61991A0045

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 18 FEBBRAIO 1993. - HELEN MC AVOY CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - ANNULLAMENTO DI UNA NOMINA - ERRORE MANIFESTO - DISCRIMINAZIONE - LEGITTIMO AFFIDAMENTO. - CAUSA T-45/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00083


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti ° Ricorso ° Interesse ad agire ° Ricorso di un candidato a un posto vacante diretto contro la nomina di un altro candidato ° Candidati che non soddisfano né l' uno né l' altro dei requisiti dell' avviso di posto vacante ° Ricevibilità alla luce dell' interesse del ricorrente a una copertura del posto secondo altre modalità

(Statuto del personale, art. 91)

2. Dipendenti ° Organizzazione dei servizi ° Organigramma ° Valore giuridico ° Insussistenza

3. Dipendenti ° Promozione ° Scrutinio per merito comparativo ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Limiti ° Rispetto delle condizioni poste dall' avviso di posto vacante

(Statuto del personale, art. 45)

4. Dipendenti ° Obbligo di assistenza a carico dell' amministrazione ° Portata

(Statuto del personale, art. 24)

Massima


1. Il candidato a un posto vacante è legittimato a impugnare la decisione di nomina di un altro candidato a tale posto qualora possa far valere un interesse legittimo, certo ed attuale a ottenere l' annullamento di tale nomina.

Tale è il caso di un candidato che, pur non soddisfacendo ai requisiti prescritti dall' avviso di posto vacante, se ottenesse l' annullamento della nomina del solo altro concorrente perché neppure quest' ultimo vi soddisfaceva potrebbe veder sorgere la possibilità di far valutare le sue attitudini a occupare il posto di cui trattasi nell' ambito di una procedura diretta alla copertura del posto stesso secondo altre modalità.

2. Un organigramma stabilito in seno a un' istituzione è un documento interno che non presenta le caratteristiche di un atto amministrativo, che non produce effetti giuridici e che ha una finalità strettamente informativa.

3. L' esercizio del potere discrezionale di cui dispone l' autorità che ha il potere di nomina per la valutazione dell' interesse del servizio e dei meriti da prendere in considerazione nell' ambito di una decisione di promozione presuppone lo scrupoloso esame dei fascicoli e il coscienzioso rispetto delle condizioni stabilite nell' avviso di posto vacante. Quest' ultimo, la cui funzione essenziale è quella di informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per l' assegnazione del posto considerato, costituisce lo sfondo giuridico che l' APN stessa si è imposto. Tuttavia, l' autorità che ha il potere di nomina, qualora le sembri che i requisiti stabiliti da tale avviso siano più rigorosi di quanto non lo richieda l' organizzazione del servizio, potrebbe riavviare il procedimento di promozione su nuove basi, revocando l' avviso originario e sostituendolo con un altro modificato. Invece, essa può solo scartare i candidati che non rispondono ai requisiti prescritti dall' avviso iniziale di posto vacante qualora intenda operare la sua scelta sulla base di quest' ultimo.

4. L' obbligo di assistenza, sancito dall' art. 24 dello Statuto, contempla la tutela dei dipendenti, da parte dell' istituzione, contro comportamenti di terzi e non contro gli atti emanati dall' istituzione stessa, il cui controllo rientra in altre disposizioni dello Statuto.

Parti


Nella causa T-45/91,

Helen Mc Avoy, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles, con gli avv.ti Aloyse May e Mérète Turlin, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo nel loro studio, 31, Grand-rue,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo nel suo studio, 22, Côte d' Eich,

convenuto,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione implicita di rigetto opposta al reclamo della ricorrente del 7 novembre 1990 e della decisione del Parlamento europeo dell' 11 settembre 1990, con cui è stato promosso il signor Tonelotto al posto di amministratore principale presso la direzione generale studi, servizio "biblioteca",

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, R. Schintgen e C.P. Briët, giudici,

cancelliere: signora B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 18 marzo 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 La ricorrente, signora Helen Mc Avoy, entrava alle dipendenze del Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") nell' ottobre 1979 in qualità di traduttrice, con inquadramento nel quadro LA 7. Promossa al grado LA 6, nel gennaio 1982, essa veniva nominata amministratore di grado A 7 nell' ottobre dello stesso anno ed assegnata alla direzione generale ricerca e documentazione in qualità di capo del servizio "valutazione della stampa, biblioteca e servizio consultazione e gestione amministrativa" a Lussemburgo.

2 Il 24 settembre 1984, il direttore presso la direzione generale ricerca e documentazione inviava una nota all' attenzione del personale della divisione "consultazione, informazione e documentazione", riguardante la ripartizione di competenze tra la signora Mc Avoy e un altro amministratore, il signor Tonelotto, redatta in questi termini:

"A seguito della nomina del signor Tonelotto ad un posto di grado A 7/6 alla biblioteca, tengo ad informarvi che sono state adottate le seguenti decisioni riguardanti la ripartizione di competenze tra la signora Mc Avoy e il signor Tonelotto:

1. In mancanza di un capodivisione, la signora Mc Avoy sarà responsabile del coordinamento generale di tutti i servizi della biblioteca. In particolare, essa dirigerà:

a) il servizio 'valutazione della stampa' ;

b) la segreteria del capodivisione;

c) i documentalisti, soprattutto per quanto riguarda l' assegnazione di lavori importanti;

d) il servizio fotocopie;

e) la sala di consultazione;

f) la sala di lettura a Bruxelles.

2. Il signor Tonelotto sarà responsabile per:

a) il servizio 'catalogazione e accessioni' ;

b) il servizio 'periodici' ;

c) il servizio 'documenti comunitari' ;

d) l' unità acquisti;

e) il nuovo servizio prestiti situati nel locale COMPACTUS;

f) il progetto informatico (fino all' arrivo del nuovo specialista di informatica)".

3 Con decisione del presidente del Parlamento 4 giugno 1985, la ricorrente veniva assegnata a Bruxelles con decorrenza 1 gennaio 1985. A partire da tale data essa veniva incaricata della gestione amministrativa della succursale della biblioteca del Parlamento a Bruxelles. Con decisione 30 ottobre 1986, essa veniva promossa, con decorrenza 1 gennaio 1986, al grado A 6 e, a partire dal 1987, esercitava le funzioni di capo delle biblioteca a Bruxelles.

4 Il 2 aprile 1990, il Parlamento pubblicava l' avviso di posto vacante n. 6262, diretto a coprire, mediante promozione o trasferimento, un posto di amministratore principale (IV/A/1539-RP/90), carriera A 5/A 4, presso la direzione generale studi, servizio "biblioteca", a Lussemburgo. Nell' avviso di posto vacante si precisava che il dipendente da promuovere o da assegnare dovrebbe essere "un dipendente molto qualificato che, sotto l' autorità del direttore o del direttore generale, svolgerà compiti di direzione di una unità amministrativa e soprintenderà e coordinerà lavori connessi alla buona amministrazione di una biblioteca parlamentare". Due dei titoli e conoscenze richiesti consistevano in "studi universitari sanciti da un diploma o esperienza professionale che garantisca un livello equipollente" ed un "diploma in biblioteconomia di livello universitario".

5 Il 19 aprile 1990, il consigliere della direzione generale del personale, del bilancio e delle finanze inviava una nota all' attenzione del direttore generale della direzione studi riguardante l' avviso di posto vacante in questione, nella quale faceva menzione delle candidature registrate a seguito della pubblicazione dell' avviso di posto vacante. Egli vi poneva una distinzione tra le candidature inammissibili e le candidature ammissibili alla luce delle norme che disciplinano la promozione; fra queste ultime si trovavano quelle della signora Mc Avoy e del signor Tonelotto.

6 Con nota 3 maggio 1990, il direttore generale della direzione studi proponeva al direttore generale dell' amministrazione, del personale e delle finanze, la promozione al posto di amministratore principale del signor Tonelotto, "solo candidato ad essere in possesso di un diploma di bibliotecario di livello universitario e nel contempo di un' esperienza di dodici anni nel settore considerato".

7 Nel giugno 1990, la direzione generale studi diffondeva un organigramma recante la menzione "(non rivisto dai direttori)" nel quale, alla rubrica "12. Biblioteca", si precisava:

"12a. Biblioteca, accessioni, catalogazione:

A/1539 [pubblicazione A 5 (2 aprile)] Mario Tonelotto A 7/6"

e, nel luglio 1990, un nuovo organigramma, recante pure esso la menzione "(non rivisto dai direttori)" e che precisava alla rubrica "11.5. Biblioteca":

"5.1. Biblioteca, accessioni, catalogazione:

A/1539 (proposta A 5 03/05/90) Mario Tonelotto A 7/6, ricostituzione di fascicolo il 23.7.1990, per la DG V".

8 Con decisione del presidente del Parlamento 11 settembre 1990, il signor Tonelotto veniva nominato al posto dichiarato vacante il 2 aprile 1990 mediante promozione.

9 Il 7 novembre 1990, la ricorrente proponeva, avverso la decisione 11 settembre 1990, un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") presso il segretario generale del Parlamento, facendo valere, in sostanza, che la sua anzianità e l' ampiezza delle sue attività di servizi, nonché la portata dei suoi meriti erano superiori a quelle del candidato nominato. Inoltre ella rilevava che il requisito, inserito nell' avviso di posto vacante, di un diploma di bibliotecario per effettuare il lavoro che ella aveva svolto da diversi anni poteva indurre a ritenere che questa nuova condizione fosse stata imposta per escludere il maggior numero possibile di candidati.

10 In una nota rivolta l' 8 aprile 1991 al segretario generale del Parlamento a proposito del reclamo della signora Mc Avoy, il direttore generale degli studi confermava che il signor Tonelotto è in possesso di un diploma in biblioteconomia, aggiungendo che "può darsi che la forma di tale diploma sia fuorviante, ma (che) il documento attesta bene che il titolare ha superato l' esame di specializzazione nelle materie indicate nel sommario" e precisando che egli "non condivide l' interpretazione del servizio giuridico". La nota contiene un profilo di carriera del signor Tonelotto e della signora Mc Avoy. Per quanto riguarda quest' ultima, nella nota si prende in considerazione quanto segue: "1979: Assunzione in LA 7 ° Traduttrice; 1982: Traduttrice LA 6 ° Amministratore A 7 ° Capo del servizio 'valutazione della stampa' ; 1983/1984: Amministratore A 7 ° Capo del servizio 'valutazione della stampa' ° Biblioteca, servizi di consultazioni e gestione amministrativa; 1985/1986: Amministratore A 6 ° Valutazione della stampa fino all' 1.7.1985; 1.7.1985: Gestione amministrativa della succursale della biblioteca del PE a Bruxelles ° Decisione del presidente Pfimlin del 4.6.1985; 1987/1989: Amministratore A 6 ° responsabile della biblioteca a Bruxelles". In conclusione figura la seguente descrizione sintetica della carriera della signora Mc Avoy: "La signora Mc Avoy presenta una carriera a tappe dal profilo professionale diverso, ossia +/- 2 anni come linguista; indi +/- 3 anni come responsabile del servizio 'documentazione stampa' , poi valutazione della stampa e infine +/-5 anni come responsabile della biblioteca/documentazione a Bruxelles".

11 Il 6 giugno 1991, il direttore generale della direzione studi inviava un' altra nota al segretario generale del Parlamento, nella quale dichiarava: "Ella mi ha invitato a rispondere all' opinione espressa dal servizio giuridico sul valore del certificato dal titolo 'Iniziazione alla ricerca filosofica' (che comprende, in sintesi, biblioteconomia, classificazione e catalogazione; bibliografia, documentazione e ricerca, paleografia), presentato dal signor Tonelotto. Entro il termine richiesto, non sono riuscito ad ottenere una perizia ufficiale da parte delle autorità competenti quanto al valore specifico e comparativo attribuito a tale documento nell' ambito dei titoli generalmente riconosciuti nella professione di bibliotecario". Dopo aver esaminato il significato del termine "diploma" dato dai principali dizionari di lingua francese, egli concludeva "resto sulla mia posizione secondo cui tale documento giustificativo nel fascicolo del signor Tonelotto corrisponde effettivamente alla definizione contenuta nel bando di concorso".

12 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 giugno 1991, la signora Mc Avoy ha proposto il presente ricorso, che è stato registrato con il n. T-45/91.

13 Con lettera 13 giugno 1991, il segretario generale del Parlamento ha risposto al reclamo della ricorrente nei termini seguenti:

"(...) posso garantirLe che il suo atto di candidatura è stato accuratamente esaminato, così come i Suoi meriti e la Sua anzianità menzionati nella Sua nota.

Sembrerebbe tuttavia che nel corso di tale esame alcuni aspetti riguardanti talune candidature presentate per il suddetto posto non siano stati valutati in modo adeguato. Questo è il motivo per cui ho chiesto alla direzione generale studi di fornirmi tutte le spiegazioni e gli elementi pertinenti affinché il presidente del Parlamento europeo, APN competente in materia, possa adottare la sua decisione con piena cognizione di causa.

Non essendo stato ancora possibile accertare, oggi come oggi, con tutta la chiarezza auspicabile, gli aspetti in causa, non ho potuto, a mia volta, formarmi una convinzione definitiva sulla questione che, lo ripeto, non riguarda direttamente la sua candidatura".

14 Il 3 luglio 1991, il direttore generale della direzione studi inviava una nuova nota al segretario generale del Parlamento, in risposta ad una nota di quest' ultimo, nella quale, premesse diverse considerazioni sul valore del diploma del signor Tonelotto e dopo aver ribadito la sua opinione sul fatto che il suddetto diploma costituisce "un atto probante che sancisce studi di specializzazione, nel presente caso di biblioteconomia, rilasciato da una facoltà universitaria", egli procedeva a un nuovo esame delle candidature che lo portava alla conclusione che tre candidature erano "inadeguate" rispetto all' avviso di posto vacante, una candidatura era "insufficiente" e due candidature, quella della signora Mc Avoy e del signor Tonelotto, avevano richiesto "un esame più approfondito". Dopo aver riprodotto gli stessi profili di carriera contenuti nella nota dell' 8 aprile 1991, la nota terminava con la conclusione seguente: "Tengo ferma la scelta iniziale sottoposta all' APN. Qualora, tuttavia, un dubbio di ordine terminologico dovesse spingere l' APN a 'togliere tutte le ipoteche' su questa nomina, Le sottopongo un nuovo progetto di pubblicazione".

15 Il Tribunale ha deciso, in base all' art. 64 del regolamento di procedura, di adottare misure di organizzazione del procedimento, consistenti nel chiedere al Parlamento di produrre, fra l' altro, il fascicolo relativo alla copertura del posto in causa, indicazioni precise sulla portata e sul risultato dell' esame riguardante il valore del diploma di bibliotecario posseduto dal signor Tonelotto nonché tutti i relativi documenti.

16 Il 10 febbraio 1992, il Parlamento ha depositato i documenti richiesti. Tali documenti consistono, fra l' altro in: a) un certificato del 13 luglio 1990, firmato dal presidente dell' Istituto superiore di filosofia dell' Università cattolica di Lovanio, attestante che il signor Tonelotto ha sostenuto, il 23 giugno 1966, un esame vertente su un corso di "iniziazione alla ricerca filosofica". Tale corso comprendeva le materie seguenti: biblioteconomia, classificazione e catalogazione, bibliografia, documentazione e ricerca, paleografia; b) un certificato del 21 marzo 1991, firmato dal segretario amministrativo dell' Istituto superiore di filosofia dell' Università cattolica di Lovanio, redatto nei termini seguenti: "L' Istituto superiore di filosofia dell' Università cattolica di Lovanio certifica che il documento rilasciato il 13 luglio 1970 al signor Tonelotto costituisce un certificato comprovante il superamento di un esame nelle materie indicate a seguito di un ciclo di studi universitari biennale"; c) una lettera del 23 aprile 1991, rivolta dal suddetto segretario amministrativo al servizio giuridico del Parlamento in risposta a una lettera di quest' ultimo e nella quale viene precisato che "1. La durata del corso di iniziazione alla ricerca filosofica seguito dal signor Tonelotto era di 30 ore. 2. Si ignorano gli studi fatti dall' interessato prima della sua ammissione al Baccalauréat (diploma universitario). Tuttavia, è certo che egli ha dovuto farne giacché questa era la condizione sine qua non per l' ammissione a questo anno di studi. L' interessato potrà certamente informarvi su questo punto. 3. Il corso in questione faceva parte di un insieme ° il programma di questo anno di studi di primo ciclo ° ma non vi era in quanto tale una prova di iniziazione alla ricerca filosofica. Dal successo nell' insieme del programma del Baccalauréat dipendeva l' ingresso nel corso di laurea in filosofia; 4. Il signor Tonelotto è stato dichiarato laureato in filosofia, (secondo ciclo) il 13 luglio 1970". Risulta, inoltre, dalle spiegazioni fornite dal convenuto che all' epoca, in Belgio, la formazione universitaria in filosofia comprendeva due anni di studi sanciti da un Baccalauréat in filosofia, il cui ottenimento condizionava l' accesso ad altri due anni di studi che portano alla laurea in filosofia. Il certificato presentato dal signor Tonelotto riguarda una delle materie del programma del secondo anno del Baccalauréat in filosofia.

17 La ricorrente ha presentato le sue osservazioni il 17 febbraio 1992.

18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

19 La fase orale si è svolta il 18 marzo 1992. Sono state sentite le difese orali dei patroni delle parti e la loro risposta ai quesiti posti dal Tribunale.

Conclusioni delle parti

20 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:

° in via principale, dichiarare ricevibile il ricorso, e accoglierlo;

° annullare e dichiarare non avvenuta la decisione implicita di rigetto del reclamo della ricorrente del 7 novembre 1990, nonché, per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto del 13 giugno 1991;

° dichiarare infondata la decisione, adottata dal Parlamento, l' 11 settembre 1990, con cui è stato promosso il signor Tonelotto al posto di amministratore principale (carriera A 5/A 4) presso la direzione generale studi, servizio "biblioteca", e pertanto annullarla;

° annullare, per quanto necessario, la promozione avvenuta;

° condannare il convenuto alle spese del giudizio.

21 Il Parlamento ha concluso che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;

° statuire sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti.

Sulla ricevibilità

22 Pur non avendo mosso alcuna eccezione d' irricevibilità formale, il Parlamento ha sollevato in udienza una questione di ricevibilità che spetta al Tribunale esaminare d' ufficio giacché essa riguarda l' interesse ad agire della ricorrente.

Argomenti delle parti

23 Il Parlamento ha sostenuto in udienza che la ricorrente, non possedendo un diploma in biblioteconomia e non soddisfacendo quindi le condizioni prescritte dall' avviso di posto vacante riguardante il posto controverso, non può contestare la nomina del signor Tonelotto. Anche ammettendo che neppure i titoli di quest' ultimo siano conformi ai requisiti dell' avviso di posto vacante, la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad avvalersene, non potendo comunque essere accolta la sua candidatura.

24 La ricorrente, che ammette di non essere in possesso di diploma di biblioteconomia ma contesta che il candidato nominato sia a sua volta titolare di un diploma rispondente ai requisiti dell' avviso di posto vacante, non ha risposto specificamente all' argomento del Parlamento riguardante la sua pretesa mancanza di interesse ad agire.

Valutazione del Tribunale

25 Il Tribunale ricorda, anzitutto, che la Corte ha a più riprese affermato che "il candidato ad un concorso può impugnare la decisione di nomina di un altro candidato al posto da coprire" (sentenza 16 ottobre 1984, causa 257/83, Williams/Corte dei Conti, Racc. pag. 3547, punto 11 della motivazione), ma che un dipendente "non è legittimato ad agire nell' interesse della legge o delle istituzioni" e può far valere, a sostegno del ricorso d' annullamento di un atto, "solo le censure personali" (sentenze 30 giugno 1983, causa 85/82, Schloh/Consiglio, Racc. pag. 2105, e 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti, Racc. pag. 389, punto 9 della motivazione). La Corte ha altresì precisato che "possono essere considerati pregiudizievoli soltanto gli atti che incidono direttamente ed immediatamente sulla situazione giuridica degli interessati" (sentenza Stroghili già citata), dato che questa valutazione non deve essere operata in abstracto, ma con riguardo alla situazione personale del ricorrente (sentenza 12 dicembre 1967, causa 15/67, Bauer/Commissione, Racc. pag. 467).

26 Il Tribunale ritiene che nel caso di specie la ricorrente comprovi effettivamente di avere un interesse ad agire. Infatti, nella nota da lui inviata al segretario generale del Parlamento il 3 luglio 1991, (v. sopra punto 14), il direttore generale della direzione studi ha rilevato che fra le candidature che erano state registrate a seguito della pubblicazione dell' avviso di posto vacante e che erano ammissibili alla luce delle norme che disciplinano la promozione, tanto la candidatura della signora Mc Avoy, quanto quella del signor Tonelotto ° ed esse sole, autorizzavano un "esame più approfondito".

27 Supponendo tuttavia che né la ricorrente, come ha sostenuto il Parlamento nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, né il signor Tonelotto, come ha sostenuto la ricorrente, potessero, in mancanza di un diploma adeguato, pretendere legittimamente di occupare il posto dichiarato vacante, la procedura di copertura non sarebbe potuta sfociare in una nomina. In tal caso, l' amministrazione aveva la possibilità, per ricoprire il posto in questione, di pubblicare un nuovo avviso di posto vacante, i cui termini avrebbero potuto essere diversi da quelli dell' avviso iniziale (sentenza della Corte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 1099). A questa possibilità sembra essersi richiamato il direttore generale della direzione studi nella nota 3 luglio 1991, già citata, nella quale egli si è dichiarato disposto a presentare un "nuovo progetto di pubblicazione", vale a dire un nuovo avviso di posto vacante nel caso in cui sussistesse un dubbio quanto all' interpretazione da dare ad una delle condizioni riportate nell' avviso di posto vacante e cioè quella relativa ad un diploma di bibliotecario. L' amministrazione aveva pure la possibilità di proseguire la procedura di copertura del posto dichiarato vacante rispettando l' ordine di priorità stabilito dall' art. 29 dello Statuto.

28 Comunque, alla luce di quanto sopra, la ricorrente ha effettivamente un interesse legittimo, certo ed attuale a chiedere l' annullamento della nomina del signor Tonelotto affinché le sue attitudini possano essere di nuovo valutate rispetto a quelle di quest' ultimo.

Nel merito

29 A sostegno delle conclusioni, la ricorrente deduce quattro mezzi. Il primo è relativo alla violazione dell' art. 45 dello Statuto, il secondo, alla violazione del principio della parità di trattamento, il terzo, alla violazione del principio del legittimo affidamento e il quarto, alla violazione dell' art. 24 dello Statuto.

° Quanto al primo e al secondo mezzo relativo alla violazione dell' art. 45 dello Statuto e del principio della parità di trattamento

Argomentazione delle parti

30 Nel primo mezzo, la ricorrente sostiene che, tanto la decisione del presidente del Parlamento 11 settembre 1990 quanto le decisioni implicite ed esplicite di rigetto opposte al suo reclamo sono state adottate in violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto. Questo mezzo si articola su due parti basate, la prima sull' esistenza di un vizio di procedura, la seconda sull' esistenza di un errore manifesto.

31 Quanto alla prima parte, la ricorrente sostiene che la procedura di promozione è stata inficiata da un vizio procedurale. Essa ricorda che, mentre la procedura era in corso e nessuna decisione poteva ancora essere stata adottata quanto alla copertura del posto controverso, due organigrammi, diffusi nel giugno e nel luglio del 1990 in seno alla direzione generale studi, indicavano già il nome del signor Tonelotto come quello del candidato prescelto (v. sopra punto 7).

32 La ricorrente ritiene che siffatte informazioni di carattere ufficiale provino in modo evidente l' esistenza di irregolarità. In mancanza di una formula che indichi che il posto in causa era vacante e che una procedura di copertura dello stesso era in corso, siffatte pubblicazioni portano a ritenere, a suo parere, che fosse stata presa una decisione di nomina senza rispettare il termine della procedura prevista dallo Statuto.

33 Il Parlamento ribatte che, dall' esame delle candidature ricevute e ricevibili, era risultato che soltanto il signor Tonelotto poteva comprovare il possesso di un diploma universitario in biblioteconomia e che era quindi stata proposta la sua nomina. Questa sarebbe la ragione per la quale il primo organigramma in questione recava la menzione "pubblicazione A 5 (2 aprile)" e il secondo "proposta A 5 03/05/90". Esso aggiunge che tali organigrammi costituiscono solo documenti interni che non hanno il valore di atti amministrativi e che anche se il nome del candidato proposto, poi prescelto, vi figura, tale menzione non può pregiudicare la decisione finale, riservata alla sola autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"). Pur riconoscendo che questo modo di procedere può apparire "poco elegante", il Parlamento rifiuta di riscontrarvi la prova di un vizio di procedura.

34 Quanto alla seconda parte, relativa all' esistenza di un errore manifesto, la ricorrente, pur ammettendo che l' APN dispone in materia di promozioni di un ampio potere discrezionale, sostiene che nel presente caso essa non l' ha esercitato in condizioni regolari, procedendo ad un esame circostanziato della situazione in base a elementi di fatto corretti. Se ciò fosse avvenuto, ella sostiene, la presa in considerazione della sua anzianità nelle funzioni di bibliotecario e dei suoi meriti avrebbero dovuto portare ad un risultato più favorevole alla sua candidatura.

35 La ricorrente sostiene che le sue asserzioni trovano conferma nella lettera indirizzatale il 13 giugno 1991 dal segretario generale del Parlamento, nella quale quest' ultimo riconosce che "sembrerebbe (...) che alcuni aspetti riguardanti talune candidature presentate per il suddetto posto non siano stati valutati in maniera adeguata".

36 Più specificamente, la ricorrente ricorda che l' amministrazione doveva verificare che il candidato promosso fosse in possesso dei requisiti fissati dall' avviso di posto vacante. Basandosi sulle conclusioni dell' avvocato generale Rozès nella causa Hoffmann/Commissione (sentenza della Corte 17 marzo 1983, causa 280/81, Racc. pag. 889), ella aggiunge che, anche ammettendo che il candidato promosso fosse in possesso del diploma di bibliotecario richiesto nella fattispecie, il livello di un diploma del genere ha solo un valore secondario, o addirittura trascurabile, per una promozione intervenuta una decina d' anni più tardi e che altri elementi, come il livello generale delle prestazioni durante gli ultimi anni che precedono la procedura di promozione, devono incidere in modo molto più rilevante nella valutazione dei meriti dei candidati.

37 All' udienza, la ricorrente ha asserito che i dubbi da lei espressi nelle sue memorie ° e cioè che il candidato promosso non fosse in possesso del diploma di bibliotecario a livello universitario ° avevano trovato conferma nei documenti prodotti dal Parlamento a richiesta del Tribunale. Ella ha fatto valere che il documento che era considerato dal Parlamento come il diploma richiesto dall' avviso di posto vacante è solo un certificato attestante che l' interessato ha superato un esame in una delle materie facenti parte del programma del Baccalauréat in filosofia. Un' interpretazione del genere, secondo la ricorrente, equivale a ritenere che tutti gli studenti che hanno superato gli esami che sanciscono le conoscenze delle diverse materie che compongono il programma di studi di una laurea siano titolari di diplomi universitari in tutte queste materie.

38 Il Parlamento ritiene, in generale, che i mezzi dedotti dalla ricorrente mirino a mettere in discussione la scelta operata dall' APN tra i candidati alla promozione e quindi la valutazione operata da quest' ultima sui loro rispettivi meriti, la quale, secondo una giurisprudenza costante, è discrezionale e sovrana.

39 Quanto alla difficoltà menzionata dal segretario generale del Parlamento nella lettera indirizzata alla ricorrente il 13 giugno 1991, il Parlamento precisa che, a seguito della pubblicazione del controverso avviso di posto vacante, è risultato che fra i sei interessati le cui candidature erano ammissibili alla luce delle norme che disciplinano la promozione, uno solo, il signor Tonelotto, era in possesso del diploma e nel contempo dell' esperienza professionale richiesti. Egli è stato quindi proposto e nominato al posto vacante. Cionondimeno, in occasione di un esame successivo, sarebbe risultato che il valore di tale diploma era contestabile e che erano stati emessi pareri contraddittori in proposito. Tuttavia, come il segretario generale ha precisato nella citata lettera 13 giugno 1991, tale problema, la cui soluzione era ancora in sospeso, non avrebbe riguardato la valutazione operata sulla candidatura della ricorrente.

40 Per quanto riguarda il valore del diploma del signor Tonelotto, il Parlamento, in risposta ad un quesito del Tribunale posto in udienza, si è limitato a dichiarare che le discussioni alle quali ha dato luogo detto quesito quando si è posto si riflettono nei documenti che sono stati prodotti agli atti, che l' amministrazione è giunta al punto di interpellare l' Università che ha rilasciato tale diploma e che è possibile che essa abbia mantenuto le sue riserve nei confronti di tale diploma.

41 A sostegno del secondo mezzo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, la ricorrente ricorda che l' art. 5, n. 3, dello Statuto prevede che "i funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera". Essa ricorda pure che, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di parità di trattamento dei dipendenti va inteso nel senso che vieta di trattare in modo diverso situazioni analoghe o di trattare in modo identico situazioni diverse a meno che la differenza non sia effettivamente giustificata. La ricorrente è del parere che il Parlamento non abbia proceduto all' esame comparativo dei meriti dei candidati su base paritetica e alla luce di fonti di informazione e di informazioni comparabili e che non tutti i candidati siano stati trattati allo stesso modo.

42 La ricorrente sostiene che i suoi meriti sono superiori a quelli del signor Tonelotto giacché ella è in possesso di una maggiore anzianità nella categoria A ed è stata promossa al grado A 6 un anno prima di lui. Ella osserva di aver assunto a partire dal 1984 funzioni di responsabilità ad alto livello in quanto responsabile del coordinamento generale di tutti i servizi della biblioteca del Parlamento a Lussemburgo nonché della gestione amministrativa della succursale della biblioteca del Parlamento a Bruxelles, il che non sarebbe avvenuto per il signor Tonelotto i cui compiti sarebbero rimasti limitati all' acquisto e alla catalogazione dei libri, periodici e giornali nonché alle questioni relative al sistema informatico.

43 La ricorrente rileva, d' altronde, che è significativo il fatto che il controverso avviso di posto vacante abbia improvvisamente richiesto un diploma di bibliotecario per l' espletamento di compiti che ella svolgeva già da nove anni. Questa nuova condizione costituisce, secondo lei, una differenza di trattamento che non poteva non comportare uno svantaggio per taluni dipendenti rispetto ad altri.

44 Il Parlamento ribadisce che l' APN gode di un potere discrezionale per valutare i meriti dei candidati ad una promozione, che può essere sindacato solo in caso di errore manifesto o di violazione delle norme di procedura, il che non è stato provato dalla ricorrente. Per quanto riguarda la pretesa discriminazione subita dalla ricorrente rispetto ad altri colleghi, il Parlamento ritiene che non risulta da alcun elemento della causa che si sia verificata, nel presente caso, una violazione del principio di parità.

Valutazione del Tribunale

45 Per quanto riguarda il vizio di procedura dedotto nella prima parte del primo mezzo, il Tribunale ritiene che gli organigrammi della direzione generale studi pubblicati nel giugno e nel luglio 1990 non costituiscano, di per sé, la prova di un vizio di procedura benché sia increscioso, come ha ammesso il Parlamento, il fatto che il nome di un candidato ad un posto figuri su un organigramma prima della sua nomina. Secondo il Tribunale infatti, in primo luogo, un organigramma è un documento interno che non presenta le caratteristiche di un atto amministrativo, che non produce effetti giuridici e che ha una finalità strettamente informativa. Il Tribunale constata, in secondo luogo, che, nel caso di specie, l' organigramma del mese di giugno faceva riferimento all' avviso di posto vacante 2 aprile 1990 e che quello del mese di luglio faceva riferimento all' esistenza di una proposta. Di conseguenza, da tali documenti risulta che era in corso una procedura per la copertura del posto controverso. Quindi, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che siano stati diffusi sotto questa forma prima della pubblicazione della decisione di nomina del signor Tonelotto, non consente di provare che tale decisione fosse stata, in realtà, già adottata, senza rispettare le tappe di una regolare procedura di promozione.

46 Pertanto, questa prima parte del primo mezzo va respinta.

47 Per quanto riguarda la seconda parte del mezzo, relativa all' esistenza di un errore manifesto, il Tribunale ricorda in primo luogo che, secondo una doviziosa giurisprudenza, per la valutazione dell' interesse del servizio e dei meriti da prendere in considerazione nell' ambito di una decisione di promozione ai sensi dell' art. 45 dello Statuto, l' APN dispone di un ampio potere discrezionale e che, in questo campo, il giudice comunitario, nel suo controllo, deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall' amministrazione, quest' ultima abbia agito correttamente e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato (sentenza della Corte 23 ottobre 1986, causa 26/85, Vaysse/Commissione, Racc. pag. 3131). Va rilevato, inoltre, che l' esercizio del potere discrezionale di cui dispone l' APN presuppone lo scrupoloso esame dei fascicoli ed il coscienzioso rispetto delle condizioni stabilite nell' avviso di posto vacante (sentenza della Corte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi, già citata), dato che tale potere discrezionale ha, infatti, come contropartita, l' obbligo di procedere ad un esame circostanziato della situazione sulla base di elementi di fatto corretti (sentenza della Corte 21 gennaio 1987, causa 219/84, Powell/Commissione, Racc. pag. 339).

48 In secondo luogo, si deve rilevare che la Corte ha affermato che la funzione essenziale dell' avviso di posto vacante è quella di informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per l' assegnazione del posto considerato. L' avviso di posto vacante costituisce quindi lo sfondo giuridico che l' APN stessa si è imposto. Tuttavia, qualora scopra che i requisiti stabiliti dall' avviso di posto vacante sono più rigorosi di quanto non lo richieda l' organizzazione del servizio, essa potrebbe iniziare un nuovo procedimento di promozione, revocando l' avviso originario e sostituendolo con un altro modificato (sentenze Grassi, già citata, e 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I-225).

49 Per quanto riguarda la questione se il candidato prescelto rispondesse nel caso di specie alle condizioni richieste dall' avviso di posto vacante, occorre rilevare, anzitutto, che quest' ultimo richiedeva "studi universitari sanciti da un diploma" e un "diploma in biblioteconomia a livello universitario". Il Tribunale ritiene, tenuto conto, in primo luogo, del significato proprio che occorre riconoscere al termine "diploma" e, in secondo luogo, della formulazione di questo secondo requisito rispetto al primo ° il quale si richiama chiaramente al compimento di studi universitari completi ° che il requisito del possesso di un "diploma in biblioteconomia a livello universitario" non possa essere interpretato nel senso che contempli esclusivamente un atto che attesti il compimento di studi universitari in biblioteconomia.

50 Ciò nondimeno, il Tribunale ritiene che il documento presentato dal signor Tonelotto non soddisfi le condizioni richieste per essere qualificato "diploma in biblioteconomia a livello universitario". Infatti, dal certificato rilasciato il 13 luglio 1970 dal presidente dell' Istituto superiore di filosofia dell' Università cattolica di Lovanio, dal certificato rilasciato il 21 marzo 1991 dal segretario amministrativo del suddetto Istituto nonché dalla lettera 23 aprile 1991 dello stesso segretario, tutti documenti prodotti dinanzi al Tribunale (v. sopra punto 16), risulta che il documento presentato dal signor Tonelotto è un semplice certificato attestante che l' interessato ha superato l' esame che sancisce la conoscenza di una delle materie, l' iniziazione alla ricerca filosofica, insegnata entro un limite di trenta ore di corso nell' ambito del programma di studi del Baccalauréat in filosofia, diploma necessario per accedere al corso di laurea in filosofia. Come giustamente ha sostenuto la ricorrente, ritenere, come ha fatto il Parlamento, che un diploma del genere equivalesse ad un diploma in biblioteconomia a livello universitario significherebbe considerare gli studenti che hanno superato i diversi esami che sanciscono la conoscenza delle diverse materie del programma del loro corso di studi come titolari di altrettanti diplomi, a livello universitario in ciascuna di tali materie.

51 Ne consegue che, nei limiti in cui l' APN ha ritenuto che il signor Tonelotto soddisfacesse le condizioni richieste dall' avviso di posto vacante così come era stato pubblicato, l' APN ha superato i limiti che essa stessa si era imposto quanto alle sue possibilità di scelta e all' interno delle quali essa doveva restare. Non avendo revocato l' avviso di posto vacante originale e non avendolo sostituito con un avviso i cui termini siano stati espressamente modificati, l' APN poteva solo respingere la candidatura del signor Tonelotto.

52 Il Tribunale ritiene che le constatazioni già fatte siano di per sé sufficienti a provare che l' esame dei meriti dei candidati è stato viziato da un errore manifesto. Inoltre, il Tribunale constata che, nella nota rivolta l' 8 aprile 1991 dal direttore generale degli studi al segretario generale del Parlamento (v. precedente punto 10), compare una contraddizione nella descrizione sintetica, redatta in conclusione dello svolgimento della carriera della signora Mc Avoy. Da tale descrizione risulta che la ricorrente è stata, per tre anni, responsabile del servizio "documentazione stampa" indi "valutazione della stampa" e, per cinque anni, responsabile della biblioteca/documentazione a Bruxelles. Per quanto riguarda questi cinque anni, l' indicazione è corretta. Tuttavia, per quanto riguarda i tre anni precedenti, queste indicazioni fornite non concordano con lo svolgimento della carriera della ricorrente, nei termini in cui è stato richiamato nella stessa nota e così come è stato presentato dal Parlamento nel suo controricorso. Risulta, infatti, che la signora Mc Avoy, dall' ottobre 1982 al giugno 1985, è stata responsabile del servizio "valutazione della stampa, biblioteca e servizio consultazione e gestione amministrativa" e, a decorrere dal 24 settembre 1984, in mancanza di un capodivisione, "responsabile del coordinamento generale di tutti i servizi della biblioteca", compresi quelli di cui il signor Tonelotto, dopo la sua nomina alla biblioteca, aveva la responsabilità. Questa contraddizione costituisce un indizio che consente di dubitare che l' esame dei fascicoli dei candidati sia stato effettuato con la cura e il rigore che la giurisprudenza richiede all' APN nell' esercizio del suo potere discrezionale in materia di promozioni.

53 Da queste considerazioni risulta che la seconda parte del primo mezzo e il secondo mezzo sono fondati.

° Quanto al terzo mezzo relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

54 La ricorrente osserva che la nozione del legittimo affidamento sancisce il principio secondo il quale i dipendenti devono poter fare affidamento su una prassi continua dell' autorità amministrativa, che deve far sorgere un diritto ad un esercizio del potere discrezionale in condizioni uguali. Essa aggiunge che la Corte ha ammesso che l' autorità amministrativa non può scostarsi, in modo arbitrario, senza riferirne i motivi, da una prassi precedente, a pena di infrangere il principio della parità di trattamento. La ricorrente osserva che, nel presente caso, tenuto conto delle responsabilità professionali assunte dall' ottobre 1982, ella poteva fare legittimo affidamento su una decisione dell' APN favorevole alla sua candidatura.

55 Il Parlamento ritiene che la questione in esame non si presti ad un' applicazione del principio del legittimo affidamento. Questa nozione, a suo avviso, non può essere invocata in una lite in cui viene semplicemente contestato l' esame comparativo operato sui meriti di due dipendenti che hanno entrambi i requisiti per essere promossi.

Valutazione del Tribunale

56 Il Tribunale ricorda che il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l' amministrazione gli ha dato aspettative fondate (sentenza della Corte 19 maggio 1983, causa 289/91, Mavridis/Parlamento, Racc. pag. 1731). Nel caso di specie, si deve constatare che nessun impegno né assicurazione, che avrebbe potuto far sorgere in capo alla ricorrente fondate aspettative di essere promossa al posto in questione, le è stata fornita dall' amministrazione, né avrebbe potuto esserlo, dato che la promozione viene effettuata esclusivamente a scelta dopo esame scrupoloso, da parte dell' APN, dei meriti dei candidati.

57 Pertanto questo mezzo va disatteso.

° Quanto al quarto mezzo relativo alla violazione dell' art. 24 dello Statuto

Argomenti delle parti

58 La ricorrente, senza svolgere oltre questo mezzo, asserisce che, in violazione dell' art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto, ella non ha fruito, da parte della sua istituzione, dell' assistenza che le era dovuta.

59 Il Parlamento ritiene che non può trattarsi, nel caso di specie, di una violazione del dovere di sollecitudine.

Valutazione del Tribunale

60 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l' obbligo di assistenza, sancito all' art. 24 dello Statuto, contempla la tutela dei dipendenti, da parte dell' istituzione, contro comportamenti di terzi e non contro gli atti emanati dall' istituzione stessa, il cui controllo rientra in altre disposizioni dello Statuto (v. sentenze della Corte 17 dicembre 1981, causa 178/80, Bellardi-Ricci/Commissione, Racc. pag. 3187; 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/Commissione, Racc. pag. 1155 e 9 dicembre 1982, causa 191/81, Plug/Commissione, Racc. pag. 4229). Orbene, nel caso di specie, è proprio nei confronti di una decisione della propria istituzione che la ricorrente intende chiedere l' applicazione dell' art. 24 dello Statuto.

61 D' altronde, il terzo e il quarto comma dell' art. 24 dello Statuto invocati dalla ricorrente si richiamano al dovere delle Comunità di agevolare il perfezionamento professionale del dipendente, nei limiti in cui esso è compatibile con le esigenze del buon funzionamento dei servizi, e di tener conto di tale perfezionamento per lo svolgimento della carriera dell' interessato. Il Tribunale ritiene che il problema posto nel caso di specie non abbia niente a che vedere con le disposizioni fatte valere e che queste non siano state, nel presente caso, violate.

62 Da queste considerazioni risulta che il quarto mezzo dev' essere disatteso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

63 A termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il convenuto, essendo rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione del Parlamento europeo 11 settembre 1990, con cui il signor Tonelotto è stato promosso al posto di amministratore principale presso la direzione generale studi, servizio "biblioteca", in seguito alla pubblicazione dell' avviso di posto vacante n. 6262, è annullata.

2) Il Parlamento sopporterà in toto le spese.