61991J0209

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 12 NOVEMBRE 1992. - ANNE WATSON RASK E KIRSTEN CHRISTENSEN CONTRO ISS KANTINESERVICE AS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: SOE- OG HANDELSRETTEN - DANIMARCA. - TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESE. - CAUSA C-209/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05755


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimento di imprese ° Mantenimento dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Campo d' applicazione ° Trasferimento della gestione di un servizio, prestato da un' impresa a beneficio dei suoi dipendenti, a un imprenditore indipendente ° Inclusione

(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)

2. Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimento di imprese ° Mantenimento dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Modifica delle condizioni del rapporto di lavoro in materia di retribuzione ° Esclusione ° Eccezione ° Modifica del rapporto di lavoro consentita dal diritto nazionale al di fuori di qualsiasi trasferimento

(Direttiva del Consiglio 77/187, art. 3)

Massima


1. L' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev' essere interpretato nel senso che questa può applicarsi a situazioni in cui un imprenditore affida, mediante contratto, ad un altro imprenditore la responsabilità di provvedere ad un servizio destinato ai dipendenti, gestito in precedenza in modo diretto, dietro corresponsione di un compenso e di vari vantaggi le cui modalità sono determinate dall' accordo fra essi concluso.

2. L' art. 3 della direttiva 77/187 dev' essere interpretato nel senso che, al momento del trasferimento, le condizioni del contratto o del rapporto di lavoro relative alla retribuzione, in particolare la data di pagamento e la composizione della stessa, non possono essere modificate nemmeno se l' ammontare della retribuzione resta complessivamente immutato. La direttiva non osta tuttavia alla modifica del rapporto di lavoro col nuovo imprenditore, nei casi il cui il diritto nazionale afferente consente una siffatta modifica al di fuori dell' ipotesi del trasferimento dell' impresa. Il cessionario è inoltre obbligato a mantenere le condizioni convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest' ultimo per il cedente, fino alla data di risoluzione o di scadenza del contratto collettivo, di entrata in vigore o di applicazione di un altro contratto collettivo.

Parti


Nel procedimento C-209/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Soe- og Handelsret di Copenaghen, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

Anne Watson Rask,

Kirsten Christensen

e

ISS Kantineservice A/S,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

° per le attrici nelle cause principali, dall' avv. Jens B. Bjoerst, del foro di Copenaghen;

° per la società ISS Kantineservice, dall' avv. K. Werner, del foro di Copenaghen;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Karen Banks e dal signor Anders Christian Jessen, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali delle attrici nelle cause principali, della convenuta nelle cause principali e della Commissione, all' udienza del 1 ottobre 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 ottobre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 30 luglio 1991, pervenuta alla Corte il 6 agosto seguente, il Soe- og Handelsret di Copenaghen ha sollevato, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26, in prosieguo: la "direttiva").

2 Le questioni sono sorte nell' ambito di alcune controversie fra la signora Anne Watson Rask e la società ISS Kantineservice (in prosieguo: la "ISS") a proposito, in particolare, della data di pagamento della sua retribuzione, nonché fra le signore Anne Watson Rask e Kirsten Christensen e la stessa ISS, a proposito delle voci costitutive della retribuzione.

3 Le attrici nelle cause principali sono state addette, in tempi successivi, dalla Philips (in prosieguo: la "Philips"), ad una delle quattro mense di quest' impresa; indi, a partire dal 1 gennaio 1989, hanno lavorato per la ISS, che ha assunto a partire da tale data la gestione delle quattro mense in forza di un accordo stipulato con la Philips il 2 dicembre 1988.

4 Secondo l' ordinanza di rinvio, l' accordo concluso dalla Philips con la ISS stabiliva che questa si sarebbe assunta l' intera responsabilità della gestione delle mense della Philips, in particolare la pianificazione dei pasti, gli acquisti, la preparazione, il trasporto, tutti i compiti amministrativi come pure l' assunzione e la formazione del personale.

5 La ISS s' impegnava del pari a riassumere, a partire dal 1 gennaio 1989, il personale impiegato a tempo indeterminato dalla Philips nelle sue mense, alle stesse condizioni di retribuzione e di anzianità. In forza appunto di questo impegno la ISS ha dato lavoro alle attrici nelle cause principali.

6 Come contropartita, la Philips si impegnava a versare alla ISS una somma mensile fissa che copriva "tutte le spese riguardanti la gestione ordinaria, quali le retribuzioni dirette ed indirette, le assicurazioni, le tenute di lavoro, la direzione nonché i costi inerenti al controllo ed all' amministrazione", come pure l' ammontare delle spese relative a vari prodotti quali i servizi usa e getta, gli imballaggi a perdere, i tovaglioli o i prodotti per la pulizia. La Philips metteva inoltre gratuitamente a disposizione della ISS i locali di vendita e di produzione accettati dalla ISS, l' attrezzatura necessaria per la gestione della mensa, l' elettricità, l' acqua calda ed il telefono e si impegnava a garantire la manutenzione generale dei locali e delle attrezzature come pure la rimozione dell' immondizia.

7 Le cause principali traggono origine dalla modifica unilaterale, da parte della ISS, del giorno di pagamento della retribuzione ai lavoratori trasferiti, il quale è stato fissato all' ultimo giorno lavorativo del mese anziché all' ultimo giovedì del mese, nonché delle voci costitutive della retribuzione degli stessi lavoratori, il cui ammontare complessivo è tuttavia rimasto immutato in conformità a quanto stabilisce l' accordo.

8 La signora Watson Rask ha chiesto che la retribuzione le sia pagata, come in passato, l' ultimo giovedì del mese. Essa ha inoltre chiesto, con la signora Christensen, che siano loro versate varie indennità in precedenza corrisposte dalla Philips. La ISS ha respinto le domande ed ha licenziato la signora Watson Rask, la quale si era rifiutata di continuare il rapporto di lavoro a tali condizioni.

9 Dinanzi al Soe- og Handelsret di Copenaghen, al quale la signora Watson Rask aveva chiesto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni derivati dal licenziamento abusivo e le signore Watson Rask e Christensen avevano chiesto la condanna della convenuta al versamento delle indennità di cui sopra, la ISS ha ribattuto che, contrariamente a quanto sostengono le attrici nelle cause principali, l' accordo concluso con la Philips non costituiva un trasferimento d' impresa ai sensi della direttiva o della legge danese 21 marzo 1979 n. 111, relativa alla situazione giuridica dei dipendenti in caso di trasferimento d' imprese, legge adottata in attuazione della direttiva, e che quindi la ISS non era comunque tenuta a mantenere la retribuzione rigorosamente identica a quella pagata dalla Philips.

10 Ritenendo che l' interpretazione della direttiva fosse necessaria per decidere le cause, il Soe- og Handelsret di Copenaghen ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se la direttiva 77/187/CEE si applichi qualora l' impresa A si assuma la gestione della mensa dell' impresa B, fermo restando che:

° mediante un compenso mensile fisso, l' impresa A deve far fronte a 'tutte le spese riguardanti la gestione ordinaria, quali le retribuzioni dirette ed indirette, le assicurazioni, le tenute di lavoro, la direzione nonché i costi inerenti al controllo ed all' amministrazione' ;

° l' impresa B mette a disposizione dell' impresa A, senza contropartita pecuniaria, alcuni locali di vendita e di produzione accettati dalla seconda, in particolare taluni magazzini chiusi a chiave, le attrezzature, l' elettricità, l' acqua calda e il telefono, come pure uno spogliatoio per il personale della mensa, e provvede alla rimozione dell' immondizia;

° l' impresa B sostiene le spese relative all' uso di servizi usa e getta, imballaggi a perdere, tovaglioli e prodotti per la pulizia;

° l' impresa A offre un posto di lavoro al personale di mensa dell' impresa B, con mantenimento della retribuzione e dell' anzianità.

2) Se il fatto che la gestione della mensa costituisca semplicemente un servizio reso ai dipendenti dell' impresa B e non riguardi quindi la produzione generale dell' impresa sia rilevante ai fini della soluzione della questione n. 1.

3) Se sia in contrasto con l' art. 3, n. 2, della direttiva la modifica della data di pagamento dello stipendio ai lavoratori e/o la modifica della composizione della retribuzione degli stessi, fermo restando, peraltro, che l' ammontare complessivo di quest' ultima rimane immutato".

11 Per una più ampia esposizione degli antefatti delle cause principali, della normativa comunitaria da applicarsi, del procedimento seguito nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima e sulla seconda questione

12 Con le due prime questioni pregiudiziali il giudice nazionale si propone in sostanza di appurare se l' art. 1, n. 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che questa può applicarsi a situazioni in cui un imprenditore affida, mediante contratto, ad un altro imprenditore la responsabilità di provvedere ad un servizio destinato ai dipendenti, gestito in precedenza in modo diretto, dietro corresponsione di un compenso e di vari vantaggi le cui modalità sono determinate dall' accordo fra essi concluso.

13 Le signore Watson Rask e Christensen, come pure la Commissione, propongono di risolvere in senso affermativo le questioni così riformulate. Esse sostengono che un accordo del genere trasferisce la responsabilità dell' esercizio dei servizi di cui trattasi alla controparte, la quale acquista perciò la qualità di datore di lavoro delle persone addette a tali servizi. Le attrici nelle cause principali sostengono del pari che il trasferimento riguarda una "parte di stabilimento", ai sensi della direttiva, giacché i servizi trasferiti costituiscono un' entità economica autonoma in seno all' impresa cedente.

14 La convenuta nelle cause principali ribatte che un accordo quale quello descritto dal giudice proponente non effettua un "trasferimento d' impresa" ai sensi della direttiva, a meno che non si voglia dare a questa un campo d' applicazione eccessivamente ampio. Essa sostiene che un accordo del genere non effettua alcun trasferimento nel senso in cui la direttiva lo intende, giacché non attribuisce alla controparte la piena responsabilità dell' esercizio, in particolare per quanto riguarda la clientela e la determinazione dei prezzi, né la proprietà degli elementi necessari per l' esercizio stesso. Essa assume d' altro canto che un accordo del genere riguarda un servizio che non può essere considerato un' "impresa", ai sensi della direttiva, tenuto conto della sua natura accessoria per l' attività del cedente.

15 Secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 5 maggio 1988, cause riunite 144/87 e 145/87, Berg, Racc. pag. 2559, punto 17 della motivazione), la direttiva si applica in tutti i casi di cambiamento, nell' ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell' esercizio dell' impresa, la quale per questo fatto assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell' impresa, a prescindere dal trasferimento della proprietà dell' impresa stessa.

16 La tutela concessa dalla direttiva vale in particolare, a norma dell' art. 1, n. 1, qualora il trasferimento riguardi solo uno stabilimento o una parte di stabilimento, cioè una parte dell' impresa. Essa riguarda in tal caso i lavoratori addetti a questa parte dell' impresa giacché, come la Corte ha deciso nella sentenza 7 febbraio 1985, causa 186/83, Botzen (Racc. pag. 519, punto 15 della motivazione), il rapporto di lavoro è essenzialmente caratterizzato dal vincolo esistente fra il lavoratore e la parte dell' impresa alla quale egli è addetto per svolgere il suo compito.

17 Quindi, quando un imprenditore affida, mediante un accordo, la responsabilità di provvedere ad un servizio della sua impresa, quale una mensa, ad un altro imprenditore il quale assume quindi gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti che vi sono addetti, l' operazione che ne deriva può rientrare nel campo d' applicazione della direttiva, quale è definito dall' art. 1, n. 1. Il fatto che, in un caso del genere, l' attività trasferita costituisca per l' impresa cedente solo un' attività accessoria senza rapporto di necessarietà col suo oggetto sociale non può avere l' effetto di escludere l' operazione stessa dal campo d' applicazione della direttiva. Così pure, il fatto che l' accordo fra cedente e cessionario verta su una prestazione di servizi effettuata esclusivamente a favore del cedente contro un compenso le cui modalità sono stabilite dall' accordo non esclude nemmeno esso l' applicabilità della direttiva.

18 Spetta al giudice nazionale valutare se il complesso delle circostanze di fatto descritte nell' ordinanza di rinvio costituisca un "trasferimento d' impresa" ai sensi della direttiva. E' questo il motivo per cui è opportuno, ad ogni buon fine, ricordargli che deve tener conto delle seguenti considerazioni (v., da ultimo, la sentenza 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting, Racc. pag. I-3189, punti 23 e 24 della motivazione).

19 Da un lato, il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste nella circostanza che l' entità di cui trattasi conservi la propria identità, il che si desume in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa.

20 Dall' altro, per determinare se siano soddisfatte queste condizioni si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione in questione, fra le quali rientrano in particolare il tipo d' impresa o di stabilimento di cui trattasi, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte dei dipendenti da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un' eventuale sospensione di tali attività. Si deve tuttavia precisare che tutti questi elementi sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono quindi essere considerati isolatamente.

21 Per queste ragioni si devono risolvere le prime due questioni pregiudiziali dichiarando che l' art. 1, n. 1, della direttiva dev' essere interpretato nel senso che questa può applicarsi a situazioni in cui un imprenditore affida, mediante contratto, ad un altro imprenditore la responsabilità di provvedere ad un servizio destinato ai dipendenti, gestito in precedenza in modo diretto, dietro corresponsione di un compenso e di vari vantaggi le cui modalità sono determinate dall' accordo fra essi concluso.

Sulla terza questione

22 Con la terza questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l' art. 3 della direttiva debba essere interpretato nel senso che il cessionario deve mantenere le condizioni convenute dai lavoratori col cedente in fatto di retribuzione, in particolare la data di pagamento della retribuzione e le voci costitutive della stessa, anche se l' ammontare complessivo ne rimane immutato.

23 L' art. 3 della direttiva stabilisce:

"1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell' articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.

Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento ai sensi dell' articolo 1, paragrafo 1, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro.

2. Dopo il trasferimento ai sensi dell' articolo 1, paragrafo 1, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest' ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell' entrata in vigore o dell' applicazione di un altro contratto collettivo.

Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro purché esso non sia inferiore ad un anno".

24 Le attrici nelle cause principali sostengono che l' art. 3 della direttiva obbliga il cessionario a mantenere le condizioni di lavoro e di retribuzione convenute col cedente, in particolare per quanto riguarda la data di pagamento della retribuzione.

25 La Commissione e la ISS sostengono che il cessionario può modificare le condizioni stabilite dal contratto o dal rapporto di lavoro, nel caso in cui le leggi nazionali ammettano una modifica del genere al di fuori dell' ipotesi del trasferimento.

26 Secondo la giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 25 luglio 1991, causa C-362/89, D' Urso e a., Racc. pag. I-4105, punto 9 della motivazione), scopo della direttiva è quello di garantire ai lavoratori coinvolti in un trasferimento d' impresa il mantenimento dei diritti loro attribuiti dal contratto o dal rapporto di lavoro.

27 Tuttavia, come la Corte ha già affermato nella sentenza 10 febbraio 1988, causa 324/86, Daddy' s Dance Hall (Racc. pag. 739, punto 16 della motivazione), la direttiva si propone solo l' armonizzazione parziale della materia, estendendo essenzialmente la tutela garantita ai lavoratori in via autonoma dal diritto dei vari Stati membri anche all' ipotesi del trasferimento dell' impresa. Essa non mira ad istituire un livello di tutela uniforme nell' intera Comunità in base a criteri comuni. Pertanto ci si può avvalere delle norme della direttiva solo per garantire che il lavoratore sia protetto nei rapporti col cessionario nello stesso modo in cui era protetto nei rapporti con il cedente, in forza delle norme del diritto interno dello Stato membro.

28 Di conseguenza, ove il diritto nazionale consenta, al di fuori dell' ipotesi di un trasferimento di impresa, di modificare il rapporto di lavoro in senso sfavorevole ai lavoratori, in particolare per quanto riguarda le condizioni di retribuzione, una modifica del genere non è esclusa per via del semplice fatto che l' impresa sia stata nel frattempo trasferita e che, di conseguenza, l' accordo sia stato concluso con il nuovo imprenditore. Dato infatti che il cessionario, a norma dell' art. 3, n. 1, della direttiva, è surrogato al cedente nei diritti e negli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, questo può essere modificato nei confronti del cessionario negli stessi limiti in cui la modifica sarebbe stata possibile nei confronti del cedente; ben inteso, in nessun caso il trasferimento dell' impresa può costituire di per sé il motivo di tale modifica (sentenza 10 febbraio 1988, Daddy' s Dance Hall, sopra menzionata, punto 17 della motivazione).

29 Si deve inoltre ricordare che, a norma dell' art. 3, n. 2, della direttiva, il cessionario deve mantenere le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest' ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell' entrata in vigore o dell' applicazione di un altro contratto collettivo. Gli Stati membri possono limitare detto periodo purché esso non sia inferiore ad un anno.

30 Nell' ambito di queste norme, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce del diritto nazionale, l' estensione degli obblighi del cedente, derivanti tanto da un contratto o da un rapporto di lavoro, quanto da un contratto collettivo.

31 Per queste ragioni si deve risolvere la terza questione dichiarando che l' art. 3 della direttiva dev' essere interpretato nel senso che, al momento del trasferimento, le condizioni del contratto o del rapporto di lavoro relative alla retribuzione, in particolare la data di pagamento e la composizione della stessa, non possono essere modificate nemmeno se l' ammontare della retribuzione resta complessivamente immutato. La direttiva non osta tuttavia alla modifica del rapporto di lavoro col nuovo imprenditore, nei casi in cui il diritto nazionale afferente consente una siffatta modifica al di fuori dell' ipotesi del trasferimento dell' impresa. Il cessionario è inoltre obbligato a mantenere le condizioni convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest' ultimo per il cedente, fino alla data di risoluzione o di scadenza del contratto collettivo, di entrata in vigore o di applicazione di un altro contratto collettivo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

32 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Soe- og Handelsret di Copenaghen, con ordinanza 30 luglio 1991, dichiara:

1) L' art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d' imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev' essere interpretato nel senso che questa può applicarsi a situazioni in cui un imprenditore affida, mediante contratto, ad un altro imprenditore la responsabilità di provvedere ad un servizio destinato ai dipendenti, gestito in precedenza in modo diretto, dietro corresponsione di un compenso e di vari vantaggi le cui modalità sono determinate dall' accordo fra essi concluso.

2) L' art. 3 della direttiva dev' essere interpretato nel senso che, al momento del trasferimento, le condizioni del contratto o del rapporto di lavoro relative alla retribuzione, in particolare la data di pagamento e la composizione della stessa, non possono essere modificate nemmeno se l' ammontare della retribuzione resta complessivamente immutato. La direttiva non osta tuttavia alla modifica del rapporto di lavoro col nuovo imprenditore, nei casi in cui il diritto nazionale afferente consente una siffatta modifica al di fuori dell' ipotesi del trasferimento dell' impresa. Il cessionario è inoltre obbligato a mantenere le condizioni convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest' ultimo per il cedente, fino alla data di risoluzione o di scadenza del contratto collettivo, di entrata in vigore o di applicazione di un altro contratto collettivo.