' art. 60 del Trattato. Lo scopo che tali istituti perseguono consiste infatti nell' offrire una prestazione in cambio di un corrispettivo.

18 Emerge tuttavia dal tenore della questione deferita che il giudice nazionale considera unicamente l' ipotesi in cui l' istituto di insegnamento viene finanziato mediante fondi pubblici, limitandosi ad esigere dagli studenti il pagamento di tasse scolastiche (Gebuehren).

19 Occorre pertanto risolvere la prima parte della prima questione nel senso che i corsi di studi impartiti in un istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento sia assicurato essenzialmente mediante fondi pubblici non costituiscono servizi ai sensi dell' art. 60 del Trattato CEE.

20 Con la seconda parte della prima questione, il giudice di rinvio chiede se le disposizioni degli artt. 59 o 62 del Trattato ostino a che uno Stato membro, successivamente all' entrata in vigore del Trattato medesimo, adotti una normativa in forza della quale i cittadini di tale Stato, in esso domiciliati, abbiano diritto a ricevere un assegno di studio unicamente nel caso in cui tali studi si svolgano sul territorio dello stesso Stato, e non in quello di un altro Stato membro, mentre la normativa precedentemente in vigore non contemplava una tale condizione.

21 Occorre rilevare in proposito che, non essendo l' istituto di cui trattasi prestatore di servizi a norma dell' art. 60 del Trattato, la questione di un' eventuale applicazione dell' art. 59 non si pone. Analogo rilievo vale per l' art. 62 del Trattato, ai sensi del quale gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell' entrata in vigore del Trattato. Nella sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (Racc. pag. I-4685, punto 29 della motivazione), la Corte ha infatti già avuto modo di dichiarare che questa disposizione, avendo un carattere complementare rispetto a quelle dell' art. 59, non può vietare restrizioni che non rientrino nel campo di applicazione di quest' ultimo articolo.

22 Si deve pertanto risolvere la seconda parte della prima questione nel senso che né l' art. 59 né l' art. 62 del Trattato ostano ad un regime di sussidi per la formazione qualora si tratti di studi compiuti presso un istituto le cui attività non costituiscono servizi ai sensi dell' art. 60 del Trattato CEE.

Sulla seconda questione

23 Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se il divieto generale delle discriminazioni osti a che uno Stato membro conceda assegni di studio ai suoi cittadini unicamente qualora questi ultimi compiano i loro studi nel territorio nazionale, e non nel territorio di un altro Stato membro, mentre in passato lo stesso Stato membro concedeva tali assegni ai cittadini che studiavano al di fuori del territorio nazionale.

24 Presupposto di tale questione è che il diritto comunitario trovi applicazione in materia.

25 Orbene, la Corte ha già statuito ° in particolare nella sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair/Universitaet Hannover (Racc. pag. 3161), pronunciata in merito ad una controversia relativa alla concessione di un sussidio per la formazione contemplato dalla stessa normativa nazionale di cui è causa, che, nell' attuale fase di evoluzione del diritto comunitario, un sussidio concesso agli studenti per il mantenimento e per la formazione non rientra, in linea di principio, nel campo di applicazione del Trattato.

26 Stando così le cose, non occorre risolvere la seconda questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Hannover, con ordinanza 18 febbraio 1992, dichiara:

1) I corsi di studi impartiti in un istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento sia assicurato essenzialmente mediante fondi pubblici non costituiscono servizi ai sensi dell' art. 60 del Trattato CEE.

2) Né l' art. 59 né l' art. 62 del Trattato ostano ad un regime di sussidi per la formazione qualora si tratti di studi compiuti presso un istituto le cui attività non costituiscono servizi ai sensi dell' art. 60 del Trattato CEE.