61992C0419

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 15 dicembre 1993. - INGETRAUT SCHOLZ CONTRO OPERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E CINZIA PORCEDDA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA - ITALIA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - CONCORSO PER UN IMPIEGO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO. - CAUSA C-419/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00505


Conclusioni dell avvocato generale


++++

Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. L' Università di Cagliari organizzò nel 1984 un concorso per l' assunzione di agenti di ristorazione. Ingetraut Scholz fu uno dei concorrenti bocciati. Si tratta di una cittadina tedesca di nascita, che aveva acquisito la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio. Risulta dagli atti che la commissione esaminatrice nominata dall' Università decise di attribuire ai concorrenti dei punti in considerazione dei servizi precedentemente prestati nella pubblica amministrazione. Ogni anno di servizio in funzioni analoghe o "superiori" a quelli dei posti messi a concorso dava diritto a 2,5 punti. Avendo lavorato dal 1965 al 1972 per le poste tedesche come assistente postale, la signora Scholz chiese che tale esperienza venisse presa in considerazione. La commissione esaminatrice ritenne che potesse essere presa in considerazione solo l' esperienza acquisita nella pubblica amministrazione italiana e rifiutò di attribuirle alcun punteggio per il servizio presso le poste tedesche. La signora Scholz fu classificata al 54 posto nella graduatoria di merito compilata dalla commissione esaminatrice. Dai documenti prodotti innanzi alla Corte risulta inequivocabilmente che, se il servizio prestato presso le poste tedesche fosse stato preso in considerazione, le sarebbero stati attribuiti altri 7 punti e sarebbe salita all' 11 posto. Risulta inoltre che, poiché le persone assunte in esito del concorso sono state 21, la mancata considerazione del servizio prestato nelle poste tedesche ha impedito l' assunzione della signora Scholz come agente di ristorazione nell' Università di Cagliari.

2. L' elenco dei vincitori fu pubblicato il 6 maggio 1986. Il 4 luglio 1986 la signora Scholz instaurò un procedimento contro l' Università di Cagliari (1) davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna e chiese l' annullamento dell' elenco dei vincitori, sostenendo che il rifiuto di prendere in considerazione il servizio prestato nella pubblica amministrazione di uno Stato membro diverso dall' Italia era contrario al diritto comunitario. Il 10 giugno 1992 il giudice italiano decise di chiedere una pronuncia pregiudiziale sul seguente quesito:

"Se gli articoli 7 e 48 del Trattato CEE e gli articoli 1 e 3 del regolamento n. 1612/68 possano essere interpretati nel senso di vietare che, in occasione di un concorso pubblico per il conferimento di posti non rientranti fra quelli per cui vige la riserva di cui all' art. 48, n. 4, possa essere negata rilevanza all' attività lavorativa prestata alle dipendenze di una pubblica amministrazione di un diverso Stato membro, quando quella resa in favore di un' amministrazione dello Stato in cui è bandito il concorso viene considerata utile ai fini della formazione della graduatoria conclusiva della procedura concorsuale".

L' ordinanza di rinvio pervenne alla Corte il 17 dicembre 1992.

3. La signora Scholz, la Commissione, il governo francese e quello italiano hanno presentato osservazioni scritte; inoltre, tutti erano rappresentati in udienza. Tutti concordano sul fatto che le norme del diritto comunitario applicabili devono essere interpretate nel senso che, nelle circostanze del caso di specie, il servizio prestato nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro deve essere preso in considerazione allo stesso modo del servizio nella pubblica amministrazione italiana.

4. La signora Scholz rileva che l' art. 48, n. 2, del Trattato vieta "qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l' impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro". Essa osserva che il posto per il quale concorreva non rientra nella deroga per gli "impieghi nella pubblica amministrazione" prevista dall' art. 48, n. 4, del Trattato, essendo questa interpretata dalla Corte in modo restrittivo. Essa richiama poi la causa Sotgiu/Deutsche Bundespost (2), nella quale la Corte ha stabilito che il diritto comunitario vieta "non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma altresì qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato" (punto 11 della motivazione). Essa invoca anche l' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (3), che dispone quanto segue:

"Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:

- che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l' offerta d' impiego, l' accesso all' impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;

- o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall' impiego offerto.

Il disposto del comma precedente non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell' impiego offerto".

5. La posizione della commissione è sostanzialmente analoga a quella della signora Scholz, ma è argomentata più diffusamente. La Commissione osserva che il divieto generale di discriminazione posto dall' art. 7 (ora art. 6) del Trattato potrebbe essere tralasciato in quanto, giusta la giurisprudenza della Corte, esso si applica autonomamente solo nelle situazioni che non siano governate da disposizioni del diritto comunitario più specifiche (4). La fattispecie de qua è governata dall' art. 48, n. 2, del Trattato e dall' art. 3, n. 1, del regolamento 1612/68. La Commissione ritiene che la signora Scholz possa invocare tali disposizioni pur avendo cittadinanza italiana. Il punto decisivo, secondo la Commissione, è che essa ha esercitato il diritto di libera circolazione; dopo aver lavorato nel proprio Stato membro di origine, essa ricerca ora un impiego in un altro Stato membro; il fatto che abbia acquistato la cittadinanza del secondo Stato membro non significa che non possa avvantaggiarsi delle norme comunitarie sulla libera circolazione. Secondo la Commissione si applicherebbe lo stesso principio nel caso di una qualunque cittadina italiana che avesse lavorato in un altro Stato membro e poi fosse ritornata nel paese di origine. A tale proposito la Commissione cita la sentenza Singh (5). La Commissione cita inoltre una serie di casi (6) da cui fa derivare un principio generale in virtù del quale uno Stato membro non potrebbe penalizzare i lavoratori che, esercitando il diritto fondamentale alla libera circolazione nella Comunità, hanno lavorato in più Stati membri, rispetto ai propri cittadini o residenti che hanno trascorso l' intera vita lavorativa in quello Stato membro.

6. Il governo francese svolge argomentazioni analoghe a quelle della Commissione, ma poi solleva talune difficoltà relative all' attuazione del principio secondo il quale l' esperienza acquisita al servizio di un altro Stato membro va considerata equivalente a quella acquisita presso una pubblica amministrazione dello Stato membro in cui il posto deve essere ricoperto.

7. Il governo francese osserva in primo luogo che potrebbe non essere sempre facile determinare se l' impiego in un altro Stato membro costituisce impiego nella pubblica amministrazione, stanti le differenze da Stato a Stato nell' individuazione del limite tra i settori pubblico e privato. Se, per esempio, venisse valutata l' esperienza presso le poste tedesche, occorrerebbe valutare anche un' esperienza simile in uno Stato membro in cui il servizio postale fosse stato privatizzato?

8. Il governo francese osserva inoltre che le pubbliche amministrazioni perseguono sovente una politica di mobilità interna e coprono i posti disponibili per mezzo di concorsi riservati ai dipendenti già in servizio. L' argomentazione mi sembra essere la seguente: è necessario consentire a una pubblica amministrazione di coprire i posti vacanti dando la precedenza agli impiegati in servizio, anche se questo tende a favorire i cittadini dello Stato in questione, in quanto i pubblici impiegati sono per lo più cittadini dello Stato membro che li impiega. Una diversa interpretazione implicherebbe, per esempio, che, se il ministero della Sanità italiano indicesse un concorso interno riservato ai dipendenti in servizio, dovrebbe aprire la procedura ai dipendenti in servizio presso i corrispondenti ministeri degli altri Stati membri. Ma, posto che le pubbliche amministrazioni possono dare la preferenza ai propri dipendenti organizzando concorsi interni, perché il diritto comunitario dovrebbe permettere una tale "discriminazione mascherata" e proibire invece la condotta seguita nel caso in esame dall' università di Cagliari?

9. Nel corso dell' udienza, il governo francese ha sottolineato che, se il principio del riconoscimento dei periodi di impiego compiuti in altri Stati membri fosse esteso al di là della fase dell' assunzione in servizio e fosse applicato alla carriera successiva dei pubblici dipendenti, sorgerebbero difficoltà. In particolare, il governo francese sembrava temere che il proprio sistema interno di promozioni sarebbe stato rivoluzionato se si fosse dovuta valutare l' anzianità maturata in altri Stati membri.

10. Comunque, nonostante queste riserve, il governo francese ritiene che, in fattispecie come quella in oggetto, la pubblica amministrazione debba riconoscere l' esperienza acquisita nella funzione pubblica di un altro Stato come se fosse stata acquisita nel proprio Stato.

11. La mia valutazione sulle questioni sollevate in questa causa è la seguente.

12. L' art. 48, n. 1, del Trattato dispone che la libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità è assicurata al più tardi alla fine del periodo transitorio. A norma dell' art. 48, n. 2, la libera circolazione dei lavoratori implica l' abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l' impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. L' art. 48, n. 4, esclude l' applicazione di tali disposizioni agli "impieghi nella pubblica amministrazione".

13. Disposizioni più particolareggiate relative alla libera circolazione dei lavoratori sono contenute nel regolamento n. 1612/68, ai cui artt. 1 e 3 fa riferimento la questione deferita. Mentre l' art. 1 del regolamento poco aggiunge all' art. 48 del Trattato, l' art. 3, n. 1, è rilevante, in quanto vieta espressamente le discriminazioni dissimulate fondate sulla nazionalità, un punto sul quale torneremo.

14. E' giurisprudenza consolidata della Corte che gli impieghi di cui è causa non rientrano nell' ambito di applicazione dell' art. 48, n. 4, e sono pertanto soggetti ai principi della libera circolazione e della non discriminazione. La Corte ha interpretato l' art. 48, n. 4, in modo restrittivo, stabilendo che esso riguarda solo "posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all' esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche (7)".

La ratio dell' esclusione di tali impieghi dal principio della libera circolazione è che essi "presuppongono infatti, da parte dei loro titolari, l' esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato, nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza (8)". E' evidente che il posto di agente di ristorazione in una università non soddisfa questi criteri.

15. L' art. 48, n. 2, vieta non solo le discriminazioni palesi fondate sulla nazionalità, ma anche tutte le forme di discriminazione mascherata (o dissimulata) che, applicando altri criteri distintivi, portano in sostanza allo stesso risultato (9). Inoltre la discriminazione dissimulata è espressamente vietata dall' art. 3, n. 1, secondo trattino, del regolamento 1612/68, che - come già osservato - vieta di applicare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e le prassi amministrative di uno Stato membro che, "sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall' impiego offerto".

16. Nella presente fattispecie, la signora Scholz evidentemente non è vittima di una discriminazione palese, in quanto la contestata prassi della commissione esaminatrice non comporta apertamente una diversità di trattamento tra i cittadini italiani e gli altri. Avendo acquisito per matrimonio la cittadinanza italiana, la signora Scholz non potrebbe in ogni caso essere vittima di una discriminazione contro i non italiani. A questo punto è bene notare che la signora Scholz sarebbe stata vittima di una discriminazione palese se non fosse stato per l' acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio: invece di confrontarsi con la questione se la sua esperienza nelle poste tedesche equivalga a un' esperienza nelle poste italiane, la commissione esaminatrice l' avrebbe presumibilmente eliminata perché non in possesso della cittadinanza italiana, come richiesto dal bando di concorso, del quale vi è copia nel fascicolo depositato dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna. Il requisito della nazionalità, che non è ovviamente in causa in questa procedura, costituisce alla luce della giurisprudenza citata una flagrante violazione dell' art. 48.

17. Ritengo che la signora Scholz, anche se non è stata oggetto di una discriminazione palese (grazie alla circostanza fortunata del matrimonio), abbia subito una discriminazione dissimulata o mascherata, in quanto la condotta della commissione esaminatrice, che si è rifiutata di valutare l' esperienza acquisita in un altro Stato membro, è tale da danneggiare i cittadini degli altri Stati membri più gravemente degli italiani, giacché la maggior parte degli italiani avranno acquisito in Italia la propria esperienza precedente (o la maggior parte di essa), mentre la maggior parte dei concorrenti di altri Stati membri avrà acquisito la propria esperienza precedente (o la maggior parte di essa) in altri Stati membri.

18. Pertanto, il rifiuto di tenere conto dell' esperienza della signora Scholz nelle poste tedesche è in linea di principio contrario all' art. 48, n. 2, del Trattato. Esso appare anche contrario all' art. 3, n. 1, del regolamento 1612/68, in quanto la distinzione tra l' impiego nella pubblica amministrazione italiana e l' impiego nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro ha lo "scopo o l' effetto esclusivo o principale" di impedire l' assunzione di cittadini di altri Stati membri.

19. La giurisprudenza è chiara nell' attribuire efficacia diretta all' art. 48, n. 2, del Trattato: Van Duyn/Home Office (10). Emerge chiaramente dalla sentenza Guel/Regierungspraesident Duesseldorf (11) che anche l' art. 3, n. 1, del regolamento 1612/68 ha efficacia diretta. Nel caso la Corte stabilì (al punto 26 della motivazione) che:

"(...) il trattamento non discriminatorio contemplato dall' art. 3, n. 1, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1612/68 consiste nell' applicare alle persone ivi contemplate le stesse disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che si applicano ai cittadini nazionali, ed a seguire le stesse prassi amministrative".

E' pacifico che l' Università di Cagliari è un ente pubblico e deve quindi essere considerata parte dello Stato italiano agli effetti degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Pertanto non vi è bisogno di decidere se l' art. 48, n. 2, del Trattato e l' art. 3, n. 1, del regolamento 1612/68 hanno efficacia orizzontale, nel senso di vietare anche ai datori di lavoro privati di discriminare tra lavoratori di Stati membri sulla base della nazionalità.

20. Quanto alla questione se l' acquisizione della cittadinanza italiana modifichi i diritti della signora Scholz, a prima vista potrebbe sembrare strano che una cittadina italiana possa invocare un divieto di discriminazione basato sulla nazionalità contro una norma o una prassi italiana che discrimina gli stranieri. Tuttavia ritengo che sia proprio questo il caso.

21. A mio parere, sarebbe illogico sostenere che la signora Scholz fosse legittimata ad invocare l' art. 48, n. 2, fin tanto che possedeva solo la propria originaria cittadinanza tedesca, ma che, appena acquistata per matrimonio quella italiana, abbia improvvisamente perso il diritto di contestare le pratiche discriminatorie. Il fatto che essa abbia acquistato la cittadinanza italiana è fortuito e irrilevante, ovvero non modifica in alcun modo il punto fondamentale che essa è vittima di una pratica che costituisce discriminazione dissimulata sulla base della nazionalità. Inoltre l' interessata è vittima di tale pratica perché ha prima lavorato nel proprio Stato membro di origine e vuole ora lavorare in un diverso Stato membro. Pertanto essa appartiene chiaramente alla categoria di persone che l' art. 48 ha di mira quando istituisce la libera circolazione e non può cessare di appartenervi solo per avere acquistato la nazionalità dello Stato membro dove desidera esercitare il proprio diritto alla libera circolazione.

22. Persino se la signora Scholz fosse cittadina italiana dalla nascita e fosse andata a lavorare nelle poste tedesche, esercitando il diritto alla libera circolazione ex art. 48, secondo me potrebbe ancora pretendere che le autorità italiane tenessero conto di tale esperienza come se fosse stata acquisita in Italia. Può darsi, tuttavia, che il fondamento di tale argomento riposi non tanto nell' art. 48, n. 2, quanto nell' art. 48, n. 1, che, come già detto, stabilisce che "la libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio". La libera circolazione non sarebbe assicurata se uno Stato membro potesse scoraggiare coloro che intendono assumere un impiego in altri Stati membri, col rifiuto di valutare al loro rientro nel paese di origine l' esperienza acquisita negli altri Stati membri. E' evidente che tutti i cittadini comunitari, compresi quelli dello Stato in questione, possono far valere l' illegittimità delle pratiche di soggetti pubblici di uno Stato membro che impediscano la libera circolazione dei lavoratori (12).

23. La rilevanza di un tale ostacolo alla libera circolazione non va sottovalutata. Supponiamo, ad esempio, che un insegnante cittadino dello Stato membro A lavori per 20 anni nello Stato membro B finché decide di continuare la propria carriera nello Stato A, e che le autorità di tale Stato fissino il suo grado e stipendio senza considerare l' esperienza acquisita nello Stato B. Se tale pratica fosse ammessa, i lavoratori interessati sarebbero spinti a svolgere tutta la loro carriera in un solo Stato al punto che la libera circolazione sarebbe fittizia.

24. Anche se può risultare impossibile obbligare i datori di lavoro privati a tener conto dell' esperienza acquisita in altri Stati membri, ritengo che gli organismi pubblici che agiscono come datori di lavoro debbano in linea di principio, in forza dell' art. 48 del Trattato e dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1612/68, equiparare l' esperienza acquisita in altri Stati membri a quella acquisita nello Stato membro in questione, all' atto di decidere se e a quali condizioni assumere un cittadino comunitario.

25. Secondo la sentenza Sotgiu, le discriminazioni dissimulate non sono vietate dall' art. 48, n. 2, qualora la diversità di trattamento sia obiettivamente giustificata. Pertanto l' Università di Cagliari avrebbe potuto trascurare in tutto o in parte l' esperienza acquisita dalla signora Scholz nelle poste tedesche, se ci fossero state ragioni valide per non considerarla così rilevante come un' eventuale esperienza in seno all' amministrazione italiana, avuto riguardo alla natura del posto per il quale essa concorreva.

26. Per valutare se il rifiuto dell' Università di riconoscere l' esperienza acquisita in un altro Stato membro sia obiettivamente giustificato, sarà utile ricordare lo scopo della norma che attribuisce punteggi in ragione del servizio precedentemente prestato nella pubblica amministrazione dal concorrente. A tale proposito occorre notare che la norma applicata dalla commissione esaminatrice attribuiva punteggi anche in relazione al servizio precedentemente prestato in funzioni non connesse con quelle di agente di ristorazione. Pertanto nella presente causa non possono essere invocate le ovvie differenze tra le funzioni di assistente postale e di agente di ristorazione, né le ugualmente ovvie differenze fra le tradizioni gastronomiche tedesche e quelle italiane. L' esperienza precedente della signora Scholz non è stata trascurata perché riguardava un lavoro di tipo diverso, ma perché è stata acquisita in un diverso Stato membro.

27. Qual è dunque lo scopo di una norma che attribuisce punteggi in relazione al servizio precedentemente prestato dal concorrente presso una pubblica amministrazione, nonostante la totale diversità delle mansioni svolte da quelle relative al posto messo a concorso? Ritengo che il suo scopo principale sia di attribuire un riconoscimento a chi ha dimostrato attitudine a svolgere una funzione pubblica, sull' assunto che chi serve lo Stato nelle sue varie manifestazioni sviluppi una particolare etica - estranea ai dipendenti delle imprese private - e sia motivato da fattori sostanzialmente diversi da quelli esistenti nel settore privato. Specificamente, l' impiego nella pubblica amministrazione implica una volontà di accettare un compenso economico relativamente basso, in cambio di una maggiore sicurezza a lungo termine, oltre, probabilmente, alla soddisfazione di servire la collettività.

28. Se tale è lo scopo sotteso alla norma in questione non vedo quale giustificazione obiettiva possa esservi per trascurare il precedente impiego di un concorrente nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro. Un concorrente che ha lavorato nelle poste tedesche ha probabilmente sviluppato un' attitudine particolare alla pubblica amministrazione come uno che abbia lavorato nelle poste italiane. In verità, è contraria a tutto lo spirito del diritto comunitario l' idea secondo la quale l' aver lavorato nella pubblica amministrazione tedesca sia segno di minore merito rispetto all' aver lavorato nella pubblica amministrazione italiana.

29. In conclusione, tratterò brevemente le preoccupazioni espresse dal governo francese sulle più ampie implicazioni di una sentenza che obbligasse a prendere in considerazione, per la copertura di posti nella pubblica amministrazione, l' esperienza acquisita in altri Stati membri.

30. Quanto, in primo luogo, alla difficoltà di determinare se l' esperienza acquisita in un altro Stato membro afferisca o no al settore pubblico, non vedo come questo problema pratico possa interferire con l' applicazione del principio secondo il quale i cittadini comunitari non devono essere oggetto di discriminazioni a motivo della nazionalità, nel campo dell' impiego. Se ci fosse qualche dubbio sulla natura pubblica o privata del precedente datore di lavoro di un concorrente in un altro Stato membro, il dubbio sarebbe presto risolto, ad esempio, con una certificazione del datore di lavoro in questione, o delle autorità consolari dello Stato membro dove costui ha sede.

31. Quanto alla possibilità di coprire dei posti per mezzo di procedure interne riservate ai dipendenti in servizio in determinate amministrazioni del governo o di enti pubblici, non ritengo che la soluzione data alla presente causa debba necessariamente pregiudicare la questione della legittimità di tali procedure. Se queste producono uno svantaggio per i cittadini degli altri Stati membri, la questione sarà probabilmente sollevata in una causa futura, e la Corte potrà risolverla nel contesto della specifica fattispecie.

32. Quanto alla questione se nella carriera a venire di un pubblico dipendente debba tenersi conto dell' esperienza precedente acquisita in un altro Stato membro, neppure essa è stata direttamente sollevata nella presente causa. Date le preoccupazioni espresse dal governo francese, ritengo preferibile limitare la decisione su questa causa alla questione delle barriere discriminatorie frapposte all' assunzione iniziale di cittadini comunitari da parte di un ente pubblico di uno Stato membro.

Conclusioni

33. Sono pertanto dell' avviso che il quesito deferito alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna debba avere la seguente risposta:

"L' art. 48 del Trattato, combinato con l' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, deve essere interpretato nel senso che un organismo pubblico di uno Stato membro, il quale, assumendo personale per posti che non rientrano nei termini dell' art. 48, n. 4, del Trattato, stabilisca di tenere conto del servizio precedentemente prestato dai concorrenti presso pubbliche amministrazioni, non può, relativamente a cittadini comunitari, valutare diversamente il servizio prestato nella pubblica amministrazione dello Stato in questione e quello prestato nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro".

(*) Lingua originale: l' inglese.

(1) - La domanda pregiudiziale fa riferimento ad un' altra parte del procedimento, Cinzia Porcedda. Risulta dagli atti che si tratta di uno dei candidati risultati vincitori del concorso.

(2) - Causa 152/73, Racc. 1974, pag. 153.

(3) - Gazzetta ufficiale L 257 del 19.10.68, pag. 2.

(4) - Causa C-10/90, Masgio/Bundesknappschaft, Racc. 1991, pag. I-1119, punti 12 e 13 della motivazione.

(5) - Causa C-370/90, R/Immigration Appeal Tribunal and Surinder Singh, ex parte Home Secretary, Racc. 1992, pag. I-4265.

(6) - Causa 15/69, Suedmilch/Ugliola, Racc. 1969, pag. 363; causa 20/85, Roviello/Landesversicherungsanstalt Schwaben, Racc. 1988, pag. 2805; causa C-10/90, Masgio (citata in nota 4), e causa C-349/87, Paraschi/Landesversicherungsanstalt Wuerttemberg, Racc. 1991, pag. I-4501.

(7) - Causa 149/79, Commissione/Belgio, Racc. 1980, pag. 3881, punto 10 della motivazione; v. anche causa 307/84, Commissione/Francia, Racc. 1986, pag. 1725.

(8) - Ibidem.

(9) - V., da ultimo, la sentenza 10 marzo 1993, causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-817, che ha confermato la consolidata giurisprudenza risalente alla causa Sotgiu/Deutsche Bundespost (citata supra, nota 2).

(10) - Causa 41/74, Racc. 1974, pag. 1337.

(11) - Causa 131/85, Racc. 1986, pag. 1573.

(12) - V. la sentenza 31 marzo 1993 nella causa C-19/92, Kraus/LandBaden-Wuerttemberg, Racc. pag. I-1663, punti 16 e 17 della motivazione, sull' obbligo per uno Stato membro di riconoscere qualifiche scolastiche ottenute in altri Stati membri da suoi cittadini; v. anche il paragrafo 19 delle mie conclusioni nella causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo (citata nella nota n. 9).