61989A0020

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 13 DICEMBRE 1990. - HEINZ-JOERG MORITZ CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - RICEVIBILITA - NOMINA - RAPPORTO INFORMATIVO - DANNO - RISARCIMENTO. - CAUSA T-20/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00769


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti - Ricorso- Interesse ad agire - Ricorso d' annullamento contro la nomina di un altro dipendente - Pensionamento del ricorrente in corso di causa - Irricevibilità

(Statuto del personale, art. 91)

2. Dipendenti - Assunzione - Applicazione dell' art. 29, n. 2, dello Statuto - Scelta fra i candidati - Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina - Sindacato giurisdizionale - Limiti

(Statuto del personale, art. 29, n. 2)

3. Dipendenti - Assunzione - Applicazione dell' art. 29, n. 2, dello Statuto - Audizione, da parte di un organo consultivo, del responsabile del servizio, superiore gerarchico di un candidato, circa i requisiti necessari per il posto - Audizione in assenza del candidato - Violazione del diritto al contraddittorio - Insussistenza

(Statuto del personale, art. 29, n. 2)

4. Dipendenti - Assunzione - Requisiti - Cittadinanza di uno Stato membro - Possesso alla data dell' entrata in servizio

(Statuto del personale, artt. 27 e 28)

5. Dipendenti - Assunzione - Posto vacante - Occupazione - Nomina di un candidato esterno alle istituzioni - Violazione del dovere di sollecitudine - Insussistenza

(Statuto del personale, art. 29)

6. Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Compilazione - Tardività - Ritardo dovuto in parte al dipendente

(Statuto del personale, art. 43)

Massima


1. Un dipendente collocato a riposo può coltivare un ricorso d' annullamento proposto ai sensi dell' art. 91 dello Statuto soltanto se conserva un interesse personale all' annullamento dell' atto impugnato. Ciò non si verifica se il ricorso mira soprattutto ad ottenere che sia annullata la nomina di un' altra persona ad un posto per il quale l' interessato non può più far valere una pretesa concreta.

2. Quando provvede ad occupare un posto di grado A2 facendo uso della facoltà attribuitale dall' art. 29, n. 2, dello Statuto, l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale nel raffrontare i meriti dei candidati e nel valutare l' interesse del servizio. Il Tribunale deve perciò limitarsi, nel suo sindacato, ad accertare se, visti gli elementi sui quali la predetta autorità si è fondata per prendere la sua decisione, essa non abbia ecceduto limiti ragionevoli e non si sia avvalsa delle sue facoltà in modo palesemente erroneo o per fini diversi da quelli per i quali dette facoltà le erano state conferite.

3. Il fatto che, nell' ambito di un procedimento di nomina ad un posto di grado A2 sulla base dell' art. 29, n. 2, dello Statuto, un comitato consultivo, incaricato di esaminare le candidature, proceda, per ottenere precisazioni sulle qualificazioni richieste con riferimento al suddetto posto, all' audizione, senza la presenza del candidato, del direttore generale da cui dipende il posto e che è altresì il superiore gerarchico del candidato, non viola il principio del rispetto del diritto al contraddittorio.

4. La nomina ad un posto di una persona originaria di uno Stato membro, la quale aveva la cittadinanza di un paese terzo, ma ha recuperato la cittadinanza di uno Stato membro prima di entrare in servizio, non viola gli artt. 27 e 28 dello Statuto.

5. Il fatto che un dipendente, candidato al posto da occupare, sia stato scartato a profitto di un candidato non proveniente dai quadri comunitari e più giovane non può costituire, di per sé, una mancanza al dovere di assistenza e di correttezza incombente all' amministrazione.

6. Un dipendente non può dolersi del ritardo con cui è stato redatto il suo rapporto informativo né esigere per questo il risarcimento del danno morale allorché detto ritardo gli è imputabile, almeno in parte, o allorché vi ha contribuito in modo non indifferente.

Parti


Nella causa T-20/89,

Heinz-Joerg Moritz, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bridel (Lussemburgo), con l' avvocato domiciliatario Victor Biel, assistito dall' avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo, Lussemburgo, 18A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata in un primo tempo dalla sig.ra Christine Berardis-Kayser, membro del servizio giuridico, poi dal sig. Henri Etienne, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Barbara Rapp-Jung, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto, da un lato, l' annullamento della decisione della Commissione del 2 luglio 1986, concernente la nomina di un dipendente ad un posto di grado A2, e, dall' altro, il risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente afferma di aver subito,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.P. Briët e J. Biancarelli, giudici,

cancelliere: B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta ed in seguito alla fase orale dell' 8 maggio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 Il ricorrente nella presente causa è andato in pensione alla fine di gennaio del 1990, come dipendente di grado A3 presso la Commissione delle Comunità europee, ove occupava il posto di capodivisione nella direzione generale XVIII (Crediti ed investimenti). In precedenza egli aveva presentato la sua candidatura al posto, di grado A2, di direttore del settore "Investimenti e prestiti" presso detta direzione generale (avviso di posto vacante COM /24/86).

2 Nel suo parere 17/86 del 22 aprile 1986, il comitato consultivo delle nomine ai gradi A2 e A3 della Commissione (in prosieguo: il "comitato consultivo"), che doveva esaminare la candidatura del ricorrente e di un altro dipendente della Commissione, ha sottolineato che nessuno dei due candidati era in possesso di tutti i necessari requisiti.

3 Nella riunione del 30 aprile 1986, la convenuta ha esaminato, alla luce dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") - norma che disciplina l' occupazione di un posto vacante mediante promozione o mutazione nell' ambito dell' istituzione - le due candidature presentate e ha deciso di non occupare il posto vacante.

4 La convenuta decideva quindi di avvalersi dell' art. 29, n. 2, dello Statuto, in virtù del quale, per l' assunzione dei dipendenti di grado A1 e A2, l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") può seguire una procedura diversa da quella indicata al n. 1.

5 Il comitato consultivo, riunitosi il 27 giugno 1986, riteneva che si dovesse prendere in considerazione, in applicazione dell' art. 29, n. 2, dello Statuto, la candidatura del sig. Dieter Engel, che in quel momento non era dipendente delle Comunità. Il 2 luglio 1986 la convenuta nominava il sig. Engel, che in quel momento era cittadino canadese, al posto in questione, dopo aver proceduto ad un esame comparativo delle tre candidature pervenutele. Il 14 luglio 1986 il sig. Matutes, membro della Commissione, responsabile delle nomine presso la DG XVIII, informava il ricorrente di questa decisione.

6 Con nota 13 ottobre 1986, il ricorrente presentava reclamo chiedendo l' annullamento della decisione che nominava il sig. Engel al posto controverso. Detto reclamo veniva respinto con decisione della convenuta 7 maggio 1987.

Il procedimento

7 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 agosto 1987, il ricorrente ha proposto il presente ricorso nei confronti della convenuta chiedendo, da un lato, l' annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 1986, che nominava il sig. Engel, nonché della decisione che respingeva il suo reclamo avverso detta nomina, e - d' altro canto - il risarcimento del danno materiale e morale che gli sarebbe stato arrecato.

8 La fase scritta si è svolta interamente dinanzi alla Corte. Questa, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rimesso la causa al Tribunale di primo grado, applicando l' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

9 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

10 La fase orale si è svolta l' 8 maggio 1990. I rappresentanti delle parti hanno presentato le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

11 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- disporre immediatamente la produzione di taluni documenti;

- dichiarare ricevibile il ricorso;

- accoglierlo;

- annullare la decisione che statuisce sul reclamo;

- annullare per irregolarità la nomina del sig. Engel;

- porre le spese a carico della convenuta;

- condannare la convenuta a risarcire il danno morale e materiale.

12 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- porre le spese a carico del ricorrente.

Sulla domanda di annullamen to

13 Il ricorso, proposto in base agli artt. 90 e 91 dello Statuto, è rivolto in primo luogo avverso la decisione della convenuta 2 luglio 1986, che nomina una persona diversa dal ricorrente ad un posto di grado A2, ed avverso la decisione della convenuta 7 maggio 1987, che respinge il reclamo del ricorrente del 13 ottobre 1986.

14 All' udienza dell' 8 maggio 1990, la convenuta ha osservato che, dopo la conclusione della fase scritta, il ricorrente è andato in pensione. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, la convenuta ha sottolineato che, per questo motivo, il ricorrente ha perso ogni interesse giuridico a chiedere l' annullamento della nomina di un altro candidato.

15 E' pacifico che, secondo una giurisprudenza consolidata, un dipendente o un ex dipendente possono promuovere un ricorso a norma degli artt. 90 e 91 dello Statuto per far annullare una decisione dell' APN che nomina un candidato solo se hanno un interesse personale all' annullamento dell' atto impugnato (v. sentenza della Corte 29 ottobre 1975, Marenco e a. / Commissione, cause riunite da 81/74 a 88/74, Racc. pag. 1247, 30 maggio 1984, Picciolo / Parlamento, causa 11/83, Racc. pag. 2323, e 10 marzo 1989, Del Plato / Commissione, causa 126/87, Racc. pag. 643).

16 All' udienza il ricorrente ha riconosciuto di essere andato in pensione per raggiunto limite di 65 anni d' età, come risulta pure dal suo fascicolo personale, depositato presso il Tribunale, conformemente all' art. 26, ultimo comma, dello Statuto; quindi è pacifico che egli non può più accampare alcun diritto ad occupare il posto litigioso, in quanto non fa più parte dell' istituzione presso la quale era vacante il posto poi occupato con l' atto impugnato. Ne consegue che il ricorrente non ha più alcun interesse giuridicamente riconosciuto a far annullare la nomina del candidato prescelto per occupare quel posto.

17 Di conseguenza va dichiarata irricevibile la domanda di annullamento presentata dal ricorrente.

Sulla domanda di risarcimento del danno materiale che il ricorrente asserisce di aver subito

18 Essendo andato in pensione durante le more del processo dinanzi al Tribunale, il ricorrente non ha più alcuna possibilità di occupare il posto litigioso e di conseguenza non ha più alcun interesse giuridicamente riconosciuto all' annullamento della nomina del sig. Engel, ma conserva tuttavia l' interesse a chiedere un riesame di detta nomina nell' ambito di una domanda di risarcimento del danno, morale e materiale, che asserisce di aver subito per il comportamento della convenuta.

19 Per poter ottenere il risarcimento dell' asserito danno, il ricorrente deve dimostrare che l' istituzione ha commesso un illecito, che il pregiudizio è certo, reale e valutabile e che vi è un nesso causale tra l' illecito e il pregiudizio di cui si duole. Si deve accertare anzitutto che l' APN abbia commesso un illecito nell' esercizio dei suoi poteri nominando il sig. Engel e poi si devono valutare i mezzi dedotti dal ricorrente per dimostrare l' illegittimità di detta nomina.

Sull' asserito illecito commesso per errore di valutazione o sviamento di potere

20 Il ricorrente sostiene che l' avviso di posto vacante corrispondeva "perfettamente" al suo profilo professionale e al suo settore di attività. Non riesce perciò a comprendere come il comitato consultivo abbia potuto ritenere che egli non possedeva "tutti i requisiti necessari".

21 Egli sostiene altresì di essere stato nettamente più qualificato (per conoscenze tecniche ed esperienza professionale) del candidato prescelto in definitiva dalla Commissione. A questo proposito, ricorda gli otto anni di servizio trascorsi a capo della divisione "Prestiti", nonché i contatti avuti tanto con le imprese del settore carbosiderurgico quanto con i corrispondenti servizi della Commissione. Osserva che il candidato prescelto invece era un "semplice caposervizio" di una banca tedesca, incaricato di operazioni bancarie in Asia, e ciò dopo un' esperienza inconcludente come condirettore di una banca costituita a Lussemburgo, ma liquidata alcuni anni dopo. Per il ricorrente, tutti questi elementi concorrono a dimostrare che il comitato consultivo in un primo tempo e poi la convenuta hanno commesso un errore di valutazione o uno sviamento di potere.

22 A giudizio del ricorrente, l' errore di valutazione può scaturire dal fatto che, nonostante la lacunosità del suo fascicolo personale, dal quale mancano i rapporti periodici relativi agli anni 1973-1975, 1975-1977 e 1983-1985, il comitato consultivo non ha ascoltato l' interessato stesso, ma si è limitato a sentire il suo direttore generale e può quindi aver ricevuto informazioni inesatte. Quanto allo sviamento di potere, il ricorrente si domanda se i suoi superiori gerarchici non abbiano appoggiato la candidatura del suo "fortunato" antagonista e se i parametri di valutazione del merito siano stati veramente le conoscenze e l' esperienza richieste nell' avviso di posto vacante, o non piuttosto il fatto di "essere stato un collega" di uno dei suoi superiori gerarchici, di "dargli del tu" fin dal primo giorno di servizio (e quindi anche prima) e di "dovergli la carriera".

23 Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di consentirgli di provare quanto sostiene, ingiungendo alla convenuta di produrre diversi documenti. Poiché la convenuta aveva già prodotto molti dei documenti richiesti dalla controparte, cioè i verbali delle riunioni del comitato consultivo del 22 aprile e del 27 giugno 1988, vertenti sulle varie candidature, nonché il verbale "speciale" della riunione della Commissione del 2 luglio 1986, il ricorrente ha obiettato che erano incompleti. Egli ha infatti ricordato che in realtà gli era necessario conoscere quanto il direttore generale aveva detto sul suo conto dinanzi al comitato consultivo e che - sotto questo aspetto - non era stato rispettato il principio del contraddittorio nel corso della procedura seguita da detto comitato. Orbene, su questo punto nulla è reperibile nei processi verbali, né l' indicazione dei nomi dei partecipanti né alcuna motivazione delle conclusioni del comitato. Analogamente, il verbale speciale della riunione della Commissione si limita ad indicare che la Commissione si è conformata al parere del comitato consultivo. In particolare non si fa cenno al fatto che il candidato prescelto non era cittadino di uno Stato membro al momento della nomina.

24 Il ricorrente ha ribadito la sua richiesta che fossero prodotti il fascicolo personale e l' atto di candidatura del suo antagonista, nonché una nota "che poteva pregiudicare il suo buon nome nel servizio", citata da un suo interlocutore durante una conversazione, secondo la quale egli sarebbe stato notevolmente appoggiato, al momento dell' assunzione, da un ex vicepresidente della Commissione ed avrebbe provocato la partenza di un direttore generale alcuni anni dopo. Per il ricorrente, il rifiuto di comunicargli detti documenti costituirebbe un' infrazione al principio della trasparenza degli atti amministrativi, nonché del dovere di agire secondo correttezza e buona fede che incombe alla Commissione.

25 La convenuta replica che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' APN dispone, nell' esame comparativo dei meriti dei candidati, di un ampio potere discrezionale, cosicché quando accerta se un candidato possieda tutti i necessari requisiti la sua decisione può venire impugnata solo se emerge un errore palese. La convenuta sottolinea che il ricorrente si limita, in definitiva, ad osservare che il suo antagonista aveva un' esperienza pratica inferiore alla sua. Essa gli obietta che tocca del pari all' APN determinare se, per accedere ad un posto, sia più importante avere conoscenze tecniche ed essere in grado di svolgere un certo tipo di funzioni, ad esempio direttive, oppure avere acquisito una certa esperienza pratica.

26 La convenuta sostiene parimenti che le informazioni fornite dal ricorrente su eventuali rapporti tra il direttore generale e il candidato prescelto non consentono di stabilire che sia stato commesso un errore di valutazione paragonabile ad un trattamento discriminatorio o di pensare che la decisione di nomina controversa sia la conseguenza dei pregiudizi che il suo superiore gerarchico nutriva nei suoi confronti.

27 La convenuta ha sottolineato che il candidato prescelto "era ed è tuttora particolarmente idoneo ad occupare il posto in questione" e che "nulla permette di sostenere che l' APN si sia avvalsa delle sue facoltà in modo palesemente errato nella valutazione delle qualifiche e dell' idoneità del ricorrente rispetto a quelle degli altri candidati". A suo giudizio il ricorrente non ha svolto alcun argomento che possa indurre a dichiarare che nella fattispecie l' APN abbia commesso un errore manifesto di questo genere.

28 Quanto alla produzione dei documenti richiesti dal ricorrente, la convenuta ha obiettato che, da un lato, non può comunicare fascicoli personali e, dall' altro, il ricorrente non ha dimostrato l' esistenza di una nota sul suo conto che potesse nuocere alla sua buona reputazione nell' ambito del servizio. In questo contesto, ha ricordato che l' APN non deve motivare le sue decisioni di nomina. Quanto alla richiesta di produrre il fascicolo personale e l' atto di candidatura del candidato prescelto, la convenuta ha aggiunto che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale richiesta è stata formulata per la prima volta nella replica e va quindi disattesa perché avanzata fuori termine.

29 Il Tribunale osserva che il posto litigioso era un posto di grado A2 (direttore). Come ha giustamente fatto osservare la convenuta,l' APN dispone, nel raffrontare i meriti dei candidati ad un posto del genere, che implica ingenti responsabilità, e nel valutare l' interesse del servizio, di un ampio potere discrezionale. Il sindacato del Tribunale deve perciò limitarsi ad accertare se, visti gli elementi sui quali si è fondata l' amministrazione per prendere la sua decisione, non abbia ecceduto limiti ragionevoli, nel corso della procedura non abbia commesso irregolarità, e non si sia avvalsa delle sue facoltà in modo palesemente erroneo o per fini diversi da quelli per i quali dette facoltà le sono state conferite (v., in particolare, le sentenze della Corte 4 febbraio 1987 Bouteiller / Commissione, causa C-324/85, Racc. pag. 529 e 15 marzo 1989, Bevan / Commissione, causa 140/87, Racc. pag. 701).

30 Il Tribunale osserva che emerge dai documenti del fascicolo che, dopo la pubblicazione dell' avviso di posto vacante, il ricorrente ed un altro dipendente hanno presentato la loro candidatura al posto litigioso. Nell' ambito del procedimento contemplato dall' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, il comitato consultivo per le nomine ai gradi A2 e A3 della Commissione ha esaminato le candidature e i fascicoli personali dei candidati. Dopo aver ascoltato il direttore generale "Crediti ed investimenti" che ha precisato, in base all' avviso di posto vacante, i requisiti che doveva possedere la persona designata ad occupare il posto, detto comitato ha ritenuto che i candidati non possedevano tutti i requisiti prescritti. La Commissione, dopo aver esaminato a sua volta le candidature, decideva di non occupare il posto vacante e di ricorrere al procedimento di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto per reperire candidati all' esterno dell' istituzione. Dopo aver riascoltato il direttore generale, il comitato consultivo ha concluso che si doveva prendere in considerazione la candidatura del sig. Engel. Operato un esame comparativo dei meriti dei tre candidati in lizza, la Commissione decideva di nominare il sig. Engel, in base all' art. 29, n. 2, dello Statuto.

31 Quanto alla regolarità del procedimento seguito nella fattispecie dinanzi al comitato consultivo, il Tribunale osserva che, se si devono occupare posti di livello elevato e l' APN ha deciso di farlo secondo il procedimento di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto, il quale le conferisce un ampio potere discrezionale, il semplice fatto che il comitato consultivo abbia ascoltato il direttore generale, sig. Cioffi, in assenza del ricorrente, non è sufficiente, nella fattispecie, per sostenere che sia stato posto in non cale il diritto al contraddittorio, tanto più che, da un lato, come emerge dal verbale della riunione del 22 aprile 1986 del comitato consultivo, il sig. Cioffi si è limitato a precisare, in base all' avviso di posto vacante, le qualifiche che si richiedevano per occupare quel posto e che, d' altro lato, il ricorrente non ha prodotto alcun elemento a sostegno del suo assunto secondo il quale il direttore generale si sarebbe espresso nei suoi confronti in modo negativo, sì da influire sul parere del comitato consultivo.

32 Quanto al presunto errore manifesto commesso dall' APN nominando il sig. Engel, è opportuno sottolineare come la convenuta abbia osservato, senza essere contraddetta in merito dal ricorrente, che il sig. Engel ha studiato scienze finanziarie ed economiche all' università di Montreal, che ha fatto parte del personale direttivo di varie banche canadesi ed europee e che parla quattro lingue comunitarie.

33 Non risulta inoltre dai documenti prodotti - né il ricorrente ha dedotto dinanzi al Tribunale elementi sufficienti per dimostrarlo - che la convenuta, nominando il sig. Engel al posto vacante, abbia commesso un palese errore di valutazione, abbia sconfinato dai limiti della propria competenza oppure si sia avvalsa delle proprie competenze per fini diversi da quelli per i quali le sono state conferite.

Sull' illecito conseguente all' asserita violazione degli artt. 27 e 28 dello Statuto

34 Il ricorrente sostiene che il candidato prescelto non era cittadino di uno degli Stati membri al momento della nomina, il che stride con il combinato disposto degli artt. 27 e 28 dello Statuto.

35 La convenuta ha ricordato che il sig. Engel, di origine tedesca, ma naturalizzato canadese, aveva ripreso la cittadinanza tedesca prima di entrare in servizio, su esplicita ingiunzione della convenuta. Inoltre essa ha fatto osservare che questo punto non riguarda personalmente il ricorrente.

36 E' d' uopo constatare che il sig. Engel, di origine tedesca, ma naturalizzato canadese, aveva ricuperato la cittadinanza tedesca prima di entrare in servizio, come aveva preteso la Commissione. Così stando le cose, la nomina del sig. Engel non è stata effettuata in violazione degli artt. 27 e 28 dello Statuto.

Sull' illecito conseguente all' asserita inosservanza dell' obbligo di assistenza e di correttezza

37 Il ricorrente ha infine sostenuto che, preferendogli una persona proveniente dall' esterno delle istituzioni comunitarie e molto più giovane di lui, la Commissione sarebbe venuta meno al dovere di assistenza e di correttezza cui è tenuta nei suoi confronti, come del resto nei confronti di qualsiasi dipendente.

38 La Commissione ha osservato che il richiamo al dovere di assistenza non conferisce ad un dipendente alcun diritto alla promozione, poiché qualsiasi decisione inerente ad una promozione deve ispirarsi all' interesse del servizio.

39 Il Tribunale ricorda a questo proposito che l' occupazione di qualsiasi posto deve decidersi in primo luogo in base all' interesse del servizio (v. sentenza della Corte 25 novembre 1976, Kuester / Parlamento, causa 123/75, Racc. pag. 1701). Il dovere di assistenza dell' amministrazione nei confronti dei dipendenti rispecchia l' equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci instaurati dallo Statuto nei rapporti tra la pubblica autorità e i pubblici dipendenti. Detto dovere implica che l' autorità tenga conto non solo dell' interesse del servizio, ma anche di quello dei dipendenti interessati (v. sentenza della Corte 23 ottobre 1986, Schwiering / Corte dei conti, causa 321/85, Racc. pag. 3199). Per valutare l' interesse del servizio, nonché l' interesse dei singoli dipendenti, l' APN dispone di un ampio potere discrezionale e il sindacato del Tribunale deve limitarsi ad accertare che essa non abbia travalicato limiti ragionevoli e non si sia avvalsa delle sue facoltà in modo manifestamente errato.

40 Nella fattispecie, emerge dal fascicolo che l' APN ha proceduto, in modo obiettivo, ad una valutazione comparativa dei meriti e delle qualifiche dei candidati al posto da occupare. La duplice critica mossa dal ricorrente che si duole di essere stato scartato a vantaggio di un candidato non proveniente dall' organico comunitario e, per di più molto più giovane di lui, non può considerarsi, di per sé, inadempienza al dovere di assistenza e di correttezza.

Sull' asserito illecito conseguente al ritardo con il quale l' APN ha redatto il rapporto informativo

41 A questo proposito e senza nemmeno dover appurare la realtà, l' entità e la responsabilità del ritardo di cui si duole il ricorrente, è sufficiente al Tribunale constatare che non emerge da alcun documento del fascicolo né è stato dimostrato dall' interessato che il ricorrente avrebbe avuto maggiori probabilità di accedere al posto di direttore dei "Prestiti ed investimenti" se, al momento della procedura per l' occupazione di detto posto, nel suo fascicolo personale fosse stato inserito il rapporto informativo per il biennio 1983-1985, nella versione definitiva (v. le sentenze della Corte 9 febbraio 1988, Picciolo / Commissione, causa 1/87, Racc. pag. 711 e 4 febbraio 1989, Bossi / Commissione, causa 346/87, Racc. pag. 303). Emerge dall' esame del rapporto definitivo, nella versione prodotta dinanzi al Tribunale, che sono state apportate delle modifiche di minima rilevanza rispetto al progetto iniziale di rapporto presentato al ricorrente e che queste modifiche, che non hanno alcun peso sulla struttura generale del rapporto, non potevano influire in alcun modo sulle possibilità di promozione del ricorrente al posto in questione.

42 Da quanto precede emerge che nessuna delle critiche mosse dal ricorrente per dimostrare l' esistenza di un illecito commesso dalla Commissione può venir presa in considerazione. Vanno quindi disattese le conclusioni miranti al risarcimento del danno materiale.

Sulla domanda di risarcimento dell' asserito danno morale arrecato al ricorrente

43 Come ha sostenuto il ricorrente senza incontrare opposizione, e come emerge dal suo fascicolo personale, il rapporto informativo per il biennio 1° luglio 1983 - 30 giugno 1985 - per il quale ha poi chiesto un riesame d' appello - è stato redatto il 10 febbraio 1987. Il 31 luglio 1986, vale a dire dopo la scadenza del termine contemplato dall' art. 6, primo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell' art. 43 dello Statuto, che nella fattispecie sarebbe stato il 30 novembre 1985, il superiore gerarchico diretto del ricorrente gli aveva proposto di riprendere, per il periodo in questione, le note caratteristiche stilate nei suoi confronti per il biennio 1981-1983. A questa proposta il ricorrente si era formalmente opposto il 26 novembre 1986, vale a dire circa quattro mesi dopo averne preso conoscenza.

44 La Commissione sottolinea che, per stabilire se un tal ritardo rappresenti un illecito, si deve accertare in particolare se esso non sia imputabile, anche solo in parte, alla condotta del dipendente interessato. Inoltre, un' eventuale carenza dell' amministrazione implicherebbe un obbligo di risarcimento solo nei limiti in cui l' interessato riuscisse a dimostare di averne subito un pregiudizio (sentenza della Corte 9 febbraio 1988, Picciolo / Commissione, causa 1/87, già citata). Orbene, nella fattispecie questa prova non sarebbe stata fornita e il ricorrente non sarebbe nemmeno stato in grado di dimostrare che le lacune del suo fascicolo gli abbiano arrecato un qualsiasi pregiudizio. In subordine, la Commissione osserva che la pretesa del ricorrente, che chiede di venir ricollocato nella situazione nella quale si sarebbe trovato in caso di nomina a direttore, implicherebbe una limitazione inammissibile della facoltà discrezionale di cui essa dispone per occupare i posti vacanti.

45 Come ha statuito il Tribunale nella sentenza, pure pronunciata in data odierna nella causa T-29/89 (Moritz / Commissione, Racc. 1990, pag. II-787), occorre ricordare che l' art. 43 dello Statuto prescrive che venga compilato, almeno ogni due anni, un rapporto informativo sulla competenza, sul rendimento e sulla condotta in servizio di ciascun dipendente. Questo documento deve venir compilato tassativamente, per ragioni di buona amministrazione e di razionalizzazione dei servizi della Comunità, nonché per tutelare gli interessi dei dipendenti. Uno dei doveri inderogabili dell' amministrazione è dunque quello di curare che i rapporti informativi siano periodicamente e regolarmente compilati alle date prescritte dallo Statuto (sentenza della Corte 18 dicembre 1980, Gratreau / Commissione, cause riunite 156/79 e 51/80, Racc. pag. 3943). A questo scopo l' amministrazione dispone di un termine ragionevole e qualsiasi inosservanza di questo termine va giustificata con l' esistenza di circostanze particolari (sentenza della Corte 5 maggio 1983, Ditterich / Commissione, causa 207/81, Racc. pag. 1359).

46 D' altro canto, in linea di massima, e specie nell' ambito del procedimento di stesura del rapporto informativo, ogni dipendente deve comportarsi in modo leale e cooperativo nei confronti dell' autorità da cui dipende (sentenza della Corte 14 dicembre 1966, Alfieri / Parlamento, causa 3/66, Racc. pag. 595). Un dipendente non può dunque dolersi del ritardo con cui è stato redatto il rapporto informativo sulla sua attività, se detto ritardo gli è imputabile, almeno in parte, o allorché egli vi ha contribuito in modo non indifferente.

47 Il Tribunale ritiene infine necessario ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il ritardo nella compilazione del rapporto informativo è, di per sé, idoneo ad arrecare pregiudizio al dipendente per il solo fatto che lo svolgimento della sua carriera può risentire della mancanza di detto rapporto in un momento in cui si devono adottare decisioni che lo riguardano (sentenza della Corte 6 febbraio 1986, Castille / Commissione, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Racc. pag. 497).

48 Nella citata sentenza del Tribunale in data odierna, si è dichiarato che il ritardo nel procedimento di redazione del rapporto per il periodo 1983-1985 è dovuto non solo alla data tardiva - 31 luglio 1986 - alla quale il superiore gerarchico diretto del ricorrente gli ha proposto di confermare per il biennio 1983-1985 il rapporto informativo inerente al biennio 1981-1983, ma anche alla negligenza mostrata dal ricorrente, che ha atteso fino al 26 novembre 1986 per rispondere alla proposta. Il ricorrente ha dunque notevolmente contribuito al ritardo del quale si duole.

49 Orbene, come il Tribunale ha del pari dichiarato, consegue dal dovere di correttezza e di cooperazione summenzionati che il ricorrente stesso doveva reagire, entro un termine ragionevole, alla proposta del suo superiore gerarchico diretto di confermare il rapporto informativo, mentre egli ha ignorato il suo dovere tenendo in sospeso la proposta per circa quattro mesi. Così stando le cose, il ritardo di cui si duole non può - nel caso specifico - costituire un danno morale, pur se il ritardo di otto mesi con il quale il superiore gerarchico del ricorrente ha avanzato la proposta di conferma del rapporto sia di per sé al limite del termine ragionevole ammissibile.

50 Quanto alla mancanza di rapporti informativi per i periodi 1973-1975 e 1975-1977, il Tribunale osserva che il ricorrente l' ha fatta valere per la prima volta solo a sostegno della presente domanda di risarcimento, vale a dire oltre nove anni dopo l' ultimo periodo citato. E' patente dagli atti di causa che la mancanza di detti rapporti informativi, che si riferiscono a periodi remoti, non ha arrecato al ricorrente alcun danno morale di cui possa dolersi nell' ambito del presente ricorso.

51 Così stando le cose, va respinta la domanda di risarcimento del danno morale.

52 Dal complesso delle considerazioni sopra svolte si evince che tutti i capi del ricorso vanno disattesi.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

53 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al Tribunale in virtù dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio già ricordata del 24 ottobre 1988, le spese sono poste a carico della parte soccombente, se ne viene fatta richiesta. Tuttavia, a norma dell' art. 70 dello stesso regolamento, le spese sopportate dalle istituzioni nelle controversie con i dipendenti delle Comunità restano a carico delle stesse. Ciascuna delle parti va perciò condannata a sopportare le spese che ha incontrato.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.