61992J0017

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 4 MAGGIO 1993. - FEDERACION DE DISTRIBUIDORES CINEMATOGRAFICOS CONTRO ESTADO ESPANOL E UNION DE PRODUCTORES DE CINE Y TELEVISION. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL SUPREMO - SPAGNA. - DISCIPLINA NAZIONALE INTESA A FAVORIRE LA DISTRIBUZIONE DI PELLICOLE NAZIONALI. - CAUSA C-17/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02239
edizione speciale svedese pagina I-00181
edizione speciale finlandese pagina I-00191


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Libera prestazione dei servizi ° Norme del Trattato ° Sfera d' applicazione ° Sfruttamento nei cinema o alla televisione, in uno Stato membro, di pellicole cinematografiche prodotte in altri Stati membri ° Inclusione

(Trattato CEE, artt. 59 e seguenti)

2. Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni ° Normativa che subordini il rilascio di licenze di doppiaggio delle pellicole cinematografiche provenienti da paesi terzi alla distribuzione di pellicole nazionali ° Effetto discriminatorio nei confronti dei produttori stabiliti in altri Stati membri ° Illiceità ° Deroghe ° Motivi di ordine pubblico ° Perseguimento di scopi di natura economica ° Inammissibilità

(Trattato CEE, artt. 56 e 59)

Massima


1. Lo sfruttamento nei cinema o alla televisione di pellicole cinematografiche, nell' ambito del quale i produttori autorizzano i distributori, contro corrispettivo, a fare copie delle loro pellicole e ad organizzare rappresentazioni pubbliche servendosi delle stesse, costituisce un' attività che rientra nella prestazione di servizi. Quando ha natura transfrontaliera, in quanto produttori e distributori non sono stabiliti nello stesso Stato membro, tale attività è soggetta alle norme del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi.

2. Le norme del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che riservi il rilascio di licenze di doppiaggio, in una delle lingue ufficiali nazionali, di pellicole cinematografiche provenienti da paesi terzi ai distributori che si impegnano a distribuire pellicole nazionali.

Infatti una normativa del genere è discriminatoria in quanto, dato che le preferenze del pubblico vanno in amplissima misura alle pellicole, doppiate in una delle lingue nazionali, originarie di paesi terzi, essa favorisce i produttori di pellicole nazionali ° i quali, a causa della forte domanda di licenze di doppiaggio, sono sicuri che le loro pellicole saranno distribuite e che fruiranno del relativo incasso ° rispetto ai produttori stabiliti in altri Stati membri, che dipendono unicamente dalla scelta dei distributori. Inoltre, tale normativa non rientra nella sfera d' applicazione di una disposizione derogatoria espressa, come l' art. 56 del Trattato, al quale si richiama l' art. 66. A questo proposito, basta rilevare che, a parte il fatto che il perseguimento di una politica culturale non figura fra i motivi contemplati dall' art. 56, una normativa che favorisca la distribuzione di pellicole nazionali, quali che ne siano il contenuto o la qualità, persegue solo uno scopo di natura puramente economica, il quale non costituisce un motivo di ordine pubblico ai sensi di detto articolo.

Parti


Nel procedimento C-17/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal Supremo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine)

e

Estado Español, parte interveniente,

Unión de Productores de Cine y Televisión,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30-36, 59 e 92 del Trattato CEE, come pure della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1963, 63/607/CEE, ai fini dell' applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni della libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU 1963, 159, pag. 2661), della seconda direttiva del Consiglio 13 maggio 1965, 65/264/CEE, relativa all' applicazione delle disposizioni dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU 1965, 85, pag. 1437), e dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: J.-G. Giraud

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Federación de Distribuidores Cinematográficos, dal signor Manuel Lanchares Larre, Procurador de los Tribunales, e dall' avv. Manuel Villar Arregui, del foro di Madrid;

° per il governo spagnolo, dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signor Gloria Calvo Díaz, avvocato dello Stato per il contenzioso comunitario, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Pieter Van Nuffel e Daniel Calleja, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione del giudice relatore,

avendo deciso, a norma dell' art. 104, n. 4, del regolamento di procedura, di non sentire le osservazioni orali delle parti,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 febbraio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 12 dicembre 1991, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 1992, il Tribunal Supremo "Sala Tercera" (de lo Contencioso-Administrativo), (in prosieguo: il "Tribunal Supremo") ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione delle disposizioni del Trattato onde valutare la compatibilità col diritto comunitario di una normativa nazionale che subordina il rilascio di licenze di doppiaggio di film di paesi terzi per la loro distribuzione in Spagna in una versione doppiata in una delle lingue ufficiali spagnole alla previa stipulazione, da parte dell' impresa di distribuzione che chiede la licenza, di un contratto che le impone di garantire la distribuzione di un film spagnolo.

2 La detta questione è stata sollevata in una causa amministrativa intentata dall' associazione di diritto spagnolo Federación de Distribuidores Cinematográficos (in prosieguo: la "Fedicine") allo scopo di ottenere l' annullamento dell' articolo unico del Real Decreto Legislativo 13 giugno 1986, n. 1257, adottato per adeguare la Ley 27 aprile 1946 nonché la Ley 10 gennaio 1980, n. 3, alle norme del diritto comunitario, in forza della delega attribuita con la Ley de Bases 27 dicembre 1986 (Boletin oficial del Estado del 27 giugno 1986, n. 153, pag. 23427, in prosieguo: il "Real Decreto Legislativo").

3 Detto articolo unico, che è entrato in vigore il 1 luglio 1986, recita:

"1. Le imprese di distribuzione regolarmente costituite possono distribuire liberamente i film prodotti nella Comunità.

2. Dette imprese hanno del pari diritto ad un massimo di quattro licenze di doppiaggio di film provenienti da paesi terzi in una delle lingue ufficiali spagnole per ciascun film spagnolo per il quale dimostrano di aver stipulato un contratto di distribuzione secondo le seguenti modalità:

a) la prima licenza è rilasciata quando l' Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (istituto del cinema e delle arti audiovisive) è stato informato dell' inizio della lavorazione di un film spagnolo per il quale il distributore, che chiede la licenza, ha previamente stipulato un contratto. Questa licenza è automaticamente annullata se il film non viene sottoposto al visto di controllo entro 200 giorni dall' inizio della lavorazione. L' Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales può prorogare detto termine, a richiesta dell' interessato, per giustificati motivi.

b) La seconda, terza e quarta licenza vengono rilasciate se è stato provato che il film ha dato luogo ad un incasso lordo di 30, 60 e, rispettivamente, 100 milioni di PTA.

3. La distribuzione in versione doppiata di un film proveniente da un paese terzo è tassativamente subordinata al previo rilascio della corrispondente licenza".

4 Dinanzi al giudice nazionale, la Fedicine ha sostenuto che il Real Decreto Legislativo è un provvedimento protezionista, restrittivo e discriminatorio, in contrasto con gli artt. 30-36, 59 e 92 del Trattato CEE, nonché con la direttiva del Consiglio 15 ottobre 1963, 63/607/CEE, ai fini dell' applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU 1963, 159, pag. 2661, in prosieguo: il "programma generale"), con la seconda direttiva del Consiglio 13 maggio 1965, 65/264/CEE relativa all' applicazione delle disposizioni dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU 1965, 85, pag. 1437, in prosieguo: la "seconda direttiva"), e con l' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

5 Il Tribunal Supremo ha giudicato che, giacché veniva sollevato dinanzi ad esso un problema d' interpretazione del diritto comunitario ed esso statuiva in prima ed ultima istanza, era necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale.

6 La questione è la seguente:

"Se sia compatibile con l' ordinamento giuridico comunitario un provvedimento che subordina la concessione di licenze di doppiaggio di film di paesi terzi ai fini della loro distribuzione in Spagna, in versione doppiata in una delle lingue ufficiali spagnole, al previo impegno contrattuale, da parte dell' impresa di distribuzione che chiede la licenza, di distribuire un film spagnolo".

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate dalle parti, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 In via preliminare va ricordato che, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato CEE, la Corte non può pronunciarsi sull' interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento nazionali né sulla conformità di tali disposizioni al diritto comunitario. Essa può tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione attinenti al diritto comunitario che gli permetteranno di risolvere il problema giuridico che gli è stato sottoposto. Dal fascicolo emerge che, con la questione sottoposta alla Corte, il giudice nazionale vuol sapere se le norme del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi ed alla libera circolazione delle merci debbano essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che riservi il rilascio di licenze di doppiaggio, in una delle lingue ufficiali nazionali, di film provenienti da paesi terzi ai distributori che si impegnano a distribuire dei film nazionali.

Sulle disposizioni di diritto comunitario in materia

9 Si deve anzitutto stabilire quali disposizioni del Trattato riguardino l' attività di distribuzione di film.

10 Dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa 262/81, Coditel (Racc. pag. 3381, punto 11 della motivazione), si desume che lo sfruttamento delle pellicole cinematografiche nei cinema o alla televisione implica che l' autore possa subordinare alla propria autorizzazione qualsiasi proiezione pubblica dell' opera e che la distribuzione di pellicole per questa via, la quale implica il rilascio di licenze di rappresentazione, è un' attività che rientra nella libera prestazione dei servizi.

11 Il servizio è in particolare quello che i produttori di film prestano ai distributori consentendo loro di fare delle copie delle pellicole e di organizzare rappresentazioni pubbliche servendosi delle stesse. Quando i produttori ed i distributori non sono stabiliti nello stesso Stato membro, questo servizio ha natura transfrontaliera. Infine, giacché è assodato che i distributori trasferiscono ai produttori una parte degli incassi che realizzano nel cinema, questo servizio è anche fornito contro corrispettivo ai sensi dell' art. 60 del Trattato.

12 Ne consegue che i problemi sollevati dal giudice nazionale devono essere esaminati alla luce dell' art. 59 del Trattato.

Sulla libera prestazione dei servizi

13 A proposito dell' art. 59, dalla costante giurisprudenza della Corte (v. in particolare le sentenze 25 luglio 1991, causa C-288/89, Collectieve Antennevoorziening Gouda, Racc. pag. I-4007, punto 10 della motivazione, e causa C-353/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-4069, punto 14 della motivazione) si desume che la libera prestazione dei servizi implica, in particolare, l' eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore a causa della sua cittadinanza o del fatto che sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita.

14 In proposito, va rilevato che, vincolando il rilascio di licenze di doppiaggio di pellicole cinematografiche provenienti da paesi terzi alla lavorazione ed alla distribuzione di film spagnoli, il Real Decreto Legislativo favorisce i produttori di questi ultimi rispetto ai produttori stabiliti in altri Stati membri che intendano distribuire i loro film in Spagna.

15 Emerge infatti dai dati forniti dalla Commissione che le preferenze del pubblico spagnolo in fatto di cinematografia vanno in amplissima misura ai film dei paesi terzi, in particolare a quelli provenienti dagli Stati Uniti d' America quando sono doppiati in una delle lingue ufficiali della Spagna. Orbene, il Real Decreto Legislativo subordina il rilascio di licenze di doppiaggio di questi film all' obbligo di distribuire un film spagnolo. Esso favorisce quindi i produttori di film nazionali rispetto ai produttori stabiliti in altri Stati membri, giacché i primi sono sicuri che le loro pellicole saranno distribuite e fruiranno del relativo incasso, mentre i secondi dipendono unicamente dalla scelta dei distributori spagnoli. Quest' obbligo ha perciò un effetto protettivo a favore delle imprese di produzione di film spagnoli e sfavorisce nella stessa misura le imprese dello stesso genere stabilite in altri Stati membri. Dato che i produttori di pellicole cinematografiche di altri Stati membri sono in tal modo privati del vantaggio attribuito ai produttori di film spagnoli, questa restrizione ha natura discriminatoria.

16 Orbene, come la Corte ha rilevato nelle sentenze 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders (Racc. pag. 2085, punti 32-34 della motivazione), e 25 luglio 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda (punto 11 della motivazione), e Commissione/Paesi Bassi (punto 15 della motivazione), già citate, le normative nazionali che non si applichino indistintamente alle prestazioni di servizi di qualsiasi origine sono compatibili col diritto comunitario solo se possono rientrare in una disposizione derogatoria espressa, quale l' art. 56 del Trattato al quale l' art. 66 si richiama. Dalle stesse sentenze si evince del pari che scopi di natura economica non possono costituire motivi di ordine pubblico ai sensi di detto articolo.

17 Il Real Decreto Legislativo persegue senza dubbio un siffatto scopo economico, giacché, proponendosi di garantire la distribuzione di un gran numero di film nazionali, si risolve nel garantire ai produttori di tali film incassi adeguati.

18 Il governo spagnolo ha cionondimeno sostenuto che il Real Decreto Legislativo perseguiva uno scopo culturale, cioè quello di proteggere la produzione cinematografica nazionale.

19 Questo argomento non può essere accolto.

20 A parte il fatto che la politica culturale non figura fra i motivi contemplati dall' art. 56, va rilevato che il Real Decreto Legislativo favorisce la distribuzione di film nazionali, qualunque siano il loro contenuto o la loro qualità.

21 Stando così le cose, si deve concludere che il nesso fra il rilascio di licenze di doppiaggio per film provenienti da paesi terzi e la distribuzione di pellicole cinematografiche nazionali persegue uno scopo di natura puramente economica, il quale non costituisce un motivo di ordine pubblico ai sensi dell' art. 56 del Trattato.

22 Si deve quindi risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che le norme del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che riservi il rilascio di licenze di doppiaggio, in una delle lingue ufficiali nazionali, di film provenienti da paesi terzi ai distributori che si impegnano a distribuire film nazionali.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 Le spese sostenute dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal Supremo con ordinanza 12 dicembre 1991, dichiara:

Le norme del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che riservi il rilascio di licenze di doppiaggio, in una delle lingue ufficiali nazionali, di film provenienti da paesi terzi ai distributori che si impegnano a distribuire film nazionali.