61991J0183

SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 GIUGNO 1993. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - AIUTI DI STATO - ESENZIONE DA UNA TASSA SULLE ENTRATE DELLE ESPORTAZIONI - RESTITUZIONE. - CAUSA C-183/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03131


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Ricorso per inadempimento ° Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad una sovvenzione statale ° Decisione non impugnata mediante ricorso d' annullamento ° Argomenti difensivi ° Messa in discussione della legittimità della decisione ° Irricevibilità ° Impossibilità assoluta di esecuzione ° Ricevibilità

(Trattato CEE, artt. 93, n. 2, primo e secondo comma, e 173, terzo comma)

2. Aiuti concessi dagli Stati ° Recupero di un aiuto illegittimo ° Aiuto concesso sotto forma di esenzione fiscale ° Possibilità di recupero in forma diversa dall' istituzione di un onere fiscale retroattivo contrario ai principi generali del diritto comunitario ° Impossibilità assoluta di esecuzione ° Insussistenza

(Trattato CEE, art. 93, n. 2, primo comma)

3. Aiuti concessi dagli Stati ° Recupero di un aiuto illegittimo ° Aiuto concesso in violazione delle regole procedurali di cui all' art. 93 del Trattato ° Eventuale legittimo affidamento in capo ai beneficiari ° Tutela ° Condizioni e limiti

(Trattato CEE, artt. 92 e 93, n. 2, primo comma)

4. Aiuti concessi dagli Stati ° Decisione con cui la Commissione accerta l' incompatibilità di una sovvenzione con il mercato comune ° Difficoltà di esecuzione ° Obbligo della Commissione e dello Stato membro di cooperare nella ricerca di una soluzione che rispetti il Trattato

(Trattato CEE, artt. 5 e 93, n. 2, primo comma)

Massima


1. Dopo la scadenza del termine fissato dall' art. 173, terzo comma, del Trattato, uno Stato membro nei cui confronti è stata adottata una decisione in base all' art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, non può rimettere in discussione la validità di quest' ultima nell' ambito del ricorso di cui al secondo comma della medesima disposizione.

In tale situazione l' unico argomento difensivo che uno Stato membro possa ancora dedurre contro il ricorso per inadempimento è quello dell' assoluta impossibilità di eseguire correttamente la decisione.

2. L' obbligo di recuperare un aiuto statale dichiarato illegittimo è la logica conseguenza dell' accertamento della sua illegittimità da parte della Commissione e, come tale, non può dipendere dalla forma in cui l' aiuto è stato concesso.

Quando un aiuto è stato concesso sotto forma di esenzione fiscale e la sua illegittimità è stata debitamente accertata, lo Stato membro che ha l' obbligo di recuperare detto aiuto non può sostenere che tale recupero andrebbe incontro a un' assoluta impossibilità di esecuzione, in quanto dovrebbe assumere necessariamente la forma dell' istituzione di un onere fiscale retroattivo, contrario ai principi generali del diritto comunitario. Detto Stato, infatti, è obbligato soltanto ad adottare provvedimenti che ingiungano alle imprese beneficiarie dell' aiuto di versare somme corrispondenti a quelle per le quali è stata illegittimamente loro concessa l' esenzione fiscale.

3. Mentre non può certamente escludersi la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare, per opporsi alla sua restituzione, circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella regolarità dell' aiuto, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all' art. 93 del Trattato non può, invece, invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all' obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell' esecuzione di una decisione della Commissione con cui gli sia stato ordinato di ripetere l' aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di qualsiasi efficacia pratica le norme di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento al fine di vanificare l' efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato.

4. Uno Stato membro il quale, al momento dell' esecuzione di una decisione che accerta l' incompatibilità di una sovvenzione con il mercato comune, incontri difficoltà impreviste ed imprevedibili, o si renda conto di conseguenze non tenute in considerazione dalla Commissione, può sottoporre questi problemi alla valutazione della stessa, proponendo opportune modifiche della decisione. In questo caso la Commissione e lo Stato membro, in ossequio alla norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione, norma che informa in particolare l' art. 5 del Trattato, devono collaborare in buona fede onde superare le difficoltà osservando scrupolosamente le disposizioni del Trattato, in particolare quelle relative agli aiuti.

Parti


Nella causa C-183/91,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Xénophon A. Yataganas e Michel Nolin, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Fokionas P. Georgakopoulos, consigliere aggiunto presso l' avvocatura dello Stato, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val-Ste-Croix,

convenuta,

avente ad oggetto la dichiarazione che, non conformandosi alla decisione della Commissione 3 maggio 1989, 89/659/CEE, concernente gli aiuti concessi alle imprese esportatrici sotto forma di esonero dall' imposta speciale unica ° istituita con decreto ministeriale E.3789/128 del 15 marzo 1988 ° sulla parte degli utili corrispondente alle entrate derivanti da esportazioni (GU L 394, pag. 1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, facente funzione di presidente, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, presidenti di sezione, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P. J. G. Kapteyn e D. A. O. Edward, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 2 febbraio 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 febbraio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 luglio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non conformandosi alla decisione della Commissione 3 maggio 1989, 89/659/CEE, concernente gli aiuti concessi alle imprese esportatrici sotto forma di esonero dall' imposta speciale unica ° istituita con decreto ministeriale E.3789/128 del 15 marzo 1988 ° sulla parte degli utili corrispondente alle entrate derivanti da esportazioni (GU L 394, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CEE.

2 Il decreto E.3789/128, adottato dal ministro delle Finanze della Repubblica ellenica il 15 marzo 1988, istituiva un' imposta speciale unica, gravante sull' utile globale di determinate imprese durante l' esercizio 1987. La parte degli utili proveniente da operazioni di esportazione era tuttavia esonerata, ai sensi dell' art. 1, secondo comma, di tale decreto.

3 Nella suddetta decisione 89/659/CEE, si constatava l' illegittimità degli aiuti concessi in violazione dell' art. 93, n. 3, del Trattato, nonché la loro incompatibilità col mercato comune ai sensi dell' art. 92, n. 1, dello stesso Trattato, e si ordinava l' immediata modifica della disciplina dell' imposta speciale unica (art. 1). La Commissione esigeva inoltre che gli aiuti venissero recuperati tramite pagamento, da parte delle imprese beneficiarie, della parte dell' imposta che non era stata riscossa (art. 2) e che le venissero trasmesse informazioni sui provvedimenti adottati per conformarsi alla decisione, nonché una relazione sull' ammontare degli aiuti e sulle imprese tenute al rimborso (art. 3).

4 Il governo greco non impugnava questa decisione, ma non procedeva neppure al recupero degli aiuti. Più volte interpellate dalla Commissione in merito all' esecuzione della decisione, le autorità elleniche le facevano pervenire, con lettere del 25 settembre 1989 e del 19 marzo 1990, talune osservazioni circa il carattere eccezionale della disciplina e l' assoluta impossibilità di attuare la decisione. Dopo varie riunioni fra i suoi rappresentanti e quelli del governo ellenico, la Commissione proponeva il ricorso ora in esame.

5 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono in prosieguo richiamati solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte.

6 La Commissione fa valere la mancanza di qualsiasi provvedimento di esecuzione della decisione e, quindi, il carattere incontestabile dell' inadempimento.

7 La Repubblica ellenica eccepisce l' illegittimità della decisione della Commissione e l' assoluta impossibilità di darle esecuzione.

8 E' accertato che nessun provvedimento è stato adottato dalla Repubblica ellenica per ottenere la restituzione dell' aiuto, come prescritto dalla decisione 89/659/CEE.

9 E' altresì accertato che né il governo ellenico, né le imprese beneficiarie dell' esonero hanno proposto ricorso, ai sensi dell' art. 173 del Trattato, per annullamento della decisione di cui trattasi, e che questa è perciò divenuta definitiva.

10 Stando così le cose, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la Repubblica ellenica non può più rimettere in discussione, dopo la scadenza del termine fissato dall' art. 173, terzo comma, del Trattato, la validità di una decisione adottata nei suoi confronti in base all' art. 93, n. 2, del Trattato (v. sentenze 12 ottobre 1978, causa 156/77, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1881, e 15 gennaio 1986, causa 52/84, Racc. pag. 89). Da quest' ultima sentenza risulta, in particolare, che in tale situazione l' unico mezzo difensivo che si possa ancora far valere contro il ricorso per inadempimento è quello dell' assoluta impossibilità di eseguire correttamente la decisione.

11 Al riguardo il governo ellenico sostiene fra l' altro che il recupero assumerebbe necessariamente la forma di un onere fiscale retroattivo, che sarebbe incompatibile con l' art. 78, n. 2, della Costituzione greca. Quest' articolo, secondo lo stesso governo, è espressione dei principi generali che reggono tanto l' ordinamento giuridico interno, quanto quello comunitario, e in particolare dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

12 Il governo ellenico sostiene inoltre che l' entità finanziaria minima dell' esonero, le difficoltà amministrative inerenti alla distinzione fra gli utili provenienti dagli scambi intracomunitari e gli utili provenienti dalle esportazioni nei paesi terzi, e l' eccessivo costo dei provvedimenti di recupero degli aiuti, renderebbero antieconomico e irrazionale esigere il pagamento dell' imposta.

13 Facendo valere che il recupero degli aiuti, qual è stato ordinato con la decisione della Commissione, è in contrasto con principi giuridici generali riconosciuti dall' ordinamento comunitario, il governo ellenico rimette necessariamente in discussione la legittimità della decisione di cui trattasi. Ora, com' è stato rilevato nel punto 10 della presente sentenza, detto governo non può più contestare la validità di tale decisione.

14 Per di più, gli argomenti ch' esso deduce in proposito sono comunque infondati.

15 In effetti, sostenendo che il recupero degli aiuti non potrebbe avvenire se non mediante l' istituzione di un onere fiscale retroattivo, in contrasto con i principi generali del diritto comunitario, il governo ellenico non tiene conto delle conseguenze che derivano dal fatto che l' esenzione fiscale di cui trattasi sia stata giuridicamente qualificata come aiuto illegittimo.

16 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell' accertamento della sua illegittimità (v., in particolare, sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 66 della motivazione). Ora, tale conseguenza non può dipendere dalla forma in cui l' aiuto è stato concesso.

17 Qualora si tratti, come nella fattispecie, di un aiuto concesso sotto forma di esenzione fiscale e la cui illegittimità è stata debitamente accertata, è inesatto sostenere, come fa il governo convenuto, che il recupero assumerà necessariamente la forma dell' istituzione di un onere fiscale retroattivo, e, in quanto tale, incontrerà un' assoluta impossibilità di esecuzione, tenuto conto, in particolare, dei principi generali del diritto comunitario. In base alla suddetta decisione 89/659/CEE, le autorità elleniche devono semplicemente adottare i provvedimenti necessari per ingiungere alle imprese beneficiarie dell' aiuto di versare somme corrispondenti a quelle per le quali è stata illegittimamente concessa l' esenzione fiscale.

18 Si deve inoltre ricordare che, mentre non può certamente escludersi la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella regolarità dell' aiuto, per contro, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all' art. 93 non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all' obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell' esecuzione di una decisione della Commissione con cui sia stato ordinato di ripetere l' aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di pratica efficacia le norme di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare l' efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato (v. sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punti 16 e 17 della motivazione).

19 Infine, per quanto riguarda gli altri argomenti dedotti dal governo ellenico, si deve sottolineare che, benché lo Stato destinatario di una decisione definitiva non possa opporre ad un ricorso come quello ora in esame altre eccezioni che l' assoluta impossibilità di esecuzione, ciò non toglie che uno Stato membro, il quale, al momento dell' esecuzione di una siffatta decisione, incontri difficoltà impreviste ed imprevedibili, o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, sottoponga questi problemi alla valutazione della stessa, proponendo opportune modifiche della decisione. In questo caso la Commissione e lo Stato membro, in ossequio alla norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione, norma che informa in particolare l' art. 5 del Trattato, devono collaborare in buona fede onde superare le difficoltà osservando scrupolosamente le disposizioni del Trattato, in particolare quelle relative agli aiuti (v. causa 52/84, Commissione/Belgio, loc. cit., e sentenza 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 175).

20 Nella fattispecie, il governo convenuto si è limitato a comunicare alla Commissione determinate difficoltà giuridiche e pratiche causate dall' esecuzione della decisione, senza compiere alcun passo presso le imprese interessate, onde ripetere l' aiuto, e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione, che consentissero di superare le difficoltà segnalate.

21 Stando così le cose, è giocoforza constatare che il governo convenuto non può addurre l' impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione della Commissione.

22 Da quanto precede si desume che è d' uopo constatare l' inadempimento quale è stato descritto nelle conclusioni della Commissione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

23 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente. Le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Non conformandosi alla decisione della Commissione 3 maggio 1989, 89/659/CEE, concernente gli aiuti concessi alle imprese esportatrici sotto forma di esonero dall' imposta speciale unica ° istituita con decreto ministeriale E.3789/128 del 15 marzo 1988 ° sulla parte degli utili corrispondente alle entrate derivanti da esportazioni (GU L 394, pag. 1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma del Trattato CEE.

2) Le spese sono poste a carico della Repubblica ellenica.