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1 . Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Norme comunitarie - Inapplicabilità in una situazione puramente interna ad uno Stato membro
( Regolamento del Consiglio n . 1612/68; regolamento della Commissione n . 1251/70; direttive del Consiglio 64/221 e 68/360 )
2 . Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Controversia fittizia o domanda d' interpretazione di norme di diritto comunitario inapplicabili nella causa principale - Interpretazione richiesta a causa dell' applicabilità di una disposizione di diritto comunitario risultante da un rinvio operato dal diritto nazionale - Competenza a fornire questa interpretazione ma non a trarre le conseguenze dal rinvio
( Trattato CEE, art . 177 )
3 . Libera circolazione delle persone - Deroghe - Provvedimenti in materia di polizia degli stranieri - Garanzie giurisdizionali - Mezzi d' impugnazione esperibili dai cittadini contro gli atti amministrativi - Requisiti di forma o di procedura meno favorevoli per i cittadini degli altri Stati membri - Inammissibilità - Sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato - Requisiti di ricevibilità identici nei confronti dei cittadini nazionali e dei cittadini degli altri Stati membri
( Direttiva del Consiglio 64/221, art . 8 )
4 . Libera circolazione delle persone - Deroghe - Provvedimenti in materia di polizia degli stranieri - Provvedimento d' allontanamento o rifiuto di rilascire il permesso di soggiorno - Obbligo per gli Stati membri di predisporre un mezzo d' impugnazione dinanzi ad un giudice competente a pronunciare provvedimenti cautelari - Insussistenza
( Direttiva del Consiglio 64/221, art . 9 )
1 . Le norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori non si applicano a situazioni puramente interne di uno Stato membro come quella di un cittadino di un paese terzo il quale si avvale di un diritto di soggiorno o di un diritto di rimanere nel territorio di questo Stato membro unicamente in quanto coniuge di un cittadino di uno Stato membro .
2 . Nell' ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte, disposta dall' art . 177 del Trattato, la Corte si pronuncia in via pregiudiziale senza dover in linea di principio accertare le circostanze in cui i giudici nazionali siano stati indotti a sottoporle le questioni e intendano applicare la disposizione di diritto comunitario che le hanno chiesto di interpretare .
Ciò non si verifica solo qualora risulti che con il procedimento ex art . 177, in contrasto con il suo scopo, si intenda in realtà indurre la Corte a pronunciarsi per il tramite di una controversia fittizia ovvero sia manifesto che la disposizione di diritto comunitario sottoposta all' interpretazione della Corte non può essere applicata .
Quando il diritto comunitario viene applicato tramite le disposizioni di diritto nazionale spetta solo al giudice nazionale valutare la portata esatta del rinvio al diritto comunitario . Se ritiene che il contenuto di una disposizione di diritto comunitario vada applicato a causa di tale rinvio alla situazione puramente interna all' origine della controversia sottopostagli, il giudice nazionale è legittimato a sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale alle condizioni stabilite dal complesso delle disposizioni dell' art . 177 così come sono interpretate dalla giurisprudenza della Corte .
La competenza della Corte è tuttavia limitata unicamente al vaglio delle disposizioni del diritto comunitario . Nel risolvere le questioni sottopostele dai giudici nazionali essa non può tener conto del sistema generale delle disposizioni di diritto interno le quali nel rinviare al diritto comunitario determinano l' ampiezza del rinvio . I limiti fissati dal legislatore nazionale all' applicazione del diritto comunitario a situazioni puramente interne, cui si applica solo per il tramite della legge nazionale, vanno presi in considerazione giusta il diritto interno e sono pertanto di esclusiva competenza dei giudici dello Stato membro .
3 . L' art . 8 della direttiva 64/221 impone agli Stati membri l' obbligo di consentire ad ogni cittadino di uno Stato membro colpito da un provvedimento riguardante l' entrata, da un provvedimento di diniego di rilascio o di rinnovo di permesso di soggiorno o da un provvedimento di allontanamento dal territorio, di esperire gli stessi ricorsi consentiti ai suoi cittadini contro gli atti dell' amministrazione . Uno Stato membro non può, senza venir meno a quest' obbligo, predisporre per le persone considerate dalla direttiva mezzi di impugnazione disciplinati da procedure particolari che offrano garanzie minori di quelle concesse nell' ambito dei ricorsi esperiti dai suoi cittadini contro gli atti dell' amministrazione .
Ne deriva che, qualora in uno Stato membro il giudice amministrativo non abbia il potere di sospendere un provvedimento amministrativo o di pronunciare provvedimenti cautelari in ordine all' esecuzione di detto provvedimento, mentre di tale potere dispongono i giudici ordinari, questo Stato membro è tenuto a consentire alle persone comprese nella sfera d' applicazione della direttiva di adire questi giudici alle stesse condizioni dei suoi cittadini .
4 . L' art . 9 della direttiva 64/221 non impone agli Stati membri l' obbligo di istituire a favore delle persone da essa prese in considerazione un ricorso previo all' esecuzione di un provvedimento con cui si nega il permesso di soggiorno o di un provvedimento di allontanamento dinanzi ad un giudice che, pronunciandosi in sede di procedimento sommario, è competente a pronunciare provvedimenti cautelari in materia di diritto di soggiorno .