61990J0369

SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 LUGLIO 1992. - MARIO VICENTE MICHELETTI E ALTRI CONTRO DELEGACION DEL GOBIERNO EN CANTABRIA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA - SPAGNA. - DIRITTO DI STABILIMENTO - AVENTI DIRITTO - DOPPIA NAZIONALITA. - CAUSA C-369/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04239
edizione speciale svedese pagina I-00011
edizione speciale finlandese pagina I-00011


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Norme comunitarie ° Ambito d' applicazione ratione personae ° Cittadino di uno Stato membro che possiede altresì la cittadinanza di uno Stato terzo ° Inclusione

(Trattato CEE, art. 52; direttiva del Consiglio 73/148)

Massima


Le disposizioni di diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento ostano a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un altro Stato membro, che è simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, il diritto di avvalersi di detta libertà per il solo motivo che la legislazione dello Stato ospitante lo considera come cittadino dello Stato terzo.

Quando uno Stato membro ha attribuito, nel rispetto del diritto comunitario, la sua cittadinanza ad una persona, non è ammissibile che un altro Stato membro possa limitare gli effetti di siffatta attribuzione pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell' esercizio di una libertà fondamentale prevista dal Trattato, tanto più che ammettere una possibilità del genere comporterebbe che il campo d' applicazione "ratione personae" delle norme comunitarie potrebbe variare da uno Stato membro all' altro.

Parti


Nel procedimento C-369/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal Superior de Justicia della Cantabria (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Mario Vicente Micheletti e altri,

e

Delegación del Gobierno en Cantabria,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 3, lett. c), 7, 52, 53 e 56 del Trattato CEE, nonché della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14) e delle corrispondenti disposizioni di diritto derivato relative alla libertà di circolazione e di stabilimento delle persone.

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor Mario Vicente Micheletti, dalla signora María del Carmen Simón-Altuna Moreno, Procuradora de los Tribunales, e dall' avv. Miguel Trueba Arguiñarena, del foro di Cantabria;

° per il governo spagnolo, dai signori Carlos Bastarreche Saguees, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Antonio Hierro Hernández-Mora, Abogado del Estado, membro dell' ufficio legale dello Stato per il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia, in qualità di agenti;

° per il governo italiano, dal professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato;

° per la Commissione delle Comuità europee, dai signori Etienne Lasnet, consigliere giuridico, e Daniel Calleja, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del ricorrente nella causa principale, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Gloria Calvo Díaz, in qualità di agente, e della Commissione, presentate all' udienza del 3 dicembre 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 gennaio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 1 dicembre 1990, pervenuta alla Corte il 14 dicembre seguente, il Tribunal Superior de Justicia della Cantabria (Spagna), ha sollevato ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 3, lett. c), 7, 52, 53 e 56 del Trattato CEE, nonché della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14).

2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia tra il signor Mario Vicente Micheletti e la Delegación del Gobierno della Cantabria. Il signor Micheletti possiede la doppia cittadinanza argentina e italiana, quest' ultima riconosciutagli in forza dell' art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (GURI del 30 giugno 1912), così come modificato dall' art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123 (GURI del 26 aprile 1983), ai cui sensi è cittadino italiano il figlio di padre cittadino o di madre cittadina.

3 Risulta dall' ordinanza di rinvio che al signor Micheletti veniva riconosciuta il 13 gennaio 1989, dal ministero spagnolo dell' Educazione e delle Scienze e in conformità ad un accordo di cooperazione culturale ispano-argentina, l' equipollenza del suo titolo universitario di odontoiatra ottenuto in Argentina. Il 3 marzo seguente, egli chiedeva all' amministrazione spagnola il rilascio della tessera provvisoria di residente comunitario, presentando un passaporto italiano valido rilasciato dal consolato generale d' Italia in Rosario (Argentina). Il 23 dello stesso mese, l' amministrazione spagnola gli rilasciava la tessera richiesta, valida per un periodo di sei mesi.

4 Prima della scadenza di detto periodo, il signor Micheletti chiedeva all' amministrazione spagnola la concessione della tessera definitiva di residente comunitario, al fine di stabilirsi in Spagna come odontoiatra. Poiché tale richiesta veniva respinta, così come il ricorso amministrativo avverso tale decisione, il signor Micheletti presentava ricorso dinanzi al giudice di rinvio onde ottenere l' annullamento del provvedimento amministrativo, il riconoscimento del suo diritto ad ottenere la tessera di residente comunitario al fine di svolgere l' attività lavorativa suddetta e il rilascio delle tessere di residenti ai membri della propria famiglia.

5 E' d' uopo rilevare che il rigetto dell' amministrazione spagnola si fondava sull' art. 9 del Codice civile spagnolo ai cui sensi, in caso di doppia cittadinanza, che non sia quella spagnola, deve prevalere quella corrispondente alla residenza abituale dell' interessato prima del suo arrivo in Spagna, ossia, nel caso di specie, la cittadinanza argentina.

6 Il giudice di rinvio, ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse un' interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se gli artt. 3, lett. c), 7, 52, 53 e 56 del Trattato, nonché la direttiva 73/148/CEE e relative disposizioni di diritto derivato in materia di libera circolazione delle persone e di libertà di stabilimento possano interpretarsi nel senso che sono compatibili con una normativa interna che non riconosca i 'diritti comunitari' inerenti allo status di cittadino di un altro Stato membro della CEE solo per il fatto che l' interessato possegga contemporaneamente la cittadinanza di un paese terzo e questo sia stato il luogo della sua residenza abituale, della sua ultima residenza o della sua residenza effettiva, e pertanto consentano l' applicazione di detta normativa".

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 Con la questione pregiudiziale, il Tribunale di rinvio intende in sostanza accertare se le disposizioni comunitarie in materia di libertà di stabilimento ostino a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un altro Stato membro, che è simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, il diritto di avvalersi della suddetta libertà, per il solo motivo che la legislazione dello Stato ospitante lo considera come cittadino dello Stato terzo.

9 Per risolvere tale questione, occorre rilevare che l' art. 52 del Trattato concede il diritto di stabilimento alle persone aventi lo status di "cittadini di uno Stato membro".

10 La determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario. Non spetta, invece, alla legislazione di uno Stato membro limitare gli effetti dell' attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell' esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato.

11 Non è pertanto ammissibile un' interpretazione dell' art. 52 del Trattato secondo la quale, allorché il cittadino di uno Stato membro è simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, gli altri Stati membri possono subordinare il riconoscimento dello status di cittadino comunitario ad una condizione come la residenza abituale dell' interessato sul territorio del primo Stato.

12 Questa conclusione è tanto più cogente in quanto ammettere detta possiblità avrebbe come conseguenza che il campo di applicazione ratione personae delle norme comunitarie sulla libertà di stabilimento potrebbe variare da uno Stato membro all' altro.

13 In conformità a tale interpretazione, la direttiva 73/148/CEE prevede che gli Stati membri ammettano nel rispettivo territorio le persone di cui all' art. 1 della direttiva stessa dietro semplice presentazione di una carta d' identità o di un passaporto validi (art. 3) e rilascino alle stesse persone, e a quelle di cui all' art. 4, la carta o il permesso di soggiorno soltanto su esibizione del documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio (art. 6).

14 Pertanto, qualora gli interessati presentino uno dei documenti di cui alla direttiva 73/148/CEE al fine di provare il loro status di cittadini di uno Stato membro, gli altri Stati membri non hanno il diritto di contestare detto status per il solo motivo che gli interessati siano simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo la quale, in forza della legislazione dello Stato ospitante, prevale su quella dello Stato membro.

15 La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che le disposizioni di diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento ostano a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un altro Stato membro, che è simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, il diritto di avvalersi di detta libertà per il solo motivo che la legislazione dello Stato ospitante lo considera come cittadino dello Stato terzo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

16 Le spese sostenute dai governi italiano e spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal Superior de Justicia della Cantabria, con ordinanza 1 dicembre 1990, dichiara:

Le disposizioni di diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento ostano a che uno Stato membro neghi ad un cittadino di un altro Stato membro, che è simultaneamente in possesso della cittadinanza di uno Stato terzo, il diritto di

avvalersi di detta libertà per il solo motivo che la legislazione dello Stato ospitante lo considera come cittadino dello Stato terzo.