61990J0003

SENTENZA DELLA CORTE DEL 26 FEBBRAIO 1992. - M. J. E. BERNINI CONTRO MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COLLEGE VAN BEROEP STUDIEFINANCIERING - PAESI BASSI. - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE - ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO - SOSTEGNO FINANZIARIO AGLI STUDI. - CAUSA C-3/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-01071


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Nozione - Esistenza di un rapporto di lavoro - Esercizio di attività reali ed effettive - Lavoratore tirocinante nell' ambito di una formazione professionale - Inclusione

(Trattato CEE, art. 48; regolamento del Consiglio n. 1612/68)

2. Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Nozione - Persona che intraprende degli studi dopo aver svolto un' attività lavorativa - Mantenimento dello status di lavoratore - Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2)

3. Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Nozione - Sussidio concesso agli studenti per il sostentamento e la formazione - Concessione ai figli di un lavoratore cittadino di un altro Stato membro - Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2)

Massima


1. La nozione di lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68 ha portata comunitaria e non va interpretata restrittivamente. Deve essere considerata lavoratore ogni persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è il fatto che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore e sotto la direzione di un' altra persona, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione. Il fatto che la produttività di un tirocinante è scarsa, che egli effettua solo un numero ridotto di ore di lavoro settimanali e che, di conseguenza, percepisce solo una retribuzione limitata non osta a che lo status di lavoratore ai sensi delle predette disposizioni sia riconosciuto al cittadino di uno Stato membro che effettua un tirocinio nell' ambito di una formazione professionale in un altro Stato membro quando il tirocinio si svolge secondo le modalità di un' attività reale ed effettiva.

2. Un lavoratore migrante che lascia volontariamente il posto di lavoro per dedicarsi, dopo un certo periodo di tempo, a studi a tempo pieno nel paese del quale è cittadino dev' essere considerato conservare lo status di lavoratore e può, come tale, fruire dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 purché sussista una relazione fra la sua precedente attività lavorativa e gli studi di cui trattasi.

3. Un sussidio per gli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce, per un lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 quando il lavoratore continua a provvedere al sostentamento del figlio. In tal caso il figlio può avvalersi di detta disposizione per ottenere il sussidio se, in base al diritto nazionale, questo è concesso direttamente allo studente. La concessione del sussidio dev' essere subordinata alle stesse condizioni che valgono per i figli dei lavoratori nazionali, ed in particolare non può essere imposta una condizione di residenza che gli studenti nazionali non sono tenuti a soddisfare.

Parti


Nel procedimento C-3/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep Studiefinanciering (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

sig.ra M.J.E. Bernini

e

Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 48 del Trattato CEE e degli artt. 7, n. 2, e 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo olandese, dal sig. H.J. Heinemann, segretario generale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo francese, dal sig. P. Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici, in qualità di agente, e dal sig. C. Chavance, in qualità di agente supplente;

- per il governo italiano, dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato, in qualità di agente;

- per il governo danese, dal sig. J. Molde, consigliere giuridico, in qualità di agente;

- per il governo belga, dal sig. P. Busquin, del ministero della Previdenza sociale, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della sig.ra Bernini, del governo olandese, rappresentato dal sig. De Zwaan, in qualità di agente, del governo italiano e della Commissione, presentate all' udienza del 28 maggio 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 luglio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 22 dicembre 1989, giunta in cancelleria il 5 gennaio 1990, il College van Beroep Studiefinanciering ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 48 del Trattato CEE e degli artt. 7, n. 2, e 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la sig.ra M.J.E. Bernini, attrice nella causa principale, ed il Minister van Onderwijs en Wetenschappen, convenuto nella causa principale, relativamente ad una domanda di sussidio finanziario presentata dalla sig.ra Bernini in base alla Wet op de Studiefinanciering (legge olandese sui sussidi per gli studi del 24 aprile 1986, in prosieguo: la "WSF").

3 Emerge dall' ordinanza di rinvio che la sig.ra Bernini, cittadina italiana, risiede nei Paesi Bassi dall' età di due anni, cioè dal 1964. E' pacifico che il padre, pure cittadino italiano, è un lavoratore migrante ai sensi del Trattato CEE e del regolamento n. 1612/68. Dopo aver frequentato nei Paesi Bassi i cicli scolastici primario e secondario, la sig.ra Bernini ha ivi seguito un corso di formazione professionale, nel cui ambito ha svolto durante dieci settimane, tra il marzo e il maggio 1985, mansioni retribuite come tirocinante nel reparto "progetti e preparazione" di un mobilificio di Haarlem.

4 Nel novembre 1985 la sig.ra Bernini ha iniziato studi di architettura presso l' università di Napoli e, nel luglio 1986, ha presentato al Minister van Onderwijs en Wetenschappen (in prosieguo: il "ministro") una domanda di sussidio per gli studi a norma della WSF.

5 La domanda è stata respinta. E' stato pure disatteso dal ministro un reclamo contro la decisione negativa segnatamente per il motivo che la sig.ra Bernini non poteva esser equiparata ad un cittadino olandese sotto il profilo del regime di sussidi istituito dalla WSF in quanto, a giudizio del ministro, essa non risiedeva nei Paesi Bassi, bensì in Italia. E' pacifico che un cittadino olandese che avesse studiato architettura nella stessa università frequentata dalla sig.ra Bernini avrebbe potuto fruire di un sussidio a norma di detta legge.

6 Visto l' esito del reclamo, la sig.ra Bernini adiva con ricorso il College van Beroep Studiefinanciering (giudice d' ultimo grado in materia di concessione di sussidi in base alla WSF). Dinanzi a detto tribunale la sig.ra Bernini ha sostenuto di aver acquisito lo status di lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE grazie al tirocinio effettuato e che le spettava quindi un sussidio per gli studi in base alla WSF che, a suo giudizio, doveva considerarsi vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

7 La sig.ra Bernini ha pure sostenuto che l' art. 12 del regolamento n. 1612/68 le conferiva diritto al sussidio per gli studi in quanto figlia di lavoratore migrante ed, infine, che il versamento ad essa stessa di un sussidio per gli studi costituiva un vantaggio sociale per il padre ai sensi dell' art. 7, n. 2, di detto regolamento.

8 Così stando le cose, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte di giustizia non si sia pronunciata, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

"1) Se chi, come la sig.ra Bernini, si trovi in una situazione per cui, dopo aver lavorato come tirocinante presso un' impresa in uno Stato membro (nel presente caso nei Paesi Bassi), si reca in seguito a studiare nello Stato membro di cui è cittadino, vada considerato un lavoratore migrante che rientra nel campo d' applicazione degli artt. 48 e 49 del Trattato CEE e del regolamento (CEE) n. 1612/68.

2) Se la giurisprudenza della Corte nelle sentenze 21 giugno 1988, causa 39/86 (Lair) e causa 197/86 (Brown), vada intesa nel senso che il lavoratore migrante, in un caso come quello in esame, in cui si deve ritenere sussista (qualche) nesso di contenuto fra il lavoro (reale ed effettivo) in precedenza svolto e gli studi successivamente seguiti dal lavoratore, conserva lo status di lavoratore migrante ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE nonché dell' art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 anche qualora non sia rimasto involontariamente disoccupato (ad esempio, quando di sua spontanea volontà abbia lasciato il precedente lavoro per andare a studiare) e qualora dopo la fine dell' attività in precedenza svolta abbia intrapreso gli studi non immediatamente, ma solo dopo un certo tempo.

3) In base a quali criteri si debba stabilire se il figlio del cittadino di uno Stato membro il quale lavori o abbia lavorato nel territorio di un altro Stato membro 'risieda' in questo altro Stato membro ai sensi dell' art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68. Se il figlio il quale, in relazione col compimento degli studi, dimori per alcuni anni fuori di detto altro Stato membro, possa cionondimeno essere considerato tuttora residente nello stesso Stato membro.

4) Se il diritto comunitario implichi che uno Stato membro (come i Paesi Bassi) il quale offra ai figli dei lavoratori suoi cittadini, a determinate condizioni, la possibilità, sotto l' aspetto finanziario, di seguire in un altro Stato membro determinati studi senza porre perciò il requisito della residenza nello Stato membro d' origine (Paesi Bassi), debba offrire tale possibilità, alle stesse condizioni, del pari ai figli dei lavoratori degli altri paesi comunitari occupati in detto Stato membro, anche se con ciò, per quanto riguarda i figli stessi, dopo l' inizio degli studi non si possa più parlare di 'residenza' in tale Stato membro ai sensi dell' art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68. Se il requisito della residenza nello Stato membro ospitante, prescritto per il figlio di un lavoratore comunitario, non debba quindi più valere ai fini dell' applicazione dell' art. 12, giacché tale applicazione sarebbe altrimenti in contrasto con quanto stabilisce l' art. 48 del Trattato CEE.

5) Se il sussidio per gli studi (come quello contemplato dalla WSF - legge olandese sui sussidi per gli studi) a favore del figlio di un lavoratore ai sensi dell' art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 possa essere considerato un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, dello stesso regolamento nella situazione in cui il lavoratore dovrebbe altrimenti accollarsi, in tutto o in parte, la spesa per il mantenimento e gli studi del figlio stesso ed in cui perciò il sussidio consente manifestamente al lavoratore un risparmio.

Qualora la questione debba essere risolta in senso affermativo, se ciò implichi che il figlio di tale lavoratore possa far valere un proprio diritto al sussidio per gli studi nel caso in cui la normativa nazionale dello Stato membro (come la WSF olandese) attribuisca il diritto unicamente al figlio studente e non al genitore lavoratore. Se si tratti quindi di un diritto perfetto al sussidio per gli studi, o ad esempio solo di un diritto che dipende dalla misura in cui il finanziamento degli studi del figlio costituisce un manifesto risparmio per il lavoratore. Se in proposito sia rilevante che lo studente figlio risieda nello Stato membro in cui il genitore lavoratore è occupato, qualora la normativa nazionale di questo Stato membro (come la WSF olandese) non prescriva il requisito della residenza nello Stato membro per i figli dei propri lavoratori nazionali".

9 Con lettera 1 marzo 1991, il presidente facente funzione del College van Beroep Studiefinanciering ha informato la Corte del fatto che, in seguito alla sentenza 13 novembre 1990, Di Leo (causa C-308/89, Racc. pag. I-4185), il ministro aveva modificato il suo atteggiamento e riteneva che, come figlia di lavoratore migrante, alla sig.ra Bernini spettava una borsa di studio. La lettera precisa comunque che il giudice a quo desidera veder risolte in modo quanto più possibile esauriente le questioni pregiudiziali "ancora in sospeso" sollevate nella presente causa. Inoltre, all' udienza, l' agente del governo olandese ha fatto presente che il sussidio per gli studi richiesto dalla sig.ra Bernini le era stato concesso e versato.

10 Nonostante alla sig.ra Bernini sia stata concessa la borsa richiesta, non emerge né dalla citata lettera del giudice a quo né dalle osservazioni presentate all' udienza che essa abbia rinunciato agli atti. Ne consegue che la causa è sempre pendente dinanzi al giudice a quo e questi deve emettere una sentenza che può tener conto di una pronuncia pregiudiziale.

11 Spetta al giudice nazionale valutare la pertinenza delle questioni di diritto sollevate dalla controversia e la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini dell' emananda decisione (v., in particolare, sentenza 21 aprile 1988, Pardini, causa 338/85, punto 8 della motivazione, Racc. pag. 2041). A questo proposito emerge dalla lettera summenzionata del giudice a quo che questi ritiene che la soluzione della terza e della quarta questione può desumersi dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza 13 novembre 1990, Di Leo, già ricordata. Esso desidera invece una soluzione espressa delle altre questioni sollevate. Di conseguenza, è necessario risolvere solo la prima, la seconda e la quinta questione del giudice a quo.

12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

13 Con la prima questione, il giudice a quo chiede se un cittadino di uno Stato membro che abbia lavorato in un altro Stato membro come tirocinante nell' ambito di una formazione professionale vada qualificato lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE e del regolamento n. 1612/68.

14 Si deve ricordare preliminarmente che, secondo una costante giurisprudenza, la nozione di lavoratore ha portata comunitaria e non va interpretata restrittivamente. Per essere qualificato lavoratore, un soggetto deve svolgere attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è il fatto che una persona fornisca per un certo periodo di tempo, a favore e sotto la direzione di un' altra persona, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una retribuzione (v., in particolare, sentenza 21 giugno 1988, Brown, causa 197/86, punto 21 della motivazione, Racc. pag. 3205).

15 Come la Corte ha affermato nella sentenza 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, punti 19-21 della motivazione (causa 66/85, Racc. pag. 2121), una persona che effettua un tirocinio nell' ambito di una formazione professionale deve considerarsi lavoratore se il tirocinio si svolge secondo le modalità di un' attività retribuita reale ed effettiva.

16 Questa conclusione non può venir infirmata dal fatto che la produttività di un tirocinante è scarsa, che egli effettua solo un numero ridotto di ore di lavoro settimanali e che, quindi, percepisce solo una retribuzione limitata (v. sentenza 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, già citata, punto 21 della motivazione, e sentenza 31 maggio 1989, Bettray, causa 344/87, punto 15 della motivazione, Racc. pag. 1621). Tuttavia si deve rilevare che, siccome un tirocinio effettuato nell' ambito di una formazione professionale è destinato soprattutto a migliorare la capacità professionale, il giudice nazionale ha facoltà, allorché valuta il carattere reale ed effettivo delle prestazioni di cui trattasi, di accertare, tra gli altri elementi di fatto, se l' interessato abbia compiuto un numero di ore di tirocinio sufficiente per familiarizzarsi con il lavoro.

17 Si deve perciò risolvere la prima questione dichiarando che un cittadino di uno Stato membro che abbia lavorato in un altro Stato membro nell' ambito di una formazione professionale deve considerarsi lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE e del regolamento n. 1612/68 se ha fornito prestazioni in contropartita delle quali ha percepito una retribuzione, purché le sue attività siano reali ed effettive.

Sulla seconda questione

18 Con la seconda questione, il giudice a quo vuol sapere se un lavoratore migrante conservi lo status di lavoratore ed abbia quindi diritto ai vantaggi garantiti dall' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 se lascia volontariamente il posto di lavoro nel paese ospitante per dedicarsi, dopo un certo periodo di tempo, a studi a tempo pieno aventi una certa relazione con la sua precedente attività lavorativa.

19 Si deve ricordare che, nel campo dei sussidi per l' istruzione universitaria la Corte ha già stabilito che, salvo in caso di disoccupazione involontaria, la conservazione dello status di lavoratore è subordinata alla relazione tra l' attività lavorativa svolta in precedenza e gli studi intrapresi (sentenza 21 giugno 1988, Lair, causa 39/86, punto 37 della motivazione, Racc. pag. 3161). Spetta al giudice nazionale valutare se il complesso delle attività lavorative svolte in precedenza nello Stato membro ospitante, interrotte o no da periodi di formazione, di riconversione o di riciclaggio, abbia una relazione con l' oggetto degli studi di cui trattasi. A questo proposito, il giudice deve tener conto dei vari elementi utili a detta valutazione, come la natura e la diversità delle attività svolte e la durata del periodo intercorso tra la fine di dette attività e l' inizio degli studi.

20 Quanto all' argomento svolto dal governo danese secondo il quale un lavoratore che lascia lo Stato membro ospitante per continuare gli studi nello Stato membro di cui è cittadino non può fruire delle disposizioni dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, va ricordato che, se uno Stato membro offre ai lavoratori nazionali una borsa di studio per frequentare corsi in un altro Stato membro, questa possibilità dev' essere estesa ai lavoratori comunitari stabiliti nel suo territorio (v. sentenza 27 settembre 1988, Matteucci, causa 235/87, punto 16 della motivazione, Racc. pag. 5589). Come emerge dalla sentenza 13 novembre 1990, Di Leo, già citata, il fatto che gli studi si svolgono nello Stato del quale l' interessato è cittadino è irrilevante sotto questo profilo.

21 Si deve perciò risolvere la seconda questione del giudice a quo dichiarando che un lavoratore migrante che lascia volontariamente il posto di lavoro per dedicarsi, dopo un certo periodo di tempo, a studi a tempo pieno nel paese del quale è cittadino, conserva lo status di lavoratore purché sussista una certa relazione tra la sua precedente attività lavorativa e gli studi di cui trattasi.

Sulla quinta questione

22 Con la quinta questione il giudice a quo chiede se la concessione di un sussidio per gli studi al figlio di un lavoratore migrante costituisca per il lavoratore migrante un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 qualora il lavoratore continui a provvedere al sostentamento di detto figlio. In caso affermativo, chiede se il figlio possa basarsi sulla stessa disposizione per far valere un proprio diritto al detto sussidio allorché la normativa nazionale dispone che tale provvidenza è concessa direttamente allo studente e se, a questo proposito, il luogo di residenza del figlio abbia rilevanza quando non vige alcuna condizione di residenza per i figli dei lavoratori nazionali.

23 In primo luogo si deve ricordare che un sussidio concesso per il sostentamento e per la formazione ai fini dello svolgimento di studi universitari che consentono di ottenere una qualificazione professionale costituisce, per lo studente che ne fruisce, un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 (v., in particolare, sentenza 21 giugno 1988, Lair, già citata, punto 23 della motivazione).

24 Si deve perciò stabilire se la concessione di siffatto sussidio al figlio di un lavoratore costituisca, per detto lavoratore, un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 qualora il lavoratore continui a provvedere al sostentamento del figlio.

25 Emerge dalla sentenza della Corte 20 giugno 1985, Deak (causa 94/84, Racc. pag. 1873), che un lavoratore migrante può avvalersi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 per ottenere le prestazioni sociali contemplate dalla normativa dello Stato membro ospitante a favore dei figli dei lavoratori nazionali (v. punto 24 della sentenza). Tuttavia questa provvidenza costituisce, per il lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai sensi di detta disposizione solo qualora il lavoratore continui a provvedere al sostentamento del discendente (v. sentenza 8 giugno 1987, Lebon, causa 316/85, punto 13 della motivazione, Racc. pag. 2811).

26 Il giudice a quo chiede poi se il figlio del lavoratore possa, basandosi sull' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, far valere un proprio diritto al sussidio per gli studi. Si deve ricordare a questo proposito come dalla citata sentenza 8 giugno 1987, Lebon, emerga che i familiari a carico fruiscono indirettamente della parità di trattamento spettante al lavoratore migrante. Di conseguenza, poiché la concessione del sussidio al figlio di un lavoratore migrante costituisce per il lavoratore migrante un vantaggio sociale, il figlio può avvalersi direttamente dell' art. 7, n. 2, per ottenere detto sussidio se, in forza del diritto nazionale, questo viene concesso direttamente allo studente.

27 Infine, il giudice a quo chiede se l' attribuzione di un sussidio per gli studi possa, come vantaggio sociale, venir subordinata alla condizione che il figlio del lavoratore comunitario risieda nel territorio dello Stato membro interessato allorché la stessa condizione non vige per i figli dei lavoratori nazionali.

28 A questo proposito, è sufficiente ricordare che il principio della parità di trattamento sancito dall' art. 7 del regolamento n. 1612/68 mira anche ad impedire le discriminazioni operate a danno dei discendenti che siano a carico del lavoratore (v. sentenza 20 giugno 1985, Deak, già citata, punto 22 della motivazione). Ne consegue che se la normativa nazionale non prescrive la condizione della residenza ai figli dei lavoratori nazionali, siffatta condizione non può essere imposta ai figli dei lavoratori comunitari.

29 Si deve perciò risolvere la quinta questione posta dal giudice a quo dichiarando che un sussidio per gli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce, per un lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 quando il lavoratore continua a provvedere al sostentamento del figlio. In tal caso il figlio può avvalersi dell' art. 7, n. 2, per ottenere un sussidio per gli studi alle stesse condizioni che valgono per i figli dei lavoratori nazionali, ed in particolare senza che possa essergli imposta un' ulteriore condizione relativa alla sua residenza.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

30 Le spese sostenute dai governi olandese, francese, italiano, danese e belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep Studiefinanciering con ordinanza 22 dicembre 1989, dichiara:

1) Un cittadino di uno Stato membro che abbia lavorato in un altro Stato membro nell' ambito di una formazione professionale deve considerarsi lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE e del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, se ha fornito prestazioni in contropartita delle quali ha percepito una retribuzione, purché le sue attività siano reali ed effettive.

2) Un lavoratore migrante che lascia volontariamente il posto di lavoro per dedicarsi, dopo un certo periodo di tempo, a studi a tempo pieno nel paese del quale è cittadino, conserva lo status di lavoratore purché sussista una certa relazione tra la sua precedente attività lavorativa e gli studi di cui trattasi.

3) Un sussidio per gli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce, per un lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 quando il lavoratore continua a provvedere al sostentamento del figlio. In tal caso il figlio può avvalersi dell' art. 7, n. 2, per ottenere un sussidio per gli studi alle stesse condizioni che valgono per i figli dei lavoratori nazionali, ed in particolare senza che possa essergli imposta un' ulteriore condizione relativa alla sua residenza.