61991J0097

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 3 DICEMBRE 1992. - OLEIFICIO BORELLI SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICORSO D'ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE NEGA LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DEL FEAOG AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO 355/77 - REVOCA DEL PARERE FAVOREVOLE DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO - DOMANDA DI RISACIMENTO DANNI. - CAUSA C-97/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06313
edizione speciale svedese pagina I-00205
edizione speciale finlandese pagina I-00215


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso d' annullamento ° Competenza della Corte ° Esame della legittimità di un atto nazionale che ha condizionato l' atto comunitario impugnato ° Esclusione

(Trattato CEE, art. 173)

2. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Riforma delle strutture ° Azioni comuni ° Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ° Regolamento n. 355/77 ° Decisione con cui la Commissione nega il contributo del FEAOG ° Impossibilità di metterne in discussione la validità a causa di irregolarità che abbiano viziato il parere delle autorità nazionali

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 355/77, art. 13, n. 3]

3. Diritto comunitario ° Principi ° Diritto ad un rimedio giurisdizionale ° Obblighi dei giudici nazionali ° Sindacato di legittimità, che ha luogo nonostante gli ostacoli frapposti da eventuali norme nazionali di procedura, in merito ad un parere delle autorità nazionali inserito in un procedimento che porta all' emanazione di una decisione comunitaria

(Regolamento del Consiglio n. 355/77, art. 13, n. 3)

4. Ricorso per risarcimento danni ° Oggetto ° Ricorso volto ad ottenere riparazione dei danni causati da un atto adottato dalle autorità nazionali nell' ambito di un procedimento che porta all' emanazione di una decisione comunitaria ° Incompetenza della Corte

(Trattato CEE, artt. 178 e 215, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 355/77, art. 13, n. 3)

Massima


1. Nell' ambito di un ricorso d' annullamento diretto contro un atto di un' istituzione la Corte non è competente a statuire sulla legittimità di un atto emanato da un' autorità nazionale. E' irrilevante in proposito che l' atto nazionale si inserisca in un iter decisionale comunitario, nel senso che vincola l' organo decisionale comunitario e determina pertanto i termini dell' emananda decisione comunitaria.

2. Le irregolarità che possono eventualmente viziare il parere negativo emesso dalle autorità nazionali nell' ambito della concessione dei contributi del FEAOG per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, non possono in alcun caso incidere sulla validità della decisione con cui la Commissione nega il contributo richiesto, e ciò nonostante il fatto che tale parere vincola la Commissione.

3. L' esigenza di sottoporre a sindacato giurisdizionale qualsiasi atto di un' autorità nazionale costituisce un principio generale di diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo.

Questa esigenza deve essere rispettata da uno Stato membro con riferimento al parere formulato dalle autorità nazionali sulle domande di contributo del FEAOG, parere che si inserisce nel procedimento che porta all' emanazione di una decisione comunitaria.

E' pertanto compito dei giudici nazionali statuire, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, sulla legittimità di tale parere, conformemente alle modalità di controllo giurisdizionale applicate a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa recare pregiudizio a terzi, e di conseguenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere.

4. Il combinato disposto degli artt. 178 e 215 del Trattato attribuisce competenza alla Corte soltanto per il risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni comunitarie o dai loro agenti nell' esercizio delle loro funzioni.

La Corte non può quindi esaminare un ricorso volto ad ottenere riparazione di un danno causato da un atto delle autorità nazionali nel contesto dell' istruzione di domande presentate per ottenere un contributo del FEAOG.

Parti


Nella causa C-97/91,

Oleificio Borelli SpA, società di diritto italiano, con sede in Pontedassio, Imperia (Italia), con l' avv. Maria Luisa Sarni Florino, del foro di Genova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernst Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio De March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante presso la Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto, in via principale, il ricorso diretto all' annullamento della decisione comunicata con nota 21 dicembre 1990, n. 69915, con la quale la Commissione informava l' Oleificio Borelli SpA di non poter accogliere la sua domanda di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, relativa all' esercizio 1990, presentata ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio 1977, n. 355, relativo ad un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 51, pag. 1), nonché di tutti gli atti del procedimento che hanno dato luogo a detta decisione, e, in subordine, alla condanna della Commissione e/o della regione Liguria al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, M. Zuleeg, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 14 maggio 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 giugno 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 marzo 1991, la società Oleificio Borelli SpA (in prosieguo: la "ricorrente") ha chiesto, ai sensi degli artt. 173, secondo comma, 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, in via principale, l' annullamento della decisione comunicata con nota 21 dicembre 1990, n. 69915, con la quale la Commissione la informava di non poter accogliere la sua domanda di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (in prosieguo: il "FEAOG"), sezione orientamento, relativa all' esercizio 1990, presentata ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio 1977, n. 355, relativo ad un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 51, pag. 1), nonché l' annullamento di tutti gli atti del procedimento che hanno dato luogo a detta decisione, e, in subordine, la condanna della Commissione e/o della regione Liguria al risarcimento dei danni cagionatile.

2 Dal fascicolo emerge che il 16 dicembre 1988 la ricorrente ha presentato alla Commissione, per il tramite del governo italiano, un' istanza volta ad ottenere, in base al menzionato regolamento n. 355/77, il contributo del FEAOG, sezione "orientamento", per la costruzione di un oleificio in Pontedassio (Imperia). L' istanza, che a suo tempo aveva ottenuto il parere favorevole della regione Liguria, non ha potuto fruire del contributo del FEAOG per l' anno 1989 poiché nel corso di questo esercizio il numero delle richieste era stato ampiamente superiore ai mezzi finanziari disponibili e in quanto, tenuto conto dei criteri di selezione da applicare, non era stata ritenuta prioritaria. In conformità all' art. 21 del regolamento n. 355/77 l' istanza di contributo della ricorrente è stata riportata dall' amministrazione italiana all' esercizio 1990.

3 Con lettera 19 gennaio 1990 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione l' intervenuto parere negativo n. 109 che il 18 gennaio 1990 il Consiglio regionale della Liguria aveva espresso riguardo alla stessa istanza di contributo formulata dalla ricorrente.

4 Con nota della direzione generale dell' Agricoltura 21 dicembre 1990, n. 69915, (in prosieguo: la "decisione impugnata") la Commissione ha comunicato alla ricorrente che il suo progetto non poteva essere preso in considerazione per la concessione del contributo poiché, tenuto conto del menzionato parere negativo, non erano soddisfatte le condizioni all' uopo richieste a tenore dell' art. 13, n. 3, del regolamento n. 355/77.

5 Con ordinanza 25 febbraio 1992 la Corte si è dichiarata incompetente a conoscere del ricorso nella parte in cui esso è diretto contro la regione Liguria ed è inteso all' annullamento degli atti nazionali del procedimento che hanno dato luogo alla decisione della Commissione.

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla domanda di annullamento

7 La ricorrente deduce che la decisione impugnata è invalida a causa della illegittimità del parere negativo della regione Liguria, sulla base del quale la decisione è stata emanata. Essa sostiene che questo parere è stato adottato in violazione del citato art. 9 del regolamento n. 355/77, in quanto la regione Liguria ha effettuato un' errata valutazione dei contratti di fornitura stipulati con i produttori, che la ricorrente aveva allegato alla domanda di contributo. Questo parere sarebbe inoltre inficiato da uno sviamento di potere poiché i termini della sua motivazione sarebbero diversi dai motivi che hanno presieduto alla sua adozione.

8 La ricorrente ritiene che qualora l' irregolarità del parere del Consiglio regionale della Liguria non incidesse sulla validità della decisione impugnata essa sarebbe priva di qualsiasi tutela giurisdizionale, poiché il parere è un atto preparatorio non impugnabile nel diritto italiano.

9 Occorre rammentare che, nell' ambito di un ricorso proposto ai sensi dell' art. 173 del Trattato, la Corte non è competente a statuire sulla legittimità di un atto emanato da un' autorità nazionale.

10 Questa constatazione non può essere infirmata dal fatto che l' atto di cui trattasi si inserisce nell' ambito di un iter decisionale comunitario, poiché dalla ripartizione delle competenze fra le autorità nazionali e le istituzioni comunitarie effettuata nella materia considerata emerge chiaramente che l' atto emanato dall' autorità nazionale vincola l' organo decisionale comunitario e determina pertanto i termini dell' emananda decisione comunitaria.

11 Ciò accade quando la competente autorità nazionale emette un parere negativo su una domanda di contributo FEAOG. Dall' art. 13, n. 3, del regolamento n. 355/77 emerge infatti che un progetto può beneficiare del contributo FEAOG soltanto se ottiene il parere favorevole dello Stato nel cui territorio esso dev' essere eseguito e che, di conseguenza, in caso di parere negativo, la Commissione non può né proseguire la procedura di esame del progetto secondo le norme stabilite dallo stesso regolamento, né a fortiori sindacare la regolarità del parere così emesso.

12 Di conseguenza, le eventuali irregolarità di detto parere non possono in alcun caso incidere sulla validità della decisione con cui la Commissione nega il contributo richiesto.

13 E' pertanto compito dei giudici nazionali statuire, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, sulla legittimità dell' atto nazionale di cui trattasi conformemente alle modalità di controllo giurisdizionale applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa recare pregiudizio a terzi, e di conseguenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere.

14 Infatti, come la Corte ha rilevato in particolare nelle sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston (Racc. pag. 1651, punto 18 della motivazione) e 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens (Racc. pag. 4097, punto 14 della motivazione), l' esigenza di un sindacato giurisdizionale di qualsiasi decisione di un' autorità nazionale costituisce un principio generale di diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo.

15 Orbene, dato che il parere dello Stato membro nel cui territorio il progetto va eseguito è inserito in un procedimento che porta all' emanazione di una decisione comunitaria, lo stesso Stato membro deve rispettare l' esigenza del menzionato sindacato giurisdizionale.

16 Infine, nella replica la ricorrente deduce come mezzo nuovo la violazione e l' errata applicazione del combinato disposto degli artt. 13 e 21 del regolamento n. 355/77, basato su elementi di fatto di cui essa afferma di essere venuta a conoscenza soltanto nel corso del presente procedimento.

17 A tale proposito essa fa valere che al momento della proposizione del ricorso ignorava che il parere negativo 18 gennaio 1990 non fosse stato emesso a conclusione dell' esame della domanda di contributo, ma in occasione del riporto del progetto all' esercizio 1990. Orbene, secondo la ricorrente nessuna disposizione del regolamento n. 355/77 prescrive l' emissione, in questa fase del procedimento, di un nuovo parere sulla domanda di contributo. Di conseguenza, la Commissione non avrebbe dovuto considerare il parere espresso nel 1990 presupposto per l' avvio del procedimento di cui all' art. 21 dello stesso regolamento.

18 Si deve rilevare che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il parere negativo riguardava la domanda di contributo e non il riporto del progetto all' esercizio 1990. Di conseguenza, il mezzo dedotto dalla ricorrente, che è basato non sull' intervento di un elemento nuovo durante il procedimento, ma su un' errata interpretazione del parere negativo e degli artt. 13 e 21 del regolamento n. 355/77, avrebbe dovuto essere fatto valere nell' atto introduttivo ai sensi dell' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Esso non può quindi essere considerato un mezzo nuovo ai sensi dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura.

19 Questo mezzo dev' essere pertanto disatteso e, di conseguenza, va respinta per intero la domanda d' annullamento.

Sulla domanda riguardante la responsabilità extracontrattuale

20 Va ricordato che il combinato disposto degli artt. 178 e 215 del Trattato attribuisce competenza alla Corte soltanto quanto al risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni comunitarie o dai loro agenti nell' esercizio delle loro funzioni. Orbene, è pacifico che nel caso di specie l' asserito danno deriva da un atto adottato dalle autorità nazionali.

21 Si deve quindi respingere la domanda volta a far dichiarare la responsabilità della Comunità, e, di conseguenza, tutto il ricorso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

22 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1. Il ricorso è respinto.

2. La ricorrente è condannata alle spese.