61991A0059

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 10 LUGLIO 1992. - FRANZ EPPE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - TRASFERIMENTO - RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - INTERESSE DEL SERVIZIO. - CAUSE RIUNITE T-59/91 E T-79/91

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02061


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti ° Assegnazione ° Tramutamento ° Rispetto dell' equivalenza dei posti ° Portata

(Statuto del personale, art. 7, n. 1)

2. Dipendenti ° Assegnazione ° Tramutamento ° Dovere di sollecitudine dell' amministrazione ° Conciliazione con l' interesse del servizio

3. Dipendenti ° Assunzione ° Posto vacante ° Copertura del posto mediante promozione o tramutamento ° Scrutinio comparativo dei meriti ° Mancanza dell' ultimo rapporto informativo

Massima


1. Ai sensi dell' art. 7, n. 1, dello Statuto, ciascun dipendente deve essere assegnato dall' APN, mediante nomina o trasferimento, ad un posto della sua categoria corrispondente al suo grado.

In caso di modifica delle mansioni del dipendente, la norma della corrispondenza fra grado e posto implica non già il confronto fra le mansioni attuali e quelle precedenti, bensì il confronto fra le mansioni attuali ed il grado nella gerarchia.

Ne consegue che l' art. 7, n. 1, dello Statuto non osta ad una decisione di tramutamento che implichi l' attribuzione di nuove mansioni, le quali, pur essendo differenti da quelle precedentemente svolte e pur essendo percepite dall' interessato come una riduzione dei propri compiti, sono tuttavia conformi al posto corrispondente al grado di quest' ultimo.

2. Il mutamento d' assegnazione di un dipendente, da motivarsi in primo luogo con l' interesse del servizio, non rappresenta una violazione del dovere di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei dipendenti, quando l' amministrazione si avvale, entro limiti non criticabili, dell' ampio potere discrezionale di cui dispone in materia per valutare, da un lato, l' interesse del servizio e, dall' altro, quello del dipendente di cui trattasi.

3. La mancanza dell' ultimo rapporto informativo nel fascicolo personale di un candidato ad un posto vacante non può viziare la decisione di rigetto della candidatura, se, al momento dello scrutinio per merito comparativo dei candidati, l' amministrazione disponeva di elementi sufficienti per poter fondatamente motivare la propria decisione.

Parti


Nelle cause riunite T-59/91 e T-79/91,

Franz Eppe, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso l' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Valsesia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 17 ottobre 1990, nella parte in cui modifica l' organigramma della DG VI ed assegna nel contempo e d' ufficio il ricorrente al nuovo posto di consigliere del FEAOG, nonché all' annullamento della decisione della Commissione di pubblicare, il 20 dicembre 1990, l' avviso di posto vacante COM/164/90, riguardante il posto di capo dell' unità VI.B.4, come pure delle decisioni recanti rigetto della candidatura del ricorrente a detto posto e nomina di un altro candidato,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, H. Kirschner e D. Barrington, giudici,

cancelliere: P. van Ypersele de Strihou, referendario

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 giugno 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti del ricorso

1 Dal 1988 il ricorrente era a capo dell' unità VI.B.4 (questioni comuni a più prodotti) in seno alla direzione generale Agricoltura della Commissione (in prosieguo: la "DG VI") ed era inquadrato nel grado A4.

2 A partire dall' inizio del 1990 il ricorrente manifestava la propria insoddisfazione della sua situazione e presentava la candidatura ad altri posti di capo unità o di consigliere dichiarati vacanti ai gradi A5, A4 e A3, precisando che, in caso di accoglimento della sua candidatura, desiderava che fosse esaminata la possibilità di promuoverlo al grado A3.

3 Il 9 gennaio 1990 egli aveva un colloquio con il suo direttore generale, al quale manifestava la propria insoddisfazione generale nell' unità di cui era capo e chiedeva di essere assegnato ad altri compiti più adatti alla sua esperienza ed alle sue cognizioni.

4 Il 12 febbraio 1990 il ricorrente confermava il contenuto di detto colloquio in una nota diretta al suo direttore generale, nella quale spiegava le difficoltà incontrate dalla sua unità. Egli concludeva che:

"Dopo matura riflessione, tenuto conto di tutte queste circostanze, giungo alla conclusione che mi trovo nell' impossibilità di assumermi la responsabilità che il posto del capo dell' unità VI.BI.4 implica. La prego quindi di voler cortesemente esaminare, nell' ambito della riorganizzazione in corso, le possibilità di affidarmi responsabilità analoghe in un altro ufficio in cui possa meglio valermi dell' esperienza e delle cognizioni acquistate in più di vent' anni presso la DG VI (mercati, strutture, condizioni di concorrenza), già più di dieci anni dei quali nel grado A4".

5 In seguito a questa nota, il 14 marzo 1990 il ricorrente aveva un colloquio con lo stesso direttore generale, dichiarandosi d' accordo in linea di principio ad un tramutamento ad un posto di consigliere che fosse eventualmente istituito, pur rendendosi conto del fatto che il direttore generale non poteva promettergli nulla circa il livello (grado A4 o A3) al quale il nuovo posto ° sempre che fosse istituito ° sarebbe stato effettivamente coperto.

6 Tre mesi dopo, il 21 giugno 1990, il ricorrente trasmetteva per la via gerarchica al suo direttore generale una nota in cui l' informava della revoca del suo assenso di principio al "tramutamento al FEAOG", a meno che questo non implicasse la "promozione al grado A3". Egli aggiungeva che la mancata promozione avrebbe potuto autorizzare un' "interpretazione secondo la quale, in sostanza, i suoi superiori gerarchici non sarebbero stati soddisfatti delle sue capacità direttive dimostrate nell' unità VI.BI.4, ragione per cui essi desidererebbero tale cambiamento". In effetti, il tramutamento di un altro capo unità della DG VI ad un posto di consigliere, avvenuto nello stesso periodo, sarebbe stato generalmente considerato un provvedimento disciplinare, come indicherebbero vari articoli di stampa. Orbene, data la mancanza in quel momento del suo rapporto informativo per il periodo 1987-1989, rapporto che gli veniva trasmesso con notevole ritardo, il ricorrente si considerava nell' impossibilità di smentire le chiacchiere che ponevano sullo stesso piano il suo tramutamento e quello dell' altro capo unità. La promozione al grado A3 avrebbe costituito, secondo lui, la miglior smentita di queste chiacchiere.

7 In una nota del 25 giugno 1990, inviata ai vicedirettori generali, ai direttori e ai capi unità, il direttore generale della DG VI esponeva i motivi e gli scopi della riorganizzazione della direzione generale come pure la procedura progettata per effettuarla. L' allegato I della nota proponeva, al punto 4, l' istituzione di un posto di "consigliere" presso la direzione VI.G "FEAOG", motivata come segue:

"L' interpretazione e l' applicazione coerente delle normative sempre più complesse e svariate di cui si deve tener conto nell' ambito della attività proprie delle cinque unità incaricate degli aspetti di bilancio, finanziari e monetari connessi al finanziamento dell' organizzazione comune del mercato ed alle azioni a favore del mondo rurale richiedono un impegno qualitativo e quantitativo molto rilevante. Questo compito deve poter essere affidato ad un consigliere direttamente dipendente dal direttore in carica della direzione VI.G".

8 Il 6 agosto 1990 il ricorrente protestava presso il suo direttore generale contro la proposta da questo fatta al direttore generale del Personale e dell' Amministrazione, nel mese di luglio, di modificare l' organigramma della DG VI, in quanto tale proposta contemplava per lui un "cambiamento di assegnazione, cioè in futuro un posto di consigliere presso la direzione VI.G". Egli ricordava i dubbi sulla sua integrità e sul suo onore che questo tramutamento avrebbe potuto far nascere. Aggiungeva che, se il tramutamento fosse effettuato senza sentire il comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il "CCN"), qualsiasi possibilità di promozione al grado A3 sarebbe per lui esclusa d' ufficio.

9 Il 18 settembre 1990 il ricorrente chiedeva al segretario generale della Commissione di non modificare subito l' organigramma per quanto lo riguardava, onde evitare qualsiasi accostamento al trasferimento di un altro capo unità "la cui natura disciplinare è fuori dubbio agli occhi del pubblico".

10 Il 15 ottobre 1990 il segretario generale gli rispondeva:

"Capisco perfettamente l' importanza di distinguere il posto di consigliere presso il FEAOG dal trasferimento del capo dell' unità (...) ad un posto di consigliere. Ho suggerito al sig. Legras di distinguere i due casi".

11 Il 17 ottobre 1990 la Commissione approvava il nuovo organigramma della DG VI.

12 Con nota 6 novembre 1990 il direttore generale della DG VI confermava al ricorrente la nomina a consigliere presso la DG VI. G. FEAOG con effetto dal 1 dicembre 1990 al più tardi. La nota precisava, in conformità al desiderio già espresso dal segretario generale, che la nomina "faceva parte integrante della riorganizzazione contemplata nella (...) nota (...) 25 giugno 1990, la cui attuazione non implicava "alcun giudizio circa il modo in cui Ella ha svolto il compito di capo dell' unità VI.BI.4. Essa risponde invece semplicemente al legittimo intento di affidare ad un giurista esperto e qualificato il primo esame ed il coordinamento giuridico di tutti i numerosissimi atti che disciplinano il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia".

13 Il 9 novembre 1990 il direttore generale del Personale e dell' Amministrazione confermava a sua volta al ricorrente che, nell' ambito della modifica dell' organigramma della DG VI, il 17 ottobre 1990 la Commissione aveva deciso di istituire un posto di consigliere presso il direttore della DG VI.G. FEAOG e di nominarvelo con effetto dal 1 novembre 1990.

14 Lo stesso giorno il ricorrente chiedeva al suo direttore generale di sospendere il trasferimento perché questo lo poneva in una situazione imbarazzante; infatti taluni pensavano che fosse promosso in A3 mentre ciò non era vero ed altri potevano credere, soprattutto all' esterno, che si trattasse di una sanzione disciplinare. Esso aggiungeva che solo la promozione al grado A3 avrebbe eliminato ogni dubbio.

15 Il 27 novembre 1990 il direttore generale della DG VI rispondeva al ricorrente che preoccupazioni del genere non gli sembravano "affatto infondate" e che la nuova assegnazione era stata disposta a sua richiesta.

16 Nel frattempo, il 17 novembre 1990, il ricorrente aveva proposto reclamo contro la decisione della Commissione 17 ottobre 1990. Egli sosteneva in particolare che la Commissione non aveva osservato nei suoi confronti il principio, enunziato nella nota del direttore generale 25 giugno 1990 relativa alla procedura di riorganizzazione, secondo il quale ci si doveva rivolgere a dipendenti volontari.

17 Il 21 maggio 1991, cioè dopo la scadenza del termine di quattro mesi stabilito dall' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), ma durante il termine di impugnazione stabilito dall' art. 91, n. 3, dello Statuto, la Commissione respingeva il reclamo dichiarando in particolare che la nomina del ricorrente non era stata decisa trasgredendo la procedura stabilita nella nota 25 giugno 1990, "tenuto conto del fatto che detta procedura era prevista unicamente per la mobilità del personale che non avesse la qualità di capo unità".

18 Sono queste le circostanze in cui il ricorrente ha depositato, il 5 agosto 1991, un ricorso che è stato registrato con il n. T-59/91.

19 Ritenendo di essere stato trasferito contro la sua volontà, e allo scopo di "salvare il suo onore", il 14 gennaio 1991 il ricorrente proponeva la sua candidatura al suo vecchio posto di capo dell' unità VI.BI.4, dichiarato vacante con avviso COM/164/90, pubblicato il 20 dicembre 1990. Per questo posto venivano presentate altre sette candidature.

20 Con nota 14 febbraio 1991, il segretario del CCN informava il ricorrente che nella riunione del 7 febbraio 1991 il CCN aveva esaminato il livello del posto da coprire nonché le qualità richieste al titolare dello stesso; esso aveva poi esaminato tutte le candidature ed aveva sentito il direttore generale dell' Agricoltura. Alla fine dei lavori il CCN era giunto alla conclusione:

"° per quanto riguarda il livello del posto di capo dell' unità DG VI.BI.4 'Politica di qualità e altre questioni riguardanti più prodotti' questo dovrebbe essere coperto a livello A5/4;

° per quanto riguarda l' esame delle candidature presentate e dopo esame delle stesse, la Sua candidatura non dovrebbe essere presa in considerazione attualmente".

21 Il 25 febbraio 1991 il ricorrente proponeva un nuovo reclamo diretto, in primo luogo, contro la decisione della Commissione di pubblicare l' avviso di posto vacante COM/164/90, in secondo luogo contro la nomina del signor V. a tale posto e, in terzo luogo, contro il rigetto della sua candidatura.

22 Con decisione 7 marzo 1991 il signor V. veniva nominato capo dell' unità VI.BI.4.

23 L' 11 marzo 1991 l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") informava il ricorrente di non aver potuto accogliere la sua candidatura a detto posto.

24 Il 15 aprile 1991 il ricorrente inviava al suo direttore generale una lettera nella quale criticava nuovamente la procedura seguita nei suoi confronti e denunziava il fatto che i compiti o le attività di sua pertinenza non erano stati determinati. Copia di questa lettera veniva depositata dal ricorrente in occasione della riunione del "gruppo interservizi" del 5 giugno 1991 perché fosse inserita nel fascicolo del suo ultimo reclamo.

25 Il 9 agosto 1991, cioè dopo la scadenza del termine di quattro mesi stabilito dall' art. 90, n. 2, dello Statuto, ma durante il termine di impugnazione contemplato dall' art. 91, n. 3, dello Statuto, la Commissione respingeva il secondo reclamo del ricorrente.

26 Sono queste le circostanze in cui il ricorrente ha depositato il 7 novembre 1991 un secondo ricorso, che è stato registrato con il T-79/91.

27 Con ordinanza 15 maggio 1992 il presidente della Quinta Sezione ha riunito le cause T-59/91 e T-79/91 ai fini della fase orale e della sentenza.

28 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

29 La fase orale ha avuto luogo il 4 giugno 1992. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

Conclusioni delle parti

30 Nel primo ricorso (causa T-59/91) il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare ricevibile il ricorso ed accoglierlo;

° di conseguenza, annullare la decisione della Commissione 17 ottobre 1990, nella parte in cui modifica l' organigramma della DG VI ed assegna al tempo stesso e d' ufficio il ricorrente al nuovo posto di consigliere presso il FEAOG, quale è stata comunicata al ricorrente con lettere 6 e 9 novembre 1990;

° condannare la convenuta a tutte le spese.

Nel secondo ricorso (causa T-79/91) il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare ricevibile il ricorso ed accoglierlo;

° di conseguenza annullare la decisione della Commissione di emanare l' avviso di posto vacante COM/164/90 per il capo dell' unità VI.BI.4 pubblicato il 20 dicembre 1990;

° annullare la decisione 7 marzo 1991 recante nomina del signor F. V. a tale posto.

° annullare il rigetto della candidatura del ricorrente allo stesso posto;

° condannare la convenuta a tutte le spese.

La Commissione conclude in entrambe le cause che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso;

° condannare il ricorrente alle proprie spese.

Nel merito

31 A sostegno del primo ricorso il ricorrente deduce sette motivi. Il primo riguarda l' inosservanza della procedura di riorganizzazione, stabilita nella nota del direttore generale 25 giugno 1990, in particolare in quanto la Commissione avrebbe trasgredito il principio della volontarietà. Il secondo motivo riguarda l' inosservanza dell' art. 7, n. 1, dello Statuto, in quanto l' impugnata decisione di tramutamento non sarebbe stata adottata unicamente nell' interesse del servizio e facendo salva l' equivalenza dei posti. Il terzo motivo riguarda l' esistenza di uno sviamento di potere, in quanto il richiamo fatto dalla Commissione alla riorganizzazione per motivare il provvedimento nasconderebbe altri motivi. Il quarto motivo riguarda l' inosservanza del dovere di sollecitudine in quanto la Commissione avrebbe totalmente omesso di tener conto dell' interesse personale del ricorrente. Il quinto motivo riguarda l' inosservanza del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto fede all' impegno implicito di non tener più conto della candidatura del ricorrente al posto di consigliere presso il FEAOG qualora il tramutamento non fosse stato accompagnato da una promozione al grado A3. Il sesto motivo riguarda l' inosservanza del principio di non discriminazione, in quanto un altro posto di dirigente di nuova istituzione, a differenza di quello del ricorrente, sarebbe stato coperto seguendo il principio della volontarietà. L' ultimo motivo riguarda l' inosservanza dell' art. 25 dello Statuto, in quanto l' impugnata decisione non sarebbe adeguatamente né correttamente motivata.

32 A sostegno del secondo ricorso il ricorrente fa valere le conseguenze dell' illegittimità del tramutamento asserite nel primo ricorso ed assume l' esistenza di un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il rigetto della candidatura al suo vecchio posto nonché l' inosservanza dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto per quanto riguarda la motivazione del rigetto stesso.

Per quanto riguarda il primo ricorso

Sull' inosservanza della procedura di riorganizzazione

33 Il ricorrente deduce che la lettera 6 novembre 1991, che gli comunicava il tramutamento, precisava che "la nomina al posto di cui sopra fa parte integrante della riorganizzazione contemplata nella mia nota VI/00666 del 25.6.1990". Nell' ambito della procedura indicata da detta nota la decisione impugnata potrebbe spiegarsi unicamente con il fatto che, non avendo avuto esito la prima fase volontaria della procedura della riorganizzazione, il direttore generale era stato costretto ad avvalersi del tramutamento d' ufficio del ricorrente, contemplato nel titolo III, punto 5, della nota 25 giugno 1990. Questo punto stabilisce infatti che, qualora non avesse potuto essere accolta alcuna candidatura, il direttore generale ° nell' esclusivo interesse del servizio ° avrebbe proposto il trasferimento di un dipendente che avrebbe designato, al momento opportuno, dopo aver sentito il parere del "gruppo di selezione".

34 Secondo il ricorrente, dai fatti di causa emerge chiaramente che la procedura di riorganizzazione non è stata osservata e nemmeno iniziata nei suoi confronti, dato che egli è stato tramutato d' ufficio e contro la sua volontà.

35 Il ricorrente sostiene che nella risposta al reclamo la Commissione non poteva pretendere che la procedura di riorganizzazione, descritta al punto III della nota 25 giugno 1990, non si applicasse nei suoi confronti a causa della sua qualità di capo unità. In effetti, l' allegato I di detta nota, che riproduce le modifiche dell' organigramma, menzionerebbe espressamente la creazione di un posto di "consigliere" presso la DG.VI.G. "FEAOG", posto che la gerarchia gli destinava.

36 Egli ammette che, nell' ambito della procedura di riorganizzazione, si è proceduto a due categorie di trasferimenti di posto (punto II.3 di detta nota): "quelli che sono la conseguenza delle modifiche da apportare all' organigramma e del trasferimento di competenza", modifiche precisate nell' allegato I della nota, il quale contempla al punto 4 l' istituzione di un posto di consigliere presso la direzione VI.G. FEAOG; e "quelli che corrispondono alla riorganizzazione propriamente detta", modifiche precisate nell' allegato II della stessa nota. Egli sostiene tuttavia che il punto III della stessa nota, intitolato "la procedura progettata per i trasferimenti", riguarda tutti i trasferimenti in mancanza di qualsiasi altra precisazione. Questa procedura avrebbe dunque dovuto essere seguita, anche se l' assegnazione del ricorrente al posto di consigliere presso la direzione VI.G.FEAOG ha avuto luogo in seguito alle modifiche dell' organigramma. Nulla consentirebbe alla Commissione di affermare che questa procedura varrebbe unicamente per la "riorganizzazione propriamente detta", cioè per la seconda categoria di trasferimenti.

37 La Commissione ribatte che i poteri decentrati di APN vengono esercitati in modo autonomo dal direttore generale unicamente per i tramutamenti interni dei dipendenti che non siano capi unità. Per questi ultimi la nuova assegnazione sarebbe subordinata all' assenso di tre membri della Commissione, cioè il commissario incaricato del settore di cui trattasi, quello incaricato del personale e dell' amministrazione nonché il presidente della Commissione. Il direttore generale non sarebbe quindi stato affatto competente a determinare da solo la procedura per la nuova assegnazione dei capi unità. L' affermazione secondo la quale la procedura di cui al punto III della nota 25 giugno 1990 riguarda di fatto unicamente i provvedimenti di "riorganizzazione propriamente detta" (allegato II della nota) apparirebbe perfettamente logica, giacché il direttore generale da solo non avrebbe potuto decidere alcuna procedura relativa alla nuova assegnazione dei capi unità.

38 Il Tribunale rileva che non si può parlare di inosservanza della procedura di riorganizzazione, quale è stata precisata nella nota del direttore generale dell' Agricoltura 25 giugno 1990, in particolare in quanto darebbe la precedenza ai volontari, giacché la procedura stessa non si applicava comunque al ricorrente. Essa è stata infatti determinata dal direttore generale della DG VI. Orbene, per i capi unità come il ricorrente, i poteri di APN non sono stati delegati al direttore generale, bensì al membro della Commissione competente, al membro della Commissione incaricato del personale e dell' amministrazione e dal presidente della Commissione, come si desume dalla comunicazione pubblicata nel n. 597 del Corriere del personale, relativa al "decentramento nell' esercizio di taluni poteri in fatto di gestione del personale (APN)", a proposito della quale le parti hanno dichiarato all' udienza di non contestarne il contenuto. Dato che il direttore generale non poteva stabilire una procedura che limitasse il potere di valutazione dei membri della Commissione che esercitavano nei confronti del ricorrente dei poteri di APN, la procedura di riorganizzazione non poteva applicarsi al ricorrente.

39 Di conseguenza, la decisione impugnata non può costituire inosservanza della procedura di riorganizzazione.

40 Avendo il ricorrente dichiarato all' udienza che il ricorso era basato unicamente, per quanto riguarda la procedura da seguire, sull' inosservanza della procedura di riorganizzazione e che non era sua intenzione far valere l' inosservanza di altre procedure, come quella stabilita dall' art. 29 dello Statuto, il motivo va disatteso.

Sull' inosservanza dell' art. 7, n. 1, dello Statuto

41 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è basata sull' art. 7, n. 1, dello Statuto e che come tale doveva essere adottata unicamente nell' interesse del servizio e facendo salva la corrispondenza fra posto e grado.

42 Per quanto riguarda il suo nuovo posto, egli ricorda i motivi addotti dalla Commissione per giustificare l' istituzione del posto di consigliere presso la direzione VI.G. Facendo prova di buona volontà, fin dall' arrivo alla direzione VI.G. il ricorrente avrebbe insistito sulla necessità di precisare i suoi compiti. Malgrado la precisa domanda formulata in proposito nel gennaio 1991, i suoi compiti e le sue attività sarebbero state determinate solo dalle note 17 maggio e 12 giugno 1991, cioè più di sei mesi dopo la nuova assegnazione.

43 Il ricorrente ne conclude che il posto di consigliere presso il FEAOG non può affatto essere considerato equivalente a quello di capo dell' unità VI.BI.4 che egli occupava in precedenza, la cui importanza è posta in rilievo dai compiti attribuiti a detta unità. Non sarebbero state quindi soddisfatte le condizioni, poste dall' art. 7, n. 1, dello Statuto, che consentono il tramutamento non volontario. Secondo il ricorrente, il provvedimento di riorganizzazione lede i suoi diritti statutari non solo perché implica la diminuzione delle sue attribuzioni, ma anche perché le sue attribuzioni residue, tenuto conto della loro natura, della loro entità e della loro ampiezza, restano nettamente al di sotto di quelle corrispondenti al suo grado e al suo posto. La decisione dovrebbe quindi essere annullata (sentenza della Corte 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione, Racc. pag. 103).

44 La Commissione ribatte che non solo "la valutazione delle attitudini del dipendente per determinate mansioni rientra nella competenza dell' amministrazione" (ordinanza della Corte 28 marzo 1974, causa 23/74 R, Kuester/Parlamento, Racc. pag. 331, punto 11), ma i dubbi che il ricorrente solleva circa l' equivalenza dei suoi nuovi compiti a quelli che svolgeva in precedenza appaiono infondati.

45 Essa ricorda che, perché un provvedimento leda il diritto, conferito al dipendente dagli artt. 5 e 7 dello Statuto, che gli siano attribuiti dei compiti conformi, nel loro complesso, al posto corrispondente al suo grado nella gerarchia, non basta che esso implichi un cambiamento, oppure una qualsiasi diminuzione delle sue attribuzioni, ma occorre che questi nuovi compiti restino, nel loro complesso, per quanto riguarda la loro natura, la loro entità e la loro ampiezza, nettamente al di sotto di quelle corrispondenti al grado e al posto.

46 La Commissione rileva che, come indicano le precisazioni fornite dal direttore generale e le istruzioni interne emanate dal suo direttore, i nuovi compiti che sono stati affidati al ricorrente appaiono adeguati rispetto al grado, indipendentemente dall' importanza dell' unità VI.BI.4 che il ricorrente in precedenza dirigeva. Il ricorrente non avrebbe quindi dimostrato un errore di valutazione dell' istituzione.

47 Essa conclude che la nomina del ricorrente a consigliere è dovuta ad un semplice atto di trasferimento che ha avuto luogo nell' ambito della riorganizzazione degli uffici decisa dall' amministrazione nell' esercizio del suo potere discrezionale (sentenze della Corte 14 luglio 1993, causa 176/82, Nebe/Commissione, Racc. pag. 2475, e 4 luglio 1989, causa 198/87, Kerzmann/Corte dei conti, Racc. pag. 2085).

48 Il Tribunale ricorda che l' art. 7, n. 1, dello Statuto stabilisce che ciascun dipendente dev' essere assegnato dall' APN, mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio, e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un posto della sua categoria corrispondente al grado (v. in particolare, sentenza della Corte 14 luglio 1983, già citata, causa 176/82, punto 17).

49 Nel caso presente il ricorrente sostiene in sostanza che i nuovi compiti che gli sono stati affidati in seguito al tramutamento non sono conformi al posto corrispondente al grado che egli occupa nella gerarchia e che, già per questo motivo, il tramutamento non è conforme all' interesse del servizio. A tale proposito va ricordato che la norma della corrispondenza fra grado e posto implica, in caso di modifica delle mansioni del dipendente, non già il confronto tra le mansioni attuali e precedenti, bensì tra mansioni attuali ed il grado nella gerarchia (sentenza della Corte 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione, Racc. pag. 1681, punto 7). Nella specie i nuovi compiti assegnati al ricorrente corrispondono perfettamente al suo grado, come indica in particolare la motivazione dell' istituzione di detto posto nell' organigramma contenuta nella nota del direttore generale della DG VI 25 giugno 1990 (v. supra, punto 7).

50 D' altro canto, benché si possa eventualmente deplorare che il ricorrente abbia dovuto attendere vari mesi prima di ottenere maggiori precisazioni circa il contenuto concreto dei suoi nuovi compiti, si deve tuttavia osservare che la natura stessa delle mansioni attribuite al ricorrente ° cioè un posto di consigliere del direttore incaricato del coordinamento giuridico delle attività di varie unità ° osta a che il loro contenuto sia determinato a priori con grande precisione ed invita l' interessato a definirne i limiti in base all' esperienza maturata nel nuovo posto ed alle esigenze del servizio.

51 Ne consegue che i nuovi compiti del ricorrente, benché siano diversi da quelli in precedenza espletati, sono conformi al posto corrispondente al suo grado. Di conseguenza si deve ritenere che la decisione impugnata non è stata adottata trasgredendo l' art. 7, n. 1, dello Statuto.

52 Pertanto il motivo non può essere accolto.

Sull' esistenza di uno sviamento di potere

53 Il ricorrente non contesta l' utilità di un' oculata politica in fatto di mobilità del personale. Egli tuttavia sostiene che nel presente caso tale politica è stata seguita per uno scopo estraneo all' interesse generale ed è inoltre lontana tanto dallo spirito quanto dalla lettera e dallo scopo della riorganizzazione.

54 Egli deduce che la Commissione non può basare la propria decisione sulla sua asserita domanda di tramutamento, giacché egli aveva tempestivamente revocato l' assenso di principio per motivi precisi e gravi, indipendenti dalla sua volontà, cioè le numerose chiacchiere circa i motivi per i quali il tramutamento era stato progettato. Questo sarebbe stato infatti posto in relazione con quello di un altro capo unità, il cui trasferimento ad un posto di consigliere era senza dubbio di natura disciplinare, come dimostrano vari articoli di stampa.

55 D' altro canto il ricorrente aggiunge che l' origine della domanda va ricercata nella mancanza di personale qualificato in seno alla sua unità, mancanza dovuta al tramutamento del miglior esperto doganale dell' unità stessa in un' altra unità. Orbene, nel 1990 si sarebbe posto rimedio a questa mancanza di personale qualificato, di guisa che l' unità potesse svolgere, al momento buono, i compiti che le erano propri con piena soddisfazione dei superiori. Il ricorrente pone in rilievo che questo mutamento insperato è stato in gran parte dovuto al suo interessamento. Anche per questi motivi egli avrebbe rinunziato al trasferimento.

56 La Commissione ribatte che il ricorrente non ha fornito, in linea di fatto, indizi obiettivi, pertinenti e concordanti nel senso che la decisione impugnata sia stata adottata per scopi diversi da quelli indicati (sentenza della Corte 20 giugno 1991, causa 248/89, Cargill/Commissione, Racc. pag. I-2987, punto 26) e che, ben lungi dall' essersi valsa dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti, l' APN ha deciso la nuova destinazione del ricorrente unicamente nell' interesse del servizio e nell' ambito della riorganizzazione dei suoi uffici, senza esorbitare dall' ampio potere discrezionale di cui le istituzioni dispongono in materia.

57 Il Tribunale osserva che, secondo la costante giurisprudenza, qualora una decisione non sia stata giudicata in contrasto con l' interesse del servizio non si può parlare di sviamento di potere (sentenza 14 luglio 1983, già citata, causa 176/82, punto 25).

58 Inoltre, va rilevato che il ricorrente non ha addotto alcun elemento atto a provare che la decisione impugnata sia stata adottata per raggiungere scopi diversi da quelli indicati a sostegno della stessa.

59 Ne consegue che il motivo va disatteso.

Sull' inosservanza del dovere di sollecitudine

60 Il ricorrente fa valere che il dovere di sollecitudine implica in particolare che, quando decide della posizione di un dipendente, l' amministrazione deve prendere in considerazione tutti gli elementi che possono incidere sulla sua decisione e che, nel far ciò, essa deve tener conto non solo dell' interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente (sentenza della Corte 7 marzo 1990, cause riunite C-116/88 e C-149/88, Hecq/Commissione, Racc. pag. I-599, punto 15 della motivazione).

61 Egli sostiene che l' amministrazione non ha affatto tenuto conto del suo interesse personale, giacché gli atti impugnati ledono gravemente i suoi interessi, essendo stati adottati senza considerare le sue obiezioni. La Commissione non sarebbe difatti riuscita a distinguere le varie preoccupazioni del ricorrente, ma si sarebbe limitata ad interpretare la domanda iniziale di trasferimento come diretta ad ottenere un tramutamento il più rapidamente possibile, mentre il fatto che egli avesse informato i superiori gerarchici dei problemi esistenti nella sua unità era dovuto all' intento che i compiti affidatigli presso l' unità VI.BI.4 fossero svolti correttamente. Il ricorrente ripete che l' eventuale tramutamento gli era parso in un certo momento una soluzione possibile per i problemi della sua unità, ma che circa sei mesi dopo, malgrado il suo iniziale pessimismo, che era stato condiviso dai superiori gerarchici, era riuscito a risolvere lui stesso la maggior parte di tali problemi.

62 Il ricorrente aggiunge di essere stato indotto a fare appello alla sollecitudine dei superiori gerarchici in seguito ad avvenimenti indipendenti dalla sua volontà. Questi lo avevano infatti posto in una situazione in cui il tramutamento non poteva che ledere la sua reputazione, il suo onore e, quindi, l' andamento futuro della sua carriera. In proposito egli aggiunge che la lettera 6 novembre 1990 del suo direttore generale, benché dichiari la natura non disciplinare del provvedimento e l' effettiva considerazione della Commissione per le sue numerosissime qualità, non ha potuto affatto ripristinare la sua buona reputazione, specialmente agli occhi degli ambienti amministrativi e professionali estranei ai servizi della Commissione.

63 La Commissione ribatte che dalla costante giurisprudenza della Corte si desume che le esigenze del dovere di sollecitudine non possono impedire all' APN di adottare i provvedimenti che essa considera necessari nell' interesse del servizio (sentenza 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione, Racc. pag. 5345) e che, "per valutare l' interesse del servizio, nonché l' interesse dei singoli dipendenti, l' APN dispone di un ampio potere discrezionale (il cui) sindacato (...) deve limitarsi ad accertare che essa non abbia travalicato limiti ragionevoli o non si sia avvalsa delle sue facoltà in modo manifestamente errato" (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-20/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II-769).

64 Secondo la Commissione, l' attenta considerazione della situazione dell' interessato e le ripetute assicurazioni fattegli durante l' intera procedura di trasferimento dimostrano che l' APN non è venuta meno al dovere di sollecitudine che le incombe. Tutti gli elementi che potevano incidere sulla decisione, ivi comprese le obiezioni del ricorrente, sarebbero stati debitamente ponderati. Secondo la Commissione la lettera 6 novembre 1990 del direttore generale al ricorrente indicava adeguatamente la natura "non disciplinare" del provvedimento e l' effettiva considerazione della Commissione per le numerosissime qualità del ricorrente, qualità che ne giustificano l' assegnazione al nuovo compito di consigliere, il quale le esige tutte.

65 La Commissione conclude che, se si seguisse per intero la tesi del ricorrente, l' amministrazione avrebbe potuto unicamente rinunziare ad assegnarlo al nuovo posto ovvero promuoverlo al grado superiore, il che limiterebbe in modo inammissibile la libertà delle istituzioni nell' organizzare i loro uffici.

66 Il Tribunale rileva che dalla costante giurisprudenza si desume che il dovere di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei dipendenti rispecchia l' equilibrio dei doveri e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti fra la pubblica autorità ed i pubblici dipendenti che le esigenze del dovere di sollecitudine non possono impedire all' APN di adottare i provvedimenti che essa ritiene necessari nell' interesse del servizio (sentenza 16 dicembre 1987, causa 111/86, già citata), giacché "l' occupazione di qualsiasi posto deve decidersi in primo luogo in base all' interesse del servizio" (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, già citata, causa T-20/89).

67 La Commissione ha soddisfatto le esigenze impostele dal dovere di sollecitudine indicando chiaramente al ricorrente, nella lettera del segretario generale 15 ottobre 1990 e in quella del direttore generale 6 novembre 1990, che la decisione adottata nei suoi confronti non implica alcun giudizio circa il modo in cui egli ha svolto il compito di capo dell' unità VI.BI.4 e risponde invece al legittimo intento di fare effettuare da un "giurista sperimentato e qualificato" il primo esame ed il coordinamento giuridico dei numerosissimi atti che disciplinano il FEAOG. Con ciò la Commissione ha fornito al ricorrente un documento scritto che gli consente di smentire, per quanto possibile, le eventuali chiacchiere che lo riguardavano. La Commissione si è quindi valsa del suo potere discrezionale entro limiti non criticabili per valutare le esigenze dell' interesse del servizio e di quello del ricorrente.

68 Ne consegue che il motivo dev' essere disatteso.

Sull' inosservanza del principio del legittimo affidamento

69 Il ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto fede all' impegno implicito di non considerarlo più candidato al posto di consigliere presso il FEAOG, a meno che non fosse promosso al grado A3, ed ha quindi trasgredito il principio della tutela del legittimo affidamento. La mancata risposta alle note che egli aveva inviato ai superiori gerarchici per esporre i motivi della revoca dell' assenso di principio al tramutamento gli avrebbe consentito di fare affidamento sul fatto che il tramutamento non sarebbe stato effettuato nell' ambito della riorganizzazione, a meno che non fosse stato deciso dal direttore generale applicando correttamente la procedura di riorganizzazione e quindi facendo salvo, in particolare, il principio della volontarietà.

70 Egli aggiunge che l' allegato della nota del 25 giugno 1990, in quanto non indica alcun nome, aveva rafforzato il legittimo affidamento che egli poteva fare sulla circostanza che il tramutamento sarebbe stato preso in considerazione unicamente facendo salva la procedura di riorganizzazione o secondo il principio della volontarietà.

71 Il ricorrente pone infine in rilievo che, dato il modo in cui la sua carriera si era svolta fino a quel momento, egli poteva legittimamente sperare di essere promosso al grado A3 in un prossimo futuro. Orbene, nell' attuale stato delle cose l' attuale speranza sarebbe divenuta molto tenue.

72 La Commissione ribatte che non si può parlare di inosservanza di un impegno da parte dell' amministrazione e che l' interessato non può quindi far valere precise assicurazioni che avrebbe ricevuto. A parte ciò, essa non vede le ragioni per cui la nuova designazione del ricorrente sarebbe tale da limitare le sue ulteriori possibilità di carriera. Una procedura specifica di "promozione" al grado A3 sarebbe contemplata per i dipendenti titolari di un posto di dirigente intermedio come il ricorrente.

73 La Commissione conclude che il fondamento reale del ricorso proposto dal ricorrente sembra essere la promozione al grado A3.

74 Il Tribunale osserva che non vi è traccia nel fascicolo di un impegno implicito dalla Commissione di non considerare più il ricorrente candidato al posto di consigliere presso il FEAOG, a meno che non fosse promosso al grado A3, né di applicare nei suoi confronti, senza averne l' obbligo, la procedura di riorganizzazione nella parte in cui riserva la precedenza al trasferimento volontario. Il ricorrente non può inoltre desumere dal silenzio dell' amministrazione la rinunzia a procedere al tramutamento al posto di consigliere del FEAOG, giacché lo Statuto, in particolare l' art. 90, n. 3, è basato sul principio che la mancata risposta dell' amministrazione vale rifiuto. Il silenzio della Commissione non può quindi costituire indizio di assenso. Si deve del resto rilevare che la lettera 15 ottobre 1990, con cui il segretario generale rispondeva alla lettera del ricorrente 18 settembre 1990, indica espressamente che la Commissione non ha mai preso il minimo impegno in proposito, giacché dichiara: "capisco perfettamente l' importanza di distinguere il posto di consigliere presso il FEAOG dal trasferimento del capo dell' unità VI. E.4 ad un posto di consigliere. Ho suggerito al sig. Legras di distinguere i due casi".

75 A parte ciò, il fatto che l' allegato della nota 25 giugno 1990 non contenga alcun nome non è nemmeno esso atto a provare l' esistenza di un impegno implicito della Commissione, giacché è perfettamente normale che una bozza di organigramma non contenga nomi.

76 Così stando le cose, non si può parlare di inosservanza del principio del legittimo affidamento.

77 Ne consegue che il motivo non può essere accolto.

Sull' inosservanza del principio di non discriminazione

78 Il ricorrente rileva che il secondo posto dirigenziale istituito in occasione della modifica dell' organigramma della DG VI, cioè quello di capo della nuova unità VI.4 ("Promozione dei prodotti agricoli"), non è stato coperto "uno actu", bensì secondo il principio del volontariato (avviso di posto vacante e candidature a norma dell' art. 29 n. 1, dello Statuto). Orbene, il candidato in seguito prescelto per detto posto secondo detta procedura è un dipendente di grado A4 il quale, come il ricorrente, aveva svolto prima della nuova assegnazione altri compiti presso la stessa DG VI. Egli ne conclude che la flagrante differenza di trattamento in situazioni così simili è inammissibile e non è stato affatto motivata.

79 La Commissione ribatte che, nell' agire, essa ha rispettato l' art. 7 dello Statuto e che il ricorrente non può far valere la circostanza che essa abbia seguito una procedura diversa per coprire un altro posto di grado A4, dal momento che la procedura seguita nei suoi confronti era legittima.

80 Il Tribunale rileva che, siccome la procedura adottata nei confronti del ricorrente non è inficiata da alcun vizio, il ricorrente non può sostenere che il fatto che un altro dipendente sia stato oggetto di un provvedimento identico, ma adottato secondo una procedura diversa, costituisca una discriminazione.

81 Il motivo non può quindi essere accolto.

Sull' inosservanza dell' obbligo di motivazione

82 Il ricorrente sostiene che l' art. 25, secondo comma, dello Statuto, è stato trasgredito in quanto i provvedimenti adottati a carico del dipendente devono essere non solo motivati, ma anche motivati in modo esatto.

83 Egli deduce che la Commissione non può richiamarsi all' ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni nell' organizzazione dei loro uffici per tentare di sottrarsi all' obbligo di motivare. La decisione della Commissione 17 ottobre 1990 si risolverebbe infatti nel tramutamento contro la sua volontà, in conseguenza della modifica dell' organigramma della DG VI, che ha istituito un posto di consigliere presso il direttore della DG VI. La decisione costituirebbe quindi un atto recante pregiudizio, di cui il ricorrente critica la mancanza di precisa motivazione in quanto essa indica, come giustificazione, la riorganizzazione, mentre la procedura di riorganizzazione non è stata osservata.

84 D' altro canto il ricorrente deduce che, se ci si rifà ° per tentare di ritrovare una motivazione ° alle lettere 6 e 9 novembre 1990, che gli hanno comunicato la decisione che gli reca pregiudizio, si deve constatare una discordanza di motivazione. La prima si limiterebbe infatti ad indicare che la sua nomina al posto di consigliere fa parte integrante della riorganizzazione oggetto della nota VI/00666 del 25 giugno 1990. La seconda invece porrebbe il trasferimento nell' ambito della modifica dell' organigramma della direzione generale Agricoltura. In seguito a tale modifica quindi la Commissione avrebbe deciso, il 17 ottobre 1990, di istituire un posto di consigliere presso il FEAOG e di assegnarvelo.

85 Orbene, secondo il ricorrente, se il tramutamento avesse effettivamente fatto parte della riorganizzazione, la decisione che gli comunicava il tramutamento avrebbe dovuto contenere una motivazione che gli consentisse di accertare se la procedura di riorganizzazione, precisata nella nota 25 giugno 1990 e contenente fra l' altro il principio della volontarietà, fosse stata osservata.

86 Nella replica egli aggiunge che, nel colloquio avuto con il direttore generale il 14 marzo 1990, era stato convenuto che questi non poteva promettergli nulla circa il livello, A4 o A3, al quale il posto di consigliere del FEAOG sarebbe stato coperto. Ciò indicherebbe molto chiaramente che, quando il ricorrente è stato proposto per questo nuovo posto, era inteso che la questione dell' eventuale promozione al grado A3 sarebbe stata esaminata e risolta secondo la procedura usuale, cioè previa presentazione della candidatura in seguito ad un avviso di posto vacante di livello A5, A4 e A3, in conformità alle modalità stabilite dalla decisione della Commissione 19 luglio 1988 riguardante la copertura dei posti dirigenziali intermedi. Questa procedura avrebbe consentito al CCN di esprimere un parere sul livello al quale il posto doveva essere coperto. Il ricorrente sarebbe stato privato di questo parere del CCN, il quale avrebbe potuto portare alla promozione al grado A3, promozione che, dato lo svolgimento della sua carriera, egli avrebbe potuto legittimamente sperare nel prossimo avvenire.

87 La Commissione ricorda anzitutto che dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che un provvedimento di riorganizzazione interna che non sia tale da compromettere la posizione statutaria degli interessati o l' osservanza del principio della corrispondenza fra grado e posto, è sottratto all' obbligo di motivare (v., in particolare, sentenza 17 maggio 1984, causa 338/82, Albertini e Montagnani/Commissione, Racc. pag. 2123).

88 La Commissione aggiunge che, anche volendo ammettere che un provvedimento di organizzazione interna come quello di cui trattasi avesse dovuto essere motivato, il ricorrente era in grado di "comprendere la portata del provvedimento adottato" nei suoi confronti, grazie ai numerosi contatti ed alla corrispondenza scambiata con i superiori in questa circostanza. Orbene, dalla giurisprudenza consolidata si desumerebbe che un provvedimento è adeguatamente motivato qualora l' atto impugnato sia stato adottato in un contesto noto all' interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenze della Corte 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione, Racc. pag. 2539; 1 giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/Commissione, Racc. pag. 1789, e 7 marzo 1990, già citata, cause C-116/88 e C-149/88).

89 In proposito essa contesta che la motivazione contenuta nelle lettere 6 e 9 novembre 1990 sia contraddittoria. Essa ricorda che la prima doveva rispondere anzitutto alle preoccupazioni espresse dal ricorrente onde evitare qualsiasi confusione con la situazione di un altro capo unità. E' questo il motivo per cui la nota precisava che la nomina del ricorrente faceva parte integrante della riorganizzazione oggetto della nota 25 giugno 1990, senza menzionare la procedura descritta nel punto III di questa nota. La Commissione rileva poi che la seconda motivazione inquadra la nuova assegnazione del ricorrente nell' ambito della modifica dell' organigramma della direzione generale Agricoltura. Orbene il previsto nuovo assetto della DG VI, di cui la "riorganizzazione" della disponibilità era espressione, implicava manifestamente una "modifica dell' organigramma" della direzione generale. L' istituzione del nuovo posto di consigliere e l' assegnazione del ricorrente allo stesso da parte della Commissione a norma dell' art. 7 dello Statuto presupponevano la previa modifica dell' organigramma. La Commissione non vede quindi perché la motivazione contenuta in tali due lettere sia contraddittoria.

90 Il Tribunale ricorda che dalla costante giurisprudenza si desume che una decisione è adeguatamente motivata qualora l' atto impugnato sia stato adottato in un contesto noto all' interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento emanato nei suoi confronti (sentenze della Corte 29 ottobre 1981, causa 125/80; 1 giugno 1983, cause 36/81, 37/81 e 218/81, e 7 marzo 1990, causa C-116/88 e C-149/88, già citate).

91 Dalle varie note scambiate fra le parti nel 1990 emerge che il ricorrente ha compreso perfettamente la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti.

92 E' tuttavia opportuno chiedersi da un lato se le lettere 6 e 9 novembre 1990 non siano in disaccordo per quanto riguarda il fondamento del provvedimento, tenuto conto del fatto che la prima indicava che esso faceva parte integrante dell' opera generale di riorganizzazione di cui alla nota 25 giugno 1990, mentre la seconda lo pone nell' ambito della modifica dell' organigramma, e dall' altro se tale contraddizione non fosse tale da indurre il ricorrente in errore sulla procedura che doveva essere seguita nei suoi confronti.

93 Per risolvere tali questioni si deve ricordare che la procedura di riorganizzazione non si applicava al ricorrente, contrariamente a quanto avrebbe eventualmente potuto far credere la lettera 6 novembre 1990. Orbene, questa eventuale mancanza di precisione è stata corretta dalla Commissione con la lettera 9 novembre 1990 ed altresì nella risposta al reclamo del ricorrente, nella quale essa ha chiaramente indicato che "detta procedura era prevista unicamente per la mobilità del personale che non avesse la qualità di capo unità".

94 Inoltre, per valutare la portata delle varie note scambiate fra le parti occorre tener conto dello scopo di ciascuna di esse. A tale proposito va rilevato che la nota 6 novembre 1990, nella parte in cui si riferiva all' opera generale di riorganizzazione, aveva lo scopo di distinguere la situazione del ricorrente da quella di un altro capo unità, che era stato sottoposto a procedimento disciplinare.

95 Ne consegue che, dato che l' eventuale imprecisione contenuta nella lettera 6 novembre 1990 è stata corretta durante la procedura amministrativa, non si può parlare di inosservanza dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto.

96 A parte ciò, il Tribunale osserva che la deduzione, nella replica e come motivo relativo all' inosservanza dell' art. 25, del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa della mancata applicazione nei suoi confronti nella procedura descritta nella decisione della Commissione 19 luglio 1988 costituisce un motivo nuovo, irricevibile a norma dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura (v. inoltre sopra, punto 40).

97 Di conseguenza il motivo dev' essere disatteso.

98 Da tutto quanto precede discende che il primo ricorso dev' essere respinto.

Per quanto riguarda il secondo ricorso

99 Il secondo ricorso ha un triplice oggetto, cioè l' annullamento dell' avviso di posto vacante COM/164/90, il rigetto della candidatura del ricorrente e la nomina del sig. V. al posto dichiarato vacante.

Sull' illegittimità dell' avviso di posto vacante COM/164/90

100 Il ricorrente sostiene che, avendo egli dimostrato nell' ambito del primo ricorso l' illegittimità del tramutamento d' ufficio, la Commissione non aveva il diritto di considerare che il posto di capo dell' unità VI.BI.4 fosse vacante né quindi di pubblicare l' avviso COM/164/90.

101 La Commissione ribatte di aver dimostrato nell' ambito del primo ricorso che l' assegnazione del ricorrente a nuove mansioni era perfettamente legittima. Essa ne deduce che era quindi indispensabile, dal punto di vista organizzativo, seguire una procedura che consentisse di sostituire il ricorrente. E' questa la situazione in cui l' avviso di posto vacante COM/164/90 (capo dell' unità VI.BI.4) è stato pubblicato.

102 Il Tribunale rileva che l' unico motivo dedotto dal ricorrente a sostegno dell' illegittimità dell' avviso di posto vacante COM/164/90 è l' illegittimità della decisione adottata dalla Commissione nei suoi confronti il 17 ottobre 1990.

103 Dato che il ricorso proposto contro detta decisione è stato respinto, si deve del pari respingere il secondo ricorso per quanto riguarda il suo primo oggetto.

Sull' illegittimità del rigetto della candidatura del ricorrente al suo vecchio posto

104 Il ricorrente deduce, nella replica, che l' esibizione da parte della Commissione ° unitamente al controricorso ° del parere n. 10/91 del CCN, onde dimostrare che questo non ha esaminato solo l' atto di candidatura di ciascun candidato a norma dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, ma anche il fascicolo personale di ciascuno di essi, rivela in realtà che le qualità e capacità del ricorrente per occupare il suo vecchio posto non hanno potuto essere debitamente esaminate dal CCN nella riunione del 7 febbraio 1991. Il documento essenziale che avrebbe consentito tale valutazione, infatti, avrebbe dovuto essere il rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo 1 luglio 1987 - 30 giugno 1989. Orbene, il ricorrente sostiene, senza essere contraddetto dalla Commissione, che i membri del CCN non potevano conoscere detto rapporto quando hanno deliberato il 7 febbraio 1991, giacché esso è stato adottato nella forma definitiva solo il 22 gennaio 1991 ed ha potuto essere messo in bella al più presto l' 8 febbraio 1991. La Commissione, non avendo potuto valutare tutte le sue qualità e capacità per occupare il suo vecchio posto, lo avrebbe quindi escluso a torto e senza motivazione. Questa flagrante differenza di trattamento del ricorrente rispetto agli altri candidati sarebbe inammissibile e costituirebbe una discriminazione.

105 A parte ciò, il ricorrente non vede perché il fatto di aver occupato in precedenza il posto da coprire, che aveva lasciato contro la propria volontà, avrebbe potuto impedirgli di porre la sua candidatura al posto stesso.

106 La Commissione ribatte che il ricorrente non contesta che l' APN disponga di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l' esame delle candidature ad un posto vacante. Essa rileva che il parere spedito al ricorrente dalla segreteria del CCN non indica affatto che la sua candidatura non fosse stata presa in considerazione, bensì che il CCN aveva "esaminato tutte le candidature" e sentito il sig. Legras, direttore generale dell' Agricoltura e che, "alla fine di questi lavori", ha ritenuto che "per quanto riguarda l' esame delle candidature presentate e dopo esame delle stesse, la sua candidatura non dovrebbe essere presa in considerazione attualmente". Questo parere indica inoltre molto chiaramente che il "comitato ha esaminato l' atto di candidatura di ciascun candidato".

107 La Commissione contesta inoltre l' argomento secondo il quale il fatto che il ricorrente avesse già occupato detto posto in passato con soddisfazione dei superiori sia atto a provare di per sé l' esistenza di un errore manifesto da parte dell' istituzione nella nomina di un candidato diverso dall' ex titolare del posto. Essa aggiunge che non ci si può, al contrario, stupire che fosse escluso un candidato il quale era appunto appena stato trasferito, nell' interesse del servizio, dal posto da coprire ad un altro posto nell' ambito della direzione generale.

108 La Commissione ammette che la bozza di rapporto informativo è stata sottoposta all' interessato solo il 3 agosto 1990, ma rileva che i ritardi successivi che si sono accumulati a partire da questa data sono da attribuirsi pure al fatto che il ricorrente ha contestato detto rapporto.

109 Essa aggiunge che dalla giurisprudenza della Corte si desume che tutti i candidati non devono trovarsi, al momento della decisione di nomina, esattamente nella stessa fase per quanto riguarda lo stato dei loro rapporti informativi e che l' APN non deve rinviare la decisione qualora il rapporto più recente di questo o quel candidato non sia ancora definitivo a causa del ricorso ai relatori d' appello o al comitato paritetico (sentenza 27 gennaio 1983, già citata, causa 263/81). Dato inoltre che il rapporto sul ricorrente non poteva aggiungere nulla alle eccellenti qualifiche dei rapporti precedenti, l' inesistenza dell' ultimo rapporto non ha impedito che lo scrutinio per merito fosse effettuato nel modo prescritto né ha potuto recare pregiudizio al ricorrente (sentenza della Corte 11 maggio 1978, causa 25/77, De Roubaix/Commissione, Racc. pag. 1081). E' questo il motivo per cui la Commissione sostiene che il CCN disponeva, nel fascicolo del ricorrente, di elementi di valutazione sufficienti.

110 Per quanto riguarda l' asserito difetto di motivazione della decisione, la Commissione ribatte che le circostanze in cui la decisione è stata adottata e portata a conoscenza dell' interessato sono state comunque atte ad informarlo chiaramente dei motivi e del fondamento della decisione stessa (sentenza 28 maggio 1980, cause 33/79 e 75/79 Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677).

111 Il Tribunale considera che, malgrado il fatto che il ricorrente abbia proposto il reclamo contro il rigetto della sua candidatura e la nomina del sig. V. prima che queste decisioni fossero adottate, il ricorso dev' essere dichiarato ricevibile. Con la lettera 15 aprile 1991, infatti, il ricorrente ha completato il reclamo iniziale e, in queste circostanze, la natura prematura del reclamo 25 febbraio 1991 non ha impedito che la procedura amministrativa precontenziosa raggiungesse il suo scopo, cioè consentisse l' amichevole composizione della lite, come la Commissione ha ammesso all' udienza.

112 Circa il merito, il Tribunale ricorda in via preliminare che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto alle istituzioni della Comunità un ampio potere discrezionale nell' organizzazione degli uffici in relazione ai compiti che sono loro affidati e nel disporre, in vista degli stessi, del personale che si trova a loro disposizione (sentenza della Corte 23 marzo 1988, già citata, causa 19/87, punto 6).

113 Nella fattispecie, va rilevato che il CCN, nel momento in cui ha proceduto allo scrutinio per merito comparativo dei vari candidati al posto da coprire, non disponeva dell' ultimo rapporto informativo del ricorrente. Ci si deve quindi chiedere se la mancanza di tale rapporto abbia potuto recare pregiudizio al ricorrente e se, in queste circostanze e tenuto conto degli altri elementi del fascicolo del ricorrente, l' APN abbia potuto ragionevolmente respingere la sua candidatura al posto da lui già occupato.

114 In proposito va sottolineato che il CCN e l' APN disponevano di numerosi elementi per valutare la candidatura del ricorrente e procedere all' esame comparativo dei suoi meriti e di quelli degli altri candidati: in primo luogo, l' eccellenza dei precedenti rapporti informativi del ricorrente, ai quali l' ultimo rapporto non poteva aggiungere granché; in secondo luogo, il fatto che il ricorrente avesse più volte manifestato il desiderio di cambiare posto, ponendo più volte la candidatura ad altri posti dichiarati vacanti e chiedendo al direttore generale, il 9 gennaio 1990, una nuova assegnazione; in terzo luogo, il fatto che, nel curriculum vitae allegato all' atto di candidatura, il ricorrente aveva dichiarato: "mi candido al posto COM/164/90 onde ottenere, al momento della sua copertura, la promozione al grado A3", dichiarazione che poteva giustificare di per sé il rigetto della candidatura del ricorrente da parte del CCN e dell' APN, dal momento che, in un primo tempo, il CCN aveva deciso che il posto al quale il ricorrente era candidato doveva essere coperto a livello A5/A4; in quarto ed ultimo luogo, il fatto che il ricorrente era il precedente titolare del posto da coprire e che l' APN l' aveva trasferito, contro la sua volontà, ad un altro ufficio in un modo che il Tribunale ha giudicato conforme all' interesse del servizio.

115 Da quanto precede emerge che il CCN e l' APN disponevano di elementi sufficienti per poter ragionevolmente respingere la candidatura del ricorrente al posto da lui ultimamente occupato e che la mancanza dell' ultimo rapporto informativo del ricorrente al momento in cui il CCN ha proceduto allo scrutinio per merito comparativo non ha potuto recargli pregiudizio.

116 Ne consegue che il ricorso dev' essere respinto nella parte in cui riguarda il rigetto della candidatura del ricorrente al suo vecchio posto.

Sulla nomina del sig. V.

117 Il ricorrente sostiene che i vizi i quali inficiano la procedura che ha portato alla nomina del suo successore al posto di capo dell' unità VI.BI.4 devono determinare l' annullamento della procedura stessa.

118 La Commissione ribatte che il fatto che essa abbia prescelto uno dei tre candidati presi in considerazione dal CCN non può inficiare la legittimità delle decisione che essa ha adottato avvalendosi del proprio potere discrezionale, mancando qualsiasi inizio di prova dell' esistenza di un errore manifesto da parte sua, tanto più che il ricorrente non ha mai cercato di mettere in dubbio l' idoneità del sig. V.

119 Il Tribunale rileva che, non essendo stato accertato alcun vizio nella procedura che ha portato alla nomina di cui trattasi, il ricorso dev' essere respinto nella parte in cui riguarda la nomina stessa.

120 Da tutto quanto precede discende che il secondo ricorso va del pari respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

121 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.