61990J0286

SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 NOVEMBRE 1992. - ANKLAGEMYNDIGHEDEN CONTRO PETER MICHAEL POULSEN E DIVA NAVIGATION CORP.. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: KRIMINAL- OG SKIFTERETTEN I HJOERRING - DANIMARCA. - CONSERVAZIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA - SALMONE PESCATO NELL'ATLANTICO SETTENTRIONALE AL DI FUORI DELLE ACQUE CHE RIENTRANO NELLA SOVRANITA O NELLA GIURISDIZIONE DEGLI STATI MEMBRI - DIVIETO DI TRASPORTO E DI IMMAGAZZINAMENTO NELLE ACQUE CHE RIENTRANO NELLA SOVRANITA O NELLA GIURISDIZIONE DEGLI STATI MEMBRI - APPLICAZIONE DEL DIVIETO AD UN PESCHERECCIO BATTENTE BANDIERA DI UNO STATO TERZO. - CAUSA C-286/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06019
edizione speciale svedese pagina I-00189
edizione speciale finlandese pagina I-00191


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Pesca ° Conservazione delle risorse del mare ° Misure tecniche di conservazione ° Divieto di trasportare e di immagazzinare a bordo salmone catturato in talune zone non soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ° Applicabilità del divieto ad una nave registrata in un paese terzo ° Esistenza di un legame sostanziale con uno Stato terzo ° Irrilevanza

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3094/86, art. 6, n. 1, lett. b)]

2. Pesca ° Conservazione delle risorse del mare ° Misure tecniche di conservazione ° Divieto di trasportare e di immagazzinare a bordo salmone catturato in talune zone non soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ° Nave registrata in uno Stato terzo ° Equipaggio composto da cittadini di uno Stato membro ° Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 3094/86, art. 6, n. 1, lett. b)]

3. Pesca ° Conservazione delle risorse del mare ° Misure tecniche di conservazione ° Divieto di trasportare e di immagazzinare a bordo salmone catturato in talune zone non soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ° Ambito d' applicazione territoriale con riferimento a navi registrate in uno Stato terzo ° Zona economica esclusiva o acque territoriali di uno Stato membro ° Esclusione ° Acque interne o porto di uno Stato membro ° Inclusione

[Regolamento del Consiglio n. 3094/86, art. 6, n. 1, lett. b)]

4. Pesca ° Conservazione delle risorse del mare ° Misure tecniche di conservazione ° Divieto di trasportare e di immagazzinare a bordo salmone catturato in talune zone non soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ° Confisca di un carico di salmone conservato a bordo nonostante il divieto ° Applicabilità ad una nave registrata in uno Stato terzo e di proprietà di una società avente sede in detto Stato ° Presupposto ° Presenza della nave nelle acque interne o in un porto di uno Stato membro

[Regolamento del Consiglio n. 3094/86, art. 6, n. 1, lett. b)]

5. Pesca ° Conservazione delle risorse del mare ° Misure tecniche di conservazione ° Divieto di trasportare e di immagazzinare a bordo salmone catturato in talune zone non soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ° Applicazione nei confronti di navi di paesi terzi che si siano rifugiate in un porto di uno Stato membro in una situazione di emergenza ° Mancanza di norme comunitarie ° Valutazione spettante al giudice nazionale nel rispetto del diritto internazionale

[Regolamento del Consiglio n. 3094/86, art. 6, n. 1, lett. b)]

Massima


1. Una nave registrata in uno Stato terzo non può venir trattata, sotto il profilo dell' applicazione dell' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3094/86, che vieta, nell' ambito delle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, il trasporto e l' immagazzinamento a bordo di salmone catturato in talune zone non soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, come una nave che ha la nazionalità di uno Stato membro in quanto presenta un nesso sostanziale con detto Stato membro.

2. L' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3094/86, che vieta, nell' ambito delle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, il trasporto e l' immagazzinamento a bordo di salmone catturato in talune zone non soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, non può essere applicato al capitano e agli altri membri dell' equipaggio di una nave registrata in uno Stato terzo per il solo fatto che sono cittadini di uno Stato membro, indipendentemente dallo Stato nel quale la nave è registrata e dalla zona marittima in cui si trova.

3. L' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3094/86, che vieta, nell' ambito delle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, il trasporto e l' immagazzinamento a bordo di salmone catturato in talune zone non soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, non può essere applicato ad una nave, registrata in uno Stato terzo non aderente alla convenzione per la conservazione del salmone nell' Atlantico settentrionale, che si trovi in mare aperto. Questa disposizione non può neppure essere applicata ad una tal nave quando essa attraversi la zona economica esclusiva o le acque territoriali di uno Stato membro nell' esercizio del suo diritto di transito inoffensivo. Viceversa, essa può, in linea di principio, essere applicata quando la nave si trovi nelle acque interne o in un porto di uno Stato membro.

4. Il giudice di uno Stato membro può, di norma, disporre la confisca di un carico di salmone pescato nelle zone contemplate dall' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3094/86, che vieta, nell' ambito delle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, il trasporto e l' immagazzinamento a bordo di salmone catturato in talune zone non soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, trasportato provvisoriamente nelle acque soggette alla giurisdizione della Comunità e conservato a bordo di una nave registrata in uno Stato terzo e di proprietà di una società avente sede in detto Stato, solo se la nave si trova nelle acque interne o in un porto di uno Stato membro.

5. Il diritto comunitario non contiene alcuna norma relativa al rispetto dell' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3094/86, che vieta, nell' ambito delle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, il trasporto e l' immagazzinamento a bordo di salmone catturato in talune zone non soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, con riferimento a navi di paesi terzi che si siano rifugiate in un porto di uno Stato membro in una situazione di emergenza. Spetta al giudice nazionale valutare, conformemente al diritto internazionale, le conseguenze giuridiche che scaturiscono da tale situazione.

Parti


Nel procedimento C-286/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Kriminal- og Skifteret di Hjoerring, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Anklagemyndigheden (Pubblico Ministero)

e

Peter Michael Poulsen,

Diva Navigation Corp.,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 288, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor Peter Michael Poulsen e per la Diva Navigation Corp., dagli avv.ti B. Nielsen e C. Dyvig, del foro di Copenaghen;

° per il governo danese, dal signor J. Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

° per la Commissione, dai signori R.C. Fischer e H.P. Hartvig, consiglieri giuridici, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Peter Michael Poulsen e della Diva Navigation Corp., del governo danese, rappresentato dai signori J. Molde e T. Lehmann, direttore presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, e della Commissione, all' udienza del 21 gennaio 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 31 marzo 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 10 agosto 1990, giunta alla Corte il successivo 19 settembre, il Kriminal- og Skifteret di Hjoerring (in prosieguo: il "Kriminal- og Skifteret"), ha sottoposto alla Corte, in virtù dell' art. 177 del Trattato CEE, cinque questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 288, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento").

2 Dette questioni sono insorte nell' ambito di una controversia tra l' Anklagemyndighed (Pubblico Ministero danese) e il signor Peter Michael Poulsen (in prosieguo: il "signor Poulsen") e la Diva Navigation Corp. (in prosieguo: la "Diva Navigation"), denunciati perché l' equipaggio del peschereccio Onkel Sam, del quale il signor Poulsen è capitano e la Diva Navigation proprietaria, ha conservato, trasportato e immagazzinato a bordo salmone pescato nell' Atlantico settentrionale in contravvenzione al regolamento.

3 L' Onkel Sam è registrato a Panama e batte bandiera panamense. E' di proprietà della Diva Navigation, società di diritto panamense, della quale un cittadino danese detiene tutte le azioni. Il signor Poulsen è capitano di detto peschereccio; come tutto l' equipaggio, è cittadino danese e viene remunerato in Danimarca. Il porto di rilascio abituale del peschereccio è un porto danese.

4 All' inizio dell' anno 1990, l' Onkel Sam ha pescato 22 332 kg di salmone nell' Atlantico settentrionale fuori delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri. Era diretto in Polonia per vendervi il carico, allorché, per un' avaria al carburatore e per le avverse condizioni meteorologiche, il capitano decideva di dirigersi verso un porto danese per le necessarie riparazioni. Mentre l' Onkel Sam era attraccato in detto porto, subiva un' ispezione del servizio danese di controllo della pesca, il carico veniva confiscato e venduto sul mercato danese e il capitano e il proprietario venivano denunciati dinanzi al Kriminal- og Skifteret per contravvenzione all' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento.

5 Secondo il tenore dell' art. 1, detto regolamento riguarda la cattura e lo sbarco delle risorse alieutiche di tutte le acque marittime comprese nei limiti della sovranità o della giurisdizione degli Stati membri e rientranti nelle zone designate dal regolamento con i nn. 1-8.

6 In deroga a questa norma, l' art. 6, n. 1, del regolamento stabilisce, per il salmone e la trota di mare, che, anche se detti pesci sono stati catturati fuori dalle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di detti Stati membri nelle zone 1, 2, 3 e 4, come delimitate all' art. 1, non possono esser conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono subito venir ributtati a mare.

7 Incerto se detta norma dovesse applicarsi nella fattispecie, il Kriminal- og Skifteret ha sottoposto alla Corte le seguenti cinque questioni pregiudiziali:

"1) Se il divieto sancito dall' art. 6 del regolamento n. 3094/86 debba essere interpretato nel senso che si applica a tutti i capitani ed eventualmente a (tutti) gli altri membri dell' equipaggio, che siano cittadini comunitari, indipendentemente dal paese in cui il peschereccio in causa è registrato e di cui batte bandiera e indipendentemente dal luogo in cui il peschereccio si trova.

2) Se il divieto sancito dall' art. 6 del regolamento n. 3094/86 debba essere interpretato nel senso che si applica ai proprietari di un paese terzo, le cui catture siano introdotte solo provvisoriamente nel territorio comunitario.

In caso di soluzione della prima questione nel senso che il divieto di cui all' art. 6 non si applica alle catture effettuate da cittadini comunitari se si trovano in alto mare a bordo di pescherecci registrati in un paese terzo, si invita la Corte a risolvere la seguente questione:

3) Se si debba rispettare la registrazione in un paese terzo di un peschereccio che opera in violazione del regolamento n. 3094/86 e ritenere perciò inapplicabile il divieto di cui all' art. 6, quando risulti:

° che il peschereccio è di proprietà di una società panamense, il cui capitale azionario è interamente detenuto da un cittadino comunitario;

° che il capitano e gli altri membri dell' equipaggio sono tutti cittadini comunitari;

° che il peschereccio è gestito a partire da un Paese della Comunità;

° e che, fra una spedizione di pesca e l' altra, è normalmente ormeggiato in un porto della Comunità.

4) In caso di soluzione positiva della questione precedente, si chiede di precisare, in quale ambito un peschereccio, registrato in un paese terzo, sia colpito dal divieto di trasportare e di conservare il salmone catturato nell' Atlantico settentrionale:

a) Quando si trova nel territorio di pesca della Comunità?

b) Quando si trova nelle acque territoriali di uno Stato membro?

c) Quando si trova nelle acque interne marittime di uno Stato membro?

d) Mai?

5) In caso di soluzione positiva della terza questione e di soluzione della quarta questione nel senso che si applica il divieto di trasportare e conservare salmone pescato nell' Atlantico settentrionale, si chiede di precisare in quale misura il diritto comunitario contenga norme per l' applicazione del divieto nei confronti dei pescherecci di paesi terzi che si sono rifugiati in un porto della Comunità perché si trovano in istato di necessità.

Se sia rilevante al riguardo il fatto che lo stato di necessità si sia verificato all' interno o all' esterno della zona di applicazione geografica del divieto".

8 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate dalle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati qui appresso solo se necessari per comprendere il ragionamento della Corte.

9 In primo luogo, si deve premettere che le competenze della Comunità devono venir esercitate nel rispetto del diritto internazionale e che, perciò, il summenzionato art. 6 va interpretato, e la sua sfera d' applicazione circoscritta, alla luce delle norme pertinenti del diritto marittimo internazionale.

10 A questo proposito, si deve tener conto, in particolare, delle Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 sul mare territoriale e sulla zona contigua (Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite, vol. 516, pag. 205), sull' alto mare (Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite, vol. 450, pag. 11) e sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell' alto mare (Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite, vol. 559, pag. 285), in quanto codificano norme generali sancite dalle consuetudini internazionali, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 10 novembre 1982 sul diritto marittimo (Terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo ° Documenti ufficiali, vo. XVII, 1984, Doc. A/Conf. 62/122 e corr., pagg. 157-231, in prosieguo: la "Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo"), convenzione che non è entrata in vigore, ma che contiene numerose disposizioni considerate espressione dello stato attuale del diritto internazionale consuetudinario (v. sentenze Corte internazionale di giustizia 12 ottobre 1984, causa per la delimitazione della frontiera marittima nella regione del golfo del Maine, Canada/Stati Uniti d' America, C.I.G. Racc. 1984, pag. 294, par. 94; 3 giugno 1985, causa della piattaforma continentale, Jamahiriya araba libica/Malta, C.I.G. Racc. 1985, pag. 30, par. 27; 27 giugno 1986, causa delle attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro questo Stato, Nicaragua/Stati Uniti d' America, merito, C.I.G. Racc. 1986, pagg. 111-112, par. 212 e 214).

11 Si deve sottolineare, inoltre, che il divieto in questione ha lo scopo di tutelare le specie protette. In particolare si fonda su una convenzione multilaterale stipulata nel 1982 dalla Comunità, cioè la convenzione per la conservazione del salmone nell' Atlantico settentrionale (GU L 378, pag. 25), che vieta la pesca di detta specie oltre i limiti delle zone di giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca. Detta convenzione si è ispirata all' obbligo di tutti i membri della Comunità internazionale di cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare aperto, contemplato dall' art. 118 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo. D' altro canto, si deve notare che l' art. 6 della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell' alto mare riconosce l' interesse degli Stati costieri alle risorse biologiche nella parte di mare aperto adiacente alle loro acque territoriali. Tenuto conto delle finalità del divieto enunciato all' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento, si deve interpretare detta disposizione in modo da conferirle, nei limiti del diritto internazionale, il massimo effetto utile.

Sulla nazionalità della nave

12 Con la terza questione, il giudice nazionale vuol sapere se una nave, registrata in uno Stato terzo può venir trattata, ai fini dell' applicazione dell' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento, come nave battente bandiera di uno Stato membro in quanto presenta un nesso sostanziale con detto Stato membro.

13 Per risolvere questo punto, si deve osservare che, in virtù del diritto internazionale, una nave ha in linea di massima una sola nazionalità, vale a dire quella dello Stato nel quale è registrata (v. in particolare gli artt. 5 e 6 della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sull' alto mare, nonché gli artt. 91 e 92 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo).

14 Da detta norma consegue che uno Stato membro non può trattare come nave battente la sua bandiera una nave già registrata in uno Stato terzo e che, quindi, ha la nazionalità di detto Stato.

15 Il fatto che l' unico nesso tra nave e Stato del quale ha la nazionalità sia la formalità amministrativa della registrazione non è tale da paralizzare l' applicazione di detta norma. Infatti spetta allo Stato che per primo ha conferito la propria nazionalità determinare in modo sovrano le condizioni del conferimento della nazionalità (v. in particolare l' art. 5 della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sull' alto mare, nonché l' art. 91 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo).

16 Dalle considerazioni di cui sopra consegue che si deve risolvere la terza questione dichiarando che una nave registrata in uno Stato terzo non può venir trattata, sotto il profilo dell' applicazione dell' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, come nave che ha la nazionalità di uno Stato membro in quanto presenta un nesso sostanziale con detto Stato membro.

Sull' applicabilità dell' art. 6 ai cittadini di uno Stato membro imbarcati su una nave battente bandiera di uno Stato terzo

17 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede se l' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento possa applicarsi al capitano e agli altri membri dell' equipaggio in quanto cittadini di uno Stato membro, senza tener conto dello Stato nel quale è registrata la nave né della zona marittima nella quale si trova.

18 A questo proposito, si deve sottolineare che la legge applicabile all' attività dell' equipaggio non dipende dalla cittadinanza dei membri dell' equipaggio, ma dallo Stato nel quale è registrata la nave e, eventualmente, dalla zona marittima nella quale si trova la nave stessa.

19 D' altro canto, nessun elemento nel testo o nella motivazione del regolamento consente di supporre che la Comunità ha inteso imporre, nell' esercizio della sua giurisdizione ratione personae, obblighi ai cittadini comunitari.

20 Si deve perciò risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca, non può esser applicato al capitano ed agli altri membri dell' equipaggio in quanto cittadini di uno Stato membro, indipendentemente dallo Stato nel quale la nave è registrata e dalla zona marittima nella quale si trova la nave stessa.

Sull' applicabilità dell' art. 6 nelle varie zone marittime

21 Con la quarta questione, il giudice nazionale chiede alla Corte di stabilire le zone marittime nelle quali l' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento va applicato ad una nave registrata in uno Stato terzo.

22 Per risolvere questa questione, si deve sottolineare che la summenzionata disposizione non può essere applicata ad una nave registrata in uno Stato terzo che si trovi in mare aperto, in quanto detta nave in linea di massima è disciplinata in quel momento solo dalla legge del paese di cui batte bandiera.

23 E' vero che la Comunità ha stipulato, nel 1982, la convenzione per la conservazione del salmone nell' Atlantico settentrionale ricordata in precedenza. Tuttavia, detta convenzione non è opponibile agli Stati non firmatari e, quindi, non può applicarsi alle navi registrate in questi Stati.

24 Quanto alle altre zone marittime, si deve osservare che la Comunità ha competenza ad adottare un regolamento che dichiara illegittimi il trasporto e l' immagazzinamento, nella zona economica esclusiva, nelle acque territoriali, nelle acque dell' interno e nei porti degli Stati membri, di salmone pescato nelle zone elencate all' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento.

25 Tuttavia, la giurisdizione dello Stato costiero in talune di dette zone non è assoluta. Ad esempio, anche se le acque territoriali rientrano nella sovranità dello Stato costiero, questo deve rispettarvi il diritto di transito inoffensivo delle navi che battono bandiera di altri Stati (artt. 14-23 della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sulle acque territoriali e sulla zona contigua; artt. 17-32 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo). Quanto alla zona economica esclusiva, le competenze dello Stato costiero devono venir esercitate nel rispetto in particolare della libertà di navigazione (v. art. 58, n. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo).

26 Ne consegue che la disciplina comunitaria non può venir applicata nei confronti di una nave registrata in uno Stato terzo e che naviga nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, giacché detta nave gode in detta zona della libertà di navigazione.

27 Nemmeno può applicarsi nei confronti di una nave analoga che transiti nelle acque territoriali di uno Stato membro se detta nave si limita ad avvalersi in dette acque del suo diritto di transito inoffensivo.

28 Si può invece applicare la normativa comunitaria se la nave si trova in acque interne o, più particolarmente, in un porto di uno Stato membro, ove in linea di principio è soggetta alla legge di detto Stato.

29 Per questi motivi si deve risolvere la quarta questione dichiarando che l' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094 che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca, può di norma venir applicato ad una nave registrata in uno Stato terzo solo se detta nave si trova nelle acque interne o in un porto di uno Stato membro.

Sulla possibilità di confisca del carico

30 Emerge dall' ordinanza di rinvio che, con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se può disporre la confisca di un carico di salmone pescato nelle zone contemplate all' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento, trasportato a bordo di una nave registrata in uno Stato terzo e proprietà di una società avente sede in detto Stato, qualora il carico sia solo in transito nelle acque soggette alla giurisdizione della Comunità.

31 Anzitutto va rilevato che la confisca di un carico di pesce rientra nel novero di misure che gli Stati membri devono contemplare per garantire l' osservanza della disciplina comunitaria, privando i contravventori del vantaggio economico che traggono da un' eventuale inosservanza. La confisca è dunque una misura accessoria alla quale si può ricorrere solo se è stata commessa un' infrazione alla disciplina comunitaria.

32 Si deve poi sottolineare che, come si desume dalla soluzione data alle questioni precedenti, tanto la cittadinanza del proprietario della nave quanto il carattere provvisorio della presenza del carico nelle acque soggette alla giurisdizione comunitaria sono irrilevanti sotto il profilo dell' illegittimità del trasporto.

33 Infine, si deve osservare che, dal momento che il divieto di trasportare e di immagazzinare il salmone pescato nelle acque contemplate dall' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento può in linea di massima esser applicato ad una nave registrata in uno Stato terzo se la nave non si trova nelle acque interne o in un porto di uno Stato membro, la confisca del carico trasportato provvisoriamente nelle acque soggette alla giurisdizione della Comunità può esser disposta solo in questi frangenti.

34 Di conseguenza, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che il giudice nazionale può, di norma, disporre la confisca di un carico di salmone pescato nelle zone contemplate dall' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca, trasportato provvisoriamente nelle acque soggette alla giurisdizione della Comunità e conservato a bordo di una nave registrata in uno Stato terzo e di proprietà di una società avente sede in detto Stato, solo se la nave si trova nelle acque interne o in un porto di uno Stato membro.

Sull' esistenza di norme comunitarie per i casi di emergenza

35 Con la quinta questione, il giudice nazionale chiede se il diritto comunitario contenga norme relative al rispetto del divieto sancito dall' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento nei confronti di navi di paesi terzi che hanno attraccato in un porto di uno Stato membro in situazioni di emergenza.

36 A questo proposito, si deve constatare che nessuno dei regolamenti adottati dal Consiglio per istituire od applicare un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca contiene disposizioni che consentano ad una nave in situazione di emergenza di sottrarsi al divieto.

37 D' altro canto, la questione delle conseguenze giuridiche della situazione di emergenza non riguarda la determinazione della sfera d' applicazione della disciplina comunitaria, bensì la messa in atto di detta disciplina da parte delle autorità degli Stati membri.

38 Così stando le cose, spetta al giudice nazionale valutare, conformemente al diritto internazionale, le conseguenze giuridiche che scaturiscono, per l' applicazione dell' art. 6 già ricordato, dalla situazione di emergenza nella quale si è trovata una nave di uno Stato terzo.

39 Di conseguenza, si deve risolvere la quinta questione dichiarando che il diritto comunitario non contiene norme in materia del rispetto del divieto sancito dall' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca, nei confronti delle navi di paesi terzi che hanno attraccato nel porto di uno Stato membro costrette da una situazione di emergenza. Spetta al giudice nazionale valutare, conformemente al diritto internazionale, le conseguenze giuridiche che scaturiscono da siffatta situazione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

40 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Kriminal- og Skifteret, con ordinanza 10 agosto 1990, dichiara:

1) Una nave registrata in uno Stato terzo non può venir trattata, sotto il profilo dell' applicazione dell' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, come nave che ha la nazionalità di uno Stato membro in quanto presenta un nesso sostanziale con detto Stato membro.

2) L' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca, non può esser applicato al capitano ed agli altri membri dell' equipaggio in quanto cittadini di uno Stato membro, indipendentemente dallo Stato nel quale la nave è registrata e dalla zona marittima nella quale si trova la nave stessa.

3) L' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca, può di norma venir applicato ad una nave registrata in uno Stato terzo solo se detta nave si trova nelle acque interne o in un porto dello Stato membro.

4) Il giudice nazionale può, di norma, disporre la confisca di un carico di salmone pescato nelle zone contemplate dall' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca, trasportato provvisoriamente nelle acque soggette alla giurisdizione della Comunità e conservato a bordo di una nave registrata in uno Stato terzo e di proprietà di una società avente sede in detto Stato, solo se la nave si trova nelle acque interne o in un porto di uno Stato membro.

5) Il diritto comunitario non contiene norme in materia del rispetto del divieto sancito dall' art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca, nei confronti delle navi di paesi terzi che hanno attraccato nel porto di uno Stato membro costrette da una situazione di emergenza. Spetta al giudice nazionale valutare, conformemente al diritto internazionale, le conseguenze giuridiche che scaturiscono da siffatta situazione.