Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 15 luglio 1997. - Hoechst AG contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento di procedura del Tribunale - Riapertura della fase orale - Regolamento interno della Commissione - Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione. - Causa C-227/92 P.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-04443
Nella causa in oggetto, la Corte è chiamata a decidere sul ricorso proposto dalla società Hoechst Aktiengesellschaft (in prosieguo: la «Hoechst») in forza dell'art. 49 dello Statuto CEE della Corte contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 1992 (1). La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente in forza dell'art. 173 del Trattato CEE (in prosieguo: il «Trattato») avverso la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (2)(in prosieguo: la decisione «Polipropilene»), vertente sull'applicazione dell'art. 85 del Trattato nel settore della produzione di polipropilene.
I - Fatti e svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
1 Per quanto attiene ai fatti di causa e allo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, dalla sentenza impugnata emerge quanto segue: il mercato del polipropilene dell'Europa occidentale, prima del 1977, era rifornito quasi esclusivamente da dieci imprese produttrici, tra le quali la Hoechst, che, con una quota di mercato oscillante tra il 10,5 e il 12,6% circa, faceva parte delle cosiddette «quattro grandi». Dopo il 1977, con la scadenza dei brevetti detenuti dalla Montedison, comparvero sul mercato sette nuovi produttori, con una rilevante capacità produttiva. A ciò non fece riscontro un corrispondente aumento della domanda, venendosi così a determinare uno squilibrio tra offerta e domanda, almeno fino al 1982. Più in generale, durante la maggior parte del periodo 1977-1983, il mercato del polipropilene fu caratterizzato da una bassa redditività e/o da rilevanti perdite.
2 Il 13 e il 14 ottobre 1983 alcuni funzionari della Commissione, nell'ambito dei poteri loro conferiti dall'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei presso una serie di imprese operanti nel settore della produzione di polipropilene. In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, richieste di informazioni alle dette imprese nonché ad altre, aventi oggetto sociale affine. A seguito delle prove documentali raccolte nell'ambito di tali accertamenti e richieste di informazioni la Commissione giungeva a concludere che, tra il 1977 e il 1983, taluni produttori di polipropilene, tra cui anche la Hoechst, avevano agito in violazione dell'art. 85 del Trattato. Il 30 aprile 1984, la Commissione decideva di avviare il procedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese responsabili.
3 A conclusione del detto procedimento, il 23 aprile 1986 la Commissione adottava la citata decisione, il cui dispositivo prevedeva quanto segue:
«Articolo 1
[Le imprese] (...) Hoechst AG, (...) hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:
- (...)
- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolmeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983 (...),
ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:
a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
b) stabilivano periodicamente prezzi-obiettivo (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;
c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d'informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una "quota" di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).
(...)
Articolo 3
Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
(...)
vi) Hoechst AG, ammenda di 9 000 000 ECU, o 19 304 010 DM (...)».
4 Quattordici delle quindici società destinatarie della decisione di cui trattasi, tra le quali la ricorrente, proponevano ricorso chiedendo l'annullamento della citata decisione della Commissione. Nel corso dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale dal 10 al 15 dicembre 1990, le parti svolgevano le proprie difese e rispondevano ai quesiti posti dal Tribunale.
5 Con memoria separata del 2 marzo 1992, conclusesi ormai la fase scritta e quella orale come sopra indicato, ma comunque prima della pronuncia della sentenza, la Hoechst chiedeva al Tribunale la riapertura della fase orale. A sostegno di questa domanda, essa allegava determinate circostanze di fatto che sosteneva di aver appreso solo dopo la conclusione della trattazione orale e, in particolare, dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, nelle cause riunite BASF AG e a./Commissione (in prosieguo: le cause «PVC») (4). Sulla scorta di tali elementi, la Hoechst sosteneva che l'impugnata decisione della Commissione era inficiata da rilevanti vizi di forma, per accertare i quali occorreva disporre nuovi mezzi istruttori.
Con la citata sentenza 10 marzo 1992, il Tribunale, dopo aver sentito nuovamente l'avvocato generale sulla questione emersa, respingeva la domanda di riapertura della fase orale, nonché il ricorso nel suo complesso.
6 Avverso tale sentenza di rigetto, la Hoechst ha proposto ricorso dinanzi alla Corte chiedendo di annullare la sentenza stessa e di dichiarare inesistente o, in subordine, di annullare la decisione della Commissione o, in ulteriore subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale. Essa chiede nel contempo che l'altra parte sia condannata alle spese. Con la sua replica, la ricorrente ha rinunciato ai motivi relativi alla declaratoria di inesistenza della decisione polipropilene, mantenendo comunque in essere le sue altre domande, quali formulate nell'atto introduttivo del procedimento.
La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.
A sostegno della Hoechst è intervenuta nel procedimento la società DSM NV.
II - Ricevibilità del ricorso
7 Nella sua comparsa di risposta, la Commissione chiede innanzi tutto alla Corte di dichiarare irricevibile in toto il ricorso sostenendo al riguardo che la ricorrente non fa valere in alcun punto del ricorso un errore di diritto commesso dal Tribunale; viceversa la ricorrente adduce, per la prima volta in sede di impugnazione, tutta una serie di fatti, argomenti e motivi. Tali motivi e argomenti, dedotti tardivamente, si riferiscono all'inesistenza della decisione Polipropilene della Commissione o ad altri gravi vizi procedurali che inficerebbero il procedimento di adozione della suddetta decisione. La Commissione sostiene che la ricorrente, facendo valere tali motivi e argomenti, modifica l'oggetto del giudizio violando così le disposizioni degli artt. 113, n. 2, e 116, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
8 Da parte sua la ricorrente rileva che, facendo valere i vizi di forma della decisione impugnata dinanzi al Tribunale, essa intende unicamente provare che il giudice di merito è incorso in errori di interpretazione del diritto comunitario. Di conseguenza, le censure formulate dalla Commissione non consentono, secondo la ricorrente, di dichiarare il ricorso irricevibile.
9 Occorre innanzi tutto ricordare che, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, l'impugnazione «deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale». D'altro canto, le disposizioni degli artt. 113, n. 2 e 116, n. 2, del regolamento di procedura della Corte fanno divieto alle parti di modificare, con l'atto di impugnazione o con la comparsa di risposta, l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Inoltre, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile, la Corte può, in qualsiasi momento, in forza dell'art. 119 dello stesso regolamento di procedura, respingerla con ordinanza motivata.
Perché un ricorso contro una pronuncia del Tribunale possa essere dichiarato irricevibile in toto, è necessario che nessuno dei motivi dedotti sia ricevibile. Occorre così esaminare l'insieme dei motivi dedotti e accertare l'irricevibilità di ciascuno di essi (5).
10 Sotto questo profilo occorre esaminare anche l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. In effetti la generica formulazione dei motivi effettuata nel ricorso solleva a prima vista un certo numero di questioni riguardo alla loro ricevibilità in quanto non è chiaro in cosa consista, nella fattispecie, la pretesa violazione di diritto commessa dal Tribunale. Tuttavia, in ordine al primo motivo di annullamento fatto valere dalla Hoechst, esso riguarda errori di diritto che, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe commesso quando, dopo la chiusura della trattazione orale, ha rigettato la sua richiesta di riapertura del procedimento. Dal momento che si tratta di un mero motivo di diritto basato su elementi di cui il Tribunale disponeva e sui quali si è pronunciato, esso può essere considerato come un motivo di annullamento autonomo validamente dedotto.
11 Di conseguenza, anche nel caso in cui la Corte accetti alla fine gli argomenti della Commissione (il che sarà esaminato in prosieguo, unitamente alle controdeduzioni della ricorrente, nell'ambito dell'esame di ciascuno dei motivi di annullamento, separatamente) non sarebbe comunque possibile giungere all'irricevibilità del ricorso nel suo complesso.
III - Ammissibilità dell'intervento
12 Riguardo al contenuto e all'ammissibilità dell'intervento della DSM, valgono, in linea di principio, le stesse considerazioni da me svolte ai corrispondenti paragrafi delle mie conclusioni nella causa connessa Hüls (6), avente oggetto analogo, considerazioni alle quali rinvio.
Ne risulta che l'intervento della DSM nella presente causa potrebbe in teoria considerarsi parzialmente ammissibile nella parte in cui l'interveniente sostiene la domanda della ricorrente diretta a che la Corte, una volta annullata la sentenza pronunciata in primo grado, dichiari l'inesistenza della decisione Polipropilene sopra citata. Le restanti domande dell'interveniente o gli argomenti da essa addotti per sostenere altre domande della ricorrente non possono, in ogni caso, essere esaminate nel merito in quanto irricevibili.
Tuttavia, nella presente causa la ricorrente ha rinunciato, in sede di replica, come si è detto in precedenza, ai propri argomenti relativi all'inesistenza della decisione Polipropilene: essa ha cioè limitato le sue domande chiedendo l'annullamento e non più l'accertamento dell'inesistenza della decisione controversa. Di conseguenza, in mancanza di un interesse legittimo, l'intervento della DSM è divenuto inammissibile.
IV - I motivi di annullamento
13 La Hoechst ritiene che la decisione Polipropilene della Commissione, contro la quale era diretto il ricorso da essa proposto dinanzi al Tribunale, sia affetta da vizi di forma sostanziale che ne comportano la nullità (7). Partendo da questo presupposto la Hoechst sostiene che o vi erano prove sufficienti di questi vizi che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione annullando la decisione Polipropilene, o la cui esistenza possa comunque essere rilevata dalla Corte per la prima volta nell'ambito del presente procedimento, ovvero esistevano, quanto meno, chiari indizi relativi alla presenza di vizi di forma nell'atto impugnato, nel qual caso il rifiuto da parte del Tribunale di esaminare in un secondo momento i suddetti indizi, benché fosse stata presentata una domanda in questo senso, costituirebbe violazione delle norme procedurali. Più precisamente, la ricorrente attribuisce una duplice funzione agli elementi da essa fatti valere: da un lato, essa ritiene che costituiscano una piena dimostrazione dell'esistenza di vizi di forma sostanziali, dai quali il Tribunale avrebbe dovuto dedurre la nullità della decisione Polipropilene; d'altro lato, essa ritiene che costituiscano elementi di prova sufficienti che imponevano al Tribunale di accogliere la domanda di riapertura della fase orale e di adozione di nuove misure di organizzazione del procedimento. Parallelamente è duplice anche la linea di difesa adottata dalla Commissione.
A - Le disposizioni pertinenti e la giurisprudenza «PVC» della Corte
14 A questo riguardo rinvio ai paragrafi 19-23 delle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione.
B - La sentenza impugnata
15 Il Tribunale di primo grado ha respinto le domande formulate dalla ricorrente nella sua memoria del 2 marzo 1992 (8), sulla base della seguente motivazione, enunciata ai punti 374 e 375 della sentenza impugnata:
«Occorre innanzitutto rilevare che la citata sentenza 27 febbraio 1992 non giustifica, di per sé, la riapertura della fase orale nel procedimento in corso. Inoltre, diversamente da quanto da lei argomentato nella sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992 (già citata, punto 14 della motivazione), nel procedimento in corso la ricorrente non ha sostenuto, sino alla chiusura della fase orale, anche solo in forma allusiva, l'inesistenza della decisione impugnata a causa degli asseriti vizi. E' pertanto fin d'ora opportuno chiedersi se la ricorrente abbia sufficientemente spiegato perché essa, nel procedimento in corso, a differenza di quanto avvenuto nelle cause PVC, non si sia avvalsa ancor prima di tali asseriti vizi i quali, comunque, dovevano allora già sussistere all'atto della presentazione del ricorso. Pur incombendo al giudice comunitario, nell'ambito di un ricorso per nullità ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, di valutare d'ufficio l'esistenza dell'atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell'ambito di qualunque ricorso fondato sull'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d'ufficio a indagini riguardanti l'eventuale inesistenza dell'atto impugnato. Il giudice ha l'obbligo di compiere accertamenti d'ufficio al riguardo solo in quanto le parti avanzino indizi sufficienti a porre in dubbio l'esistenza dell'atto impugnato. Nella fattispecie, l'argomento sviluppato dalla ricorrente non fornisce indizi sufficienti a far sorgere un dubbio del genere. Nella sua memoria del 2 marzo 1992, punto III, la ricorrente ha semplicemente sostenuto che c'è "ragionevole motivo" di supporre che la Commissione abbia violato determinate norme di procedura. L'asserita violazione del regime linguistico, di cui al regolamento interno della Commissione, non può tuttavia portare all'inesistenza dell'atto impugnato, ma soltanto - se tempestivamente contestata - al suo annullamento. La ricorrente non ha inoltre spiegato le ragioni per le quali la Commissione avrebbe modificato a posteriori la decisione nel 1986, cioè in uno stato di normalità che differisce notevolmente dalle circostanze particolari in cui si è svolto il procedimento PVC, caratterizzate dal fatto che, nel gennaio 1989, la Commissione sarebbe giunta al termine del suo mandato. La presunzione generale avanzata a tal riguardo dalla ricorrente non costituisce un motivo sufficiente per giustificare che vengano disposti mezzi istruttori in seguito alla riapertura della fase orale.
Nel punto II della sua memoria, la ricorrente ha tuttavia sostenuto, in concreto, che gli originali della decisione impugnata, autenticati tramite le firme del presidente e del segretario generale della Commissione, non esisterebbero in tutte le lingue che fanno fede. Tale asserito vizio, ammesso che esista, non potrebbe di per sé portare, tuttavia, all'inesistenza della decisione impugnata. Nel procedimento in corso, diversamente dalle cause PVC, già più volte citate, la ricorrente non ha infatti avanzato nessun indizio concreto tale da far sospettare che, dopo l'adozione della decisione impugnata, si sia verificata una violazione del principio dell'intangibilità dell'atto adottato e che la suddetta decisione abbia in tal modo perso, a vantaggio della ricorrente, la presunzione di legalità di cui essa godeva in forza del suo aspetto formale. In un caso del genere, il solo fatto che manchi un originale debitamente autenticato non comporta, di per sé, l'inesistenza dell'atto impugnato. Pertanto, nemmeno in forza di tale motivo occorreva riaprire la fase orale per procedere all'assunzione di nuovi mezzi istruttori. Poiché l'argomento della ricorrente non potrebbe fondare un ricorso per revisione, non occorreva accogliere la sua proposta di riapertura della fase orale».
C - Esame dei motivi di annullamento
1) Sui limiti dei poteri del giudice dell'impugnazione
16 Ritengo utile innanzi tutto risolvere due questioni sollevate dalla ricorrente e che riguardano la problematica più generale dei limiti dei poteri del giudice dell'impugnazione.
a) L'adozione di mezzi istruttori da parte del giudice dell'impugnazione
17 La ricorrente chiede alla Corte di disporre, se lo ritiene necessario, un supplemento di istruttoria al fine di verificare l'esistenza degli asseriti vizi di forma della decisione Polipropilene. Più in particolare, la ricorrente ritiene che il ricorso da essa proposto dinanzi al Tribunale fosse irricevibile poiché diretto contro un atto giuridicamente inesistente. Essa rileva altresì che, secondo un principio generale di diritto procedurale applicabile anche nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario, il giudice è tenuto a controllare, se necessario d'ufficio, la ricevibilità dei rimedi giurisdizionali esperiti. La Hoechst sostiene che tale obbligo incombe anche al giudice dell'impugnazione. Per poter adempiere tale obbligo, quest'ultimo, senza eccedere i limiti dei propri poteri quali fissati dall'art. 51, primo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia, ha la facoltà di disporre mezzi istruttori aventi ad oggetto la ricevibilità del ricorso.
18 Credo sia divenuto superfluo confutare tali affermazioni della ricorrente, dal momento che esse si fondano sulla sua tesi più generale secondo cui l'atto impugnato in primo grado era giuridicamente inesistente. La rinuncia da parte della ricorrente alla sua domanda diretta a veder accertare l'inesistenza dell'atto implica pure la rinuncia ai suoi argomenti relativi all'irricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale. Conviene in ogni modo sottolineare che la Corte, in sede di impugnazione, non è competente per disporre mezzi istruttori. Su tale questione rinvio all'analisi svolta ai paragrafi 26 e 27 delle mie conclusioni nella citata causa Hüls/Commissione.
b) I fatti nuovi addotti in sede di impugnazione
19 La ricorrente sostiene che, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, è emersa una serie di fatti, di importanza decisiva ai fini della soluzione della controversia, i quali non erano noti né al Tribunale né alle parti. Per questo motivo, e al fine di ottenere una tutela giuridica, la ricorrente li fa valere per la prima volta dinanzi alla Corte.
20 Tuttavia, far valere la prima volta elementi di fatto in sede di impugnazione è contrario ai principi che disciplinano il controllo esercitato dal giudice dell'impugnazione come pure alle disposizioni dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia. L'impugnazione è riservata alle sole questioni di diritto. Di conseguenza, la ricorrente non può validamente sostenere che il Tribunale ha commesso un errore per il fatto di non aver tenuto conto, nell'ambito della valutazione giuridica da esso effettuata, di elementi di fatto che, non essendo stati dinanzi ad esso sollevati, oppure essendo successivi alla pronuncia della sentenza, il Tribunale stesso non conosceva né poteva conoscere. Per tali ragioni gli argomenti relativi, attraverso i quali la ricorrente si sforza di dimostrare la configurabilità dei vizi di forma dell'atto controverso, non sono ricevibili.
2) Sull'esistenza di vizi di forma sostanziali che inficiano l'atto impugnato
a) Gli argomenti delle parti
21 La ricorrente ritiene che il Tribunale, ignorando i vizi di forma sostanziale che inficiano la controversa decisione Polipropilene della Commissione, ha commesso un errore, violando così le disposizioni dell'art 173, secondo e quarto comma, del Trattato. Essa sostiene di aver fatto valere tali irregolarità dinanzi al Tribunale con la sua memoria del 2 marzo 1992.
22 Innanzi tutto la ricorrente sostiene che non esiste alcun originale dell'atto impugnato, autenticato nella forma prevista dall'art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione. Essa sottolinea l'importanza che riveste l'autenticazione degli atti adottati collegialmente dalle istituzioni comunitarie, a garanzia del rispetto del principio di legalità. La Hoechst precisa tuttavia che la mancanza dell'originale non risulta dalla semplice lettura del fascicolo di causa, dal momento che, normalmente, tale testo è allegato al processo verbale delle riunioni della Commissione, conservato negli archivi di quest'ultima. La mancanza di autenticazione costituisce, secondo la ricorrente, un vizio occulto che non fa venir meno la presunzione di legittimità dell'atto inficiato da tale vizio. Pertanto la Hoechst ritiene giustificato il fatto di non aver tempestivamente sollevato in primo grado questo motivo di annullamento.
23 La ricorrente rileva d'altronde che, oltre alla mancata autenticazione, la Commissione ha anche omesso, nonostante vi fosse tenuta, di adottare la decisione in tutte le versioni linguistiche obbligatorie previste ex lege; per quanto riguarda, in particolare, l'adozione delle versioni olandese e italiana, la Commissione avrebbe delegato uno dei suoi membri. La Hoechst sostiene che tale delega manca di base legale poiché non prevista dall'art. 27 del regolamento interno della Commissione che limita la delega ai soli atti preparatori e di esecuzione. Secondo la Hoechst, non è giuridicamente ammessa l'adozione di una decisione definitiva solo in alcune delle lingue obbligatorie. Da ciò deriva che la mancata redazione delle versioni italiana e olandese della decisione Polipropilene al momento della sua adozione, configura un vizio di forma sostanziale che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto portare all'annullamento della suddetta decisione.
24 La ricorrente sostiene inoltre che, in violazione dell'art. 191, n. 3, del Trattato e dell'art. 12, terzo comma, del regolamento interno della Commissione, l'atto impugnato non le è mai stato notificato. Di conseguenza, essa ritiene che il suddetto atto non abbia mai prodotto effetti giuridici. Essa rileva, più in particolare, che il testo inviatole dalla Commissione e quello poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale contengono alterazioni e modifiche rispetto a quello che era stato deciso collegialmente dalla Commissione. Tali modifiche, secondo la Hoechst, vanno al di là delle semplici correzioni ortografiche e grammaticali ammesse dalla giurisprudenza della Corte (9). Secondo la ricorrente, la Commissione ha apportato modifiche a posteriori alla sua decisione. Ciò risulta dalle spiegazioni fornite dagli agenti della Commissione all'udienza delle cause «PVC» (10) nonché da quanto riconosciuto dal Tribunale in tale causa così come anche nella recente sentenza «PEBD» (11). La Hoechst fa valere inoltre alcune alterazioni - a suo dire evidenti - del contenuto dell'atto, che figurerebbero nel testo in lingua tedesca ad essa notificato. A questo proposito essa fa riferimento a taluni passaggi del testo che sembrerebbero essere stati successivamente aggiunti all'atto inizialmente adottato e che sono scritti in caratteri differenti e con spazi tipografici più piccoli. Essa sostiene altresì che, in taluni punti dell'atto notificato, certi passaggi sono stati visibilmente soppressi rispetto al testo iniziale. L'atto notificato, che si presenta come una copia autentica della decisione iniziale, riporta, dattilografata, la firma del commissario M. Sutherland. Non è però possibile determinare chiaramente se il testo firmato dal commissario sia quello iniziale, poi illegittimamente modificato, oppure il testo alla fine notificato, redatto senza che esistesse un atto iniziale compiuto. Ciò perché, secondo le affermazioni della ricorrente, tanto in base alle indicazioni risultanti dal testo notificato quanto in base agli elementi presentati nell'ambito delle cause PVC deve ritenersi certo che, secondo una prassi costante, ogni decisione della Commissione verrebbe, dopo la sua adozione, rimaneggiata da parte del servizio giuridico prima di essere notificata ai destinatari.
25 Da tutte queste azioni e omissioni della Commissione la Hoechst deduce che l'atto impugnato è stato adottato, tra l'altro, in violazione delle norme in materia di motivazione, in quanto la motivazione della decisione è stata modificata ed ampliata dopo la sua adozione. Le regole imperative dell'art. 190 del Trattato non sarebbero state, quindi, rispettate e la violazione di tali forme sostanziali doveva condurre il Tribunale ad annullare la decisione Polipropilene.
26 La Commissione replica che dal testo della sentenza del Tribunale non si evince l'esistenza di alcuno degli errori di diritto fatti valere dalla ricorrente e che occorre pertanto respingere in toto i corrispondenti motivi da essa dedotti.
27 Per quanto riguarda l'inesistenza di un originale autenticato, la Commissione concorda con il ragionamento del Tribunale (punto 375 della sentenza impugnata) secondo cui anche in assenza di tale originale questa irregolarità non è sufficiente, di per sé, a inficiare la legittimità dell'atto. Occorre, in aggiunta - sostiene la Commissione - che la parte che fa valere tale mezzo fornisca indizi sufficienti da cui risulti che il contenuto dell'atto è stato illegittimamente modificato successivamente alla sua adozione. Solo nel caso che venissero prodotti indizi sufficienti al riguardo, la presunzione di legittimità dell'atto verrebbe meno e l'assenza di autenticazione dello stesso produrrebbe effetti giuridici (12). Secondo la convenuta, questo sarebbe il ragionamento seguito dal Tribunale (13) e dalla Corte (14) nelle rispettive sentenze PVC. La Commissione rileva comunque che il motivo riguardante la violazione di una forma sostanziale per mancata osservanza dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione, è stato sollevato fuori termine, dopo la chiusura della trattazione orale, e che quindi bene ha fatto il Tribunale a non accoglierlo.
28 Quanto alla delega, illegittima secondo la ricorrente, conferita a uno dei commissari per l'elaborazione a posteriori del testo dell'atto in italiano ed olandese, la Commissione osserva che ciò non è provato dagli elementi fatti valere dalla Hoechst. Secondo la Commissione neppure la modificazione a posteriori del contenuto dell'atto controverso è stata provata, dal che consegue che non è stato notificato alla Hoechst un atto di contenuto differente da quello inizialmente adottato. Per quanto riguarda più in particolare le alterazioni, secondo la ricorrente evidenti, contenute nel testo tedesco, la convenuta osserva che, oltre al fatto che tali alterazioni non sono provate, esse sono state fatte valere per la prima volta in sede di impugnazione e non devono pertanto essere prese in considerazione.
b) La mia replica agli argomenti di cui sopra
29 La ricorrente fa valere l'esistenza di una serie di vizi di forma sostanziale che inficiano la decisione Polipropilene. Siano stati o meno sollevati dalle parti, conformemente all'attuale giurisprudenza della Corte essi devono in ogni caso essere esaminati d'ufficio dal giudice comunitario.
i) Sulla portata del sindacato in sede di impugnazione e sulle questioni esaminate d'ufficio
30 A questo proposito rinvio all'analisi da me svolta ai paragrafi 26, 27 e 30 delle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione. Da tale analisi risulta che, anche per le questioni di diritto esaminate d'ufficio, il controllo operato dal giudice dell'impugnazione si limita, da un lato, a esaminare se il giudice di merito abbia correttamente ricondotto, alla pertinente norma giuridica gli elementi di fatto accertati e, dall'altro, nei limiti in cui una siffatta domanda sia stata formulata nel ricorso, a verificare se il giudice di merito non abbia omesso di esaminare argomenti di fatto a lui validamente presentati. Gli altri argomenti di diritto e di fatto con i quali la ricorrente chiede un supplemento d'istruttoria in ordine all'esistenza di vizi di forma che inficiano la decisione Polipropilene della Commissione e, più in particolare, cerca di completare la sua memoria del 2 marzo 1992, non possono, di conseguenza, essere esaminati in sede di impugnazione.
ii) Sull'esistenza di vizi di forma debitamente provati che inficiano l'atto impugnato
31 In base all'esame del contenuto della sentenza impugnata ritengo che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto in ordine all'identificazione e alla valutazione di elementi da cui risultasse l'esistenza di vizi di forma sostanziale della decisione Polipropilene. Dalla sentenza impugnata non risulta che il giudice di merito disponesse di elementi di tale natura o di tale importanza né, a fortiori, che li abbia valutati in maniera non corretta. Peraltro la ricorrente sostiene di aver fatto valere in primo grado, in particolare con la sua memoria del 2 marzo 1992, i vizi di forma in questione dell'atto controverso, che il Tribunale, a torto, avrebbe omesso di prendere in considerazione.
32 Nella misura in cui la Hoechst fa valere il mancato esame di un motivo essenziale e una manipolazione (alterazione) di documenti probatori, il motivo sollevato è ricevibile. Riguardo alla sua fondatezza, occorre rilevare quanto segue: in nessuno dei documenti processuali prodotti in primo grado (15) la ricorrente formula una domanda chiara, diretta all'annullamento dell'atto impugnato in quanto inficiato da vizi sostanziali, né fa valere elementi da cui emergano chiaramente tali vizi. Per quanto riguarda in particolare la memoria del 2 marzo 1992, occorre rilevare che essa ipotizza semplicemente l'esistenza di vizi che renderebbero l'atto inesistente e mira a riaprire la fase orale, non a dedurre un motivo di annullamento. Quand'anche però si interpreti tale memoria nel senso che, indipendentemente dai motivi relativi all'inesistenza, questa contenga gli elementi di fatto di cui il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto per stabilire se l'atto controverso fosse o meno inficiato da vizi di forma sostanziale (16), si ritorna alla conclusione che il giudizio del Tribunale è perfettamente corretto.
33 Si pone innanzi tutto la questione se il Tribunale fosse stato tenuto a prendere in considerazione la suddetta memoria tenuto conto della sua tardiva presentazione (17). Non insisto, a questo stadio, nel procedere ad un'esposizione così dettagliata degli argomenti relativi a tale questione. Anche se il Tribunale - pur non essendovi tenuto - ha preso in considerazione la memoria della ricorrente a prescindere dalla sua presentazione tardiva, non esistevano, nella suddetta memoria, elementi di prova pieni, da cui risultasse l'esistenza di vizi di forma sostanziale dell'atto controverso. Infatti, la Hoechst non è riuscita a fornire indizi sufficienti riguardo all'esistenza, nella decisione Polipropilene, dei vizi denunciati (18).
Ne consegue che il motivo di annullamento sopra esaminato deve essere respinto.
3) Sull'eventuale esistenza di vizi di forma sostanziale dell'atto impugnato
34 In base agli argomenti della ricorrente, anche se dagli elementi sottoposti al giudizio del Tribunale non risulta che l'autore dell'atto impugnato avesse commesso irregolarità sostanziali, rimane da esaminare la questione se gli stessi elementi giustifichino la riapertura della trattazione orale di modo che vengano disposte nuove misure di organizzazione del procedimento.
a) Gli argomenti delle parti
35 La ricorrente sostiene che, nella sua memoria del 2 marzo 1992, essa aveva chiesto al Tribunale, da un lato, di riaprire la trattazione orale, ai sensi degli artt. 62 e 64 del regolamento di procedura di quest'ultimo, e, dall'altro, di adottare misure di organizzazione del procedimento, ai sensi degli artt. 65 e 66 dello stesso regolamento. Essa asserisce inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non è titolare di un potere discrezionale illimitato riguardo alla risposta da dare a tali domande e che tale risposta rientra nell'ambito del controllo esercitato dal giudice dell'impugnazione. Per valutare la legittimità della sentenza del Tribunale è essenziale, secondo la Hoechst, valutare lo scopo perseguito con la domanda di riapertura del procedimento. Qualora tale domanda sia diretta all'adozione di mezzi istruttori al fine di accertare nuovi elementi di fatto di importanza decisiva - nel qual caso è altresì necessario, in tale ambito, un nuovo dibattimento - tale facoltà concessa al Tribunale, si trasforma, secondo la Hoechst, in un obbligo di riaprire la trattazione orale e di assumere mezzi istruttori, obbligo imposto dalle norme che disciplinano l'onere della prova. Tali norme renderebbero obbligatoria la ricerca degli elementi di prova decisivi per la decisione della lite. La Hoechst ritiene che la necessità di un ulteriore esame dei motivi da essa sollevati in ordine all'esistenza di vizi di forma sostanziale dell'atto impugnato sia quindi imposta da una serie di norme procedurali e sostanziali di diritto comunitario. Pertanto, il rigetto da parte del giudice di merito sarebbe, a suo parere, contrario tanto all'art. 62 quanto agli artt. 65 e 66 del regolamento di procedura del Tribunale. Il giudice di merito era tenuto, non solo sulla base della richiesta della ricorrente, ma anche d'ufficio, a ricercare, alla luce delle considerazioni esposte nella memoria del 2 marzo 1992, tutti gli elementi che gli consentissero di verificare se la decisione Polipropilene fosse stata o meno adottata legittimamente.
36 La ricorrente fa altresì valere che il Tribunale di primo grado non ha dichiarato irricevibili in quanto proposti tardivamente i motivi formulati nella sua memoria ma li ha esaminati nel merito; tuttavia esso avrebbe omesso di esaminarli, nonostante ne avesse l'obbligo, sotto il profilo non solo dell'inesistenza, ma anche della violazione di una forma sostanziale. In ogni caso, la Commissione, sostiene la Hoechst, non può comunque far valere la tardiva presentazione della memoria. Con tale affermazione la Commissione contesterebbe la legittimità della sentenza impugnata pur non avendola autonomamente impugnata, di modo che anche il relativo argomento sarebbe irricevibile. Riguardo all'argomento secondo cui quanto contenuto nella memoria del 2 maggio 1992 avrebbe dovuto essere presentato entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui la parte richiedente ne aveva avuto notizia, in analogia con quanto previsto dall'art 125 del regolamento di procedura del Tribunale per la domanda di revocazione, la Hoechst replica sostenendo che non si applicano per analogia termini di decadenza. In ogni caso però, in quanto la ricorrente ha avuto notizia degli argomenti fatti valere grazie alle rivelazioni dei rappresentanti della Commissione all'udienza nelle cause PVC tenutasi dinanzi al Tribunale il 10 dicembre 1992, il 2 marzo 1992, giorno del deposito della memoria, il detto termine di tre mesi non era scaduto.
37 Dal canto suo la Commissione rileva, a titolo preliminare, come la pretesa della ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto riaprire il procedimento, non era giustificata, in quanto tale misura non era indispensabile nella causa in esame. Secondo la Commissione, la domanda di riapertura della trattazione orale presentata dalla ricorrente non era fondata su elementi significativi ai fini della soluzione della lite e in ogni caso non era stata presentata tempestivamente. Il Tribunale avrebbe giustamente respinto i motivi riguardanti la violazione del regime linguistico applicabile all'atto o l'inesistenza di un originale debitamente autenticato dell'atto impugnato: in effetti, come è stato poi deciso dalla Corte nella causa PVC (19), tali irregolarità, ammesso che esistano, non comportano l'inesistenza dell'atto da esse viziato. Per quanto riguarda i fatti che la ricorrente ha addotto nella sua memoria, la Commissione osserva quanto segue: nella misura in cui sono connessi alla sentenza PVC del Tribunale, tali fatti non possono essere addotti a sostegno di una domanda di riapertura della trattazione orale; dalla giurisprudenza risulta chiaramente che il contenuto di una decisione giudiziale non può in ogni caso giustificare la riapertura della trattazione orale in un altro procedimento (20). Se si considerano come fatti nuovi le rivelazioni dei rappresentanti della Commissione, sulle quali è fondata la sentenza PVC del Tribunale, tali rivelazioni sono state fatte valere tardivamente dalla Hoechst nella sua memoria del 2 marzo 1992. In analogia con quanto previsto per la domanda di revocazione dall'art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale, tali fatti avrebbero dovuto essere invocati entro un termine di tre mesi dal giorno in cui la parte richiedente ne aveva avuto notizia. La Commissione riferisce che fin dal pomeriggio del 22 novembre 1991, uno dei suoi funzionari avrebbe riconosciuto, nell'ambito dell'udienza delle cause PVC tenutasi dinanzi al Tribunale, che la procedura di cui all'art. 12 del suo regolamento interno era caduta in desuetudine. Pertanto, sostiene la convenuta, da quel giorno alla Hoechst erano noti i fatti da essa addotti nella sua domanda di riapertura della trattazione orale. La Commissione aggiunge inoltre che a torto la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia indirettamente riconosciuto la presentazione in termini della memoria; al contrario, nella sua sentenza, esso avrebbe espresso dubbi riguardo alla tempestiva presentazione degli argomenti addotti nella memoria.
38 La Commissione sostiene inoltre che il Tribunale ha correttamente considerato che la Hoechst, nella sua memoria, non aveva addotto gli indizi sufficienti indispensabili per l'accoglimento della sua richiesta di riapertura del procedimento. La posizione del Tribunale rimarrebbe corretta anche ove la memoria della Hoechst del 2 marzo 1992 fosse interpretata nel senso che vi si fa valere la nullità formale e non l'inesistenza della controversa decisione Polipropilene. Sulla ricorrente e non sulla Commissione graverebbe l'onere di provare l'esistenza delle irregolarità formali di cui trattasi. L'interpretazione contraria sostenuta dalla ricorrente contrasta, secondo la Commissione, con la presunzione di legittimità di cui godono gli atti delle istituzioni comunitarie e con la giurisprudenza (21). Inoltre, la Hoechst non poteva limitarsi a far valere l'inosservanza della procedura prevista all'art. 12 del regolamento interno della Commissione. Essa doveva produrre indizi concreti da cui risultasse che la decisione Polipropilene aveva subito modifiche di contenuto successivamente alla sua adozione. Tale interpretazione adottata dal Tribunale nella causa in esame, è corroborata, sempre secondo la Commissione, dalle sentenze della Corte Lestelle/Commissione (22) e PVC (23). Ad ogni buon conto gli eventuali vizi di forma della decisione Polipropilene, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, avrebbero dovuto essere dedotti già nell'atto introduttivo del ricorso e non dopo la chiusura della trattazione orale. In subordine la Commissione sostiene che spettava alla discrezionalità del Tribunale valutare la necessità di riaprire il procedimento (24).
39 Riguardo all'art. 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura, la Commissione afferma che né tale disposizione, né alcun'altra norma di procedura prevedono condizioni il cui verificarsi imponga al giudice comunitario l'accoglimento di una domanda diretta all'adozione di misure di organizzazione del procedimento. Di conseguenza, è errato ritenere che il Tribunale sia tenuto a raccogliere informazioni e che tale obbligo riguardi anche i fatti addotti dalle parti tardivamente o in maniera generale e vaga. Invece, la Commissione fa valere le disposizioni dell'art. 173 del Trattato, dell'art. 19, primo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia e degli artt. 44, n. 1, lett. c) ed e), e 48, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale da cui deduce il principio secondo cui la parte è obbligata a presentare nei termini prescritti le sue conclusioni e gli elementi di prova sui quali esse si basano. Le misure di organizzazione del procedimento non sono dirette a sanare le omissioni in cui le parti sono incorse relativamente alla presentazione tempestiva e corretta dei loro argomenti. In ogni caso, dato appunto il loro carattere eccezionale, tutte le richieste delle parti dirette all'adozione di misure d'organizzazione del procedimento devono essere presentate in termini ragionevoli al fine di non intralciare la corretta amministrazione della giustizia. Pertanto, secondo la Commissione, la richiesta presentata dalla Hoechst è tardiva.
b) La mia soluzione delle questioni sopra esposte
40 Alla luce degli elementi sopra esposti si pone la questione se il Tribunale abbia correttamente respinto la richiesta della ricorrente di riaprire il procedimento, richiesta direttamente connessa all'eventuale esistenza di vizi di forma sostanziale della controversa decisione Polipropilene della Commissione. Al riguardo rinvio all'analisi effettuata ai paragrafi 47-79 delle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione, da cui risulta che la soluzione accolta dal Tribunale, anche se con una diversa motivazione, era corretta, e che pertanto i motivi d'impugnazione con cui si fa valere il contrario debbono essere respinti.
V - Conclusione
41 Tenuto conto di quanto sopra esposto, propongo alla Corte:
1) di respingere integralmente il ricorso proposto dalla società Hoechst AG;
2) di dichiarare l'intervento inammissibile;
3) di condannare l'interveniente a sopportare le proprie spese;
4) di condannare la ricorrente al pagamento delle restanti spese.
(1) - Causa T-10/89, Hoechst/Commissione (Racc. pag. II-629).
(2) - IV/31.149-Polipropilene (GU L 230, pag. 1).
(3) - GU 1962, n. 13, pag. 204.
(4) - Cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89 (Racc. pag. II-315).
(5) - Il ricorso deve essere esaminato, sotto il profilo della sua ricevibilità, in modo esauriente e globale. Da varie ordinanze della Corte risulta che, perché un'impugnazione venga dichiarata irricevibile, occorre esaminare tutti i motivi dedotti e accertare l'irricevibilità di ciascuno di essi prima di dichiarare l'impugnazione irricevibile nel suo complesso. V. ordinanze della Corte 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I-4435); 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione (Racc. pag. I-1611); 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio (Racc. pag. I-2003), e 11 luglio 1996, causa C-148/96 P, Goldstein/Commissione (Racc. pag. I-3883). V. anche sentenza della Corte 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667).
(6) - V. paragrafi 10-15 delle mie conclusioni in data odierna nella causa C-199/92 P, Hüls/Commissione.
(7) - Come si è detto (v. supra, paragrafo 6), la ricorrente ha rinunciato, nella sua replica, ai motivi relativi all'inesistenza della decisione polipropilene.
(8) - V. supra, paragrafo 5.
(9) - Sentenza della Corte 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 905).
(10) - V. supra, nota 4.
(11) - Sentenza 6 aprile 1995, cause riunite T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-729).
(12) - Per quanto riguarda la necessità di provare più pienamente simili vizi di forma, la convenuta rimanda alla sentenza della Corte sopra citata e alle sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione (Racc. pag. II-441), e 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. II-905), e causa T-35/92, Deere/Commissione (Racc. pag. II-957).
(13) - V. supra, nota 9.
(14) - Sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555).
(15) - La ricorrente sostiene indirettamente che, nella misura in cui un vizio risulti in modo evidente dal testo dell'atto impugnato contenuto nel fascicolo sulla base del quale il Tribunale ha statuito, esso può essere fatto valere per la prima volta in sede di impugnazione. Tuttavia l'atto impugnato non è un documento processuale del giudizio di primo grado e non può perciò costituire la base di eventuali motivi di annullamento (v., a questo proposito, le considerazioni contenute alla nota 36 delle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione).
(16) - L'elemento in questione fatto valere dalla ricorrente in primo grado non riguarda l'inesistenza dell'atto impugnato ma l'eventuale presenza dei vizi di forma relativi alla mancanza delle firme necessarie, alla modificazione successiva del contenuto dell'atto e alla violazione del suo regime linguistico. In effetti per il giudice non è importante la qualificazione giuridica che le parti danno ai fatti, bensì i fatti stessi da esse addotti. Più in particolare, anche se tali fatti, ove si verifichino, non possono rendere l'atto inesistente, essi tuttavia costituiscono una violazione di una forma sostanziale dell'atto adottato, da esaminare d'ufficio.
(17) - Tale memoria è stata presentata dopo la chiusura della trattazione orale e, se fosse interpretata nel senso proposto dalla ricorrente, comporterebbe nuovi motivi di annullamento della decisione Polipropilene che non erano stati dedotti, neppure in nuce, nel corso della fase scritta e che si basano su elementi di fatto sollevati per la prima volta con la suddetta memoria. Conformemente alle disposizioni già citate dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi «(...) a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento». Indipendentemente dalla questione se tale deroga valga anche nei casi in cui la fase orale è stata chiusa, non mi sembra che gli elementi fatti valere dalla Hoechst nella sua memoria presentino le caratteristiche di cui sopra, così da giustificare una deduzione tardiva dei relativi motivi. La ricorrente sostiene di esser potuta venire a conoscenza dell'esistenza di vizi di forma sostanziale solo dopo le rivelazioni fatte dai rappresentanti della Commissione nelle cause PVC; in questo senso, tali rivelazioni costituirebbero elementi di fatto «emersi durante il procedimento». Tale ragionamento non mi sembra corretto poiché la conoscenza di tali vizi di forma, sia pure in nuce, risale ad un momento anteriore alle rivelazioni fatte di fronte al Tribunale nel corso dell'udienza nelle cause PVC: di conseguenza tali vizi avrebbero dovuto essere dedotti, sia pure sommariamente, già con l'atto introduttivo o, in ogni caso, prima della chiusura della trattazione orale. Riguardo all'esame delle ragioni per cui ritengo che i motivi e le domande contenuti nella suddetta memoria siano stati presentati fuori termine e non debbono quindi essere esaminati dal Tribunale, rinvio all'analisi effettuata ai paragrafi 57-79 delle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione.
(18) - D'altra parte, tra i vizi di forma di cui sopra è decisivo quello relativo all'inesistenza di un originale autenticato dell'atto della Commissione ai sensi dell'art. 12 del regolamento interno a quest'ultima. Tale vizio ingloba anche le altre irregolarità fatte valere dalla ricorrente (a tal riguardo, v. paragrafo 33 delle mie conclusioni nella causa Hüls/Commissione). Tuttavia, né il giudice di merito ha accertato né è stata addotta in nessuno degli atti procedurali depositati in primo grado, alcuna prova concreta dei vizi di cui sopra. Dal momento che quindi la violazione delle forme prescritte dall'art. 12 del regolamento interno della Commissione non era stata sufficientemente provata, diventava impossibile dedurre con certezza, innanzi tutto, che l'atto notificato avesse subito modifiche dopo la sua adozione da parte della Commissione, che inoltre la Commissione stessa non avesse adottato l'atto in tutte le lingue previste dal regolamento di procedura, e infine, che l'atto fosse inficiato da un qualsiasi vizio di forma sostanziale relativo alle norme riguardanti la motivazione e la notificazione delle decisioni della Commissione. La memoria del 2 marzo 1992 si limita a formulare sospetti in ordine a eventuali irregolarità commesse dalla Commissione nell'adozione della decisione Polipropilene. Semplici sospetti non potevano in ogni caso condurre, di per sé, all'annullamento dell'atto impugnato.
(19) - V. supra, paragrafo 14.
(20) - La Commissione si riferisce all'ordinanza 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev., BASF/Commissione (Racc. pag. II-1591), e alla sentenza 19 marzo 1991, causa C-403/85 Rev., Ferrandi/Commissione (Racc. pag. I-1215).
(21) - La Commissione rinvia alle sentenze del Tribunale Dunlop Slazenger/Commissione, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione e John Deere/Commissione (citate supra, alla nota 12).
(22) - Sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91 P (Racc. pag. I-3755).
(23) - Già citata al paragrafo 14.
(24) - La Commissione si basa sulla sentenza del Tribunale 10 dicembre 1992, causa T-33/91, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II-2499, punto 31).