61988J0202

SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 MARZO 1991. - REPUBBLICA FRANCESE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA SUI MERCATI DI TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONI. - CAUSA C-202/88.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01223
edizione speciale svedese pagina I-00097
edizione speciale finlandese pagina I-00109


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Concorrenza - Imprese pubbliche ed imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali od esclusivi - Competenze della Commissione - Adozione di direttive che precisano in modo generale gli obblighi degli Stati membri

(Trattato CEE, art. 90, nn. 1 e 3)

2. Concorrenza - Imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali od esclusivi - Compatibilità dei diritti conferiti con il Trattato - Assenza di presunzione

(Trattato CEE, art. 90, n. 1)

3. Concorrenza - Imprese pubbliche ed imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali od esclusivi - Competenze della Commissione in forza del proprio dovere di vigilanza e competenze normative del Consiglio

(Trattato CEE, artt. 87, 90, n. 3, e 100 A)

4. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Interpretazione dell' art. 30 del Trattato alla luce degli artt. 2 e 3 - Terminali di telecomunicazione - Diritti esclusivi di importazione e messa in commercio concessi dagli Stati membri - Inammissibilità - Corollario - Inammissibilità dei diritti esclusivi di allacciamento, installazione e manutenzione degli apparecchi - Abolizione legittimamente imposta dalla direttiva 88/301/CEE - Obbligo di affidare ad un ente indipendente la formulazione delle specifiche tecniche e l' omologazione dei materiali ((Trattato CEE, artt. 2, 3, lett. f), e 30; direttiva della Commissione 88/301/CEE, artt. 2, 3 e 6))

5. Concorrenza - Imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali od esclusivi - Ricorso all' art. 90 del Trattato per porre rimedio a comportamenti concorrenziali riconducibili all' iniziativa delle imprese - Illegittimità - Base giuridica adeguata - Artt. 85 e 86 del Trattato

(Trattato CEE, artt. 85, 86 e 90; direttiva della Commissione 88/301/CEE, art. 7)

Massima


1. L' art. 90, n. 3, del Trattato attribuisce alla Commissione il potere di precisare in modo generale, per mezzo di direttive, gli obblighi che discendono per gli Stati membri dal n. 1 dello stesso articolo per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese alle quali essi concedono diritti speciali od esclusivi. Siffatto potere, esercitato prescindendo dalla situazione esistente nei vari Stati membri, è per sua natura distinto da quello che la Commissione esercita allorché intende far constatare che uno Stato membro è venuto meno ad un determinato obbligo che gli incombe in forza del Trattato.

2. La circostanza che l' art. 90, n. 1, del Trattato presuppone l' esistenza di imprese concessionarie di diritti speciali od esclusivi non va intesa nel senso che i suddetti diritti siano necessariamente compatibili col Trattato. Essi devono essere valutati alla luce delle diverse norme del Trattato cui l' art. 90, n. 1, fa rinvio.

3. L' oggetto della competenza conferita alla Commissione dall' art. 90, n. 3, del Trattato, ossia la vigilanza sulle misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle imprese con le quali essi hanno stabilito particolari legami, è diverso e più specifico rispetto a quello delle competenze attribuite al Consiglio dagli artt. 100 A e 87. Inoltre, l' eventualità di una normativa emanata dal Consiglio facendo uso del potere generale attribuitogli da altri articoli del Trattato e contenente disposizioni attinenti al settore specifico di cui all' art. 90 non osta all' esercizio di tale competenza da parte della Commissione.

4. Può limitare gli scambi intracomunitari e, pertanto, costituire misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell' art. 30 del Trattato il fatto che uno Stato membro conceda diritti esclusivi d' importazione e messa in commercio nel settore dei terminali di telecomunicazione. Infatti, da un lato, l' esistenza di tali diritti priva gli operatori economici, cui non siano riconosciuti, della possibilità di far acquistare i loro prodotti ai consumatori e, dall' altro, la diversità e la tecnicità dei prodotti in questo settore sono tali che non è certo che il detentore del monopolio sia in grado di offrire l' intera gamma dei modelli esistenti sul mercato, informare i clienti sullo stato e sul funzionamento di tutti i terminali e garantire la loro qualità. Giustamente, quindi, la direttiva 88/301 impone, all' art. 2, l' abolizione dei suddetti diritti, pur precisandone all' art. 3 i limiti, imposti dalle esigenze di sicurezza, protezione delle reti ed interazione delle apparecchiature.

Peraltro, poiché gli artt. 30 e seguenti del Trattato devono essere interpretati alla luce degli artt. 2 e 3, che riguardano la creazione di un mercato in cui le merci circolino liberamente in condizioni di concorrenza non alterata, con la conseguenza che deve aversi riguardo all' aspetto di concorrenza figurante nell' art. 3, lett. f), mentre d' altro canto gli operatori che provvedono allo smercio dei suddetti apparecchi rischiano, ove siano mantenuti diritti esclusivi di allacciamento, installazione e manutenzione, di non poter esercitare la propria attività in condizioni concorrenziali non alterate, non essendovi garanzia che il concessionario dei suddetti diritti esclusivi sia in grado di assicurare l' affidabilità di tali servizi per tutti i tipi di terminali esistenti sul mercato, così permettendone l' utilizzazione, né che sia stimolato a farlo, la direttiva ne impone altrettanto giustamente l' abolizione.

Questa stessa necessità di evitare che la concorrenza sia alterata e di assicurare l' uguaglianza delle opportunità fra i vari operatori giustifica infine che l' art. 6 della direttiva imponga agli Stati membri di affidare la formulazione delle specifiche tecniche, il controllo della loro applicazione e l' omologazione degli apparecchi ad un ente indipendente dalle imprese pubbliche o private che offrono beni e/o servizi concorrenti nel settore delle telecomunicazioni.

5. Nell' ipotesi in cui imprese alle quali gli Stati membri hanno concesso diritti speciali od esclusivi pongano in essere di propria iniziativa comportamenti anticoncorrenziali, l' art. 90 del Trattato, che attribuisce un potere alla Commissione soltanto nei confronti delle misure statali, non costituisce una base giuridica adeguata per imporne la cessazione. Simili comportamenti possono essere censurati solo con decisioni individuali adottate a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato.

Ne consegue che deve essere annullato l' art. 7 della direttiva 88/301, con cui la Commissione ha disposto l' obbligo per gli Stati membri di rendere possibile la risoluzione, con preavviso massimo di un anno, dei contratti di locazione o manutenzione di apparecchi terminali di telecomunicazione stipulati ad una data in cui erano oggetto di diritti esclusivi o speciali concessi a determinate imprese, mentre non risulta che norme statali abbiano costretto o indotto alla conclusione di contratti di lunga durata, considerati anticoncorrenziali.

Parti


Nella causa C-202/88,

Repubblica francese, rappresentata dal sig. Jean-Pierre Puissochet, direttore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal sig. Géraud de Bergues, segretario aggiunto degli affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince-Henri,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, e dall' avv. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

Regno del Belgio, rappresentato dall' avv. Eduard Marissens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Martin Seidel, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile-Reuter,

e

Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. Nikos Frangakis, consigliere giuridico presso la rappresentanza permanente ellenica alle Comunità europee, dall' avv. Stamatina Vodina, membro del servizio giuridico della rappresentanza permanente ellenica alle Comunità europee, e dall' avv. Galateia Alexaki, collaboratore giuridico presso il ministero dell' Economia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata ellenica, 117, Val Sainte-Croix,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, Goetz zur Hausen, consigliere giuridico, e Luís Antunes, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto al parziale annullamento della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: J.G. Giraud

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali delle parti all' udienza del 26 ottobre 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 febbraio 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 luglio 1988, la Repubblica francese ha proposto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento degli artt. 2, 6, 7 e, per quanto necessario, dell' art. 9 della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73). La Repubblica italiana, il regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica sono intervenuti nel procedimento a sostegno delle conclusioni della Repubblica francese.

2 La direttiva 88/301 è stata adottata in base all' art. 90, n. 3, del Trattato. L' art. 2 della direttiva obbliga gli Stati membri che concedono ad un' impresa diritti speciali o esclusivi d' importazione, messa in commercio, allacciamento, installazione di apparecchi terminali di telecomunicazioni e/o manutenzione dei suddetti apparecchi ad abolirli ed a comunicare alla Commissione le misure adottate e i progetti presentati a tal fine.

3 A norma dell' art. 3, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici abbiano il diritto di importare, mettere in commercio, allacciare ed installare apparecchi terminali e provvedere alla loro manutenzione. Tuttavia essi hanno facoltà:

- in mancanza di specifiche, di rifiutare l' allacciamento e l' installazione di apparecchi terminali che non rispondano, come comprovato da un parere circostanziato espresso dall' ente di cui all' art. 6, ai requisiti fondamentali precisati all' art. 2, punto 17, della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/361/CEE, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell' omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 217, pag. 21);

- di esigere dagli operatori economici un' idonea qualificazione tecnica per l' allacciamento, l' installazione e la manutenzione di apparecchi terminali, accertata in base a criteri oggettivi, non discriminatori e resi pubblici.

4 Ai sensi dell' art. 6 della direttiva, gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1º luglio 1989 la formulazione delle specifiche e il controllo della loro applicazione nonché l' omologazione siano svolte da un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni.

5 L' art. 7 impone agli Stati membri l' obbligo di adottare le misure necessarie per rendere possibile la risoluzione, con preavviso massimo di un anno, dei contratti di affitto o di manutenzione di apparecchi terminali che alla data della loro stipula erano oggetto di diritti esclusivi o speciali concessi a determinate imprese.

6 Infine, in forza dell' art. 9, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla fine di ogni anno una relazione che consenta alla Commissione di constatare se le disposizioni degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 sono state rispettate.

7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 Il governo francese deduce quattro mezzi, relativi, rispettivamente, allo sviamento di procedura, all' incompetenza della Commissione, alla violazione del principio di proporzionalità ed alla violazione di forme sostanziali. Nell' ambito del mezzo relativo all' incompetenza, il governo francese contesta del pari alla Commissione l' erronea applicazione di norme del Trattato. Poiché tale censura costituisce, in realtà, un mezzo distinto, sarà esaminata separatamente.

I - Sfondo giuridico della controversia

9 I mezzi e gli argomenti dedotti nella presente causa attengono essenzialmente all' interpretazione dell' art. 90 del Trattato. Ai sensi del n. 3 di tale articolo, che costituiva la base giuridica della controversa direttiva, "la Commissione vigila sull' applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri opportune direttive o decisioni".

10 Lo stesso art. 90, al n. 1, impone agli Stati membri un divieto generale di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme del Trattato, in ispecie a quelle degli artt. 7 e 85-9.

11 Il n. 2 del medesimo articolo prevede che le imprese incaricate della gestione di servizi d' interesse economico generale siano sottoposte alle suddette norme, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l' applicazione di esse non osti all' adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata, a condizione tuttavia che lo sviluppo degli scambi non venga compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

12 Quest' ultima disposizione, nel consentire a talune condizioni deroghe alle norme generali del Trattato, mira a contemperare l' interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese, segnatamente del settore pubblico, quali strumento di politica economica o fiscale con l' interesse della Comunità all' osservanza delle regole di concorrenza ed al mantenimento dell' unità del mercato comune.

13 Nell' undicesimo "considerando" della controversa direttiva, la Commissione rileva che le condizioni di applicazione della deroga di cui all' art. 90, n. 2, del Trattato non erano soddisfatte. Tale affermazione non è stata contestata né dal governo francese né dalle parti intervenienti. Ne consegue che la presente controversia rientra nell' ambito delle disposizioni dell' art. 90, nn. 1 e 3, del Trattato.

14 L' art. 90, n. 3, del Trattato, consentendo alla Commissione l' adozione di direttive, conferisce alla stessa il potere di emanare norme generali specificanti gli obblighi che discendono dal Trattato, norme vincolanti per gli Stati membri per quanto attiene alle imprese di cui ai precedenti due capoversi del detto articolo.

15 Conseguentemente, i mezzi e gli argomenti delle parti vanno esaminati sotto il profilo dell' osservanza, da parte della Commissione, dei limiti del potere normativo così conferitole dal Trattato.

II - Sullo sviamento di procedura

16 Con il primo mezzo, il governo francese contesta alla Commissione di avere adottato la controversa direttiva in base all' art. 90, n. 3, del Trattato, anziché far luogo al procedimento previsto dall' art. 169. A suo parere, l' art. 90, n. 3, è inteso a permettere alla Commissione di indicare agli Stati membri, qualora le condizioni di uniformazione alle prescrizioni del Trattato non siano evidenti, i mezzi cui far ricorso per assicurare ciò malgrado tale uniformazione. Per converso, il ricorso all' art. 169 si renderebbe necessario in caso di misure palesemente ed integralmente in contrasto con il Trattato, alle quali si debba porre immediatamente termine.

17 Su tale punto, giova rilevare che l' art. 90, n. 3, del Trattato, attribuisce alla Commissione il potere di precisare in modo generale, per mezzo di direttive, gli obblighi che discendono dal n. 1 dello stesso articolo. La Commissione esercita tale potere allorché essa, prescindendo dalla particolare situazione esistente nei vari Stati membri, riempie di contenuto concreto gli obblighi imposti a questi ultimi dal Trattato. Di un siffatto potere non può, data la sua natura, farsi uso per constatare che uno Stato membro è venuto meno ad un determinato obbligo incombentegli in forza del Trattato.

18 Orbene, si evince dal contenuto della direttiva de qua che la Commissione si è limitata a stabilire, in via generale, gli obblighi che gli Stati membri sono tenuti ad osservare conformemente al Trattato. Di conseguenza, tale direttiva non può essere interpretata nel senso che con essa sono constatati concreti inadempimenti commessi da determinati Stati membri di obblighi sanciti dal Trattato, talché il mezzo del governo francese deve ritenersi infondato.

III - Sulla competenza della Commissione

19 Con il secondo mezzo, il governo francese, sostenuto dalle parti intervenienti, sostiene che la Commissione, adottando una direttiva che prevede l' abolizione pura e semplice dei diritti speciali ed esclusivi d' importazione, messa in commercio, allacciamento, installazione e/o manutenzione di apparecchi terminali, ha esorbitato dai compiti di vigilanza affidatile dall' art. 90, n. 3, del Trattato. Tale articolo darebbe per presupposta l' esistenza dei diritti speciali ed esclusivi, onde l' assunto secondo cui il mantenimento di tali diritti costituisce di per sé una misura ai sensi di tale articolo disattenderebbe la portata del medesimo.

20 I governi francese e belga assumono inoltre che una politica di ristrutturazione del settore delle telecomunicazioni, come quella perseguita dalla direttiva, era di competenza esclusiva del Consiglio, da esercitare in base all' art. 100 A. I governi belga e italiano aggiungono che la direttiva viola l' art. 87 del Trattato, in quanto il Consiglio soltanto è competente all' emanazione di norme intese all' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato in settori particolari.

21 In ordine al primo argomento, si deve anzitutto rilevare che il potere di vigilanza demandato alla Commissione comporta la facoltà, fondata sull' art. 90, n. 3, di precisare gli obblighi che discendono dal Trattato. Ne consegue che l' ampiezza di tale potere dipende dalla portata delle norme delle quali si tratta di assicurare l' osservanza.

22 Va poi constatato che, pur presupponendo tale articolo l' esistenza di imprese concessionarie di taluni diritti speciali ed esclusivi, da ciò non consegue tuttavia che tutti i diritti speciali ed esclusivi siano necessariamente compatibili col Trattato. Ciò dipende dalle diverse norme cui l' art. 90, n. 1, fa rinvio.

23 Quanto alla censurata ingerenza della Commissione nelle competenze devolute al Consiglio dagli artt. 87 e 100 A del Trattato, le disposizioni di tali articoli vanno accostate a quelle dell' art. 90, avendo riguardo all' oggetto ed alle finalità rispettivi.

24 L' art. 100 A riguarda le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l' instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Oggetto dell' art. 87 è l' adozione di tutti i regolamenti o tutte le direttive utili ai fini dell' applicazione dei principi sanciti dagli artt. 85 e 86, ossia delle regole di concorrenza applicabili a tutte le imprese. Quanto all' art. 90, questo concerne le misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle imprese con le quali essi hanno stabilito particolari legami indicati dalle disposizioni di questo articolo. Solo nei confronti di tali misure esso impone alla Commissione un dovere di vigilanza da esercitare, ove occorra, rivolgendo agli Stati membri direttive o decisioni;

25 É d' uopo pertanto constatare che l' oggetto della competenza conferita alla Commissione dall' art. 90, n. 3, è diverso e più specifico rispetto a quello delle competenze attribuite al Consiglio dall' art. 100 A, da un lato, e dall' art. 87, dall' altro.

26 Va richiamata, inoltre, la sentenza 6 luglio 1982 (Francia, Italia e Regno Unito / Commissione, punto 14 della motivazione, cause riunite 188/80, 189/80 e 190/80, Racc. pag. 2545), secondo cui l' eventualità di una normativa, emanata dal Consiglio facendo uso del potere generale attribuitogli da altri articoli del Trattato e contenente disposizioni attinenti al settore specifico di cui all' art. 90, non osta all' esercizio di tale competenza da parte della Commissione.

27 Conseguentemente, il mezzo relativo all' incompetenza della Commissione deve essere respinto.

IV - Sul principio di proporzionalità

28 Quanto alla violazione del principio di proporzionalità, il governo francese argomenta che la Commissione non ha fatto uso degli strumenti appropriati per porre fine agli eventuali abusi, da parte delle imprese di telecomunicazioni, dei loro diritti speciali od esclusivi. Poiché tale mezzo si confonde con i mezzi relativi allo sviamento di procedura ed all' incompetenza, mezzi che sono già stati respinti, per esso non si rende necessario un esame separato.

V - Sull' applicazione delle norme del Trattato

29 Il governo francese come pure i governi intervenienti deducono l' illegittimità degli artt. 2, 6, 7 e 9 della direttiva, asserendo che le dette disposizioni sono erroneamente basate sulla violazione, da parte degli Stati membri, degli artt. 30, 37, 59 e 86 del Trattato.

30 Tale censura deve, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, intendersi come diretta contro un' erronea applicazione, da parte della Commissione, delle suddette disposizioni del Trattato. Occorre perciò esaminare gli artt. 2, 6, 7 e 9 della direttiva 88/301 alla luce dei motivi che hanno presieduto alla loro adozione.

1. Sulla legittimità dell' art. 2 della direttiva 88/301 (abolizione dei diritti speciali ed esclusivi)

31 L' art. 2 della controversa direttiva fa obbligo agli Stati membri che concedono ad un' impresa diritti speciali od esclusivi d' importazione, messa in commercio, allacciamento, installazione o manutenzione di apparecchi terminali di telecomunicazione di abolire tali diritti e notificare alla Commissione le misure adottate ed i progetti presentati a tal fine.

32 La direttiva quindi riguarda, da un lato, i diritti esclusivi e, dall' altro, i diritti speciali. Per l' esame della censura in questione è opportuno attenersi a questa classificazione.

33 Quanto ai diritti esclusivi d' importazione e messa in commercio, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. in particolare sentenza 11 luglio 1974, Dassonville, punto 5 della motivazione, causa 8/74, Racc. pag. 837), cui il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, sancito dall' art. 30 del Trattato, riguarda ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.

34 Al riguardo, si deve constatare, in primo luogo, che l' esistenza di diritti esclusivi d' importazione e di messa in commercio priva gli operatori economici della possibilità che i consumatori acquistino i loro prodotti.

35 Deve rilevarsi, in secondo luogo, che il settore dei terminali è caratterizzato dalla diversità e dalla tecnicità dei prodotti e dai vincoli che ne derivano. Stando così le cose, non è certo che il detentore del monopolio sia in grado di offrire l' intera gamma dei modelli esistenti sul mercato, informare i clienti sullo stato e sul funzionamento di tutti i terminali e garantire la loro qualità.

36 I diritti esclusivi d' importazione e di messa in commercio nel settore dei terminali di telecomunicazioni possono pertanto limitare gli scambi intracomunitari.

37 Circa il problema della loro giustificabilità, occorre ricordare che la Commissione, nell' art. 3 della controversa direttiva, ha precisato portata e limiti dell' abolizione dei diritti speciali ed esclusivi, tenendo conto di talune esigenze, quali quelle indicate all' art. 2, punto 17, della citata direttiva del Consiglio 86/361, ossia la sicurezza dell' utente, la sicurezza del personale degli utilizzatori della rete pubblica di telecomunicazioni, la protezione delle reti pubbliche di telecomunicazioni da qualsiasi tipo di danno e l' interazione delle apparecchiature terminali, in casi motivati.

38 Il governo francese, a sua volta, non ha impugnato l' art. 3 della controversa direttiva, né ha fatto valere l' esistenza di ulteriori requisiti essenziali che la Commissione nel caso di specie avrebbe dovuto rispettare.

39 Stando così le cose, la Commissione ha giustamente ritenuto incompatibili con l' art. 30 del Trattato i diritti esclusivi d' importazione e di messa in commercio nel settore dei terminali di telecomunicazione.

40 Per quanto concerne i diritti esclusivi di allacciamento, installazione e manutenzione di apparecchi terminali di telecomunicazione, si legge nel sesto "considerando" della direttiva che

"(...) il mantenimento in essere di diritti esclusivi nel settore equivarrebbe al mantenimento dei diritti e esclusivi di commercializzazione (...)".

41 In proposito, deve anzitutto ricordarsi che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, gli artt. 2 e 3 del Trattato riguardano la creazione di un mercato in cui le merci circolino liberamente in condizioni di concorrenza non alterata (v. in particolare sentenza 10 gennaio 1985, Leclerc, punto 9 della motivazione, causa 229/83, Racc. pag. 1). Gli artt. 30 e seguenti del Trattato vanno perciò interpretati alla luce di questo principio, con la conseguenza che deve aversi riguardo all' aspetto di concorrenza figurante nell' art. 3, lett. f), del Trattato.

42 Va poi rilevato che, in un mercato che possiede le caratteristiche sopra descritte (v. punto 35 della motivazione), non v' è garanzia che il concessionario di diritti esclusivi di allacciamento, installazione e manutenzione sia in grado di assicurare l' affidabilità di tali servizi per tutti i tipi di terminali esistenti sul mercato, così permettendone l' utilizzazione, né che sia stimolato a farlo. Di conseguenza, una volta abolito il diritto esclusivo di messa in commercio, un operatore economico deve poter offrire direttamente i servizi di allacciamento, manutenzione e installazione, per poter esercitare la propria attività di smercio in condizioni concorrenziali non alterate.

43 Ciò premesso, la Commissione ha giustamente considerato incompatibili con l' art. 30 del Trattato i diritti di esclusivi di allacciamento, installazione e manutenzione di apparecchi terminali di telecomunicazione.

44 Discende da quanto sopra che la Commissione ben poteva imporre l' abolizione dei diritti esclusivi d' importazione, messa in commercio, allacciamento, installazione e/o manutenzione di apparecchi terminali di telecomunicazione.

45 Per quanto si riferisce ai diritti speciali, va osservato che né le disposizioni della direttiva né la sua motivazione indicano quale tipo di diritti sia concretamente considerato e per quale motivo l' esistenza di tali diritti sarebbe in contrasto con le varie disposizioni del Trattato.

46 Ne deriva che la Commissione non ha motivato l' obbligo di abolire i diritti speciali d' importazione, messa in commercio, allacciamento, installazione e/o manutenzione di apparecchi terminali di telecomunicazione.

47 Conseguentemente, l' art. 2 deve essere annullato nella parte in cui riguarda l' abolizione di tali diritti.

2. Sulla legittimità dell' art. 6 della direttiva 88/301 (formulazione delle specifiche, controllo della loro applicazione e omologazione degli apparecchi terminali)

48 Ai sensi dell' art. 6 della controversa direttiva, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché a decorrere dal 1º luglio 1989 la formulazione delle specifiche di cui all' art. 5 della direttiva e il controllo della loro applicazione nonché l' omologazione siano svolti da un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni.

49 Il nono "considerando" al riguardo recita:

"(...) per garantire una loro applicazione trasparente, obiettiva e non discriminatoria, la formulazione ed il controllo di dette regole devono essere effettuati da organismi indipendenti dai concorrenti sul mercato in questione (...)".

50 Precisa il diciassettesimo "considerando" che

"il controllo delle specifiche e delle regole di omologazione non può essere affidato ad uno degli operatori concorrenti sul mercato dei terminali, visto l' evidente conflitto di interessi; (...) occorre pertanto prevedere che gli Stati membri affidino la formulazione delle specifiche e delle regole di omologazione ad un ente indipendente da chi ha in esercizio la rete e da qualsiasi altro concorrente sul mercato dei terminali".

51 Va rilevato che un sistema di concorrenza non alterata come quello prefigurato dal Trattato può garantirsi solo se venga assicurata l' uguaglianza delle opportunità tra i vari operatori economici. Affidare il compito di formulare le specifiche cui dovranno conformarsi gli apparecchi terminali, controllarne l' applicazione e omologare tali apparecchi ad un' impresa che mette in commercio apparecchi terminali equivale a conferire alla medesima il potere di determinare a suo piacimento quali apparecchi terminali possano essere allacciati alla rete pubblica, concedendole in tal modo un evidente vantaggio sui suoi concorrenti.

52 Stando così le cose, la Commissione ha giustamente chiesto che la formulazione delle specifiche tecniche, il controllo della loro applicazione e l' omologazione fossere svolti da un ente indipendente dalle imprese pubbliche o private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni.

3. Sulla legittimità dell' art. 7 della direttiva 88/301 (risoluzione dei contratti di locazione o manutenzione)

53 L' art. 7 della controversa direttiva fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché sia possibile la risoluzione, con preavviso massimo di un anno, dei contratti di locazione o manutenzione di apparecchi terminali, qualora siano stati stipulati ad una data in cui erano oggetto di diritti esclusivi o speciali concessi a determinate imprese.

54 Nel diciottesimo "considerando" della direttiva si legge, a tale riguardo, che

"i detentori di diritti speciali o esclusivi sugli apparecchi terminali sono riusciti ad imporre ai loro clienti contratti di lunga durata; (...) contratti di questo tipo impedirebbero di fatto di pervenire ad una libera concorrenza entro termini ragionevoli; (...) pertanto occorre prevedere che l' utente possa ottenere un riesame della durata del suo contratto".

55 Su tale punto, si deve ricordare che l' art. 90 del Trattato attribuisce un potere alla Commissione soltanto nei confronti delle misure statali (v. punto 24 della motivazione) e che i comportamenti anticoncorrenziali posti in essere di propria iniziativa dalle imprese non possono essere censurati, se non con decisioni individuali adottate a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato.

56 Né dalle disposizioni della direttiva né dalla sua motivazione risulta che i concessionari di diritti speciali o esclusivi siano stati costretti o indotti da norme statali a stipulare contratti di lunga durata.

57 Per tali motivi l' art. 90 non può essere considerato base appropriata per ovviare agli ostacoli alla concorrenza costituiti dai contratti di lunga durata considerati dalla direttiva. Ne consegue che l' art. 7 deve essere annullato.

4. Sulla legittimità dell' art. 9 della direttiva 88/301 (relazione annuale)

58 L' art. 9, che impone agli Stati membri di trasmettere alla fine di ogni anno una relazione che consenta alla Commissione di constatare se talune disposizioni della direttiva sono state rispettate, deve pertanto anch' esso essere annullato nella parte in cui fa riferimento alle disposizioni dell' art. 2 sui diritti speciali e all' art. 7 della controversa direttiva.

VI - Sulla violazione delle forme sostanziali

59 Il governo francese censura inoltre l' insufficiente motivazione della controversa direttiva della Commissione.

60 Si deve premettere che questo mezzo va esaminato solo nella parte in cui attiene agli aspetti della normativa impugnata che non siano già stati ritenuti invalidi.

61 Sotto tale profilo, si deve constatare che dai "considerando" della direttiva emergono in modo sufficientemente chiaro i motivi che hanno indotto la Commissione a imporre l' abolizione dei diritti esclusivi d' importazione, messa in commercio, allacciamento, installazione e manutenzione di apparecchi terminali. Altrettanto deve ritenersi in riferimento agli obblighi imposti agli Stati membri dall' art. 6 della controversa direttiva.

62 Il mezzo relativo alla violazione delle forme sostanziali non può quindi essere accolto.

Decisione relativa alle spese


VII - Sulle spese

63 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma del n. 3, primo comma, del medesimo articolo, la Corte può compensare in tutto od in parte le spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso della Repubblica francese è stato accolto solo in parte, ciascuna delle parti, ivi comprese quelle delle intervenienti, sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) L' art. 2 della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, è annullato nella parte in cui obbliga gli Stati membri che concedono ad un' impresa eventuali diritti speciali d' importazione, messa in commercio, allacciamento, installazione e/o manutenzione di apparecchi terminali, ad abolire tali diritti e a comunicare alla Commissione le misure adottate e i progetti presentati a tal fine.

2) L' art. 7 della direttiva è annullato.

3) L' art. 9 della direttiva è annullato nella parte in cui fa riferimento alle disposizioni dell' art. 2 sui diritti speciali nonché all' art. 7 della direttiva medesima.

4) Il ricorso è respinto per il resto.

5) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.